PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE. Legge quadro per la realizzazione del sistema regionale integrato delle politiche sociali

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1 Gruppo Regionale PD PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE Legge quadro per la realizzazione del sistema regionale integrato delle politiche sociali di iniziativa dei consiglieri del gruppo PD Marinella Sclocco Camillo D Alessandro Giovanni D Amico Franco Caramanico Giuseppe Di Pangrazio Giuseppe Di Luca Claudio Ruffini

2 Gruppo Regionale PD PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE Legge quadro per la realizzazione del sistema regionale integrato delle politiche sociali Titolo I PRINCIPI GENERALI DELLE POLITICHE SOCIALI Art. 1 Principi di politica sociale 1. La Regione Abruzzo promuove l attuazione dei diritti civili e sociali dei cittadini, sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell Unione Europea, dalla Costituzione europea, dalla Costituzione Italiana e dallo Statuto Regionale, attraverso l adozione di politiche rivolte alla persona, alla famiglia, alla comunità e alla società regionale. 2. La presente legge, predisposta attraverso una consultazione pubblica, disciplina ed orienta le politiche sociali regionali, volte a garantire l esercizio di tali diritti, riconosce come propri i principi della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), armonizza la normativa regionale in materia sociale e socio-sanitaria. 3. Le politiche sociali sono prioritarie, integrate e trasversali a tutte le altre politiche e materie di competenza della Regione Abruzzo. 4. Le politiche sociali sono alla base dello sviluppo economico, civile e culturale della Regione. 5. Le leggi, i piani e i programmi, gli atti legislativi ed esecutivi promossi dalla Regione nei settori dei lavori pubblici, della casa, delle attività produttive, della programmazione economica, dell ambiente e dell urbanistica, della sanità, della cultura e dello sport, dell educazione, della formazione e del lavoro, dei trasporti e delle comunicazioni, sono soggette all analisi preventiva di sostenibilità e di impatto sociale, nelle modalità stabilite al successivo art. 19.

3 6. La Regione Abruzzo garantisce il finanziamento delle politiche sociali, assicurando priorità di investimento in spesa sociale all interno della programmazione economica regionale e nell utilizzo di fondi europei e statali. Art. 2 Principi della cittadinanza sociale 1. Le politiche sociali regionali sono universalistiche e si rivolgono alla generalità della popolazione. 2. Le politiche sociali promuovono il riconoscimento dei diritti di cittadinanza sociale di cui ciascun cittadino è portatore, garantendo benessere sociale e personale, salute, qualità della vita, uguaglianza di opportunità e di accesso, sviluppo dei talenti personali, integrazione, piena inclusione sociale. 3. Destinatari delle politiche sociali sono le persone, le famiglie, le comunità locali e la società regionale. Beneficiari diretti dei servizi e delle prestazioni di cui alla presente legge sono: a) i cittadini italiani ed europei; b) gli stranieri, i minori stranieri, gli apolidi, i profughi ed i richiedenti asilo domiciliati nella Regione Abruzzo; c) le persone occasionalmente presenti o dimoranti sul territorio della Regione Abruzzo, limitatamente agli interventi aventi carattere di emergenza. Art. 3 Definizione degli attori sociali 1. Le politiche sociali sono politiche partecipative, promosse dalla Regione, dalle Province, dai Comuni, dall Unione di Comuni, dalle Comunità Montane. 2. Alla programmazione e sviluppo delle politiche sociali concorrono i cittadini, le associazioni, le fondazioni, le cooperative, i sindacati, le imprese, le associazioni datoriali, gli ordini professionali di settore, le istituzioni religiose, le istituzioni scolastiche e formative, gli enti e gli uffici periferici dello Stato, le aziende pubbliche di servizi alla persona e le istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza, le aziende unità sanitarie locali, gli enti di patronato, gli enti non commerciali e senza scopo di lucro, secondo i principi di sussidiarietà, di cooperazione e di responsabilità sociale. 3. Gli attori sociali partecipano attivamente alla vita della comunità locale e regionale con pari dignità e rispetto dei ruoli, assumendo le proprie responsabilità di cittadinanza sociale nelle forme e nei luoghi di partecipazione e consultazione stabiliti dalla presente legge e dallo Statuto regionale e degli Enti locali. 4. La Regione Abruzzo promuove lo sviluppo dell economia sociale, dello spirito imprenditoriale sociale, della responsabilità sociale delle imprese, attraverso un Piano d azione regionale per lo sviluppo dell economia e dell impresa sociale.

