Quadro legislativo antincendio e gestione emergenze. Roma, ottobre 2009

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1 Quadro legislativo antincendio e gestione emergenze Roma, ottobre 2009

2 gestione dell emergenza D.Lgs 81/08 - Titolo II Capo III sezione VI Art 43 Il datore di lavoro: a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell emergenza; b) designa preventivamente i lavoratori incaricati di cui all articolo 18, 1, lett. b); c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare; d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili. e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio e al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi;

3 gestione dell emergenza Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell azienda e dei rischi specifici dell azienda o della unità produttiva. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell azienda o dell unità produttiva. Con riguardo al personale della Difesa la formazione specifica svolta presso gli istituti o le scuole della stessa Amministrazione è abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle emergenze. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato

4 gestione dell emergenza Art 44 Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

5 gestione dell emergenza Art 45 Primo soccorso Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388

6 prevenzione incendio Art 46 Prevenzione incendi La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell ambiente. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l incolumità dei lavoratori. Fermo restando quanto previsto dal D.lgs. 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi, i Ministri dell interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti: a) i criteri diretti atti ad individuare: 1) misure intese ad evitare l insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi; 2) misure precauzionali di esercizio; 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio; 4) criteri per la gestione delle emergenze;

7 prevenzione incendio b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione. Fino all adozione dei decreti continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell interno in data 10 marzo Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l espletamento della attività di assistenza.

8 prevenzione incendio Per prevenzione incendi s'intende la materia di rilevanza interdisciplinare nel cui ambito vengono promossi, studiati, predisposti e sperimentati misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare, secondo le norme emanate dagli organi competenti, l'insorgenza di un incendio ed a limitarne le conseguenze. L art. 33 D.P.R. n. 547/55 abrogato dal D.lgs 81/2008 "in tutte le aziende o lavorazioni devono essere sempre adottate idonee misure per prevenire l'incendio e per tutelare l'incolumità dei lavoratori in caso di incendio

9 prevenzione incendio Nel DPR 246/93 che recepisce la direttiva 89/106 CEE relativa ai prodotti da costruzione sono evidenziati, tra gli altri, gli obiettivi primari della sicurezza in caso di incendio che devono essere presi in considerazione nella progettazione delle opere di costruzione -diminuire al massimo la gestione dell'emergenza; -assicurare la stabilità delle strutture portanti per un tempo utile a consentire il soccorso degli occupanti; -limitare per quanto possibile lo sviluppo e la propagazione dell'incendio all'interno dell'opera e quindi agli ambienti limitrofi; -permettere agli occupanti di lasciare l'ambiente senza danno oppure prevedere che siano soccorsi in modo diverso; - permettere alle squadre di soccorso di operare in condizioni sicure.

10 prevenzione incendio Legislazione di riferimento prevenzione incendi D.M. 31/07/1934 Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e trasporto. Legge 27 dicembre 1941 n Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi (affidamento ai VV.FF. del servizio di prevenzione ed estinzione incendi). D.P.R. 19/03/1956, n. 302 sicurezza nella produzione, conservazione e trasporto degli esplosivi. D.P.R. 26/05/1959 n. 689 Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco.

11 prevenzione incendio Legislazione di riferimento prevenzione incendi Legge 13 maggio 1961, n. 469, e Legge 26 luglio 1965, n. 966 regolamento del controllo e del rilascio del certificato di prevenzione incendi documento che attesta la conformità alle norme e alle prescrizioni, e stabilisce le attività soggette al controllo. D.M. 16/02/1982 Modificazioni del D. M. 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi. D.P.R. 27/7/1982, n. 577 Approvazione del regolamento concernente l espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza. Legge 10 dicembre 1984, n. 818 Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

12 prevenzione incendio Legislazione di riferimento prevenzione incendi D.M. 16/5/1987 n. 246 Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione. Circolare 29/8/1995 chiarimento sugli adempimenti di prevenzione e protezione antincendio. D.P.R. 12/1/1998 n. 37 Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi. D.M. 10/3/1998 criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro. D.M. 4/5/1998 Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all uniformità dei connessi servizi resi dai comandi provinciali dei vigili del fuoco.

13 prevenzione incendio Legislazione di riferimento prevenzione incendi D.Lgs. 17/08/1999 n. 334 Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. D.M. 09/8/2000 Linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza. Circolare Ministeriale 10/11/2000 n. 22 MI.SA. Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidente rilevante di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n D.M. 19/03/2001 Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidente rilevante. Decreto Pres. Cons. Ministri 25/02/2005 Linee Guida per la predisposizione del piano d'emergenza esterna di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.

