RESPONSABILITA E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

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1 RESPONSABILITA E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Treviso, 26 giugno

2 Artt. 67 e seguenti del D.lgs. n. 150 del Sostituzione integrale dell art. 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e inserimento ex novo di ulteriori sette articoli. 2

3 Si applicano a tutti gli enti territoriali perché la materia è espressione di potestà esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile. Sono norme che mirano a garantire l uniformità delle regole fondamentali che disciplinano i rapporti privatistici e che dunque sono destinate a trovare applicazione su tutto il territorio nazionale. 3

4 La regolazione della materia disciplinare è stata affidata in prevalenza alla legge e a disposizioni caratterizzate dal crisma dell imperatività, con conseguente previsione del meccanismo della sostituzione automatica delle clausole contrattuali nulle per contrasto con le norme imperative. Alla contrattazione collettiva vengono comunque rimessi ancora ampi spazi: definizione della maggior parte degli illeciti disciplinari e delle relative sanzioni. 4

5 Rivitalizzare la responsabilità disciplinare spesso relegata ad appendice di quella penale; responsabilità disciplinare, non solo nei confronti dei dipendenti infedeli, ma anche di quelli inefficienti. 5

6 Ampliamento della disciplina legislativa a scapito di quella contrattuale; potenziamento del livello di efficienza degli uffici pubblici e contrasto ai fenomeni di scarsa produttività e assenteismo. 6

7 Oltre al fatto che il dipendente risponde comunque in sede civile, penale, amministrativa e contabile, è comunque richiamato l art cod. civ. vale a dire il principio generale secondo cui la violazione dei doveri di diligenza e fedeltà da parte del lavoratore può dar luogo all applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità dell infrazione. 7

8 Un importantissima previsione è quella che stabilisce l equivalenza all affissione all ingresso della sede di lavoro alla pubblicazione sul sito internet dell amministrazione del c.d. codice disciplinare, vale a dire delle disposizioni contrattuali concernenti l individuazione delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni. L onere della pubblicazione non investe le norme disciplinari di fonte legislativa e dunque non riguarda le nuove disposizioni introdotte dal decreto. 8

9 ART. 55 BIS, FORME E TERMINI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Si può distinguere fra un procedimento breve e uno ordinario. 9

10 Competenza La competenza per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione per più di dieci giorni spetta al responsabile della struttura, se ha la qualifica dirigenziale. Se la sanzione in astratto applicabile è più grave di quelle sopra indicate, ovvero il responsabile della struttura non possiede la qualifica dirigenziale, questi è tenuto a trasmettere gli atti entro 5 giorni dalla notizia del fatto all ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Infatti, ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua un ufficio (analogamente a quanto previsto dall art. 12 bis del D.Lgs. 80 del 1998 per la gestione delle controversie di lavoro) competente per i procedimenti disciplinari. 10

11 La sanzione adottata in assenza dell ufficio ovvero in violazione della competenze sopra definite è da ritenersi nulla o illegittima. (cfr. Corte Cass n. 2168) 11

12 Termini della procedura Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta dell addebito al dipendente. L art. 55 bis, 5 comma indica le forme con le quali devono avvenire tutte le comunicazioni al dipendente nell ambito del procedimento disciplinare prevedendosi tra le forme di comunicazione anche la posta elettronica certificata. 12

13 Obbligo della tempestività della contestazione dell addebito. Il datore di lavoro deve contestare l addebito al proprio dipendente in tempi brevi in relazione alla conoscenza che ha avuto dei fatti e alla complessità degli accertamenti da compiere. A questo proposito il d. lgs. 150/2009 stabilisce che nel caso di procedimento disciplinare di competenza del responsabile con qualifica dirigenziale l addebito deve essere contestato senza indugio e comunque non oltre venti giorni e che con la medesima comunicazione il dipendente viene convocato per contraddittorio a sua difesa con un preavviso di almeno dieci giorni. 13

14 Qualora la competenza spetti all ufficio competente per i procedimenti disciplinari il termine di venti giorni decorre dalla data di ricezione degli atti da parte del responsabile della struttura. In ogni caso il procedimento deve concludersi entro 60 giorni dalla contestazione dell addebito. Se la sanzione astrattamente applicabile è più grave della sospensione inferiore a dieci giorni, i termini ora menzionati vengono raddoppiati (40 giorni dalla conoscenza dei fatti per la contestazione degli addebiti; 120 giorni per la chiusura del procedimento). La legge prevede espressamente che la violazione dei termini comporta, per l amministrazione, la decadenza dall azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall esercizio del diritto di difesa (art. 55 bis, 2 e4 comma). 14

