Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
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- Giorgia Capone
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1 Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA - ATTI CONSILIARI - PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI PROPOSTA DI LEGGE N. 16 Presentata dal Consigliere Baiutti Presentata il 3 settembre 2003
2 Signor Presidente, egregi colleghi, il presente disegno di legge, relativo ad interventi della Regione Friuli Venezia Giulia a sostegno delle adozioni a distanza, vuole essere un primo contributo in favore di quelle associazioni e organizzazioni religiose e laiche che operano in questo delicato settore. Sul piano generale emerge sempre più un dato preoccupante e diffuso, quello del tasso di natalità vicino allo zero, legato a varie motivazioni, quali l incertezza per il futuro, i costi di un figlio, l egoismo dei potenziali genitori che nel lungo periodo porta a delle prospettive disastrose per la nostra società, cui si unisce un fenomeno che lascia trasparire il desiderio di essere in qualche altro modo genitori. Accanto alle coppie che cercano di adottare un figlio, di fronte alle quali si trovano ostacoli burocratici infiniti e insormontabili, cresce il numero di persone e famiglie che scelgono la via della cosiddetta adozione a distanza. Con un limitato impegno finanziario, come i successivi dati contenuti in questa relazione stanno a testimoniare, si può dare ad un bambino o un ragazzo che si trova in condizioni particolarmente difficili la possibilità di crescere, di mangiare, di curarsi, di studiare nella sua terra, rispettando la sua cultura e la sua dignità di persona umana, mettendolo nella condizione di sentire la presenza di una famiglia e l affetto di persone seppur lontane. I dati, seppur parziali, forniti dalla Associazione INTERNATIONAL ADOPTION, che da anni opera nella Provincia di Udine, testimoniano quanto segue: Anno Totale Risorse ( private) Nr bambini sostenuti Rispondere ai bisogni della persona per valorizzare pienamente la dignità è un obiettivo irrinunciabile che va promosso con ogni mezzo. Il concetto di persona è strettamente collegato a quello di famiglia e comunità, relazioni fondamentali anche in contesti drammatici di povertà, malattia, guerra e violenza. Un tipo di intervento possibile in simili contesti è appunto l adozione a distanza che si attua attraverso un coinvolgimento continuo tra soggetti locali e risorse esterne che genera uno sviluppo del contesto sociale. Diverse sono le associazioni e le organizzazioni a livello nazionale o internazionale, laiche o religiose che operano in questa direzione e che raccolgono contributi da parte di soggetti privati. I
3 Affidandosi a queste associazioni e organizzazioni qualificate che hanno fatto di questa forma di solidarietà il loro primario obiettivo, che spesso è l unica possibilità di crescita per bambini, famiglie e comunità nel bisogno, è possibile far crescere un bambino a migliaia di chilometri di distanza. Questo modo di operare può modificare la logica di aiuto ai Paesi in via di sviluppo in quanto non incentiva all abbandono della propria terra, delle proprie tradizioni, delle proprie radici culturali, per tentare l avventura nei paesi ricchi, che spesso si trasforma in ulteriori sofferenze, soprusi e violenze, ma offre la possibilità a tante persone sfortunate di crescere, vivere, e soprattutto costruirsi una famiglia e un lavoro nella propria terra d origine. Approvando tale progetto di legge la nostra Regione può contribuire, aiutando le associazioni e le organizzazioni del settore, ad assicurare una speranza di vita, una istruzione a tanti bambini e ragazzi senza sradicarli dalla propria terra e dalle proprie tradizioni. L articolo 1 del presente progetto di legge, che enuncia le finalità, riconosce al primo comma l alto valore etico e sociale dell adozione a distanza, come forma di solidarietà a favore della persona umana. L articolo 2 definisce in modo chiaro ed inequivocabile il significato, i compiti e l obiettivo dell adozione a distanza. L articolo 3 ha come oggetto le opportunità contributive. Al comma 1 si fa riferimento all erogazione di contributi annuali della Regione Friuli Venezia Giulia alle organizzazioni qualificate dietro presentazione di specifici progetti. Il secondo comma si riferisce alle modalità di erogazione fissando la percentuale del 25% dell ammontare totale dei fondi raccolti e il limite massimo del contributo per singolo progetto. Il comma 3 fa riferimento ai tempi e alle modalità di presentazione delle domande, per l erogazione dei contributi e per la rendicontazione dei fondi raccolti e dei costi amministrativi sostenuti, stabilite con apposito regolamento da approvarsi a cura della Giunta. L articolo 4 ha come oggetto i requisiti richiesti alle organizzazioni ai fini di poter accedere ai contributi regionali. Alle sottoindicate lettere del comma 1 si specifica: a) essere iscritte al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato (articolo 6 della L.R. 20 febbraio 1995, n. 12) e/o essere una ONG e/o una ONLUS; b) disporre di adeguata struttura organizzativa a livello sia regionale che nei paesi in cui opera; II
4 c) assoluta trasparenza contabile ed una metodologia operativa corretta e verificabile; d) non avere pregiudiziali discriminazioni nei confronti delle persone verso cui è rivolta l adozione a distanza. L articolo 5 prevede una relazione annuale per la verifica sullo stato di attuazione della legge e sulle misure eventualmente da adottare per migliorarne l efficacia e l impatto sulla realtà che si intende sostenere. L articolo 6 contiene la norma finanziaria. BAIUTTI III
