La Guardia di Finanza nel 2011 ha eseguito 530 ispezioni antiriciclaggio, di cui 89 nei confronti di professionisti.

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2 I POTERI ISPEZIONI ISPETTIVI E CONTROLLI DELLA GUARDIA ANTIRICICLAGGIO DI FINANZA La Guardia di Finanza nel 2011 ha eseguito 530 ispezioni antiriciclaggio, di cui 89 nei confronti di professionisti.

3 LA SCELTA DEI SOGGETTI La da sottoporre ad ispezioni ordinarie e/o mirate avviene d iniziativa, sulla base di: 1. elementi conoscitivi in possesso (precedenti fiscali, penali o pregresse attività di polizia economicofinanziaria) 2. richieste e segnalazioni provenienti da altri Reparti, Comandi Superiori, Reparti Speciali o Comando Generale 3. piani di progetto individuati in sinergia con i Reparti territoriali

4 LA SCELTA DEI SOGGETTI - Indagini condotte nei confronti di un cliente dello studio, onde acquisire ogni e più utile informazione ai fini investigativi - In presenza di condotte omissive perpetrate dal professionista, che non ha effettuato segnalazioni di operazioni sospette - A seguito di segnalazioni di un cliente dello studio ritenuto a rischio riciclaggio o finanziamento del terrorismo - A seguito di violazioni della normativa sull uso del contante realizzate da un cliente dello studio (rilevate anche nell ambito di verifiche fiscali)

5 IL CONTROLLO Il controllo è una forma di attività ispettiva limitata al riscontro di uno o più atti di gestione, ovvero di più atti di gestione, che presentano caratteristiche di omogeneità sotto il profilo degli accertamenti da svolgere. In concreto, può essere utilizzato per: procedere alla contestazione di una o più violazioni amministrative; verificare il rispetto di adempimenti meramente formali, (es. mera istituzione dell archivio unico informatico; accertamento sulle modalità di tenuta del registro della clientela; ecc.); approfondire un numero molto limitato e mirato di prestazioni professionali con riferimento alla loro registrazione, oppure al rispetto dell adeguata verifica, all eventuale obbligo di segnalazione.

6 L ISPEZIONE L ispezione si sostanzia nell approfondito ed esteso esame degli aspetti salienti e più significativi della posizione del soggetto vigilato, con lo scopo di: accertare il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio/antiterrorismo; contrastare il riciclaggio dei proventi criminali ed il finanziamento del terrorismo; prevenire, ricercare e reprimere qualsiasi altra violazione amministrativa e penale prevista dalla legislazione di settore per il soggetto vigilato.

7 CIRCOLARE 83607/12 del 19/03/2012 L ispezione consiste in un attività di polizia amministrativa che si sviluppa attraverso l esecuzione di una serie ordinata di riscontri:

8 L ACCESSO Ai fini della verifica presso lo studio, è utile chiarire che l accesso potrà essere eseguito dai militari del N.S.P.V., ovvero dai militari del reparto territoriale debitamente delegati, che in ogni caso dovranno esibire: il tesserino di riconoscimento; il foglio di servizio firmato dal Comandante del Reparto o da un suo delegato; al termine dell ispezione, un originale del verbale dovrà essere rilasciato al professionista.

9 L ACCESSO Ai fini della validità delle operazioni di verifica da parte dell Organo accertatore è necessaria la presenza del titolare dello studio, o di un suo delegato. Qualora questa non sia possibile, i militari dovranno contattare il titolare chiedendogli il rilascio di formale delega, anche tramite fax o posta elettronica, ad un suo collaboratore che lo sostituirà durante le operazioni di verifica e fino al ritorno in sede.

10 ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI Le verifiche possono riguardare il cliente dello studio, per segnalazioni effettuate da altri soggetti, o possono invece riguardare lo studio del professionista, per verificare la corretta tenuta dei registri e l espletamento di quanto prevede la normativa in tema di adeguata verifica. In ogni caso, durante le ispezioni potrà essere richiesta l esibizione del: Registro unico informatico Registro della clientela (forma cartacea) Fascicolo del cliente

11 1 Istituzione del registro/archivio della clientela I. Non deve essere a fogli mobili. II. III. IV. Deve essere numerato progressivamente e siglato in ogni pagina. Nell ultimo foglio deve indicare il numero di pagine di cui è composto. («il presente registro si compone di n. pagine, numerate dalla n. 1 alla n.») Deve essere tenuto secondo le regole previste per i registri obbligatori, deve essere cioè ordinato, senza spazi bianchi, né abrasioni o cancellazioni. Obbligo rendere disponibili i dati dalla richiesta.

