CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIA

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1 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIA IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE: a) Nota informativa; b) Condizioni di assicurazione; c) Glossario; d) Modulo di proposta (esclusivamente nel caso acquisto di garanzia invalidità permanente conseguente a malattia) DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O DOVE PREVISTO DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA. Il presente fascicolo è aggiornato alla data del 20 Ottobre 2014

2 NOTA INFORMATIVA A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1 1. Informazioni generali 1 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd s Errore. Il segnalibro non è definito. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 2 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni 2 4. Periodi di carenze contrattuali 4 5. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità 5 6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazione della professione 5 7. Premi 5 8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate 5 9. Diritto di recesso Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Legge applicabile al contratto Regime fiscale applicabile al contratto 6 C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI Sinistri Liquidazione dell indennizzo Assistenza diretta convenzioni Reclami Arbitrato 7 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE GLOSSARIO MODULO DI PROPOSTA

3 NOTA INFORMATIVA La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP (ora IVASS). Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza * * * * * A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a. Lloyd s è un ente ( Society ) costituito come società costituita per legge da una Legge del Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna del I membri della Society sono per legge assicuratori e possono assumere rischi assicurativi per proprio conto. Gli Assicuratori di questo contratto sono alcuni membri di Lloyd s che aderiscono ai Sindacati identificati nella Scheda di Polizza (e ogni altro assicuratore identificato nella Scheda di Polizza) La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quello degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore. Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. Ogni membro assume una quota di responsabilità dell entità complessiva che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo l entità complessiva la somma delle quote di responsabilità assunte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la sua quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto. La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd s sotto indicata. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità. b. Lloyd s ha la sua sede legale in Londra (EC3M 7HA), One Lime Street, Inghilterra, che è anche il domicilio di ciascun membro di Lloyd s.. c. In Italia Lloyd s ha sede secondaria in Milano, CAP 20121, Corso Garibaldi, 86. d. Il recapito telefonico, l indirizzo e il sito internet di Lloyd s sono, rispettivamente: , servizioclienti@lloyds.com e e. I membri di Lloyd s che assumono rischi assicurativi sono autorizzati all esercizio dell attività assicurativa in forza della legge inglese. L Associazione di Assuntori di rischi assicurativi nota come Lloyd s svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento (Iscrizione al n I dell elenco dell ISVAP (ora IVASS) delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento) e, nel Regno Unito di Gran Bretagna, è soggetta al controllo della Prudential Regulation Authority, con sede in 20 Moorgate, London, EC2R 6DA. Nota Informativa Assicurazione Infortuni Mithras 10/2014 Pagina 1 di 7

4 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd s Come riportato a pag. 47 del Rapporto Annuale di Lloyd s del 2013* il capitale del mercato di Lloyd s ammonta ad EUR milioni** ed è composto dai Fondi dei membri presso Lloyd s di EUR milioni, dai Bilanci dei membri di EUR milioni e da riserve centrali di EUR milioni. Il mercato di Lloyd s ha un indice di solvibilità complessivo, non suddiviso per ramo vita e ramo danni. L indice di solvibilità complessivo del mercato di Lloyd s al era il 9285%. Tale percentuale è il risultato del rapporto tra il totale degli attivi centrali, ammontanti ad EUR milioni e la somma dei deficit di solvibilità dei singoli membri. Quest ultimo importo è stato determinato tenendo conto del margine minimo di solvibilità, ammontante ad EUR 41 milioni, calcolato in base alla vigente normativa inglese. Gli importi della solvibilità (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag. 62 del Rapporto Annuale di Lloyd s del 2013*. *Link al Rapporto annuale di Lloyd s del 2013: ** Tasso di cambio al : EUR 1,00 = GBP 0,8333 (fonte: London Financial Times). L aggiornamento annuale delle Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd s è consultabile al seguente link: (Art. 37, Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 35/2010). B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Durata e proroga del contratto Avvertenza La durata prevista dal contratto è espressamente indicata in polizza. Il contratto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di alcuna comunicazione tra le parti (Art. IV delle Condizioni Generali di Assicurazione). 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il contratto offre le seguenti coperture ed è operativo in tutto il mondo: 1. Caso di morte o invalidità permanente conseguente ad infortuni, come definiti all art. 1, 2 e 9 e 11 delle Norme che regolano l Assicurazione Infortuni 2. Nelle Condizioni Speciali Aggiuntive sono circostanziate le estensioni di copertura concernenti le seguenti garanzie: Diaria da ricovero Diaria da convalescenza a seguito di ricovero Rimborso spese mediche da ricovero a seguito di infortunio Rimborso spese mediche senza obbligo di ricovero a seguito di infortunio Indennità giornaliera in caso di ingessatura Estensione Atti di Terrorismo Estensione Atti di Guerra e Terrorismo Le estensioni di garanzia sono prestate su base rischi nominati, vale a dire che nell ambito e limiti dell oggetto dell Assicurazione la garanzia copre unicamente le fattispecie di rischio richiamate nel contratto in aggiunta alle esclusioni o limitazioni espressamente contenute nel testo o concordate tra le Parti. Nota Informativa Assicurazione Infortuni Mithras 10/2014 Pagina 2 di 7

