Il Ministero dell Interno, con decreto 7 agosto 2012, «Disposizioni relative alle

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1 l Suddivise in sottoclassi le attività soggette ai controlli Semplificata la disciplina sulla prevenzione incendi Il Ministero dell Interno, con decreto 7 agosto 2012, «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare», ha fornito le nuove modalità per la presentazione delle pratiche di prevenzione incendi. Tra queste rientrano la valutazione dei progetti, la segnalazione certificata di inizio attività, il rinnovo periodico di conformità antincendio, la deroga, il nulla osta di fattibilità, le verifiche in corso d opera, la voltura. Al fine di agevolare queste attività il D.M. 7 agosto 2012 ha riportato le attività soggette ai controlli suddividendole in sottoclassi. l di Pasquale Labate, esperto in legislazione antincendi Al fine di garantire l uniformità delle procedure, nonché la trasparenza, la speditezza e la semplificazione dell attività amministrativa, ai sensi dell art. 2, comma 7, D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, il Ministero dell Interno ha finalmente emanato il decreto 7 agosto 2012,«Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare» [1], che, oltre ad abrogare le disposizioni di cui al D.M. 4 maggio 1998 [2], ha disciplinato le modalità di presentazione delle istanze e delle segnalazioni, che devono essere eseguite anche attraverso lo Sportello unico delle attività produttive, concernenti i procedimenti di prevenzione incendi, tra i quali rientrano la valutazione dei progetti, la segnalazione certificata di inizio attività, il rinnovo periodico di conformità antincendio, la deroga, il nulla osta di fattibilità, le verifiche in corso d opera, la voltura. Inoltre, proprio per agevolare i previsti adempimenti, all Allegato III, la nuova norma ha riportato le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi suddividendole in distinte sottoclassi. Per quanto concerne più specificamente le modalità di presentazione delle varie istanze, segnalazioni, dichiarazioni e certificazioni, è previsto che la relativa modulistica sia fissata con successivo decreto del direttore centrale della prevenzione e della sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, sentito il comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi. Questa modulistica potrà essere soggetta anche a revisione o a integrazione, in relazione al mutamento delle esigenze di aggiornamento di natura tecnica, sempre attraverso l emanazione di successivi decreti da parte del direttore centrale per la prevenzione incendi. Le istanze concernenti questi procedimenti di prevenzione incendi, non rientranti nell ambito del SUAP, sono 1) Nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012, n Il decreto entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione. 2) Fino all adozione del decreto previsto dal comma 8, art. 2, D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, al fine di determinare l importo dei corrispettivi dovuti, devonoessereancoraapplicateledisposizionideicommi2e3,art.7,elatabelladicuiall AllegatoVIalD.M.4maggio1998. ILSOLE24ORE ottobre 2012 N. 18

2 presentate direttamente al Comando competente secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, invece, le istanze dei procedimenti rientranti nell ambito del SUAP, sono presentate a quest ultimo il quale deve provvedere a trasmetterle al relativo Comando, secondo le modalità disposte dal D.P.R. n.445/2000edald.p.r.7settembre2010,n.160. Tutte le istanze e le segnalazioni, qualora consentito dalle disposizioni vigenti, possono essere presentate in forma cartacea in duplice copia, con l allegata documentazione tecnico progettuale in singola copia, mentre solo l istanza di deroga può essere presentata in triplice copia, con la relativa documentazione tecnico progettuale in duplice copia. 2ottobre2012 N.18 L istanza di valutazione dei progetti Illustratilefinalitàeilcampodiapplicazione inerenti ai nuovi procedimenti di prevenzione incendi, è possibile procedere attraverso un percorso tecnico amministrativo dal primo atto richiesto per l esercizio dell attività soggetta ai controlli, secondo il quale gli enti e i privati responsabili delle attività soggette dicuiall AllegatoI,categorieBeC, sono tenuti a richiedere al Comando, con apposita istanza, l esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche che devono essere apportate a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. L istanza di valutazione dei progetti, finalizzata all accertamento della rispondenza dei medesimi alla normativa di prevenzione incendi, deve contenere: l generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o di l specificazione dell attività soggetta principale e delle eventuali attività secondarie, oggetto dell istanza di valutazione dal progetto; l ubicazione prevista per la realizzazione delle opere; l informazioni generali sull attività principale e sulle eventuali attività secondarie soggette a controlli di prevenzione incendi e indicazioni del tipo di intervento