4 Art. 4 Strumenti di governo delle politiche e risorse 1. Le politiche sociali vengono attuate dalla Regione Abruzzo attraverso l utilizzo di strumenti di programmazione, regolazione, gestione, valutazione e controllo, sorveglianza, come definiti al Titolo IV della presente legge. 2. Gli strumenti e gli atti derivanti dall applicazione della normativa vigente di rilievo sociale e socio-sanitario della Regione Abruzzo devono essere ricondotti, per gli aspetti compatibili, agli strumenti di governo stabiliti nella presente legge. 3. Lo strumento di attuazione principale delle politiche sociali è il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, in attuazione della L n. 328, che eroga servizi e prestazioni in favore dei beneficiari di cui all art Il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali è costituito dalla rete dei servizi, dalla rete degli operatori che vi prestano servizio e da tutti gli attori sociali che a vario titolo contribuiscono al suo sviluppo. Art. 5 Diritto all informazione e principi di comunicazione sociale 1. I destinatari degli interventi e dei servizi del sistema integrato sono informati sui diritti di cittadinanza sociale, sulla disponibilità delle prestazioni sociali e socio-sanitarie, sui requisiti per accedervi e sulle relative procedure, sulle modalità di erogazione delle prestazioni e sulle possibilità di scelta tra le prestazioni stesse. 2. In particolare, i destinatari degli interventi del sistema integrato hanno diritto: a) ad essere informati sui propri diritti in rapporto ai servizi di assistenza sociale; b) ad esprimere il consenso sul tipo di prestazione, salvo i casi previsti dalla legge; c) a partecipare alla scelta delle prestazioni, compatibilmente con le disponibilità esistenti nell ambito territoriale determinato per ciascun servizio sociale; d) ad essere garantiti nella riservatezza e nella facoltà di presentare osservazioni ed opposizioni nei confronti dei responsabili dei servizi e dei procedimento nonché ad ottenere le debite risposte motivate. 3. Per i soggetti che presentino deficit psico-fisici e/o sensoriali, culturali, sociali, tali da ostacolare l acquisizione di informazioni sui diritti di cui ai commi 1 e 2, nonché sulle modalità di accesso al sistema integrato, sono previste forme specifiche di informazione, orientamento ed accompagnamento, finalizzate a rimuovere gli ostacoli alla normale fruizione dei servizi e degli interventi sociale ed a garantirne la piena accessibilità. 4. La Regione promuove l attivazione di punti unitari di accesso e di informazione da parte dei comuni singoli o associati in raccordo con i servizi territoriali dell ambito distrettuale socio-sanitario, aventi la finalità di fornire informazioni e orientamento ai cittadini sui diritti e le opportunità sociali, sui percorsi assistenziali, sui servizi e gli

5 interventi del sistema integrato, e di accedere all erogazioni delle prestazioni garantite dal sistema. Titolo II CITTADINANZA SOCIALE Art. 6 Soggetti della cittadinanza sociale 1. I soggetti chiamati ad essere promotori e destinatari delle politiche sociali sono le persone, intese come cittadini della Regione, le famiglie residenti o dimoranti in Abruzzo, le comunità locali in tutte le loro articolazioni istituzionali e non istituzionali, la società regionale intesa come insieme di tutti i cittadini, le famiglie e gli attori sociali delle diverse comunità locali della Regione Abruzzo e, comunque, tutti i soggetti individuati dall art. 2, comma La presente legge definisce i livelli essenziali di servizio che devono essere garantiti a ciascun cittadino residente o dimorante in Abruzzo. Art. 7 Autorappresentanza ed autodeterminazione sociale 1. Le politiche sociali promuovono la partecipazione attiva delle persone, delle organizzazioni sociali, delle istituzioni, attraverso il rafforzamento dell autorappresentanza e dell autodeterminazione dei portatori di interessi sociali diffusi nella comunità e nella società regionale. 2. La Regione Abruzzo promuove e riconosce la costituzione di libere forme associative delle persone escluse o a rischio di esclusione sociale, che rafforzino l autodeterminazione e la partecipazione delle stesse alle decisioni connesse alle politiche sociali di cui alla presente legge. 3. I luoghi di partecipazione cittadina alle politiche sociali a livello regionale, provinciale, locale e comunale sono individuati nei forum cittadini. 4. La Regione Abruzzo, nell ambito del Sistema integrato, di cui all art. 4, comma 3, realizza interventi e servizi al fine di favorire l autopromozione sociale, attraverso investimenti e prestiti sull onore in favore delle persone, delle famiglie e dei nuclei di fatto che vogliano attivare un percorso assistito di piena inclusione sociale. 5. Il Consiglio regionale, entro 180 giorni dall entrata in vigore della presente legge, disciplina le azioni di promozione delle libere forme associative di autodeterminazione sociale e delle misure previste nel presente articolo.

