3. Gli assegni e gli altri strumenti di pagamento

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1 3. Gli assegni e gli altri strumenti di pagamento 3.1 Il sistema dei pagamenti Con il passare del tempo la banconota sta ricoprendo un ruolo marginale nell attività economica, data la sua idoneità ai soli pagamenti di piccolo importo. L evolversi degli scambi e le nuove soluzioni offerte dal progresso tecnologico, da un lato stanno conducendo sempre più all abbandono della consegna fisica della moneta come modalità di regolazione degli scambi, dall altro stanno spingendo verso la creazione di strumenti alternativi alla moneta capaci di trasferire la disponibilità monetaria. La smaterializzazione dei pagamenti ha condotto all individuazione della categoria dei cosiddetti strumenti di pagamento, che, insieme alla moneta, comprendono tutti i suoi surrogati universalmente accettati per il trasferimento di disponibilità finanziarie da un soggetto ad un altro e per saldare i rapporti di debito e credito. Buona parte di questi strumenti costituiscono l oggetto dell insieme di operazioni ed ogni altro tipo di prestazioni, rientranti nella categoria dei cd. servizi di pagamento, che le banche offrono ai propri clienti come modalità di pagamento. La combinazione degli strumenti e dei servizi di pagamento individua, infine, il sistema dei pagamenti, definito dalla stessa Banca d Italia, come il complesso degli strumenti e delle procedure volti ad agevolare, cioè a rendere meno costoso, lo scambio di risorse. Le banche offrono alla clientela numerosi servizi di pagamento e di efficiente svolgimento degli scambi di natura monetaria (cioè scambi tra beni e moneta o moneta contro moneta) che sono alla base del sistema dei pagamenti interni e internazionali del mondo degli affari. I principali strumenti di pagamento che il sistema bancario mette a disposizione del pubblico sono: l assegno bancario; l assegno circolare; le carte di pagamento; i servizi Ri.Ba. 3.2 I titoli bancari I titoli bancari costituiscono una particolare categoria di titoli di credito, caratterizzata dal fatto che il soggetto designato per il pagamento è necessariamente una banca.

2 GLI ASSEGNI E GLI ALTRI TITOLI DI CREDITO La funzione dei titoli bancari consiste essenzialmente nel facilitare i pagamenti, evitando gli spostamenti di denaro: si tratta quindi di mezzi di pagamento, che vengono rilasciati ed accettati in sostituzione della moneta legale. Essi sono assoggettati al regime giuridico generale dei titoli di credito, nell ambito dei quali si distinguono per alcune caratteristiche: sono pagabili solo a vista e non consentono la promessa d interessi; ad essi sono apponibili clausole generalmente inapplicabili alla cambiale (ad esempio la clausola non trasferibile ); sono generalmente titoli di credito all ordine, cioè trasferibili mediante girata; sono oggetto di una particolare tutela penale e di un particolare regime tributario. Sono titoli di credito bancari: l assegno bancario; l assegno circolare; i titoli speciali della Banca d Italia; i titoli speciali del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia; la fede di credito. 3.3 L assegno bancario Nozione L assegno bancario è un titolo di credito, all ordine o al portatore, contenente l ordine incondizionato, rivolto ad un banchiere, di pagare a vista una somma determinata al possessore del titolo. La disciplina dell assegno bancario è dettata dal r.d , n (c.d. legge sugli assegni, in seguito indicata come L.A.B.), che contiene anche norme relative all assegno circolare ed ai titoli speciali della Banca d Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia. Altre fonti in materia di assegno sono: la l , n. 349 che ha dettato una nuova disciplina in tema di protesto; la l , n. 689 che ha introdotto, fra l altro, alcune innovazioni nelle norme penali contenute nella legge sull assegno bancario; la l , n. 386 che ha introdotto una nuova disciplina sanzionatoria dell assegno bancario; il d.l , n. 143, convertito in l , n. 197, in tema di riciclaggio; il d.lgs , n. 385 (T.U.B.) che contiene disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali applicabili anche all assegno; 46

