IRPEF CONGUAGLIO FISCALE 2014

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1 IRPEF CONGUAGLIO FISCALE 2014 Di seguito riassumiamo le principali disposizioni che interessano le operazioni di conguaglio fiscale di fine anno, fornendo, inoltre, un quadro degli adempimenti cui i sostituti d imposta saranno tenuti, nelle operazioni di conguaglio di fine anno 2014, per quanto riguarda l addizionale regionale IRPEF e l addizionale comunale IRPEF da trattenere ai dipendenti relativamente al periodo d'imposta Nel corso del 2014 non ci sono state modifiche, rispetto alle regole seguite nelle operazioni di conguaglio fiscale di fine anno 2013, relativamente agli scaglioni di reddito e alle aliquote IRPEF. SCAGLIONI DI REDDITO E ALIQUOTE IRPEF Riportiamo gli scaglioni annuali di reddito e le relative aliquote IRPEF applicabili in sede di conguaglio di fine anno Fino a Oltre fino a Oltre fino a Oltre fino a Oltre per cento 27 per cento 38 per cento 41 per cento 43 per cento DETRAZIONI L art. 7, comma 1, lett. b) e comma 2 lett. e) del DL. n. 70/2011 (c.d decreto sviluppo) ha introdotto importanti semplificazioni in merito alla dichiarazione di spettanza delle detrazioni da parte dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. Per effetto delle modifiche apportate all art. 23, comma 2, lett. a) del DPR n. 600/73, i lavoratori dipendenti e i pensionati non hanno più l obbligo di dichiarare annualmente al sostituto d imposta le informazioni necessarie all attribuzione delle detrazioni per i familiari fiscalmente a carico, ai sensi dell articolo 12 del TUIR. L obbligo di presentare al sostituto d imposta una nuova dichiarazione di spettanza delle detrazioni sussiste solo in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati. Si ricorda, inoltre, che l obbligo di presentare al sostituto d imposta tale dichiarazione non sussiste con riferimento alle detrazioni Irpef per redditi da lavoro dipendente (o da pensione) in quanto essa viene attribuita direttamente dal sostituto d imposta sulla base dei dati in suo possesso. DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA Coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato Il sistema attribuisce la detrazione in relazione a fasce di reddito e all interno di queste ultime vengono previsti dei piccoli aumenti correttivi della detrazione spettante. Le misure sono le seguenti: 1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e euro, se il reddito complessivo non supera euro; 2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro;

2 3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l importo di euro, diminuito del reddito complessivo, e euro; La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a: 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro; 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro; 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro; 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro; 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro. Detrazioni per figli a carico La Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (c.d. Legge di Stabilità 2013 ) ha disposto, con decorrenza 1 gennaio 2013, l aumento delle detrazioni relative ai figli fiscalmente a carico. E prevista, per ciascun figlio, una detrazione teorica base pari a 950 euro, elevata a euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Tali detrazioni sono aumentate: per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell art. 3, legge n. 104/1992, di 400 (pari a o 1.350, a seconda che il figlio portatore di handicap sia minore di tre anni o pari o maggiore); per i contribuenti con più di tre figli a carico, di 200 per ciascun figlio a partire dal primo. Regole per l attribuzione della detrazione tra i genitori Come regola generale vale il criterio della ripartizione, nella misura del 50%, della detrazione per figli a carico tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. Tuttavia, in alternativa alla ripartizione in ragione del 50%, è consentito che i genitori si accordino per l attribuzione dell intera detrazione a quello tra i genitori stessi che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato (il che comporterà il riconoscimento di una detrazione di minore valore assoluto). Non è possibile prevedere ripartizioni diverse. L Agenzia delle Entrate, con la circolare del 13 maggio 2011, n. 20/E, ha precisato che, in presenza di più figli, la detrazione di cui all art. 12 del TUIR deve essere considerata unitariamente, ossia, l eventuale attribuzione della detrazione al genitore con reddito più elevato deve interessare, necessariamente, tutti i figli dei medesimi genitori che, quindi, in presenza di due o più figli, non possono richiedere per uno dei figli la detrazione a favore del genitore con reddito più elevato, e per gli altri effettuare, invece, l ordinaria ripartizione della detrazione nella misura del 50%. Al contrario, tale possibilità viene ammessa in presenza anche di figli nati non dai medesimi genitori richiedenti la detrazione per figli a carico. In questa ipotesi i genitori possono scegliere di ripartire la detrazione per i figli a carico comuni al 50% e, previo accordo con i rispettivi precedenti partner, attribuire la detrazione per gli altri figli a carico al genitore (quindi al precedente partner o a se stessi) con il reddito più elevato. Se i genitori sono legalmente ed effettivamente separati, o il matrimonio è stato annullato, sciolto o ne sono cessati gli effetti civili, la detrazione spetta interamente, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione deve essere ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Se il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari, per limiti di reddito non può usufruire in tutto o in parte della detrazione, la detrazione stessa è assegnata per intero al secondo genitore. Quest ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a

