NOTE AL PACCHETTO SICUREZZA
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- Luca Pandolfi
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1 NOTE AL PACCHETTO SICUREZZA Il c.d. pacchetto sicurezza si articola in diverse misure adottate in 5 provvedimenti di natura differente: un decreto legge, un disegno di legge e tre decreti legislativi. I provvedimenti varati con decreto legge stanno per entrare in vigore (il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), quelli contenuti in un disegno di legge sono soggetti al dibattito parlamentare e dunque per essi si prevedono tempi più lunghi e la possibilità di emendamenti rispetto alla versione attuale; mentre i tre decreti legislativi seguono una strada intermedia, quanto a tempi e modalità, che passa per l esame dei testi nelle competenti commissioni parlamentari e prevede il rinvio al Consiglio dei Ministri per l approvazione definitiva. Di seguito un breve elenco di quelli che sono i principali provvedimenti confluiti nel decreto legge, nel disegno di legge e nei decreti legislativi, con una doverosa puntualizzazione: nei testi disponibili si è proceduto al commento selezionando comunque gli articoli più strettamente attinenti alle questioni legate all immigrazione, dunque non vanno ritenuti esaustivi di tutti i provvedimenti adottati. Si tratta inoltre di un contributo che vuole proporsi anche come riflessione iniziale, come un punto di partenza per la condivisione con la nostre realtà territoriali, aperto ad ogni contributo migliorativo. La realizzazione di tale documento è altresì volta a privilegiare la tempestività dell informazione all interno delle nostra rete territoriale, anche se ciò potrà risultare a discapito della completezza del commento. In sintesi: Nel primo caso (decreto legge) si prevede: - l aggravamento della pena fino a un terzo per gli stranieri illegalmente presenti che delinquano - Introduzione di un altra ipotesi del reato di favoreggiamento dell immigrazione clandestina che prevede la punibilità di chi affitti un immobile a uno straniero irregolare e previsione della confisca - Estensione delle ipotesi di giudizio abbreviato e immediato - Espulsione per pene superiori a due anni come misura di sicurezza - Ampliamento delle competenze dei sindaci Nel secondo caso (disegno di legge) - l allungamento della permanenza nei CPT per 18 mesi - reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato - modifica dell acquisizione della cittadinanza per matrimonio - contrasto dell utilizzo di minori nell accattonaggio - misure più restrittive per le agenzie di trasferimento del denaro - modifiche al codice penale per tutelare gli anziani assistiti da badanti - Nel terzo caso (decreti legislativi) - modifiche ai ricongiungimenti familiari - modifiche sui richiedenti asilo (su questo tema ci riserviamo di produrre a breve un documento a sé stante, condiviso nell ambito del coordinamento asilo che si terrà il maggio p.v.) - modifiche al diritto di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell unione e dei loro familiari Nota per la lettura del documento: il commento dei distinti schemi è stato suddiviso in tre colonne: la prima riporta il contenuto della modifica proposta dal governo; la seconda è volta a fornire un succinto chiarimento del testo della modifica, laddove necessario per la particolare complessità della norma stessa (pertanto se tale colonna risulta vuota si è ritenuto che per comprendere la portata della modifica fosse sufficiente la consultazione della prima e della terza colonna), mentre la terza riporta i nostri rilievi sulla modifica stessa.
