I diritti sindacali e tutela giudiziale della condotta antisindacale

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1 I diritti sindacali e tutela giudiziale della condotta antisindacale Lezione di ripasso e approfondimento Corso Diritto del Lavoro Prof. Tursi dott. Claudia Ogriseg - Università degli Studi di Milano

2 Indice diritti sindacali di fonte statutaria concretizzazione del principio costituzionale della libertà sindacale Titolo II l.n.300/70 tutela dell attività sindacale in azienda Titolo III l.n.300/70 sostegno al sindacato rappresentativo Titolo IV l.n.300/70 sostegno ai sindacalisti eletti a ricoprire cariche provinciali o nazionali Titolo IV l.n.300/70 diritti sindacali di altra fonte diritti di informazione, consultazione ed esame congiunto

3 I diritti sindacali contenuti nel Titolo II, l.n.300/70 Nel Titolo II della legge n.300 del 1970 il legislatore riconosce diritto di associazione e di attività sindacale (art.14, l.n.300/70) divieto di atti discriminatori (art.15, l.n.300/70) divieto di trattamenti economici collettivi discriminatori (art.16, l.n.300/70) divieto di costituzione dei sindacati di comodo (art.17, l.n.300/70) tutele contro il licenziamento dei dirigenti sindacali (art.18, l.n.300/70)

4 La concretizzazione a livello aziendale del principio costituzionale di libertà sindacale nel Titolo II, l.n.300/70: il diritto di associazione e di attività sindacale (art.14) il diritto dei lavoratori uti singuli all interno dei luoghi di lavoro di costituire associazioni sindacali di aderire ad associazioni sindacali di svolgere attività sindacale la norma comprende la libertà individuale positiva e negativa di associazione non sono ammissibili nel nostro ordinamento clausole di closed shop

5 La concretizzazione a livello aziendale del principio costituzionale di libertà sindacale nel Titolo II, l.n.300/70: il divieto di atti discriminatori (art.15) l elencazione dei motivi discriminatori norma è meramente esemplificativa Il legislatore vieta qualsiasi patto o atto discriminatorio in particolare atti diretti a subordinare l occupazione di un lavoratore all adesione a un associazione (sono illegittime clausole di closed shop) licenziare, discriminare, recare pregiudizio a un lavoratore a causa della sua affiliazione a un sindacato, della sua attività sindacale o della sua partecipazione a uno sciopero la discriminazione deve intendersi comunque vietata anche se politica, religiosa, razziale, di lingua o sesso

6 La concretizzazione a livello aziendale del principio costituzionale di libertà sindacale nel Titolo II, l.n.300/70: il divieto di trattamenti economici collettivi discriminatori (art.16) Il legislatore vieta trattamenti economici di miglior favore aventi carattere discriminatorio prevede una sanzione di carattere amministrativo afflittiva e compulsiva dell adempimento su domanda dei lavoratori discriminati o delle associazioni sindacali delegate il Tribunale può condannare il datore di lavoro al pagamento, a favore del Fondo di adeguamento pensioni, di una somma pari ai trattamenti economici illegittimamente corrisposti nel periodo di un anno

7 La concretizzazione a livello aziendale del principio costituzionale di libertà sindacale nel Titolo II, l.n.300/70: il divieto di costituzione dei sindacati di comodo (art.17) Il legislatore vieta la costituzione o il sostegno datoriale, con qualunque mezzo, ad associazioni sindacali dei lavoratori la finalità della norma è quella di evitare che il datore di lavoro abbia la possibilità di promuovere o sostenere interlocutori solo apparentemente antagonisti

8 Le tutele contro il licenziamento dei dirigenti sindacali nel Titolo II, l.n.300/70 (art.18, co.7-10) il licenziamento dei dirigenti delle Rsa/Rsu, dei candidati, dei membri delle commissioni interne e delle rappresentanze per la sicurezza è tutelato da particolari guarentigie di carattere processuale e no ove il giudice non ritenga sufficientemente provate o irrilevanti le ragioni datoriali, può provvisoriamente, con ordinanza, reintegrare nel posto di lavoro il lavoratore licenziato su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato l inottemperanza datoriale all ordine giudiziale di reintegrazione comporta l ulteriore condanna al pagamento, di una somma pari all importo della retribuzione dovuta al lavoratore per ogni giorno di ritardo, a favore del Fondo Pensioni dei lavoratori dipendenti