14 prevenzione incendio Legislazione di riferimento prevenzione incendi D.M. 29/12/2005 Direttive per il superamento del regime del nulla osta provvisorio, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.37. D.M. 16/2/2007 Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione. D.M. 9/3/2007 Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. D.M. 22/01/2008 n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

15 prevenzione incendio Il combustibile è qualunque sostanza che possa subire un processo di combustione, vale a dire una ossidazione veloce con forte sviluppo di calore il combustibile può essere solido liquido gassoso Il comburente è la sostanza che aiuta o mantiene la combustione Fonte di innesco calore (energia) somministrato Condizione necessaria affinché si verifichi combustione è la contemporanea presenza di Comburente Combustibile Calore

16 prevenzione incendio temperatura di accensione o autoaccensione: temperatura alla quale un combustibile si infiamma spontaneamente in presenza di aria temperatura di infiammabilità: è la minima temperatura alla quale un combustibile liquido emette una certa quantità di vapori in grado di formare con il comburente una miscela incendiabile; ( per gli altri combustibili allo stato solido è quella temperatura a cui la superficie del combustibile è in grado di reagire con l ossigeno del aria)

17 prevenzione incendio L incendio è una combustione che si sviluppa in modo incontrollato nel tempo e nello spazio. L esplosione è una combustione che si sviluppa in modo molto rapido con violenta liberazione di energia ed avviene in presenza di gas, vapori, polveri combustibili e di alcune sostanze instabili e fortemente reattive o di materie esplosive. La combustione è una reazione chimica tra un combustibile ed un comburente (ossigeno che è presente nell aria - 21% in volume) con emissione di energia sottoforma di luce e calore la cui manifestazione visibile è il fuoco. COMBUSTIONI possono avvenire anche in assenza di ossigeno ( un filamento di rame brucia in un ambiente saturo di vapori di zolfo) perciò è più rigoroso parlare di reazione di ossidazione.

18 prevenzione incendio La combustione fornisce una grande quantità di energia ( calore luce) ed inoltre una serie di prodotti chimici secondari: CO 2 anidride carbonica CO monossido di carbonio SO 2 e SO 3 anidridi solforosa e solforica frutto di combustioni di materiali contenenti zolfo H 2 O vapore acqueo Ceneri e Fumo La maggior parte delle vittime degli incendi è imputabile prevalentemente alle sostanze tossiche contenute nei fumi, dipendenti direttamente dalle caratteristiche del materiale combusto.

19 Il rischio di incendio esiste praticamente in tutti i locali. Per questo motivo in tutte le aziende o lavorazioni devono sempre essere adottate idonee misure per prevenire l incendio e per tutelare l incolumità dei lavoratori in caso di incendio. Alcune attività sono soggette a norme generali; Altre attività di cui al D.M a disposizioni particolari. Classificazione dei fuochi il D.M individua le varie caratteristiche dei fuochi al fine di determinare gli idonei mezzi di estinzione ed elabora una classificazione dei fuochi in cinque categorie: Classe A Classe B Classe C Classe D Classe E

20 CLASSIFICAZIONE DEI FUOCHI Classe A - Relativo alla combustione di materiali solidi, carta, legno, ecc. Estinzione effettuate mediante sostanze che si depositano sul combustibile in quanto l estinguente non affonda nel combustibile Classe B - Relativo a materiali liquidi o solidi liquefatti, benzina, vernici alcool, ecc. Estinzione tramite sostanze che attuano azione di raffreddamento e soffocamento producendo separazione fisica tra comburente e combustibile. Nel caso di combustibili liquidi come la benzina non è possibile utilizzare sostanze estinguenti a densità maggiore della stessa in quanto affonderebbero sotto il pelo libero del liquido rendendo inefficace l azione estinguente Classe C - Relativo alla combustione di materiali gassosi infiammabili, gas, come metano, GPL e idrogeno, con possibilità di esplosione Estinzione sostanze che attuano azione di raffreddamento e soffocamento e di inertizzazione della miscela aria/gas

21 prevenzione incendio Classe D - fuochi di sostanze chimiche spontaneamente combustibili e di metalli come il sodio, magnesio e alluminio (in polvere finissima) sia a quella di perossidi clorati e perclorati L estinzione di questi fuochi con acqua può produrre reazioni violente Classe E - Relativo alla combustione di apparecchiature e materiale elettrico in tensione. L estinzione va effettata con idonei mezzi di estinzione caratterizzati dalla presenza del simbolo di tale fuoco e non va usata acqua

22 TECNICHE DI ESTINZIONE Per ottenere lo spegnimento del fuoco deve essere eliminato uno degli elementi del triangolo del fuoco : SEPARAZIONE: allontanamento tra combustibile e comburente ottenibile con ripari o barriere non infiammabili, mezzi meccanici, forti getti d acqua, polvere o sabbia. SOFFOCAMENTO: riduzione della percentuale del comburente al di sotto della soglia minima. RAFFREDDAMENTO: abbassamento della temperatura. AZIONE CHIMICA: arresto delle reazioni a catena che avvengono durante la combustione. Tali azioni si possono ottenere singolarmente o contemporaneamente mediante l uso delle sostanze estinguenti, che vanno scelte in funzione della natura del combustibile e delle dimensioni del fuoco.

23 SOSTANZE ESTINGUENTI ACQUA: opera azione di raffreddamento e separazione usata in fuochi di classe A o B in questi ultimi è efficace solo se il liquido infiammato ha densità superiore a quella dell Acqua SCHIUMA: la schiuma è prodotta tramite miscelazione di acqua, e additivo tensioattivo ed aria o altro gas inerte come CO2 o N2 efficace nei fuochi di classe B tramite azione di soffocamento ed anche sui fuochi di classe A tramite azione di raffreddamento ANIDRIDE CARBONICA: è un gas con densità maggiore dell aria, opera azione di soffocamento eliminando contatto tra ossigeno e combustibile sia di raffreddamento, conseguente alla sottrazione di calore dovuta all energia impiegata nel passaggio da fase liquida a gassosa. Usata nei fuochi di classe A,B,C,D POLVERE: sono composte da sali alcalini efficaci nei fuochi di classe A,B,C E fino a 1000 Volt.

