IL COLLEGIO DI NAPOLI. - prof. avv. Giuseppe Leonardo Carriero... membro designato dalla Banca d'italia (estensore)

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1 IL COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: - prof. avv Enrico Quadri... Presidente - prof. avv. Giuseppe Leonardo Carriero... membro designato dalla Banca d'italia (estensore) - avv. Leonardo Patroni Griffi... membro designato dalla Banca d'italia - prof.ssa Lucia Picardi... membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario - avv. Pierfrancesco Bartolomucci... membro designato dal Consiglio Nazionale Consumatori Utenti (C.N.C.U.) nella seduta del , dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica FATTO Il 1 di ottobre 2009 il cliente concludeva un contratto di finanziamento per ,00 finalizzato all acquisto di un impianto fotovoltaico con ammissione a contributo energetico. Il sovvenuto procedeva al regolare ammortamento del debito fino a tutto il Nel reclamo (e, successivamente nel ricorso) rappresentava che il fornitore avrebbe avviato con forte ritardo (solo nel giugno 2010) l installazione dell impianto senza mai ultimarlo a causa di sopravvenuti impedimenti tecnici ed amministrativi allo stesso addebitabili finché, nel novembre 2010, non essendo nelle condizioni di portare a termine l esatta obbligazione assunta avrebbe deciso di procedere alla rimozione di quanto fino ad allora realizzato. Rimasti senza esito i ripetuti solleciti verbali tesi all adempimento di quanto convenuto, con diffida del 3 ottobre 2012 il consumatore costituiva formalmente in mora il fornitore, intimandogli l adempimento entro il termine di sette giorni dalla ricezione della stessa e, con reclamo del novembre successivo, chiedeva al finanziatore la risoluzione del contratto. A fronte del negativo riscontro da questi oppostogli, avanza ricorso (assistito dal proprio legale) e chiede: 1) di dichiarare la risoluzione del contratto di credito al consumo per Pag. 2/6

2 inadempimento del fornitore; 2) di disporre la restituzione delle rate già versate (pari a 9.374,00 euro) oltre alle spese di apertura della pratica e agli interessi legali; 3) di provvedere alla cancellazione del proprio nominativo in Sic ove nel frattempo effettuata in ragione della sospensione dei pagamenti, in essere dal novembre 2012; 4) di condannare il convenuto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale quantificato in via equitativa e al ristoro delle spese per assistenza difensiva. Costituitosi, il resistente contesta la riportata ricostruzione dei fatti in punto di inadempimento del fornitore ed eccepisce che, per contro, la fornitura dell impianto sarebbe avvenuta a regola d arte e questo sarebbe stato correttamente allacciato alla rete. Invero: i) il 2 ottobre 2009 la società fornitrice avrebbe avviato l installazione dello stesso, tanto che in pari data il ricorrente inoltrava alla società erogatrice dell energia elettrica domanda di connessione dell impianto; ii) l impianto sarebbe stato regolarmente attivato il 4 maggio La diffida ad adempiere strumentalmente inoltrata a distanza di ben tre anni dall erogazione del finanziamento. Sul piano dello stretto diritto viene inoltre eccepito che tale diffida contempla un termine per l adempimento (di sette giorni) inferiore a quello normativamente previsto; che non è stata fornita dall interessato alcuna prova dell inadempimento del fornitore; che, in ogni caso l art. 125 quinquies del Tub non sarebbe ratione temporis applicabile al caso di specie. Conclude per il rigetto del ricorso. DIRITTO La questione dalla quale necessariamente muovere per la definizione della controversia in epigrafe risiede nell accertamento dell inadempimento del fornitore rispetto agli obblighi assunti. Il ricorrente non produce, a dispetto dell onere impostogli dall art cod. civ., il contratto di fornitura dell impianto. Nonostante ciò, risulta tuttavia possibile dalla documentazione versata in atti definire con sufficiente approssimazione gli impegni convenuti da parte del fornitore in relazione ai quali valutare la legittimità della relativa condotta nella fase esecutiva dell accordo. Tanto, in particolare, sulla scorta della dichiarazione di un dipendente della società fornitrice prodotta dalla parte resistente che (pur provenendo da un terzo, sebbene qualificato) sembra avallare, nel caso di specie, la correttezza delle affermazioni del ricorrente, visto che il solo allaccio dell energia elettrica non è certo in grado di giustificare la funzionalità dell impianto e la sua rispondenza alle vincolanti prescrizioni di legge. Da tale documento si ricava: 1) che in sede di contrattazione riguardante la fornitura dell impianto, la società fornitrice garantiva al consumatore un impianto con la formula chiavi in mano, comprensivo della progettazione, della produzione di tutta la documentazione utile all ottenimento delle autorizzazioni (compreso il nulla osta della sovrintendenza dei beni culturali relativamente al vincolo paesaggistico) la presentazione di tutti i documenti presso gli uffici di competenza (compreso il locale Comune), nonché del collaudo e del disbrigo di tutta la pratica relativa agli incentivi. Tutto ciò sarebbe stato compreso nel prezzo pattuito e oggetto del finanziamento ; 2) che, montato l impianto, nella prima metà del 2010 lo stesso veniva rimosso e i materiali riutilizzati per un altro impianto differente presso altro committente ; 3) che la rimozione sarebbe avvenuta a causa di documentazione mancante per il provvedimento comunale. Di ciò la ditta si assumeva la responsabilità in ragione della grave crisi attraversata al momento; 4) che, a seguito delle continue rimostranze dell utilizzatore, i responsabili della società avrebbero più volte dichiarato di non essere in grado di onorare gli impegni e di impegnarsi a restituire la somma oggetto del finanziamento. Tali circostanze sono peraltro comprovate Pag. 3/6