3 3. GLI ASSEGNI E GLI ALTRI STRUMENTI DI PAGAMENTO il d.lgs , n. 507 che ha riformato la disciplina sanzionatoria relativa agli assegni bancari e postali; il provvedimento del Governatore della Banca d Italia del che ha disciplinato il funzionamento dell archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento; il d.lgs , n. 231, attuativo della direttiva CE 2005/60 concernente la prevenzione dell utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività mafiose. L assegno bancario ha la stessa struttura formale della cambiale tratta: esso contiene un ordine di pagamento di una somma determinata, rivolto dal sottoscrittore (traente) ad una banca (trattaria) a favore di colui al quale il titolo viene rilasciato (prenditore), o al suo ordine, o al portatore (beneficiario). Il rapporto tra traente e prenditore è denominato rapporto di valuta, mentre quello tra traente e banca è denominato rapporto di provvista Natura giuridica La natura giuridica dell assegno bancario è oggetto di discussione in dottrina. Prevale comunque la tesi che inquadra l assegno bancario nella figura della delegazione di pagamento (o delegatio solvendi), in cui la dichiarazione del delegante (nel nostro caso il correntista) costituisce un mandato, un autorizzazione o un ordine (BARASSI). L emissione dell assegno bancario, infatti, dà luogo, come la delegazione, ad un rapporto trilaterale: il pagamento fatto dal trattario al prenditore estingue per un uguale importo il debito del trattario verso il traente e quello del traente verso il prenditore. Trattandosi di delegazione di pagamento (e non di delegazione di credito), la legge vieta l accettazione da parte del trattario, che contrasterebbe con la stessa natura del titolo, il quale, essendo un mezzo di pagamento, presuppone la disponibilità di fondi del traente presso il trattario. Tuttavia, l art. 4 L.A.B. stabilisce che il traente o qualsiasi legittimo portatore può far apporre dal trattario sull assegno già redatto un visto (o certificazione, o conferma), con il quale il trattario certifica l esistenza della provvista, ed assume l obbligo di non consentirne il ritiro da parte del traente, prima della scadenza del termine di presentazione (c.d. assegno vistato) Presupposti per l emissione L art. 3, co. 2, L.A.B. dispone che l assegno bancario non può essere emesso se il traente non abbia fondi disponibili presso il trattario, 47

4 GLI ASSEGNI E GLI ALTRI TITOLI DI CREDITO dei quali abbia il diritto di disporre per assegno bancario e in conformità di una convenzione espressa o tacita. Presupposti per l emissione dell assegno bancario sono: il rapporto di provvista: esso comporta l obbligo della banca di tenere determinati fondi a disposizione del traente e può derivare da una qualsiasi ragione di credito del traente verso il trattario; la convenzione di assegno: è l accordo, formalizzato con il rilascio del libretto di assegni (carnet), in virtù del quale il traente è autorizzato ad ordinare pagamenti a mezzo assegni alla banca trattaria, e la banca è obbligata ad eseguirli Il blocchetto degli assegni Quando il cliente apre un conto corrente, la banca consegna al titolare del rapporto un libretto di assegni in bianco, il cosiddetto carnet. Su ciascun assegno è stampigliato, solitamente con impressione perforante e inchiostro indelebile, il numero del conto corrente e la clausola di non trasferibilità. Come previsto dall art. 1 del r.d. 31 dicembre 1933, n. 1736, gli assegni sono stampati su carta filigranata e devono indicare le coordinate bancarie della banca. All interno della copertina di ogni carnet sono contenute di solito una serie di indicazioni/suggerimenti, tra cui: a) Avvertenze generali Gli assegni contenuti in questo libretto possono essere emessi solo in euro. Il possessore di questo libretto assegni si impegna a tenerlo in buona custodia, obbligandosi ad avvisare per iscritto ed in tempo utile la Banca della perdita di uno o più assegni al fine di impedire ogni indebito pagamento ed a restituire alla Banca gli assegni che per qualche ragione rimanessero inadoperati. La Banca è esente da ogni responsabilità in caso di perdita o sottrazione dei suddetti assegni. I signori correntisti sono invitati a completare, all atto dell emissione, gli assegni con tutte le indicazioni richieste b) Coordinate bancarie IBAN COMPLETO DEL CONTO CORRENTE * La struttura dell IBAN è basata sugli standard dettati dalla ECBS (European Committee for Banking Standards), mentre la sua lunghezza varia * L IBAN (International Bank Account Number) è la coordinata bancaria internazionale che permette di identificare, in maniera standardizzata, il conto corrente del beneficiario rendendo possibile all ordinante o alla banca di quest ultimo di verificarne la correttezza grazie ai due caratteri di controllo. 48