5 3. Caso di invalidità permanente da malattia, come definiti nel glossario allegato nel presente fascicolo (valida se nella scheda di copertura è indicata la somma assicurata relativa ed operante solo se rilasciata congiuntamente all assicurazione Lloyd's infortuni). Avvertenza Esclusioni e limiti delle coperture assicurative Il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, regolarmente esplicitate negli artt. 3, 4, 5, 8 delle Norme che regolano l Assicurazione Infortuni e 15 e 16 Norme che regolano l Assicurazione Invalidità Permanente da Malattia delle (artt. 3, 4, 5, 8, 15, 16, 17 per gli infortuni cumulativi) e nelle Condizioni Particolari punti A, B, E (punti A, B, E per infortuni cumulativi) e nelle Condizioni Speciali Aggiuntive. Avvertenza Presenza di franchigie, scoperti e massimali (massimo limite d indennizzo) La massima somma assicurata relativa garanzie di cui ai tre punti precedenti è quella concordata tra il contraente /assicurato e gli assicuratori e riportata sulla scheda di copertura. Il contratto prevede l applicazione di franchigie e/o scoperti e/o massimali alle coperture assicurative di cui al presente punto della Nota Informativa. La loro applicazione può comportare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. Specificatamente: Condizione Particolare A Rischio volo Condizione Particolare B Ernie o lesioni muscolari determinate da sforzi Condizione Speciale Aggiuntiva Rimborso spese mediche da ricovero a seguito di infortunio Condizione Speciale Aggiuntiva Rimborso spese mediche senza obbligo di ricovero a seguito di infortunio Condizione Speciale Aggiuntiva Estensione Atti di Terrorismo Condizione Speciale Aggiuntiva Estensione Atti di Guerra e Terrorismo Condizione Speciale Aggiuntiva Assicurazione in base all ammontare delle retribuzioni Condizioni Particolari (solo per infortuni cumulativi) Condizione Speciale Aggiuntiva Dirigenti di aziende industriali (solo per infortuni cumulativi) Art. 18 delle Norme che regolano l Assicurazione Invalidità Permanente da Malattia Criteri di indennizzabilità (Invalidità permanente da malattia). Esempio di applicazione di franchigia Malattia 1 ESEMPIO Somma assicurata: Invalidità accertata: 24% Danno Teorico: Indennizzo: Nessun indennizzo è dovuto perché il danno è inferiore alla franchigia (25%) 2 ESEMPIO Somma assicurata: Invalidità accertata: 30% Danno Teorico: Indennizzo: *20% = ESEMPIO Somma assicurata: Invalidità accertata: 66% Danno Teorico: Indennizzo: Nota Informativa Assicurazione Infortuni Mithras 10/2014 Pagina 3 di 7

6 Esempio di applicazione di franchigia garanzia rimborso spese mediche da infortunio Esempio Somma assicurata 5.000,00 Spese mediche coperte da Assicurazione 500,00 Franchigia: 175 Risarcimento = Avvertenza Se alle scadenze convenute il Contraente/Assicurato non paga i premi successivi, ai sensi dell Art 1901 C.C. l Assicurazione resta sospesa dalle ore del giorno di scadenza, e riprende vigore dalle ore del giorno in cui il Contraente/Assicurato paga quanto da lui dovuto, ferme restando le scadenze successive contrattualmente stabilite ed il diritto degli Assicuratori al pagamento dei premi scaduti. Specificatamente: All Art III delle Condizioni Generali di Assicurazione Periodicità e mezzi di pagamento del Premio Avvertenza Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S., le persone sieropositive per H.I.V. o affette dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniacodepressive o stati paranoidi. L assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni restando precisato che sono comunque escluse le conseguenze della prima manifestazione Specificatamente: All Art 5 delle Norme che regolano l Assicurazione Infortuni Persone non assicurabili" Avvertenza I limiti di età per la validità dell assicurazione sono, rispettivamente, anni 75 per gli infortuni e anni 65 per la malattia. Il raggiungimento dell età nel corso del contratto esclude l assicurazione solo al termine dell annualità, salvo proroga espressa a determinate condizioni. Nel caso in cui l assicurazione è prestata nei confronti dei dirigenti alle regolari dipendenze del Contraente, essa cessa automaticamente all atto della cessazione del rapporto di lavoro e comunque, al compimento del 65 anno di età dell Assicurato interessato; Specificatamente: Agli Artt. 4 delle Norme che regolano l Assicurazione Infortuni - Limiti di età" - e 16 delle Norme che regolano l Assicurazione Invalidità Permanente da Malattia - Limiti di età". Condizione Speciale Aggiuntiva Dirigenti di aziende industriali (solo per infortuni cumulativi). 4. Periodi di carenza contrattuali Avvertenza Presenza di carenze ovvero termini di aspettativa Il contratto prevede dei limiti temporali alla operatività delle garanzie. Pertanto si richiama l attenzione del Contraente/ Assicurato al fatto che contratti sopra indicati prevedono dei termini di aspettativa o carenza ossia dei periodi temporali in cui le garanzie di polizza, in tutto o in parte, non sono operative. Specificatamente: All art. 14 delle Norme che regolano l Assicurazione Invalidità Permanente da Malattia Decorrenza della garanzia termini di aspettativa". Nota Informativa Assicurazione Infortuni Mithras 10/2014 Pagina 4 di 7

