PRIMO ARGOMENTO TRATTATO

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1 ei PRIMO ARGOMENTO TRATTATO Tfr in busta paga - La domanda di richiesta Dal prossimo mese di aprile, i lavoratori appartenenti al settore privato potranno chiedere l anticipo - mensilmente in busta - del proprio Tfr (tecnicamente detto Qu.I.R. Quota maturanda del Trattamento di fine rapporto come parte integrativa della Retribuzione ). L opzione, in particolare, è richiedibile su domanda da presentare al datore di lavoro, utilizzando l apposito modello di cui all Allegato A del DPCM 20 febbraio 2015, n. 29. Attenzione: per le richieste effettuate dal prossimo mese di aprile, l erogazione della Qu.I.R. scatterà a maggio, e sarà irrevocabile fino al 30 giugno Premessa Il 19 marzo 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 20 febbraio 2015, n. 29, con il titolo Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno Il Decreto, che entrerà ufficialmente in vigore il 3 aprile 2015, dà la possibilità ai lavoratori del settore privato di poter anticipare il TFR

2 (tecnicamente detto Qu.I.R. Quota maturanda del Trattamento di fine rapporto come parte integrativa della Retribuzione ) mensilmente in busta paga. Per chi ne fa richiesta già nel prossimo mese di aprile, l erogazione verrà materialmente corrisposta nel mese di maggio, fino al 30 giugno NOTA BENE - Dovranno invece aspettare fino ad agosto per la prima liquidazione i dipendenti delle piccole aziende (meno di 50 addetti) che accedono al finanziamento assistito da garanzia, cioè dal terzo mese successivo a quello di efficacia dell istanza (maggio 2015), comprendendo i tre mesi di arretrato (maggio/luglio). Imprese che non accedono ai finanziamenti Imprese che accedono ai finanziamenti Presentazione istanze: dal 3 aprile 2015 Presentazione istanze: dal 3 aprile 2015 Liquidazione Tfr: dal mese di maggio 2015 Liquidazione Tfr: dal mese di agosto 2015 Tfr in busta paga Si ricorda che la Legge di Stabilità (L. n. 190/2014) all art. 1 c ha previsto per i lavoratori del settore privato la possibilità di poter anticipare, su base volontaria, il proprio trattamento di fine rapporto mensilmente in busta paga.

3 Destinare il TFR ad un fondo di previdenza complementare Il lavoratore entro 6 mesi dall assunzione può: Lasciare il TFR in azienda Anticipare il TFR in busta paga La misura, introdotta in via sperimentale, vale per un triennio, ossia dal 1 marzo 2015 fino al 30 giugno 2018 (40 mesi in tutto). Mentre il TFR maturando, cioè quello che va in busta paga, dipende dal momento in cui si fa la scelta. Quindi, niente da fare per il TFR maturato ante 1 marzo 2015, che non potrà essere monetizzato e dovrà essere lasciato in azienda oppure destinato in un fondo di previdenza complementare. ATTENZIONE - La scelta, se effettuata, non può più essere revocata e resterà operativa fino al 30 giugno CARATTERISTICHE GENERALI La misura scatta dalle retribuzioni di marzo 2015 fino al 30 giugno 2018 La scelta è irrevocabile fino al 30 giugno 2018 Non può essere monetizzato il TFR ante 1 marzo 2015 I soggetti interessati La informiamo, inoltre, che la facoltà riguarda esclusivamente: i lavoratori del settore privato con anzianità di servizio di almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro;

4 i lavoratori che hanno già deciso di destinare il TFR ai fondi di previdenza integrativa. In questo caso, hanno la possibilità di revocare la precedente scelta per ricevere il TFR in busta paga. Restano, invece, esclusi dalla novità: i lavoratori dipendenti domestici; i lavoratori dipendenti del settore agricolo; i lavoratori dipendenti per i quali la legge ovvero il contratto collettivo nazionale di lavoro, anche mediante il rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero l'accantonamento del TFR medesimo presso soggetti terzi; i lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali; i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel Registro delle Imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis della legge fallimentare; i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle Imprese un piano di risanamento attestato di cui all'articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare; i lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell'integrazione straordinaria stessa, limitatamente ai lavoratori dipendenti in forza all'unità produttiva interessata dai predetti interventi; ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano

5 sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti di cui all'art. 7, della Legge 27 gennaio 2012, n. 3. LAVORATORI INCLUSI LAVORATORI ESCLUSI lavoratori del settore privato; lavoratori che hanno già deciso di destinare il TFR ai fondi di previdenza integrativa. lavoratori pubblici; lavoratori domestici; lavoratori agricoli. datori di lavoro in crisi o soggetti a procedure concorsuali; datori di lavoro in CIGS o CIG in deroga; datori di lavoro che abbiano iscritto presso il DATORI DI LAVORO ESCLUSI Registro delle Imprese un piano di risanamento attestato; datori di lavoro che abbiano iscritto nel Registro delle Imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti; datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti. La richiesta I lavoratori che intendono monetizzare mensilmente il proprio TFR in busta paga, dovranno presentare l istanza di seguito riportata (Modello Qu.I.R. ) debitamente compilata e validamente sottoscritta.

