NEWSLETTER ASIA Gennaio 2013

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1 NEWSLETTER ASIA Gennaio Hong Kong - Firma della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia ed Hong Kong 2. Hong Kong Riforma della Companies Ordinance 3. Cina Circolare sulla deregolamentazione dei controlli valutari del SAFE 4. Cina Possibilità di investire in Cina conferendo partecipazioni detenute in altre società cinesi 5. Singapore Entra in vigore il Personal Data Protection Act 6. Singapore Ratificato il protocollo aggiuntivo alla convenzione contro la doppia imposizione 7. Eventi Europe Investment Seminar presso la Korean Chamber of Commerce di Seoul 8. Eventi Seminario presso l Associazione Italiana Dottori Commercialisti di Milano 9. Eventi Seminario "Think Asia, Think Hong Kong" organizzato da HKTDC e dall Associazione Italia Hong Kong Highlights Tra le principali novità tratteggiate in questo numero della Newsletter Asia segnaliamo la firma dell accordo contro le doppie imposizioni tra Italia ed Hong Kong. In data 31 agosto è invece entrato in vigore il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro la doppia imposizione tra l Italia e Singapore. Altre novità di rilievo anche in PRC dove sono stati semplificati i controlli valutari del SAFE durante la fase di costituzione delle Foreign Invested Comanies, e dove saranno ora autorizzate le sottoscrizioni di aumento di capitale conferendo partecipazioni detenute in società ivi residenti. Ad Hong Kong è stata recentemente approvata la riforma della locale Companies Ordinance e sono attese importanti novità in arrivo già dal prossimo anno. 10. Eventi Seminario "ASEAN: lo sviluppo dei mercati mondiali passa per il Sud-Est Asiatico" presso Confindustria Padova e Vicenza Le nostre sedi: Roma I Via XXIV Maggio 43 Tel.: Fax: roma@chiomenti.net Milano I Via G. Verdi 2 Tel.: Fax: milano@chiomenti.net Torino I Via Montevecchio 28 Tel.: Fax: torino@chiomenti.net Londra W1J 6HF 20 Berkeley Square Tel.: Fax: london@chiomenti.net Bruxelles B-1000 Rue Montoyer 23 Tel.: Fax: bruxelles@chiomenti.net New York NY One Rockefeller Plaza, Suite 2404 Tel.: Fax: newyork@chiomenti.net Pechino /F, Yintai Office Tower No.2 Jianguomenwai Ave, Chaoyang District Tel Fax: beijing@chiomenti.net Shanghai Suite 4806, Wheelock Square 1717 Nanjing West Road Shanghai Tel.: Fax shanghai@chiomenti.net Hong Kong S.A.R. Suite 3701, Edinburgh Tower The Landmark 15 Queen's Road Central Tel.: Fax: hongkong@chiomenti.net

2 1. Hong Kong Firma della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia ed Hong Kong La perdurante inclusione di Hong Kong nelle cd. Black lists italiane che identificano gli Stati a regime fiscale privilegiato, rappresenta una criticità rilevante per le imprese che operano (ovvero aspirerebbero ad operare) in questa regione della Cina. Tale inclusione comporta, infatti, per le imprese italiane, diverse conseguenze pregiudizievoli, tra cui l indeducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con società residenti a Hong Kong, la piena imponibilità degli utili provenienti da società o enti ivi localizzati e l applicazione della disciplina delle Controlled foreign companies ( CFC ). Il 14 gennaio 2013 è stato firmato il trattato contro le doppie imposizioni tra Italia e Hong Kong (il Trattato ). Il Trattato, basato sul Modello OCSE, entrerà in vigore quando si saranno concluse le rispettive procedure di ratifica, e, tra le principali disposizioni, prevede: (i) l applicabilità della ritenuta sui dividendi in misura non superiore al 10 per cento del loro ammontare; (ii) l applicabilità della ritenuta sugli interessi in misura non superiore al 12,5 per cento; (iii) l applicabilità della ritenuta ai pagamenti di royalties in misura non superiore al 15 per cento; (iv) l eliminazione degli effetti della doppia imposizione attraverso il metodo del credito d imposta; (v) la possibilità di risolvere i conflitti di residenza sulla base dell art. 4 del Modello OCSE; e (vi) una procedura per lo scambio di informazioni. Inoltre, l introduzione del Trattato potrebbe portare, in futuro, alla rimozione di Hong Kong dalla c.d. Black List; ne conseguirebbe la piena deducibilità dei costi sostenuti da soggetti residenti in Italia nei confronti di soggetti residenti (o localizzati) a Hong Kong e l inapplicabilità della disciplina CFC. Inoltre, in tale ipotesi, le distribuzioni di utili da società di Hong Kong a società italiane sarebbero, in linea di principio, imponibili nei limiti del 5% del loro ammontare. 