7 5. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Questionario sanitario Nullità Avvertenza Ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze del Contraente/ Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell Assicurazione, così come disposto dall Art. I delle Condizioni Generali di Assicurazione. Avvertenza Per l assicurazione di invalidità permanente conseguente a malattia, le dichiarazioni false e reticenti in sede di compilazione del questionario sanitario, potrebbero comportare l annullamento dello stesso con la perdita totale o parziale dell indennizzo / risarcimento. Si richiama l attenzione del contraente/assicurato sulla necessità di rispondere in maniera precisa e veritiera alle domande previste dal questionario sanitario. 6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni della professione Il Contraente e/o l Assicurato devono dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non comunicati o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo nonché la cessazione dell Assicurazione ai sensi dell Art C.C. (Art VII delle Condizioni Generali di Assicurazione) Nel caso di diminuzione del rischio gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell`art.l897 C.C. (Art VI delle Condizioni Generali di Assicurazione) Ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio Ad esempio, al momento della stipula del contratto l Assicurato dichiara di esercitare una determinata professione. Un aggravamento del rischio di cui all art. VII può essere rappresentato dalla mancata comunicazione di una successiva variazione nella professione ovvero di una variazione di mansioni all interno della medesima professione comportante per l Assicurato una esposizione ad agenti inquinanti che ne aumentano la probabilità di contrarre particolari patologie, ovvero comportante un aumento di probabilità di rischio di infortunio. Se il contraente non comunica alla Società questo aggravamento di rischio, in caso di sinistro la Società si avvarrà di quanto stabilito dall Art. VII aggravamento del rischio delle Condizioni Generali di Assicurazione. 7. Premio Il contratto, salvo diversa pattuizione fra le parti, è stipulato con frazionamento annuale, dove per frazionamento deve intendersi la periodicità di pagamento del premio. Il premio è comunque sempre interamente dovuto anche se è stato concordato il frazionamento in più rate. Il pagamento del premio è effettuato in favore dell intermediario che gestisce il contratto. Gli intermediari possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi (D.Lgs. 7 settembre 2005, N. 209 Codice delle assicurazioni private): a. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all intermediario, espressamente in tale qualità; b. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a). Per i contratti di assicurazione contro i danni, di cui all articolo 2, comma 3 del decreto, il divieto riguarda i premi di importo superiore a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. Il divieto non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto. 8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Non é previsto alcun adeguamento del premio e delle somme assicurate. 9. Diritto di recesso Avvertenza Il contratto senza tacito rinnovo prevede la facoltà per entrambe le parti di esercitare il diritto di recesso in caso di sinistro (Art. IX delle Condizioni Generali di Assicurazione) Nota Informativa Assicurazione Infortuni Mithras 10/2014 Pagina 5 di 7

8 10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art C.C. 2 comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166), fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell art del c.c., ai sensi dell Art 2952 C.C. 11 Legge applicabile al contratto Il contratto è regolato dalla legga italiana 12. Regime fiscale applicabile al contratto Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Al contratto si applicano le imposte in vigore Sul modulo di polizza sono riportati oltre al premio totale anche i premi imponibili di rata e le relative imposte applicate. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13. Sinistri Liquidazione dell indennizzo Avvertenza Si richiama l attenzione del Contraente/Assicurato all individuazione del momento in cui insorge una malattia e a tale scopo si rimanda alla definizione di malattia, che ai fini di questa assicurazione, viene definita come ogni alterazione corporale obiettivamente constatabile dello stato di salute, non dipendente da infortunio e che si manifesti per la prima volta durante il periodo di validità di questo contratto e che risulti in una Invalidità Permanente la quale deve essere accertata entro e non più tardi di due anni dalla data della prima manifestazione (si veda il glossario). Per le modalità ed i termini a carico del Contraente/Assicurato di denuncia di sinistro, le ipotesi in cui viene richiesta la visita medica, le spese di cura a carico dell assicurato, ed i termini per l accertamento della invalidità conseguente a malattia si rimanda: All Art VIII delle Condizioni Generali di Assicurazione Denuncia di sinistro. All Art 7 delle Norme che regolano l Assicurazione Infortuni Denuncia dell infortunio ed obblighi relativi. All Art 12 delle Norme che regolano l Assicurazione Infortuni Modalità di valutazione del danno. All Art 17 delle Norme che regolano l Assicurazione Invalidità Permanente da Malattia Obblighi dell assicurato in caso di sinistro (art. 19 per gli infortuni cumulativi). All Art 19 delle Norme che regolano l Assicurazione Invalidità Permanente da Malattia Criteri e termini di liquidazione (art. 21 per gli infortuni cumulativi). 14. Assistenza diretta convenzioni La copertura assicurativa di invalidità permanente conseguente a malattia non viene fornita in forma diretta. 15. Reclami Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato al broker del Contraente per essere a tale fine assistiti. Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: - Ufficio Italiano di Lloyd s All attenzione del Responsabile dell ufficio Regulatory & Compliance Corso Garibaldi, Milano Fax n servizioclienti@lloyds.com Nota Informativa Assicurazione Infortuni Mithras 10/2014 Pagina 6 di 7

9 Il reclamo dovrà contenere l indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce. Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d affari inferiore ad ,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere Fin-net, trasmettendo il proprio reclamo all ISVAP (ora IVASS) e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, E14 9SR, UK; telefono ;; complaint.info@financialombudsman.org.uk. La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali. 16. Arbitrato Avvertenza Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato dagli Art. 12 Norme che regolano l Assicurazione Infortuni e Art. e 20 Norme che regolano l Assicurazione Invalidità Permanente da Malattia (Artt. 12 e 22 per gli infortuni cumulativi), si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all Autorità Giudiziaria. Il Collegio medico dovrà risiedere nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. * * * * * Gli assuntori di rischi assicurativi del Lloyd s sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il Rappresentante Generale per l Italia dei Lloyd s Vittorio Scala Nota Informativa Assicurazione Infortuni Mithras 10/2014 Pagina 7 di 7