12 1 Istituzione del registro/archivio della clientela Deve garantire chiarezza, completezza ed immediatezza delle informazioni, nonché la loro conservazione secondo criteri uniformi. Deve essere trasparente ed ordinato. si procederà alla dei verificatori, del registro.

13 1 Istituzione del registro/archivio della clientela Deve contenere tra l altro il, il, le, il e quant altro previsto dalla normativa, nonché essere costantemente aggiornato..

14 1 Istituzione del registro/archivio della clientela Nel rilasciare al cliente l informativa prevista dall art. 13 D.Lgs. 196/2003, deve essere altresì specificato che il trattamento dei dati avverrà per le finalità previste dalla normativa antiriciclaggio.

15 2 Registrazione e conservazione : siano state effettuate tempestivamente e, comunque, non oltre il al compimento dell operazione, dall accettazione dell incarico professionale, dall eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o al termine della prestazione professionale contengano le informazioni richieste dalla legge (art. 36 comma 2 - Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006) siano state regolarmente effettuate anche con riferimento alle operazioni frazionate : dall esecuzione dell operazione o dalla data di instaurazione del rapporto.

16 2 Registrazione e conservazione La G.d.F. all esito di un controllo contesta al commercialista di non aver eseguito l adeguata verifica della clientela nei confronti di vari clienti.

17 2 Registrazione e conservazione La G.d.F. all esito di un controllo contesta al commercialista di non aver registrati i dati relativi ad un cliente al quale ha costituito una società. La violazione viene scoperta attraverso l incrocio tra le fattura emesse dal professionista e le annotazioni riportate nell archivio unico informatico

18 ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI Con riferimento al riscontro dell obbligo di adeguata verifica viene selezionato un o richiedendo l esibizione di: elenco anagrafico dei clienti (c.d. schermata anagrafica clienti) elenco delle operazioni e prestazioni distinte per rilevanza ed importi i fascicoli clienti (studi di piccole dimensioni)

19 Adeguata verifica RISK BASED APPROACH

20 L approccio basato sul rischio Applicazione del principio di proporzionalità, volto a: massimizzare l efficacia dei presidi aziendali; razionalizzare l uso delle risorse; ridurre gli oneri a carico dei destinatari.

21 L approccio basato sul rischio Articolo 20 - Approccio basato sul rischio 1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto devono essere in grado di dimostrare che la portata delle misure adottate è adeguata all'entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo...

22 L approccio basato sul rischio Articolo 20 - Approccio basato sul rischio CRITERI a) Con riferimento al cliente (profilo soggettivo): 1) natura giuridica; 2) prevalente attività svolta; 3) comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo; 4) area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte.

23 L approccio basato sul rischio b) Con riferimento all'operazione o rapporto continuativo (profilo oggettivo): 1) tipologia dell'operazione o rapporto continuativo posti in essere; 2) modalità di svolgimento dell'operazione o rapporto continuativo; 3) ammontare; 4) frequenza delle operazioni e durata del rapporto; 5) ragionevolezza dell operazione o del rapporto in relazione all'attività svolta dal cliente; 6) area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo.

24 L approccio basato sul rischio I sistemi valutativi e i processi decisionali adottati devono assicurare: omogeneità di comportamento all interno dell intera struttura aziendale; tracciabilità delle verifiche svolte e delle valutazioni effettuate, anche al fine di dimostrare alle autorità competenti che le specifiche misure assunte sono adeguate rispetto ai rischi rilevati in concreto.