6 Art. 8 Politiche sociali per tutte le età della vita 1. La Regione Abruzzo promuove politiche intergenerazionali, volte a sostenere il processo di crescita personale e sociale ed accompagnare le persone lungo tutto l arco della loro vita. 2. Le politiche per l infanzia devono assicurare ai bambini le condizioni sociali ed ambientali ottimali per garantire processi di crescita armonici e sicuri e per assicurare l attuazione dei loro diritti. In particolare, le politiche per l infanzia devono ricomprendere i seguenti livelli essenziali di servizio: a) servizi ed interventi educativi per la prima infanzia, già introdotti dalla L.R n. 76, integrati nella rete dei servizi sociali ed educativi locali e collegati con le scuole dell infanzia e le istituzioni scolastiche; b) strategie efficaci ed azioni di contrasto alla povertà infantile, alla tratta di minori, alla violenza ed abuso minorile, volte a favorire il pieno accesso alle opportunità sociali ed educative dei bambini fin dai primissimi anni di vita; c) azioni e programmi mirati e personalizzati per bambini che presentino situazioni di rischio di esclusione sociale a causa di condizioni familiari problematiche, di appartenenza a culture diverse o a minoranze etniche, della presenza di disabilità, ritardi e disturbi della persona di qualsiasi natura; d) servizi per minori stranieri non accompagnati, per bambini di strada italiani e stranieri, per bambini immigrati e di altre etnie, atti a favorire la cura personalizzata di un progetto di vita orientato alla piena integrazione; e) servizi di base interdisciplinari, diffusi su tutto il territorio regionale, in grado di dare risposte integrate di tipo medico-pediatrico, pedagogico, educativo, socioassistenziale, psicologico e di tutela civile, sociale e legale; f) azioni di promozione dei diritti e delle opportunità per i bambini, in attuazione della Convenzione dell ONU sui diritti del fanciullo, anche attraverso la predisposizione di un Piano regionale di azione per i diritti dell infanzia e dell adolescenza; g) istituzione dell educatore di paese in tutte le località, comuni e frazioni, della Regione in cui vivano piccoli nuclei di bambini. 3. Le politiche per l adolescenza mirano ad assicurare agli adolescenti della Regione un processo di crescita e di inserimento sociale in grado di prevenire l insorgere dei disagi e promuovere la fase di sviluppo dell autonomia e dell indipendenza personale, familiare e sociale, l espressività adolescenziale e la valorizzazione dei talenti individuali. Le politiche per l adolescenza, che privilegiano la crescita del minore nel proprio ambiente familiare, ricomprendono i seguenti livelli essenziali di servizio: a) servizi ed interventi a carattere aggregativo, di socializzazione e di organizzazione del tempo libero in favore degli adolescenti, in grado di sviluppare forme di autogestione e di partecipazione attiva alla gestione sotto la supervisione di animatori ed esperti; b) servizi di ascolto, di accompagnamento e di sostegno ed interventi di strada e di educazione territoriale, svolti da educatori, specificamente preparati e competenti, in grado di sviluppare positive relazioni educative e di socializzazione nei luoghi abituali di vita degli adolescenti; c) azioni di raccordo permanente fra il sistema integrato dei servizi sociali e le istituzioni scolastiche superiori per favorire progetti e servizi di coinvolgimento attivo e partecipato degli adolescenti;

7 d) realizzazione di Centri di consulenza per adolescenti, interdisciplinari e accessibili, per fornire prestazioni di sostegno e cura dei ragazzi e delle loro famiglie, sia in funzione preventiva che riparativa; e) creazione di reti permanenti e di servizi fra la giustizia minorile territoriale, le istituzioni scolastiche, gli enti locali, i servizi sanitari al fine di prevenire il disagio e la devianza adolescenziale; f) azioni conseguenti ai provvedimento dell autorità giudiziaria e interventi di collaborazione con l autorità giudiziarie e con i servizi minorili del Ministero della Giustizia, in attuazione del DPR n. 448, modificato dal DPR , n. 313; g) pronto intervento, accoglienza, protezione, assistenza e supporto ai minori italiani e stranieri che si trovano in stato di abbandono o privi di assistenza familiare o che risultano non accompagnati, ai sensi dell art. 33 D.Lgs , n Le politiche giovanili sono finalizzate a favorire la partecipazione dei giovani alla vita sociale e civile della comunità e della società regionale e a realizzare il loro pieno inserimento sociale e lavorativo attraverso lo sviluppo dei propri talenti personali e dell autonomia economica, sociale, culturale. Le politiche giovanili ricomprendono i seguenti livelli essenziali di servizio: a) servizi ed interventi, inseriti nel sistema integrato, atti a garantire i diritti al lavoro, alla partecipazione alla vita civile, alla casa, all istruzione e alla formazione; b) azioni di sostegno economico e logistico per lo sviluppo di centri e spazi di aggregazione giovanile autogestite; c) sviluppo del servizio civile giovanile europeo per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo; d) promozione di borse giovanili per l autopromozione sociale; e) istituzione del Forum sociale giovanile con atto del Consiglio regionale entro 180 giorni dall entrata in vigore della presente legge. 5. Le politiche familiari e per l età adulta mirano a sostenere le persone nella fase adulta, quando gli adulti e la famiglia si fanno carico, da un lato della crescita dei bambini e dei ragazzi, dall altro degli anziani e delle persone con limitata autonomia. Le politiche per l età adulta intendono accompagnare le persone adulte ed assisterle nelle fasi in cui più forte si fa il carico sociale che grava sul lavoro, sulla situazione personale, familiare e sociale. Le politiche familiari e per l età adulta ricomprendono i seguenti livelli essenziali di servizio: a) contributi economici, di carattere continuativo, straordinario o urgente, compresa l erogazione di agevolazioni per la locazione a persone o nuclei familiari in stato di bisogno e l erogazione di contributi per interventi di adeguamento delle abitazioni, finalizzati a sostenere la permanenza nel domicilio familiare di soggetti non autosufficienti; b) interventi di carattere abitativo di emergenza, anche a beneficio delle giovani coppie o di famiglie monoparentali; c) servizi ed interventi per promuovere il sostegno all adulto lavoratore, senza discriminazione di genere, ed alle famiglie e nuclei di fatto al fine di aiutare quelli impegnati in attività di cura ed assistenza di disabili fisici e psichici, di anziani e di minori in affidamento;