5 3. GLI ASSEGNI E GLI ALTRI STRUMENTI DI PAGAMENTO a seconda della nazione con un massimo di 34 caratteri alfanumerici; per l Italia è fissata in 27 caratteri: codice paese di due lettere, IT per l Italia; codice iban di 2 caratteri numerici di controllo internazionali; codice bban di 1 carattere alfabetico di controllo nazionale (CIN); 5 caratteri numerici per il codice ABI; 5 caratteri numerici per il CAB; 12 caratteri alfanumerici per il numero di conto. I T Codice Paese 0 0 Cin IBAN W Cin BBAN ABI CAB n. conto corrente Sui bonifici tale coordinata va inserita omettendo l acronimo IBAN ed inserendo la stringa senza spazi: DE L utilizzo obbligatorio dell IBAN, sempre associato al codice BIC della banca del beneficiario, è stato regolamentato sia dal Regolamento (CE) 2560/2001, che lo ha reso obbligatorio per tutti i bonifici effettuati nell ambito dell Unione Europea, in euro o in corone svedesi, fino al controvalore massimo di euro ,00, sia da una risoluzione dell EPC (European Payment Council) che ne ha sancito l obbligatorietà per tutti i bonifici in euro, di qualsiasi importo, effettuati verso i Paesi dell Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e la Svizzera. c) Per una corretta compilazione dell assegno di conto corrente È obbligatorio indicare il luogo (1) e la effettiva data di emissione (2) onde evitare conseguenze anche penali. In caso di discordanza tra la somma indicata in cifre (3) e quella indicata in lettere (4) l assegno vale per la somma indicata in lettere. La clausola di non trasferibilità (5), apposta sull assegno e comunque obbligatoria per assegni superiori a euro lo rende pagabile solo al beneficiario indicato (6) ed esclude la necessità della procedura di ammortamento in caso di smarrimento e furto. La sbarratura (7) apposta con due righe parallele e trasversali sulla faccia anteriore dell assegno lo rende pagabile solo ad una banca o a un cliente della banca presso cui il traente intrattiene il conto. Ai fini delle possibili frodi al momento della compilazione dell assegno indicare sempre i due decimali, separati da una virgola per l importo in cifre e da una barra per l importo in lettere. Ad esempio, l importo di 100 euro e 19 centesimi va scritto: (3) 100,19 nella parte in cifre

6 GLI ASSEGNI E GLI ALTRI TITOLI DI CREDITO (4) cento/19 nella parte in lettere Ancora per motivi di sicurezza i decimali vanno sempre indicati e quindi l importo di 100 euro va scritto: (3) 100,00 nella parte in cifre (4) cento/00 nella parte in lettere (8) parte predisposta per lettura magnetica da non invadere con scritte I numeri degli assegni del carnet sono stampati con inchiostro magnetico, per facilitarne la lettura ottica, quindi la firma di traenza va posta sul lato destro in basso all assegno, senza invadere la banda sottostante. Attenzione: spesso l utilizzo di presunti sistemi di sicurezza come smalti, adesivi trasparenti ecc. serve ai malfattori per coprire ed occultare eventuali precedenti alterazioni dell assegno d) Modulo di richiesta nuovi carnet Infine in ogni carnet vi è un modulo per la richiesta di nuovi blocchetti di assegni. In tale modulo la banca richiede una dichiarazione del correntista, ai sensi dell art. 124 della legge sugli assegni e successive modificazioni ed integrazioni, di non essere in alcun modo interdetto/i dall emissione di assegni bancari e postali e di non aver riportato, nel semestre precedente, sentenza penale di condanna non definitiva o decreto penale di condanna anche non esecutivo per i reati di emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista. Il cliente deve inoltre dichiarare che in tale stato sono le atre persone aventi diritto a trarre su questo conto corrente. Infine deve impegnarsi a utilizzare i moduli consegnati a mia/nostra traenza, con la più ampia manleva. Il modulo viene completato con la data e con la firma per esteso del correntista, che accetta che il costo del carnet gli sarà addebitato sul conto corrente. Chi richiede il rilascio di carnet di assegni bancari o postali e abbia dichiarato il falso è punito, nel caso gli vengano rilasciati uno o più 50