in progetto. Alla stessa istanza devono essere allegati: l la documentazione tecnico progettuale, a firma di un tecnico abilitato, conforme a quanto specificato nell Allegato I; dell art. 23, decreto legislativo 8 marzo 2006, n La documentazione tecnica di prevenzione incendi, per le attività soggette ai controlli e regolate da specifiche disposizioni antincendi, attenendo alle caratteristiche di sicurezza antincendio delle medesime attività, deve consentire di accertare la loro rispondenza alle vigenti norme o, in mancanza, ai criteri generali di prevenzione incendi. In particolare, deve comprendere una relazione tecnica, che può limitarsi a dimostrare l osservanza delle specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi, e alcuni elaborati grafici che comprendano i medesimi elementi richiesti per qualsiasi tipologia di attività sia essa normata o meno. La documentazione tecnica per le attività non normate Più specificamente, la documentazione tecnica per le attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio deve comprendere la prevista relazione tecnica indicante l osservanza dei criteri generali di sicurezza antincendio, con l individuazione dei pericoli di incendio, la valutazione dei rischi connessi e la descrizione delle misure di prevenzione e di protezione antincendio che devono essere attuate per ridurre i relativi rischi. In particolare, la prima parte della relazione deve contenere l indicazione di elementi che permettano di individuare i pericoli presenti nell attività quali, per esempio: l la destinazione d uso(generale e particolare); l le sostanze pericolose e loro modalità di stoccaggio; l ilcaricodiincendioneivaricompartimenti; l gli impianti di processo; l le lavorazioni; l le macchine, le apparecchiature e gli attrezzi; l le movimentazioni interne; l gli impianti tecnologici di servizio; l le aree a rischio specifico. La seconda parte della relazione deve contenere, invece, la descrizione delle condizioni ambientali nelle quali i pericoli sono inseriti, al fine di consentire la valutazione del rischio connesso ai pericoli individuati quali, per esempio: l le condizioni di accessibilità e di viabilità; l il layout aziendale(distanziamenti, separazioni, isolamento); l le caratteristiche degli edifici(tipologia edilizia, geometria, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione planovolumetrica, compartimentazione ecc.); l l aerazione(ventilazione); l l affollamento degli ambienti, con particolare riferimento alla presenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali; l leviediesodo. La terza parte della relazione contiene la valutazione qualitativa del livello di rischio, l indicazione degli obiettivi di sicurezza assunti e l indicazione delle azioni messe in atto per perseguirli. La quarta parte della relazione tecnica contiene la descrizione dei provvedimenti che devono essere 43 ILSOLE24ORE

3 adottate nei confronti dei pericoli, delle condizioni ambientali e la descrizione delle misure preventive e protettive assunte, con particolare riguardo al comportamento al fuocodellestruttureedeimaterialieai presìdi antincendio, avendo riguardo alle norme tecniche di prodotto prese a riferimento, cosiddetta compensazione del rischio d incendio (strategia antincendio). Relativamente agli impianti di protezione attiva, la documentazione deve indicare le norme di progettazione seguite, le prestazioni dell impianto, le sue caratteristiche dimensionali (quali, per esempio, portate specifiche, pressioni operative, caratteristica e durata dell alimentazione dell agente estinguente ecc.) e quelle dei componenti che devono essere impiegati nella sua realizzazione, nonché l idoneità dell impianto in relazione al rischio di incendio presente nell attività. Infine, nella quinta e ultima parte della relazione sono indicati, in via generale, gli elementi strategici della pianificazione dell emergenza che dimostrino la perseguibilità dell obiettivo della mitigazione del rischio residuo attraverso una efficiente organizzazione e gestione aziendale(gestione dell emergenza). Gli elaborati grafici devono comprendere: l una planimetria generale in scala (da 1:2000 a 1:200), a seconda delle dimensioni dell insediamento, dalle quali risultino: l ubicazione delle attività; le condizioni di accessibilità all area e di viabilità al contorno, gli accessi pedonali e carrabili; le distanze di sicurezza esterne; le risorse idriche della zona (idranti esterni, pozzi, corsi d acqua, acquedotti e similari); gli impianti tecnologici esterni (cabine elettriche, elettrodotti, rete gas, impianti di distribuzione gas tecnici); l ubicazione degli organi di manovra degli impianti di protezione antincendio e dei blocchi di emergenza degli impianti tecnologici; quanto altro ritenuto utile per una descrizione complessiva delle attività ai fini antincendio, del contesto territoriale in cui l attività è inserita e ogni altro utile riferimento per le squadre di soccorso in caso di intervento; l le piante in scala da 1:50 a 1:200, a seconda della dimensione dell edificio o locale dell