24 Schema riassuntivo dei tipi di estinguenti e delle loro principali azioni: Raffreddamento Soffocamento Inibizione chimica Impianto elettrico Separazione braci Acqua SI SI - NO SI Schiuma SI SI - NO - CO2 SI SI - SI - Polvere - SI SI SI SI Sabbia - SI - NO SI

25 CARICO DI INCENDIO Decreto Ministero dell Interno 9 marzo 2007 Al fine di limitare i rischi derivanti dagli incendi, le costruzioni devono essere progettate, realizzate e gestite in modo da garantire: La stabilità degli elementi portanti per un tempo utile ad assicurare il soccorso agli occupanti; La limitata propagazione del fuoco e dei fumi, anche riguardo alle opere vicine; La possibilità che gli occupanti lascino l'opera indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo; La possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

26 CARICO DI INCENDIO Decreto Ministero dell Interno 9 marzo 2007 I requisiti di protezione delle costruzioni dagli incendi, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi suddetti, sono garantiti attraverso l'adozione di misure e sistemi di protezione attiva e passiva. Tutte le misure e i sistemi di protezione, inseriti nella costruzione, devono essere adeguatamente progettati, realizzati e mantenuti secondo quanto prescritto dalle specifiche normative tecniche o dalle indicazioni fornite dal produttore al fine di garantirne le prestazioni nel tempo. L'individuazione dei valori che assumono i parametri posti a base della determinazione delle azioni di progetto è a carico dei soggetti responsabili della progettazione. Il mantenimento delle condizioni che determinano l'individuazione dei suddetti valori e' a carico dei titolari delle attività.

27 Per il conseguimento degli obiettivi si vedano le disposizioni tecniche dell allegato al DM 9 marzo 2007 La circolare 91/61 è abrogata CARICO DI INCENDIO SPECIFICO E DI PROGETTO CARICO D INCENDIO SPECIFICO: carico di incendio riferito all unità di superficie lorda. E espresso in MJ/m2. CARICO D INCENDIO SPECIFICO DI PROGETTO: carico d incendio specifico corretto in base ai parametri indicatori del rischio di incendio del compartimento e dei fattori relativi alle misure di protezione presenti. Potenziale termico netto della totalità dei materiali combustibili contenuti in uno spazio corretto in base ai parametri indicativi della partecipazione alla combustione dei singoli materiali. Costituisce la grandezza di riferimento per le valutazioni della resistenza al fuoco delle costruzioni.

28 RESISTENZA AL FUOCO RESISTENZA AL FUOCO: è una delle fondamentali strategie di protezione da perseguire per garantire un adeguato livello di sicurezza della costruzione in condizioni di incendio. Essa riguarda la capacità portante in caso di incendio, per una struttura, per una parte della struttura o per un elemento strutturale nonché la capacità di compartimentazione rispetto all incendio per gli elementi di separazione sia strutturali, come muri e solai, sia non strutturali, come porte e tramezzi. CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO: intervallo di tempo espresso in minuti, definito in base al carico di incendio specifico di progetto, durante il quale il compartimento antincendio garantisce la capacità di compartimentazione. COMPARTIMENTO ANTINCENDIO: parte della costruzione organizzata per rispondere alle esigenze della sicurezza in caso di incendio e delimitata da elementi costruttivi idonei a garantire, sotto l azione del fuoco e per un dato intervallo di tempo, la capacità di compartimentazione.

29 Le prestazioni di resistenza al fuoco dei prodotti e degli elementi costruttivi possono essere determinate in base ai risultati di prove, calcoli, confronti con tabelle ( Decreto Ministero dell Interno 16 febbraio 2007) La resistenza al fuoco espressa in REI R (stabilità) indica la capacità della struttura di mantenere le proprie caratteristiche fisico meccaniche E (tenuta) indica la capacità di una struttura di impedire il passaggio di fiamme, vapori e gas oltre il lato non esposto al fuoco. I (isolamento) indica la capacità di una struttura di impedire il passaggio di calore oltre il lato esposto al fuoco.

30 Le prestazioni da richiedere ad una costruzione, in funzione degli obiettivi di sicurezza, sono individuate nei seguenti livelli: Livello I. Nessun requisito specifico di resistenza al fuoco dove le conseguenze della perdita dei requisiti stessi siano accettabili o dove il rischio di incendio sia trascurabile Livello II. Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo sufficiente all evacuazione degli occupanti in luogo sicuro all esterno della costruzione Livello III. Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo congruo con la gestione dell emergenza Livello IV. Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell incendio, un limitato danneggiamento della costruzione Livello V. Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell incendio, il mantenimento della totale funzionalità della costruzione stessa

31 I livelli di prestazione comportano l adozione di differenti classi di resistenza al fuoco secondo quanto stabilito ai punti successivi. Le classi di resistenza al fuoco sono le seguenti: 15; 20; 30; 45; 60; 90; 120; 180; 240; 360. Esse sono di volta in volta precedute dai simboli indicanti i requisiti che devono essere garantiti, per l intervallo di tempo descritto, dagli elementi costruttivi portanti e/o separanti che compongono la costruzione. Tali requisiti, individuati sulla base di una valutazione del rischio d incendio, sono rappresentati con i simboli elencati nelle decisioni della Commissione dell Unione Europea 2000/367/CE del 3 maggio 2000 e 2003/629/CE del 27 agosto cfr. ( Decreto Ministero dell Interno 16 febbraio 2007)