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7 OSSERVA - La manifestazione di volontà esercitata dal lavoratore dipendente è efficace e l'erogazione della Qu.I.R. è operativa a partire dal mese successivo a quello di formalizzazione della istanza sino al periodo di paga che scade il 30 giugno Mentre per i datori di lavoro che hanno meno di 50 dipendenti e che non sono tenuti al versamento del TFR al Fondo di tesoreria, allo scopo di acquisire la provvista finanziaria necessaria per operare la liquidazione della Qu.I.R. come parte integrante della retribuzione nei confronti dei lavoratori dipendenti che esercitano detta opzione, accedono al finanziamento assistito da garanzia, effettuano le operazioni di liquidazione mensile della Qu.I.R. a partire dal terzo mese successivo a quello di efficacia dell'istanza. Regime fiscale Infine, si fa presente che da un punto di vista fiscale la Qu.I.R. è soggetta all aliquota marginale IRPEF ordinaria, anziché alla tassazione separata. Sarebbe quindi opportuno che ciascun lavoratore valuti la convenienza o meno che una simile scelta comporta, partendo dal presupposto che all aumentare del reddito automaticamente diventa anche più onerosa la Qu.I.R. rispetto al TFR considerato come buonauscita o a quello investito nella previdenza integrativa. NOTA BENE - La Qu.I.R. è esclusa dalla verifica del limite di reddito per il riconoscimento della detrazione di 960 euro (c.d. bonus 80 euro). Inoltre, non sarà imponibile ai fini previdenziali.

8 SECONDO ARGOMENTO TRATTATO Requisiti pensionistici 2016 Dal 1 gennaio 2016, entreranno in scena i nuovi requisiti di accesso per accedere ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della speranza di vita stimata dall ISTAT. Infatti, per collocarsi a riposo serviranno 4 mesi di età anagrafica in più per accedere alla pensione di vecchiaia e 4 mesi in più di contributi per quella anticipata. Quindi, un lavoratore che intende accedere alla pensione di vecchiaia dovrà maturare, oltre ai 20 anni di contributi, ben 67 anni e 7 mesi di età. Per le donne, invece, l età si abbassa a 65 e anni e 7 mesi (66 anni e 1 mese per le lavoratrici autonome). Per quanto riguarda invece la pensione anticipata, serviranno 42 anni e 10 mesi di contributi. Requisito, questo che si abbassa di un anno per le donne (41 anni e 10 mesi). Premessa L INPS, con la Circolare n. 63 del 20 marzo 2015, ha recepito il D.I. (Lavoro-Economia) del 16 dicembre 2014, il quale certifica lo slittamento dei requisiti per collocarsi a riposo.

9 Tale Decreto, in particolare, ha disposto che: A decorrere dal 1 gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12- quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del Decreto-Legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono ulteriormente incrementati di 4 mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla Legge 23 agosto 2004, n.243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità. REQUSITI PENSIONISTICI Dal 1 gennaio mesi di contributi in più per la pensione anticipata; 4 mesi di età anagrafica in più per la pensione di vecchiaia; 0,3 unità in più per la pensione con il sistema delle c.d. quote. Requisiti pensionistici 2016 A seguito dell adeguamento della speranza di vita stimata dall ISTAT (art. 12 del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010), a decorrere dal 1 gennaio 2016 scatteranno i nuovi requisiti pensionistici (pensione di vecchiaia e pensione anticipata), che qui di seguito vengono riepilogati:

10 PENSIONE DI VECCHIAIA Anno Uomini Donne dipendenti Donne autonome anni 60 anni 60 anni anni 62 anni 63 anni e 6 mesi anni e 3 mesi 62 anni e 3 mesi 63 anni e 9 mesi anni e 3 mesi 63 anni e 9 mesi 64 anni e 9 mesi anni e 7 mesi 65 anni e 7 mesi 66 anni e 1 mese PENSIONE ANTICIPATA Anno Uomini Donne anni e 1 mese 41 anni e 1 mese anni e 5 mesi 41 anni e 5 mesi anni e 6 mesi 41 anni e 6 mesi anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi Il sistema delle quote Il D.M. del 16 settembre 2014 ha modificato, altresì, i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla L. n. 243/2004 s.m.i. In particolare, dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto a pensione con il sistema delle c.d. quote, possono conseguire tale diritto al maturare dei seguenti requisiti: 35 anni di contributi + 61 anni e 7 mesi d età per i lavoratori dipendenti (fermo restando il raggiungimento di quota 97,6);

11 35 anni di contributi + 62 anni e 7 mesi d età per i lavoratori autonomi iscritti all INPS (fermo restando il raggiungimento di quota 98,6). IL SISTEMA DELLE QUOTE - dal 1 gennaio Lavoratori dipendenti 35 anni di contributi + 61 anni e 7 mesi d età Lavoratori autonomi iscritti all INPS 35 anni di contributi + 62 anni e 7 mesi d età Pensionamento del personale appartenente al comparto sicurezza Si ricorda, infine, che l adeguamento dei requisiti alla speranza di vita trova applicazione anche nei confronti del personale appartenente al Comparto Sicurezza, Difesa e Pronto soccorso ovvero del personale delle Forze Armate, dell Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato e Dipartimento dell Amministrazione Penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. NOTA BENE Quindi, a decorrere dal 1 gennaio 2016, l incremento della speranza di vita, pari a 4 mesi, si applica anche ai requisiti anagrafici dei lavoratori appena menzionati e, qualora l accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall età, a quello contributivo previsto per il trattamento pensionistico.