3 dalla convocazione del ricorrente da parte della polizia municipale per l avvenuta abusiva istallazione in assenza del prescritto nulla osta. Di guisa che, negli indicati termini, sembrano coerenti le condotte del ricorrente sia in ordine al regolare ammortamento del debito fino al 2012 (facendo egli affidamento sulla volontà del fornitore di onorare gli impegni appena in grado) sia il ritardo nella formale costituzione in mora (essendo questa stata preceduta, medio tempore, da continui informali contatti tra le parti). Quanto sopra sembra al Collegio, sul piano dell istruttoria documentale (la sola consentita nel procedimento de quo), sufficiente a valutare l imputabilità dell inadempimento in capo al fornitore, consentendo di passare così alla domanda di risoluzione del contratto di finanziamento. In proposito, è opportuno muovere dalla questione di diritto intertemporale concernente la disciplina applicabile. Ora, a norma dell art. 3, co. 3, del d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (e successive modificazioni e integrazioni), i finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alla disciplina del Capo II del Titolo VI del tub (nella quale è inserito il richiamato art. 125 quinqies rubricato all inadempimento del fornitore) entro 90 giorni dall entrata in vigore delle relative disposizioni di attuazione (provvedimento della Banca d Italia avente natura regolamentare del 9 febbraio 2011, pubblicato in G.U. n. 38 del 16 febbraio 2011). Il contratto in oggetto, concluso addirittura prima dell emanazione della legge di modifica della ridetta disciplina, è pertanto estraneo alla sua portata applicativa, stante la natura sostanziale dell indicata prescrizione che regola (in maniera diversa rispetto al passato) la responsabilità delle parti nel rapporto trilatero sussunto dal sintagma credito al consumo. Nelle materie in cui predominano l autonomia della volontà privata e l interesse dei singoli (compresi, per quanto consta, i contratti del consumatore), il fatto compiuto, in sé e negli effetti futuri che ne derivano, deve essere infatti (a norma dell art. 11 delle preleggi) governato dalla legge imperante nel tempo in cui esso si è verificato. L insegnamento consolidato che da ciò discende è che nei diritti di obbligazione vale il principio che la capacità di obbligarsi, l idoneità della causa, l efficacia dell obbligazione, la risoluzione o l annullamento del contratto e, in generale, tutti gli effetti che dall obbligazione derivano, debbono trovare la loro disciplina nella legge del tempo in cui il vincolo venne costituito. La conseguente applicazione al caso di specie del previgente art. 42 del codice del consumo (d. lgs. n. 206/2005) in luogo del nuovo art. 125 quinquies del tub non giova tuttavia al resistente. Le circostanze descritte in fatto (e avallate, oltre che dalla documentazione in atti, dallo stesso riconoscimento dell intermediario della sussistenza di una correlazione causale tra finanziamento e contratto di fornitura) dimostrano l esistenza di una specifica connessione, non occasionale ma strutturale e teleologica, tra i due contratti, i quali risultano scopertamente coordinati dalle parti in vista del conseguimento di una funzione unitaria, ascrivibile alla fattispecie negoziale complessivamente considerata e sovrastante le cause dei singoli tipi di cui l operazione è composta, sicché le vicende o la disciplina di ciascun negozio sono variamente destinate a ripercuotersi sull altro, condizionandone la validità e l efficacia (fra le tante, v. Cass., 15 dicembre 1984, n. 6598; id., 16 febbraio 2010, n. 8589). La norma dell art. 42 del codice del consumo subordina, nei contratti di credito al consumo, il diritto di agire nei confronti del finanziatore alla inutile costituzione in mora del fornitore. Parte resistente contesta, quanto alla diffida ad adempiere che realizza siffatti effetti, l assegnazione al debitore di un termine diverso (e inferiore) rispetto a quello indicato dall art cod. civ. L eccezione si rivela tuttavia inconsistente, sia perché la valutazione sulla congruità del termine è, in ogni caso, rimessa al giudicante, sia perché siffatto giudizio non può essere unilaterale e avere a oggetto esclusivamente la situazione del debitore, ma deve prendere in considerazione anche l interesse del creditore Pag. 4/6

