POLITICA COMMERCIALE DELLA UE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "POLITICA COMMERCIALE DELLA UE"

Transcript

1 POLITICA COMMERCIALE DELLA UE In quanto il 01/01/2005 è venuto in scadenza l Accordo sui Tessili e l Abbigliamento, in vigore dal 1974, il Consiglio UE ha provveduto all eliminazione dei limiti quantitativi all importazione nella UE dei prodotti tessili originari dei Paesi membri dell O.M.C., tra i quali è compresa la Cina di cui è membro dall 11/12/2001 (restano invece soggette al sistema del duplice controllo con limiti quantitativi le categorie dei prodotti tessili originari della Bielorussia e del Vietnam Paesi non aderenti all OMC); di conseguenza anche la Cina, in un quadro di regole certe, non discriminanti per nessuno e non distorsive per la concorrenza, provvede alla liberalizzazione degli scambi, eliminando tutte le barriere doganali (obblighi di licenze e quote di importazione) entro il 2006, nei confronti dei prodotti provenienti da tutti gli altri Paesi membri dell O.M.C.. Per rendere il processo di globalizzazione dell economia graduale e meno traumatico il protocollo di accesso all O.M.C., ratificato dalla Cina, contiene una specifica clausola di salvaguardia, prevedendo la possibilità dell adozione sino al 31/12/2008 di misure transitorie, concernenti i prodotti tessili e capi di abbigliamento, disciplinati dall accordo sui tessili e l abbigliamento (ATA). L art. 10bis del Reg. 3030/93 (introdotto dal Reg. 138 del 21/01/03) regime comune da applicare alle importazioni in UE di alcuni prodotti tessili originari da Paesi terzi - prevede che se le importazioni nella UE rischiano di pregiudicare l andamento stabile degli scambi, su richiesta di un Stato membro dell O.M.C. o di propria iniziativa, la Commissione ha la facoltà di avviare consultazioni con la Cina al fine di risolvere o prevenire tali distorsioni del mercato, fornendo una dichiarazione

2 dettagliata sui motivi e le giustificazioni della richiesta, corredata di dati aggiornati comprovanti l esistenza o il rischio di distorsioni del mercato ed il ruolo che svolgono in tale contesto i prodotti di origine cinese. Le consultazioni si svolgono entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta e durano 90 giorni e la Cina, nel suddetto periodo, provvede a mantenere le spedizioni ad un livello non superiore del 7,5% rispetto alle importazioni effettuate precedentemente alla richiesta di consultazione. Se nel periodo di consultazione le parti non raggiungono una soluzione soddisfacente la Commissione ha diritto di istituire un limite quantitativo per le categorie oggetto di consultazione. I limiti quantitativi restano in vigore sino al 31 dicembre dell anno in cui è stata richiesta la consultazione o, se alla fine dell anno mancano tre mesi o meno, per un periodo di 12 mesi dalla data di richiesta delle consultazioni; salvo diverso accordo le misure adottate non possono restare in vigore per più di un anno, ma devono essere nuovamente richieste. Dal 01/01/05 e per un periodo non superiore al 31/12/05, l importazione in UE dalla Cina dei prodotti appartenenti alle varie categorie tessili in precedenza soggette a limiti quantitativi, è stato fissato fosse soggetta ad un sistema di sorveglianza preventiva; quindi l importazione è stata liberalizzata, ma gli interessati devono preventivamente presentare istanza, su modulo comunitario Mod. 8, al Ministero delle Attività Produttive - D.G. Politica Commerciale Div. III, viale America 341, Roma, sul quale figurano gli elementi relativi al soggetto importatore e alle merci che si intendono importare, allegando copia del contratto o della polizza di carico o della fattura o di altro documenti

3 da cui risulti chiaramente l intenzione di voler importare la merce richiesta. Il documento di vigilanza viene rilasciato entro 5 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda e la validità dello stesso è di 6 mesi. Dopo l utilizzo o anche in caso di mancato utilizzo, alla scadenza, dovrà essere restituito alla Direzione Generale che lo ha rilasciato. Altri prodotti tessili sono sottoposti ad un sistema di sorveglianza doganale a posteriori, che permette di monitorare sia le quantità che il prezzo delle merci. Le autorità doganali dei Paesi Ue provvedono a comunicare tali dati periodicamente (se possibile settimanalmente ed in ogni caso almeno una volta al mese). La sorveglianza non si applica per le importazioni sino a 5 unità di prodotti tessili per ogni categoria, ritenendo trattarsi di spedizioni occasionali di merci destinate ad uso personale prive di carattere commerciale. Inoltre il Consiglio UE ha regolamentato con il Reg. 427 del 03/03/03 (relativo ad ogni tipologia merceologica) un meccanismo transitorio di salvaguardia specifico nel caso prodotti originari dalla Cina siano importati in quantitativi talmente accresciuti o a condizioni tali da perturbare o da rischiare di perturbare il mercato per l industria comunitaria. Si considera esservi perturbazione del mercato quando le importazioni di un prodotto, simile o direttamente competitivo con un prodotto fabbricato dall industria comunitaria, crescono, in termini assoluti o relativi, così rapidamente da rappresentare un importante causa di pregiudizio rilevante per l industria comunitaria. Un inchiesta è avviata su richiesta si uno Stato membro o per iniziativa della Commissione e, prima di avviare un inchiesta, la Commissione

4 notifica alla Cina la propria intenzione con possibile invito a partecipare alle consultazioni finalizzate a chiarire come giungere ad una soluzione soddisfacente per entrambe le parti. L inchiesta dei Servizi della Commissione esamina il trend delle importazioni, il danno dell industria e la diversificazione dei traffici commerciali, utilizzando uno specificato periodo di investigazione. Misure di salvaguardia provvisorie sono applicate in circostanze critiche in cui ogni indugio causerebbe un danno difficilmente riparabile e durano al massimo 200 giorni e hanno la forma di dazi, quote o contingenti tariffari. Quando dall analisi della Commissione si evidenziano le condizioni per l applicazione delle misure definitive si richiede alla Cina una consultazione ed entro 60 giorni dalle consultazioni si riunisce il Comitato consultivo per discutere le misure definitive. Le misure di salvaguardia restano in vigore solo il tempo necessario a porre rimedio alla situazione di perturbazione del mercato e la durata non supera i 4 anni, salvo prolungamenti a causa di riesami. Poiché nel primo trimestre del 2005 si sono registrate considerevoli aumenti di importazioni in UE dalla Cina per 9 categorie di prodotti tessili, la Commissione UE ha aperto un inchiesta di salvaguardia ed il 10/06/05 è stato firmato tra le parti un Memorandum d intesa in conseguenza del quale sono stati nuovamente stabiliti limiti quantitativi dal 10/06/05 al 31/12/07 per 10 categorie tessili, disciplinando analiticamente gli adempimenti in base alla data di spedizione dei beni. Successivamente, nel mese di agosto 2005, a causa del rapido esaurimento dei limiti quantitativi stabiliti, per l anno 2005, dal Memorandum d Intesa del 10/06/05, sono stati determinati nuovi limiti

5 quantitativi per 6 categorie tessili: i precedenti quantitativi fissati per l anno 2005 sono stati aumentati della metà del quantitativo di indumenti tessili giacenti nei porti del Nord Europa e per la restante metà si è trasferito in via anticipata al 2005 una parte delle quote del Per quanto riguarda le calzature di origine Cina, dal 01/01/05 sono stati aboliti i limiti quantitativi, ma per monitorare l effetto sull industria comunitaria dell avvenuta liberalizzazione, è stata introdotta per una vasta tipologia di prodotti, per il periodo dal 01/02/05 sino al 31/01/2006, una vigilanza preventiva, basata su documenti di vigilanza rilasciati dal Ministero delle Attività Produttive.