2 SCHEMA DI DECRETO LEGGE RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA La pubblicazione di questo articolato di previsioni normative è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. A partire da quel giorno entrerà in vigore per i 60 giorni successivi, entro i quali dovrà essere convertito in legge altrimenti perderà efficacia. DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.L. CHIARIMENTI SULLE NUOVE PREVISIONI VALUTAZIONE CARITAS ART. 1: apporta le seguenti modifiche ad alcuni articoli del codice penale: (composto di 1 comma, distinto in 4 lettere, a) - d), lett. a): prevede un intervento sull art. 235 del codice penale, riducendo da 10 a 2 anni la durata della condanna idonea a far scattare la misura di sicurezza dell espulsione o dell allontanamento dal territorio dello Stato. Tale misura viene prevista sia per il cittadino extracomunitario che per quello comunitario. In caso di recidiva la pena è della reclusione da 1 a 4 anni. lett. d) inserisce un comma nell art. 61 del codice penale, che elenca le circostanze aggravanti generiche nella commissione di un reato, inserendo quella della commissione del fatto da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale La lett. a) riguarda la possibilità, per il giudice, di applicare la misura di sicurezza dell espulsione ad uno straniero condannato a due anni di reclusione, mentre prima perché tale misura fosse applicabile occorreva una condanna di 10 anni. Le misure di sicurezza vengono applicate dal giudice insieme alla condanna principale ed eseguite, nel caso di pena detentiva, dopo che la condanna è stata scontata e vengono comminate sulla base di un giudizio di pericolosità sociale emesso nei confronti del soggetto destinatario. Tale giudizio è poi soggetto a verifiche nel tempo, che possono condurre ad una revoca della misura, se la pericolosità risulti cessata. La lett. d) determina l effetto per cui ogni straniero illegalmente presente sul territorio dello stato che commetta un reato è punito, per ciò solo, in modo più grave di un cittadino italiano, a parità di condotta. lett. a) Si ritiene che il limite di pena previsto per la misura di sicurezza sia effettivamente molto basso e non lasci spazio alla considerazione per cui anche lo straniero possa in qualche modo essere risocializzato se ha commesso un illecito penale di lieve entità. La presunzione di pericolosità sociale, che poggia anche sull entità della condanna irrogata, sembra eccessiva con un limite di pena così basso. L applicazione di questa previsione determinerà che lo straniero regolare, condannato per un reato lieve, si veda praticamente azzerata la possibilità di rimanere sul territorio nazionale. Lett. d) la previsione di un aggravamento di pena basato solo sullo status amministrativo di un soggetto (regolarmente soggiornante o meno), prescindendo dal nesso esistente fra tale status e la condotta penale non appare affatto condivisibile, ed anzi risulta contrario ai fondamenti del diritto penale, nonché a diversi principi costituzionali e sopranazionali che tutelano gli individui da atti e comportamenti discriminatori, promuovendo invece condizioni di pari dignità. 2
3 DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.L. CHIARIMENTI SULLE NUOVE PREVISIONI VALUTAZIONE CARITAS Le altre lettere non menzionate di questo articolo 1 non riguardano specificamente lo straniero, rivolgendosi a chiunque, e contengono alcune previsioni relative a violazioni delle norme sulla circolazione stradale, che incidono sulla guida in stato di ubriachezza ovvero in stato di alterazione dovuto all uso di droghe. ART. 2 apporta modifiche al codice di procedura penale e alle relative disposizione attuative: (anche tale articolo è composto di un solo comma e di lettere dalla a) alla h): - lett. a) introduce l obbligo (e non più la possibilità di una valutazione discrezionale), per il pubblico ministero, di procedere al giudizio direttissimo quando vi sia stata già la convalida dell arresto della persona. Inoltre è prevista la possibilità di presentare l imputato all udienza in un termine più breve dei 15 giorni dall arresto, se questo periodo rischi di pregiudicare gravemente le indagini ; - lett. b) interviene su quella previsione del codice di procedura penale che consente al PM di richiedere il giudizio direttissimo quando la persona indagata, nel corso dell interrogatorio, ha reso confessione. La modifica operata è quella per cui viene trasformato in obbligo quello che nel codice era previsto sinora solo come facoltà del PM.; - lett. d) sostituisce la facoltà con l obbligo per il PM di chiedere il giudizio immediato nei casi previsti dalla legge Le previsioni contenute in questo articolo sono di natura estremamente tecnica, e andranno ad agire sostanzialmente sulle modalità di giudizio di imputati arrestati o nei confronti dei quali vi sia una chiara evidenza di colpevolezza. Si vuole in tal modo facilitare e abbreviare l intervento della magistratura, accorciando i tempi dei procedimenti quando le persone siano colte o quasi - nell atto di commettere un delitto. Tali articoli si ricollegano dunque alla previsione del reato di immigrazione clandestina, in