9 I diritti sindacali contenuti nel Titolo III, l.n.300 del 1970: la tutela dell attività sindacale in azienda A tutela dello svolgimento dell attività sindacale in azienda il legislatore riconosce nel campo di applicazione previsto all art.35, l.n.300/70 a particolari soggetti sindacali Rsa (art.19, l.n.300/70) specifici diritti assemblea (art.20, l.n.300/70) referendum (art.21, l.n.300/70) diritto di affissione (art.25, l.n.300/70) contributi sindacali (art.26, l.n.300/70) locali (art.27, l.n.300/70) permessi e aspettative (art.23, 24 l.n.300/70) tutele contro il trasferimento dei dirigenti sindacali (art.22, l.n.300/70)

10 Il campo di applicazione per i diritti sindacali di cui al Titolo III (art.35, l.n.300/70) Fatta eccezione per il primo comma dell art.27, l.n.300/70 il Titolo III si applica per le imprese industriali e commerciali a ciascuna sede, stabilimento o filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa + di 15 dipendenti che nell ambito dello stesso comune occupano + di 15 dipendenti anche se in ciascuna unità produttiva non si raggiungano tali limiti per le imprese agricole che occupano + di 5 dipendenti che nell ambito dello stesso comune occupano + di 5 dipendenti anche se in ciascuna unità produttiva non si raggiungano tali limiti

11 I diritti sindacali contenuti nel Titolo III, l.n.300 del 1970: le Rsa quale soggetto beneficiario L iniziale formulazione dell art.19, l.n.300 del 1970 prevedeva che Le Rsa possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell ambito: a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale; b) delle associazioni sindacali non affiliate alle predette confederazioni che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell unità produttiva.

12 I diritti sindacali contenuti nel Titolo III, l.n.300 del 1970: le Rsu quale soggetto beneficiario Nel Protocollo 23 luglio 1993 le associazioni sindacali individuano nuovi organismi rappresentativi le Rsu possono essere costituite nelle unità produttive con + di 15 dipendenti su iniziativa di associazioni sindacali firmatarie del Protocollo firmatarie del ccoll applicato nell unità produttiva aderenti all Accordo Interconfederale del dicembre 1993 con statuto e atto costitutivo presentanti lista con le firme del 5% dei lavoratori 2/3 membri sono eletti a suffragio universale tra i lavoratori 1/3 membri assegnato in proporzione ai voti alle liste delle associazioni sindacali stipulanti il ccollnaz applicato nell unità produttiva

13 I diritti sindacali contenuti nel Titolo III, l.n.300 del 1970: le Rsa dopo il Referendum del 1995 art.19, l.n.300 del 1970 Le Rsa possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell ambito: [a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale] b) delle associazioni sindacali [non affiliate alle predette confederazioni] che siano firmatarie di contratti collettivi [nazionali o provinciali] di lavoro applicati nell unità produttiva

14 deve riguardare materie di interesse sindacale L assemblea (art.20, l.n.300/70) istituto di democrazia diretta diritto di riunione nell unità produttiva spetta a ciascun lavoratore, nell ambito dell orario nei limiti di 10ore annue retribuite, illimitatamente fuori dell orario ma la facoltà di convocare l assemblea spetta alle Rsa /Rsu il mancato svolgimento della prestazione rende non lavorativo l eventuale infortunio in itinere o durante l assemblea hanno diritto di partecipare lavoratori in CIG, in sciopero, di altra unità produttiva e dirigenti sindacali esterni (ma solo previa comunicazione dal datore di lavoro) non hanno diritto di partecipare i dirigenti dell impresa

15 Il referendum (art.21, l.n.300/70) istituto di democrazia diretta facoltà di convocare un referendum spetta alle Rsa congiuntamente/rsu deve riguardare materie di interesse sindacale non può mai pregiudicare il normale andamento della produzione sicché deve tenersi fuori dall orario di lavoro il datore di lavoro deve consentire che si svolga in ambito aziendale l efficacia dell esito del referendum attiene solo al rapporto

16 Il referendum (art. 14, l.n.146/90 così come modificato dalla l.n.83/00) istituto di democrazia diretta facoltà di convocare un referendum spetta alla Commissione di Garanzia deve riguardare specifiche clausole in tema di sciopero dei servizi pubblici essenziali