3 riversare all altro genitore affidatario un importo pari all intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. Ove uno dei coniugi sia fiscalmente a carico dell altro, la detrazione per i figli a carico compete a quest ultimo per l intero importo. Sempre valida, per il caso di mancanza del coniuge, la regola del subentro del primo figlio nella detrazione prevista per il coniuge, se più conveniente. Come in passato si verifica l ipotesi di mancanza del coniuge nei seguenti casi: se l altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali ed il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato. Si rammenta che la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con sentenza 3 febbraio 2003, n. 1541, risolvendo un contesto interpretativo registratosi, in passato, fra l interpretazione fornita dall Amministrazione finanziaria ed alcune pronunce della giurisprudenza delle Commissioni Tributarie, ha precisato che la detrazione per il primo figlio a carico nel maggiore importo previsto per il coniuge a carico spetta al contribuente nell ipotesi di decesso dell altro genitore, o qualora l altro genitore naturale non abbia riconosciuto i figli (oltre che nel caso di figli adottivi o di affidati o affiliati del solo contribuente). Ha, invece, escluso che la mancanza del genitore sia ravvisabile anche nel caso in cui quest ultimo manchi perchè separato o divorziato. Pertanto, ad avviso del Supremo Collegio, occorre distinguere l ipotesi di mancanza del genitore o del coniuge da quella in cui il coniuge esiste, ma è separato o divorziato. Solo nel primo caso è possibile l attribuzione per il primo figlio, per il quale si ha diritto alla detrazione, dell importo previsto per il coniuge, mentre l esistenza in vita dell altro genitore impedisce di far subentrare al suo posto il primo figlio. Del resto, se l altro genitore, separato o divorziato dal primo, contribuisce al mantenimento dei figli, lo stesso ha diritto alla propria quota delle detrazioni alla stregua del primo genitore. se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato. Detrazioni per le altre persone a carico di cui all art. 433 cod. civ. Per ogni altra persona indicata nell art. 433 codice civile convivente con il contribuente o percipiente assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell Autorità Giudiziaria, compete una detrazione teorica di 750. La detrazione effettivamente spettante si ottiene con la seguente formula: RC 750 X dove RC = reddito complessivo. Se il rapporto della formula è pari a zero, minore di zero o uguale a uno, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato del predetto rapporto si assume nelle prime quattro cifre decimali. La detrazione teorica viene ripartita pro quota tra coloro che ne hanno diritto. Le regole per l attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia a soggetti extracomunitari sono le seguenti. Se il contribuente è un residente extracomunitario, ma tutti i suoi familiari non sono residenti in Italia, la condizione dei familiari a carico (quindi moglie, figli e ogni altro familiare individuato nell articolo 433 del codice civile che, si ritiene, siano rimasti nel loro Paese di residenza) deve essere costituita dai documenti consolari o con l apposizione dell Apostille di cui all articolo 1, comma 1325 della legge n. 296 del 2006 (Legge Finanziaria 2007). La Legge 28 febbraio 2014, n. 15 ha prorogato per il 2014, la norma speciale introdotta dall articolo 1, comma 1324 della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che prevedeva l applicazione della detrazione fiscale «per carichi di famiglia» in favore dei soggetti non residenti.

4 Il decreto ministeriale attuativo 2 agosto 2007, n. 149, ha individuato le modalità che i soggetti non residenti in Italia devono adottare per potere usufruire delle detrazioni in oggetto. Gli stessi devono attestare, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell art. 47 del Dpr n. 445/2000: il grado di parentela del familiare per il quale intendono fruire delle detrazioni, con indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui queste condizioni sono cessate; che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedono un reddito complessivo che, al lordo degli oneri deducibili (ma non del reddito dell abitazione principale, secondo quanto disposto dal Ddl Finanziaria 2008), compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, non supera 2.840,51; che nel Paese di residenza non godono di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari. La nuova normativa stabilisce che tale documentazione possa essere acquisita con una delle seguenti modalità: documentazione originale prodotta dall autorità consolare del Paese d origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del Prefetto competente per territorio; documentazione con apposizione dell apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell Aja del 5 ottobre 1961; documentazione validamente formata dal Paese d origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all originale dal Consolato Italiano del Paese d origine. Per gli anni successivi a quello di prima presentazione della suddetta documentazione il lavoratore, per poter fruire delle detrazioni per carichi di famiglia, il contribuente deve fare una richiesta al datore di lavoro accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati. Le altre detrazioni Le detrazioni sono fissate dalla norma (art 13, TUIR) secondo importi teorici e spettano effettivamente nella misura risultante da una formula matematica che consente di determinare importi decrescenti al crescere del reddito complessivo dell avente diritto, fino ad annullarsi del tutto se tale reddito supera Ai titolari di reddito di lavoro dipendente, anche non residenti spetta una detrazione d imposta rapportata al periodo di lavoro nell anno e graduata in relazione all ammontare del reddito complessivo. I giorni per i quali spetta la detrazione coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione assoggettata a ritenuta (sottraendo i giorni privi di tale diritto), comprese le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi. Inoltre, non si effettua alcun ragguaglio o riduzione delle detrazioni nei casi di particolari modalità di articolazione dell orario di lavoro (ad esempio, il part-time orizzontale, verticale o ciclico ), né per le giornate di sciopero. Infine, anche le detrazioni minime previste dall art. 13 in commento nel caso di reddito complessivo non superiore a 8.000, nella misura di 690 per contratti a tempo indeterminato e di 1380 per contratti a tempo determinato, non debbono essere rapportate al periodo di lavoro; esse non sono cumulabili tra loro, né con le altre detrazioni minime previste dal medesimo articolo per differenti tipologie di reddito. DETRAZIONE FAMIGLIE NUMEROSE In aggiunta alle normali detrazioni per carichi di famiglia, ai genitori di almeno quattro figli a carico è riconosciuta una detrazione d imposta di euro.

