ATTO N. 885 PROPOSTA DI LEGGE
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1 OI{iIOIIJ [IUJ Regione Umbria CEIDIi] CUIJ Consiglio Regionale DICIDI'] - Tel. 07S.S Fax 07S.S atti@crumbrla.il 1\ Presidente ATTO N. 885 PROPOSTA DI LEGGE di iniziativa del Consigliere TRACCHEGIANI "Istituzione dellafigura di operatore professionale naturopata e norme in materia di discipline bio - naturali e del benessere" Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno, Monitoraggio e Sviluppo Processi il Trasmesso alla 111- I Commissione Consiliare Permanente il
2 ~-I~I:I'J :1'1.1:1 Regione Umbria,111; [UIJ Consiglio Regionale ~:'_'_'_J VicePresidente 111Commissione Tel aldotractaltiscali.it - Proposta di leqqe: "Istituzione della fiqura di operatore professionale naturopata e norme in materia di discipline bio-naturali e del benessere" RELAZIONE Le Discipline Bio - Naturali sono pratiche che stimolano le risorse naturali dell'individuo e sono mirate al benessere, alla difesa e al ripristino delle migliori condizioni della persona, alla rimozione degli stati di disagio psicofisico e quindi volte a generare una migliore qualità della vita. Le discipline bio - naturali hanno inoltre le finalità di favorire la piena e consapevole assunzione di responsabilità di ciascun individuo in relazione al proprio stile di vita e di stimolare le risorse vitali della persona, intesa come entità globale e indivisibile. Secondo gli orientamenti della UE, nell'ambito del personale di assistenza della salute, nel futuro prossimo si apriranno nuove prospettive di lavoro e, in particolare, per coloro che sapranno utilizzare quelle metodiche legate ad un approccio naturale. Attualmente in Italia non è ancora stata giuridicamente riconosciuta la figura professionale dell'operatore professionale naturopata del benessere. Esistono però, delle leggi regionali (in Lombardia, Toscana, Liguria, Emilia Romagna) già approvate e in attesa solamente di essere completate e rese operative, che prevedono l'esistenza e il riconoscimento della figura professionale dell'operatore e di Scuole idonee a formarlo. Nell'ultimo decennio si sono affermate e diffuse nella realtà sociale numerose discipline mirate al benessere, alla difesa di migliori condizioni di salute, alla rimozione degli stati di disagio, alla prevenzione di stati patologici, in generale a generare una migliore qualità della vita.
3 LTITJ luij Regione Umbria fln1 ttoj Consiglio Regionale c.,..",,] VicePresidente 111Commissione istruzione - cultura. sport Te aldotrac@tiscali.it - Parte da questo presupposto questo progetto di legge di dieci articoli, finalizzato alla regolamentazione di alcune di queste discipline, chiamate 'bio-naturali', che non appartengono all'area sanitaria, così come oggi è concepita e strutturata, come invece vi appartengono altre discipline dello stesso settore, che sono però riconducibili all'ambito delle medicine complementari. Le discipline materia di questo progetto attengono invece ad universi culturali, affermano principi generali e generano pratiche operative sostanzialmente diverse da quelle della medicina convenzionale e non convenzionale. Alcune di queste si sono già affermate nel sociale e sul mercato e, se utilizzate da operatori preparati, avrebbero dimostrato notevoli capacità di migliorare la qualità della vita e di produrre consistenti benefici anche sul piano dell'ottimizzazione delle risorse sociali, consentendo un risparmio nella spesa sanitaria. Appare quindi evidente l'importanza di una legge che regolamenti il settore, consentendo di garantire la qualità del servizio e la serietà e l'adeguatezza dei curricula formativi degli operatori a tutela dell'utenza. Con questa proposta si vuole riconoscere dignità alla figura dell'operatore naturopata e a chiunque pratichi delle tecniche di cura che possano essere considerate complementari rispetto alla medicina tradizionale o convenzionale. Accade sempre più di frequente che persone affette anche da gravi patologie traggano un sollievo essenziale dalle cure bio-naturali che, appunto, completano e aiutano la medicina tradizionale nel percorso di guarigione del paziente. E' parso quindi opportuno contemplare nella proposta di legge la possibilità che gli operatori esercitino le loro pratiche anche al domicilio dei pazienti non autosufficienti che desiderino avere i benefici delle cure bio-naturali da soggetti professionalizzati.