2. Hong Kong Nuova riforma della Companies Ordinance In data 12 luglio 2012 è stata approvata dal Consiglio Legislativo di Hong Kong un importante riforma del diritto societario locale che porterà all adozione della nuova Companies Ordinance il cui testo entrerà ufficialmente in vigore in una data futura da definire. Potrebbe essere necessario, perchè si completi l iter legislativo, almeno un anno di tempo. Tra le novità più importanti di tale riforma si segnalano le seguenti: - documenti costitutivi: secondo la disciplina attualmente in vigore, i documenti costitutivi di una società retta dal diritto locale sono due e più precisamente il Memorandum e gli Articles of Association. Il Memorandum contiene indicazioni di base relative alla società quali, inter alia, l ammontare del capitale e l oggetto sociale, mentre gli Articles contengono le disposizioni concernenti la vita e la gestione della società. Con l entrata in vigore della nuova normativa il Memorandum sarà abolito e gli Articles, pertanto, rappresenteranno l unico documento costitutivo; - capitale sociale: con l entrata in vigore della riforma verranno aboliti i concetti di capitale massimo da raccogliere mediante emissione di azioni e di valore nominale delle azioni. Pertanto, tutte le azioni (anche quelle già in circolazione prima della riforma) cesseranno di avere un valore nominale. Verrà altresì introdotta una nuova procedura per la riduzione del capitale sociale che esenterà le società dall obbligo di ottenere l approvazione preventiva del Tribunale; - amministratore persona fisica: a seguito della riforma almeno uno degli amministratori della società dovrà essere una persona fisica al fine di garantire maggiore trasparenza ed aumentare il livello di responsabilità dell organo amministrativo (è invece attualmente possibile che l amministratore unico o la totalià dei componenti del board of directors siano persone giuridiche); - doveri degli amministratori / ratifica da parte dei soci: il nuovo testo della Ordinance codificherà il dovere degli amministratori di agire con attenzione, competenza e diligenza, dovere che trova attualmente il suo principale fondamento nella case law. Parimenti, il potere dei soci di ratificare l operato degli amministratori trova il suo fondamento, sotto la disciplina attuale, nelle regole di common law. Con la riforma, verrà codificata la relativa procedura di ratifica. Più precisamente, i soci non portatori di un interesse in una specifica transazione potranno ratificare la suddetta con una semplice ordinary resolution (maggioranza del 50% + 1 del capitale sociale). Qualora tuttavia tutti i soci siano portatori di un interesse in una specifica transazione, allora sarà necessario il consenso unanime degli stessi; - responsabilità degli auditors: verrà introdotta una responsabilità penale per gli auditors delle società qualora, nell ipotesi di una frode contabile, con dolo o per negligenza omettano di dichiarare che il bilancio non è conforme a quanto risulta dai libri contabili ovvero omettano di dichiarare di CHIOMENTI STUDIO LEGALE Newsletter Asia Gennaio 2013 Page 2

3 non essere stati in grado di ottenere tutte le informazioni necessarie ai fini dell audit; - assemblea generale annuale dei soci: non sarà piu necessario tenere l assemblea generale annuale nel caso di società con socio unico ovvero nel caso in cui tutti i soci abbiano adottato all uninamità un apposita delibera in tal senso che avrà effetto sino a successiva revoca; - modalità di stipula di atti: in base alla normativa attuale quando una società stipula un atto deve necessariamente affiggere il proprio common seal. Con la nuova Ordinance l adozione e l utilizzo del common seal sarà meramente opzionale. 