5 Di regola, la detrazione deve essere ripartita al 50% tra i genitori. In caso di coniuge fiscalmente a carico l intera detrazione spetta all altro coniuge. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Il beneficio spetta nella misura intera anche se la condizione richiesta dei 4 figli a carico si concretizza solo per una parte dell anno. Inoltre la maggiorazione non è influenzata dal reddito del beneficiario, a condizione che goda delle detrazioni ordinarie per figli a carico. Nell ipotesi in cui la predetta ulteriore detrazione sia maggiore dell ammontare complessivo dell imposta lorda, calcolata al netto delle altre detrazioni per carichi di famiglia e di eventuali detrazioni previste da altre disposizioni normative, è previsto il riconoscimento di un credito per un importo pari alla quota di detrazione di cui non si è potuto beneficiare per incapienza dell imposta dovuta. Al riguardo, l articolo 1 del Decreto 31 gennaio 2008 pone a carico del sostituto di imposta l erogazione di detto credito a favore dei soggetti che siano percettori solo di redditi di lavoro dipendente e assimilati ed, eventualmente, titolari del reddito scaturente dall immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinenze. E, inoltre, stabilito che il sostituto di imposta riconosca il credito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso e utilizzando, fino a capienza, l ammontare complessivo delle ritenute disponibili; qualora esso risultasse insufficiente a consentire la completa attribuzione della quota di credito spettante, si dovrà attingere dall ammontare complessivo delle ritenute disponibile nei periodi di paga successivi. Nell ambito delle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto di imposta dovrà, altresì, rideterminare l ammontare del credito effettivamente spettante in relazione ai dati reddituali definitivi. BONUS IRPEF LAVORATORI DIPENDENTI Il DL n. 66/2014 (c.d. Decreto Spending review ) ha introdotto un nuovo credito a favore dei lavoratori dipendenti percettori di redditi di lavoro dipendente o di alcune tipologie di redditi assimilati, con reddito complessivo IRPEF non superiore a ,00 euro. L art. 1, del DL 66/2014, aggiungendo il nuovo comma 1-bis all art. 13 del D.P.R. 917/1986 TUIR, ha riconosciuto ai titolari di reddito da lavoro dipendente, a partire dal mese di maggio 2014 un credito, nella misura pari a: 640 euro, in caso di reddito complessivo non superiore a euro; 640 euro, in caso di reddito complessivo superiore a , fino a euro, attribuito in funzione del rapporto tra l importo di euro, diminuito del reddito complessivo, e l importo di euro. Uno dei presupposti per la maturazione del diritto al credito è che i contribuenti debbano avere un imposta lorda determinata sui redditi sopra indicati di ammontare superiore alle detrazioni di lavoro spettanti in base all art. 13, primo comma del TUIR. Non rileva il fatto che l imposta lorda sia ridotta o azzerata da detrazioni diverse da quelle di cui al primo comma dell art. 13 (per esempio le detrazioni per carichi di famiglia art. 12, TUIR). Per l anno 2014, i sostituti d imposta hanno riconosciuto il credito in via automatica, ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del DL n. 66/2014, ossia 24 aprile 2014, a partire dal primo periodo di paga utile. L importo del credito è stato determinato sulla base dei dati reddituali a loro disposizione. In particolare, gli stessi hanno effettuato le verifiche di spettanza del credito e del relativo importo in base al reddito previsionale e alle detrazioni riferiti alle somme e valori che il sostituto avrebbe corrisposto durante l anno in corso, nonché in base ai dati di cui i sostituti d imposta sono entrati in possesso, per esempio, per effetto di

6 comunicazioni da parte del lavoratore relative ai redditi sorti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell anno Il reddito complessivo rilevante ai fini in esame è stato assunto al netto del reddito dell unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze e il credito è stato rapportato al periodo di lavoro nell anno. Fermo restando che i sostituti d imposta hanno riconosciuto in via automatica il credito in base alle informazioni in loro possesso, i contribuenti che non avevano i presupposti per il riconoscimento del beneficio, per esempio perché titolari di un reddito complessivo superiore a euro derivante da redditi diversi da quelli erogati dal sostituto d imposta, erano tenuti a darne comunicazione al sostituto d imposta il quale poteva recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è stata resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto. CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA DEL 3%. La legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 prevede all articolo 2, comma 2, l applicazione di un contributo di solidarietà del 3% sulla parte di reddito complessivo di importo superiore a euro lordi annui. La norma ha decorrenza dal 1 gennaio 2011 fino al 31 dicembre 2013 ed il contributo è deducibile dal reddito complessivo prodotto nello stesso periodo d'imposta a cui esso si riferisce. Successivamente, l art. 1 co 590 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha prorogato l applicazione di tale adempimento per il periodo dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre Il decreto 21 novembre 2011 ha definito le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni del DL 138/2011 stabilendo, tra l altro, che relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, il contributo di solidarietà è determinato dal sostituto d'imposta all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. In particolare, il relativo importo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le operazioni di conguaglio di fine anno ed è versato nei termini e secondo le modalità ordinarie dei