8 d) servizi ed attività di sostegno alla genitorialità ed alla nascita, di consulenza e di mediazione familiare, di sostegno alle persone nei casi di abuso e di maltrattamento; e) azioni per conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, anche in attuazione della legge 8 marzo 2000, n. 53, e della legge regionale , n. 40; f) iniziative per valorizzare le risorse sociali delle famiglie, sviluppare l educazione familiare, supportare la genitorialità, in centri interdisciplinari e accessibili; g) attivazione di un Centro Famiglia in tutti gli ambiti territoriali, che possa assicurare un monitoraggio costante delle relazioni familiari che necessitano di un supporto di cura e mediazione; h) elaborazione di un piano strategico per lo sviluppo dei servizi della prima infanzia, attraverso un raccordo fra scuole d infanzia pubbliche e private, scuole materne, servizi di custodia privati; i) promozione e incentivazione di forme di auto-organizzazione di servizi fra famiglie, flessibili e di prossimità, per la cura dei bambini, dei disabili e degli anziani, nonché di banche del tempo. 6. La Regione promuove le politiche per gli anziani, secondo i principi della partecipazione attiva alla comunità locale, della domiciliarità, del sostegno alla vita di relazione a livello familiare, comunitario e sociale, della cittadinanza sociale e dell autodeterminazione. Le politiche per gli anziani si attuano attraverso i seguenti livelli essenziali di servizio: a) servizi ed interventi domiciliari di prevenzione e limitazione dell ospedalizzazione e dell inserimento in strutture residenziali, volti a promuovere il diritto dell anziano a permanere nella propria casa ed a mantenere una vita di relazione attiva; b) servizi per la non autosufficienza da sostenere attraverso il fondo regionale per la non autosufficienza; c) servizi per le fragilità e per la prevenzione e la cura delle patologie che colpiscono la persona anziana; d) centri polifunzionali volti a valorizzare le risorse rappresentate dagli anziani nel contesto della comunità; e) servizi di supporto al mantenimento dell autonomia destinati a tutti gli anziani residenti sul territorio prevedendo criteri di compartecipazione alle spese; f) strutture alternative alla istituzionalizzazione, centri diurni, gruppi-appartamento, comunità alloggio; g) centri multimediali e telematici per gli anziani, aperti per l intero arco della giornata con servizio bus accompagnamento da e a casa per favorire la permanenza dell anziano nel proprio nucleo familiare; h) sostegno all attività di volontariato e di partecipazione attiva dell anziano nella comunità locale; i) servizi per migliorare la qualità della vita degli anziani, la loro dignità, il loro benessere, i loro diritti allo svago, alla vacanza ed al tempo libero; j) servizi di aiuto in situazioni di emergenza, quali telesoccorso, pronto intervento sociale; k) centri culturali polifunzionali per favorire momenti di comunicazione efficace tra persone appartenenti a generazioni diverse e trasmissione di saperi; l) organizzazione e disciplina del servizio reso dalle assistenti domiciliari italiane e straniere agli anziani attraverso l istituzione di appositi albi presso i Comuni.