7 3. GLI ASSEGNI E GLI ALTRI STRUMENTI DI PAGAMENTO blocchetti, con la reclusione da sei mesi a due anni, mentre ai sensi dell art. 125 della legge sugli assegni il dipendente che ometta le verifiche di prassi e rilasci carnet a persona interdetta dall emissione di assegni o soggetta a revoca delle autorizzazioni è punito con la reclusione fino a un anno, salvo che il fatto costituisca più grave reato I requisiti di forma L art. 1 L.A.B. fissa i requisiti di forma che l assegno bancario deve presentare: la denominazione assegno bancario, o chèque, inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto; l ordine incondizionato di pagare una somma determinata: la somma dev essere certa nel suo ammontare ed indicata in lettere e in cifre; in caso di differenza tra le due indicazioni, prevale la somma indicata in lettere; l assegno invece vale per la somma minore se essa è stata scritta più di una volta, in lettere o in cifre. All ordine di pagamento non può essere aggiunta la promessa d interessi: questa, se apposta, si ha per non scritta (art. 7 L.A.B.); non è ammessa neppure l apposizione di una condizione, che contrasterebbe sia con la funzione del titolo che con i suoi caratteri di astrattezza ed autonomia; il nome di chi è designato a pagare (trattario): l art. 3 L.A.B. richiede a pena di nullità che il trattario sia una banca; fanno eccezione solo i titoli emessi o pagabili fuori del territorio dello Stato, che sono validi anche se tratti su persona che non sia banchiere. L art. 6 L.A.B. vieta poi che l assegno sia tratto sullo stesso traente (c.d. assegno su se stesso): fa eccezione l assegno tratto fra diversi stabilimenti dello stesso traente, il quale è valido a condizione che non sia emesso al portatore (per evitare che siano usurpate le funzioni del biglietto di banca); l indicazione del luogo di pagamento. L assegno può essere pagabile al domicilio di un terzo, sia nel luogo del domicilio del trattario, sia in altro luogo, ancorché il terzo non sia banchiere (c.d. assegno domiciliato: art. 8 L.A.B.), ma la domiciliazione deve risultare dal titolo e può essere apposta solo dal traente in virtù di un accordo col trattario; l indicazione della data di emissione; l indicazione del luogo di emissione: essa serve a determinare sia i termini per la presentazione del titolo per il pagamento (i quali variano a seconda che l assegno sia presentato nel Comune di emissione, in altro Comune, o in altro Stato; art. 32 L.A.B.), sia il luogo di pagamento, poiché, in mancanza d indicazione, si considera tale il luogo di emissione; 51

8 GLI ASSEGNI E GLI ALTRI TITOLI DI CREDITO indicazione del prenditore; la sottoscrizione del traente: essa deve contenere il nome, il cognome o la ditta del traente (è valida però la sottoscrizione in cui il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale); la sottoscrizione dev essere autografa, per cui l assegno non può essere tratto con firma a stampatello o stampata. L emissione dell assegno (atto di disposizione patrimoniale) richiede la capacità di compiere atti eccedenti l ordinaria amministrazione. L assegno può essere emesso anche dai genitori o dal tutore in luogo del minore o dell interdetto, con l autorizzazione del Tribunale; il minore emancipato e l inabilitato possono invece emettere l assegno con l assistenza del curatore; qualora però il minore emancipato sia autorizzato all esercizio dell impresa commerciale, può emettere validamente l assegno bancario anche da solo (artt. 12 e 13 L.A.B.). L assegno bancario può essere emesso anche a mezzo di rappresentante mediante delega conferita in forma scritta (art c.c.) e apposizione sull assegno delle clausole per procura o per mandato, o per conto altrui, in virtù di un mandato senza rappresentanza conferito dal titolare della provvista al traente e di un autorizzazione al trattario ad addebitare al mandante l ammontare dell assegno. La mancanza dei requisiti di forma dell assegno ne comporta l invalidità, eccezion fatta per i seguenti requisiti la cui omissione è sanata con la produzione di effetti predeterminati dalla legge: la mancata indicazione del luogo di pagamento comporta che l assegno sia pagabile nel luogo indicato accanto al nome del trattario (banca) oppure, qualora manchi anche quest ultimo, nel luogo di emissione o presso lo stabilimento principale della banca (se essa non ha sedi nel luogo di emissione); la mancata indicazione del prenditore comporta che l assegno circoli come titolo al portatore. Gli assegni di importo pari o superiore a euro devono necessariamente indicare il nome del prenditore ed avere la clausola non trasferibile (d.lgs. 231/2007). Sono sanzionate con la nullità dell assegno, tra l altro, l omissione della data di emissione (assegno con data in bianco) e l assegno in bianco, cioè mancante di più elementi (tuttavia parte della dottrina ritiene valido l assegno rilasciato in bianco ma con accordo tra traente e prenditore circa gli elementi mancanti, cd. accordo di riempimento). La postdatazione dell assegno, utilizzata per impedire la presentazione del titolo e il suo pagamento prima di una certa data posteriore all emissione (solitamente per insufficienza di fondi sul conto corrente bancario dell emittente), è irregolare e inefficace proprio perché la norma giuridica è inderogabile ( a vista 52