base al quale la persona verrebbe arrestata e successivamente sottoposta ad un giudizio penale ridotto nei tempi e nei modi per l evidenza della colpevolezza, condannata e successivamente espulsa. Ragionando a contrario, nella graduazione della pena, l accertamento del giudice porterebbe ad una condanna più bassa per l italiano che commetta lo stesso reato con la stessa condotta: e questo sarebbe oltre che palesemente discriminatorio anche pericolosamente meno deterrente nei confronti dei connazionali, incentivando comportamenti stigmatizzanti ancora più forti nei confronti degli stranieri. Abbiamo già evidenziato, anche durante il dibattito che precedette l entrata in vigore della l. Bossi Fini, come sembra trattarsi di misure che rischiano di ingolfare ancora di più il funzionamento della giustizia, obbligando i magistrati ad attivare giudizi in tempi rapidi su questioni di ridotta gravità. Non si ritiene che tali previsioni possano agevolare il buon funzionamento del sistema giudiziario, né che risultino funzionali allo scopo di conseguire l effettivo allontanamento del cittadino straniero irregolare dal territorio nazionale. 3
4 DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.L. CHIARIMENTI SULLE NUOVE PREVISIONI VALUTAZIONE CARITAS lett. e) amplia la possibilità di ricorso a tale giudizio ai casi in cui sia decorso il termine utile (90 giorni dalla notizia di reato), ma la persona sia in stato di custodia cautelare (da non più di 180 giorni) per lo stesso reato per il quale si intende chiedere tale rito breve. Art. 4: modifiche al reato di immigrazione clandestina (T.U. immigrazione): viene inserita, all art. 12, comma 5-bis, T.U., u- n altra ipotesi di favoreggiamento dell immigrazione clandestina di realizzazione del delitto, consistente nella cessione a titolo oneroso di un immobile ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato. La pena in tal caso va dai 6 mesi ai tre anni. Inoltre è prevista la confisca dell immobile ceduto in caso di condanna irrevocabile (a meno che il bene appartenga ad una persona estranea al reato). I proventi della confisca vengono destinati al finanziamento dell attività di prevenzione e repressione dell immigrazione clandestina Art. 8: Centri di identificazione ed espulsione (composto di un unico comma): L articolo cambia, in ogni disposizione di legge o di regolamento e su tutto il territorio nazionale, la Si tratta di una misura che poteva essere accettabile nella misura in cui fosse stata rivolta a sanzionare il mercato nero degli affitti, che a volte costringe gli stranieri a pagare prezzi di mercato più elevati solo perché la loro condizione di irregolarità li rende ricattabili. Invece nel decreto legge non c è una previsione che vada in tal senso o che chiarisca questo. La cassazione già censurava prima sulla base dello stesso art. 12, l affitto fatto allo straniero clandestino con condizioni contrattuali eccessivamente onerose rispetto ai prezzi di mercato. Oggi invece si tenta di punire la semplice cessione a titolo oneroso, senza verificarne la eventuale sproporzionatezza e senza graduare le ipotesi di ricaduta nel reato: magari infatti la persona è divenuta irregolare pur essendo fino a poco tempo prima regolare e tutto ciò viene fatto ricadere sul proprietario o affittuario con gravi conseguenze. Inoltre era preferibile che il ricavati della vendita dei beni confiscati fosse destinato ai comuni e devoluto a fini sociali.. Il senso letterale del cambiamento della denominazione di tali centri lascia presupporre che 4
5 DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.L. CHIARIMENTI SULLE NUOVE PREVISIONI VALUTAZIONE CARITAS denominazione dei Centri di permanenza temporanea e assistenza in Centri di identificazione ed e- spulsione. Art. 5 Modifiche al d.lgs. n. 267/2000 in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale Vengono riformulate alcune competenze dei sindaci, in particolare si prevede che: - nell esercizio delle funzioni di competenza statale, il sindaco possa concorrere ad assicurare anche la cooperazione delle forze di polizia locale con le forze di polizia statali, nell ambito delle direttive di coordinamento impartire dal ministro dell Interno autorità nazionale di pubblica sicurezza; - il potere di adottare ordinanze contigibili e urgenti viene giustificato dal fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l incolumità pubblica e la sicurezza urbana ; - se le predette ordinanze siano rivolte a persone determinate e questa non ottemperino, il sindaco - se le predette ordinanze siano rivolte a persone determinate e questa non ottemperino, il sindaco può provvedere d ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell azione penale per i reati in cui siano incorsi La modifica più rilevante introdotta fra le attribuzioni dei sindaci riguarda soprattutto il potere di intervento a favore della c.d. sicurezza urbana (e non più solo dell incolumità pubblica, come nella precedente versione della legge), consistente nell adozione di provvedimenti con carattere d urgenza al fine di prevenire pericoli a minaccia del bene suddetto. Vengono inoltre previsti il potere del sindaco di sostituirsi al singolo