5 Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA PROPOSTA DI LEGGE N. 16 Art. 1 (Finalità) 1. La Regione Friuli Venezia Giulia, nell ambito della cooperazione internazionale, riconosce l alto valore etico e sociale dell adozione a distanza, intesa come forma di solidarietà operante a favore del completo sviluppo della persona umana nei luoghi, nelle comunità e nei contesti socio-culturali di origine, sostenendo le organizzazioni espresse dalla società civile che rendono possibile e operante tale particolare forma di solidarietà. Art. 2 (Definizione) 1. Per adozione a distanza si intende l assunzione, da parte di soggetti privati, dell impegno continuativo al versamento periodico di una somma di denaro finalizzata all aiuto di specifiche persone o nuclei familiari stranieri che vivano in Stati esteri e che versino in condizioni di gravi difficoltà economiche. Art. 3 (Contributi) 1. La Regione, nell ambito delle priorità territoriali individuate, eroga annualmente contributi finanziari alle organizzazioni di cui all articolo 1, in base alla presentazione di specifici progetti di adozione a distanza. 2. I contributi sono concessi in misura pari al 25 per cento dell ammontare totale dei fondi raccolti dalle organizzazioni di cui all articolo 1, presso soggetti privati e destinati alle adozioni a distanza, fino a un massimo di euro Con regolamento da approvarsi a cura della Giunta regionale, sono determinati i tempi e le modalità per la presentazione delle domande, l erogazione dei contributi e per la rendicontazione dei fondi raccolti e dei costi amministrativi di gestione dei progetti medesimi. Art. 4 (Requisiti) 1. Al fine di poter accedere ai contributi di all articolo 3, le organizzazioni di cui all articolo 1, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) essere iscritte al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, e/o essere una O.N.G. e/o essere ONLUS;
6 Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA PROPOSTA DI LEGGE N. 16 b) disporre di un adeguata struttura organizzativa in Friuli Venezia Giulia e negli Stati in cui intendono operare; c) essere in grado di assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente anche sui costi necessari per l espletamento delle procedure ed una metodologia operativa corretta e verificabile; d) non avere pregiudiziali discriminazioni nei confronti delle persone cui l adozione a distanza è diretta. Art. 5 (Relazione annuale) 1. Entro il 30 novembre di ciascun anno il Servizio delle politiche sociali fornisce alla competente commissione consiliare una dettagliata relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, sulla loro efficacia, sugli obiettivi conseguenti e sulle misure eventualmente da adottare per migliorare l impatto della presente legge sulla realtà che si intende sostenere. Art. 6 (Norma finanziaria) 1. Per le finalità previste dall articolo 1 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di euro suddivisi in ragione di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005 a carico dell unità previsionale di spesa che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003 e 2005 e del bilancio per l anno 2003 con riferimento al capitolo del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
7 Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA PROPOSTA DI LEGGE N. 16 Note Il testo delle note è stato redatto ai sensi dell articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall articolo 85 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate od alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all articolo 4 - Il testo dell articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, come modificato dall articolo 6, comma 1, della legge regionale 42/1995, è il seguente: Art. 6 (Registro generale delle organizzazioni di volontariato) 1. E' istituito il Registro generale delle organizzazioni di volontariato di seguito denominato Registro, in applicazione ed ai fini dell'articolo 6 della legge n. 266/ Il Registro e' articolato nei seguenti settori: a) settore sociale: sanità, assistenza sociale, educazione sportiva; b) settore culturale: istruzione, beni culturali, educazione permanente, attività culturali; c) settore ambientale: tutela, risanamento e valorizzazione ambientale; d) settore dei diritti civili e delle attività innovative: tutela dei diritti del consumatore, tutela dei diritti dell'utente di pubblici servizi, attività innovative non rientranti nei precedenti settori. e) settore solidarietà internazionale: attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di solidarietà internazionale, di sostegno ai diritti umani e civili dei cittadini stranieri in Italia. 3. E' ammessa l'iscrizione di una organizzazione in più settori. 4. Sono iscritte in settori separati del Registro anche le organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 13 della legge n. 266/1991, che perseguono attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n E' fatta salva la normativa di settore che disciplina l'attività delle suddette organizzazioni. 5. Alla tenuta del Registro provvede il Servizio del volontariato.
8 Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA PROPOSTA DI LEGGE N Possono iscriversi al Registro le organizzazioni di volontariato liberamente costituite senza scopo di lucro, da almeno centottanta giorni, al fine di svolgere le attività loro proprie e che a tale scopo si avvalgano in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. 7. Al fine di ottenere l'iscrizione al Registro le Organizzazioni di volontariato devono presentare domanda alla Presidenza della Giunta regionale. Sulla domanda esprime parere il Servizio regionale del volontariato di cui all'articolo La domanda d'iscrizione deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) copia autentica dell'atto costitutivo o dello statuto ovvero dell'accordo tra gli aderenti; b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative; c) una relazione dettagliata sull'attività della organizzazione. 9. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il Presidente della Giunta regionale dispone l'iscrizione nel Registro ovvero il diniego dell'iscrizione stessa con provvedimento motivato da comunicare alla organizzazione richiedente. 10. Ogni due anni viene effettuata la revisione del Registro, intesa ad accertare la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione delle associazioni.
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