9 3. GLI ASSEGNI E GLI ALTRI STRUMENTI DI PAGAMENTO pagate ). Pertanto, anche un assegno postdatato presentato allo sportello trattario deve essere pagato, purché ce ne sia il presupposto (disponibilità di fondi). Le disposizioni attualmente in vigore tollerano, tuttavia, un a postdatazione massima d 4 giorni per i titoli pagabili fuori piazza, giustificata dal periodo di tempo occorrente per fare pervenire l assegno al beneficiario (art Legge sull assegno). L introduzione della più stringente normativa antiriclaggio (d.lgs. 231/2007) dovrebbe ulteriormente scoraggiare la prassi della postdatazione. Gli assegni postdatati non sono nulli, ma irregolari nel bollo. La postdatazione rende, infatti, un assegno (che è uno strumento di pagamento) assimilabile a una cambiale (che è una promessa di pagamento), con l indicazione della data di esigibilità. L intendimento di chi emette un assegno postdatato è quello di far incassare il titolo alla data indicata sullo stesso. Trattandosi di un titolo di credito pagabile a vista, tuttavia la banca non può esimersi dal pagamento di un assegno bancario postdatato qualora sussista la disponibilità di fondi e l assegno sia presentato presso lo sportello della banca trassata (art Legge sull assegno). Differente è la situazione di chi riceve in versamento l assegno, divenendone di fatto giratario e partecipando, quindi, alla circolazione del titolo; in tal caso, ci si renderebbe complici di un reato fiscale (evasione del bollo), con conseguente rischio di sanzioni pecuniarie. Ovviamente, nel caso di pagamento allo sportello, o anche a mezzo corrispondenza, si provvederà ad addebitare lo stesso in conto corrente, con valuta data di pagamento. Il cliente che ha mal utilizzato l assegno, ritenendolo un sostituto della cambiale e applicando una data posticipata, non potrà sollevare eccezioni al pagamento dello stesso, in quanto la banca è obbligata per legge a tale comportamento. L indicazione della data di emissione è prescritta espressamente dalla legge e ha grande importanza per poter individuare il termine di presentazione per il protesto ed il termine di prescrizione per il pagamento dell assegno, in quanto è il giorno da cui decorre il conteggio per la loro determinazione. 3.4 Segue: La circolazione dell assegno bancario L assegno al portatore e l assegno all ordine La circolazione dell assegno è regolata dagli stessi principi che si applicano agli altri titoli di credito ed in particolare: se è al portatore (manca l indicazione del prenditore del titolo), il trasferimento dell assegno ha luogo mediante la semplice consegna del titolo, ed il possessore è legittimato all esercizio del diritto in esso documentato mediante la semplice presentazione. 53

10 GLI ASSEGNI E GLI ALTRI TITOLI DI CREDITO L assegno bancario rilasciato senza indicazione del nome del prenditore non è invalido, ma vale come assegno bancario al portatore e può essere convertito dal possessore in titolo all ordine o riempendolo con il proprio nome e trasferendolo mediante girata, ovvero riempendolo con il nome di un terzo e consegnandogli il titolo. In questa seconda ipotesi, la persona formalmente indicata come prenditore rimane terzo rispetto al rapporto di emissione e non possono, pertanto, essergli opposte le eccezioni personali di cui all art. 25 della legge sugli assegni (Cassaz., sent. n /2007); se è all ordine (indicazione del nome del prenditore), la circolazione dell assegno avviene per girata: questa è una dichiarazione unilaterale non recettizia ed accessoria, consistente nell ordine dato dal girante (prenditore o successivo possessore) al trattario di pagare ad un terzo (c.d. giratario), cui viene trasferito il possesso del titolo. La girata può essere scritta a tergo dell assegno o su di un foglio ad esso attaccato (c.d. allungamento) ma deve essere sottoscritta dal girante. La girata deve essere incondizionata e deve riguardare l intero importo del titolo: l eventuale condizione si ha per non apposta, mentre la girata parziale è nulla (art. 18 L.A.B.). La data non è necessaria: in mancanza d indicazioni, la girata si presume, fino a prova contraria, fatta prima del protesto o della contestazione ad esso equivalente (art. 27 L.A.B.); la prova contraria può essere data con qualsiasi mezzo. Per la girata di assegni d importo pari o superiore a euro il d.lgs. 231/ 2007 impone l indicazione del nome del beneficiario e l apposizione della clausola di non trasferibilità. La girata produce due effetti: un effetto essenziale, consistente nel trasferimento del diritto incorporato nel titolo; un effetto naturale, consistente nell assunzione di un obbligazione di garanzia da parte del girante: questi, infatti, risponde nei confronti del giratario e dei successivi possessori del pagamento dell assegno, in solido con il contraente e con i precedenti giranti (artt. 21 e 49 L.A.B.). Qualora però la girata sia fatta dopo il protesto o dopo una contestazione ad esso equivalente, o dopo la scadenza del termine per la presentazione, essa produce solo gli effetti di una cessione di credito: il girante non garantisce il pagamento, ma solo l esistenza del credito, ed al giratario sono opponibili tutte le eccezioni personali opponibili al girante (artt. 27 e 32, primo comma, L.A.B.) Le clausole limitative della circolazione Allo scopo di consolidare la sicurezza dell assegno come mezzo di pagamento e per evitare che possa essere riscosso da un portatore illegittimo, 54