32 prevenzione incendio MEZZI PER LA PROTEZIONE La protezione può essere realizzata tramite due tipi di difesa: ATTIVA, è rappresentata da strumenti di estinzione incendi, impianti di spegnimento automatici e manuali dai sistemi di rivelazione fumo e dalla segnaletica di emergenza PASSIVA, utilizzo nella costruzione di pareti solai porte resistenti all innalzamento delle temperature e quindi alla limitazione della diffusione dell incendio

33 La prevenzione incendi: procedure operative di soccorso Norme di riferimento Il D.lgs 81/08 prevede che, fermo restando quanto previsto dal D.lgs 139/2006, dovranno essere adottati uno o più decreti in cui siano definiti: misure intese ad evitare l insorgere di un incendio e a limitare le conseguenze qualora esso si verifichi misure precauzionali di esercizio metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio criteri per la gestione di emergenze i requisiti del personale del servizio prevenzione e protezione antincendio. D.M. del 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro

34 La prevenzione incendi: D.M Il decreto stabilisce i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi. Nel documento di valutazione del rischio di incendio sono riportati i nomi dei lavoratori incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione, lotta antincendio e gestione dell emergenza (o quello del datore di lavoro nei casi previsti). La valutazione dei rischi di incendio può essere condotta seguendo i principi dell allegato I, classificando i luoghi di lavoro e, se del caso, le singole parti del luogo medesimo.

35 La prevenzione incendi: D.M Costituito da 9 articoli Art Oggetto - Campo di applicazione Art Valutazione dei rischi di incendio Art Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio Art Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio Art Gestione dell emergenza in caso di incendio Art Designazione degli addetti al servizio antincendio Art Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza Art Disposizioni transitorie e finali Art Entrata in vigore

36 La prevenzione incendi: D.M allegati Allegato I Linee guida per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro. Allegato II Misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi Allegato III Misure relative alle vie di uscita in caso di incendio Allegato IV Misure per la rilevazione e l allarme in caso di incendio Allegato V Attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi Allegato VI Controlli e manutenzione sulle misure di protezione Allegato VII Informazione e formazione Allegato VIII Pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio Allegato IX Contenuti minimi dei corsi di formazione Allegato X Luoghi di lavoro ove si svolgono le attività previste dall art. 6 comma 3.

37 La prevenzione incendi: D.M Ai fini del presente decreto si definisce: -PERICOLO DI INCENDIO: proprietà o qualità intrinseca di determinati materiali o attrezzature, oppure di metodologie e pratiche di lavoro o di utilizzo di ambiente di lavoro, che presentano il potenziale di causare un incendio; -RISCHIO DI INCENDIO: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di accadimento di un incendio e che si verifichino conseguenze dell'incendio sulle persone presenti; - VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO: procedimento di valutazione dei rischi di incendio in un luogo di lavoro, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo diincendio.

38 La prevenzione incendi: D.M linee guida per la valutazione del rischio OBIETTIVI della VALUTAZIONE: prevenzione dei rischi informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti formazione dei lavoratori le misure tecnico organizzative destinate a porre in atto i provvedimenti necessari La VALUTAZIONE DEL RISCHIO deve tener conto di: tipo di attività materiali immagazzinati e manipolati attrezzature e arredi presenti nel luogo di lavoro caratteristiche costruttive e materiali dei luoghi di lavoro dimensioni e articolazione del luogo di lavoro Numero di persone presenti

39 La prevenzione incendi: D.M linee guida per la valutazione del rischio FASI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI: individuazione pericolo incendio individuazione lavoratori e altre persone esposte eliminazione o riduzione dei pericoli valutazione rischi residui di incendio verifica adeguatezza misure REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI: data di effettuazione della valutazione pericoli identificati lavoratori ed altre persone a rischio particolare identificati conclusioni derivanti dalla valutazione REVISIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI: a seguito di variazioni significative nel cambiamento di attività nei materiali utilizzati, o in caso di ristrutturazioni o ampliamenti

40 La prevenzione incendi: D.M DETERMINAZIONE DEI FATTORI DI PERICOLO I fattori di pericolo sono quelli che potenzialmente possono provocare e far sviluppare un incendi. Questi fattori possono suddividersi in tre tipologie: Grandi quantità di carta e materiali simili Materie plastiche o derivanti da materie plastiche Materiali e sostanze combustibili Arredi e rivestimenti infiammabili Liquidi e vapori infiammabili Gas infiammabili Polveri infiammabili Sostanze esplodenti Materiali previsti dall allegato B del DM

41 La prevenzione incendi: D.M DETERMINAZIONE DEI FATTORI DI PERICOLO Sorgenti d innesco Fiamme libere Scintille Archi elettrici Superfici a temperatura elevata Cariche elettrostatiche Campi elettromagnetici Sorgenti luminose Macchine impianti ed attrezzature obsolete o difformi dalle norme di buona tecnica Fattori esterni Zone ad alta sismicità Vicinanza con altre attività ad alto rischi Carenza di manutenzione e metodologia di lavoro non corretta

42 La prevenzione incendi: D.M INDIVIDUAZIONE DELLE PERSONE ESPOSTE Devono essere individuate le persone o i gruppi di persone che possono ricevere danno in caso di incendio: Numero dei lavoratori Individuazione delle persone esposte I malati ed i portatori di handicap I neo assunti I lavoratori occasionali La presenza di pubblico