attività, relative a ciascun piano, recanti l indicazione degli elementi caratterizzanti il rischio di incendioelemisuredisicurezzariportate nella relazione tecnica, in particolare: la destinazione d uso ai fini antincendio di ogni locale con indicazione delle sostanze pericolose presenti, dei macchinari e degli impianti esistenti e rilevanti ai fini antincendio; l indicazione delle uscite, con il verso di apertura delle porte, i corridoi, i vani scala, gli ascensori, nonché le relative dimensioni; le attrezzature mobili di estinzione e gli impianti di protezione antincendio, se previsti; l illuminazione di sicurezza; l le sezioni e gli eventuali prospetti degli edifici in scala adeguata. Questa documentazione deve essere sufficientemente dettagliata in modo da evitare la mancata valutazione preventiva di elementi che potrebbero poi rivelarsi importanti per la sicurezza; questo perché aspetti di sicurezza antincendio trattati superficialmente in fase di esame del progetto e, quindi, non sufficientemente chiariti e/o concordati preliminarmente potrebbero essere oggetto di contenzioso in sede di controllo. Pertanto, sarà durante questa fase che il Comando deve curare l aspetto formale del procedimento. In particolare, la relativa documentazione deve essere formalmente completa; l esame della completezza formale è un atto preliminare compiuto dall ufficio, prima dell assegnazione della pratica al responsabile del procedimento. Espletato, quindi, l esame preliminare della domanda, il Comando deve provvedere a comunicare al richiedente il responsabile dell istruttoria del procedimento, ai sensi della legge 7agosto1990,n.241. Se la documentazione tecnico progettuale è incompleta o irregolare ovvero nel caso in cui il Comando ritenga assolutamente indispensabile richiedere al soggetto interessato l integrazione della documentazione presentata, il termine per la valutazione del progetto è interrotto, per una sola volta, e riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta [3]. L integrazione documentale nell approccio ingegneristico È opportuno rammentare che l approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio deve consistere nell applicazione dei principi ingegneristici, nonché di regole e di giudizi esperti basati sulla valutazione scientifica del fenomeno della combustione, degli effetti dell incendio e del comportamento umano, finalizzati alla tutela della vita umana, alla protezione dei beni e dell ambiente, alla quantificazione dei rischi di incendio e dei relativi effetti e alla valutazione analitica delle misure di protezione ottimali, necessarie a limitare, entro livelli, prestabiliti le conseguenze dell incendio. 3) Sivedal art.3,comma3,d.p.r.n.151/2011. ILSOLE24ORE ottobre 2012 N. 18

4 Nel caso in cui, quindi, sia fatto ricorso all approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio per valutare il livello di rischio e progettare le conseguenti misure compensative, la documentazione tecnica deve essere a firma di un professionista antincendio e conforme a quella relativa ad attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio, integrata con quanto stabilito dal decreto del Ministro dell Interno 9 maggio 2007 [4], compreso il documento contenente il programma per l attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA), tenuto conto che le scelte e le ipotesi poste a base del progetto costituiscono vincoli e limitazioni imprescindibili per l esercizio dell attività stessa. Certificazioni e dichiarazioni a corredo della SCIA I soggetti responsabili delle attività interessate ai controlli, per poter esercire dal punto di vista della prevenzione incendi, devono presentare, prima di iniziare l esercizio dell attività stessa, l istanza al Comando mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla specifica documentazione richiesta dal D.M. 7 agosto Così, la SCIA deve contenere: l le generalità e il domicilio del richiedente o, nel caso di un ente o di una l la specificazione dell attività soggetta principale e delle eventuali attività secondarie, oggetto della segnalazione; l la dichiarazione di impegno all osservanza degli obblighi connessi con l esercizio dell attività previsti dalla normativa vigente. Alla segnalazione devono essere allegati: l l asseverazione, a firma di un tecnico abilitato, attestante la conformità dell attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio al quale, a sua volta, sono allegati: le dichiarazioni e le certificazioni necessarie a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti, rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio; per le attività soggette di categoria A, la relazione tecnica e gli elaborati grafici, a firma di tecnico abilitato, conformi a quanto specificato nell Allegato I, lettera b); dell art. 23, decreto legislativo 8 marzo 2006, n Nel caso di utilizzo dell approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la segnalazione dovrà essere integrata da una dichiarazione a firma del responsabile dell attività, in merito all attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA). Per