10 Assicurazione Infortuni Individuale PAI14 Preambolo Articolo I Articolo II Articolo III Articolo IV Il presente Certificato di Assicurazione è valido soltanto se è firmato dal rappresentante generale per l'italia dei Lloyd's. Il Coverholder che sottoscrive il presente Certificato di Assicurazione non è un Assicuratore e pertanto non è responsabile della sua esecuzione. Il presente Certificato di Assicurazione non può essere ceduto in tutto o in parte senza il consenso scritto del Coverholder. Il presente Certificato di Assicurazione è regolato oltre che dalle presenti condizioni anche da tutte le Condizioni Generali, Particolari e Speciali allegate, da considerarsi sua parte integrante. Definizioni Assicuratori: I membri dei Lloyd's, sottoscrittori della presente Assicurazione, indicati nel modulo del Certificato. Assicurato: La persona il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Assicurazione: Il Contratto di Assicurazione. Beneficiario: Eredi Legittimi o testamentari o soggetti designati ai quali spettano le prestazioni previste dal contratto. Broker Assicurativo: Il soggetto indicato nella Scheda di Copertura iscritto al RUI Registro Unico degli Intermediari assicurativi. Certificato: Il documento che prova l'assicurazione. Contaminazione Radioattiva include: (a) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare; (b) proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi; (c) proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L esclusione prevista nel presente punto c) non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili. Contraente: Persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione. Corrispondente dei Lloyd s: Il Corrispondente indicato come tale nella Scheda di Copertura. Franchigia: Guerra: L importo prestabilito che, in caso di Sinistro, l Assicurato tiene a suo carico e per il quale gli Assicuratori non riconoscono l Indennizzo. La Franchigia può essere espressa in giorni, in cifra o in percentuale. Guerre, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità o eventi di tipo bellico o simili, con o senza previa dichiarazione di guerra, guerra civile, ribellione, insurrezione, imposizione di un potere militare o usurpazione di potere, imposizione della legge marziale. Pagina 1 di 33

11 Inabilità Temporanea: L incapacità parziale o totale di attendere alle ordinarie occupazioni. Indennizzo: Infortunio: La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro. Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obbiettivamente constatabili, che abbia per conseguenza la morte, un invalidità permanente o un inabilità temporanea. Infortunio Extra-Professionale: Infortunio che occorre durante lo svolgimento di qualunque attività che non abbia carattere professionale, con esclusione del rischio in itinere. Infortunio In Itinere: Infortunio che occorre durante il tragitto che l Assicurato deve compiere per recarsi dall abitazione al luogo di lavoro e viceversa, per il tempo strettamente necessario. Infortunio Professionale: Infortunio che occorre durante lo svolgimento delle attività professionali dichiarate nella Scheda di Copertura. Invalidità Permanente: La perdita permanente, definitiva ed irrimediabile, in misura parziale o totale, della capacità generica dell Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendente dalla sua professione. Massimale: La Somma entro la quale gli Assicuratori prestano la Garanzia. Periodo Indennizzabile: Il periodo massimo durante il quale gli Assicuratori sono tenuti a pagare un Indennizzo ai sensi delle coperture Inabilità Temporanea da Infortunio e coma, ove esso sia applicabile e sia indicato nella Scheda di Copertura. Premio: Ricovero: Rischio: La somma dovuta dal Contraente all Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione. La degenza, che comporti almeno un pernottamento, in strutture ospedaliere pubbliche o private regolarmente autorizzate all erogazione dell assistenza ospedaliera. La probabilità che si verifichi il Sinistro. Scheda di Copertura: Il documento facente parte del Certificato contenente alcuni dati essenziali relativi alla copertura assicurativa. Sinistro: Terrorismo: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione Un atto o atti commessi da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone (che agiscano autonomamente, o per conto o in connessione con qualsiasi gruppo, organizzazione o governo), che operino sulla base di scopi politici, religiosi, etnici o simili, vengono compiuti con l intenzione di influenzare o rovesciare un qualunque governo e/o esporre il pubblico o una parte del pubblico a Rischio o a timore di un Rischio, compreso, a titolo esemplificativo, l uso, o la minaccia dell uso, di forza o violenza. Condizioni Generali di Assicurazione Art. I - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. Pagina 2 di 33

12 Art. II - Altre assicurazioni. Salvo il caso di altre assicurazioni stipulate con i Lloyd's, il Contraente è esonerato dal comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio a favore delle stesse persone assicurate. In caso di Sinistro, l'assicurato deve darne avviso agli Assicuratori della presente Assicurazione nonché agli altri Assicuratori dei Lloyd's. Art. III Periodicità e mezzi di pagamento del Premio. Il Premio è dovuto con periodicità annuale. Frazionamenti del Premio potranno essere concordati di volta in volta tra l'assicurato/contraente e gli Assicuratori e saranno richiamati nel Modulo. Dietro pagamento del Premio, l Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo, in via alternativa, se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato. I Premi devono essere pagati al Corrispondente del Lloyd s attraverso cui la presente Assicurazione è stata negoziata e il cui nome è indicato nella Scheda di Copertura. Se il Contraente non paga il Premio che si riferisce al primo periodo di Assicurazione, l Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 giorno successivo a quello della scadenza del Premio e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto degli Assicuratori al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell art del Codice Civile. Gli unici mezzi di pagamento del Premio consentiti dagli Assicuratori sono i seguenti: bonifici bancari/assegni circolari a favore degli Assicuratori e/o degli intermediari autorizzati espressamente in tale qualità. Art. IV Durata e Cessazione del contratto (Periodo di Assicurazione). L Assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti. L Assicurazione è prestata senza tacito rinnovo. Se l Assicurazione è stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 30 giorni prima della scadenza annuale. Art. V - Forma delle comunicazioni. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. VI - Diminuzione del Rischio. Nel caso di diminuzione del Rischio gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell`art C.C. Art. VII - Aggravamento del Rischio. Ai sensi dell'art C.C. il Contraente deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non accettati o non conosciuti dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione. Art. VIII - Denuncia di Sinistro. In caso di Sinistro, l'assicurato o i suoi aventi diritto, devono darne avviso scritto alla società di brokeraggio ed al Corrispondente dei Lloyd s indicata nella Scheda di Copertura, tramite il quale l'assicurazione è stata portata a termine entro 30 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza o la possibilità ai sensi dell'art C.C. Art. IX - Disdetta in caso di Sinistro. Dopo ogni Sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell' indennizzo gli Assicuratori e il Contraente possono recedere dall'assicurazione o, nel caso che siano assicurate più persone, possono far cessare l'assicurazione relativa alla sola persona infortunata, con preavviso di 60 giorni. In tal caso al Contraente spetta il rimborso della parte di Premio relativa al periodo di Rischio non corso. Art. X - Oneri fiscali. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art. XI - Legge applicabile - Giurisdizione - Elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti giudiziari. E' convenuto tra le parti che la presente Assicurazione è regolata da e sarà interpretata esclusivamente in base alla legge italiana. Pagina 3 di 33