3. PRC - Nuova Circolare sulla deregolamentazione dei controlli valutari del SAFE La recente circolare (la Circolare ) della State Administration of Foreign Exchange (SAFE) ha semplificato l iter autorizzativo necessario per potere operare sul conto capitale, una manovra che plausibilmente aumenterà la fiducia degli investitori esteri, mostrando un rinnovato impegno per la liberalizzazione dei controlli valutari. La Circolare, denominata Ulteriori miglioramenti e revisioni della politica estera sui controlli valutari in merito agli investimenti diretti ( 国 家 外 汇 管 理 局 关 于 进 一 步 改 进 和 调 整 直 接 投 资 外 汇 管 理 政 策 的 通 知 ), è stata pubblicata dal SAFE in data 19 novembre 2012 ed è entrata in vigore il 17 dicembre Tra le novità più rilevanti della Circolare segnaliamo la rimozione di molti dei precedenti livelli di approvazione a cui erano sottoposte le Foreign Invested Enterprises ( FIEs ) durante la fase di costituzione delle società nella Repubblica Popolare Cinese. Inoltre, per la prima volta, sara permesso alle FIEs di concedere prestiti alle loro rispettive società controllanti per ammontari equivalenti ai profitti distribuibili. L'impatto della Circolare sugli investimenti diretti stranieri è sostanziale. La Circolare rafforza l'impegno del SAFE a favore della semplificazione dei controlli valutari assumendo un ruolo sempre meno attivo durante la fase di approvazione della costituenda società. Uno dei principali obiettivi della Circolare è il rafforzamento dellla fiducia degli investitori: semplificando i controlli sul conto capitale e promuovendo le transazioni cross-border in renminbi, la Circolare rende ora la valuta cinese sempre più accessibile agli stranieri. Una prima bozza della Circolare era già stata predisposta durante i primi mesi del 2012 ma è stata poi lasciata in sospeso in attesa dei risultati del XVIII Congresso Nazionale del Partito Comunista Cinese che hanno delineato le nuove linee guida del governo centrale. In seguito alla conclusione dei lavori del Congresso Nazionale è stata infine rapidamente implementata. Prima dell entrata in vigore della Circolare, le FIEs, durante il procedimento di costituzione in Cina, potevano attivare un conto bancario provvisorio per fare fronte all acquisto inziale dei cespiti necessari per l avvio dell attività di impresa. Tale conto bancario provvisorio era sottoposto ad elevati controlli da parte del SAFE che ne regolava i limiti di tempo, gli ammontari massimi di fondi trasferibili ed i minimi afflussi di valuta straniera, tutte procedure che richiedevano una preventiva approvazione da parte del suddetto organo amministrativo. La Circolare ha ora abolito molti di questi ostacoli: l'approvazione del SAFE non è più richiesta ed i costi sostenuti per le costituzioni delle società ed i successivi trasferimenti saranno da oggi sottosposti ad una procedura di controllo direttamente gestita dalle banche e non più dal SAFE. Allo stesso modo dovrebbero ora essere demandati alle banche anche i controlli sui conti capitale delle società (utilizzati dalle FIEs per effettuare i conferimenti in conto capitale), precedentemente soggetti a severe normative e controlli. Il controllo sui conti capitale è ora semplificato. Le banche potranno ora aprire immediatamente i conti bancari per le FIEs senza restrizioni sulla ubicazione o sul numero di conti bancari. La Circolare assegna pertanto maggiori responsabilità alle banche che svolgeranno un ruolo molto più importante nel verificare le operazioni in conto capitale, specialmente verificando la documentazione e aprendo i conti bancari. Il SAFE, per contro, avrà ora solo un ruolo di controllo dei cambi di valuta straniera soggetti a registrazione oltre che di mantenere un alto livello di vigilanza sui flussi di capitali. Rimarranno però ancora le attività di monitoraggio e di controllo delle FIEs da parte del SAFE, il quale si riserva il diritto di sanzionare le banche che non eserciteranno la dovuta prudenza durante le proprie verifiche. Nel caso in cui il SAFE rilevasse una non corretta applicazione delle direttive da parte della banca preposta, ciò potrebbe portare ad una verifica di tutte le operazioni effettuate da parte della medesima banca. Le banche avranno ora un ruolo molto importante anche nella gestione dei cambi di valuta straniera per le FIEs. Su questo punto il SAFE ha fornito linee guida dettagliate per aiutare CHIOMENTI STUDIO LEGALE Newsletter Asia Gennaio 2013 Page 3