25 L approccio basato sul rischio La profilatura della clientela (Provv. Banca d Italia 2 febbraio 2012, Parte I Sez. III.) Rischio Irrilevante = I (punteggio 01 05) Rischio Basso = B (punteggio da 06 12) Rischio Medio = M (punteggio da 13 24) Rischio Alto = A (punteggio da 25 99) Specifiche richieste dell Autorità: + 50 se afferenti riciclaggio; + 45 se procedimenti penali.; + 40 se verifica fiscale N.B.: Ogni cliente presenta un esposizione al rischio specifico di riciclaggio misurabile ed osservabile nella sua evoluzione (miglioramento/peggioramento) con le medesime logiche proprie di un rating creditizio.

26 L approccio basato sul rischio 3 EFFETTI DELL ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE DI RISCHIO: A ciascuna «classe di rischio» è associato un coerente livello di profondità ed estensione degli adempimenti agli obblighi previsti dalla normativa di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (adeguata verifica e valutazione delle operazioni sospette).

27 Adeguata verifica Ambito di applicazione: clienti A. Enti creditizi, finanziari, assicurativi soggetti alla III Direttiva antiriciclaggio; B. Enti creditizi e finanziari extracomunitari soggetti ad obblighi analoghi; C. Società i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati ai sensi della Direttiva «Mifid»; D. Pubblica amministrazione; E. Soggetti con «basso» rischio riciclaggio, autorizzati con D.M. Finanze, ai sensi dell art. 26 del D.Lgs.231/2007; F. Intermediari finanziari iscritti nell apposito Albo di cui all art. 106 del TUB; G. Gli enti di microcredito di cui all art. 111 TUB. Il professionista è responsabile dell idoneità e della veridicità delle informazioni acquisite, secondo criteri di diligenza professionale.

28 Adeguata verifica Ambito di applicazione: prodotti A. Contratti di assicurazione - vita (il cui premio annuale non ecceda i o il cui premio unico sia di importo non superiore a ); B. Forme pensionistiche complementari; C. Regimi di pensione obbligatoria e complementare; D. Moneta elettronica (se il dispositivo non è ricaricabile l'importo massimo memorizzato eccede 150, oppure, se il dispositivo è ricaricabile l'importo totale trattato in un anno eccede il limite di ); E. Qualunque altro prodotto o transazione caratterizzato da basso rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo, se autorizzato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

29 Adeguata verifica MODALITA DI ESECUZIONE o I dati relativi agli intermediari creditizi, finanziari e assicurativi possono essere acquisiti consultando anche tramite internet gli albi tenuti dalle autorità di vigilanza di settore; o I destinatari verificano il permanere dei presupposti per l applicazione della procedura semplificata, secondo modalità e frequenza stabilite secondo l approccio basato sul rischio. o I destinatari conservano per tutta la durata del rapporto le informazioni raccolte e gli esiti delle verifiche effettuate per stabilire se un cliente rientri tra quelli cui si applica la procedura di adeguata verifica in forma semplificata.

30 Adeguata verifica Nel corso dell ispezione si riscontra se il professionista ha raccolto sufficienti informazioni: : se il cliente è un intermediario finanziario; una società quotata in un mercato regolamentato; un ufficio della Pubblica Amministrazione... : si riscontra se la transazione è connotata da scarso rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo presenza di circostanze in base alle quali era necessario applicare l adeguata verifica ordinaria: - sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo - motivo di ritenere che l identificazione non sia attendibile - non consente di acquisire le informazioni necessarie

31 Adeguata verifica SOGGETTI AI QUALI PUO ESSERE DEMANDATA LA FASE DI ADEGUATA VERIFICA: a) Intermediari nazionali, nonché le loro succursali insediate in Stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della terza direttiva antiriciclaggio b) Enti creditizi e finanziari comunitari c) Banche aventi sede legale ed amministrativa in Stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della terza direttiva antiriciclaggio; d) Intermediari assicurativi operanti nel ramo vita, i mediatori creditizi, gli agenti in attività finanziaria; e) Dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, notai, avvocati, periti e consulenti nei confronti di altri professionisti; f) Collaboratori legati da rapporti continuativi che propongono contratti relativi all erogazione di credito al consumo, leasing, moneta elettronica o altre tipologie individuate da Banca d Italia.