inadempiente dell ordinanza e un rafforzamento del suo ruolo di raccordo fra le forze di polizia locali e quelle statali. scomparirà anche la finalità assistenziale degli stessi, che si esplicita nel soccorso e nella prestazione di cure mediche per i migranti che ne abbiano la necessità e non possano, proprio per tali condizioni, essere rimpatriati. Si auspica invece che la funzione assistenziale continui ad essere assolta da tali centri, in ossequio ai diritti fondamentali della persona, fra cui, in primis, l incolumità personale. L attribuzione di ampi poteri al sindaco risulti soprattutto caratterizzata da un ampia discrezionalità dei suoi confini. I termini utilizzati risultano eccessivamente vaghi, a discapito della limitazione della discrezionalità della sua azione amministrativa, che diviene così poco controllabile e censurabile. Autorevoli commentatori hanno evidenziato come un eccessiva concentrazione di competenze nelle mani del sindaco rischi di sacrificare la professionalità che deve accompagnare valutazioni e scelte estremamente tecniche. Inoltre e infine, tale concentrazione non dovrebbe neppure determinare una tendenza all intervento su ogni questione che la comunità di riferimento avverta come problematica: il rischio è infatti che si agisca troppo e troppo sull onda di reazioni emotive di fronte a temi e problemi meritevoli di spazi di riflessione adeguati 5
6 SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA Questo testo è stato esaminato dal Consiglio dei Ministri e sarà sottoposto all esame delle Camere.. DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.D.L. CHIARIMENTI SULLE NUOVE PREVISIONI VALUTAZIONE CARITAS Art. 1: modifica all art. 61, comma 1, n. 5 Nel novero delle circostanze aggravanti comuni (o generiche) viene inserita una specificazione all interno di quella prevista dal n. 5), relativa alla c.d. minorata difesa della persona vittima del reato, chiarendo che l età avanzata può aver facilitato l autore del reato, determinando una pena più elevata. Le aggravanti comuni sono degli elementi accidentali o accessori al reato, di natura obiettiva, desumibili dalle modalità della condotta, ovvero di matrice più soggettiva, riferibile agli elementi psicologici che hanno influenzato l azione del reo. Quando ricorre una circostanza aggravante è aumentata fino ad un terzo la pena che dovrebbe essere applicata per il reato commesso. Di seguitosi riporta l articolo del codice penale che le contempla (art. 61 c.p.) 1. l'avere agito per motivi abietti o futili; 2. l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato; 3. l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento; 4. l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone; 5. l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; 6. l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione spedito per un precedente reato; 7. l'avere, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità; 8. l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso; 9. l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di Si tratta di una puntualizzazione che appare non tanto necessaria ai fini dell applicazione giudiziale della norma quanto piuttosto propagandistica: i giudici, nel valutare le condizioni di minorata difesa della vittima hanno da sempre considerato anche l età avanzata (così come quella tenera ) della vittima del reato, rientrando in quelle condizioni definibili come circostanze personali della vittima stessa. Sembra invece che l inserimento dell inciso sia volto a dare un segno alla pubblica opinione allarmata dai fatti di cronaca in cui gli anziani diventano vittima delle badanti. È dunque una norma di colore ma priva di un vero impatto pratico. 6
7 DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.D.L. CHIARIMENTI SULLE NUOVE PREVISIONI VALUTAZIONE CARITAS un culto; 10. l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio; 11. l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di o- spitalità. Art. 2: modifiche alla l. n. 104/92; tale previsione introduce un aggravante specifica, che determina un innalzamento della pena superiore a quello ordinariamente operato dalle aggravanti (da 1/3 alla metà anziché solo 1/3), nel caso in cui il reato di atti osceni, i reati previsti e puniti dalla legge Merlin, nonché i delitti non colposi contro la persona e contro il patrimonio siano commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale. Art. 3 modifiche alla l. 91/92 sulla cittadinanza Viene modificato l art. 5 della legge sulla cittadinanza nella parte in cui prevede che l acquisizione di tale status in conseguenza del matrimonio con un cittadino possa avvenire dopo almeno due anni di residenza legale nel Paese, ovvero dopo 3 anni dalla data del matrimonio se si risieda all estero. Inoltre viene posta la condizione per cui al momento dell adozione del decreto di concessione della cittadinanza non sia intervenuta né separazione, né scioglimento, né annullamento, né cessazione degli effetti civili del matrimonio. Al comma 2 si prevede invece che i tempi suin- La versione attualmente ancora in vigore di tale articolo prevede un automaticità nella acquisizione della cittadinanza