9 Art. 9 Politiche per l integrazione sociale e culturale 1. La Regione Abruzzo promuove politiche attive, volte a favorire la piena inclusione sociale e l uguaglianza dei diritti e delle opportunità delle persone e delle famiglie che vivano in situazioni di esclusione o a rischio di esclusione sociale. 2. La Regione promuove politiche attive di partecipazione ed integrazione sociale, culturale, economica, lavorativa, scolastica, familiare, in favore dei disabili fisici, psichici, motori, sensoriali e mentali. Le politiche per i disabili ricomprendono i seguenti livelli essenziali di servizio: a) servizi ed interventi, personalizzati e costanti, da attivare in forma diretta o indiretta, di sostegno alle famiglie che abbiano a carico persone con disabilità; b) iniziative per sviluppare l autonomia e il diritto alla vita indipendente della persona disabile, all espressività e alla valorizzazione dei talenti personali; c) istituzione e diffusione dell assistenza domiciliare e scolastica personalizzata per la persona disabile; d) garanzia della predisposizione e realizzazione dei progetti educativi individualizzati per i disabili, ai sensi dell art. 14 della L. 328/2000; e) sviluppo di progetti di occupazione assistita per i disabili, di formazione e lavoro, di intermediazione e mediazione sociale al lavoro; f) potenziamento e adeguamento di servizi diurni e semiresidenziali esistenti sul territorio; g) promozione di azioni per l attuazione di tutti i diritti della persona disabile, ed in particolare del diritto alla vacanza, al tempo libero, alla mobilità, allo sport, alla partecipazione della vita sociale, civile e religiosa; h) forme di agevolazione per l accesso a trasporti, servizi culturali, ricreativi e sportivi e per la diffusione di strumenti tecnologici atti a facilitare la vita indipendente, l inserimento sociale e professionale; i) garanzia del trasporto da casa verso le istituzioni territoriali (scuole, centri e servizi sociali e sanitari, università); j) sostegno per il superamento delle barriere architettoniche e per favorire l accessibilità delle residenze; k) istituzione di centri e comunità familiari per i disabili rimasti privi di supporto familiare. 3. La Regione promuove politiche per le persone che presentano rischio, uso o dipendenza da sostanze psicoattive, finalizzate alla prevenzione dei fattori di rischio ed alla responsabilizzazione della famiglia, della comunità e della società regionale. Le azioni ricomprendono i seguenti livelli essenziali di servizio: a) servizi di pronto intervento e di riduzione del danno, di cura e riabilitazione, di inclusione sociale per fronteggiare le esigenze primarie di accoglienza, cura e assistenza; b) servizi ed interventi domiciliari a sostegno delle famiglie che presentino familiari a rischio, anche in forme di auto mutuo-aiuto; c) interventi di sostegno, anche economico, per sviluppare progetti individuali di reinserimento sociale e lavorativo della persone che abbiano terminato o siano inserite in programmi di reinserimento sociale;

10 d) costruzione di strategie innovative di prevenzione contro l uso di sostanze (per educazione, interventi di comunicazione nei luoghi di scorrimento e flusso di giovani ed adolescenti, coinvolgimento di testimonial del mondo sportivo ); e) progetti innovativi di prevenzione delle nuove povertà e di contrasto dei fenomeni emergenti di esclusione sociale. 4. La Regione promuove le politiche sociali volte a favorire l uguaglianza dei diritti e delle opportunità a tutti i cittadini e la loro piena inclusione sociale. Le politiche di inclusione sono destinate alle persone che si trovino in situazione di povertà estrema o senzadimora, a persone detenute o ex detenute, alle persone immigrate o apolidi, a persone vittime di tratta a fini di sfruttamento sessuale e/o lavorativo, prostitute/i, persone che in virtù della loro diversa appartenenza etnica e culturale rischiano di restare escluse dalla comunità e società regionale. Le politiche di inclusione ricomprendono i seguenti livelli essenziali di servizio: a) servizi individualizzati di formazione e di inserimento socio- lavorativo attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori sociali, a partire dalla scuola dell infanzia; b) creazione di servizi di orientamento ed accompagnamento all inclusione sociale per favorire l accesso ai propri talenti come mezzo per combattere le disuguaglianze sociali; c) potenziamento, sul territorio, di centri multimediali finalizzati a diffondere le nuove conoscenze tecnologiche per migliorare l accesso alle capacità; d) realizzazione di Centri di Valorizzazione delle Capacità e delle Competenze Informali, di Servizi di Lavoro Assistito, di Centri di mediazione, quali percorsi di autonomia per i lavoratori che necessitano di assistenza all inserimento; e) sviluppo di misure multidimensionali di lungo-termine contro la povertà e le disuguaglianze atte a favorire i processi di autonomia economica per il superamento della dipendenza, consistenti in reddito minimo di inserimento regionale, accesso agevolato alle prestazioni, prestiti sull onore, servizi alloggiativi agevolati; f) intervento specifico, in esecuzione della Legge n.228/2003, sulla tratta di persone a fini di sfruttamento sessuale e/o lavorativo, promuovendo strategie di rete con Magistratura, Forze dell ordine, Enti Locali, Organismi del terzo Settore; g) misure per abbattere l isolamento geografico che genera nuove povertà dei bambini, dei giovani e delle famiglie delle aree interne dell Abruzzo; h) realizzazione di iniziative in favore di detenuti ed ex detenuti, in collaborazione con il Ministero della Giustizia nelle sue diverse articolazioni. 5. La Regione promuove le politiche sociali volte a favorire la realizzazione di interventi di rete per offrire le risposte necessarie, in termini di adeguatezza ed appropriatezza, alle varie tipologie di violenza, allo scopo di limitare i danni e di superare gli effetti da questa procurati alla singola donna o ai minori. Le politiche ricomprendono le seguenti azioni: a) Interventi multidisciplinari integrati di tutela e di cura, azioni di contrasto contro lo sfruttamento, la violenza e il maltrattamento dei minori e delle donne; b) il sostegno materiale, psicologico, legale ed abitativo di emergenza, nonché l organizzazione di case e centri antiviolenza, da realizzarsi attraverso la programmazione locale dei servizi a favore delle vittime di violenza e per il supporto delle funzioni genitoriali;