4 sia le banche che le sedi locali dell'amministrazione ad attuare tali modifiche. Infine, uno degli elementi più interessanti della Circolare è la novità sugli aspetti finanziari. Le FIEs potranno concedere prestiti alle loro rispettive società controllanti per ammontari equivalenti ai profitti distribuibili, operazione che non è mai stata permessa prima. Questo crea un nuovo strumento per il flow out dei fondi. E forse un piccolo passo, ma soprattutto per quanto concerne i profitti distribuibili agli investitori stranieri, la nuova Circolare garantirà una maggiore flessibilità. 4. PRC - Possibilità di Investire in Cina Conferendo Partecipazioni Detenute in altre Società Cinesi Il 21 settembre 2012, il Ministero del Commercio (MOFCOM) ha emanato le Interim Provisions on Investment by Equity Interest in respect of Foreign-invested Enterprises (Disposizioni Transitorie), entrate in vigore il 22 ottobre Ai sensi delle Disposizioni Transitorie, sia gli investitori nazionali che quelli stranieri possono investire in società di diritto cinese conferendo partecipazioni detenute in società già costituite nella Repubblica Popolare Cinese, secondo le seguenti modalità: 1. costituendo un nuova società con investimento straniero ( FIE ); 2. sottoscrivendo l aumento di capitale in una non-fie e convertendola in una FIE, e 3. sottoscrivendo l aumento di capitale in una FIE esistente, modificandone la struttura azionaria. Le società le cui partecipazioni possono essere conferite a capitale sociale possono essere società a responsabilità limitata, società per azioni, FIE e non-fie. Le partecipazioni che l investitore intende conferire devono essere partecipazioni trasferibili di cui l'investitore possiede il relativo titolo. Conferire le partecipazioni non è infatti consentito nel caso in cui: 1. il capitale sociale della società le cui partecipazione si intende conferire non sia stato interamente versato; 2. le partecipazioni da conferire al capitale sono gravate da pegno o sono oggetto di sequestro; 3. i documenti costitutivi della società le cui partecipazioni si intende conferire prevedono delle restrizioni inerenti il trasferimento delle partecipazioni stesse; 4. la società (nel caso in cui questa sia una FIE), le cui partecipazioni si intende conferire, non abbia superato con successo l ispezione annuale; 5. la società, le cui partecipazioni si intende conferire è una società immobiliare, una holding FIE, una venture capital o private equity FIE, o 6. le approvazioni amministrative per il trasferimento delle partecipazioni non siano state ottenute. Per quanto concerne la valutazione delle partecipazioni, le Disposizioni Transitorie prevedono la necessità di ottenere preventivamente una perizia di stima sui valori delle partecipazioni, svolta da una società domestica all uopo qualificata. A seguito di tale perizia, le parti potranno poi negoziare e determinare il prezzo delle partecipazioni ed il valore del conferimento, ma il valore del conferimento non potrà superare il valore determinato dalla perizia di stima. Le Disposizioni Transitorie non chiariscono invece se il valore delle partecipazioni possa essere superiore al valore determinato dalla perizia di stima. Nel caso in cui si intenda costituire una nuova FIE, è importante notare che la normativa societaria applicabile richiede che almeno il 30% del capitale sociale venga conferito in denaro. Le Disposizioni Transitorie confermano tale orientamento stabilendo che i conferimenti in partecipazioni ed altri conferimenti in natura non possono superare il 70% del capitale sociale della target FIE. Ulteriore elemento di interesse delle Disposizioni Transitorie riguarda il calcolo del margine tra l ammontare totale dell investimento ed il capitale sociale della target FIE (margine che corrisponde alla capacità massima di finanziamenti in valuta straniera ricevibili dalla FIE) che a seguito del conferimento delle partecipazioni non subisce alcuna modifica, non essendo il valore delle partecipazioni conferite calcolabile ai fini della determinazione del margine suddetto. 