11 3. GLI ASSEGNI E GLI ALTRI STRUMENTI DI PAGAMENTO la legge prevede una serie di clausole che possono essere apposte per limitarne la circolazione o il pagamento Clausola non trasferibile La clausola non trasferibile fa sì che l assegno sia incassato solo ed esclusivamente dal beneficiario. Il beneficiario non può girare l assegno, se non alla banca per l incasso. Le eventuali girate apposte sull assegno, oltre a quella per l incasso consentita al beneficiario, si hanno per non scritte. L eventuale cancellazione della clausola si ha per non avvenuta. La clausola non trasferibile è obbligatoria per gli assegni di importo pari o superiore a euro (d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231) e per gli assegni a favore di non residenti. Qualora si disponga di assegni senza la stampigliatura di non trasferibilità, tale clausola può essere apposta sul recto e/o sul verso dell assegno, ma è buona norma inserirla sia sulla faccia anteriore che su quella posteriore, per scoraggiare le falsificazioni. L apposizione della clausola non trasferibile su un assegno emesso al portatore è inutile, in quanto l emissione al portatore implica che il titolo possa essere trasferito senza girata e pertanto potrebbe non comparire traccia del trasferimento da un soggetto ad un altro. Anche il beneficiario di un assegno può inserire questa clausola nel contesto del titolo per garantirsi che lo stesso, in caso di smarrimento o furto, non possa essere incassato da altri soggetti se non da colui che è indicato come beneficiario. La stessa clausola può essere apposta da un girante, con i medesimi effetti. Infatti, qualora uno dei giranti desideri garantire il beneficiario successivo dell assegno dal rischio di smarrimento o furto, può apporre la clausola non trasferibile nel contesto della girata, indicando ovviamente il nome del beneficiario. La clausola non trasferibile può essere applicata su ogni tipo di assegno, in particolare su assegni circolari e vaglia cambiari. Quelli della Banca d Italia sono sempre emessi con suddetta clausola. Componendo un contrasto di giurisprudenza, le Sezioni Unite hanno affermato la natura contrattuale della responsabilità della banca negoziatrice di assegni bancari (o circolari), la quale abbia pagato detti assegni in violazione delle specifiche regole poste dal primo comma dell art. 43 legge assegni, nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno: prima di tutti il prenditore, ma eventualmente anche colui che ha apposto sul titolo la 55

12 GLI ASSEGNI E GLI ALTRI TITOLI DI CREDITO clausola di non trasferibilità, o colui che abbia visto in tal modo indebitamente utilizzata la provvista costituita presso la banca trattaria (o emittente), nonché, se del caso, questa stessa banca. Di qui la conseguenza che a tale azione di responsabilità si applica la prescrizione ordinaria decennale, e non quella quinquennale, propria della responsabilità extracontrattuale (Cassaz., sent. n /2007) Clausola di sbarratura Un assegno sbarrato può essere pagato dalla banca trattaria solo a un proprio cliente o a un altra banca (art Legge sull assegno). Lo sbarratura, pur non precludendo la possibilità di trasferire l assegno mediante girata, pone vincoli di pagamento dello stesso, obbligando la banca a pagare a un soggetto qualificato (cliente o altra banca) che intrattiene rapporti continuativi (soggetto, quindi, perfettamente conosciuto) con la banca negoziatrice o trassata. La cancellazione dello sbarratura o del nome della banca si ha per non apposta (art Legge sull assegno). La clausola si appone tracciando due linee parallele e trasversali sul recto dell assegno, da parte del traente o beneficiario o giratario. L apposizione dello sbarratura permette di ostacolare le dannose conseguenze derivanti dallo smarrimento o furto del titolo, assicurando al portatore danneggiato la reperibilità della persona che ha ottenuto il pagamento e, di conseguenza, la possibilità di risalire al portatore del titolo e ai precedenti portatori e giranti, al fine di procedere al recupero delle somme sottratte. Lo sbarratura può essere: generale o semplice speciale Tra le linee non vi è alcuna indicazione. In tal caso la banca trattaria non può pagare l assegno se non a una banca o a un cliente della banca trattaria medesima. 56