versamenti delle ritenute. Ai fini della determinazione dell'irpef dovuta sui redditi oggetto delle operazioni di conguaglio, il sostituto d'imposta deve riconoscere la deduzione dell'importo trattenuto a titolo di contributo di solidarietà, certificando nel CUD il relativo ammontare. In tal modo, i contribuenti che possiedono esclusivamente redditi di lavoro dipendente conguagliati da un unico sostituto d'imposta possono evitare di presentare la dichiarazione dei redditi ai soli fini di determinare e versare il contributo di solidarietà. COMPENSI CORRISPOSTI ENTRO IL 12 GENNAIO 2014 Come previsto all'art. 23, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, devono essere inclusi nelle operazioni di conguaglio di fine anno anche gli emolumenti in denaro o in natura, corrisposti entro il 12 gennaio dell'anno successivo. Il conguaglio di fine anno 2014 interesserà obbligatoriamente anche le somme e i valori corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d imposta successivo a quello cui si riferiscono. Occorre sottolineare che tale regola non comporta l anticipato versamento delle corrispondenti ritenute che invece, secondo il principio generale, potranno essere versate entro il 16 febbraio ALTRI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE O ASSIMILATI DA CONSIDERARE NEL CONGUAGLIO Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno il sostituito può chiedere entro il 12 gennaio 2015 al datore di lavoro di tener conto di eventuali altri redditi di lavoro dipendente o assimilati a questi ultimi, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti nel corso dell anno. La richiesta in questione è effettuata consegnando al sostituto d imposta, entro la predetta data del 12 gennaio 2015, la certificazione unica (Mod. CU), rilasciata dagli altri soggetti erogatori.

7 Nel caso in cui il lavoratore dipendente abbia usufruito di tale facoltà, il sostituto d'imposta che per tale dipendente effettua le operazioni di conguaglio di fine anno, deve tenere conto anche dei redditi corrisposti, delle ritenute operate e delle deduzioni riconosciute dai precedenti datori di lavoro, che, come osservato, dovranno risultare dalle apposite certificazioni dagli stessi rilasciate al lavoratore dipendente. SUCCESSIVI RAPPORTI CON LO STESSO DIPENDENTE Nel caso in cui, nel corso del 2014, siano intercorsi tra l azienda e lo stesso dipendente più rapporti di lavoro, in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno 2014 il sostituto d imposta deve tener conto delle somme e dei valori complessivamente corrisposti al lavoratore nei diversi periodi lavorativi dell anno, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso ne abbia fatto richiesta. INCAPIENZA DELLA RETRIBUZIONE In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute all atto del conguaglio entro il 28 febbraio dell anno successivo, il sostituito può dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l importo corrispondente alle ritenute ancora dovute. In tal caso resta fermo l obbligo del sostituto di versare interamente all erario le somme dovute dal sostituito nel mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni di conguaglio indipendentemente dal materiale rimborso delle stesse da parte del sostituito. In alternativa, il sostituito può dichiarare, sempre per iscritto, di autorizzare il sostituto ad effettuare il prelievo anche sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al 28 febbraio. In questo caso, sugli importi di cui è differito il pagamento rispetto alla data del 28 febbraio, termine entro il quale, nelle altre ipotesi, devono cessare gli effetti economici delle operazioni di conguaglio, si applica l interesse in ragione dello 0,50 per cento mensile che è trattenuto e versato nei termini e con le modalità previste per le somme cui si riferisce. L importo che al termine del periodo d imposta non è stato trattenuto per incapienza delle retribuzioni o per cessazione del rapporto di lavoro deve essere comunicato al sostituito che deve provvedere al versamento entro il 15 di gennaio dell anno successivo. DIVERSE POSSIBILITA DI EFFETTUAZIONE DEL CONGUAGLIO Se necessario il conguaglio potrà anche essere ripetuto, ad esempio per tenere conto di altre somme e valori non considerati in precedenza, purchè, in ogni caso, i relativi effetti economici si concludano entro il mese di febbraio Le operazioni di conguaglio possono essere effettuate anche non per tutti i sostituiti contemporaneamente, ma scaglionate nei mesi di dicembre 2014, gennaio e febbraio DETRAZIONE PER ONERI DI CUI ALL ART. 15 DEL T.U.I.R. In sede di conguaglio di fine anno 2014 il sostituto d imposta dovrà riconoscere, senza che il dipendente debba avanzare una specifica richiesta al riguardo, la detrazione del 19% a fronte delle erogazioni effettuate in conformità a contratti collettivi, accordi e regolamenti aziendali, per spese sanitarie e dei premi per assicurazioni vita e contro gli infortuni extraprofessionali, i cui importi sono stati assoggettati a ritenuta nel corso del 2014 in quanto costituenti per il lavoratore una componente del proprio reddito di lavoro ai sensi dell art. 51 del T.U.I.R.. Inoltre, il sostituto dovrà eventualmente riconoscere, senza specifica richiesta del dipendente, la detrazione del 19% anche per gli altri oneri, compresi nell art. 15 del T.U.I.R., e alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti, se gli oneri in questione sono stati sostenuti attraverso il suo intervento (cioè sono stati pagati dal sostituto trattenendo l importo delle somme da corrispondere al sostituito). Si ricorda che il DL 102/2013 (c.d. Decreto IMU ), convertito in legge 28 ottobre 2013, n. 124 ha ridotto il limite degli importi che danno diritto ad una detrazione dall IRPEF pari al 19 per cento di quanto versato in riferimento alle polizze vita ed infortuni.