conseguente a matrimonio,che in questa proposta è esclusa. Viene inasprito il limite temporale per la presentazione della domanda: da 6 mesi di residenza legale si passa a due anni. Infine si chiarisce che, ai fini della concedibilità del beneficio non deve intervenire alcuna causa di scioglimento o di separazione fra i coniugi fino a prima della adozione del decreto di concessione del beneficio. Una previsione che attenua il maggior rigore di tale nuova formulazione è Anche questa previsione mira a intervenire, in un ottica di tutela, ma solo con modalità repressive verso i rei, nei confronti di una serie di persone vittime dei reati più allarmanti per l opinione pubblica, quando dette vittime risultino svantaggiate a causa di minorazioni psichiche, fisiche o sensoriali. Non è una norma di per sé criticabile, ma neppure risolutiva, al pari di ogni altra che interviene su un problema semplicemente predisponendo un inasprimento della risposta penale. Innanzitutto una premessa: oltre che un intervento volto a rendere più difficoltoso il percorso di acquisizione della cittadinanza nei confronti di chi contrae matrimoni di comodo, si auspica che la riformulazione della legge sulla cittadinanza sia oggetto di interventi ulteriori, volti a riconoscere con maggior favore il percorso dei minori nati in Italia e a rendere meno lunga e complessa la naturalizzazione per chi risieda regolarmente da diversi anni nel nostro paese. Alla luce di ciò, il fenomeno che la norma intende ostacolare è abbastanza diffuso e merita attenzione. Anche le nostre realtà sul territorio rilevano da tempo 7
8 DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.D.L. CHIARIMENTI SULLE NUOVE PREVISIONI VALUTAZIONE CARITAS dicati sono ridotti alla metà in caso di presenza di figli nati dai coniugi. Art. 9 Ingresso illegale nel territorio dello Stato È introdotto, nel t.u. sull immigrazione, l art. 12 bis che, al comma 1 punisce, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del testo unico. La pena prevista è della reclusione da 6 mesi a 4 anni; al comma 2 prevede per il reato suddetto l arresto obbligatorio e il giudizio direttissimo; al comma 3 prevede che nel pronunciare la condanna per questo reato, il giudice ordini l espulsione dello straniero. quella che prevede il dimezzamento dei termini in caso di figli della coppia (evidentemente anche se nati prima del matrimonio) L articolo in oggetto prevede l introduzione nel testo unico sull immigrazione del reato di ingresso clandestino sul territorio dello stato, accompagnandolo alla previsione dell arresto obbligatorio e del giudizio direttissimo e dalla pena accessoria dell espulsione. la necessità di fissare delle condizioni ulteriori rispetto a quelle sinora dettate dalla legge sull acquisizione per matrimonio, perché è ovvio che un tale vincolo fra due persone non può porsi come uno strumento per acquisire benefici legali. Anche in tal caso è opportuna una premessa: la norma non si applica ai cittadini comunitari, i quali hanno, in virtù dell adesione al trattato, il diritto a circolare liberamente sul territorio dell Unione. Inoltre, dai primi e più autorevoli commentatori di questa previsione (v. Onida, ex Presidente della Corte Costituzionale) sono stati evidenziati diversi limiti della norma, non solo in termini di opportunità, ma anche di tecnica giuridica. In particolare è stato evidenziato come la formulazione della condotta di reato non renda punibili tutti coloro che siano entrati regolarmente sul territorio dello Stato e solo successivamente siano divenuti irregolari. Questo perché ad essere punito è solo l ingresso e non anche il soggiorno illegale. Né sembra che con questo articolo si possano punire soggetti di cui non si riesca a stabilire con certezza quando abbiano fatto ingresso nel territorio dello stato: per perseguirli occorrerebbe dimostrare che siano entrati illegalmente dopo l entrata in vigore della norma, in ossequi al divieto di retroattività della legge penale. Pertanto la previsione si rivelerà inefficace nei confronti di numerosi stranieri irregolari. Inoltre tale norma contrasta con un altra previsione contenuta nel T.U.: ovvero con l art. 4 che prevede che in caso di ingresso irregolare lo straniero debba essere semplicemente respinto. A tutte queste argomentazioni di taglio giuridico 8
9 DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.D.L. CHIARIMENTI SULLE NUOVE PREVISIONI VALUTAZIONE CARITAS vanno aggiunte poi anche quelle di opportunità: non sembra infatti che l ingresso irregolare possa integrare una condotta così grave da richiedere l intervento penale: lo Stato non può far ricadere sull individuo, al quale i più importanti Trattati internazionali riconoscono il diritto di lasciare il proprio paese, le proprie difficoltà nella gestione dei flussi migratori. E opportuno mantenere una scala nell intervento penale, perché questo possa risultare sempre credibile ed essere riconosciuto e osservato dalla collettività alla quale si riferisce. Art. 16 modifica alla legge n. 1228/54 sulle i- scrizioni anagrafiche La norma introduce nella legge denominata Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente un articolo in cui