13 3. GLI ASSEGNI E GLI ALTRI STRUMENTI DI PAGAMENTO Tra le linee è riportato il nome della banca presso la quale deve avvenire l incasso. In tal caso l assegno può essere pagato solo a un cliente della banca indicata tra le linee (lo sportello trassato deve ricevere l assegno dalla banca/sportello indicato nella sbarratura speciale). Questa clausola può riguardare sia assegni bancari che assegni circolari e vaglia cambiari Clausola da accreditare La clausola da accreditare obbliga la banca a pagare l assegno solo con scritturazione contabile (accredito in conto), negando quindi il pagamento in contanti. La cancellazione della clausola si ha per non avvenuta (art Legge sull assegno). La clausola da accreditare, unita a quella non trasferibile, offre massima sicurezza nel caso di furto o smarrimento. È una clausola abbastanza desueta che ha effetti simili alla sbarratura, visto che la banca è tenuta ad accreditare l assegno esclusivamente a un proprio correntista. Sulla faccia anteriore dell assegno è possibile scrivere le parole da accreditare, o altra espressione equivalente (art Legge sull assegno). La clausola può essere apposta sia su assegni bancari, sia su assegni circolari e vaglia cambiari. 57

14 Clausola non all ordine GLI ASSEGNI E GLI ALTRI TITOLI DI CREDITO L assegno pagabile a una persona determinata, con o senza la clausola espressa all ordine, è trasferibile mediante girata (art Legge sull assegno). Se si indica il beneficiario e si appone la clausola non all ordine (art. 5 - Legge sull assegno), evidentemente l assegno bancario (l assegno circolare e il vaglia cambiario possono essere emessi solo all ordine e non al portatore ) è pagabile solo alla persona indicata. Quindi, con la clausola non all ordine si impedisce il trasferimento di un assegno mediante girata. L assegno è pagabile solo alla persona indicata. Con questa clausola si impedisce il trasferimento mediante girata. Per analogia con la clausola non trasferibile, è consigliabile indicare la clausola in questione sia sul recto che sul verso dell assegno. Con la clausola non all ordine (o altra equivalente) l assegno può essere trasferito a terzi solo nella forma e con gli effetti della cessione ordinaria (art Legge sull assegno). Caratteristiche della cessione ordinaria (art e ss. del c.c.) sono: il contratto di cessione del credito; la notifica della cessione del credito al debitore, che deve sapere a chi dovrà pagare per saldare il suo debito. Particolare rilevante è che quando si cede un credito con tale contratto, il credito stesso (se rappresentato da un titolo di credito) perde le caratteristiche dell autonomia e dell astrattezza. Quindi, a colui che ha acquistato il diritto, potranno essere opposte tutte le eccezioni riguardanti il contratto che ha originato il credito (ad esempio, se l assegno è emesso per il pagamento di una fornitura di merci potrà essere opposta la non corrispondenza della merce agli standard richiesti), nonché tutte le eccezioni che potevano essere opposte al beneficiario originale (vizi, difetti della merce ecc.). Questa clausola, nella pratica, si trova occasionalmente solo sugli assegni bancari. 58

15 Clausola Valuta effettiva 3. GLI ASSEGNI E GLI ALTRI STRUMENTI DI PAGAMENTO Se l assegno è emesso in una valuta che non ha corso legale nel Paese nel quale l assegno deve essere pagato, la banca può decidere di onorare l assegno nella valuta espressa sul titolo o nel controvalore in valuta nazionale. Questa regola vale a condizione che sull assegno non sia stata indicata la clausola di pagamento effettivo in valuta estera ( valuta effettiva ). In tal caso, il pagamento deve obbligatoriamente essere effettuato nella valuta indicata. clausola non trasferibile clausola di sbarratura clausola da accreditare clausola non all ordine CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA CIRCOLAZIONE fa sì che l assegno sia incassato solo ed esclusivamente dal beneficiario fa sì che l assegno possa essere pagato dalla banca trattaria solo a un proprio cliente o a un altra banca obbliga la banca a pagare l assegno solo con scritturazione contabile, negando quindi il pagamento in contanti indicando il beneficiario impedisce il trasferimento di un assegno mediante girata Tipologie speciali di girate e sottoscrizioni Dopo aver esaminato i tipi di clausole apponibili sull assegno, soffermiamoci su alcune tipologie speciali di girate e sottoscrizioni Girata valuta per l incasso, o per l incasso, o per procura Se alla girata è apposta la clausola valuta per l incasso, o per l incasso, o per procura, o altra equivalente che implichi un semplice mandato, il portatore può esercitare tutti i diritti inerenti all assegno e può incassare il titolo per conto del girante (art Legge sull assegno); non già per trasferire la titolarità. Questa clausola può essere apposta su assegni bancari e circolari e su vaglia cambiari. Di fatto è utilizzata dalle banche per l incasso di assegni non trasferibili, quando le banche operano per conto del loro cliente Sottoscrizione per conoscenza e garanzia La formula per conoscenza e garanzia, utilizzata per gli assegni emessi con la clausola non trasferibile, non è una girata effettiva, anche se è così interpretata erroneamente nella maggioranza dei casi. Essa equivale a una dichiarazione, resa dal sottoscrittore della stessa, che il titolo è stato pagato a persona di sua conoscenza e di cui garantisce l identità, fisicamente presente al momento dell operazione. 59