8 A partire dal periodo d imposta 2014 l ammontare massimo dei premi detraibili per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (relativi a contratti stipulati o rinnovati entro il periodo d'imposta 2000) passa da 630,00 ad. 530,00. I premi aventi a oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, invece, dopo la temporanea riduzione a 630 euro per l anno 2013, dal 2014 tornano all ordinario limite di 1.291,14 euro. * * * SOGGETTI COLPITI DAL CONGUAGLIO DI FINE ANNO Il conguaglio deve essere operato per tutti i dipendenti in forza al 31 dicembre Per i dipendenti che sono stati assunti nel corso dell'anno i sostituti d'imposta dovranno tener conto, nel conguaglio, di tutti gli emolumenti corrisposti nel periodo che intercorre tra la data di assunzione ed il 31 dicembre 2014, compresi i ratei di premi e le mensilità aggiuntive, nonchè delle eventuali erogazioni effettuate, anche in forma assicurativa, a fronte di spese sanitarie e/o dei premi pagati per assicurazioni sulla vita o contro gli infortuni extraprofessionali a favore dei suddetti dipendenti. Per i dipendenti licenziati prima del 31/12/2014 per i quali occorre procedere al conguaglio di fine rapporto, non si deve operare il conguaglio di fine anno. EMOLUMENTI DA CONSIDERARE AI FINI DEL CONGUAGLIO DI FINE ANNO Ai fini del conguaglio di fine anno, i datori di lavoro devono sommare: tutte le retribuzioni, al netto delle ritenute previdenziali, corrisposte nell'anno solare (con esclusione degli arretrati relativi ad anni precedenti per i quali vige il sistema di tassazione separata e compresi gli emolumenti in natura eventualmente corrisposti: per questi ultimi l'art. 51, terzo comma, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, rimanda, in linea generale, alle disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell art. 9 del T.U.I.R.); le somme a carico degli Enti previdenziali corrisposte direttamente dall'azienda (ad es. malattia, maternità, integrazione guadagni ordinaria e straordinaria anticipata dall'azienda, congedo matrimoniale, ecc.); le indennità corrisposte direttamente da Enti previdenziali (ad es. infortunio e t.b.c.) nella misura dichiarata dal dipendente; le erogazioni effettuate, anche in forma assicurativa, a fronte di spese sanitarie e di premi di assicurazione sulla vita o contro gli infortuni extraprofessionali pagati nel corso del 2014 a favore dei dipendenti. Devono inoltre essere sommate le eventuali indennità o compensi percepiti dal dipendente, a carico di terzi, per incarichi svolti in relazione a tale qualità: all'uopo è infatti previsto che di questi ultimi emolumenti i soggetti eroganti devono dare la comunicazione al datore di lavoro. Il sostituto d'imposta terrà conto nel conteggio del conguaglio sia dei compensi accessori pagati da terzi nel 2014, sia di quelli pagati nel 2013 le cui comunicazioni siano pervenute al datore di lavoro dopo il compimento delle operazioni di conguaglio relative all'anno Inoltre possono essere sommati quei compensi percepiti dai dipendenti (gettoni di presenza a commissioni, ecc.) per incarichi che gli stessi assolvono a titolo personale e cioè non in conseguenza del rapporto di lavoro. In sede di conguaglio si terrà conto sia degli emolumenti dichiarati che delle ritenute già effettuate alla fonte. Gli importi dei predetti emolumenti possono essere dichiarati al datore di lavoro affinchè il medesimo ne tenga conto nel conguaglio di fine anno ed il dipendente non debba provvedere alla presentazione della dichiarazione dei redditi con il Modello UNICO 2015 o con il Modello 730.