15 Ancorché né la legge né i contratti collettivi lo specifichino andrà comunque rispettato il principio di specificità della contestazione. L Amministrazione ha l obbligo di convocare il dipendente il quale non è ovviamente tenuto a rispondere alla convocazione. Il lavoratore può inoltre inviare una memoria scritta. Il dipendente può delegare un procuratore, anche un avvocato, la cui presenza pertanto non può essere negata dal datore di lavoro pubblico a pena di inefficacia del procedimento disciplinare e della sanzione irrogata. 15

16 La motivata istanza (per grave ed oggettivo impedimento) di rinvio del termine per l esercizio della difesa comporta, se il differimento è superiore a dieci giorni, la proroga in misura corrispondente, del termine per la conclusione del procedimento. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento (art. 55 bis, 5 comma). L amministrazione può acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento senza che ciò determini, però, un differimento dei termini complessivi o una sospensione dell istruttoria (art. 55 bis, 6 comma). 16

17 Il rifiuto a collaborare, senza giustificato motivo, all istruttoria da parte di un dipendente o di un dirigente della stessa o di altre Amministrazioni o il rendere dichiarazioni false o reticenti è sanzionabile da parte dell Amministrazione di appartenenza con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 15 giorni (art. 55 bis, 7 comma). Il trasferimento ad altra Amministrazione non comporta in alcun modo l estinzione della procedura disciplinare. L eventuale sanzione irrogata sarà applicata dal nuovo datore di lavoro (art. 55 bis, 8 comma). 17

18 Le dimissioni del lavoratore qualora sia prevista la sanzione del licenziamento o sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio non incidono sulla procedura che deve comunque giungere al termine (art. 55 bis, 9 comma). 18

19 Impugnazione della sanzione Abolizione del sistema dei collegi arbitrali di impugnazione e divieto della loro reintroduzione per via contrattuale. 19

20 È consentito ai contratti collettivi di disciplinare eventuali procedure di conciliazione non obbligatoria. È una facoltà rimessa alla contrattazione collettiva che potrà decidere di prevedere una sorta di patteggiamento disciplinare, da espletarsi in tempi brevi e privo di carattere impugnatorio; la procedura conciliativa deve infatti intervenire prima dell irrogazione della sanzione e deve essere instaurata e conclusa in un termine non superiore a 30 giorni dalla contestazione dell addebito. Restano escluse da questa ipotesi di conciliazione le infrazioni per le quali è previsto il licenziamento. 20

21 Il patteggiamento non può inoltre prevedere sanzioni di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto per l infrazione per cui si procede: ad es. può essere decisa in sede conciliativa una sanzione pecuniaria o una durata della sospensione in misura ridotta rispetto a quanto stabilito dal contratto, ma non può essere applicata l una al posto dell altra. 21

22 L apertura della procedura conciliativa comporta la sospensione del procedimento disciplinare, che si riavvia nel caso di esito negativo della conciliazione. In ogni caso il provvedimento che definisce la procedura disciplinare deve essere adottato, a seconda del livello della qualifica dirigenziale dell incolpato, dal dirigente generale ovvero dal titolare di funzioni dirigenziali apicali. 22

23 Art. 55 quater Licenziamento disciplinare 23

24 Licenziamento disciplinare Oltre che per i casi di giusta causa e giustificato motivo e fatte salve le ulteriori ipotesi previste dal CCNL, l art. 55 quater individua i seguenti casi di licenziamento disciplinare. a) falsa attestazione della presenza in servizio, con alterazione dei sistemi di rilevazione della presenza o con altri mezzi fraudolenti oppure giustificazione dell assenza dal servizio mediante una falsa certificazione medica. Il licenziamento è senza preavviso. 24

25 Licenziamento disciplinare b) assenza dal servizio priva di giustificazione per un numero di giornate anche non continuative, nel biennio, superiori a tre, e comunque per più di 7 giorni nell ultimo decennio o mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dalla P.A.; c) ingiustificato rifiuto al trasferimento, disposto per motivate esigenze di servizio; 25