6 ACCORDO DOGANALE UE/CN Il Consiglio UE ha adottato, sin dall aprile 1993, una decisione che autorizza la Commissione a negoziare un accordo di cooperazione in materia doganale considerando che la lotta per prevenire, individuare e combattere le operazioni effettuate in violazione della normativa doganale, comunitaria e cinese, permette di difendere maggiormente gli interessi economici e finanziari degli operatori e combattere i fenomeni di contraffazione ed usurpazione Sulla GUCE n. 375 serie L del 23/12/2004 è stata pubblicata la decisione n. 2004/889 adottata dal Consiglio il 16/11/2004, entrata in vigore il 01/04/2005, avente ad oggetto l adozione dell accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la UE e la Rep. Popolare Cinese, relativa alle operazioni di esportazione, importazione e transito che dovessero interessare i territori dei due Stati contraenti. Viene riconosciuta l importanza di determinare in modo accurato i dazi doganali e gli altri oneri, in particolare mediante una corretta applicazione delle norme in materia di valore in dogana, origine e classificazione tariffaria. In particolare sono previsti nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza: L istituzione ed il mantenimento di canali di comunicazione tra le rispettive autorità doganali per garantire un rapido scambio di informazioni e agevolare un coordinamento efficace; Scambio di informazioni e consulenze su misure svolte a migliorare le tecniche e le procedure doganali, nonché su sistemi informatizzati

7 e scambi di personale ed esperti, intesi a promuovere la reciproca comprensione delle rispettive normative, procedure e tecniche doganali, anche al fine di agevolare la legittima circolazione delle merci; Su richiesta dell autorità richiedente, l autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti atte a consentire di garantire la corretta applicazione della normativa doganale; le autorità doganali si scambiano informazioni relative ad attività che potrebbero avere come risultato infrazioni nel territorio dell altra parte (es. certificati di origine o fatture che risultano o si sospettano essere inesatti o falsificati). E istituito un comitato misto di cooperazione doganale, che adotta un proprio regolamento interno, composto da rappresentanti dei due Stati contraenti, che si riunisce nel luogo, alla data e con l ordine del giorno stabiliti di comune accordo.

8 PREFERENZE TARIFFARIE GENERALIZZATE FIN DAL 1971 LA UE HA CONCESSO UNILATERALMENTE PREFERENZE TARIFFARIE GENERALIZZATE PER TALUNI PRODOTTI AGRICOLI ED INDUSTRIALI ORIGINARI DAI PAESI IN VIA DI SVILUPPO. IL REG. 2501/2001, VIGENTE SINO AL 31/12/2005, CONTENENTE I PRINCIPI DEL SISTEMA COMUNITARIO DI P.T.G., E STATO SOSTITUITO DAL REG. 980 DEL 27/06/2005, IN VIGORE DAL 01/01/2006 SINO AL 31/12/2008. IL SISTEMA, STRUMENTO CHIAVE DELL ASSISTENZA AI P.V.S. PER LA LOTTA CONTRO LA POVERTA, HA COME OBBIETTIVO PRIORITARIO LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEI P.V.S. ED IL LORO INSERIMENTO ARMONICO E GRADUALE NELL ECONOMIA MONDIALE; AIUTA QUINDI, FACILITANDO L ACCESSO AI MERCATI CHE CONCEDONO PREFERENZE, A RICAVARE ENTRATE TRAMITE IL COMMERCIO INTERNAZIONALE. SUI PRODOTTI ELENCATI COME NON SENSIBILI I DAZI SONO TOTALMENTE SOSPESI, AD ECCEZIONE DEGLI ELEMENTI AGRICOLI. SUI PRODOTTI ELENCATI COME SENSIBILI I DAZI AD VALOREM SONO RIDOTTI DI 3,5 PUNTI PERCENTUALI. I PRODOTTI TESSILI (Sezione XI: cap. da 50 a 63 Taric) USUFRUISCONO DI UNA RIDUZIONE DEL 20% DEL DAZIO APPLICABILE. Se l aliquota di un dazio preferenziale ad valorem, da applicare dopo la riduzione, è pari o inferiore all 1% il dazio è totalmente sospeso. Se l importo di un dazio preferenziale specifico, da applicare dopo la riduzione, è pari o inferiore ad 2,00 il dazio è totalmente sospeso.

9 IL SISTEMA PREVEDE, OLTRE AD UN REGIME GENERALE, REGIMI SPECIALI A FAVORE : DEI PAESI MENO SVILUPPATI TRA QUELLI IN VIA DI SVILUPPO DEI PAESI INCLUSI NEL REGIME SPECIALE DI INCENTIVAZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E IL BUON GOVERNO (Paesi economicamente più deboli e particolarmente vulnerabili causa la scarsa integrazione nel sistema commerciale internazionale, che abbiano ratificato con effettiva applicazione una serie di Convenzioni internazionali di base sui diritti dell uomo e del lavoro, sulla tutela dell ambiente e sul buon governo; dette Convenzioni comportano particolari oneri e responsabilità) NEI CONFRONTI DEI QUALI I DAZI SONO, IN LINEA DI PRINCIPIO, TOTALMENTE SOSPESI O RIDOTTI PROGRESSIVAMENTE. UN PAESE BENEFICIARIO E ESCLUSO DAL SISTEMA PREFERENZIALE SE PER TRE ANNI CONSECUTIVI: SIA STATO CLASSIFICATO DALLA BANCA MONDIALE COME PAESE AD ALTO REDDITO QUANDO LE IMPORTAZIONI IN UE DELLE MERCI DEI CINQUE SETTORI PRINCIPALI DELLE SUE ESPORTAZIONI RAPPRESENTINO MENO DEL 75% DEL VALORE TOTALE DELLE IMPORTAZIONI IN UE DA QUELLO STESSO PVS. Se la UE conclude con un PVS un accordo preferenziale che copra almeno tutte le preferenze previste a loro favore il PVS viene escluso.

