REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DEI PUBBLICI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E PER L INTRATTENIMENTO E SVAGO

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1 C O M U N E D I R A V A S C L E T T O (Prov. di Udine) Viale Edelweiss, 7 C.F P.i Fax C.A.P REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DEI PUBBLICI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E PER L INTRATTENIMENTO E SVAGO (adottato ai sensi dell art. 28 della L.R. 19 aprile 1999, n. 8 e del D.P.G.R. 7 maggio 1999, n. 148/Pres) Regolamento adottato in base alle osservazioni eccepite dall Ascom di Udine con nota n: 2635 del Approvato con delibera Consiliare n.13, dd ravvisata priva di vizi di legittimità dal CO.RE.CO. in seduta n.18 del prot. n Modificato con delibera Consiliare n.45, dd ravvisata priva di vizi di legittimità dal CO.RE.CO. in seduta n.43 del prot. n Modificato con delibera Consiliare n.7, dd ravvisata priva di vizi di legittimità dal CO.RE.CO. in seduta n.16 del prot. n. 2001/ /

2 ARTICOLO 1 (Ambito di applicazione) Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell articolo 28, comma 1, della L.R. 19 aprile 1999, n. 8 e nel rispetto della normativa vigente, la determinazione degli orari di apertura e di chiusura sul territorio comunale delle seguenti attività: a) esercizi pubblici di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte, di cui all art.5, comma 1, lettera -a- della L. 287/91 (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); b) esercizi pubblici per la somministrazione di bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria, gelateria, e di prodotti di gastronomia di cui all art.5, comma 1, lettera -b- della L. 287/91 (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari); c) esercizi pubblici di cui alla lettera a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari (art.5, comma 1, lettera -cdella L. 287/91); d) esercizi pubblici di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione (art.5, comma 1, lettera -d- della L. 287/91); ARTICOLO 2 (Fascia oraria giornaliera) 1. Per gli esercizi classificati alle lettere a), b) e d) di cui al precedente articolo 1, la fascia oraria di apertura è fissata dalle ore (cinque) alle ore (tre) del giorno successivo. 2. Per gli esercizi classificati alla lettere c), di cui al precedente articolo 1, la fascia oraria di apertura è fissata dalle ore (otto) alle ore (quattro) del giorno successivo. 3. Il Comune, ai sensi dell art. 34 della L.R. 9/99, può, in particolari periodi dell anno, determinare fasce orarie diverse da quella fissata ai commi precedenti del presente articolo. ARTICOLO 3 (Apertura giornaliera) 1. Gli esercizi classificati alle lettere a), b) e d) di cui al precedente articolo 1, nell ambito della fascia oraria giornaliera fissata ai sensi dell articolo 2, comma 1, devono osservare un apertura minima di 7 (sette) ore anche non consecutive

3 2. Gli esercizi classificati alla lettere c), di cui al precedente articolo 1, nell ambito della fascia oraria giornaliera fissata ai sensi dell articolo 2, comma 2, devono osservare un apertura minima di 5 (cinque) ore anche non consecutive ed un apertura massima di 12 (dodici) ore. 3. L esercente, nell ambito della fascia oraria prestabilita e nel rispetto dell apertura massima e minima giornaliera di cui ai precedenti commi, ha facoltà di scegliere l orario di apertura e di chiusura che può essere spezzato o attuato in forma continuata. 4. L orario adottato deve essere preventivamente comunicato al Comune e diventa esecutivo dopo 7 (sette) giorni dall avvenuta comunicazione. 5. Per i pubblici esercizi di tipo c) nei quali la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente all attività di trattenimento e svago, l orario consentito per la somministrazione non può eccedere quello autorizzato per l attività di trattenimento e svago. ARTICOLO 4 (Accesso ai locali del Pubblico Esercizio) 1. Per gli esercizi classificati alle lettere a), b), c) e d) di cui al precedente articolo 1, l orario comunicato nel rispetto dell art 3, sarà considerato orario minimo obbligatorio da osservare per l esercente, che potrà comunque, a seconda delle esigenze, ampliarlo facoltativamente e senza l obbligo di comunicazione, ma comunque nel rispetto dell orario massimo consentito. 2. In ogni caso lo sgombero completo del locale di cui all art.186 del regio decreto 6 maggio 1940, n.635, deve avvenire entro tre ore dalla chiusura. ARTICOLO 5 (Chiusura infrasettimanale obbligatoria e facoltativa) 1. Per tutti gli esercizi è obbligatoria la chiusura per un intera giornata alla settimana, a scelta dell esercente. 2. All esercente è data facoltà di effettuare un ulteriore giornata di chiusura settimanale, anche intera in aggiunta a quella obbligatoria, non necessariamente consecutiva. 3. E fatto obbligo all esercente di comunicare al Comune la giornata di chiusura obbligatoria e l eventuale giornata di chiusura aggiuntiva; esse divengono esecutive dopo 7 (sette) giorni dall avvenuta comunicazione. ARTICOLO 6 (Deroga alla chiusura infrasettimanale) 1. Il Comune, sentite le organizzazioni provinciali maggiormente rappresentative degli esercenti, le organizzazione dei lavoratori e degli enti turistici, può emanare provvedimento di deroga all obbligo della chiusura settimanale per un periodo complessivamente non superiore a 210 (duecentodieci) giornate. 2. Il Comune può disporre la deroga facoltativa all obbligo di chiusura settimanale dei pubblici esercizi in occasione delle seguenti circostanze: - 2 -