43 La prevenzione incendi: D.M INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Datore di lavoro Realizzare le vie d uscita Realizzare le misure di segnalazione incendio e di allarme Fornire ai lavoratori una adeguata informazione Assicurare l estinzione dell incendio Garantire l efficacia del sistema antincendio Criteri di riduzione dei rischi Criteri per eliminare o ridurre i pericoli legati alle sostanze infiammabili Misure per eliminare o ridurre i pericoli causati da sorgenti di calore Misure atte ad eliminare la probabilità di insorgere di incendi Misure di tipo compensativo

44 La prevenzione incendi: D.M RIDUZIONE PERICOLI CAUSATI DA MATERIALE INFIAMMABILI Rimozione o riduzione delle sostanze facilmente combustibili Sostituzione di materiali pericolosi con altri Immagazzinare i materiali pericolosi in locali resistenti a fuoco Rimozione o sostituzione degli arredi infiammabili Provvedimenti per lo smaltimento dei rifiuti e degli scarti

45 La prevenzione incendi: D.M RIDUZIONE PERICOLI CAUSATI DA SORGENTI DI CALORE Rimozione delle sorgenti di calore non necessarie Sostituzione delle sorgenti di calore con altre più sicure Controllo dell uso dei generatori di calore Schermatura delle sorgenti di calore Installazione e manutenzione delle sorgenti di calore Controllo della conformità degli impianti elettrici Controllo della corretta manutenzione degli impianti elettrici e meccanici Pulizia e manutenzione dei condotti di ventilazione e canne fumarie Controllo dei permessi da rilasciarsi agli addetti alla manutenzione che usano fiamme libere Controllo delle zone ove è consentito fumare Divieto di uso di fiamme libere nelle zone ad alto rischi

46 La prevenzione incendi: D.M MISURE DI TIPO COMPENSATIVO Vie d esodo: Rivelazione ed allarme antincendio: Informazione e formazione: Riduzione del percorso d esodo Protezione delle vie d esodo Installazione di ulteriore segnaletica Illuminazione di emergenza Limitazione dell affollamento dei locali Installazione di impianti di spegnimento Installazione di un sistema di allarme più efficiente Installazione di un impianto automatico di rilevazione incendio Miglioramento del sistema di allertamento in caso di incendio (ad esempio sistema ottico etc.) Per piccoli luoghi di lavoro risistemazione delle attività in modo tale che qualsiasi principio di incendio possa essere prontamente segnalato Predisposizione di un programma di controllo e manutenzione Informazione sui pericoli di incendio agli appaltatori esterni Svolgimento di specifici corsi di aggiornamento per il personale che usa materiali combustibili o sostanze infiammabili Addestramento antincendio esteso a tutti i lavoratori

47 La prevenzione incendi: D.M PROGRAMMA DI VERIFICA DELLE MISURE ANTINCENDIO Il programma di verifica delle misure antincendio è finalizzato a ridurre ulteriormente i rischi residui e garantire il miglioramento nel tempo del livello di sicurezza dell ambiente di lavoro. Tale fase dovrà contemplare un piano periodico di verifica e di monitoraggio delle misure di sicurezza adottate.

48 La prevenzione incendi: D.M VALUTAZIONE LIVELLO DI RISCHIO Sulla base della valutazione dei rischi è possibile classificare il livello di rischio di incendio dell intero luogo di lavoro o di parte di esso.

49 La prevenzione incendi: D.M VALUTAZIONE LIVELLO DI RISCHIO RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO Luoghi di lavoro o parti di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e/o condizioni locali e di esercizio con scarsa probabilità di sviluppo di principio di incendio ed in cui la probabilità di propagazione è da ritenersi limitata. Luoghi di lavoro in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi ed in cui la probabilità di propagazione è da ritenersi limitata (DM 16 febbraio 82 e DPR 689/59). Luoghi di lavoro in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme (aree in cui vengono utilizzati prodotti facilmente infiammabili in presenza di sorgenti di innesco;alberghi, ospedali, uffici con oltre 1000 dipendenti). La classificazione di cui sopra determina la formazione corrispondente che è richieste al personale per la gestione dell emergenza

50 La prevenzione incendi: D.M Allegato II MISURE INTESE A RIDURRE LA PROBABILITA DI INSORGENZA EGLI INCENDI Misure tecniche: Misure gestionali: Messa a terra degli impianti elettrici Protezione contro le scariche atmosferiche Ventilazione degli ambienti in presenza di vapori infiammabili Adozioni di dispositivi di sicurezza Rispetto della pulizia Controlli sui sistemi di sicurezza Predisposizione di un regolamento interno sulle misure di sicurezza Informazione e formazione dei lavoratori

51 prevenzione incendi Allegato II misure intese a ridurre la probabilità incendio COMUNI CAUSE DI INCENDIO sostanze infiammabili o facilmente combustibili in luogo non idoneo accumulo di rifiuti, carta od altro materiale combustibile uso di fiamme libere e di apparecchi generatori di calore; inadeguata pulizia delle aree di lavoro e scarsa manutenzione delle apparecchiature; uso di impianti elettrici difettosi o non adeguatamente protetti; riparazioni o modifiche di impianti elettrici effettuate da persone non qualificate; presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione anche quando non sono utilizzate utilizzo non corretto di apparecchi di riscaldamento portatili; ostruzione delle aperture di ventilazione di apparecchi di riscaldamento, macchinari, apparecchiature elettriche e di ufficio; presenza di fiamme libere in aree ove sono proibite, compreso il divieto di fumo o il mancato utilizzo di portacenere; negligenze di appaltatori o degli addetti alla manutenzione;