32 Adeguata verifica CONTENUTO E MODALITA DI ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI: o Gli obblighi di adeguata verifica si considerano soddisfatti attraverso un idonea attestazione rilasciata dal terzo che abbia provveduto ad adempierli in presenza del cliente. o L attestazione deve confermare il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dell attestante in relazione alle varie attività effettuate. o L attestazione deve contenere: i dati identificativi del cliente, dell esecutore e del titolare effettivo; l indicazione delle tipologie fonti utilizzate per l accertamento dell identità; informazioni su scopo e natura del rapporto continuativo o dell operazione occasionale. Spetta al responsabile dell adeguata verifica valutare se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai soggetti terzi siano idonei e sufficienti ai fini dell assolvimento degli obblighi di legge.

33 Adeguata verifica Nel corso dell ispezione, qualora il cliente sia già stato identificato in relazione ad un rapporto in essere, si verifica che: il cliente sia stato effettivamente già identificato le procedure di identificazione siano corrette le informazioni ed i dati siano aggiornati i dati e le informazioni risultino da atti pubblici, scritture private autenticate o certificati qualificati utilizzati per generare una firma digitale

34 Le norme sull adeguata verifica Articolo 28 - Obblighi rafforzati 1. Gli enti e le persone soggetti alla direttiva applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e, comunque, nei casi indicati ai commi 2, 4 e Quando il cliente non è fisicamente presente, gli enti e le persone soggetti al presente decreto adottano misure specifiche e adeguate per compensare il rischio più elevato [ ] 4. In caso di conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati extracomunitari [ ] 5. Per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi o le prestazioni professionali con persone politicamente esposte residenti in un altro Stato comunitario o in un uno Stato extracomunitario [ ]

35 Adeguata verifica A. OPERATIVITÀ A DISTANZA Utilizzo di sistemi di comunicazione telefonica o informatica (ad esempio, Internet banking e phonebanking); assenza di un contatto diretto sia con il cliente che con i soggetti eventualmente incaricati dal medesimo; progressivo consolidamento dell offerta di servizi bancari attraverso Internet POSSIBILI EFFETTI o Aumento del rischio di frodi connesse al furto di identità elettronica; o Possibile compromissione dell attendibilità dei dati raccolti nell ambito dell operatività aziendale.

36 Adeguata verifica Il cliente non era presente al momento dell identificazione si verifica se l identità sia stata accertata correttamente tramite altri documenti, dati o informazioni supplementari se siano state adottate misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti se il primo pagamento sia avvenuto tramite un conto del cliente acceso presso un ente creditizio

37 Adeguata verifica B. PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE (PEPs). Nozione: Sono «persone politicamente esposte» le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico.

38 Adeguata verifica Art. 1. Articolo 1, comma 2, lettera o) ALLEGATO TECNICO Persone politicamente esposte a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari; b) i Parlamentari; c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali; d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali; e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate; f) I membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale. [ ]

39 Un esempio di complesso sistema di relazioni che può legare diverse società d affari, persone politicamente esposte, azionisti e beneficiari ultimi. Per riciclare il denaro sporco e nascondere i proventi illeciti, le organizzazioni criminali fanno spesso uso di società schermo e di complessi sistemi di "scatole cinesi" registrate in più Paesi.

40 Adeguata verifica Il cliente non era Persona presente politicamente al momento esposta dell identificazione si accerta se siano state adottate misure adeguate per stabilire l origine del patrimonio o dei fondi impiegati se sia stato effettuato un controllo rafforzato continuo nel corso dell intera durata della relazione professionale

41 Adeguata verifica C. OPERAZIONI IN CONTANTI DA ALTRI STATI E CON BANCONOTE DI GROSSO TAGLIO o Versamento di contanti, strumenti finanziari o altri valori mobiliari, di importo complessivo pari o superiore al controvalore di euro , provenienti da uno Stato estero, comunitario o extracomunitario; o Deposito, prelievo, pagamento o di qualsiasi altra operazione con utilizzo di banconote di grosso taglio (euro 500 ed euro 200) per importi unitari superiori a euro

42 Adeguata verifica D. RAPPORTI CON INTERMEDIARI EXTRA- COMUNITARI Nei confronti degli enti creditizi e finanziari insediati in Stati extra-comunitari, quando questi ultimi instaurano rapporti continuativi costituiti da conti correnti di corrispondenza ovvero conti di passaggio. Una particolare attenzione è posta nell ipotesi in cui i clienti dell intermediario extra-comunitario abbiano accesso diretto ai predetti conti di passaggio. Le misure rafforzate devono essere applicate anche per i conti correnti di corrispondenza, nel caso in cui la legislazione locale non preveda l applicazione di misure equivalenti a quelle della terza direttiva antiriciclaggio.