specifica che l iscrizione anagrafica è subordinata alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico sanitarie dell immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie In sostanza, la norma prevede che nel procedimento amministrativo - anagrafico volto alla richiesta di residenza la conclusione positiva sia subordinata alla verifica dell idoneità sanitaria dell alloggio. L antefatto della modifica risiede nella nota vicenda del comune veneto di Cittadella, il cui sindaco nel novembre 2007 ha emanato una ordinanza a tutela della salute pubblica, in cui, vista la massiccia presenza di stranieri che richiedono l iscrizione anagrafica, è parso necessario verificare le condizioni abitative delle loro dimore, ai fini di non pregiudicare le complessive condizioni della popolazione. Tale ordinanza è stata ripresa da numerosi altri comuni del Nord Italia, ma il TAR della Lombardia ha recentemente ritenuto che l adozione di tale misura esorbitasse i confini delle attribuzioni dell ente locale. Quello che sta accadendo è dunque che si sta facendo rientrare dalla finestra quello che è stato cacciato dalla porta, in quanto si inserisce addirittura nell ordinamento nazionale dell anagrafe un accertamento del suddetto tipo (sanitario), che a questo punto diventa valido sia per gli stranieri che per gli italiani, non essendoci alcuna distinzione nel testo proposto (distinzione che, peraltro, sarebbe stata discriminatoria in quanto l art. 6, comma 7, del TU 9
10 DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.D.L. CHIARIMENTI SULLE NUOVE PREVISIONI VALUTAZIONE CARITAS sull immigrazione prevede che le iscrizioni anagrafiche degli stranieri sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani ). Una norma così strutturata, per la quale prima di richiede la residenza occorrerà allegare il certificato di idoneità sanitaria dell immobile previo sopralluogo degli uffici comunali, allungherà in maniera e- sorbitante e un procedimento che di per sé dovrebbe essere invece quasi automatico, ledendo il principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 87 Cost.), che si sostanzia nell efficienza, adeguatezza, ragionevolezza ed efficacia dell azione amministrativa. Inoltre non si capisce come mai la competenza della verifica debba spettare all ufficio tecnico comunale che è deputato appunto ad un controllo tecnico sugli immobili e non già di tipo sanitario per il quale non ha nessuna preparazione. Art. 17 Modifiche alla l. n. 155/2005 sui servizi di trasferimento di denaro (c.d. money transfer) La modifica prevede di chi presta servizi volti al trasferimento di denaro debba provvedere, nel caso in cui sia uno straniero a chiedere la prestazione, anche la copia del titolo di soggiorno, oltre che il documento d identità. Qualora tale titolo non sia disponibile, il servizio erogato deve essere segnalato entro 12 ore all autorità locale di pubblica sicurezza, inviando alla stessa copia del documento identificativo. L inosservanza della disposizione è sanzionata con la revoca dell autorizzazione. La stretta sui money transfer è un altra delle misure predisposte ai fini di diffondere il controllo sociale ai vari livelli e nei vari contesti in cui gli immigrati normalmente agiscono o vivono. Queste agenzie sono infatti deputate ai trasferimenti delle c.d. rimesse che gli stranieri (e non solo) rinviano in patria e sono forse il principale canale formale che veicola tali somme di denaro. L introduzione dell obbligo di richiedere il permesso di soggiorno sembra finalizzato a facilitare l individuazione di autori di riciclaggio e ad aiutare le forza dell ordine risalire alle associazioni criminose che operano sul territorio e utilizzano tali agenzie per mascherare la provenienza illecita dei loro guadagni illeciti. Diverse relazioni della 10
11 DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.D.L. CHIARIMENTI SULLE NUOVE PREVISIONI VALUTAZIONE CARITAS Direzione Nazionale Antimafia hanno riportato come i money transfer si siano spesso messi al servizio di sodalizi criminosi. Tuttavia va evidenziato che forse la misura proposta non sia quella più idonea a colpire questo tipo di fenomeno, o quantomeno non risulti sufficiente, recando invece il rischio di alimentare il mercato informale dei passaggi monetari, incentivando la prassi di affidare operazioni di intermediazione economica a soggetti difficilmente controllabili. In sintesi, la forma di controllo introdotta non riuscirà a colpire chi è avvezzo ai traffici illeciti ed usa numerose accortezze al fine di non farsi individuare mentre invece colpirà quei soggetti che pur irregolarmente sono già nel nostro paese e, pur irregolarmente, lavorano nelle ns. famiglie e aziende con reciproca soddisfazione, non riuscendo a formalizzare la propria posizione a causa delle ridotte quote varate con i decreti flussi. Art. 18 Modifiche al D. lgs. n. 286/98 sul trattenimento nei CPT. La lett. b) contiene le modifiche operate al trattenimento nei CPT, destinati a divenire centri di identificazione e di espulsione. Viene previsto che la convalida dell arresto comporta la permanenza nel Centro per complessivi 60 giorni. Qualora l accertamento dell identità