12 Pensione di vecchiaia Per effetto dei nuovi incrementi alla speranza di vita, a decorrere dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, i limiti di età previsti in relazione alla qualifica o grado di appartenenza devono essere incrementati di 7 mesi rispetto al limite ordinamentale. OSSERVA - Resta fermo il regime delle decorrenze introdotto dall art. 12, commi 1 e 2 della Legge n. 122/2010 (c.d. finestra mobile). Pensione di anzianità A decorrere dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018 l accesso al pensionamento anticipato, fermo restando l applicazione della finestra mobile, avviene con i seguenti requisiti: raggiungimento di un anzianità contributiva di 40 anni e 7 mesi, indipendentemente dall età. In tal caso, si applica un ulteriore posticipo di 3 mesi rispetto ai 12 mesi di finestra mobile; raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all aliquota dell 80%, a condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011, ed in presenza di un età anagrafica di almeno 53 anni e 7 mesi; raggiungimento di un anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un età anagrafica di almeno 57 anni e 7 mesi.

13 TERZO ARGOMENTO TRATTATO Imposte 2014: da valutare la residenza fiscale Fondamentale l analisi delle Convenzioni contro le doppie imposizioni Per tutti coloro che nel 2014 si sono trasferiti all estero, definitivamente o temporaneamente, o hanno realizzato redditi in paesi esteri si rende necessario verificare quali sono gli obblighi impositivi e dichiarativi da assolvere in Italia. Questo dipende dalla residenza fiscale del soggetto. La corretta determinazione della residenza fiscale è di fondamentale importanza, sia per le implicazioni di carattere fiscale che per le implicazioni di altra natura. Essere considerato fiscalmente residente in Italia o fiscalmente residente all estero comporta innanzitutto un diverso criterio di tassazione. Infatti, se una persona fisica è considerata residente in Italia, è tassata sui redditi ovunque prodotti (worldwide principle), mentre una persona non residente è tassata esclusivamente sui redditi prodotti in Italia. Oltre ai diversi criteri di tassazione, i soggetti fiscalmente residenti in Italia sono tenuti ad ulteriori obblighi, quali: il monitoraggio fiscale (compilazione quadro RW); il pagamento dell IVIE (imposta sul valore degli immobili esteri ) e dell IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie estere). Altro elemento di differenziazione tra soggetti fiscalmente residenti in Italia e soggetti fiscalmente residenti in un paese estero, è la possibilità di fruire di detrazioni e deduzioni. Oltre alle implicazioni di carattere fiscale, vi è da considerare che il trasferimento di residenza all estero fa perdere il diritto all assistenza sanitaria da parte dello Stato italiano, sia in Italia che all estero. Tale diritto viene meno con l iscrizione all AIRE e la cancellazione dall anagrafe comunale.

14 Premessa La necessità di individuare la residenza fiscale di una persona fisica discende dal diverso criterio utilizzato per tassare i soggetti residenti rispetto ai non residenti. Infatti: se una persona fisica è considerata residente in Italia, è tassata sui redditi ovunque prodotti (worldwide principle); mentre una persona non residente è tassata esclusivamente sui redditi prodotti in Italia. Residenti Tassati sui redditi ovunque prodotti Non residenti Tassati esclusivamente sui redditi prodotti in Italia Il criterio appena descritto, sancito dall art. 3 del TUIR, comune a molti stati stranieri, determina evidenti fenomeni di doppia imposizione che, a livello internazionale, sono risolti dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni. La norma di riferimento, in tema di residenza delle persone fisiche, è l articolo 2 del D.P.R. 917/1986. I criteri interni L art. 2, D.P.R. 917/1986, dopo aver stabilito al comma 1 che soggetti passivi dell imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, dispone al successivo comma 2 che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno, nel territorio dello Stato, il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile. La norma in commento, dunque, qualifica un soggetto come residente in Italia quando lo stesso, per la maggior parte del periodo di imposta, è in possesso di uno dei seguenti requisiti: iscrizione alle liste anagrafiche della popolazione residente; domicilio nel territorio dello Stato;

15 residenza nel territorio dello Stato. Iscrizione liste anagrafiche Residenza fiscale persone fisiche Residenza Domicilio Come si evince dal tenore letterale della norma e dalle indicazioni fornite dall Amministrazione Finanziaria nella C.M. n. 304/E del 1997 i predetti requisiti sono tra loro alternativi e non concorrenti. Sarà pertanto sufficiente il verificarsi di uno solo di essi affinché un soggetto sia considerato fiscalmente residente in Italia. Nella successiva tabella si riassumono i requisiti previsti dall articolo 2 del D.P.R. 917/1986. Tabella n. 1 - requisiti previsti dall articolo 2 del D.P.R. 917/1986 Criteri Descrizione Requisito temporale L iscrizione all anagrafe della popolazione residente è condizione Iscrizione sufficiente per determinare la residenza all anagrafe della fiscale in Italia. popolazione Di contro, la cancellazione dall anagrafe residente della popolazione residente non è condizione sufficiente per perdere lo status di residente sotto il profilo fiscale 183 giorni Residenza La residenza è legata: in un anno - alla permanenza in un dato luogo; ( 184 giorni - alla volontà di stabilirsi in quel luogo. negli anni Rappresenta la volontà di stabilire e bisestili) conservare nel territorio statale la sede principale dei propri affari ed interessi, Domicilio non solo patrimoniali ma anche morali, sociali e familiari secondo criteri quantitativi (per gli interessi economici) e qualitativi ( per gli interessi di natura non economica