43 Adeguata verifica Il Rischio cliente più non era elevato Persona presente di politicamente riciclaggio al momento esposta e dell identificazione finanziamento del terrorismo si riscontra la presenza di ulteriori adempimenti posti in essere dal commercialista?

44 Adeguata verifica L adeguata verifica della clientela consiste nelle seguenti attività: A. identificazione del cliente e dell eventuale esecutore; B. identificazione dell'eventuale titolare effettivo; C. verifica dell identità del cliente, dell eventuale esecutore e dell eventuale titolare effettivo sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente; D. acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo e dell operazione occasionale; E. esercizio di un controllo costante nel corso del rapporto continuativo.

45 Adeguata verifica IDENTIFICAZIONE E VERIFICA DEL CLIENTE E DEL TITOLARE EFFETTIVO (1) TEMPISTICA DI ESECUZIONE: si verifica se cliente e titolare effettivo siano state identificati prima del conferimento dell incarico o dell esecuzione dell operazione il titolare effettivo sia stato identificato contestualmente al cliente

46 Adeguata verifica IDENTIFICAZIONE E VERIFICA DEL CLIENTE E DEL TITOLARE EFFETTIVO (2) MODALITA DI ESECUZIONE: si verifica se cliente e titolare effettivo siano state identificati mediante documento d identità non scaduto qualora il cliente sia una persona giuridica, riscontro circa l effettiva esistenza del potere di rappresentanza si accerta se siano state adottate le modalità necessarie per conoscere il titolare effettivo: struttura di proprietà e di controllo ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque dichiarazioni del cliente, ecc.

47 Adeguata verifica Dai verbali di constatazione sorti a seguito dei controlli effettuati dalla G.d.f. nei confronti dei professionisti sugli adempimenti della normativa antiriciclaggio, emerge frequentemente la mancata identificazione del titolare effettivo.

48 Adeguata verifica TITOLARE EFFETTIVO A. persona fisica per conto della quale è realizzata un operazione o un attività; B. nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza: I. possiedono o controllano tale entità; II. ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all Allegato tecnico al decreto. Durante l identificazione di un cliente-società il professionista ha l obbligo di analizzare la struttura di proprietà e di controllo del cliente sino ad individuare la persona fisica o le persone fisiche che in ultima istanza controllano o possiedono la società.

49 Adeguata verifica TITOLARE EFFETTIVO Caso n. 1 In data 1 gennaio 2011 la Società Alfa S.r.l. attraverso il proprio Presidente del Consiglio di amministrazione Sig. Giovanni Bianchi conferisce al Dott. Davide Giampietri commercialista di Padova l incarico professionale per la tenuta della contabilità. La compagine sociale della Società è così composta: Socio B persona fisica titolare del 5% Socio C persona fisica titolare del 25% Socio D persona fisica titolare del 70%

50 Adeguata verifica TITOLARE EFFETTIVO Caso n. 2 In data 1 gennaio 2011 la Società Beta S.r.l. attraverso il proprio Presidente del Consiglio di amministrazione Sig. Giovanni Bianchi conferisce al Dott. Davide Giampietri commercialista di Padova l incarico professionale per la tenuta della contabilità. La compagine sociale della Società è così composta: Socio B persona fisica titolare del 5% Socio C persona giuridica titolare del 25% Socio D persona giuridica titolare del 70%

51 Adeguata verifica TITOLARE EFFETTIVO Caso n. 2 Nel caso di specie, è nuovamente il Socio D a possedere la quota del 25% più uno, ma essendo il Socio D una persona giuridica e non fisica, si dovrà procedere ulteriormente all analisi della compagine sociale di D. Ipotizzando quindi che la Società D sia posseduta da: Socio G persona fisica al 50% Socio H persona fisica al 40% Socio I persona fisica al 10%