quanto concerne la documentazione a corredo della segnalazione certificata di inizio attività, deve essere costituita da certificazione/i di resistenza al fuoco dei prodotti/elementi costruttivi portanti e/o separanti a firma di professionista antincendio. Questa documentazione, fino a quando non sarà fissata in via amministrativa da un successivo decreto a firma del direttore centrale della prevenzione e sicurezza tecnica, deve essere redatta utilizzando gli appositi modelli definiti dalla stessa Direzione centrale della prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco [5], in particolare, deve comprendere: l prodotti ed elementi costruttivi portanti e/o separanti classificati ai fini della resistenza al fuoco (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura) la certificazione, predisposta per gruppi di elementi riconducibili a un elemento tipo, deve essere riferita alle effettive caratteristiche riscontrate in opera relative al numero, alla posizione e alla geometria degli elementi, dei materiali costitutivi, delle condizioni di incendio, delle condizioni di carico e di vincolo, delle caratteristiche e delle modalità di posa di eventuali protettivi ecc. Le relazioni di calcolo integrali, sottoscritte da un professionista antincendio, i rapporti di prova e di classificazione emessi dal laboratorio di prova, gli estratti dei fascicoli tecnici resi disponibili dai produttori e quant altro ritenuto necessario a comprovare, in conformità alle previsioni della norma, la resistenza al fuoco dei prodotti/elementi costruttivi indicati nella certificazione, devono far parte di un apposito fascicolo che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando; l prodotti e materiali classificati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e dispositivi di apertura delle porte la documentazione è costituita da una dichiarazione di rispondenza dei materiali e dei prodotti impiegati alle prestazioni richieste, a firma del tecnico abilitato incaricato del coordinamento, della direzione o della sorve 4) D.M. 9 maggio 2007, «Direttive per l attuazione dell approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio», in Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2007, n ) I modelli sono stati pubblicati sul sito istituzionale 2ottobre2012 N ILSOLE24ORE

5 glianza dei lavori ovvero, in assenza di queste figure, da un professionista antincendio, dalla quale sia possibile evincere la tipologia, i dati commerciali di identificazione e l ubicazione dei materiali e dei prodotti, inclusa l indicazione del codice di omologazione o del numero del certificato/rapporto di prova o di classificazione, o dei dati connessi alla marcatura CE. Le dichiarazioni di conformità dei prodotti omologati, le copie delle dichiarazioni di conformità CE ovvero delle certificazioni di conformità CE e relative documentazioni di accompagnamento per i prodotti marcati CE, i certificati di prova per i prodotti classificati ai sensi dell art. 10, D.M. 26 giugno 1984, i rapporti di prova e/o i rapporti di classificazione per prodotti non omologatienonmarcatice,leeventuali dichiarazioni di corretta posa in opera redatte dagli installatori e quant altro ritenuto necessario a comprovare la conformità dei materiali e dei prodotti impiegati alle prestazioni richieste devono far parte del fascicolo che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando; l impianti sono considerati rilevanti ai fini della sicurezza antincendi i seguenti impianti: di produzione, di trasformazione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell energia elettrica; di protezione contro le scariche atmosferiche; di deposito, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustioneediventilazioneediaerazionedeilocali,digas,ancheinfor ma liquida, combustibili, infiammabili o comburenti; di deposito, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustioneediventilazioneediaerazionedeilocali,disolidiediliquidi combustibili, infiammabili o comburenti; di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione e di aerazione dei locali; di estinzione o di controllo incendi/esplosioni, di tipo automatico e manuale; dicontrollodelfumoedelcalore; dirivelazionedifumo,dicalore, digasediincendioedisegnalazione allarme. Per gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi e ricadenti nel campo di applicazione del decreto del Ministero delle Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 [6], la documentazione è costituita dalla dichiarazione di conformità o di rispondenza prevista dall art. 7. Il progetto e gli allegati obbligatori devono fare parte del fascicolo che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando. Per gli impianti e i componenti di impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi e non ricadenti nel campo di applicazione deld.m.22gennaio2008,n.37,la documentazione è costituita da una dichiarazione, a firma dell installatore, di corretta installazione e di corretto funzionamento dell impianto. Questa dichiarazione è corredata di progetto a firma di tecnico