5. Singapore - Entra in vigore il Personal Data Protection Act In data 15 Ottobre 2012 il Parlamento della Repubblica di Singapore ha promulgato il Personal Data Protection Act 2012, che disciplina la raccolta, l utilizzo e la comunicazione di dati personali da parte di soggetti privati. La nuova legge entrerà in vigore all inizio del 2013, concedendo agli operatori un termine massimo di 18 mesi per conformarsi alla nuova disciplina. La legge si applica al trattamento dei dati personali, ovvero quei dati mediante i quali un individuo può essere identificato, sia direttamente tramite tali dati, sia unitamente ad altre informazioni di cui verosimilmente si può disporre. Il nuovo dettato normativo si applica a qualsiasi persona fisica o giuridica che svolga a Singapore attività di raccolta, utilizzo o comunicazione di dati, a prescindere che siano o meno ivi residenti. CHIOMENTI STUDIO LEGALE Newsletter Asia Gennaio 2013 Page 4

5 Ciò premesso, le principali novità introdotte sono le seguenti: (i) introduzione del principio secondo cui la raccolta, l utilizzo e la comunicazione di dati è consentita solo con il consenso del soggetto al quale i dati si riferiscono; (ii) individuazione di uno o più responsabili della gestione di dati personali per ciascuna entità preposta alla raccolta, utilizzo, o comunicazione di dati; (iii) regolamentazione del trasferimento di dati fuori dalla Repubblica di Singapore; (iv) istituzione del Do Not Call Registry per coloro che non vogliono ricevere messaggi pubblicitari; (v) istituzione della Personal Data Protection Commission, autorità governativa che avrà il compito di implementare il nuovo regime e di assicurarne l adempimento. La nuova legge mira dunque a fornire un quadro normativo generale, cui si dovranno attenere o armonizzare anche altre normative sulla medesima materia e relative a specifici rapporti o settori, siano esse già in vigore (come ad esempio le customer information previste dal Banking Act) o siano esse da emanarsi in futuro. 6. Singapore - Ratificato il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro la doppia imposizione A seguito dell adeguamento da parte di Singapore ai parametri OCSE in termini di trasparenza e scambio di informazioni fiscali, il 24 Maggio 2011 era stato firmato a Singapore il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito (il Protocollo ). Il Protocollo è stato ora ratificato dall Italia con legge del 31 Agosto 2012, n. 157, entrata in vigore il giorno successivo, integrando e modificando la precedente Convenzione per evitare le doppie imposizione, già in essere tra i due Paesi e sottoscritta il 29 Gennaio 1977 (la Convenzione ). Le principali novità introdotte dal Protocollo sono le seguenti: (a) sono aggiornate le imposte cui la Convenzione si applica, e dunque per l Italia ora sono l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta regionale sulle attività produttive, ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte; (b) il termine per configurare in uno Stato contraente una stabile organizzazione di un impresa dell altro Stato contraente (intesa come sede fissa di affari in cui tale impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita ) è innalzato da 6 a 12 mesi; (c) sono state riviste le condizioni per ottenere il riconoscimento del credito d'imposta relative ad imposte non pagate; (d) la richiesta di informazioni in campo fiscale è ora potenziata, prevedendo, inter alia, che (i) lo Stato contraente, oggetto di richiesta da parte dall altro Stato contraente, deve utilizzare i poteri ispettivi e di controllo a sua disposizione anche qualora le informazioni non siano rilevanti per i propri fini fiscali interni; (ii) lo scambio di informazioni non sia limitato alle sole imposte oggetto della Convenzione; (iii) lo Stato richiesto non possa rifiutare di assolvere l obbligo informativo con la sola motivazione che esse sono detenute da una banca, da un'istituzione finanziaria o da un mandatario operante in qualità di agente o fiduciario. La ratifica del Protocollo dovrebbe agevolare la rimozione di Singapore dalla lista dei Paesi a fiscalità privilegiata, che ha sinora comportato per le società italiane presenti a Singapore, tra l altro, il cosiddetto obbligo di interpello. 