52 Adeguata verifica SCOPO E NATURA DELL OPERAZIONE MODALITA DI ESECUZIONE: si verifica se sono state acquisite informazioni su scopo e natura dell operazione o della prestazione si riscontra la presenza di documentazione attestante il monitoraggio periodico eseguito

53 Adeguata verifica OBBLIGO DI ASTENSIONE qualora il professionista non sia in grado di adempiere agli obblighi di adeguata verifica ha l obbligo di astenersi dal porre in essere l operazione, continuare la prestazione o il rapporto deroga qualora sussiste un obbligo di legge di ricevere l atto, ovvero quando l astensione può ostacolare le indagini in corso (Nota del 9 aprile 2009, prot. n del MEF)

54 LISTE DI SORVEGLIANZA Liste ONU Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza nn. 1267/1999 e 1989/2011 Persone fisiche collegate ad Al Qaida (255 al 18 maggio 2012); Persone giuridiche ed altri enti collegati ad Al Qaida (69 al 18 maggio 2012) esempio

55 LISTE DI SORVEGLIANZA OFAC (Ufficio per il controllo dei patrimoni esteri Ministero del Tesoro statunitense) La lista comprende anche Paesi ed organizzazioni internazionali oggetto di ordine esecutivo di restrizione sul piano finanziario emesse dal Presidente degli USA, perché costituenti seria minaccia alla pace internazionale.

56 LISTE DI SORVEGLIANZA Unione Europea Adottate da Consiglio e Parlamento in collaborazione con le Associazioni bancarie indicate, in forza di specifiche decisioni del Consiglio e Parlamento. Nell ottobre 2003 è stata predisposta dalla Commissione Europea una lista elettronica consolidata delle persone ed enti soggetti a sanzioni di tipo economico-finanziario da parte dell Unione Europea.

57 Per effetto delle disposizioni citate nei confronti delle persone e degli enti inclusi nelle liste si applica: 1. Il congelamento dei beni; esempio 1. Il divieto di ingresso o transito nel territorio dello Stato; 2. L embargo di armi e materiale assimilato, dell accreditamento od addebitamento degli ordini di trasferimento di somme ad essi connessi.

58 Art. 4 D.Lgs. n. 109/2007 : Al fine di dare esecuzione alle misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite... dalle risoluzioni dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e nei confronti dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, nelle more dell'adozione delle relative deliberazioni dell'unione europea,.. il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il M inistro degli affari esteri, dispone con decreto, su proposta del Comitato di Sicurezza Finanziaria, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona fisica o giuridica, da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità, designati, secondo i criteri e le procedure stabiliti dalle medesime risoluzioni, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o da un suo Comitato. Esempi applicativi: Moustafa Abbes (QI.A ) decreto Iran UNSCR 1803 (2008) UNSCR 1929 (2010)

59 EFFICACIA LEGALE DELLE LISTE Le liste pubbliche in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo sono consultabili mediante link sul sito: Gli obblighi e gli adempimenti ai fini del contrasto al finanziamento del terrorismo derivano dalla corrispondenza tra: I dati anagrafici dei nominativi indicati nelle liste; Quelli dei soggetti a cui sono riferibili le operazioni ed i rapporti rilevati dagli intermediari (cfr. Parere Ufficio Italiano dei Cambi - 16 gennaio 2002)

60 SANZIONI Violazione dell'obbligo di identificazione Disposizioni del Titolo II, Capo I, D.Lgs n. 231/2007 Art. 55, comma 1, D.Lgs n. 231/2007 Multa da a Omessa o falsa indicazione da parte del cliente esecutore materiale dell'operazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l operazione Art. 21 D.Lgs n. 231/2007 Art. 55, comma 2, D.Lgs n. 231/2007 Reclusione da sei mesi ad un anno e multa da 500 a Omessa, tardiva o incompleta registrazione Art. 36 D.Lgs n. 231/2007 Art. 55, comma 4, D.Lgs n. 231/2007 Multa da a

61 SANZIONI Omessa istituzione del registro della clientela e/o mancata adozione delle altre modalità di registrazione Artt. 38 e 39 D.Lgs n. 231/2007 Art. 57, comma 3 D.Lgs n. 231/2007 Sanzione amministrativa pecuniaria da a

62 SANZIONI

63 GRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONE

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