abilitato, riferito alle eventuali norme di impianto e/o agli eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti, di relazione con le tipologie dei materiali e dei componenti utilizzatiedelmanualed usoemanutenzione dell impianto. In assenza di questo progetto, la documentazione è costituita da una certificazione, a firma di professionista antincendio, di rispondenza e di corretto funzionamento dell impianto. Questa certificazione è corredata dello schema dell impianto come realizzato(comprensivo delle caratteristiche e delle prestazioni dell impianto e dei componenti utilizzati nella sua realizzazione), del rapporto di verifica delle prestazioni e del funzionamento dell impianto, nonché di indicazioni riguardanti le istruzioni per l uso e la manutenzione dello stesso impianto. Gli allegati a corredo della dichiarazione o della certificazione devono fare parte del fascicolo che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando. Per quanto concerne i depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m 3, non a servizio di attività soggette, la relativa segnalazione deve contenere: l le generalità e il domicilio del richiedenteo,nelcasodienteodi l la specificazione dell attività soggetta, oggetto della segnalazione; l la dichiarazione di impegno all osservanza degli obblighi connessi con l esercizio dell attività previsti dalla normativa vigente. Alla segnalazione devono essere allegati: l la dichiarazione di installazione, di cui al D.M. n. 37/2008, rilasciata ai sensi dell art. 10, comma 4, D.Lgs. n. 32/1998; 6) D.M. 22 gennaio 2008, n. 37,«Regolamento concernente l attuazione dell articolo 11 quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all interno degli edifici», in Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2008, n. 61. ILSOLE24ORE ottobre 2012 N. 18

6 l una attestazione, firmata da un tecnico abilitato o dal responsabile tecnico dell impresa che procede all installazione del deposito o dell azienda distributrice di GPL, della conformità dell attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio; l una planimetria del deposito, in scala idonea, firmata da un tecnico abilitato o dal responsabile tecnico dell impresa che procede all installazione del deposito; l dichiarazione di conformità dell impianto utilizzatore ai sensi del D.M. n. 37/2008; l attestato del versamento effettuato dell art. 23, D.Lgs. n. 139/2006. Le modifiche ad attività esistenti In caso di modifiche di lavorazione o di strutture, di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti o di sopraggiunta modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate tali, insomma, da comportare un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, gli enti e i privati, responsabili delle attività di cui alle categorie B e C, Allegato I al D.P.R. n. 151/ 2011, sono obbligati, non solo ad avviare nuovamente le procedure per l esame dei progetti di modifica, ma anche a riproporre una nuova istanza di SCIA, corredata di una nuova asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, e da nuove dichiarazioni e certificazioni, a firma di un professionista antincendio, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilavanti ai fini antincendi, sono stati realizzati, installa 2ottobre2012 N.18 tiopostiinoperasecondolarego la dell arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio. Per le attività soggette ai controlli di categoria A, invece, è sufficiente una semplice relazione tecnica, a firma di un tecnico abilitato, e la presentazione di elaborati grafici da allegare alla nuova SCIA. Comunque, per una più esaustiva indicazione dei criteri qualitativi che comportano sostanziali variazioni nelle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, è opportuno fare riferimento all Allegato IV al D.M. 7 agosto 2012 o, in alternativa, alla valutazione dei rischi di incendio dell attività. Qualora fossero apportate alcune modifiche che, invece, non comportino un aggravio delle precedenti condizioni di sicurezza alle attività esistenti, quindi, considerate mutamenti non sostanziali da specifiche norme di prevenzione incendi, il titolare dell attività è tenuto a ripresentare una nuova SCIA, corredata dalla asseverazione, a firma di un tecnico abilitato, attestante la conformità dell attività, limitatamente agli aspetti oggetto di modifica, ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegate la relazione tecnica e gli elaborati grafici relativi alla planimetria generale riguardante l intero complesso, una dichiarazione di non aggravio di rischio di incendio, nonché, qualora ritenuto necessario, le certificazioni o le dichiarazioni, a firma di un professionista antincendi, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilavanti ai fini antincendi, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio. Naturalmente, occorre sempre allegare l attestato del versamento effettuato dell art. 23, D.Lgs. n. 139/ Per le attività soggette ai controlli di categoria A, basta ripresentare una nuova SCIA, con allegate una semplice relazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, limitata