17 Il diritto di affissione (art.25, l.n.300/70) diritto di poter godere di una bacheca all interno dell azienda in luogo accessibile a tutti titolarità del diritto spetta alle Rsa/Rsu può avere a oggetto pubblicazioni, comunicazioni e testi inerenti a materie di interesse sindacale è escluso il potere del datore di lavoro di impedire l affissione o di togliere dalla bacheca stampati affissi è ammessa la defissione datoriale, in via di autotutela, di stampati non provenienti da Rsa o di stampati ingiuriosi (legittima difesa)

18 I contributi sindacali (art.26, l.n.300/70) lavoratori hanno diritto di svolgere attività di proselitismo e di collettaggio a favore delle associazioni sindacali purché nel rispetto del normale svolgimento dell attività aziendale prima del referendum del 1995 le associazioni sindacali avevano diritto di percepire tramite ritenuta sul salario nonché sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali, i contributi sindacali dei propri associati con modalità previste dai ccoll in garanzia della segretezza del versamento nelle aziende in cui non c era un ccoll il lavoratore aveva diritto di chiedere al datore di lavoro il versamento del contributo sindacale oggi il diritto alle trattenute è generalmente previsto nei ccoll, sicché gli effetti del referendum si sono avuti per le associazioni

19 I locali (art.27, l.n.300/70) diritto di avere la disponibilità di locali idonei per l esercizio dell attività sindacale nelle aziende con + di 200 dipendenti vi è un diritto di godere permanentemente della disponibilità di locali all interno dell azienda o nelle immediate vicinanze di essa nelle aziende con - di 200 dipendenti tale diritto è limitato alla necessità temporanea di svolgere riunioni sindacali

20 I permessi retribuiti (art.23, l.n.300/70) i dirigenti delle Rsa/Rsu hanno diritto di poter godere di permessi retribuiti per l espletamento del loro mandato dandone preventivo avviso 24ore prima al datore di lavoro tramite la Rsa salvo norme contrattuali + favorevoli a) in unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui è organizzata la Rsa 1 dirigente per ogni Rsa ha diritto a non meno di 1ora all anno b) in unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti della categoria per cui è organizzata la Rsa 1 dirigente ogni 300 lavoratori (o frazione di 300) ha diritto a non meno di 8ore mensili c) in unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta a quanto già previsto lett.b), 1 dirigente ogni 500 lavoratori (o frazione di 300) ha diritto a non meno di 8ore mensili

21 I permessi non retribuiti (art.24, l.n.300/70) i dirigenti delle Rsa/Rsu hanno diritto di godere di permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali, congressi o convegni di natura sindacale i permessi non retribuiti debbono essere riconosciuti in misura non inferiore a 8giorni all anno per poter esercitare tale diritto il lavoratore deve dare preventivo avviso 3giorni prima al datore di lavoro tramite la Rsa

22 Le tutele contro il trasferimento dei dirigenti sindacali (art.22, l.n.300/70) il trasferimento dei dirigenti delle Rsa/Rsu, dei candidati, dei membri delle commissioni interne e delle rappresentanze per la sicurezza è tutelato da particolari guarentigie il trasferimento può essere disposto quando sia giustificato da esigenze oggettive attinenti all attività produttiva, previo nullaosta dell associazione sindacale di appartenenza la mancanza di nulla-osta rende nullo il trasferimento

23 I diritti sindacali contenuti nel Titolo IV, l.n.300 del 1970 A tutela dello svolgimento dell attività sindacale il legislatore riconosce nel Titolo IV della legge n.300 del 1970 a particolari soggetti sindacali dirigenti sindacali esterni all azienda specifici diritti permessi retribuiti aspettative non retribuite (art.30, l.n.300/70) (art.31, l.n.300/70)

24 I permessi retribuiti e le aspettative non retribuite (artt.30 e 31, l.n.300 del 1970) A sostegno del sindacato rappresentativo di cui all art.19, l.n.300/70 il legislatore riconosce ai componenti degli organi direttivi provinciali e nazionali, permessi retribuiti secondo le norme contrattuali per partecipare alle riunioni di tali organi (art.30, l.n.300/70) Indipendentemente dalla rappresentatività dell organizzazione di appartenenza il legislatore riconosce ai lavoratori eletti a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali, periodi di aspettativa non retribuita (art.31, l.n.300/70) il periodo di aspettativa è utile ai fini pensionistici e non vi è esclusione della tutela contro la malattia e la maternità