10 GRADUAZIONE DEI SETTORI I PRODOTTI SONO SUDDIVISI IN 21 SETTORI MERCEOLOGICI (intendendo per essi le sezione della TARIC) E LA COMMISSIONE UE PROVVEDE AD ABOLIRE LE PREFERENZE TARIFFARIE PER I PRODOTTI ORIGINARI, DI UN DETERMINATO SETTORE, SE PER TRE ANNI CONSECUTIVI: IL VALORE MEDIO DELLE IMPORTAZIONI EFFETTUATE IN UE DAL PAESE BENEFICIARIO PER IL SETTORE SPECIFICO SUPERI IL 15% DEL VALORE DELLE IMPORTAZIONI DEGLI STESSI PRODOTTI DA TUTTI GLI ALTRI P.V.S. (PER IL SETTORE TESSILE LA SOGLIA E FISSATA AL 12,5%)

11 REVOCA TEMPORANEA NEL CASO LA COMMISSIONE UE O UNO STATO MEMBRO RITENGA CHE ESISTANO MOTIVI SUFFICIENTI PER AVVIARE UN INCHIESTA PER UNA DELLE SEGUENTI RAGIONI: VIOLAZIONI GRAVI E SISTEMATICHE DEI PRINCIPI DELLE CONVENZIONI ESSENZIALI ONU/OIL SUI DIRITTI UMANI E SUL DIRITTO DEL LAVORO O DELLE CONVENZIONI RELATIVE AI DIRITTI AMBIENTALI E DI BUON GOVERNO; ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI REALIZZATI NELLE CARCERI; GRAVI CARENZE NEI CONTROLLI DOGANALI IN MATERIA DI ESPORTAZIONE O DI TRANSITO DI DROGA O INOSSERVANZA DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI RICICLAGGIO DI DENARO; PRATICHE COMMERCIALI SLEALI, GRAVI E SISTEMATICHE CHE HANNO RIPERCUSSIONI NEGATIVE PER L INDUSTRIA COMUNITARIA; INFORMA IL COMITATO E CHIEDE DI AVVIARE CONSULTAZIONI, CHE DEVONO AVVENIRE ENTRO UN MESE. I REGIMI PREFERENZIALI POSSONO ESSERE TEMPORANEAMENTE REVOCATI NEI CONTRONTI DI TUTTI O DI ALCUNI PRODOTTI ORIGINARI DI UN PAESE BENEFICIARIO: Il periodo di sospensione non supera i sei mesi con possibilità di prorogare il periodo di sospensione.

12 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA IL REGOLAMENTO PREVEDE INOLTRE UNA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA CHE PERMETTE ALLA COMMISSIONE DI SOSPENDERE LE PREFERENZE TARIFFARIE E DI RIPRISTINARE I DAZI DELLA TDC SE UN PRODOTTO ORIGINARIO DI UN PAESE BENEFICIARIO VIENE IMPORTATO IN CONDIZIONI TALI DA PROVOCARE O DA RISCHIARE DI PROVOCARE GRAVI DIFFICOLTA AI PRODUTTORI COMUNITARI DI PRODOTTI SIMILI O DIRETTAMENTE CONCORRENTI. SU RICHIESTA DI UNO STATO MEMBRO O SU INIZIATIVA DELLA COMMISSIONE VIENE ADOTTATA UNA DECISIONE FORMALE DI AVVIARE UN INCHIESTA ENTRO UN TERMINE RAGIONEVOLE, ANNUNCIANDONE L APERTURA CON UN AVVISO SULLA GUCE. LA COMMISSIONE RACCOGLIE TUTTE LE INFORMAZIONI CHE CONSIDERA NECESSARIE E L INCHIESTA E COMPLETATA ENTRO UN PERIODO DI SEI MESI, PROROGABILE SOLO IN CIRCOSTANZE ECCEZIONALI. LA COMMSIIONE UE ADOTTA UNA DECISIONE ENTRO UN MESE.

13 RELATIVAMENTE ALLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE CON DECORRENZA DAL 01/01/2006 SINO AL 31/12/2008 LE PREFERENZE TARIFFARIE RISULTANO REVOCATE PER I SEGUENTI SETTORI: VI - prodotti delle industri chimiche e delle industrie connesse (cap. 28/38 Taric); VII - materie plastiche e lavori di tale materie; gomma e lavori di gomma (cap. 39/40 Taric); VIII - pelli, cuoio, pelli da pellicceria e lavori di queste materie; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio; borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella (cap. 41/43 Taric); IX - legno, carbone di legna e lavori di legno; sughero e lavori di sughero; lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (cap. 44/46 Taric); X - paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta e cartone da riciclare (avanzi e rifiuti); carta e sue applicazioni (cap. 47/49 Taric); XI - tessili e abbigliamento (cap. 50/60 e 61/63 Taric); XII - calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature; ombrelli (da pioggia o da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti; piume preparate o oggetti di piume; fiori artificiali; lavori di capelli (cap. 64/67 Taric); XIII - lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; prodotti ceramici; vetro e lavori di vetro (cap. 68/70 Taric); XIV - perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete (cap. 71 Taric); XV - metalli comuni e loro lavori (cap. 72/83 Taric); XVI - macchine e apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi (cap. 84/85 Taric); XVII - materiale da trasporto (cap. 86/89 Taric); XVIII - strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misure, di controllo o di precisione;strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; orologeria; strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi (cap. 90/92 Taric); XX - merci e prodotti diversi (cap. 94/96 Taric).

14 MODALITA PER L IMPORTAZIONE IN UE I PRODOTTI CONSIDERATI ORIGINARI DEI PVS, SECONDO I PRINCIPI PREVISTI IN MODO ANALITICO NELL ALLEGATO N. 15 AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE AL CODICE DOGANALE COMUNITARIO, SONO AMMESSI AL BENEFICIO DELLE P.T.G. SU PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO DI ORIGINE MODULO FORM A, VISTATO E TIMBRATO DALLE AUTORITA DOGANALI O DA ALTRE AUTORITA GOVERNATIVE DEL PAESE DI ESPORTAZIONE. IL FORM A DEVE RIPORTARE NELLA CASELLA 8: LA LETTERA P, SE SI TRATTA DI PRODOTTI INTERAMENTE OTTENUTI NEL PVS; LA LETTERA W, SEGUITA DAL CODICE TARIFFARIO A 4 CIFRE, SE SI TRATTA DI PRODOTTI SUFFICIENTEMENTE LAVORATI O TRASFORMATI NEL PVS. E PREVISTA ALTERNATIVAMENTE LA POSSIBILITA PER L ESPORTATORE DI APPORRE SPECIFICA DICHIARAZIONE, CON APPOSIZIONE DI FIRMA MANOSCRITTA IN FATTURA, PER LE SPEDIZIONI DI VALORE TOTALE NON SUPERIORE AD 6.000,00. ULTERIORE CONDIZIONE : SPEDIZIONE DIRETTA, OSSIA VI SIA UN TITOLO GIUSTIFICATICO DEL TRASPORTO UNICO, REDATTO NELLO STATO DI ESPORTAZIONE, SOTTO SCORTA DEL QUALE SI EFFETTUANO LE SPEDIZIONI ANCHE CON ATTRAVERSAMENTO DI PAESI TERZI. IN CASO DI SOSTA IN PAESI TERZI, I PRODOTTI DEVONO RESTARE SOTTO SORVEGLIANZA DELLE AUTORITA DOGANALI DEL PAESE DI TRANSITO CHE DEVONO RILASCIARE PRECISA E COMPLETA ATTESTAZIONE CHE LE MERCI DESCRITTE HANNO SUBITO SOLO OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO O ALTRE DESTINATE AD ASSICURARNE LA CONSERVAZIONE, NON SONO STATE ASSOGGETTATE A MANIPOLAZIONI E CHE SONO RIMASTE SOTTO LA LORO SORVEGLIANZA.