16 I conflitti di residenza Nel caso in cui un contribuente risultasse fiscalmente residente in Italia in base ai criteri anzidetti e risultasse fiscalmente residente anche in un paese estero in base alla normativa interna di quel paese, per dirimere la controversia sulla definizione della residenza fiscale delle persone fisiche si dovrà far ricorso, ove esistente, alla Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dall Italia con il paese estero di riferimento. Come noto, le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall Italia seguono il prototipo convenzionale rappresentato dal Modello OCSE L art. 4, paragrafo 2, del Modello OCSE 2010 definisce il c.d. tie break rules ovvero una serie di criteri per determinare, in ipotesi di dual residence, quale dei due Stati contraenti dovrà prevalere nel considerare residente il contribuente persona fisica. I criteri in questione non sono alternativi tra loro, ma seguono un ordine gerarchico ai fini della loro applicazione. Al riguardo, è opportuno soffermarsi sull interpretazione fornita dall Ocse in merito ai concetti di: abitazione permanente ; centro degli interessi vitali ; soggiorno abituale ; e nazionalità. Esaminiamo, quindi, cosa s intende per abitazione permanente. Il commentario al modello OCSE 2010 fornisce dei criteri per la definizione di tale abitazione. In particolare, si prevede che un soggetto abbia un abitazione permanente in un paese: con riferimento sia ad una casa di proprietà ovvero posseduta in locazione; se dispone di un adeguata organizzazione che gli consenta una lunga permanenza. In sostanza, l individuo deve essere organizzato in modo tale che sia evidente che la permanenza non è destinata ad essere di breve

17 durata. Il commentario afferma che The permanence of the home is essential ; ciò significa che l individuo deve avere a sua disposizione tutti i giorni, consecutivamente, la dimora e non per fini di un soggiorno di breve durata. Qualora il soggetto possieda un abitazione permanente in entrambi gli stati, il secondo periodo del paragrafo 2, articolo 4 del Modello OCSE 2010 prevede che è considerato residente dello Stato con il quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali). Le disposizioni in commento collegano il centro degli interessi vitali all esistenza congiunta di relazioni personali ed economiche. Non di rado, tuttavia, si assiste a casi in cui il soggetto ha stabilito la sede delle proprie relazioni familiari in un luogo e quella degli interessi economici e patrimoniali in un altro. In questi casi, giurisprudenza e prassi dell Amministrazione finanziaria attribuiscono una certa prevalenza alle relazioni di tipo familiare. Generalmente, l analisi si conclude a tale stadio, in quanto è quasi sempre possibile stabilire l esistenza del centro degli interessi vitali in uno solo degli Stati. Tuttavia, ipotizzando che non si riesca a stabilire l esistenza di un centro degli interessi vitali in nessuno dei due paesi, si dovrà far riferimento alla dimora abituale o, in mancanza, alla nazionalità del soggetto. Nella definizione di dimora abituale del Commentario OCSE 2010 non si fa riferimento ad un tempo preciso. Si fa riferimento, invece, ad un periodo sufficiente di tempo per poter determinare se la residenza in ciascuno dei due Stati è abituale. Nel caso in cui l applicazione gerarchica dei criteri descritti non permetta di identificare in modo univoco la residenza fiscale del soggetto, si dovrà ricorrere alla procedura amichevole. L'art. 25 del Modello OCSE 2010 disciplina la c.d. procedura amichevole alla quale si può ricorre, su iniziativa del contribuente o su iniziativa delle autorità competenti degli Stati Contraenti, ogni qualvolta vi sia incertezza nell applicazione delle disposizioni Convenzionali o l applicazione delle norme convenzionali non elimini la doppia imposizione a carico del contribuente.

18 Con la C.M n.21/e, l Amministrazione Finanziaria è intervenuta sul tema della composizione delle controversie fiscali internazionali, analizzando dettagliatamente le procedure amichevoli, così come disciplinate nell articolo 25 del Modello OCSE 2010 e nella Convenzione Arbitrale. In questa sede si segnala che l art. 25, par. 1, del Modello OCSE 2010 dispone che se una persona reputa che si sia realizzata, o si possa realizzare, nei suoi confronti una imposizione non conforme alla Convenzione, essa può presentare il caso all autorità competente del proprio Stato di residenza o, o all'autorità competente dello Stato di cui possiede la nazionalità. In alternativa all istanza di parte, la procedura amichevole può essere attivata dalle autorità competenti degli Stati Contraenti. Le conseguenze pratiche Essere considerato fiscalmente residente in Italia o fiscalmente residente all estero comporta innanzitutto un diverso criterio di tassazione, come precedentemente evidenziato. Infatti, se una persona fisica è considerata residente in Italia, è tassata sui redditi ovunque prodotti (worldwide principle). Sconteranno dunque la tassazione in Italia i redditi prodotti sugli immobili esteri, su dividendi, interessi e royalties di fonte estera, salvo il caso in cui le disposizioni Convenzionali prevedano una diversa potestà impositiva da valutare caso per caso. Nel caso di residenza fiscale in un paese estero, saranno tassabili in Italia solo i redditi ivi prodotti in base all elencazione effettuata dall art. 23 del TUIR, e anche in questo caso sempre che le disposizioni Convenzionali non prevedano una diversa potestà impositiva. Dunque, il trasferimento della residenza fiscale all estero sottrae alla potestà impositiva italiana tutti i redditi prodotti dalla persona fisica all estero. Sia che la persona fisica sia residente in Italia sia le residenza fiscale sia rinvenibile all estero, potrebbero sorgere problemi di doppia imposizione, data:

19 l applicazione del criterio di territorialità nello Stato di produzione del reddito; l applicazione del worldwide principle nello Stato di residenza fiscale del contribuente. I problemi di doppia imposizione sono risolti: riservando la potestà impositiva sui redditi ad un solo Stato (o lo stato in cui i redditi sono prodotti o lo Stato di residenza fiscale del contribuente); tramite la concessione di un credito d imposta/esenzione nello Stato in cui il contribuente detiene la sua residenza fiscale. Oltre ai diversi criteri di tassazione, i soggetti fiscalmente residenti in Italia sono tenuti ad ulteriori obblighi, quali: il monitoraggio fiscale (compilazione quadro RW); il pagamento dell IVIE (imposta sul valore degli immobili esteri ) e dell IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie estere). Altro elemento di differenziazione tra soggetti fiscalmente residente in Italia e soggetti fiscalmente residenti in un paese estero, è la possibilità di fruire di detrazioni e deduzioni. Fiscalmente residenti in Italia Fiscalmente residenti all estero Criterio di tassazione Sui redditi ovunque Criterio territoriale Prodotti Ulteriori obblighi Monitoraggio fiscale, - IVIE e IVAFE Deduzioni e detrazioni Integrali Limitate, ad eccezione dei contribuenti Schumacker I contribuenti Schumacker Con l approvazione della Legge Europea 2013 bis è stato introdotto un nuovo co. 3 bis all art. 24 del TUIR, estendendo le medesime detrazioni e deduzioni previste per i soggetti residenti nel territorio dello Stato ai contribuenti che, pur residenti fiscalmente in un altro

20 Stato membro o in un Paese dello Spazio economico europeo, producono almeno il 75% del proprio reddito complessivo in Italia (contribuenti Schumacker). Le nuove disposizioni normative rispondono all esigenza di far fronte alla procedura d infrazione aperta dalla Commissione UE nei confronti dell Italia, per la violazione degli articoli 21, 45 e 49 del Trattato sul funzionamento dell Unione europea (Tfue) e dei corrispondenti articoli 28 e 31 dell accordo See, in virtù del fatto che non si consente ai soggetti non residenti che producono la maggior parte del proprio reddito in Italia di fruire delle deduzioni e detrazioni previste per i residenti nel territorio dello Stato. Per ovviare alla questione sollevata dalla Commissione Europea, era stata estesa ai non residenti la possibilità di beneficiare delle detrazioni per carichi di famiglia, in deroga alle disposizioni dell art. 24, co. 3, D.P.R. 917/1986 che ne prevedono l espressa esclusione. Tale possibilità, introdotta per la prima volta con la Finanziaria del 2007, è stata prorogata più volte. La Legge di Stabilità del 2013 (L. 228/2012) aveva prorogato tale beneficio anche per il Nell iter di conversione in Legge del c.d. Decreto Milleproroghe (D.L. 150/2013), L. 15/2014, pubblicata in G.U. n. 49 del 28 febbraio 2014, si è confermato, anche per il 2014, la spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia ai soggetti non residenti. Ora viene introdotta a regime la possibilità non solo di usufruire della detrazioni per carichi di famiglia, ma anche di tutte le deduzioni e detrazioni previste per i soggetti residenti, a condizione che: i soggetti non residenti producano almeno il 75% del proprio reddito complessivo in Italia; non godano nello Stato di residenza di analoghe agevolazioni fiscali. Un Decreto del Mef di natura non regolamentare detterà le disposizioni attuative della norma.

21 QUARTO ARGOMENTO TRATTATO Jobs Act: il contratto a tutele crescenti Nuove regole per chi assume a tempo indeterminato Il 6 marzo 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 23/2015 con data di entrata in vigore prevista per il 7 marzo 2015, recante Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n Il testo del D.Lgs., composto da 12 articoli, cambia in sostanza il regime di tutela in caso di licenziamento illegittimo, riscrivendo quello che per anni è stato un punto inamovibile per i lavoratori: l art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970). Il nuovo sistema di licenziamento, in particolare, si applica ai neoassunti con il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Ma non solo: esso trova applicazione anche nei casi di conversione, successiva all'entrata in vigore del decreto, del contratto a tempo determinato o dell apprendistato in contratto a tempo indeterminato. Al riguardo, le novità principali si registrano sul fronte dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo eliminando la reintegra nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo. Inoltre, viene meno anche la procedura preventiva prevista presso la DTL (per le aziende sopra i 15 dipendenti). Infatti, nel caso in cui il giudice accerti che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il lavoratore avrà diritto esclusivamente a un indennità (non soggetta a contribuzione previdenziale) pari a 2 mensilità dell ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità. Premessa Negli ultimi mesi, il contratto a tempo indeterminato ha subito importantissime modifiche. Infatti, oltre all introduzione dello sgravio contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 1, c.