9 ANNOTAZIONI SUL LIBRO UNICO NEL CASO DI CONGUAGLIO A CREDITO Qualora il datore di lavoro si trovi, per tutto o parte del personale, nell'impossibilità di provvedere al dovuto rimborso in sede di conguaglio di fine anno, procederà come per il passato: ad annotare sul libro unico, per ogni lavoratore, l'importo della ritenuta di cui lo stesso è rimasto creditore per le retribuzioni dell'anno 2014; a restituire al dipendente, a partire dal mese di gennaio 2015 o dal mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno 2014, e fino a totale esaurimento, la differenza a credito, utilizzando a tale fine sia le ritenute da operare sulle retribuzioni del lavoratore, sia quelle relative alle retribuzioni degli altri dipendenti. E' evidente che al medesimo recupero in sede di versamento delle ritenute relative ai periodi di paga dell'anno 2014 potranno procedere anche i datori di lavoro che abbiano in tutto o in parte anticipato le somme necessarie per rimborsare ai dipendenti le eccedenze a loro credito. DETRAZIONI D IMPOSTA PER ONERI Com'è noto, le erogazioni fatte dal datore di lavoro, in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali, a fronte di spese sanitarie di cui all art. 15, comma 1, lett. c) e i premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (extraprofessionali) versati dal datore di lavoro concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente assoggettato a ritenuta IRPEF. In presenza delle condizioni e nei limiti previsti dalle lettere c) ed f) dell'art. 15 T.U. 917/86, il datore di lavoro dovrà attribuire in conguaglio una detrazione pari al 19 per cento dell'ammontare dei predetti oneri costituenti reddito per il dipendente. In proposito ricordiamo che: la detrazione del 19%, di cui all'art. 15 del T.U.I.R., spetta per le spese sanitarie, per la parte che eccede 129,11. Dette spese sono costituite dalle spese mediche (escluse quelle sostenute nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, che sono interamente deducibili), dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere; l'assoggettamento a ritenuta in capo al lavoratore dipendente ed il correlato riconoscimento della detrazione del 19% a fronte di erogazioni fatte dal datore di lavoro per spese sanitarie riguarda solo le erogazioni fatte direttamente dal datore di lavoro, in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali, a fronte delle spese sanitarie di cui all'art. 15, comma 1, lettera c) (e non riguarda invece le erogazioni fatte in forma assicurativa ). I sostituti d'imposta che, nel corso del 2014, hanno rimborsato, anche in forma assicurativa, spese sanitarie ai dipendenti, dovranno, in sede di conguaglio, operare tenendo presente le seguenti regole: se le erogazioni a fronte di spese sanitarie sono state fatte direttamente dal sostituto d'imposta, esse sono assoggettate a ritenuta IRPEF e va riconosciuta in sede di conguaglio la detrazione del 19% solo per la parte delle stesse che eccede 129,11; se le erogazioni a fronte di spese sanitarie sono state fatte in forma assicurativa, il premio pagato all'assicurazione va assoggettato (pro quota per ciascun dipendente) a ritenuta IRPEF e non deve essere riconosciuta la detrazione del 19%. Come già osservato in premessa, il lavoratore dipendente ha diritto al riconoscimento della detrazione 19% anche per gli altri oneri previsti nel citato art. 15 del T.U.I.R., se gli stessi sono stati sostenuti attraverso l intervento del sostituto d imposta. Il lavoratore dipendente non può pretendere l attribuzione della detrazione per gli oneri in questione, se non sono stati sostenuti per il tramite del sostituto d imposta, ferma restando per il sostituto d imposta la possibilità di acconsentire ad una simile richiesta. In tal caso però il lavoratore deve fornire al sostituto stesso tutta la documentazione relativa agli oneri per i quali richiede la detrazione.

10 MOMENTO DEL CONGUAGLIO E TERMINE DI VERSAMENTO DELLE RITENUTE Le ritenute operate sulle somme corrisposte entro il 12 gennaio 2015 dovranno, pertanto, essere versate entro il 16 febbraio 2015, secondo la regola ordinaria che fissa il termine per il versamento delle ritenute al 16 del mese successivo a quello di pagamento delle retribuzioni. L art. 23, terzo comma, del D.P.R. n. 600/73 stabilisce che i sostituti d imposta devono effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell anno successivo. Poiché il conteggio di conguaglio può quindi essere operato nel mese di gennaio o su quello di febbraio 2015, ne consegue che il versamento delle ritenute IRPEF dovute in seguito al conguaglio dovrà essere eseguito, rispettivamente, entro il 16 febbraio quando i conteggi di conguaglio vengano operati sulla paga di gennaio 2015 o entro il 16 marzo, quando i conteggi di conguaglio vengano operati sulla paga di febbraio Ricordiamo ancora, in proposito, che con D.M. 22 dicembre 1990 è stato, tra l'altro, istituito il codice tributo "Conguaglio di cui all'art. 23, 3 comma, D.P.R. 600/1973, effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo a quello di riferimento". Tale codice deve essere utilizzato quando il conguaglio dell'irpef sulle retribuzioni dei dipendenti viene effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo; in questo caso la somma dovuta a titolo di conguaglio deve essere versata al concessionario separatamente dalle ritenute operate sugli emolumenti erogati nel mese ed il periodo di riferimento da indicare sul modello è quello dell'anno in cui il conguaglio è stato effettivamente operato. Resta inteso che, qualora il conguaglio, come avviene nella maggioranza dei casi, è effettuato sulle retribuzioni di dicembre, il codice tributo per il versamento sia delle ritenute operate sul mese di dicembre che del conguaglio è unico ed è il codice Con riguardo ancora alle ritenute operate sulle somme corrisposte entro il 12 gennaio dell anno successivo e versate all Erario tramite Mod. F24 entro il 16 febbraio, va ricordata un importante precisazione fornita dall Agenzia delle Entrate nell ambito delle Istruzioni per la compilazione del Mod In relazione ai versamenti eseguiti mediante l utilizzo del modello di pagamento F24 è stato chiarito che l anno di riferimento da inserire nel suddetto modello di pagamento corrisponde al periodo d imposta dei redditi cui si riferisce il tributo. Pertanto, nel caso di versamento di ritenute IRPEF su redditi di lavoro dipendente corrisposti dal datore di lavoro entro il 12 gennaio 2015 e riferiti al periodo d imposta 2014 dovrà essere indicato nel Mod. F24 come anno di riferimento il 2014; nel caso di versamento nel corso del 2015 di trattenute di addizionale regionale e comunale all IRPEF determinate su redditi di lavoro dipendente corrisposti nel periodo d imposta 2014 andrà indicato come anno di riferimento il * * * ADDIZIONALE REGIONALE E ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF In sede di conguaglio di fine anno i sostituti d imposta devono anche provvedere a determinare, in capo a ciascun dipendente, il debito, per l anno 2014, di: o ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF E o ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF senza però procedere ad alcuna trattenuta. Occorrerà, inoltre, procedere alla determinazione dell acconto addizionale comunale Irpef per l anno 2014.