11 c) il sostegno a percorsi di uscita dal disagio e dalla violenza quanto più personalizzati, basati sull analisi delle specifiche situazioni di violenza e tendenti a rafforzare la fiducia della donna nelle proprie capacità e risorse ed a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia; d) le attività formative nella scuola e per chi opera nel settore sociosanitario, dell ordine pubblico e giudiziario al fine di potenziarne le capacità di rilevazione, accertamento, protezione e cura e per contrastare l impiego di lavoro minorile; e) la valorizzazione delle reti territoriali di servizi e di modelli di intervento caratterizzati da un lavoro di equipe nella presa in carico dei casi; f) l organizzazione di campagne di prevenzione e di informazione sull entità del fenomeno e sul danno che ne deriva, nonché iniziative di censimento ed informazione circa le risorse di protezione, aiuto e sostegno disponibili sul territorio per un percorso di uscita dalla violenza. Titolo III ATTORI SOCIALI Art. 10 Comuni 1. I Comuni sono titolari delle funzioni concernenti gli interventi sociali a livello locale, delle funzioni di programmazione delle politiche sociali locali, delle funzioni di cittadinanza sociale e di garanzia dei diritti dei cittadini. 2. I Comuni programmano e realizzano il sistema locale degli interventi sociali, stabilendone forme di organizzazione e di coordinamento e predispongono il Piano sociale locale integrato, che è adottato con accordo di programma. 3. Il Sindaco è titolare delle funzioni di tutela socio-sanitaria e del diritto alla salute per i suoi cittadini in applicazione di quanto disposto dal D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni. 4. I Comuni: a) sono titolari delle funzioni amministrative relative all autorizzazione, alla vigilanza e all accreditamento dei servizi sociali; b) promuovono il coinvolgimento attivo dei cittadini e degli attori sociali, anche attraverso le forme di previste nella presente legge; c) adottano la Carta sociale del cittadino e promuovono il diritto all informazione e all accesso ai servizi sociale. Art. 11 Province 1. Le Province sono titolari delle funzioni in materia di politiche sociali, previste dalle norme statali e regionali e concorrono alla programmazione regionale e locale delle politiche sociali e del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Le Province: a) elaborano il Piano sociale provinciale integrato;

12 b) gestiscono il Sistema provinciale di sorveglianza delle politiche sociali; c) svolgono attività di rilevazione, analisi, ricerca ed elaborazione dei dati relativi ai bisogni dei cittadini, alla domanda sociale e al sistema di offerta dei servizi; d) coordinano le politiche sociali provinciali fra gli enti locali e gli interventi sociali e socio-sanitari di sovrambito; e) raccordano gli attori sociali e il terzo settore con le istituzioni e gli enti locali di livello provinciale; f) assicurano la formazione di base, la riqualificazione e la formazione permanente specialistica degli operatori dei servizi sociali. Art. 12 Regione 1. La Regione Abruzzo, nell ambito delle proprie competenze, assicura le seguenti funzioni: a) definizione degli ambiti territoriali per la gestione integrata dei servizi sociali e sanitari, denominati Ambiti Distrettuali Socio-sanitari, secondo quanto previsto dall art. 20; b) adozione dell Agenda sociale regionale e del Piano socio-sanitario regionale integrato, previsti nella presente legge; c) progettazione e gestione del Sistema regionale di sorveglianza delle politiche sociali e dell Osservatorio sociale regionale; d) adozione di atti di indirizzo e coordinamento in materia di politiche sociali; e) definizione dei livelli essenziali regionali di assistenza sociale, sulla base dei livelli minimi fissati dallo Stato; f) coordinamento delle politiche di interesse sociale, attraverso forme congiunte di gestione degli Assessorati all interno della Giunta Regionale, e definizione delle linee di indirizzo e coordinamento fra le politiche sociali e sanitarie, formative e del lavoro, dei lavori pubblici, dell urbanistica e dell ambiente, della cultura; g) ripartizione del fondo unico sociale regionale, di cui all art. 28, e destinazione di quota parte del fondo sanitario regionale per gli aspetti concernenti i servizi socio-sanitari da garantire sul territorio; h) definizione dei criteri e delle modalità di sottoposizione di tutti gli atti e i programmi della Regione all analisi di sostenibilità e di impatto sociale; i) definizione dei criteri e dei requisiti di qualità per l autorizzazione, l accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi sociali pubblici e privati e istituzione del registro regionale dei servizi sociali e socio-sanitari; j) definizione del nomenclatore delle prestazioni e delle modalità di determinazione delle tariffe; k) definizione dei criteri per la concessione dei titoli per l acquisto dei servizi sociali e dei criteri per la compartecipazione alla spesa da parte degli utenti dei servizi; l) definizione del profilo di competenze e degli standard formativi delle professioni sociali, sulla base degli indirizzi nazionali, e promozione della formazione sociale e del volontariato; m) promozione, partecipazione e realizzazione di progetti sperimentali ed innovativi nel settore delle politiche sociali a livello locale, nazionale, europeo e internazionale; n) sostegno della cooperazione e del mutuo aiuto delle famiglie; o) concessione, in regime di convenzione con l'istituto nazionale previdenza sociale (INPS), ai sensi dell'articolo 80, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388