22 della L. n. 190/2014), è stato rivista buona parte delle tutele in caso di licenziamento illegittimo dei lavoratori assunti a tempo indeterminato. Il nuovo D.Lgs., in via generale, opera nel senso di: limitare il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato; escludere per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro; prevedere un indennizzo economico certo e crescente con l anzianità di servizio; prevedere termini certi per l impugnazione del licenziamento. CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI Novità Sono previste tutele crescenti per il lavoratore in funzione dell anzianità di servizio. In caso di licenziamento per GMO ritenuto illegittimo dal giudice, non si applica la reintegra. La reintegra rimane per i licenziamenti discriminatori e per alcuni casi di licenziamento disciplinare ingiustificato. Campo di applicazione e decorrenza La nuova disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi si applica ai lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti a tempo indeterminato, a partire dal 7 marzo Risultano inclusi, altresì, i contratti di lavoro a termine e gli apprendisti che vengono stabilizzati. Per i lavoratori assunti prima dell entrata in vigore del decreto restano valide le norme precedenti. Quindi, quello che rileva è la data di assunzione del lavoratore. Riepilogando, le nuove regole si applicano: - ai nuovi assunti, dal 7 marzo 2015, che hanno la qualifica di operai,

23 impiegati o quadri, assunti con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato; - nei casi di conversione di contratto a tempo determinato o apprendistato in contratto a tempo indeterminato, dopo l entrata in vigore del D.Lgs.; - a tutti i lavoratori, anche se assunti precedentemente al 7 marzo 2015, nel caso in cu il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute dopo l entrata in vigore del decreto, superi la soglia dei 15 dipendenti (art. 18, co. 8 e 9 della L. n. 300/1970). CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI: A CHI SI APPLICA? Lavoratori assunti a Apprendisti e Lavoratori assunti tempo lavoratori a termine prima del 7 marzo indeterminato dopo che verranno 2015, da aziende che il 7 marzo stabilizzati. integrano il requisito occupazionale. Licenziamenti per giustificato motivo oggettivo Come precisato in premessa, le novità principali si registrano sul fronte dei licenziamenti per motivi economici (giustificato motivo economico) eliminando: da una parte, la reintegra nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo; e dall altra, procedura preventiva prevista presso la DTL (per le aziende sopra i 15 dipendenti). Infatti, nel caso in cui il giudice accerti che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il lavoratore avrà diritto esclusivamente a un indennità (non soggetta a contribuzione previdenziale) pari a 2 mensilità dell ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità.

24 Licenziamento per motivi economici Si ha quando il lavoratore licenzia illegittimamente il lavoratore per manifesta insussistenza del fatto produttivo o organizzativo posto a fondamento del licenziamento. LICENZAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO - dal 7 marzo Aziende che È prevista un indennità risarcitoria non occupano soggetta a contribuzione previdenziale, fino a 15 parametrata alla retribuzione e all anzianità, dipendenti pari a una mensilità della retribuzione per ogni anno di servizio, in misura non inferiore a 2 e non superiore a 6 mensilità. Non opera la reintegrazione nel posto di Licenziamento lavoro Illegittimo È prevista un indennità risarcitoria non Soggetta a contribuzione previdenziale, parametrata alla retribuzione e all anzianità, pari a 2 mensilità per ogni anno di servizio, in Aziende che misura non inferiore a 4 e non superiore a 24 occupano mensilità. di 15 Non opera la reintegrazione nel posto di dipendenti lavoro. È prevista un indennità risarcitoria non soggetta a contribuzione previdenziale, parametrata alla retribuzione e all anzianità, Licenziamento pari a 2 mensilità per ogni anno di servizio, in ingiustificato misura non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità. Non opera la reintegrazione nel posto di lavoro. LICENZAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO - fino al 7 marzo È prevista la reintegra nel posto di Aziende che lavoro (facoltativa per il datore di Licenziamento occupano lavoro) o un indennità risarcitoria di illegittimo fino a 15 importo compreso tra un minimo di 2,5 dipendenti ed un massimo di 6 mensilità dell ultima retribuzione globale di fatto.

25 È prevista la reintegra nel posto di Lavoro più un indennità risarcitoria non superiore a 12 mensilità. È previsto il versamento dei contributi Previdenziali ed assistenziali per lo Stesso periodo, maggiorati degli interessi Aziende che nella misura legale, in misura pari al occupano differenziale fra la contribuzione che più di 15 sarebbe maturata nel rapporto cessato dipendenti per l illegittimo licenziamento e quella effettivamente accreditata per lo svolgimento di altre attività lavorative durante il periodo di estromissione. Il lavoratore conserva la facoltà di poter accettare un indennità sostitutiva pari a 15 mensilità. Licenziamento disciplinare Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia dimostrata l insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un indennità risarcitoria commisurata all ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell effettiva reintegrazione. In tal caso, l indennità risarcitoria non può essere superiore a 12 mensilità dell ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. LICENZAMENTO PER GIUSTA CAUSA E GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO - dal 7 marzo Licenziamento È prevista un indennità, parametrata alla illegittimo Aziende che retribuzione e all anzianità, pari a una (giusta causa o occupano mensilità della retribuzione per ogni giustificato fino a 15 anno di servizio, in misura non inferiore motivo dipendenti a 2 e non superiore a 6 mensilità. soggettivo) In caso di manifesta insussistenza del Fatto contestato, è prevista la reintegra Aziende che nel posto di lavoro più un indennità Il fatto non occupano risarcitoria massimo pari a 12 mensilità sussiste più di 15 di retribuzione.