4 a) in tutte le festività infrasettimanali; b) nella ricorrenza della festa patronale locale; c) nel periodo dal 1 dicembre al 6 gennaio; d) nel mercoledì delle Ceneri; e) nell ultima settimana intera del carnevale e nell ultima giornata di carnevale; f) nella settimana antecedente la Pasqua. 3. Per un numero massimo annuo di 4 domeniche e/o festività, in occasione di festività e manifestazioni locali, il Comune può disporre, previo assenso delle associazioni di tutela dei consumatori, delle organizzazioni sindacali più rappresentative degli esercenti e dei lavoratori, nonché delle aziende di promozione turistica se esistenti, per tutto il territorio comunale o parte di esso, la deroga all obbligo di chiusura settimanale, per gli esercizi il cui turno di chiusura ricada nelle suddette giornate festive. ARTICOLO 7 (Esposizione dell orario e del turno di chiusura) E fatto obbligo all esercente di indicare al pubblico, mediante cartelli o altri supporti informativi, esposti in maniera ben visibile, l orario adottato e la giornata di chiusura obbligatoria nonché l eventuale chiusura facoltativa. ARTICOLO 8 abrogato ARTICOLO 9 (Chiusura per ferie) 1. E data la facoltà agli esercenti di chiudere per fatti aziendali o personali quali l effettuazione di ferie, malattia, lutto, ecc.; 2. L esercente nell ipotesi di cui al comma precedente, qualora la sospensione dell attività si protragga per più di un mese, deve dare notizia al comune e all autorità di pubblica sicurezza almeno 10 giorni prima dell inizio della sospensione stessa. L esercente deve inoltre esporre al pubblico idoneo cartello o altro supporto informativo, indicante la durata della chiusura ed il motivo che la giustifica. ARTICOLO 10 (Criteri di gradualità) Il Comune promuove, in accordo con le rappresentanze delle associazioni di tutela dei consumatori, delle organizzazioni sindacali più rappresentative degli esercenti e dei lavoratori, nonché della azienda di promozione turistica A.P.T. della Carnia, le opportune iniziative affinché la chiusura - 3 -

5 facoltativa degli esercizi durante le ferie avvenga con criteri di gradualità e di equilibrata distribuzione sul territorio, in modo da assicurare un soddisfacente livello di servizio ai consumatori; analoghe iniziative sono promosse in relazione alla chiusura settimanale. ARTICOLO 11 (Esclusioni) Non sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento: a) le attività di somministrazione al domicilio del consumatore; b) le attività di somministrazione negli esercizi annessi alle strutture ricettive, di cui alla Legge Regionale n. 17/1997, limitatamente alle prestazioni effettuate agli alloggiati; c) le attività di somministrazione negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade ed all interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime; d) le attività di somministrazione effettuate nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti di carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell interno; e) le attività di somministrazione esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche; f) le attività di somministrazione effettuate in scuole, in ospedali, in comunità religiose, in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; g) le attività di somministrazione effettuate nei mezzi di trasporto pubblico; h) le attività di somministrazione effettuate nelle aziende agricole ed agrituristiche; ARTICOLO 12 (Sanzioni) 1. Per le violazioni delle norme contenute nel presente Regolamento e nei relativi provvedimenti di esecuzione, si applica l art. 37, commi 7, 9, 10 e 11 della L. R. n. 8/ Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, non specificatamente sanzionate da norma di Legge o Regolamento, sono punite con una sanzione amministrativa da Lire (Euro 51,65) a Lire (Euro 516,46) ai sensi dell art. 106 del R.D n. 383, T.U.L.P.C

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