11 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF All atto delle operazioni di conguaglio di fine anno 2014 il datore di lavoro deve determinare l addizionale regionale dell imposta sul reddito delle persone fisiche, istituita dall art. 50 del decreto legislativo n. 446/1997. La base imponibile dell addizionale è quella stessa, determinata per il calcolo dell I.R.PE.F.. L addizionale non è dovuta se non risulta dovuta I.R.PE.F.. L addizionale regionale è dovuta solo sui redditi soggetti a tassazione ordinaria; è, invece, esclusa per i redditi soggetti a tassazione separata (quali, ad esempio, T.F.R., indennità sostitutiva del preavviso, ecc.), salvo che per essi il lavoratore abbia optato per la tassazione ordinaria. La Regione Piemonte con la Legge Regionale 19 dicembre 2013, n. 23, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del 24 dicembre 2013, ha stabilito che a decorrere dal periodo d imposta 2014 l addizionale regionale IRPEF viene determinata per scaglioni di reddito, applicando, al netto degli oneri deducibili, le seguenti maggiorazioni all aliquota base (che è pari all 1,23%): a) maggiorazione di 0,39 punti percentuali per i redditi sino a euro ,00; b) maggiorazione di 0,90 punti percentuali per i redditi compresi tra euro ,00 e sino ad euro ,00; c) maggiorazione di 1,08 punti percentuali per i redditi compresi tra euro ,00 e sino ad euro ,00; d) maggiorazione di 1,09 punti percentuali per i redditi compresi tra euro ,00 e sino ad euro ,00; e) maggiorazione di 1,10 punti percentuali per i redditi superiori a euro ,00. In relazione all'anno 2014, pertanto, l'importo dovuto a titolo di addizionale regionale all'irpef alla Regione Piemonte, dovrà essere determinato per scaglioni di reddito applicando, al netto degli oneri deducibili, le seguenti aliquote (risultato della sommatoria tra l'aliquota base dell'1,23% e le maggiorazioni sopra riportate): 1,62 % per i redditi sino a euro ,00; 2,13 % per i redditi compresi tra euro ,00 e sino ad euro ,00; 2,31 % per i redditi compresi tra euro ,00 e sino ad euro ,00; 2,32 % per i redditi compresi tra euro ,00 e sino ad euro ,00; 2,33 % per i redditi superiori a euro ,00. E introdotta, inoltre, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, una detrazione regionale per ogni figlio portatore di handicap di un importo pari a 200,00. Tale importo viene determinato applicando le disposizioni previste per l analoga agevolazione nazionale (art. 12 co 1 lett. c) del Tuir). I dati relativi alle altre Regioni sono consultabile sul sito internet del Ministero delle Finanze, all indirizzo selezionando la voce "Fiscalità locale". E necessario, tuttavia, porre in evidenza che la pubblicazione nel sito ha carattere meramente informativo, e non ufficiale, in quanto spetta unicamente alle Regioni rendere nota in via ufficiale la misura delle aliquote. Pertanto, come suggerisce l annotazione riportata sul sito ministeriale in precedenza citato, si consiglia di consultare i siti delle Regioni di interesse. A seguito della modifica introdotta del D.Lgs 175/2014 (cd decreto semplificazioni ), l addizionale IRPEF regionale dovrà essere versata alla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1 gennaio dell anno cui si riferisce l addizionale stessa e non più, come in precedenza, al domicilio fiscale al 31 dicembre L Agenzia delle Entrate dovrà individuare con uno o più provvedimenti le modalità e i termini di applicazione del nuovo criterio del domicilio fiscale al 1 gennaio. In assenza di tali provvedimenti e di chiarimenti ministeriali sulla decorrenza della nuova regola, però, si ritiene che la modifica in oggetto debba già essere presa in considerazione al momento delle prossime operazioni conguaglio di fine anno da parte del sostituto di imposta.