15 ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE COMUNE O COMMERCIALE O NON PREFERENZIALE, regolato dal codice doganale comunitario e dal relativo Reg. di attuazione - permette di attribuire l origine ad ogni tipo di prodotto, in ogni fase del processo produttivo. MANCA UNA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER L ARMONIZZAZIONE DELLE REGOLE DI ORIGINE COMUNE - LE REGOLE DI ORIGINE SONO QUELLE SPECIFICHE ED AUTONOME ESISTENTI IN OGNI PAESE ESPORTATORE. PRODOTTI INTERAMENTE OTTENUTI (art. 23 CDC). PRODOTTI NON INTERAMENTE OTTENUTI (art. 24 CDC). Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più Paesi è originaria del Paese ove le quattro condizioni sotto elencate sussistano contemporaneamente: in cui è avvenuta l ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata da un impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

16 Il concetto di trasformazione sostanziale, formulazione generica e di carattere generale, crea difficoltà e dubbi interpretativi alla luce delle diverse valutazioni che possono essere attribuite alle operazioni cui i prodotti sono sottoposti. Di conseguenza sono state previste per alcune tipologie di prodotti regole più specifiche. Per le materie tessili e loro manufatti l origine viene conferita quando essi sono sottoposti ad una trasformazione completa : o lavorazioni che hanno l effetto di classificare i prodotti ottenuti in una voce di N.C. diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti non originari utilizzati, o per i prodotti citati nell allegato n. 10 al Reg. attuaz. al CDC si considerano trasformazioni complete le trasformazioni particolari espressamente indicate (c.d. regole di lista ). Per un numero limitato di prodotti diversi elencati nell allegato n. 11 al Reg. attuaz. al CDC si considerano trasformazioni lavorazioni sostanziali quelle particolari indicate espressamente. Per tutti gli altri prodotti non elencati nei predetti allegati il concetto di trasformazione sostanziale crea difficoltà interpretative alla luce delle diverse valutazioni che possono essere attribuite alle operazioni cui i prodotti sono sottoposti.

17 La UE, nell ambito dei negoziati tenuti a Ginevra presso l OMC, relativi all armonizzazione, a livello mondiale, delle regole di origine comune, ha presentato, per ogni tipo di merce, un elenco delle lavorazioni che, a suo parere, possono essere ritenute utili all acquisizione dell origine; essa quindi costituisce la posizione ufficiale di riferimento della UE e fornisce un valido contributo per risolvere i problemi che si presentano nell applicazione pratica. Il sito Internet della UE che contiene i predetti principi è il seguente: ties/rules_origin/non-preferential/article_410_en.htm.

18 CONVENZIONE DOGANALE SUL CARNET ATA GLI ORDINARI DOCUMENTI DOGANALI DI TEMPORANEA ESPORTAZIONE, TEMPORANEA IMPORTAZIONE CON SUCCESSIVE RIESPORTAZIONE E REIMPORTAZIONE, A RICHIESTA DEGLI INTERESSATI, POSSONO VENIR SOSTITUITI CON UN DOCUMENTO DOGANALE INTERNAZIONALE NEI RAPPORTI TRA I PAESI CHE HANNO ADERITO ALLA CONVENZIONE. IL CARNET ATA PUO ESSERE ESCLUSIVAMENTE UTILIZZATO PER: MATERIALI PROFESSIONALI, PEDAGOGICO E SCIENTIFICO, COME PURE GLI UTENSILI SPECIALMENTE PROGETTATI PER LA MANUTENZIONE, IL CONTROLLO O LA RIPARAZIONE DEL MATERIALE SUDDETTO; CAMPIONI COMMERCIALI OVVERO ARTICOLI RAPPRESENTATIVI DI UNA DETERMINATA CATEGORIA DI MERCI GIA PRODOTTE O CHE SONO MODELLI DI MERCI LA CUI FABBRICAZIONE E PREVISTA; PER LE MERCI DESTINATE AD ESSERE PRESENTATE O UTILIZZATE IN OCCASIONE DI UN ESPOSIZIONE, DI UNA FIERA, DI UN CONGRESSO O DI UNA MANIFESTAZIONE ANALOGA; CHE SPEDITI ALL ESTERO RITORNANO NEL PAESE DI PARTENZA NELLE STESSE CONDIZIONI IN CUI SONO PARTITI. LA VALIDITA E DI UN ANNO DALLA DATA DI RILASCIO (periodo nel quale possono essere effettuati più viaggi, anche in Paesi diversi) MA, SE L OPERAZIONE SUPERA IL TERMINE DI VALIDITA, L ASSOCIAZIONE CHE HA RILASCIATO IL CARENT ATA PU0 RILASCIARE UN CARNET SOSTITUTIVO. IL CARNET ATA E ASSISTITO, NEI RISPETTIVI PAESI, DALLA RESPONSABILITA DI UN ENTE GARANTE CHE GARANTISCE L IMPORTO DEI DIRITTI DOGANALI CHE DOVESSERO ESSERE RISCOSSI IN UN PAESE ESTERO. IN ITALIA IL CARNET ATA E RILASCIATO DALLE CCIAA. ANCHE LA CINA HA ADERITO ALLA CONVENZIONE ATA.

19 INTESA CEPA POICHE LE GIURISDIZIONI DOGANALI DELLA CINA E DI HONG KONG SONO DIVERSE E SEPARATE E STATO SIGLATO TRA LE DUE AMMINISTRAZIONI, IL 29/06/2003, UN DOCUMENTO DI INTESA BILATERALE COMPLETO DI SEI ALLEGATI, ORA NELLA SECONDA FASE DI ATTUAZIONE OPERATIVA. SI TRATTA DEL CEPA (CLOSER ECONOMIC PARTNERSHIP ARRANGEMENT) CON IL QUALE HONG KONG SI IMPEGNA A NON IMPORRE DAZI SU QUALSIASI MERCE PROVENIENTE DALLA CINA E UGUALMENTE LA CINA, PER SVARIATE CATEGORIE DI PRODOTTI ESPORTATI DA HONG KONG OVE RISULTANO ESSERE PRODOTTI, CONCEDE UN ESENZIONE DAZIARIA ALL IMPORTAZIONE.

* al Comitato introdotto con delibera del Comitato Agevolazioni dell 11.10.2011.

* al Comitato introdotto con delibera del Comitato Agevolazioni dell 11.10.2011. Comitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST in base alla Convenzione stipulata il 16.10.1998 tra il Ministero del Commercio con l Estero (ora Ministero dello Sviluppo Economico) e la SIMEST CIRCOLARE

Dettagli

Comitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST DM 23 settembre 2011 e successive modifiche e integrazioni DM 21 dicembre 2012, artt.

Comitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST DM 23 settembre 2011 e successive modifiche e integrazioni DM 21 dicembre 2012, artt. Comitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST DM 23 settembre 2011 e successive modifiche e integrazioni DM 21 dicembre 2012, artt. 12 e 13 CIRCOLARE n. 7/2013 approvata con delibera del 2 dicembre

Dettagli

Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI INDICE Art. 1 - MATERIA DEL REGOLAMENTO Art. 2 - ARTICOLAZIONE Art. 3 - REQUISITI PER L ISCRIZIONE Art. 4 - MODALITA PER

Dettagli

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato PROTOCOLLO DI INTESA TRA l AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E L AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L Autorità per le garanzie

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI. Art. 1 Finalità

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI. Art. 1 Finalità REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI Art. 1 Finalità La Provincia di Genova, in attuazione di quanto previsto dal proprio Statuto, promuove la cultura della

Dettagli

CONCORSO DI INTERESSI SU PRESTITI CONCESSI ALLE PMI ADERENTI AI CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVI FIDI ART. 1 OGGETTO E FINALITA DEGLI AIUTI

CONCORSO DI INTERESSI SU PRESTITI CONCESSI ALLE PMI ADERENTI AI CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVI FIDI ART. 1 OGGETTO E FINALITA DEGLI AIUTI Allegato alla Delib.G.R. n. 50/27 del 10.11.2009 CONCORSO DI INTERESSI SU PRESTITI CONCESSI ALLE PMI ADERENTI AI CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVI FIDI L.R.10 gennaio 2001 n.. 2 Titolo T II DIRETTIVE DI

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, che all articolo 17, comma 1, stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, le imprese che intendono svolgere

Dettagli

0.741.619.487. Traduzione 1. (Stato 19 giugno 2001)

0.741.619.487. Traduzione 1. (Stato 19 giugno 2001) Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Lettonia relativo ai trasporti transfrontalieri su strada di persone e merci Concluso il 28 aprile 1998 Entrato

Dettagli

FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI PUBBLICI

FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI PUBBLICI FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI PUBBLICI 1. Domanda: Quanti progetti risultano ammessi al co finanziamento? Risposta: Al momento i progetti ammessi al co finanziamento

Dettagli

PROCEDURA OPERATIVA INTEGRAZIONE DEL SISTEMA ISPRA -ARPA/APPA NEI PROCESSI DI ADESIONE AD EMAS DELLE ORGANIZZAZIONI INDICE. 1.

PROCEDURA OPERATIVA INTEGRAZIONE DEL SISTEMA ISPRA -ARPA/APPA NEI PROCESSI DI ADESIONE AD EMAS DELLE ORGANIZZAZIONI INDICE. 1. PROCEDURA OPERATIVA INTEGRAZIONE DEL SISTEMA ISPRA -ARPA/APPA NEI PROCESSI DI ADESIONE AD EMAS DELLE ORGANIZZAZIONI INDICE 1. Premessa 2. Campo di applicazione 3. Documenti di riferimento 4. Definizioni

Dettagli

della manutenzione, includa i requisiti relativi ai sottosistemi strutturali all interno del loro contesto operativo.

della manutenzione, includa i requisiti relativi ai sottosistemi strutturali all interno del loro contesto operativo. L 320/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea IT 17.11.2012 REGOLAMENTO (UE) N. 1078/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2012 relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono

Dettagli

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova.

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova. Regolamento (CE) n. 1028/2006 del 19 giugno 2006. Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova. (pubbl. in Gazz. Uff. dell Unione

Dettagli

IL DEPOSITO DOGANALE. Prato 23 novembre 2006

IL DEPOSITO DOGANALE. Prato 23 novembre 2006 IL DEPOSITO DOGANALE Prato 23 novembre 2006 LA DISCIPLINA Articoli da 84 a 90 (disposizioni comuni ai regimi doganali economici) e da 98 a 113 del Reg.CEE 2913/92 Articoli da 496 a 523 (disposizioni di

Dettagli

OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 conservazione elettronica dei titoli di acquisto di beni agevolati

OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 conservazione elettronica dei titoli di acquisto di beni agevolati RISOLUZIONE N. 52/E Roma, 17 giugno 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 conservazione elettronica dei titoli di acquisto di beni agevolati

Dettagli

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due anni dopo la Riforma Fornero. a cura di Stefano Petri E stata pubblicata in G. U., n. 114 del 19 maggio 2014, la Legge

Dettagli

Regolamento CE 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti.

Regolamento CE 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti. Regolamento CE 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti. Elenco documentazione da presentare al momento della notifica O Chiunque intenda effettuare una spedizione

Dettagli

POLIZZE VITA CASO MORTE: TASSAZIONE DEI CAPITALI

POLIZZE VITA CASO MORTE: TASSAZIONE DEI CAPITALI POLIZZE VITA CASO MORTE: TASSAZIONE DEI CAPITALI IL CONSULENTE: TUTTO QUELLO CHE C E DA SAPERE L Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 8/E del 1 aprile 2016 con cui fornisce dei chiarimenti

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (Approvato con atto di Consiglio comunale n. 81 del 11/11/2005) indice ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4

Dettagli

visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, 17.11.2012 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 320/3 REGOLAMENTO (UE) N. 1077/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2012 relativo a un metodo di sicurezza comune per la supervisione da parte delle

Dettagli

2. SOGGETTI BENEFICIARI

2. SOGGETTI BENEFICIARI ALLEGATO A CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, PER PROGETTI INERENTI LE TEMATICHE DEFINITE DAL PIANO REGIONALE ANNUALE DEL DIRITTO ALLO STUDIO 1. CRITERI

Dettagli

Pubblicazione delle nuove Direttive Comunitarie

Pubblicazione delle nuove Direttive Comunitarie Pubblicazione delle nuove Direttive Comunitarie Milano, 21 Ottobre 2014 Ivan Furcas ivan.furcas@it.bureauveritas.com Nuovo quadro legislativo Pubblicazione L96 GUCE (Gazzetta Ufficiale Comunità Europea)

Dettagli

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI ACQUISTI MICHELIN ITALIA Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1. Premessa... 3 2. Principi etici... 3 3. Prezzi... 3 4. Consegna della fornitura... 3 5.

Dettagli

Origine Preferenziale, regole per la corretta applicazione: aspetti generali

Origine Preferenziale, regole per la corretta applicazione: aspetti generali Origine Preferenziale, regole per la corretta applicazione: aspetti generali Gli accordi di libero scambio (commercio preferenziale) stanno assumendo sempre maggior rilevanza all interno del panorama del

Dettagli

Versione modificata ed integrata con deliberazione 5 aprile 2013, 138/2013/A

Versione modificata ed integrata con deliberazione 5 aprile 2013, 138/2013/A Versione modificata ed integrata con deliberazione 5 aprile 2013, 138/2013/A SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E ANALOGHE AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEL SETTORE

Dettagli

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE L 86/6 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 5.4.2005 II (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 marzo 2005 che stabilisce

Dettagli

Regolamento dell Albo Comunale delle Associazioni

Regolamento dell Albo Comunale delle Associazioni COMUNE DI OLIVETO CITRA Provincia di Salerno Regolamento dell Albo Comunale delle Associazioni Approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 26.04.2013 In vigore dal 26.04.2013 1 TITOLO I TITOLO I - ISTITUZIONE

Dettagli

Agli Uffici delle dogane TUTTI

Agli Uffici delle dogane TUTTI Roma, 08 ottobre 2014 Protocollo: Rif.: Allegati: 93641/RU Oggetto: Alle Direzioni Regionali, Interregionali ed Interprovinciale di Bolzano e Trento TUTTE Agli Uffici delle dogane TUTTI Regime speciale

Dettagli

COMUNE DI STIA (Provincia di Arezzo)

COMUNE DI STIA (Provincia di Arezzo) COMUNE DI STIA (Provincia di Arezzo) REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO, CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, VANTAGGI ECONOMICI, AGEVOLAZIONI E PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE

Dettagli

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli artt. 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione. VISTO il Reg. (CE) n. 834/2007

Dettagli

L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres.