25 I diritti sindacali non di fonte statutaria: i diritti di informazione, consultazione ed esame congiunto procedimento per la concessione dell integrazione salariale (art.5, l.n.164/75; art.1, co.7-8, l.n.223/01; art.1, co.3, d.l.299/94 convertito con l.n.451/94) titolarità spetta a RSA/RSU procedimento di licenziamento collettivo (art.4 l.n.223/91) titolarità spetta a RSA, associazioni di categoria aderenti a confederazioni maggiormente rappresentative su piano nazionale trasferimento d azienda (art.47, co.1 l.n.428/90 novellato da d.lgs.n.18/01) titolarità spetta a RSA/RSU, sindacati di categoria stipulanti contratto collettivo applicato o comparativamente più rappresentativi lavoro a termine (art.9, co.2 d.lgs.n.368/01) lavoro intermittente (art.35, co.3 d.lgs.n.276/03)

26 Repressione della condotta antisindacale (art.28,l.n.300/70) Il legislatore prevede un azione specifica di repressione della condotta antisindacale la condotta antisindacale è definita solo teleologicamente comportamenti diretti a impedire o limitare l esercizio della libertà, attività sindacale o diritto di sciopero dottrina e giurisprudenza distinguono condotta antisindacale tipica lesione di diritti sindacali espressamente codificati condotta antisindacale atipica comportamenti genericamente finalizzati a ledere libertà/attività sindacale e richiedono la prova dell intenzionalità antisindacale per la condotta antisindacale atipica considerata assimilabile a una forma di illecito extracontrattuale

27 Repressione della condotta antisindacale (art.28,l.n.300/70) (continua) La legittimazione attiva spetta agli organismi locali di associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse requisito della perifericità dell articolazione vicinanza alle concrete situazioni struttura provinciale del sindacato di riferimento per la RSA requisito della nazionalità criterio soggettivo rilevanza degli scopi dello statuto dell associazione sindacale criterio selettivo intermedio rilevanza degli scopi statutari e dei risultati raggiunti anche parziali purché si possa presagire una futura diffusione criterio oggettivo significativa ed adeguata diffusione sul territorio (dimensione organizzativa) con esclusione di una presenza pluricategoriale (modello organizzativo)

28 Repressione della condotta antisindacale (art.28,l.n.300/70) (continua) La legittimazione passiva spetta a datore di lavoro, terzo acquirente in caso di trasferimento d azienda resta esclusa la legittimazione passiva generale del dirigente irrilevanza del soggetto che ha materialmente tenuto il comportamento incriminato rilevanza processuale del titolare dei poteri necessari per l interruzione del comportamento e la rimozione degli effetti

29 Repressione della condotta antisindacale (art.28,l.n.300/70) (continua) procedimento di tutela sommaria a carattere d urgenza si instaura con ricorso innanzi al Tribunale del Lavoro in funzione monocratica, territorialmente competente nei 2gg successivi al ricorso, il Giudice convoca le parti e assume sommarie informazioni qualora ritenga sussistente la violazione, il Giudice ordina la cessazione della condotta antisindacale e la rimozione degli effetti peculiare impugnazione il decreto motivato immediatamente esecutivo può essere impugnato entro 15gg innanzi allo stesso giudice la sentenza immediatamente esecutiva con cui il giudice definisce la fase dell opposizione è impugnabile in Cassazione

30 Repressione della condotta antisindacale (art.28,l.n.300/70) (continua) peculiari sanzioni l inottemperanza al decreto o alla sentenza pronunicata nel giudizio di opposizione è punita ai sensi dell art. 650 c.p. la sentenza penale di condanna viene pubblicata su ordine dell autorità giudiziaria

31 Conclusioni L attività sindacale viene tutelata e promossa attraverso il riconoscimento di molteplici diritti I diritti sindacali concretizzazione del principio costituzionale di libertà sindacale (Titolo II, l.n.300/70) sono riconosciuti a tutti i lavoratori uti singuli Diversamente i diritti sindacali che comportano una particolare tutela all attività sindacale in azienda vengono riconosciuti a particolari soggetti collettivi I diritti a sostegno dell attività in azienda (Titolo III, l.n.300/70), i diritti di informazione e consultazione contenuti in numerose norme del nostro ordinamento vanno a beneficio delle Rsa In mancanza delle Rsa i diritti di informazione e consultazione sono riconosciuti alle associazioni di categoria aderenti a confederazioni maggiormente rappresentative su piano nazionale o alle associazioni di categoria stipulanti contratto collettivo applicato o comparativamente più rappresentative La tutela processuale viene riconosciuta all attività sindacale di articolazioni periferiche delle associazioni sindacali nazionali

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