13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001) dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili di cui all'articolo 130, comma 2, del d.lgs. 112/1998; p) esercizio, nell'ambito delle previsioni della legislazione nazionale, dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dall'articolo 25; q) tenuta, in forma coordinata ed unificata, dei Registri regionali, delle organizzazioni di volontariato ai sensi della L.R. 37 del 1993, delle associazioni di promozione sociale, delle onlus, delle cooperative sociali, dei servizi e degli interventi sociali autorizzati, dei servizi e degli interventi sociali accreditati, delle aziende pubbliche di servizi alla persona, delle imprese sociali; r) approvazione degli statuti delle aziende pubbliche di servizi alla persona e delle persone giuridiche di diritto privato, derivanti dalla trasformazione delle IPAB, sulla base dei criteri, definiti dalla Regione stessa; s) definizione, in tutti programmi di finanziamento regionali, delle priorità di investimento sociale; t) determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione del Reddito Minimo di Inserimento e delle azioni di autopromozione sociale; u) promozione della responsabilità sociale delle imprese. 2. Nell esercizio delle proprie funzioni, la Regione adotta strumenti di concertazione e confronto, anche permanenti, con gli enti locali e con le parti sociali, nonché forme di consultazione con le associazioni degli utenti e consumatori e con i soggetti di cui all art. 15. Art. 13 Aziende unità sanitarie locali 1. Le Aziende Unità Sanitarie Locali (AUSL) assicurano, secondo la normativa vigente e secondo le modalità individuate nei piani aziendali, nei programmi delle attività territoriali e nei piani sociali locali integrati, nel Piano socio-sanitario regionale e nel Piano sociale provinciale integrato, le attività sanitarie a rilievo sociale e le prestazioni ad elevata integrazione sanitaria garantendone l'integrazione, su base di ambito distrettuale socio-sanitario, con le attività sociali a rilievo sanitario di competenza dei comuni, e mettono a disposizione le professionalità sanitarie per l'espletamento delle funzioni di vigilanza. 2. Le Aziende USL concorrono alla gestione associata dell ambito distrettuale sociosanitario, nelle forme stabilite dal presente articolo e dall art. 25. Art. 14 Aziende pubbliche di servizi alla persona 1. La Regione, ispirandosi ai principi della legge 8 novembre 2000 n. 328 e del decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207 (Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000 n. 328), attua il riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di seguito denominate Istituzioni, e la loro trasformazione in Aziende pubbliche di servizi alla

14 persona, di seguito denominate Aziende. La Regione valorizza il ruolo delle Aziende, le inserisce a pieno titolo nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e ne salvaguarda l'ispirazione fondativa. A tal fine la Regione con apposito atto del Consiglio Regionale: a) disciplina la trasformazione delle Istituzioni in Aziende di diritto pubblico o in Associazioni o in Fondazioni; b) individua nello statuto dell'azienda, dell'associazione o della Fondazione lo strumento di disciplina delle finalità, delle modalità organizzative e gestionali, di elezione degli organi di governo, dell'ambito territoriale di attività; c) prevede che l'ambito territoriale di attività dell'azienda sia di norma rappresentato dall ambito distrettuale socio-sanitario e che ciascuna Azienda possa erogare servizi anche in più settori assistenziali; d) stabilisce che le Aziende siano dotate di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria; e) inserisce le Aziende nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e prevede la partecipazione delle stesse alla programmazione regionale e locale, anche tramite le loro associazioni più rappresentative; f) stabilisce che i Comuni, singoli o associati, negli ambiti territoriali di attività, svolgano funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza sull'attività delle Aziende, anche coordinandosi con le Province, per maggiore uniformità; g) assicura che gli statuti delle nuove Aziende, Associazioni o Fondazioni, prevedano negli organi di governo la presenza di soggetti privati o di rappresentanza dei soci, qualora siano previsti dagli statuti vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge; h) valorizza i patrimoni mobiliari ed immobiliari delle Aziende, promuovendo la predisposizione di strumenti e di modalità di gestione del patrimonio stesso che ne favoriscano la redditività, la trasparenza della gestione, nonchè la promozione storico-artistica; i) stabilisce le procedure da seguire per la trasformazione, fusione ed estinzione delle Istituzioni ed i relativi tempi, che non dovranno essere superiori a 12 mesi dalla data dell atto del Consiglio, pena la nomina di un commissario ad acta; j) definisce le modalità per l estinzione del patrimonio mobiliare ed immobiliare delle Istituzioni estinte, che deve essere destinato, in base agli statuti vigenti o nel caso questi non prevedano disposizioni specifiche, ad altre Aziende con analoghe finalità presenti nell'ambito territoriale di attività o, in assenza di queste, al Comune sede dell'istituzione estinta o, qualora l'attività si svolga in un Comune diverso da quello ove ha sede l'istituzione, al Comune nel quale si svolge l'attività prevalente, con vincolo di destinazione del patrimonio al raggiungimento delle finalità socio-assistenziali dell'istituzione stessa. Art. 15 Parti sociali e terzo settore 1. La Regione, riconosce il ruolo fondamentale delle organizzazioni sindacali nella programmazione, gestione e valutazione delle politiche sociali a tutti i livelli territoriali. Le organizzazioni sindacali sono attori sociali, che partecipano a pieno titolo alla formazione di tutte le decisioni in materia di politiche sociali e di sistema integrato di interventi e servizi sociali ed alla predisposizione degli atti di programmazione e regolazione. Il mancato coinvolgimento delle organizzazioni sindacali nella