4 all adempimento e il sacrificio che egli sopporta per l attesa della prestazione (Cass., 6 aprile 2009, n. 8250). Basti, nel caso di specie, considerare, da un lato, i ripetuti pregressi inviti informali all adempimento rimasti inevasi; dall altro, osservare come il termine si sia comunque protratto (a vantaggio del debitore) almeno fino alla data del reclamo. L art. 42 richiede anche la ricorrenza dell accordo di esclusiva che non è qui dato riscontrare. Sul punto è peraltro importante ribadire che la significativa sentenza della Corte di giustizia Ce del 23 aprile 2009 (n. C 509/07) su questione pregiudiziale a suo tempo sollevata proprio da un giudice italiano (Trib. Bergamo, 4 ottobre 2007) ha affermato che, pure in assenza dell accordo di esclusiva, il subordinare l esercizio del diritto del consumatore di procedere contro il creditore (finanziatore) alla condizione dell esistenza di una clausola di esclusiva tra il creditore e il finanziatore contrasterebbe con l obiettivo della direttiva 87/102/Cee (prima direttiva sul credito al consumo). Ha conseguentemente dichiarato il diritto del consumatore di procedere alla risoluzione del contratto di finanziamento (con conseguente sospensione delle rate e restituzione di quelle già versate) al netto della protezione supplementare (risarcimento del danno) assicurata dalla vigenza di tale accordo. Tale sentenza ha prodotto in Italia similari pronunce di merito (cfr. Trib Terni, 6 novembre 2009 che, per inciso, ha dichiarato nulla per contrasto con la disciplina delle clausole abusive la pattuizione secondo la quale era preclusa al consumatore, in assenza di accordi di esclusiva, la possibilità di eccepire alcunché al finanziatore) e omologhi, ormai consolidati orientamenti di questo Arbitro Bancario Finanziario (cfr. Collegio di Napoli, n. 917/2010; 1054/2010; 678/2011; 1131/2011; 2011/2011. Collegio di Milano, n. 917/2010). Pacifico appare pertanto l effetto che, in virtù del comprovato collegamento negoziale, le vicende estintive del contratto principale rivestono su quello collegato. Ed è evidente che, in caso di inadempimento del fornitore, le rate pagate e quelle ancora da corrispondere all intermediario non risultano dovute, per difetto funzionale del sinallagma contrattuale, discendendone non solo il diritto del cliente di ottenere la risoluzione del contratto di finanziamento, ma anche quello di vedersi restituire le rate già versate. Quanto ai limiti della cognizione dell Arbitro Bancario Finanziario a fronte della specifica domanda di risoluzione del contratto, occorre considerare che, anche a voler seguire l indirizzo interpretativo dominante in merito alla natura costitutiva della pronuncia di risoluzione (inibita a organismi diversi dall Autorità Giudiziaria), ciò ancora non vale a escludere la possibilità di cognizione nel merito della domanda. All Arbitro, infatti, è da ritenere pur sempre concesso di assicurare la conformazione dell intermediario agli obblighi (comunque) nascenti dal mero accertamento dei presupposti della fattispecie costitutiva (Collegio di Napoli, decisione n. 2995/2012). Dovrà pertanto, entro tali limiti, essere ritenuta l inefficacia del contratto di finanziamento, con conseguente obbligo di restituzione delle rate già versate, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo e al ristoro delle spese di assistenza difensiva, determinate in 300,00 euro (oltre alla ovvia cancellazione della segnalazione negativa in Sic, ove effettuata). Non merita invece accoglimento la domanda di danni, sia in ragione dell assenza dei presupposti ai fini della ricordata protezione supplementare, sia per la mancanza di ogni prova al riguardo. Né, del pari, può essere accolta la richiesta di rimborso delle spese d istruttoria in quanto (alla luce del richiamato art. 42 del codice del consumo) tali spese sono inerenti a una prestazione all epoca validamente resa da parte dell intermediario e perciò sottratta al meccanismo di tutela assicurato da tale prescrizione. Pag. 5/6

5 P.Q.M. In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio, previo accertamento dell inefficacia del contratto di finanziamento, dichiara l intermediario tenuto alla restituzione delle rate percepite, oltre interessi legali dalla data del reclamo. Dichiara, altresì, l intermediario tenuto a procurare, ove del caso, la cancellazione in SIC, nonché al ristoro delle spese di assistenza difensiva nella misura di 300,00. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. firma 1 IL PRESIDENTE Pag. 6/6

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