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1 Osservazioni sulla istruttoria iniziata il 26 novembre 2014 dal Comitato per le cariche del Senato della Repubblica, concernente il Presidente e il Vicepresidente della Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani Sommario: 1. L oggetto dell istruttoria 2. L incompatibilità in base alla norma del L incompatibilità in base alla norma del 1953

2 1. L oggetto dell istruttoria Il Comitato per le cariche del Senato della Repubblica chiede alcuni chiarimenti in merito alle cariche ricoperte dal Presidente e dal Vicepresidente della Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani. La richiesta di chiarimenti ha origine da una comunicazione del Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle indirizzata al Presidente del Senato nel novembre In questa comunicazione si sostiene doversi applicare agli ordini professionali le norme dell art. 2 l. 60/53, quella dell art. 11 dlgs. 39/13 e quella dell art. 3 della l. 1261/65. Queste osservazioni si riferiscono alle cariche ricoperte in sede provinciale e in sede nazionale dal Presidente e dal Vicepresidente della Federazione. Si premette che il Presidente della Federazione è Presidente dell Ordine dei farmacisti di Milano, Lodi, Monza e Brianza e che il Vicepresidente della Federazione è Presidente dell Ordine interprovinciale dei farmacisti di Bari e Barletta- Andria Trani. 2. L incompatibilità in base alla norma del

3 Viene invocato, innanzitutto, l art del d.lgs. 39/13, che dispone:.gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con la carica di parlamentare. Si osserva che gli Ordini (sia quelli distribuiti sul territorio, ma nazionali, in quanto sottoposti a legislazione esclusiva statale parere del Cons. St., Sez. atti norm., n. 4199/02, p. 5 ss. -, sia la Federazione) sono enti pubblici sottoposti a tale norma e debbono quindi rispettarne il dettato. Non vi è dubbio che le norme del d.lgs. n. 39/13 si applichino agli Ordini (anche se solo per i principi da esse disposti). C è, tuttavia, da chiedersi se nei casi che si presentano trovino applicazione le specifiche sue norme sulla incompatibilità tra le due cariche (quando si tratti di cariche conferite dopo l entrata in vigore della norma del 2013: art. 29 ter d.l. 69/13 conv. in l. 98/13) Come ricordato, la norma del 2013 si riferisce agli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale. L art. 1.2 l della stessa norma definisce tali incarichi includendovi gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette. È vero che la disposizione appena citata include anche gli incarichi di altro organo di 3

4 indirizzo dell attività dell ente. Ma l espressione letterale della norma esclude che questa disposizione includa anche Presidente e Vicepresidente, perché fa riferimento a altro organo proprio per escludere i titolari di queste due cariche, appena menzionate nella stessa disposizione. Occorre, quindi, accertare se il Presidente e il Vicepresidente della Federazione, nonché il Presidente dell Ordine dei farmacisti di Milano, Lodi, Monza e Brianza e quello dell Ordine interprovinciale dei farmacisti di Bari e Barletta-Andria Trani abbiano deleghe gestionali dirette. La Federazione è disciplinata dal DLgsCPS 233/1946. Questo, all art. 2 u.c. dispone che il Presidente ha la rappresentanza dell Ordine e all art. 12 u.c. dispone che il Presidente ha la rappresentanza della Federazione di cui convoca e presiede il Comitato centrale e il Consiglio nazionale; il Vicepresidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal Presidente. A sua volta, il Regolamento interno e di organizzazione 24 giugno 2004 (con modifiche apportate nel 2006, 2007 e 2008), all art. 19, dopo aver ribadito i compiti di rappresentanza, dispone che il Presidente cura l esecuzione 4

5 della deliberazioni del Consiglio e del Comitato, cura l indirizzo politico amministrativo dell attività federale, effettua il controllo strategico sull attività degli uffici, promuove e resiste alle liti, emana le circolari, può conferire ai componenti del Comitato centrale incarichi per singole attribuzioni. Per il Vicepresidente, il co. 2 dello stesso articolo ripete le disposizioni della norma primaria sopra citata. Tutti i compiti gestionali sono, invece, attribuiti dall art. 25 al Direttore generale della Federazione. L Ordine dei farmacisti di Milano, Lodi, Monza e Brianza è retto dal DlgsCPS 233/46 e dal dpr 221/50, i quali non dettano norme specifiche sui presidenti degli ordini provinciali, e dal Regolamento interno e dal Regolamento di amministrazione e contabilità. Queste ultime due norme si pronunciano sui poteri del Presidente. La prima dispone, all art. 16, che le spese urgenti possono essere deliberate dal Presidente. La seconda, all art. 1.1e, che Direttore è il responsabile dell intera attività tecnica, amministrativa e gestionale dell Ente ; all art. 4.1 che i soggetti preposti alla programmazione, all adozione e all attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile sono a) il Consiglio, il 5