ovvero l acquisizione dei documenti di viaggio presenti difficoltà, su richiesta del questore, il giudice può prorogare il termine di ulteriori 60 giorni decorso il suddetto termine, qualora il soggetto trattenuto non abbia reso disponibile un suo documento identificativo utile all espatrio, il questore può chiedere al giudice la proroga del periodo di trattenimento Diversi rilievi possono essere mossi a questa previsione, sempre sotto il doppio profilo del merito e del tenore letterale. L intero trattenimento è ora distinto in tre momenti, fatti di 60 giorni ognuno. Nel primo periodo è semplicemente elevato il limite temporale prima fissato in 30 giorni, il secondo periodo è frutto della proroga richiesta dal questore e concessa dal giudice per difficoltà non meglio esplicitate nell acquisizione di documenti di viaggio ovvero nell accertamento dell identità/nazionalità. Si noti che nella vigente versione dell articolo sono richieste gravi difficoltà di acquisizione dei documenti e di identificazione del soggetto. 11
12 DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.D.L. CHIARIMENTI SULLE NUOVE PREVISIONI VALUTAZIONE CARITAS nel centro per ulteriori 60 giorni. La durata complessiva del trattenimento non può in ogni caso essere superiore a 180 giorni. Art. 8 sul contrasto nell impiego dei minori nell accattonaggio Viene sanzionata penalmente la condotta di chi si avvale di una persona minore di anni 14, o comunque non imputabile, per mendicare ovvero chi, avendo l affidamento, l autorità, la custodia o la vigilanza di tale persona permetta che mendichi. Se la condotta è commessa dal genitore o dal tutore, la condanna comporta come pena accessoria - la decadenza dalla potestà genitoriale, ovvero, nel caso del tutore, la interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura. Il terzo momento del trattenimento, quello che consegue alla prima proroga e arriva ai 180 giorni è il più incomprensibile, dal momento che è determinato dal non aver fornito lo straniero, già trattenuto da 120 giorni un documento per procedere al suo rimpatrio! Dal momento che sia il primo che il secondo periodo del trattenimento erano legittimati proprio dalle necessità di concedere tempi più lunghi alla PA che procede al rimpatrio, non si capisce perché infine viene richiesto allo straniero di esibire un documento valido. La previsione, percome strutturata, sembra assumere quasi un connotato punitivo. Non viene distinta inoltre la posizione dei trattenuti che abbiano già scontato la pena detentiva negli istituti carcerari e nei cui confronti tale misura pare eccessivamente gravosa. Al di là dei rilievi tecnici, resta l inopportunità di fare divenire queste strutture dei centri detentivi, come traspare dal tenore della norma. Relativamente alla reclusione e alla perdita della potestà del genitore in caso di accattonaggio da parte dei minori crediamo che qualsiasi norma che colpisce un dato comportamento in modo puramente repressivo senza che si prevedano a monte soluzioni di tipo sociale, risulti fallimentare e generi altre forme di devianza. L effetti di queste norme sarebbe quello dell allontanamento del minore dal genitore con la conseguente disgregazione del nucleo familiare e il concreto rischio di determinare una pericolosa situazione di abbandono del minore. 12
13 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE RELATIVE AL DIRITTO DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.LGS. CHIARIMENTI SULLE NUOVE PREVISIONI VALUTAZIONE CARITAS L ART. 29 del T.U. sull immigrazione, che detta la disciplina in materia di ricongiungimento familiare viene modificato nel novero dei soggetti di cui si può richiedere il ricongiungimento, prevedendo che tale diritto spetti a: a) il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore a 18 anni; b) i figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione che l altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; c) i figli maggiorenni, non coniugati, a carico, qualora per ragioni oggettive non possano prevedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale; d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese d origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute. Viene inoltre aggiuntatale articolo un comma 1 bis in cui si stabilisce che ove la parentela non possa essere documentata in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere., le rappresentanza diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell art. 49 del DPR n. 200/67 sulla base dell esame del DNA effettuato a spese degli interessati. Si restringe con tali misure il novero dei soggetti ricongiungibili, ripristinando sostanzialmente quanto previsto nella Bossi Fini prima che su tale ambito l Italia recepisse una direttiva europea di respiro più ampio. Anzi, per alcuni versi, il quadro è ancora più restrittivo rispetto a quello del passato remoto. Andando con ordine, sulla ricongiungibilità del coniuge è inserita l obbligatorietà della maggiore età, evidentemente per ridurre all osso la pratica del ricongiungimento relativi a stranieri provenienti da paesi in cui il matrimonio viene contratto ad un età anche inferiore ai 18 anni. Relativamente