12 L importo dell addizionale regionale, determinato all atto delle operazioni di conguaglio di fine anno, è trattenuto in un numero massimo di 11 rate, nei periodi di paga successivi a quello in cui sono state effettuate le predette operazioni, e non oltre il periodo di paga relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre (quindi non oltre il periodo di paga di novembre, le cui ritenute sono versate entro il 16 dicembre). In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l importo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio. Il versamento va effettuato con il Modello F24, utilizzando il codice tributo 3802 ed indicando come periodo di riferimento Per tale codice tributo il sostituto d imposta non è tenuto a precisare il numero di rata che viene versata. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF L art. 1 del decreto legislativo n. 360/1998, come modificato dall art. 12 della legge n. 133/1999 ha istituito l addizionale comunale I.R.PE.F.. Va sottolineato che non tutti i dipendenti dovranno assolvere tale tributo, ma solo quelli domiciliati al 1 gennaio 2014 per il saldo Irpef 2014 (o al 1 gennaio 2015, con riferimento all acconto dovuto per il 2014) in uno dei Comuni che ne hanno deliberato l applicazione e la percentuale. L elenco completo dei Comuni e delle relative addizionali IRPEF deliberate per l anno in corso è disponibile in INTERNET, sul sito La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), ha introdotto un nuovo meccanismo di versamento dell addizionale comunale, basato sul sistema dell acconto e del saldo. L acconto è stabilito nella misura del 30% dell addizionale. Per la determinazione si opera nel seguente modo: si assume il reddito imponibile IRPEF dell anno precedente a quello cui si riferisce l addizionale; si applica al predetto reddito l aliquota deliberata dal Comune per l anno di riferimento; si calcola il 30% dell importo così ottenuto. Per i lavoratori dipendenti e parasubordinati alla determinazione e al versamento (anche) dell acconto deve provvedere il sostituto d imposta. In particolare, l acconto è trattenuto (e versato) in un numero massimo di nove rate mensili, a partire dal mese di marzo. L addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1 gennaio dell anno cui si riferisce l addizionale stessa. Si rammenta che le cause di variazione del domicilio fiscale (di norma coincidente con la residenza anagrafica della persona fisica) hanno effetto a partire dal 60 giorno successivo a quello in cui si sono verificate. Le eventuali esenzioni deliberate dai Comuni sulla base del possesso di specifici requisiti reddituali, ai sensi della facoltà loro riconosciuta dal comma 3-bis dell articolo 1 del D.Lgs. n. 360/1998, operano direttamente in sede di determinazione dell acconto, e devono essere applicate dal sostituto d imposta, anche in assenza di specifica richiesta da parte del dipendente. Si precisa, inoltre, che nel caso di superamento del detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo (art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, nel testo come modificato con l art. 13, comma 16. del D.L. n. 201/2011). Il saldo dell addizionale dovuta è determinato all atto del conguaglio di fine anno, ed è trattenuto e versato in un massimo di undici rate mensili, a partire dal mese successivo a quello di effettuazione del conguaglio di fine anno, comunque non oltre il mese di novembre (con l ultimo versamento entro il 16 dicembre). In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l importo residuo dell addizionale deve essere trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui si sono svolte le operazioni di conguaglio. I Comuni hanno anche la facoltà di stabilire una pluraliltà di aliquote differenziate tra loro; in tal caso queste dovranno essere articolate secondo gli scaglioni di reddito stabiliti dall'art. 11, comma 2, del DPR 917/1986 per l'irpef nazionale, secondo criteri di progressività. (art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, nel testo così

13 come modificato con l art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011). Resta evidentemente ferma la possibilità per i comuni di stabilire, in luogo di un sistema di aliquote, un aliquota unica o, nel caso sia stata prevista un esenzione, un aliquota ordinaria, ossia da applicarsi in via ordinaria alla generalità dei casi, diversi da quelli per i quali è stata ammessa l esenzione. I comuni, ai fini dell efficacia delle delibere dal 1 gennaio dell anno d imposta di riferimento, sono tenuti ad approvarle entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (art. 1, comma 169, Legge 296/2006) e la loro pubblicazione deve avvenire entro il 20 dicembre dell anno di riferimento. In mancanza della pubblicazione entro il predetto termine, le delibere hanno efficacia a partire dal 1 gennaio dell anno d imposta successivo a quello di riferimento o, nel caso di particolari ritardi nell invio da parte del Comune, dal 1 gennaio dell anno di pubblicazione (art. 14, comma 8, del D. leg.vo n. 23/2011, nel testo come modificato con l'art. 4 comma 1, del D.L. n. 16/2012; art. 52, comma 2, del D. leg.vo n. 446/1997; art. 3 della Legge n. 212/2000) Il D.Lgs 175/2014 (cd decreto semplificazioni ) ha previsto che l acconto dell addizionale comunale andrà calcolato e versato applicando la stessa aliquota in vigore l anno precedente eliminando, quindi, la possibilità per i Comuni di variare l aliquota pubblicando la relativa delibera entro il 20 dicembre dell anno precedente. Come già detto, l elenco ufficiale delle aliquote delle addizionali comunali vigenti è reperibile nel sito internet del Ministero delle Finanze, all indirizzo: selezionando la voce "Fiscalità locale". Sulla base delle indicazioni contenute nel sito ministeriale, per verificare le aliquote applicabili nell anno 2014 i sostituti d imposta possono consultare l elenco generale. L addizionale comunale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni spettanti e dei crediti d imposta. Nel modello F24 i codici tributo sono esposti esclusivamente nella sezione IMU ed altri tributi locali indicando, nella colonna codice ente/codice Comune il codice catastale identificativo del Comune di riferimento desumibile dalla Tabella dei codici catastali dei Comuni, pubblicata nella sezione Codici attività e tributo del sito internet Nel campo anno di riferimento si indica l anno d imposta cui si riferisce il versamento, espresso nella forma AAAA. Per i versamenti dovuti in seguito ai controlli previsti dagli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/73 e per la definizione degli atti di accertamento, restano invariati i vecchi codici tributo e le relative modalità di compilazione dell F24. Gli importi dell addizionale comunale dovuti a saldo 2014 e in acconto 2015 dal sostituito d imposta devono essere indicati nella certificazione unica ai fini fiscali e previdenziali (Mod. CUD). COLLABORAZIONI Per finire ricordiamo che, a seguito dell assimilazione ai redditi di lavoro dipendente avvenuta per effetto della Legge 21 novembre 2000, n. 342, i redditi derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (es. amministratori) nonché di collaborazione a progetto soggiacciono al trattamento fiscale analogo a quello dei redditi di lavoro dipendente, anche per quanto concerne le operazioni di conguaglio.

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