52 prevenzione incendi Allegato II misure intese a ridurre la probabilità incendio UTILIZZO DI FONTI DI CALORE Generatori di calore devono essere utilizzati in conformità alle istruzioni dei costruttori. Accorgimenti necessitano quando la fonte di calore è utilizzata per riscaldare sostanze infiammabili (p.e. l'impiego di oli e grassi in apparecchi di cottura). I luoghi dove si effettuano lavori di saldatura o di taglio alla fiamma, devono essere tenuti liberi da materiali combustibili. I condotti di aspirazione di cucine, forni, seghe, molatrici, devono essere tenuti puliti per evitare l'accumulo di grassi o polveri.

53 prevenzione incendi Allegato II misure intese a ridurre la probabilità incendio IMPIANTI ED ATTREZZATURE ELETTRICHE Nel caso debba provvedersi ad una alimentazione provvisoria di una apparecchiatura elettrica, il cavo elettrico deve avere la lunghezza strettamente necessaria ed essere posizionato in modo da evitare possibili danneggiamenti. Le riparazioni elettriche devono essere effettuate da personale competente e qualificato. I materiali facilmente combustibili ed infiammabili non devono essere ubicati in prossimità di apparecchi di illuminazione, in particolare dove si effettuano travasi di liquidi.

54 prevenzione incendi Allegato II misure intese a ridurre la probabilità incendio APPARECCHI INDIVIDUALI O PORTATILI DI RISCALDAMENTO Per quanto riguarda gli apparecchi di riscaldamento individuali o portatili, le cause più comuni di incendio includono il mancato rispetto di misure precauzionali, quali ad esempio: a) il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza quando si utilizzano o si sostituiscono i recipienti di g.p.l.; b) il deposito di materiali combustibili sopra gli apparecchi di riscaldamento; c) il posizionamento degli apparecchi portatili di riscaldamento vicino a materiali combustibili; d) le negligenze nelle operazioni di rifornimento degli apparecchi alimentati a kerosene. L'utilizzo di apparecchi di riscaldamento portatili deve avvenire previo controllo della loro efficienza, in particolare legata alla corretta alimentazione.

55 prevenzione incendi Allegato II misure intese a ridurre la probabilità incendio LAVORI DI MANUTENZIONE E DI RISTRUTTURAZIONE RIFIUTI E SCARTI DI LAVORAZIONE COMBUSTIBILI I rifiuti non devono essere depositati, neanche in via temporanea, lungo le vie di esodo (corridoi, scale, disimpegni) o dove possano entrare in contatto con sorgenti di ignizione. L'accumulo di scarti di lavorazione deve essere evitato ed ogni scarto o rifiuto deve essere rimosso giornalmente e depositato in un'area idonea preferibilmente fuori dell'edificio. AREE NON FREQUENTATE

56 prevenzione incendi Allegato III misure relative alle vie di uscita Definizioni: - AFFOLLAMENTO: numero massimo ipotizzabile di lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro o in una determinata area dello stesso; - LUOGO SICURO: luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio; - PERCORSO PROTETTO: percorso caratterizzato da una adeguata protezione contro gli effetti di un incendio che può svilupparsi nella restante parte dell'edificio. Esso può essere costituito da un corridoio protetto, da una scala protetta o da una scala esterna. - USCITA DI PIANO: uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto degli effetti di un incendio e che può configurarsi come segue: a) uscita che immette direttamente in un luogo sicuro; b) uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può essere raggiunta l'uscita che immette in un luogo sicuro; c) uscita che immette su di una scala esterna. - VIA DI USCITA (da utilizzare in caso di emergenza): percorso senza ostacoli al deflusso che consente agli occupanti un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro.

57 prevenzione incendi Allegato III misure relative alle vie di uscita VENGONO FORNITI CRITERI E METODI PER: progettazione delle vie di uscita scelta della lunghezza dei percorsi di esodo numero e larghezza delle uscite di piano numero e larghezza delle scale misure di sicurezza alternative misure per limitare la propagazione dell incendio nelle vie di uscita scelta delle porte da installare lungo le vie di uscita e relativi sistemi segnaletica ed illuminazione delle vie di uscita divieti da osservare lungo le vie di uscita

58 prevenzione incendi Allegato III misure relative alle vie di uscita VIE D USCITA IN CASO DI INCENDIO Il sistema di vie d uscita deve garantire che le persone possano, senza assistenza esterna, utilizzare in sicurezza un percorso senza ostacoli e riconoscibile fino ad un luogo sicuro. Nello stabilire se un sistema di vie è soddisfacente bisogna stabilire: Il numero di persone presenti, la loro conoscenza dei luoghi, la loro capacità di muoversi senza assistenza Dove si trovano le persone quando accade un incendio I pericoli di incendio presenti su un luogo di lavoro Il numero delle vie d uscita alternative disponibili. CRITERI GENERALI DI SICUREZZA PER LE VIE DI USCITA Per giudicare l idoneità di una via di fuga bisogna valutare i seguenti punti: Ogni luogo di lavoro deve disporre di vie di fuga alternative ad eccezione di quelli piccoli e quelli con rischi d incendio medio o basso Ciascuna via d uscita deve essere indipendente dalle altre Il percorso da coprire per raggiungere la più vicina via d uscita non deve essere superiore a: metri per aree a rischi elevato metri per aree a rischio medio metri per aree a rischi basso