26 Licenziamento disciplinare d) falsità documentali o dichiarative ai fini della carriera. Il licenziamento è senza preavviso; e) reiterazione nell ambiente di lavoro di comportamenti aggressivi o minacciosi o molesti o ingiuriosi o comunque lesivi dell onore e della dignità personale altrui. Il licenziamento è senza preavviso; f) condanna penale definitiva nella quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o l estinzione del rapporto di lavoro. Il licenziamento è senza preavviso. 26

27 Licenziamento disciplinare Il secondo comma dell art. 55 quater prevede quale ulteriore ipotesi di licenziamento la valutazione di insufficiente di rendimento, con riguardo a una prestazione lavorativa riferibile ad un arco temporale di due anni (valutazione dell'amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali). 27

28 Licenziamento disciplinare Tale insufficienza deve però essere dovuta alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione e stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti della P.A. o dai codici di comportamento di cui all art. 54. Il licenziamento in questo caso è con preavviso. 28

29 Art. 55 sexies Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l amministrazione e limitazione della responsabilità per l esercizio dell azione disciplinare. 29

30 Conseguenze a carico del pubblico dipendente per comportamento a lui ascrivibile che abbia causato danno alla P.A. La condanna della P.A. comporta nei confronti del dipendente: 1. qualora non ricorrano i presupposti per un altra sanzione disciplinare, l applicazione di una sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un minimo di 3 giorni e per un massimo di 3 mesi, il tutto graduato in proporzione all entità del risarcimento; 2. se il lavoratore crea un grave danno al normale funzionamento del proprio ufficio, per inefficienza o incompetenza professionale, accertate dalla P.A. sulla base dei criteri valutativi previsti da leggi o contratti collettivi, viene collocato in disponibilità all esito del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilità. Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare può prevedere anche il demansionamento del dipendente, in deroga all art cod. civ. Durante il collocamento in disponibilità non scattano gli eventuali aumenti retributivi nel frattempo maturati. 30

31 Art. 55 sexies L art. 55 sexies parla di condanna della P.A. al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamenti, contratto collettivo o individuale, da atti o provvedimenti amministrativo dai codici di comportamento. Si può quindi dire che se viene adottato un atto amministrativo illegittimo e si ravvisa la colpa del pubblico dipendente nell adozione dell atto questi, oltre alla responsabilità amministrativa per danno erariale, soggiace a queste due ulteriori sanzioni all esito di un procedimento disciplinare ad hoc. 31

32 Art. 55 ter - Rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale Il rapporto fra procedimento penale e disciplinare si pone quando il primo ha ad oggetto fatti per i quali, parallelamente, in sede penale, procede l autorità giudiziaria. 32

33 Differenza tra procedimento disciplinare breve e ordinario. 33

34 Procedimento disciplinare breve Deve essere avviato, proseguito e concluso autonomamente a prescindere dalle vicende del procedimento penale e non può mai essere sospeso. La logica di questa soluzione normativa risiede nella volontà legislativa di imprimere la massima rapidità a questo tipo di procedimenti, giacché attengono a condotte che, seppure rilevanti anche sul piano penale, non dovrebbero presentare profili di particolare gravità o complessità e meritano dunque una valutazione tempestiva e autonoma da parte della P.A. 34

35 Procedimento disciplinare ordinario Può essere sospeso dall ufficio disciplinare procedente in attesa della conclusione del procedimento penale solo se gli accertamenti istruttori si presentano di particolare complessità e il quadro valutativo si presenta dubbio, nel senso che non si è in grado di escludere la sussistenza dell illecito, ma neppure di motivare adeguatamente l irrogazione di una sanzione. Il procedimento disciplinare sospeso deve essere ripreso entro un termine di 60 giorni dalla comunicazione della sentenza alla P.A. di appartenenza del lavoratore. 35

36 Procedimento disciplinare ordinario Nei casi in cui il procedimento disciplinare si è concluso senza sospensione-perché questa non era consentita o perché la P.A. ha ritenuto di non adottarla-si deve riaprire se ricorre una delle seguenti ipotesi: a) Il procedimento disciplinare si è concluso con l irrogazione di una sanzione e successivamente il procedimento penale si è concluso con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce reato o che il dipendente medesimo non lo ha commesso. In tal caso la P.A. riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l atto conclusivo in relazione all esito del giudizio penale, su istanza di parte che, a pena di decadenza, deve essere presentata entro il termine di 6 mesi dall irrevocabilità della pronuncia penale. 36