13 Ogni controversia derivante da, relativa a e/o connessa alla presente Assicurazione sarà devoluta all'autorità giudiziaria italiana. Ai fini della notificazione degli atti giudiziari da parte dell Assicurato agli Assicuratori ai sensi del presente Certificato, questi ultimi eleggono domicilio presso: Ufficio Italiano di Lloyd s All attenzione del Rappresentante Generale per l Italia di Lloyd s Corso Garibaldi, Milano Fax n servizioclienti@lloyds.com L'elezione di domicilio che precede non pregiudica il diritto degli Assicuratori di eccepire decadenze e/o tardività nella notificazione degli atti. Art. XII - Foro competente a scelta della Parte Attrice. Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo di residenza della società di brokeraggio o del Corrispondete del Lloyd s indicato nella Scheda di Copertura. Art. XIII - Rinvio alle norme di legge. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art. XIV - Clausola di Responsabilità Disgiunta. ATTENZIONE contiene informazioni importanti SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE. La responsabilità di un Assicuratore nell ambito del presente contratto è disgiunta e non solidale con altri Assicuratori che partecipano al presente contratto. Un Assicuratore è responsabile soltanto per la parte di responsabilità che ha sottoscritto. Un Assicuratore non è solidalmente responsabile per la parte di responsabilità sottoscritta da un altro Assicuratore. Un Assicuratore non è altresì responsabile per qualsiasi responsabilità assunta da un altro Assicuratore che possa aver sottoscritto il presente contratto. La parte di responsabilità nell ambito del presente contratto sottoscritta da un Assicuratore (oppure, nel caso di un Sindacato dei Lloyd s, il totale delle quote sottoscritte dall'insieme dei membri del Sindacato) è indicata nel presente contratto. Nel caso di un Sindacato dei Lloyd s, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è considerato un Assicuratore. Ogni membro ha sottoscritto una parte del totale riferito al Sindacato (tale somma corrisponde all ammontare delle parti sottoscritte dalla totalità dei membri del Sindacato stesso). La responsabilità di ogni membro del Sindacato è disgiunta e non solidale con altri membri. Ogni membro risponde soltanto per la parte di cui si è reso responsabile. Ogni membro non è solidalmente responsabile per la parte di qualsiasi altro membro. Ogni membro non è altresì responsabile per la parte di responsabilità di ogni altro Assicuratore che possa sottoscrivere il presente contratto. La sede commerciale di ciascun membro è presso i Lloyd s, One Lime Street, Londra EC3M 7HA. L identità di ciascun membro di un Sindacato dei Lloyd s e l entità della rispettiva partecipazione possono essere richieste mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria dei Lloyd's indicata nella Nota Informativa. Sebbene in vari punti della presente clausola ci si riferisca al presente contratto al singolare, dove le circostanze lo richiedano tale espressione deve essere letta come riferita a più contratti, quindi in forma plurale. Art. XV - Embarghi e sanzioni. In ogni caso gli Assicuratori non forniranno copertura assicurativa e non saranno tenuti a pagare alcun Indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente Assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre gli Assicuratori o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d America. Pagina 4 di 33

14 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI Art. 1 Oggetto dell'assicurazione È considerato Infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte un' Invalidità Permanente oppure un' Inabilità Temporanea. L'Assicurazione vale per gli infortuni che l'assicurato subisca durante il periodo di validità del Certificato nell'espletamento delle attività professionali, la cui principale attività è dichiarata nel Certificato, oppure nello svolgimento di ogni altra attività che non abbia carattere professionale. Art. 2 Estensioni di garanzia Sono considerati infortuni: l'asfissia, il contatto con sostanze tossiche o corrosive; gli avvelenamenti da ingestione di cibo e/o da assorbimento di sostanze; l'annegamento; l'assideramento o congelamento; colpi di sole e di calore; la folgorazione da scariche elettriche e fulmini; le affezioni conseguenti a morsi di animali, punture di insetti e di aracnidi, con esclusione di malaria, carbonchio ed ebola; le lesioni (esclusi gli infarti) determinati da sforzo; sono inoltre compresi: gli infortuni subiti in stato di malore o incoscienza e quelli subiti per effetto di vertigini; gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza gravi e colpa grave; gli infortuni causati da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, frane, valanghe e slavine; gli infortuni derivanti da aggressioni, rapine, a condizione che l'assicurato non vi abbia preso parte attiva e volontaria; gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, eventi socio-politici, aggressioni, a condizione che l Assicurato non ne abbia preso parte attiva e volontaria a parziale deroga dell Art del codice civile; gli infortuni derivanti da atti compiuti per dovere di solidarieta umana; gli infortuni derivanti dall'uso, in qualità di passeggero, di velivoli nei limiti e nei termini di quanto disposto al punto A delle Condizioni Particolari sempre operanti; gli infortuni subiti in occasione di dirottamento e pirateria aerea; gli infortuni subiti in stato di ubriachezza ma non alla guida di veicoli e natanti a motore nei limiti e nei termini di quanto disposto al punto G delle Condizioni Particolari sempre operanti; gli infortuni subiti durante la pratica non professionale di qualsiasi sport, eccettuati quelli esclusi al successivo art. 3 Esclusioni. Art. 3 Esclusioni Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti: a) dalla guida di veicoli e natanti a motore se l'assicurato è privo della prescritta abilitazione; b) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio; c) dalla partecipazione a corse o gare e relative prove comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di regolarità pura; d) dalla partecipazione a corse e gare e relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche che non abbiano carattere dilettantistico; e) da pratica di paracadutismo, parapendio e di altri sport aerei; f) da pratica dell'alpinismo e speleologia che comportino l'uso di funi o guide con scalate di difficolta' superiore al Terzo Grado U.I.A.A.; g) da guida e uso di mezzi di locomozione subacquei e dalla guida di velivoli in genere; h) dall'abuso di psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o allucinogeni; i) da guerra, guerra civile, (nei limiti e nei termini di quanto disposto al punto E delle Condizioni Particolari sempre operanti) da trasmutazione del nucleo dell'atomo come pure da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; j) attività subacquea con l'uso di apparato respiratorio ad eccezione di quella effettuata ad una profondità non superiore a 30 metri ed in compagnia, in qualsiasi momento, di un altro subacqueo; Pagina 5 di 33