7. Eventi - Europe Investment Seminar presso la Korean Chamber of Commerce di Seoul In data 23 ottobre 2012 lo Studio è stato invitato da Shin & Kim, uno dei principali studi legali coreani, ad intervenire ad un forum da loro organizzato presso la Korean Chamber of Commerce di Seoul. L'evento è stato incentrato su opportunità di investimenti coreani in Europa con particolare focus su Italia, Francia, Germania e Spagna, ed ha visto la partecipazione di una numerosa platea, prevalentemente "asiatica", (quali rappresentanti di fondi di private equity, banche d affari e di investimento, società) composta di circa 400 persone. Oltre allo Studio Chiomenti, sono stati invitati ad intervenire gli studi Gide Loyrette Nouel, Hengeler Muller e Uria Menendez. Marco Nicolini, in rappresentanza dello Studio, ha partecipato all evento in qualità di relatore. 8. Eventi Seminario presso l Associazione Italiana Dottori Commercialisti di Milano In data 29 novembre 2012, l Associazione Italiana Dottori Commercialisti di Milano ha organizzato un evento in loco incentrato sulle problematiche legali e fiscali degli investimenti italiani nella Repubblica Popolare Cinese ed Hong Kong. Lo Studio è stato invitato ad intervenire fornendo un contributo relativo agli aspetti societari e fiscali degli investimenti italiani in Cina ed Hong Kong. CHIOMENTI STUDIO LEGALE Newsletter Asia Gennaio 2013 Page 5

6 Hanno partecipato all evento, in rappresentanza dello Studio, Paolo Giacometti, Gianluca D'Agnolo, Sara Marchetta e Dauchi Chu 9. Eventi - Seminario "Think Asia, Think Hong Kong" organizzato da HKTDC e dall Associazione Italia Hong Kong In data 27 novembre 2012 l Associazione Italia- Hong Kong e l'hong Kong Trade Development Council hanno organizzato un seminario presso la Sala Congressi del Principe di Savoia a Milano dal titolo "Think Asia, Think Hong Kong" sul tema delle opportunità commerciali a Hong Kong per le società italiane che intendono affrontare il mercato asiatico. Tra i relatori, una rappresentante della Borsa di Hong Kong, alcune aziende testimonial di storie di successo in Asia (Costume National, Testoni, Tucano) e il Cav. Mario Boselli, Presidente di Camera della Moda. Lo Studio è stato invitato a intervenire sul tema della tutela della proprietà intellettuale in Hong Kong e Cina. Ida Palombella, in rappresentanza dello Studio, ha partecipato all'evento come relatrice. 10. Eventi Confindustria Padova e Vicenza hanno organizzato "ASEAN: lo sviluppo dei mercati mondiali passa per il Sud-Est Asiatico" In data 19 Dicembre 2012 Confindustria Vicenza e Confindustria Padova hanno organizzato un seminario presso la sede associativa di Vicenza dal titolo "ASEAN: lo sviluppo dei mercati mondiali passa per il Sud-Est Asiatico", sul tema delle opportunità d'investimento nella regione per le società italiane che intendono affrontare il mercato asiatico. Tra i relatori, operatori e consulenti che operano nei Paesi della regione (SACE, Eurochambres Bruxelles, Banca Popolare di Vicenza, Dezan Shira & Associates, MDA Consulting South East Asia, Agenzia Radiocor Sole 24 Ore), chiamati ad illustrare caratteristiche ed opportunità di investimento dei Paesi ASEAN più significativi. Lo Studio è stato invitato a intervenire con riferimento a Singapore quale base di accesso alla regione. Raffaella Piccoli, in rappresentanza dello Studio, ha partecipato all'evento come relatrice. La Newsletter Asia è una pubblicazione di CHIOMENTI Studio Legale. Le informazioni qui contenute hanno valore puramente formativo e non costituiscono parere legale o consulenza, per i quali occorre invece l intervento di un professionista con specifica competenza. Per informazioni o commenti siete invitati a contattare il vostro professionista di riferimento. All rights to information, materials and information contained in the Newsletter are reserved by CHIOMENTI Studio Legale. It is prohibited to copy, sell, reproduce, reprocess or otherwise use in whole or in part, the Newsletter without the prior written consent of CHIOMENTI Studio Legale. CHIOMENTI STUDIO LEGALE Newsletter Asia Gennaio 2013 Page 6

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