a dimostrare l osservanza delle specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi e la presentazione di elaborati grafici comprendenti una planimetria generale in scala, a seconda delle dimensioni dell insediamento e le piante relative a ciascun piano, recanti l indicazione degli elementi caratterizzanti il rischio di incendio e le misure di sicurezza e di protezione riportate nella relazione tecnica. Le variazioni significative Per l identificazione degli interventi che comportano variazioni sostanziali alle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio potrà essere fatto riferimento alla valutazione dei rischi di incendio dell attività o, in alternativa, ai seguenti criteri: l variazioni delle sostanze o delle miscele pericolose comunque detenute nell attività che comportino significativi incrementi della quantità complessiva in massa di una qualsiasi sostanza o miscela pericolosa; sostituzione di una sostanza o di una miscela pericolosa che comporti aggravio ai fini antincendio; l modifiche dei parametri significativi per la determinazione della classe minima di resistenza al fuoco dei compartimenti tali da determinare un incremento della classe esistente; l modifica di impianti di processo, ausiliari, tecnologici dell attività, significativi ai fini della sicurezza 47 ILSOLE24ORE

7 antincendio, che comportino incremento della potenza o dell energia potenziale; modifica sostanziale della tipologia o del layout di un impianto; l modifiche funzionali significative ai fini della sicurezza antincendio, come la modifica sostanziale della destinazione d uso o del layout di locali dell attività, della tipologia o del layout del sistema produttivo; incremento del volume complessivo degli edifici in cui è svolta l attività, nonché della compartimentazione antincendio, dei sistemi di ventilazione naturale o meccanica, dei sistemi di protezione attiva contro l incendio; modifiche che riducono le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti e separanti dell edificio o le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali; l modifica delle misure di protezione per le persone che comportino un incremento del numero degli occupanti eccedente il dimensionamento del sistema di vie d uscita; modifica delle tipologie degli occupanti (per esempio, anziani, bambini, diversamente abili ecc.) o loro diversa distribuzione; modifica sostanziale dei sistemi di vie d uscita, dei sistemi di protezione degli occupanti e dei soccorritori, dei sistemi di rivelazione e di segnalazione di allarme incendio, dell accesso all area e accostamento dei mezzi di soccorso, della comunicazione con altre attività. L attestazione di rinnovo periodica di conformità antincendio La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, ogni cinqueanni,odieciperleattivitàdi cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77, Allegato I al D.P.R. n. 151/ ILSOLE24ORE , il titolare delle attività soggette è tenuto a inviare al Comando, è effettuata tramite una dichiarazione attestante l assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata della relativa documentazione. La richiesta deve contenere: l le generalità e il domicilio del richiedente o, nel caso di ente o l la specificazione dell attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto dell attestazione; l la dichiarazione di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto segnalato, nonché di corretto adempimento degli obblighi gestionali e di manutenzione connessi con l esercizio dell attività previsti dalla normativa vigente. A questa devono essere anche allegati: l l asseverazione a firma di professionista antincendio, attestante che, per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, sono garantiti i requisiti di efficienza e di funzionalità. La stessa asseverazione deve riferirsi anche ai prodotti e ai sistemi per la protezionedipartiodielementiportanti delle opere di costruzione, qualora installati, finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco; dell art. 23, D.Lgs. n. 139/2006. Per i depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m 3, non al servizio di attività soggette, la richiesta deve contenere: l le generalità e il domicilio del richiedenteo,nelcasodienteodi l la specificazione dell attività soggetta, oggetto dell attestazione; l la dichiarazione di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto segnalato, nonché di corretto adempimento degli obblighi gestionali connessi con l esercizio dell attività prevista dalla normativa vigente. Alla richiesta devono essere allegati: l la dichiarazione, a firma di un tecnico abilitato o del responsabile tecnico dell impresa di manutenzione del deposito o dell azienda distributrice di GPL, attestante che i controlli di manutenzione sono stati effettuati in conformità alle normative vigenti; dell art. 23, D.Lgs. n. 139/ Gli altri procedimenti di prevenzione incendi L istanza di deroga al rispetto della normativa antincendi è indirizzataalcomando,ilqualedeveesaminarla e, con proprio motivato parere, trasmetterla alla competente Direzione regionale dei Vigili del Fuoco. La Direzione deve esprimere il proprio parere, dandone contestuale comunicazione al Comando e al richiedente. L istanza di deroga all integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti deve contenere: l le generalità e il domicilio del richiedente o, nel caso di ente o l la specificazione dell attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto dell istanza di deroga; l le disposizioni normative per le 2 ottobre 2012 N. 18