L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres. L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres. LR 12/2006, articolo 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri

Dettagli

Il Ministro delle Attività Produttive

Il Ministro delle Attività Produttive Il Ministro delle Attività Produttive VISTO l articolo 21, del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, che stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, le imprese di gas naturale che svolgono nel

Dettagli

ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

ALBO DELLE ASSOCIAZIONI Approvato con deliberazione di CC n.15 del 10/03/2011 COMUNE DI CANTALUPA Provincia di Torino ALBO DELLE ASSOCIAZIONI REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA INDICE Art. 1 Materia del Regolamento Art.

Dettagli

Origine preferenziale e responsabilità dell'esportatore

Origine preferenziale e responsabilità dell'esportatore Origine preferenziale e responsabilità dell'esportatore Nel panorama del commercio internazionale assumono sempre maggior rilevanza gli accordi di libero scambio (commercio preferenziale) stipulati tra

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISCRIZIONE ALL ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI E CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISCRIZIONE ALL ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI E CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI. Comune di Roè Volciano Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISCRIZIONE ALL ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI E CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI. Approvato

Dettagli

I processi di internazionalizzazione delle imprese IL TPA / TPP

I processi di internazionalizzazione delle imprese IL TPA / TPP I processi di internazionalizzazione delle imprese IL TPA / TPP L internazionalizzazione delle imprese italiane Il Traffico di Perfezionamento Attivo (TPA) e Passivo (TPP) nelle strategie di internazionalizzazione

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI INDICE

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI INDICE C O M U N E D I B A Z Z A N O REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n.104 del28/11/2011 INDICE Art. 1 - Finalità Art. 2- Registro comunale delle associazioni

Dettagli

Regolamento per la concessione in uso di beni mobili comunali

Regolamento per la concessione in uso di beni mobili comunali COMUNE DI RIVELLO Provincia di Potenza Regolamento per la concessione in uso di beni mobili comunali Approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 8 in data 19 agosto 2008. ART. 1 Oggetto

Dettagli

Fatturazione elettronica adempimento degli obblighi fiscali e tenuta delle scritture contabili mediante strumenti digitali

Fatturazione elettronica adempimento degli obblighi fiscali e tenuta delle scritture contabili mediante strumenti digitali Fatturazione elettronica adempimento degli obblighi fiscali e tenuta delle scritture contabili mediante strumenti digitali Milano, 4 giugno 2004 Avv. Luigi Neirotti Studio Legale Tributario - EYLaw 1 Normativa

Dettagli

CARNET ATA - VADEMECUM PER L OPERATORE

CARNET ATA - VADEMECUM PER L OPERATORE CARNET ATA - VADEMECUM PER L OPERATORE Il Carnet A.T.A. è un documento doganale internazionale che consente di importare temporaneamente le merci destinate a fiere, mostre, ecc. (contemplate dai tre allegati

Dettagli

Regolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali

Regolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali CITTA DI RONCADE Provincia di Treviso Via Roma, 53 31056 - RONCADE (TV) Tel.: 0422-8461 Fax: 0422-846223 Regolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali Approvato con delibera di Consiglio

Dettagli

Regolamento per la concessione del patrocinio e l uso dello stemma e dei marchi del Comune di Anzola dell Emilia

Regolamento per la concessione del patrocinio e l uso dello stemma e dei marchi del Comune di Anzola dell Emilia Regolamento per la concessione del patrocinio e l uso dello stemma e dei marchi del Comune di Anzola dell Emilia Approvato con deliberazione di C.C. n. 33 del 29.04.2010 INDICE TITOLO I - PATROCINIO...2

Dettagli

Novità in materia di Rimborsi IVA

Novità in materia di Rimborsi IVA Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00

Dettagli

Roma,.. Spett.le. Società Cooperativa EDP La Traccia. Recinto II Fiorentini, n.10-75100 Matera (MT)

Roma,.. Spett.le. Società Cooperativa EDP La Traccia. Recinto II Fiorentini, n.10-75100 Matera (MT) Roma,.. Spett.le Società Cooperativa EDP La Traccia Recinto II Fiorentini, n.10-75100 Matera (MT) Oggetto : Contratto per la fornitura di servizi relativi alla Survey Registro Italiano delle Biopsie Renali.

Dettagli

N. 42519 /2016 protocollo

N. 42519 /2016 protocollo N. 42519 /2016 protocollo Modificazioni alle istruzioni del modello Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall Agenzia delle entrate, approvate

Dettagli

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005. LEGGE REGIONALE 20 novembre 2007, n. 17 Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista (B.U. 29 novembre 2007, n. 104) INDICE DELLA LEGGE Art. 1 (Oggetto) Art. 2 (Competenze della Regione, delle

Dettagli

Regolamento delle agevolazioni alle imprese italiane che avviano imprese miste nei PVS previste dall articolo 7 della legge 49/87.

Regolamento delle agevolazioni alle imprese italiane che avviano imprese miste nei PVS previste dall articolo 7 della legge 49/87. Regolamento delle agevolazioni alle imprese italiane che avviano imprese miste nei PVS previste dall articolo 7 della legge 49/87. Delibera 92 del CIPE approvata il 6 novembre 2009 Premesse Visto l articolo

Dettagli

TECNICO PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (D.

TECNICO PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (D. ACEA S.p.A. DISCIPLINARE TECNICO PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (D. Lgs. 81/2008 - Art. 89 punto 1 lett. e) e Art. 91) Roma, marzo 2015 Disciplinare

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI Approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 29/09/2008

Dettagli

AVVISO 02/14 per il finanziamento di una formazione individuale a catalogo

AVVISO 02/14 per il finanziamento di una formazione individuale a catalogo FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA NEGLI STUDI PROFESSIONALI E NELLE AZIENDE COLLEGATE AVVISO 02/14 per il finanziamento di una formazione individuale a catalogo 1.