59 prevenzione incendi Vie d uscita (l intervallo di lunghezze è dovuto al fatto che il luogo di lavoro può essere più o meno affollato, può essere aperto al pubblico, può essere frequentato da disabili etc.) Le vie d uscita devono sempre condurre ad un luogo sicuro I percorsi secondo una unica direzione devono essere evitati per quanto possibile. Il percorso unidirezionale può essere accettato per le seguenti distanze fino a intercettare più vie di fuga: 6-15 metri per are a rischio elevato 9-30 metri per aree a rischio medio metri per aree a rischio basso Le via d uscita devono essere funzione delle persone da sfollare Le scale devono essere protette da strutture resistenti al fuoco e munite di dispositivo di auto-chiusura (ad eccezione dei luoghi di lavoro piccoli ed a basso e medio rischio di incendio) Le vie d uscita devono essere tenute libere da ostacoli Ogni porta posta sulle vie d esodo deve essere aperta con facilità

60 prevenzione incendi Vie d uscita NUMERO E LARGHEZZA DELLE USCITE DI PIANO In molti casi è da ritenersi sufficiente una sola uscita di piano ad eccezione dei seguenti casi: Numero di persone presenti nel luogo maggiore di 50 Nell area interessata sussistono pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio La lunghezza del percorso per raggiungere l unica via d esodo è maggiore di quella riportata al punto precedente Quando una sola uscita è insufficiente il numero delle vie di fuga dipende dal numero di persone presenti; per i luoghi a rischio d incendio medio e basso la larghezza complessiva delle uscite di piano deve essere non inferiore a L = A x 0,60 50 A = numero di persone presenti al piano 0.60 = larghezza espressa in metri sufficiente al transito di una persona 50 = numero massimo di persone che possono defluire attraverso un modulo unitario di passaggio. La larghezza delle uscite deve essere un multiplo di 0.60 metri con tolleranza del 5%. La larghezza minima di una sola uscita non deve essere inferiore a 0.80 metri (con tolleranza del 2%).

61 prevenzione incendi NUMERO E LARGHEZZA DELLE SCALE Possono essere serviti da una sola scala gli edifici di altezza antincendio non superiore a 24 metri adibiti a luoghi di lavoro con rischio di incendio medio basso dove ogni singolo piano può essere servito da una sola uscita. Calcolo della larghezza delle scale Se le scale servono un solo piano al di sopra o al di sotto del piano terra la loro larghezza non deve essere inferiore a quella delle uscite del piano servito In luoghi di lavoro a rischio incendio medio basso in cui le scale servono più di un piano al di sopra o al di sotto del piano terra, la larghezza della singola scala non deve essere inferiore L = A x 0,60 50 A = affollamento previsto in due piani contigui, a partire dal 1 fuori terra con riferimento a quelli aventi maggior affollamento.

62 prevenzione incendi MISURE DI SICUREZZA ALTERNATIVE Se le prescrizioni in ordine alla larghezza delle scale e delle vie d esodo di cui sopra non possono essere rispettate, il rischio delle persone esposte al pericolo d incendio può essere limitato mediante l adozione di uno o più dei seguenti accorgimenti da considerarsi alternativi ai precedenti solo in caso di impedimenti architettonici o urbanistici: Risistemazione del posto di lavoro Riduzione del percorso totale delle vie d esodo Realizzazione di ulteriori uscite di piano Realizzazione di percorsi protetti addizionali Realizzazione di un sistema automatico di rilevazione ed allarme incendio per ridurre i tempi di evacuazione MISURE PER LIMITARE LA PROPAGAZIONE DELL INCENDIO NELLE VIE D USCITA FORI Le aperture in corrispondenza di solai pareti, soffitti per il passaggio di tubazioni e condotte possono contribuire in maniera significativa alla rapida propagazione del fumo e delle fiamme e quindi impedire il sicuro utilizzo delle vie di fuga. Misure per gli inconvenienti di cui si è detto consistono nel porre in opera serrande tagliafuoco sui condotti.

63 prevenzione incendi MISURE PER LIMITARE LA PROPAGAZIONE DELL INCENDIO NELLE VIE D USCITA RIVESTIMENTI Se lungo le vie di fuga sono presenti notevoli quantità di rivestimenti di pareti e soffitti che possono dar luogo ad una rapida propagazione dell incendio, questi devono essere rimossi. SEGNALETICA A PAVIMENTO Nel caso in cui un percorso d esodo attraversi una vasta area di piano, il percorso stesso deve essere chiaramente definito attraverso idonea segnaletica a pavimento SCALE A SERVIZIO DI PIANI INTERRATI Preferibilmente le scale che servono i piani interrati non dovrebbero estendersi ai piani fuori terra soprattutto se si tratta dell unica scala a servizio dell edificio Qualora ciò non sia possibile bisogna predisporre delle porte resistenti al fuoco a separazione dei livelli interrati da quelli fuori terra. SCALE ESTERNE Bisogna accertarsi che la scala esterna di sicurezza non possa essere invasa da fumo e fiamme che fuoriescono dall edificio.