15 k) da atti di terrorismo nucleare, biologico e chimico. Sono infine esclusi gli infarti e le ernie non traumatiche e le conseguenze di operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da Infortunio. Si conferma che sono in ogni caso escluse le malattie non conseguenti ad Infortunio. Art. 4 Limiti di Età L'Assicurazione vale per le persone di età non superiore a 75 anni. Per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale dell' Assicurazione. Art. 5 Persone non assicurabili Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S., le persone sieropositive per H.I.V. o affette dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniacodepressive o stati paranoidi. L'Assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni restando precisato che sono comunque escluse le conseguenze della prima manifestazione. Art. 6 Validità Territoriale La presente Assicurazione è valida in tutto il mondo. La valutazione della Invalidità Permanente e la corresponsione dell'indennizzo verranno tuttavia effettuate in Italia ed Euro. Art. 7 Denuncia dell'infortunio e obblighi relativi (vedi anche Art. VIII C.G.A Denuncia di Sinistro) La denuncia dell'infortunio indicherà luogo, giorno, ora e causa dell'evento e sarà corredata dal certificato medico. Il decorso delle lesioni dovrà essere documentato da ulteriori certificati medici. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione. L'Assicurato, o in caso di morte il Beneficiario, deve consentire agli Assicuratori le indagini e gli accertamenti necessari a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'assicurato stesso. Art. 8 Criteri di Indennizzabilità Gli Assicuratori corrispondono l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell Infortunio. Se al momento dell'infortunio, l'assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui al successivo art.11 Invalidità Permanente sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Art. 9 Morte L'Indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza dell'assicurazione - entro due anni dal giorno dell'infortunio. Tale Indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'assicurato in parti uguali. L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'assicurato muore, gli eredi dell'assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità. Art. 10 Morte Presunta Qualora, a seguito di Infortunio indennizzabile, il corpo dell'assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, gli Assicuratori pagheranno ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi in parti uguali, il capitale previsto per il caso morte. In caso di scomparsa dell'assicurato, il pagamento del predetto capitale avverrà decorsi sei mesi dalla presentazione della domanda per la dichiarazione di morte presunta (artt. 60 n. 3 e 62 del Codice Civile), mentre, in caso di affondamento o naufragio oppure in caso di caduta di aeromobili, il pagamento avverrà decorsi sei mesi dalla data del Sinistro, qualora sia stata accertata dalla competente autorità la presenza a bordo dell' Assicurato e quest'ultimo sia stato dato per disperso a seguito del Sinistro stesso (artt. 211 e 838 del Codice della Navigazione). Resta inteso che, se dopo il pagamento dell'indennizzo risulterà che l'assicurato è vivo, gli Assicuratori avranno diritto alla restituzione della somma pagata e a restituzione avvenuta, l'assicurato potrà far valere gli eventuali diritti derivantigli dall'assicurazione. Pagina 6 di 33

16 Art. 11 Invalidità Permanente L'Indennizzo per il caso di Invalidità Permanente è dovuto se invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza dell' Assicurazione - entro due anni dal giorno dell' Infortunio. L'Indennizzo per Invalidità Permanente Parziale è calcolato sulla somma assicurata per Invalidità Permanente Totale, in proporzione al grado di invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali di valutazione stabilite dalla tabella allegata al DPR n.1124 del 30/06/65 e successive sue modificazioni, con rinuncia da parte degli Assicuratori all' applicazione della Franchigia relativa prevista dalla Legge stessa e con l'intesa che l'indennizzo verrà effettuato in capitale e non in forma di rendita. La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un arto o di un organo viene considerata come perdita anatomica dello stesso. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più arti o organi è prevista l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione e, fatte salve disposizioni contrarie, con il massimo del 100% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente Totale. La perdita anatomica o funzionale della falange ungueale del pollice e dell'alluce è stabilita nella metà, quella di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Per gli Assicurati mancini le percentuali di invalidità previste dalla citata tabella per l'arto superiore destro valgono per l'arto superiore Sinistro e viceversa. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella citata tabella, l'indennizzo è stabilito con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'assicurato. Art. 12 Modalità di valutazione del danno. Le divergenze sul grado di Invalidità Permanente o sul grado o durata dell'inabilità temporanea (se inclusa ed operante), nonché sull'applicazione dei Criteri di Indennizzabilità previsti dall'art. 8, sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'ordine dei medici. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato, o al luogo di residenza della società di brokeraggio o Corrispondente dei Lloyd s indicato nella Scheda di Copertura. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenza per il terzo medico. E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità dell'accertamento definitivo dell'invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Art. 13 Diritto di surrogazione Gli Assicuratori rinunciano, a favore dell'assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art C.C. verso i terzi responsabili dell'infortunio. Condizioni Particolari (Sempre Operanti) Pagina 7 di 33