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITA

Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITA Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITA Linee guida per l'applicazione del Metodo nazionale per calcolare l elemento di aiuto nelle garanzie

Dettagli

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014)

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2015 ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SERVIZIO AMBIENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.63 del 09.08.2012 1 Sommario ART. 1 - Finalità

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA ANZIANI

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA ANZIANI COMUNE DI CARRARA Decorato di Medaglia d Oro al Merito Civile REGOLAMENTO DELLA CONSULTA ANZIANI Approvato in data con deliberazione consiliare n. 1. E istituita la Consulta Anziani. Art. 1 ISTITUZIONE

Dettagli

FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER IL SOCIALE

FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER IL SOCIALE FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER IL SOCIALE 1. Domanda: Con quale modalità sarà possibile ottenere chiarimenti in merito alle procedure di attuazione e rendicontazione dei progetti cofinanziati?

Dettagli

Pubblicata su questo Sito in data 18/04/07 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.99 del 30 aprile 2007

Pubblicata su questo Sito in data 18/04/07 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.99 del 30 aprile 2007 Delibera n. 126/07/CONS Misure a tutela dell utenza per facilitare la comprensione delle condizioni economiche dei servizi telefonici e la scelta tra le diverse offerte presenti sul mercato ai sensi dell

Dettagli

TITOLO I ISTITUZIONE ALBO COMUNALE E ISCRIZIONI

TITOLO I ISTITUZIONE ALBO COMUNALE E ISCRIZIONI REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI TITOLO I ISTITUZIONE ALBO COMUNALE E ISCRIZIONI Art. 1 Finalità 1. Il Comune di Badia Polesine riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela

Dettagli

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Direttiva del 28 settembre 2009 Indirizzi interpretativi ed applicativi in materia di destinazione delle spese per l acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

agevolare e accelerare lo scambio di informazioni e fornire assistenza nelle indagini.

agevolare e accelerare lo scambio di informazioni e fornire assistenza nelle indagini. DISEGNO DI LEGGE RECANTE RATIFICA ED ESECUZIONE DELL ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI DA UN LATO, E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, DALL ALTRO, PER LOTTARE CONTRO LA FRODE

Dettagli

Circolare N.57 del 16 Aprile 2014

Circolare N.57 del 16 Aprile 2014 Circolare N.57 del 16 Aprile 2014 Contratti a termine e assunzioni agevolate per sostituzione maternità. Rimane la causale. Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con il DL n. 34 del

Dettagli

221 00 COM O - VI A R OVELLI, 40 - TEL. 03 1.27. 20.13 - F AX 03 1.27. 33.84 INFORMATIVA N. 11/2015

221 00 COM O - VI A R OVELLI, 40 - TEL. 03 1.27. 20.13 - F AX 03 1.27. 33.84 INFORMATIVA N. 11/2015 Como, 3.3.2015 INFORMATIVA N. 11/2015 Credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi INDICE 1 Premessa... pag. 2 2 Soggetti beneficiari del credito d imposta... pag. 2 3 Ambito oggettivo

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIPARTIMENTO PER L IMPRESA E L INTERNAZIONALIZZAZIONE DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA Divisione

Dettagli

ORGANISMO PAGATORE REGIONE LOMBARDIA

ORGANISMO PAGATORE REGIONE LOMBARDIA Allegato 1 al decreto n. ORGANISMO PAGATORE REGIONE LOMBARDIA Modalità e condizioni per la presentazione della domanda di contributo per le assicurazioni nel settore OCM Vitivinicolo Campagna 2010 1 Sommario

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA C O M U N E D I B R U I N O PROVINCIA DI TORINO - C. A. P. 10090 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO DIGITALE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 14/4/2011 Depositato

Dettagli

RISOLUZIONE N. 454/E

RISOLUZIONE N. 454/E RISOLUZIONE N. 454/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 01 dicembre 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Trattamento Iva rifiuti Quesito La Società

Dettagli

Politica di recupero. Principi e procedure. Commissione europea, DG Concorrenza, Direzione H, Unità H4 Applicazione e riforma procedurale

Politica di recupero. Principi e procedure. Commissione europea, DG Concorrenza, Direzione H, Unità H4 Applicazione e riforma procedurale Politica di recupero Principi e procedure Principi di recupero Esecuzione di una decisione di recupero Ricorsi dinanzi ai giudici nazionali e UE Insolvenza Mancata esecuzione Link e formazione 2 Principali

Dettagli

RINNOVO PROTOCOLLO D INTESA tra REGIONE PIEMONTE e CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

RINNOVO PROTOCOLLO D INTESA tra REGIONE PIEMONTE e CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI RINNOVO PROTOCOLLO D INTESA tra REGIONE PIEMONTE e CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI Il CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, con sede in Roma, Via Tomacelli 132, in persona del Vice Direttore Generale,

Dettagli

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA FORNITURA DI NUMERO VERDE 800 TRA

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA FORNITURA DI NUMERO VERDE 800 TRA CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA FORNITURA DI NUMERO VERDE 800 Giugno 2011 TRA OKcom S.p.A., (di seguito denominata OKcom o l Operatore) con sede legale in Roma Via Vittorio Rossi 21/25 00133, partita IVA

Dettagli

L.R. 18/2005, art. 36, c. 3 bis, lett. g) B.U.R. 30/3/2016, n. 13 L.R. 68/1999, art. 13

L.R. 18/2005, art. 36, c. 3 bis, lett. g) B.U.R. 30/3/2016, n. 13 L.R. 68/1999, art. 13 L.R. 18/2005, art. 36, c. 3 bis, lett. g) B.U.R. 30/3/2016, n. 13 L.R. 68/1999, art. 13 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 marzo 2016, n. 053/Pres. Regolamento recante criteri e modalità per la concessione

Dettagli

REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE. ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento.

REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE. ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento. REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento Il Centro socio-culturale di Azzanello di Pasiano di Pordenone (di seguito nominato

Dettagli

Convenzione tra la Svizzera e l Italia relativa alla regolazione del lago di Lugano

Convenzione tra la Svizzera e l Italia relativa alla regolazione del lago di Lugano Testo originale Convenzione tra la Svizzera e l Italia relativa alla regolazione del lago di Lugano 0.721.325 Conchiusa il 17 settembre 1955 Approvata dall Assemblea federale il 7 dicembre 1956 1 Istrumenti

Dettagli

0.632.401.021. Accordo

0.632.401.021. Accordo Traduzione 1 0.632.401.021 Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e ciascuno dei Paesi dell Efta che concedono preferenze tariffarie nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate

Dettagli

Approfondimento su Schengen

Approfondimento su Schengen Approfondimento su Schengen INFORMAZIONI SUL DIRITTO COMUNITARIO INTRODUZIONE Le disposizioni dell accordo di Schengen prevedono l abolizione dei controlli alle frontiere interne degli Stati membri facenti

Dettagli

PROCEDURA SCR_PG. - 07.2 Prestazione del servizio di certificazione del Sistema di Gestione della Qualità in organizzazioni multisite.