26 dipendenti In alternativa è possibile chiedere un indennità pari a 15 mensilità (esente da contributi). È prevista un indennità, parametrata alla Aziende che retribuzione e all anzianità, pari a 2 Altre ipotesi di occupano mensilità di retribuzione per ogni anno Licenziamento più di 15 di servizio, in misura non inferiore a 4 e dipendenti non superiore a 24 mensilità. LICENZAMENTO PER GIUSTA CAUSA E GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO - fino al 7 marzo Licenziamento illegittimo Aziende che È prevista la riassunzione (facoltativa (giusta causa o occupano per il datore di lavoro) o risarcimento, giustificato fino a 15 con una somma compresa tra 2,5 e 6 motivo dipendenti mensilità. soggettivo) In caso di manifesta insussistenza del fatto contestato, è prevista la reintegra Aziende che nel posto di lavoro più un indennità Il fatto non occupano risarcitoria massimo pari a 12 mensilità sussiste più di 15 di retribuzione. dipendenti In alternativa è possibile chiedere un indennità pari a 15 mensilità (esente da contributi). Aziende che Altre ipotesi di occupano È prevista un indennità compresa fra un licenziamento più di 15 minimo di 12 e un massimo di 24 dipendenti mensilità. Licenziamento discriminatorio Nulla cambia per quanto riguarda il licenziamento discriminatorio. In tal caso, infatti, il giudice ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore (restano esclusi i dirigenti), la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. Il licenziamento intimato in forma orale è nullo, con reintegrazione nel posto di lavoro.

27 LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO Si ha quando il lavoratore viene licenziato per ragioni di credo politico o fede religiosa, o per l appartenenza ad un sindacato e la partecipazione ad attività sindacali o per questioni razziali o sessuali. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro 30 giorni dall'invito del datore di lavoro. Oltre alla reintegra, il datore di lavoro dovrà corrispondere al lavoratore un indennità risarcitoria, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, non inferiore a 5 mensilità dell ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Tuttavia, il lavoratore conserva la facoltà di chiedere, in luogo della reintegrazione, un indennità pari a 15 mensilità di retribuzione, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro. Tale periodo non è assoggettato a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione. LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO - dal 7 marzo Reintegrazione nel posto di Indennità risarcitoria pari a lavoro + indennità risarcitoria oppure 15 mensilità non inferiore a 5 mensilità Contributi: SÌ Contributi: NO Per tutte le imprese, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla loro anzianità di servizio.

28 Il decreto in commento, trova spazio anche per i licenziamenti illegittimi per inidoneità fisica o psichica. In tali casi, il nuovo regime prevede la nullità, con reintegrazione (opting out), con risarcimento di almeno 5 mensilità. Licenziamento nullo Qualora si è in presenza di un licenziamento nullo, come per il licenziamento discriminatorio, scatta la reintegra nel posto di lavoro più il pagamento di un indennità risarcitoria non inferiore a 5 mensilità dell ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. Licenziamento nullo Si ha quando il datore di lavoro: viola il divieto di licenziamento per causa di matrimonio o per fruizione dei congedi di maternità, paternità e parentali; intima il licenziamento per motivo illecito determinante; intima il licenziamento in forma orale (licenziamento inefficace per mancanza di forma scritta). LICENZIAMENTO NULLO - dal 7 marzo Reintegrazione nel posto di lavoro + indennità risarcitoria oppure Indennità risarcitoria pari a non inferiore a 5 mensilità 15 mensilità Contributi: SÌ Contributi: NO Per tutte le imprese, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla loro anzianità di servizio.

29 Licenziamenti collettivi I licenziamenti collettivi, disciplinati dalla L. n. 223/1991, si verificano quando un'impresa con più di 15 dipendenti decide di rinunciare a 5 lavoratori nell'arco di almeno 120 giorni. A tal fine, è prevista una determinata procedura: - l'obbligo di iniziare con una comunicazione scritta nella quale sono indicati il numero degli esuberi; - le ragioni che li rendono necessari; - i motivi che impediscono il ricorso a soluzioni alternative; - l'iter di negoziazione, prima tra azienda e sindacato, poi, se non si trova un accordo, con le istituzioni, con un tavolo in Regione o al Ministero del Lavoro. Qualora non venga rispettata anche una sola delle suddette condizioni, il datore di lavoro ha l'obbligo di reintegrare immediatamente il lavoratore e di corrispondergli un risarcimento pari alle retribuzioni che avrebbe percepito a far data dal licenziamento. Alla luce del D.Lgs. in commento, tale procedura non vale per i nuovi assunti, i quali, se saranno oggetto di licenziamento collettivo in violazione delle su esposte disposizioni non potranno essere reintegrati ma solo indennizzati. L indennizzo risarcitorio va da un minimo di 4 a un massimo di 24 mensilità. Solo se il datore proceda a comunicazione orale e non scritta il lavoratore verrà reintegrato nel posto di lavoro. LICENZIAMENTI COLLETTIVI In caso di violazione delle rocedure (art. 4, comma 12, Legge 223/1991) o dei criteri di scelta (art. 5, comma 1), si applica sempre il regime dell indennizzo monetario che vale per gli individuali (da un minimo di 4 a un massimo di 24 mensilità).