17 A. Rischio volo.- L'Assicurazione vale anche per gli infortuni che l'assicurato subisca durante i viaggi effettuati in qualità di passeggero (ma non come pilota od altro membro dell'equipaggio) su velivoli ed elicotteri: in servizio pubblico di linee aeree regolari; eserciti da società che effettuano voli "charter" o comunque di proprietà e gestiti da aziende commerciali; ed in ogni caso per traversate transoceaniche esclusivamente a bordo di velivolo o elicottero plurimotore. In ogni caso, esclusivamente per questo Certificato e fatto salvo quanto diversamente indicato in Scheda di Copertura, gli Assicuratori non corrisponderanno un importo superiore a EURO ,00 per il numero totale delle persone che viaggiano sullo stesso aereo al momento del Sinistro. Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedano l'importo sopraindicato, le indennità spettanti saranno adeguate in caso di Sinistro con riduzione e imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni. B. Ernie e lesioni muscolari determinate da sforzi - Fermi i Criteri di Indennizzabilità di cui all'art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione è estesa limitatamente al caso di Invalidità Permanente alle ernie traumatiche ed alle lesioni muscolari determinate da sforzi, con l'intesa che: qualora l'ernia non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposta solamente un'indennità non superiore al 10%, senza alcuna deduzione della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente Totale; qualora l'ernia risulti operabile verrà corrisposta solamente l'indennità assicurata per il caso di Inabilità Temporanea, ove prevista, fino a un massimo di 150 giorni. qualora insorga contestazione circa la natura e/o l'operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al Collegio medico di cui all'art. 12 Modalità di valutazione del danno delle Condizioni Generali di Assicurazione. C. Esposizione agli elementi - Gli Assicuratori, in occasione di arenamento, naufragio, atterraggio forzato, corrisponderanno le somme rispettivamente assicurate per il caso di morte e di Invalidità Permanente anche in quei casi in cui gli avvenimenti di cui sopra non siano la causa diretta dell'infortunio, ma, in conseguenza della zona, del clima o di altre situazioni concomitanti (come ad esempio la perdita di orientamento), l'assicurato si trovi in condizioni tali da subire la morte o lesioni organiche permanenti. D. Invalidità Permanente superiore al 50% - Qualora, in conseguenza di un Infortunio, l'assicurato riporti una Invalidità Permanente di grado superiore al 50%, la somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente verrà liquidata al 100%. E. Rischio guerra - L'Assicurazione vale anche per gli infortuni all'estero derivanti da atti di Guerra (dichiarata e non) o di insurrezione popolare per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità o dell'insurrezione, nel caso in cui l'assicurato venga sorpreso da tali eventi mentre si trova al di fuori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano in un Paese sino ad allora in pace e a condizione che non vi abbia preso parte attiva. F. Clausola Broker - Con la sottoscrizione del presente contratto di Assicurazione si prende atto che l Assicurato e/o Contraente conferisce incarico di brokeraggio - ai fini del presente contratto di Assicurazione - al Broker indicato nella Scheda di Copertura (qui di seguito indicato come "Broker Incaricato") il quale si avvale per il piazzamento sui Lloyd's del Corrispondente del Lloyd s indicato nella Scheda di Copertura. Pertanto: 1. Ogni comunicazione effettuata al Broker Incaricato, dalla MITHRAS UNDERWRITING Ltd (il Coverholder) si considererà come effettuata all Assicurato/ Contraente 2. Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato alla MITHRAS UNDERWRITING Ltd (il Coverholder, si considererà come effettuata dall Assicurato/ Contraente I Sottoscrittori conferiscono mandato a MITHRAS UNDERWRITING Ltd di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di Assicurazione. Pertanto: 1. Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato alla MITHRAS UNDERWRITING Ltd, si considererà come effettuata agli Assicuratori 2. Ogni comunicazione effettuata dalla MITHRAS UNDERWRITING Ltd al Broker Incaricato, si considererà come effettuata dagli Assicuratori. G. Estensione Stato di Ebbrezza - A deroga di quanto indicato all Art. 2 Estensioni di garanzia, si intendono inclusi in copertura gli infortuni subiti in stato di ebbrezza alla guida di veicoli e natanti a motore; per l inclusione di tali infortuni lo stato di ebbrezza deve risultare al di sotto dei limiti previsti dalla legge in corso e successive modifiche. H. Commorienza - Se a causa di Infortunio determinato dal medesimo evento consegue la morte dell Assicurato e del Coniuge, non separato, l indennità per il caso morte spettante ai figli minorenni se conviventi ed in quanto beneficiari sarà aumentata del 50%. Ai figli minori vengono equiparati i figli maggiorenni che siano già portatori di Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 66% della totale. Pagina 8 di 33