6 Presidente e il Tesoriere per le competenze in materia di programmazione ed indirizzo, nonché per quanto ad essi espressamente riservato con atto normativo; b) il segretario o direttore per le competenze inerenti l attività gestionale dell Ente e per il coordinamento operativo, finanziario e tecnico degli uffici. Queste disposizioni trovano conferma espressa in quasi tutti gli articoli del regolamento (si citano, in via esemplificativa, gli artt. 40, 42, 43, 46, 50, 51, 53, 54, 60, 61, 69), dove atti gestionali vengono imputati al solo Segretario o Direttore. Per quanto riguarda l Ordine interprovinciale dei farmacisti di Bari e Barletta-Andria Trani, il Regolamento interno, all art 5, dispone che il Presidente dirige i lavori dell Assemblea, ne regola la discussione, mantiene l ordine e fa osservare le leggi e i regolamenti da parte dell Assemblea. Il Regolamento di amministrazione e contabilità, all art. 4. 1, contiene una norma simile a quella contenta nell art. 4.1 del regolamento dell altro Ordine, sopra riportata; e negli articoli successivi contiene norme che attribuiscono al Segretario o Direttore i compiti gestionali (ad esempio, art. 28.2). Dall esame delle disposizioni che reggono la Federazione e gli Ordini in questione si evince, quindi, in 6

7 termini chiarissimi, che nessuno dei Presidenti è attributario di deleghe gestionali dirette, essendosi applicato il principio di separazione tra indirizzo e gestione, adottato prima dal d.lgs. 29/93 e poi dal d.lgs.165/01, per i quali la gestione è affidata ai dirigenti professionali, dipendenti dall ente, mentre agli organi di vertice, tra i quali vanno annoverati il Presidente e il Vicepresidente, spetta l attività di indirizzo, coordinamento e controllo. Il Presidente dell Ordine dei farmacisti di Milano, Lodi, Monza e Brianza ha solo un potere gestionale residuale, quello di deliberare le spese urgenti, come di regola, salvo ratifica del Consiglio direttivo. La conclusione è che, pur applicandosi le norme menzionate alla Federazione e agli Ordini in questione, tuttavia ai Presidenti e ai Vicepresidenti non si applicano le specifiche disposizioni relative alle incompatibilità. 3. L incompatibilità in base alla norma del 1953 Viene lamentata, inoltre, la violazione della l. 60/53. Questa contiene due ordini di disposizioni, quella dell art. 2 e dell art. 1. 7

8 L articolo 2 dispone incompatibilità per i presidenti di enti che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica amministrazione o ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria direttamente o indirettamente. Ora, gli Ordini dei farmacisti sono regolati dal dlgscps 233/46 e dal successivo dpr 221/50. Questi riconoscono e disciplinano le funzioni degli Ordini provinciali e della Federazione, ma non affidano ad essi servizi da gestire per conto dello Stato, né prevedono l erogazione in via ordinaria di risorse statali (a carico del bilancio statale) a favore degli Ordini o della Federazione. Come per altri ordini professionali, considerati come ordinamenti originari, lo Stato, con atto normativo primario, si limita a regolare le funzioni proprie dell ordine, quali tenuta dell albo, designazione di rappresentanti, esercizio delle funzioni disciplinari (si veda l art. 3 del dlgscps 233/46), senza concedere funzioni statali, né assegnare contributi a carico del bilancio statale. Quindi, gli ordini professionali non possono essere annoverati tra quelli che gestiscano servizi per conto dello Stato o ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria. 8

9 L art. 1 della l. 60/53 dispone, poi, che i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici e privati. Neanche questo divieto si applica alla Federazione e agli Ordini in questione. Infatti, la norma ha due specifiche delimitazioni, una in positivo, l altra in negativo. Essa dispone il divieto solo per gli amministratori che siano tali per nomina o designazione del Governo o di organi dell Amministrazione dello Stato. Ed esclude espressamente le nomine compiute dal Governo, in base a norma di legge, su designazione delle organizzazioni di categoria. In altre parole, sono inclusi nel divieto gli amministratori che derivino la loro nomina dall alto, esclusi quelli che la derivino dal basso. Ciò trova una evidente spiegazione nella circostanza che la legge in questione voleva evitare che membri del Parlamento, i quali debbono dare la fiducia al Governo e approvarne le proposte di legge, potessero ottenere dal Governo, in contraccambio, cariche negli enti dipendenti dal Governo. Insomma, la legge in questione voleva rompere il legame, forte nell Ottocento, tra parlamentarismo e burocrazia. La legge del 1953, anche nota come legge Sturzo, venne, infatti adottata nel febbraio, così come nel febbraio di 9

10 quell anno venne adottata la legge n. 136 istitutiva dell Ente nazionale idrocarburi (ENI). Nel marzo successivo, Enrico Mattei si dimetteva da parlamentare per assumere la carica di presidente dell ENI. La vicenda storica (la nota contrapposizione tra il senatore Sturzo e l onorevole Mattei), oltre alla esegesi della norma, permette di capire che la disposizione fu dettata per evitare che un parlamentare influisse sulla scelta operata dal Governo di un presidente di ente pubblico dipendente dal Governo stesso. Ma gli Ordini non solo non sono enti dipendenti o strumentali; ma sono anche amministrati da persone scelte non dal Governo, bensì dai loro iscritti. Per tutti questi motivi, neanche il divieto della legge del 1953 si applica ai Presidenti e Vicepresidenti della Federazione e ai presidenti degli Ordini in questione, perché essi sono scelti ed eletti, direttamente o indirettamente dagli appartenenti alla categoria, non nominati dall alto, dal Governo. Roma,

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