30 LICENZIAMENTO COLLETTIVO - dal 7 marzo Licenziamento senza forma scritta È prevista la reintegrazione nel posto di lavoro più un indennità risarcitoria non inferiore a 5 mensilità dell ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto maturata dal giorno del licenziamento fino a quello dell effettiva reintegrazione. In alternativa, il lavoratore può optare per un indennità sostitutiva pari a 15 mensilità dell ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. È previsto il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per lo stesso periodo. Violazione dei criteri di Scelta È prevista un indennità risarcitoria non soggetta a contribuzione previdenziale di importo pari a 2 mensilità dell ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio. L indennità deve essere compresa tra un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità. Non opera la reintegrazione e il rapporto di lavoro viene dichiarato estinto alla data del licenziamento. Violazione delle procedure È prevista un indennità risarcitoria non soggetta a contribuzione previdenziale di importo pari a 2 mensilità dell ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio. L indennità deve essere compresa tra un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità. Non opera la reintegrazione e il rapporto di lavoro viene dichiarato estinto alla data del licenziamento. LICENZIAMENTO COLLETTIVO - fino al 7 marzo Licenziamento senza forma scritta È prevista la reintegrazione nel posto di lavoro più un indennità risarcitoria non inferiore a 5 mensilità dell ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto maturata dal giorno del licenziamento fino a quello dell effettiva reintegrazione. In alternativa, il lavoratore può optare per un indennità sostitutiva pari a 15 mensilità dell ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. È previsto il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per lo stesso periodo. Il lavoratore o la lavoratrice ha diritto: - all annullamento del licenziamento; - alla reintegrazione del lavoratore o indennità sostitutiva pari a 15 mensilità;

31 - al pagamento dell indennità risarcitoria non superiore a 12 mensilità; Violazione - al versamento dei contributi previdenziali ed dei criteri di assistenziali, maggiorati degli interessi nella misura scelta legale, per la differenza fra la contribuzione che sarebbe maturata nel rapporto cessato per licenziamento e quella effettivamente accreditata per lo svolgimento di altre attività lavorative durante il periodo di licenziamento, senza applicazione delle sanzioni per omesso o ritardato versamento contributivo. Violazione delle Procedure È prevista un indennità risarcitoria tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità dell ultima retribuzione globale di fatto. Non opera la reintegrazione e il rapporto di lavoro viene dichiarato estinto alla data del licenziamento. Offerta di conciliazione In caso di licenziamento dei lavoratori, e al fine di evitare il giudizio, l art. 6, c. 1 del Decreto Legislativo in commento introduce una nuova conciliazione per i licenziamenti dei lavoratori assunti dal 7 marzo La nuova conciliazione, che prende il posto del c.d. Rito Fornero (art., co della L. n. 92/2012), è facoltativa e consente un notevole risparmio sulle spese processuali. NUOVA CONCILIAZIONE Finalità Alleggerire il carico di lavoro per i tribunali, permettendo alle parti di raggiungere in tempi rapidi una soluzione concordata che risparmi lunghe attese, spese processuali e carichi fiscali. LA PROCEDURA Il D.Lgs. ha introdotto la possibilità per il datore di lavoro di offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (60gg dal ricevimento da parte del lavoratore della comunicazione di licenziamento), un importo esente da imposizione fiscale e contributiva pari a una mensilità della retribuzione di

32 riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità. L importo sarà erogato mediante assegno circolare. L accettazione comporta l estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l abbia già proposta. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario. L esito della conciliazione dovrà essere comunicato dal datore di lavoro entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto. A tal fine, il modello di trasmissione della comunicazione obbligatoria è conseguentemente riformulato. In caso di omissione, il datore di lavoro è soggetto ad una sanzione che va dai 100 ai 500 euro per lavoratore ( euro per le agenzie del lavoro). Ciò significa, che d ora in poi ci saranno due comunicazioni: entro 5gg quella del licenziamento; entro 65gg quella della avvenuta o meno conciliazione. NUOVA COMUNICAZIONE Entro 65gg dalla cessazione del rapporto. In caso di inadempimento scatta una sanzione che va dai 100 ai 500 euro. CONCILIAZIONE FACOLTATIVA Quando si applica? Come si avvia la procedura? Ai lavoratori licenziati per qualsiasi motivo. Il datore di lavoro offre al lavoratore una somma di denaro per evitare di andare in giudizio. È pari a una mensilità della retribuzione di

33 Quanto vale l incentivo? Esiti e Comunicazione riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità. L importo è esente da imposizione fiscale e contributiva. _ Accettazione (si evita la causa); _ rifiuto. L esito della conciliazione va comunicato dal Datore di lavoro entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto. In caso di omissione il datore di lavoro è Inosservanza soggetto ad una sanzione che va dai 100 Comunicazione ai 500 euro per lavoratore ( euro per le agenzie del lavoro). Piccole imprese Per le piccole imprese invece, la reintegra resta solo per i casi di licenziamenti nulli e discriminatori e intimati in forma orale. Negli altri casi di licenziamenti ingiustificati è prevista un indennità crescente di una mensilità per anno di servizio con un minimo di 2 e un massimo di 6 mensilità. PICCOLE IMPRESE Licenziamenti nulli, discriminatori e intimati in forma orale Reintegra Altri casi Indennità da 2 a 6 mesi

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