PROCEDURA SCR_PG. - 07.2 Prestazione del servizio di certificazione del Sistema di Gestione della Qualità in organizzazioni multisite. PROCEDURA SCR_PG. - 07.2 Prestazione del servizio di certificazione del Sistema di Gestione della Qualità in organizzazioni multisite. STATO DEL DOCUMENTO REV. PAR. PAG. DESCRIZIONE Data REV. 01 Emissione

Dettagli

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO REGOLAMENTO DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL SANNIO PER L EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI ALL ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI SCIENTIFICI E PER LA CONCESSIONE DEL LOGO E

Dettagli

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria)

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria) carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria) (indicare denominazione e indirizzo completo della filiale/agenzia emittente la garanzia) Riferimento

Dettagli

Protocollo Informatico (D.p.r. 445/2000)

Protocollo Informatico (D.p.r. 445/2000) Protocollo Informatico (D.p.r. 445/2000) Ricerca veloce degli atti, archiviazione, fascicolazione ed inventario semplice e funzionale Collegamento tra protocolli tramite la gestione dei fascicoli e visualizzazione

Dettagli

(Provincia di Caserta)

(Provincia di Caserta) (Provincia di Caserta) Regolamento comunale per la concessione di contributi ad Enti, Associazioni e Comitati operanti nel campo culturale, della storia, della solidarietà, turistico, sportivo, ricreativo

Dettagli

REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO

REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO Approvato con delibera di C.C. nr. 3 del 07.02.2015 Art.1 PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE Il Comune di San Lorenzo Nuovo riconosce e promuove

Dettagli

POLITICA SULLA PRIVACY

POLITICA SULLA PRIVACY POLITICA SULLA PRIVACY Termini generali Il Gruppo CNH Industrial apprezza l interesse mostrato verso i suoi prodotti e la visita a questo sito web. Nell ambito dei processi aziendali, la protezione della

Dettagli

Art. 3 Interventi ammissibili Il presente bando prevede la concessione di contributi con riferimento alle seguenti spese:

Art. 3 Interventi ammissibili Il presente bando prevede la concessione di contributi con riferimento alle seguenti spese: ALLEGATO B BANDO PER L ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE DI OSPEDALI, ASILI NIDO E STRUTTURE DI ACCOGLIENZA PER BAMBINI PER LA PROMOZIONE DELL USO DI PANNOLINI LAVABILI PER BAMBINI Sommario

Dettagli

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale Visto l articolo 2120 del codice civile; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed, in particolare, gli articoli 8, concernente l espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione

Dettagli

Ministero dell Economia e delle Finanze

Ministero dell Economia e delle Finanze Prot: DT 97060-19/12/2014 Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso MEF ai sensi della normativa vigente.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO RISOLUZIONE N. 430/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 novembre 2008 OGGETTO: Consulenza giuridica. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Irap cuneo fiscale Imprese che svolgono

Dettagli

Avviso n. 3/ 2008 Sostegno alla presentazione dei piani formativi sul Conto Formazione delle imprese aderenti di dimensioni minori

Avviso n. 3/ 2008 Sostegno alla presentazione dei piani formativi sul Conto Formazione delle imprese aderenti di dimensioni minori Avviso n. 3/ 2008 Sostegno alla presentazione dei piani formativi sul Conto Formazione delle imprese aderenti di dimensioni minori Avviso n. 3/2008 1 1 Finalità Il Fondo paritetico interprofessionale Fondimpresa

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE I L 92/12 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 3.4.2008 REGOLAMENO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo

Dettagli

(Atti non legislativi) DECISIONI

(Atti non legislativi) DECISIONI 24.2.2015 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 52/1 II (Atti non legislativi) DECISIONI DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/261 DELLA COMMISSIONE del 6 febbraio 2015 che modifica le decisioni 2010/470/UE

Dettagli

CONVENZIONE SULLE CLAUSOLE DI LAVORO NEI CONTRATTI STIPULATI DA UN AUTORITÀ PUBBLICA, 1949 1

CONVENZIONE SULLE CLAUSOLE DI LAVORO NEI CONTRATTI STIPULATI DA UN AUTORITÀ PUBBLICA, 1949 1 Convenzione 94 CONVENZIONE SULLE CLAUSOLE DI LAVORO NEI CONTRATTI STIPULATI DA UN AUTORITÀ PUBBLICA, 1949 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal

Dettagli

BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE PER FAVORIRE LA REGISTRAZIONE DI MARCHI COMUNITARI E INTERNAZIONALI - MARCHI+2

BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE PER FAVORIRE LA REGISTRAZIONE DI MARCHI COMUNITARI E INTERNAZIONALI - MARCHI+2 BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE PER FAVORIRE LA REGISTRAZIONE DI MARCHI COMUNITARI E INTERNAZIONALI - MARCHI+2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE Le domande potranno essere presentate online

Dettagli

D E T E R M I N A Z I O N E D E L D I R I G E N T E

D E T E R M I N A Z I O N E D E L D I R I G E N T E D E T E R M I N A Z I O N E D E L D I R I G E N T E Del 16/07/2015 n. 311 IV SETTORE FORMAZIONE RENDICONTAZIONE LAVORO Area Formazione professionale, Borse Lavoro, Sostegno Impresa OGGETTO: FORMAZIONE

Dettagli

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri Presidenza del Consiglio dei Ministri IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITA SPORTIVE Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006,

Dettagli

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale Visto l articolo 2120 del codice civile; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed, in particolare, gli articoli 8, concernente l espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione

Dettagli

SCHEMA DI CONTRATTO DI FILIERA

SCHEMA DI CONTRATTO DI FILIERA ALLEGATO IV SCHEMA DI CONTRATTO DI FILIERA Premesso che: La Regione Basilicata, con deliberazione della Giunta Regionale n. del, ha approvato il bando pubblico Progetti Integrati di Filiera, che disciplina

Dettagli

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi: novità a decorrere dal 01.01.2017

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi: novità a decorrere dal 01.01.2017 del 6 Novembre 2015 Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi: novità a decorrere dal 01.01.2017 Secondo quanto previsto dal DLgs. 127/2015, tutti i soggetti passivi IVA possono

Dettagli

Regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 (in Gazz. Uff., 21 ottobre 1940, n. 247)

Regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 (in Gazz. Uff., 21 ottobre 1940, n. 247) Regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 (in Gazz. Uff., 21 ottobre 1940, n. 247) TESTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI BREVETTI PER MODELLI INDUSTRIALI (1). (1) La durata della protezione giuridica

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

CAMERA DEI DEPUTATI (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 4880-A RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) (Ai sensi dell articolo 79, comma 15, del regolamento) Presentata

Dettagli

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria) REGOLAMENTI

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria) REGOLAMENTI 5.2.2009 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 36/1 I (Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 105/2009 DEL CONSIGLIO

Dettagli

AMMORTIZZATORI SOCIALI _ LA MOBILITA

AMMORTIZZATORI SOCIALI _ LA MOBILITA AMMORTIZZATORI SOCIALI _ LA MOBILITA MOBILITÀ COLLETTIVA E' un ammortizzatore sociale per l'accompagnamento dei lavoratori licenziati per: riduzione di attività o lavoro trasformazione di attività cessazione

Dettagli

BANDO. Progetti di formazione per il volontariato

BANDO. Progetti di formazione per il volontariato BANDO Progetti di formazione per il volontariato Anno 2016 1. Chi può presentare I progetti possono essere presentati da tutte le associazioni di volontariato con sede legale nel territorio della regione

Dettagli