8 quali è richiesta la deroga; l la specificazione delle caratteristiche dell attività o dei vincoli esistenti che comportano l impossilità di ottemperare alle disposizioni normative; l la descrizione delle misure tecniche compensative che devono essere adottate. All istanza devono essere allegati: l la documentazione tecnica, a firma di un professionista antincendio, conforme a quanto previsto per le attività non normate (Allegato I) e integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle normative antincendio cui si intende derogare e dall indicazione delle misure tecniche ritenute idonee a compensare il rischio aggiuntivo; dell art. 23, D.Lgs. n. 139/ Nel caso in cui sia fatto ricorso all approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la documentazione tecnica, a firma di un professionista antincendio, deve essere conforme a quanto previsto per le attività non normate (Allegato I), integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni alle quali si intende derogare e dall indicazione delle misure tecniche ritenute idonee a compensare il rischio aggiuntivo, determinate utilizzando le metodologie dell approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, nonché dal documento contenente il programma per l attuazione del SGSA. A volte, è opportuno che la formale presentazione del progetto sia preceduta da una fase di esame preliminare da parte di un funzionario tecnico dei VVF, in modo da concordare preventivamente quegli 2ottobre2012 N.18 aspetti formali e sostanziali necessari per l espressione di un parere favorevole di conformità. Questa prassi, se da un lato può consentire all operatore di avere quelle indicazioni di base che permettono di elaborare progetti di sistemazione più conformi alle norme di sicurezza antincendi, evitando rifacimenti onerosi di progetti altrimenti approntati in maniera non conforme ai fondamentali principi di sicurezza, dall altro può esimere i Comandi, in presenza di documentazione tecnica incompleta o non esaustiva, di richiedere atti suppletivi con conseguente allungamento dei tempi. Tutto questo è ottenibile proprio mediante colloqui informativi tra gli operatori e i funzionari del Comando, stante il rilevante aspetto che ha assunto, così, la fase preliminare di progettazione ai fini dello snellimento procedurale e della contrazione dei tempi di pronunciamento dei pareri da parte dei Comandi. Pertanto, per tutte le attività soggette delle categorie B e C, l istanza per il rilascio del nulla osta di fattibilità è presentata al Comando e deve contenere: l le generalità e il domicilio del richiedente o, nel caso di ente o di l la specificazione dell attività principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto dell istanza di nulla osta di fattibilità; l le indicazioni riguardo gli aspetti di prevenzione incendi oggetto dell istanza di nulla osta di fattibilità. All istanza devono essere allegati: l la documentazione tecnica, a firma di un tecnico abilitato, conforme a quanto specificato nell Allegato I, limitatamente agli aspetti di prevenzione incendi oggetto dell istanza; dell art. 23, D.Lgs. n. 139/ Per quanto concerne l istanza, ai fini dell effettuazione di visite tecniche nel corso della realizzazione dell opera, deve essere presentata al Comando e deve contenere: l le generalità e il domicilio del richiedente o, nel caso di ente o di l i riferimenti dell approvazione dei progetti da parte del Comando, per attività di categoria B e C; l le indicazioni riguardo gli aspetti di prevenzione incendi oggetto della richiesta di verifica in corso d opera. All istanza devono essere allegati: l la documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, illustrativa dell attività relativa agli aspetti di prevenzione incendi oggetto dell istanza di verifica richiesta; dell art. 23, D.Lgs. n. 139/2006. Infine, nel caso in cui l attività soggetta modifichi la propria ragione sociale, il titolare, che succede nella responsabilità della medesima, dovrà procedere alla sua voltura mediante una dichiarazione resa, secondo le forme di legge, come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, in cui, oltre a indicare i riferimenti identificativi della documentazione, nonché l assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto in precedenza segnalato al Comando, dovrà impegnarsi a osservare anche tutti gli obblighi connessi con l esercizio dell attività, compresi quelli prescritti, in materia di prevenzione incendi, dal D.Lgs. n. 81/2008. l 49 ILSOLE24ORE

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