37 Procedimento disciplinare ordinario b) Il procedimento disciplinare si è concluso con l archiviazione e quello penale con una sentenza irrevocabile di condanna. La riapertura avviene d ufficio da parte dell autorità amministrativa che deve adeguare il procedimento disciplinare alle determinazioni conclusive del giudice penale. c) Il procedimento disciplinare si è concluso con l irrogazione di una sanzione diversa dal licenziamento, mentre il procedimento penale è stato definito con una sentenza irrevocabile di condanna dalla quale risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento. Anche in questo caso la P.A. deve procedere alla riapertura del procedimento disciplinare per adeguarlo alle risultanze del processo penale. 37

38 Procedimento disciplinare ordinario Nei procedimenti disciplinari ripresi a seguito di sospensione o riaperti in ragione dell incompatibilità con il giudicato penale, si applicano le disposizioni dell art. 653, commi 1 1 bis, del codice di procedura penale, vale a dire: la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato quanto all accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale o che l imputato non lo ha commesso, mentre specularmente, la sentenza irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato quanto all accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità e all affermazione che l imputato lo ha commesso. 38

39 Procedimento disciplinare ordinario Sia la ripresa che la riapertura del procedimento disciplinare avvengono tramite rinnovo della contestazione dell addebito da parte dell autorità competente. Il procedimento si svolge secondo la disciplina del procedimento di cui all art. 55 bis. 39

40 Art. 55 quinquies - False attestazioni o certificazioni Si trattano le false attestazioni o certificazioni prodotte dal dipendente pubblico, fatta ovviamente salva la responsabilità penale e disciplinare. Reclusione da 1 a 5 anni e multa da 400 a 1600 euro in caso di : falsa attestazione di presenza in servizio falsa attestazione di malattia. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto. 40

41 Art. 55 quinquies - False attestazioni o certificazioni Per il dipendente pubblico scattano altre conseguenze di natura patrimoniale: risarcimento del danno cagionato alla P.A. e determinato in base alla retribuzione corrisposta nei periodi in cui viene accertata la mancata prestazione nonché risarcimento del danno all immagine. 41

42 Art. 55 quinquies - False attestazioni o certificazioni Dopo la sentenza di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 dell art. 55 quinquies, per il medico è prevista la radiazione dall'albo e se pubblico dipendente o medico convenzionato con il servizio sanitario, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. 42

43 Art. 55 quinquies - False attestazioni o certificazioni Le medesime sanzioni si applicano al medico che rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati. 43

44 La riforma Fornero ha ridisegnato il rapporto di lavoro privato, anche nella sua fase patologica riforma inapplicabile in sé al pubblico impiego (art. 1 comma 8 l. 92/2012) Ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 2 aprile 2013 L art. 51 comma 2 d.lgs. 165/2001 contiene un rinvio mobile all art. 18 Stat. Lav. e successive modificazioni ed integrazioni, sicchè ogni novella della norma statutaria si rende applicabile al pubblico impiego in forza del richiamto rinvio. 44

45 La l.n. 190/2012, c.d. legge anticorruzione Ha modificato l Articolo 54 T.U.P.I. - Codice di comportamento 1. Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualita' dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealta', imparzialita' e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilita', in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purche' di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia. 2. Il codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione. 3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, e' fonte di responsabilita' disciplinare. La violazione dei doveri e' altresi' rilevante ai fini della responsabilita' civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilita' siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55-quater, comma Per ciascuna magistratura e per l'avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata. In caso di inerzia, il codice e' adottato dall'organo di autogoverno. 5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al presente comma si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione. 6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna 45 struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina.

46 Ha inserito il nuovo Articolo 54 bis - Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti 1. Fuori dei casi di responsabilita' a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorita' giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non puo' essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identita' del segnalante non puo' essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identita' puo' essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. 3. L'adozione di misure discriminatorie e' segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. 4. La denuncia e' sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 46

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