4 rlti-] ìjo'i Regione Umbria lui] [11111 Consiglio Regionale l:'~':jj VicePresidente III Commissione istruzione - cultu ra - sport Tol aldotrac@tiscali.it- ART. 1 (Finalità) 1. La presente legge ha ID scopo di riconoscere, istituire e valorizzare la figura dell'operatore professionale naturopata del benessere al fine di garantire all'operatore una qualifica per le prestazioni e i servizi offerti ed al cittadino la garanzia di una qualificata professionalità dell'operatore stesso. ART. 2 (Definizione e principi) 1. Per naturopatia si intende l'insieme di metodi naturali volti a garantire e migliorare la qualità della vita attraverso il mantenimento ed il recupero dello stato di benessere della persona. 2. Tali pratiche, che non hanno carattere di prestazioni sanitarie, stimolano le risorse naturali dell'individuo e sono mirate al benessere, alla difesa ed al ripristino delle migliori condizioni della persona, alla rimozione degli stati di disagio psicofisico e, quindi, volte a migliorare la qualità della vita. ART. 3 (Ambiti di intervento) 1. L'operatore professionale è in possesso di adeguata formazione, opera per favorire la piena e consapevole assunzione di responsabilità di ciascun individuo in relazione al proprio stile di vita e per stimolare le risorse vitali della persona, intesa come entità globale ed indivisibile. 2. L'operatore professionale opera nei seguenti ambiti:
5 :~I:I;I] r:ilij Regione Umbria LUll ~1l1-1Consiglio Regionale ~'_'y.,l VicePresidente III Commissione Tel a) educativo: educare le persone a conoscere e gestire il proprio equilibrio psicofisico, indicando i comportamenti più idonei da seguire; b) preventivo: riconoscere in stili di vita inadeguati e patogeni la causa sempre più frequente di un peggioramento della qualità della vita ed insegnare ai pazienti stili di vita e metodiche per il mantenimento ed il recupero di condizioni di benessere; c) assistenziale: aiutare il paziente a riconoscere propri eventuali squilibri psico-fisico-emotivi o la predisposizione ad essi e proporre metodiche dolci per favorire il ripristino dell'equilibrio e del benessere secondo una visione olistica della persona. ART. 4 (Profilo professionale e competenze) 1. L'operatore professionale è in possesso di un diploma conseguito, presso un istituto pubblico o privato accreditato, al termine di un percorso formativo triennale di 1200 ore, di cui 200 di pratica, dopo il superamento di verifiche annuali e di un esame finale con discussione di una tesi e conseguente valutazione di merito. 2. Il naturopata promuove il benessere e il mantenimento della salute dell'individuo attraverso: a) l'osservazione della costituzione del terreno per una valutazione olistica della persona; b) l'educazione e l'informazione sull'alimentazione naturale, sull'igiene, sull'attività fisica e sugli stili di vita; c) l'educazione all'abitare secondo principi di architettura organica ed ecologica; d) l'utilizzo di tecniche quali il massaggio, il rilassamento e la respirazione; e) l'utilizzo di rimedi della fitoterapia tradizionale, di integratori alimentari, di olii essenziali per uso esterno e di f1oriterapia; f) lo spirito delle potenzialità di autoguarigione dell'organismo; g) lo sviluppo nel soggetto di una presa di coscienza delle proprie dinamiche relazionali e conflittuali. 3. Le pratiche svolte dall'operatore professionale non hanno carattere di prestazioni sanitarie, ma completano la diagnosi, la cura e la riabilitazione di patologie specifiche, senza prescrivere farmaci o diete. 4. L'operatore professionale opera di norma in poliambulatori medici come complemento della medicina convenzionale, in centri di benessere, palestre,
6 [ITIJ :nil Regione Umbria [IUJ f,iui Consiglio Regionale L_I I.L VioePresidente 111Commissione Servizj e politiche sociali - igiene e sanità Tol aldotraclahlscali.it - centri fitness, centri estetici, strutture termali ed in ambiti anche propri, oltre che al domicilio delle persone non autosufficienti che ne facciano richiesta, in coerenza con le competenze di cui al presente articolo. ART. 5 (Formazione) 1. All'esercizio delle discipline del benessere si accede mediante un adeguato percorso di formazione. \I titolo viene rilasciato da enti di formazione pubblici, regionali, privati accreditati od in associazione tra di loro, al termine di un iter formativo di almeno 1200 ore di cui circa 200 ore di pratica, come previsto all'art. 4, comma 1 della presente legge, da effettiare in strutture che operino nell'ambito della medicina convenzionale e non, della durata di tre anni. 2. L'individuazione dei requisiti di accesso ai percorsi per operatore professionale naturopata del benessere e l'eventuale riconoscimento di crediti formativi per la riduzione della durata dei percorsi si effettua in coerenza con quanto previsto dalle leggi regionali e successivi provvedimenti di attuazione in merito a figure professionali, qualifica e standard formativi. ART. 6 (Registro degli operatori professionali naturopati del benessere) 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge è istituito il registro regionale degli operatori professionali naturopati, suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse discipline, di seguito denominato registro. 