16 GLI ASSEGNI E GLI ALTRI TITOLI DI CREDITO L assegno non deve essere pagato alla persona che sottoscrive la formula per conoscenza e garanzia, come spesso avviene nell uso comune per superare la clausola non trasferibile, ma solo al soggetto beneficiario, conosciuto dal cliente della banca, per il quale egli garantisce l identità e che, ovviamente, deve essere presente e identificato. Tale prassi, anche alla luce dell evoluzione normativa divenuta più stringente, risulta utilizzata dalla banca con sempre minore frequenza e solo in casi particolari (es. soggetti beneficiari che non hanno alcun conto corrente ma che sono conosciuti personalmente da correntisti della banca affidabili che fanno da garanti) Sottoscrizione sta bene la firma L identificazione dei clienti si può basare su più soluzioni: identificazione tramite documenti; identificazione per conoscenza personale; identificazione in quanto cliente della banca. Nel caso si adotti la prima soluzione, i rischi connessi al ritiro di documenti alterati o falsificati è elevato, in particolare quando si tratta di carte di identità. Spesso, al fine di favorire il beneficiario di un assegno che desidera riscuotere il titolo allo sportello, e non tramite banca, l emittente del titolo procede apponendo (sotto la firma del beneficiario) e sottoscrivendo una particolare frase non prevista dalla legislazione: sta bene la firma. In alternativa a questa dicitura è spesso usata anche la formula per conoscenza e garanzia che, di fatto, ha lo stesso valore. Si può affermare, quindi, che le formule sta bene la firma e per conoscenza e garanzia sono in sostanza analoghe e favoriscono il riconoscimento del cliente che vuole incassare il titolo allo sportello, pur non essendo correntista della banca ma comunque beneficiario di un assegno. La principale differenza tra le due sottoscrizioni sta nel fatto che con la formula sta bene la firma, di norma, il cliente autentica quella del beneficiario preventivamente, senza dover essere presente in banca al momento dell incasso, al fine di agevolare la sua identificazione e quindi l incasso del titolo, mentre con la formula per conoscenza e garanzia l identificazione avviene al momento dell esecuzione del pagamento, con la contestuale presenza del beneficiario e del cliente che sottoscrive la clausola. Si tratta di una forma aggiuntiva di riconoscimento, attraverso la firma apposta di fronte all emittente (e convalidata dallo stesso) e quella posta in banca dal beneficiario. Anche in questo caso tale modalità di riconoscimento è sempre integrativa e non sostituisce l identificazione con documenti. 60

17 3. GLI ASSEGNI E GLI ALTRI STRUMENTI DI PAGAMENTO È comunque prassi consolidata che i dipendenti sottopongano suddette operazioni alla verifica dei responsabili dell unità operativa, prima di procede al pagamento degli assegni Le modifiche alla normativa antiriciclaggio Con decorrenza 30 aprile 2008 è entrato in vigore il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 che apporta modifiche sostanziali alla normativa sulla lotta al riciclaggio di denaro sporco e alla criminalità organizzata. All art. 49 sono esplicitamente indicate le limitazioni all uso del contante e dei titoli al portatore. Viene, infatti, inibito il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a euro, importo che scende a euro per i trasferimenti effettuati tra soggetti che svolgono attività di money transfer, ossia di incassi e trasferimenti fondi. Un operazione unitaria di importo pari o superiore a euro non può essere dolosamente frazionata in più movimenti di importo inferiore a euro. Per operazione frazionata si intende una operazione unitaria sotto il profilo economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti [...] posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale. Il trasferimento può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. In tale caso il trasferimento per contanti deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dagli intermediari, previa consegna ai medesimi della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. Dunque gli assegni bancari e postali pari o superiori a euro diventano obbligatoriamente non trasferibili. I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità, anche per importi inferiori a euro. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera. I vecchi carnet di assegni, emessi prima dell entrata in vigore delle nuove misure, potranno essere usati fino al loro esaurimento, anche per importi pari o superiori a euro; è necessario, però validarli inserendo la clausola di non trasferibilità. Non sarà necessario, tuttavia, pagare l imposta di bollo. 61

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