ai figli maggiorenni, viene ora reintrodotta la condizione di non coniugio e i- noltre che siano totalmente invalidi (mentre in forza del recepimento della direttiva europea si richiedeva un inabilità permanente al lavoro). Per quanto attiene ai genitori a carico, si torna alla versione della l. Bossi Fini relativamente alla mancanza di altri figli nel paese di origine ovvero alla condizione di over 65 con figli che non possano provvedere a loro per gravi e documentati motivi di salute. La direttiva richiedeva che fosse sufficiente che il genitore risultasse a carico del richiedente e non avesse un adeguato sostegno familiare nel paese d origine. È inoltre una novità l introduzione dell esame del DNA per accertare la parentela, ponendo le spese a carico del richiedente e sostanzialmente demandando l iniziativa di tale esame alle nostre autorità consolari o diplomatiche all estero Innanzitutto si riporta quanto già sostenuto nel documento presentato al ministro Maroni, in cui si sostiene che la revisione, in senso restrittivo, dell istituto del ricongiungimento familiare è un errore, non solo perché illegittima in quanto va contro una direttiva europea che recentemente ha già determinato la modifica della legge Bossi Fini, ma anche perché la famiglia costituisce il cardine più importante del radicamento sul territorio. Ostacolare i ricongiungimenti famigliari significa creare nuovi ostacoli al corretto inserimento degli immigrati. La stessa misura dell accertamento con DNA della parentela risulta troppo onerosa e spesso non praticabile nei paesi di origine dei migranti. 13
14 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE IN MATERIA DI DIRITTO DEI CITTADINI COMUINITARI E DELL UNIONE DI CIRCOLARE LIBERAMENTE NEL TERRITORIO DEGLI STATI MEMBRI DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.LGS. Le norme contenute nella proposta di riforma della normativa relativa al diritto di circolazione e soggiorno dei cittadini comunitari (d. lgs. n. 30/2007) incidono su diversi aspetti: - viene introdotto l obbligo, all atto della richiesta di iscrizione anagrafica, di dimostrare che le risorse economiche sufficienti derivino da attività dimostrabili come lecite ; - nel caso di soggiorni superiori a tre mesi, viene introdotto l obbligo di iscrizione anagrafica entro 10 giorni dal decorso dei 3 mesi dall ingresso; - analogamente, per i familiari extracomunitari dei cittadini dell Unione che intendano soggiornare per un periodo superiore a tre mesi, è previsto l obbligo di richiedere, entro i 10 giorni successivi al decorso dei tre mesi dall ingresso nel territorio nazionale, la carta di soggiorno di familiare di cittadino dell Ue; - la mancata osservanza dei predetti obblighi di iscrizione o di richiesta della carta di soggiorno viene inserita fra i motivi imperativi di pubblica sicurezza che giustificano l allontanamento della persona dal territorio nazionale; - viene previsto il trattenimento nei CPT del destinatario del provvedimento di allontanamento per un massimo di 15 giorni, ove sussistano ostacoli tecnici all esecuzione dell allontanamento o difficoltà nell identificazione; - viene previsto che anche in caso di ricorso in cui sia stata presenta la richiesta di sospensiva contro il provvedimento impugnato, questo possa essere eseguito se decorre il termine di 60 giorni senza che sia intervenuta la decisione. VALUTAZIONE CARITAS L obbligo della dimostrazione che le risorse economiche sufficienti derivino da attività dimostrabili come lecite è vaga e dubbia e proprio per tale motivo rallenterà notevolmente il lavoro degli impiegati delle anagrafi, delegando anche a tale categoria di soggetti un altra forma di controllo sociale. Le iscrizioni stesse subirebbero uno stop significativo rimanendo subordinate ad una verifica non semplicissima, che bisognerebbe mettere a punto con circolari e noti ministeriali; dall altro, vi sarebbero comunque ripercussioni sgradevoli sull unità familiare, richiedendo anche a familiari di dimostrare condizioni simili al lavoratore. L inserimento della semplice inosservanza dell obbligo di iscrizione anagrafica o di richiesta della carta di soggiorno fra i motivi imperativi che giustificano l allontanamento del comunitario e/o del suo familiare dal territorio nazionale sembra una misura eccessiva e forzata, poggiando impropriamente sulla presunzione per cui l inosservanza di una norma amministrativo anagrafica sia di per sé indice di pericolo per la sicurezza o l ordine pubblico. Tali previsioni insieme anche a quella l introduzione del trattenimento nei CPT del destinatario del provvedimento di allontanamento non risultano organiche rispetto al quadro di principi delineati dal nostro legislatore e da quello comunitario ed anzi risultano in contrasto con essi. In sostanza, l intervento nei confronti dei cittadini comunitari risulta ispirato, così come vari altri presenti nell intero pacchetto sicurezza, solo da una logica di repressione indistinta e di dubbia praticabilità, nella più completa inosservanza di principi non solo a tutela della persona, ma anche dell azione della pubblica amministrazione. 14
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