2. AI registro possono iscriversi coloro i quali abbiano seguito percorsi formativi riconosciuti dalla Regione in base a criteri definiti dal Comitato di cui all'articolo?. 3. L'iscrizione nel registro non costituisce comunque condizione necessaria per l'esercizio dell'attività sul territorio regionale da parte degli operatori. 4. L'istituzione presso la Giunta regionale dei registri di cui al presente e successivo articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
7 CITI:l l.1.iij Regione Umbria LUI] LUI] Consiglio Regionale CITI_I VicePresidente 111Commissione Tel aldotractaltiscali.it - ART. 7 (Registro degli enti di formazione) 1. E' istituito presso la Giunta regionale, il registro regionale degli enti di formazione in discipline bio-naturali. 2. L'iscrizione nel registro costituisce condizione per l'accreditamento degli enti di formazione in discipline bio-naturali, pubblici e privati, in possesso degli standard qualitativi e dei requisiti organizzativi stabiliti in ambito regionale, nonché per il riconoscimento dei percorsi formativi gestiti dagli enti medesimi. ART. 8 (Comitato regionale per la naturopatia e le discipline del benessere) 1. E' istituito il Comitato regionale per la naturopatia e le discipline del benessere (di seguito denominato Comitato) con finalità di consulenza per la Giunta regionale sull'attuazione della presente legge. 2. Il Comitato è composto da: a) un rappresentante dell'assessorato con competenza alla formazione; b) un rappresentante dell'assessorato competente alla sanità; c) un rappresentante della Commissione consiliare permanente competente per materia; d) un rappresentante per ogni associazione di operatori in discipline naturopate e del benessere, operante da almeno un anno sul territorio regionale; 3. La composizione del Comitato può essere, di volta in volta, integrata con la presenza di : a) esperti in formazione e lavoro, sanità, assistenza e ricerca universitaria; b) rappresentanti dell'ordine dei medici; c) rappresentanti di associazioni dei consumatori. 4. Il Comitato svolge le seguenti funzioni: a) valuta la validità delle discipline esistenti e di quelle emergenti da inserire nell'iter formativo; b) stabilisce i criteri per l'accreditamento delle scuole che vogliono essere riconosciute dalla Regione; c) stabilisce i criteri per i riconoscimento degli operatori professionali naturopati che abbiano conseguito il diploma in altre Regioni o Paesi ed il riconoscimento degli operatori che siano in possesso di adeguate esperienze per svolgere le pratiche di cui all'articolo 4; d) valuta la struttura organizzativa, finanziaria e l'iter formativo delle scuole che chiedono l'accreditamento;
8 rl"i'ij ll:lji Regione Umbria "l'l'il l",. _J r~'l[]consiglio Regionale Dott, Aldo Tracchegiani Vice Presidente 111Commissione Tel e) attua un costante monitoraggio sulle associazioni o istituti accreditati alla formazione, affinché vengano rispettate le indicazioni specifiche; f) istituisce il registro regionale degli istituti di formazione; g) istituisce il registro, suddiviso in elenchi di specializzazione, degli operatori professionali naturopati del benessere. 5. Il Comitato formula le proprie proposte agli organi competenti della Regione per le conseguenti determinazioni. 6. Il Comitato concorre con la Giunta regionale alla definizione delle politiche ed iniziative regionali volte a qualificare gli operatori professionali naturopati del benessere ed in particolare: a) propone iniziative tese a valorizzare l'attività degli operatori anche nell'ambito extraregionale; b) promuove iniziative volte a salvaguardare la correttezza e la qualità delle prestazioni nel rispetto delle regole comportamentali stabilite dalle associazioni di settore; c) formula proposte e pareri inerenti agli interventi regionali volti a salvaguardare la tutela del rapporto tra operatori in discipline bio-naturali e ute nti. ART. 9 (Elenco regionale delle discipline naturopate e del benessere) 1. Presso la Giunta regionale è istituito l'elenco delle discipline naturopate e del benessere. ART. 10 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con la legge di bilancio. Perugia, 13 giugno 2007 Il Consigliere AId~;,";
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