64 prevenzione incendi LE PORTE INSTALLATE LUNGO LE VIE D USCITA Le porte installate lungo le vie d uscita devono aprirsi verso l esterno. L apertura verso l esterno non è richiesta quando questa può costituire pericolo, fatta salva l adozione di altri accorgimenti atti condizioni di sicurezza equivalenti. In ogni caso l apertura verso l esterno è obbligatoria quando: L area servita ha un affollamento maggiore di 50 persone La porta è posizionata al piede della scala La porta serve un area ad elevato rischio d incendio Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere munite di dispositivo di autochiusura Le porte in corrispondenza di locali adibiti a depositi possono essere non dotati di dispositivo di autochiusura purchè sian tenute chiuse a chiave. Le porte tagliafuoco possono essere anche tenute aperte da dispositivi elettromagnetici azionati da: da rilevatori di fumo da un sistema di allarme antincendio da mancanza di alimentazione elettrica da un comando manuale

65 prevenzione incendi LE PORTE INSTALLATE LUNGO LE VIE D USCITA SISTEMI DI APERTURA DELLE PORTE Il datore di lavoro o persona addetta deve assicurarsi, all inizio della giornata lavorativa, che le porte in corrispondenza delle uscite di piano e quelle lungo le vie d esodo non siano chiuse a chiave e possano essere facilmente aperte dall interno. Tutte le porte che devono essere tenute chiuse durante l orario di lavoro devono potersi aprire dall interno a spinta. PORTE SCORREVOLI E PORTE GIREVOLI Non possono essere utilizzate come uscite di piano Una porta girevole sul proprio asse non può essere utilizzata come porta di uscita al piano SEGNALETICA INDICANTE LE VIE D USCITA Le vie d uscita e le uscite di piano devono essere chiaramente indicate tramite segnaletica conforme alle norme vigenti

66 prevenzione incendi ILLUMINAZIONE DELLE VIE D USCITA Tutte le vie d uscita ed i percorsi esterni devono essere adeguatamente illuminati fino al luogo sicuro. Nelle aree prive di illuminazione naturale deve essere previsto un sistema di illuminazione di sicurezza. DIVIETI DA OSSERVARE LUNGO LE VIE D USCITA Devono essere eliminati tutti i potenziali ostacoli ed i materiali che possono favorire incendi. Sono vietati in particolar modo: Apparecchi di riscaldamento tipo portatile Apparecchi di riscaldamento fissi alimentati a gas, liquidi o solidi Apparecchi di cottura Depositi temporanei di arredi Sistemi di illuminazione a fiamma libera Depositi di rifiuti

67 prevenzione incendi Allegato IV misure di rivelazione allarme PER PICCOLI LUOGHI DI LAVORO (anche a voce) PER LUOGHI DI LAVORO GRANDI O COMPLESSI (elettrici eventualmente a più fasi) PER LUOGHI CON NOTEVOLE PRESENZA DI PUBBLICO (eventualmente con fase iniziale per il personale addetto) RIVELAZIONE AUTOMATICA (prevista come misura compensativa o per aree non presidiate)

68 prevenzione incendi Allegato V attrezzature ed impianti di estinzione ATTREZZATURE E IMPIANTI DI ESTINZIONE Le apparecchiature e attrezzature antincendio più comuni sono: Estintori portatili e carrellati Idranti e naspi Sprinkler Sistemi di evacuazione dei fumi Sistemi di rivelazione I sistemi di protezione attiva non prevengono il verificarsi dell incendio ma intervengono sul controllo e l estinzione del fuoco

69 prevenzione incendi Allegato V attrezzature ed impianti di estinzione CLASSIFICAZIONE DEGLI INCENDI ESTINTORI PORTATILI O CARRELLATI (tipi da adottare e numero) Tipo estintore 13 A- 89 B 21 A-113 B 34 A-144 B 55 A -233 B superficie protetta da un estintore Rischio incendio basso 100 mq 150 mq 200 mq 250 mq Rischio incendio medio 100 mq 150 mq 200 mq Rischio incendio alto 100 mq 200 mq IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO MANUALI ED AUTOMATICI (da prevedersi in relazione alla valutazione dei rischi) UBICAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI SPEGNIMENTO (estintori lungo le vie di uscita, in prossimità delle uscite, fissati a muro e segnalati; idranti e naspi lungo le vie di uscita ad esclusione delle scale, con copertura di tutta l area)

70 prevenzione incendi Allegato V attrezzature ed impianti di estinzione Gli estintori commercializzati devono essere conformi al prototipo approvato dal Ministero dell'interno, ai sensi del DM La manutenzione delle attrezzature antincendio è un obbligo a carico del datore. La norma tecnica di riferimento (anche per gli addetti delle ditte esterne di manutenzione) per la manutenzione degli estintori è la norma UNI 9994:2003, "Apparecchiature per estinzione incendi; estintori d'incendio; manutenzione". Questa norma indica le periodicità degli interventi di manutenzione e le modalità di esecuzione. Sono previste 4 distinte fasi di manutenzione: - Sorveglianza (art. 5.1 norma UNI 9994:2003) - Controllo (art norma UNI 9994:2003) - Revisione (art norma UNI 9994:2003) - Collaudo (art norma UNI 9994:2003)

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