18 Resta in ogni caso convenuto che il massimo esborso a carico degli Assicuratori, per tale titolo, non potrà superare l importo di Euro ,00 in aggiunta l indennità per il caso morte e che l applicazione della presente Condizione Aggiuntiva rende inoperanti, a tutti gli effetti, ogni altra pattuizione eventualmente esistente nel Certificato che, a qualsiasi titolo, preveda una maggiorazione del capitale Assicurato per il caso morte. Tale garanzia non opera in caso di infortuni occorsi durante la pratica di Attività Temerarie. l. Rapina, tentata rapina e tentativo di sequestro (prestazione valida esclusivamente per gli Assicurati che hanno in corso la garanzia Morte da Infortunio) Qualora a seguito di reato di rapina, tentata rapina, estorsione, tentativo di sequestro, perpetrati a danno dell Assicurato, si verifichi il decesso dello stesso, gli Assicuratori corrispondono ai figli e/o al coniuge non legalmente separato, che risultino espressamente indicati quali beneficiari, la somma assicurata per il caso morte maggiorata del 20%. Resta in ogni caso convenuto che il massimo esborso a carico degli Assicuratori, per tale titolo, non potrà superare l importo di Euro ,00 in aggiunta l indennità per il caso morte e che l applicazione della presente Condizione Aggiuntiva rende inoperanti, a tutti gli effetti, ogni altra pattuizione eventualmente esistente nel Certificato che, a qualsiasi titolo, preveda una maggiorazione del capitale Assicurato per il caso morte. L. Spese Funerarie - Si conviene che in caso di Infortunio che comporti come conseguenza il decesso dell Assicurato, gli Assicuratori rimborsano ai beneficiari caso Morte le spese regolarmente documentate sostenute per il funerale o la cremazione, entro il limite massimo di Euro 2.500,00. M. Rimpatrio Salma Qualora a seguito di Infortunio, si verifichi il decesso dell Assicurato, gli Assicuratori si impegnano a tenere a loro carico le Spese necessarie ad effettuare il trasporto della Salma fino al luogo di sepoltura in Territorio Italiano fino ad un massimo di Euro 3.000,00 N. Danni estetici facciali da infortuni - Gli Assicuratori indennizzeranno l'assicurata/o entro il limite massimo di Euro , termini e condizioni tutti di questo Certificato nel caso in cui subisca un serio deturpamento estetico facciale come di seguito indicato, risultante unicamente e direttamente da: - Infortunio accidentale subito durante il periodo di Assicurazione e risultante in una Invalidità Permanente coperta da questo Certificato. Il deturpamento estetico facciale serio avrà valore se, nell'opinione di due arbitri indipendenti, uno un medico qualificato e l'altro un esperto di riconosciuta professionalità nel settore di attività della persona assicurata, scelti di comune accordo dall'assicurata/o e dagli Assicuratori, l'assicurata/o viene riconosciuta permanentemente impedita dallo svolgere in parte o totalmente l'attività dichiarata. La decisione dei suddetti arbitri indipendenti sarà vincolante per le Parti. Resta inteso che la valutazione del danno non sarà eseguita dagli arbitri prima dei 12 (dodici) mesi dopo l'inizio del deturpamento estetico serio e la somma sarà assicurata soltanto se la persona assicurata sopravvive per quel periodo. O. Limite di indennizzo per singolo evento In caso di singolo evento che coinvolga più Assicurati con la presente Polizza, le somme delle garanzie della presente Polizza Infortuni non potranno superare l importo di Euro ,00. Pagina 9 di 33

19 Clausole Vessatorie Clausole da approvare esplicitamente per iscritto. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Assicurazione: - Art. III Periodicità e mezzi di pagamento del Premio. - Art. IV Durata e cessazione del Contratto (Periodo di Assicurazione) - Art. IX Disdetta in caso di Sinistro. - Art. XII Foro competente a scelta della Parte Attrice. - Art. XIV Clausola di responsabilità disgiunta - Art. XV Embarghi e Sanzioni - Art. 3 Esclusioni. - Art. 5 Persone non assicurabili. - Art. 13 Diritto di surrogazione. - Tutte le Condizioni Particolari dalla lettera A alla lettera O. - Eventuali Condizioni Speciali concordate e riportate nella Scheda di Copertura. IL CONTRAENTE Pagina 10 di 33

20 Assicurazione Invalidità Permanente da Malattia Individuale (valida esclusivamente se la somma assicurata è stata espressamente indicata nella Scheda di Copertura) LA PRESENTE ASSICURAZIONE E' VALIDA ED OPERANTE SOLO SE RILASCIATA CONGIUNTAMENTE ALLA LLOYD'S ASSICURAZIONE INFORTUNI Definizioni Specifiche in aggiunta alle definizioni relative all Assicurazione Infortuni e valide per L'Assicurazione Invalidità Permanente da Malattia Malattia: Ogni alterazione corporale obiettivamente constatabile dello stato di salute, non dipendente da Infortunio e che si manifesti per la prima volta durante il periodo di validità di questo contratto e che risulti in una Invalidità Permanente la quale deve essere accertata entro e non più tardi di due anni dalla data della prima manifestazione. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA Art. 14. Decorrenza della garanzia - Termini di aspettativa. La garanzia decorre dalle ore 24 del 90 giorno successivo a quello in cui, ai sensi dell'art. III Periodicità e mezzi di pagamento del Premio C.G.A., ha effetto l'assicurazione. Qualora il presente contratto sia stato stipulato in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altro contratto riguardante gli stessi Assicurati e identiche garanzie, l'anzidetto termine di 90 giorni opera: - dal giorno di effetto del contratto sostituito, per le prestazioni e i massimali da questi ultimo previsti; - dal giorno di effetto di questo contratto, limitatamente alle maggiori somme e alle diverse prestazioni da esso previste. La norma di cui alla linea precedente vale anche nel caso di variazioni intervenute nel corso di uno stesso contratto. Art. 15. Esclusioni. Sono escluse dall'assicurazione, in aggiunta a quanto descritto all Art. 3 del presente contratto e fatto salvo per l infarto, le invalidità permanenti da malattia derivanti direttamente o indirettamente da: a) infermità somatiche e/o psichiche psicogene nonché le infermità psicotiche o nevrotiche di qualsiasi origine e natura; b) malattie che siano l'espressione o la conseguenza di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione di questo Certificato di Assicurazione e/o di eventuali variazioni allo stesso, già note in quel momento al Contraente o all'assicurato. Art. 16. Limiti di Età. L'Assicurazione cessa automaticamente alla scadenza annuale successiva al compimento del 65 anno di età da parte dell'assicurato. Tale cessazione si verifica nonostante l'eventuale incasso dei premi scaduti dopo la cessazione stessa, i premi verranno in tale caso restituiti a richiesta del Contraente. Art. 17. Obblighi dell'assicurato in caso di Sinistro. Pagina 11 di 33

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