15 partecipazione alla formazione degli atti di programmazione a tutti i livelli di governo delle politiche sociali è motivo di invalidità dell atto stesso. 2. La Regione, nel rispetto del principio della sussidiarietà, riconosce la rilevanza sociale dell attività svolta dal Terzo settore e ne promuove la partecipazione alla programmazione, gestione e valutazione delle politiche sociali a tutti i livelli territoriali. Concorrono alla formazione delle politiche sociali regionali le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli organismi della cooperazione, le imprese sociali, le società di mutuo soccorso, le fondazioni, gli enti ecclesiastici, gli enti di patronato, gli altri soggetti privati senza scopo di lucro, le libere forme associative di cittadini e i movimenti. 3. La Regione riconosce ed agevola il ruolo delle organizzazioni sociali di cui al comma 1 e 2 nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, attraverso l istituzione del Forum sociale regionale del terzo settore. 4. Il Consiglio regionale, entro 180 giorni dall entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di affidamento dei servizi alla persona, promuovendo lo sviluppo dell economia sociale e delle organizzazioni di cui al presente articolo. 5. Gli enti locali possono indire istruttorie pubbliche per la progettazione congiunta di interventi sociali con i soggetti di cui ai commi 1 e 2. Art. 16 Professioni sociali 1. La Regione riconosce il ruolo degli operatori nello sviluppo della qualità delle politiche sociali e promuove le professioni sociali, definendo i profili e gli standard di competenze, tenendo conto degli indirizzi nazionali. 2. La Regione individua le seguenti professioni sociali quali risorse umane fondamentali del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali: a) assistente sociale; b) psicologo; c) mediatore familiare; d) educatore professionale e pedagosista; e) operatore socio-assistenziale e socio-sanitario; f) animatore sociale; g) assistente familiare; h) mediatore culturale e sociale. 3. Il Consiglio regionale, entro 180 giorni dall entrata in vigore della presente legge, definisce i profili di cui ai commi 1 e 2, d intesa con le organizzazioni sindacali e gli ordini professionali, ed approva il Piano triennale di promozione delle professioni sociali.

16 4. I contratti di affidamento e di acquisto dei servizi e di prestazioni, nonché le gare di appalto, garantiscono il rispetto della dignità del lavoro, assicurando un adeguata e conforme retribuzione ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. Art Attività di formazione 1. La formazione degli operatori costituisce strumento per la promozione della qualità ed efficacia degli interventi e dei servizi del sistema integrato, per l'integrazione professionale, nonché per lo sviluppo dell'innovazione organizzativa e gestionale. 2. La Regione promuove la formazione degli operatori sociali e degli operatori dell'area socio-sanitaria, curando il raccordo dei percorsi formativi e tenendo conto delle esigenze di integrazione delle diverse professionalità. 3. La Regione e le Province promuovono iniziative formative a sostegno della qualificazione delle attività dei soggetti del Terzo settore e dei soggetti senza scopo di lucro di cui all'articolo 15, assicurando il confronto con le rispettive rappresentanze. 4. I soggetti pubblici e privati erogatori degli interventi promuovono ed agevolano la partecipazione degli operatori ad iniziative di formazione, qualificazione ed aggiornamento. Art. 18 Servizio di volontariato sociale e civile 1. La Regione promuove il servizio civile volontario femminile e maschile nel settore sociale ed educativo, secondo le stesse finalità della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale). 2. La Giunta regionale promuove il programma triennale di promozione del servizio civile di volontario, anche in raccordo con l Ufficio nazionale per il servizio civile e con gli enti accreditati ai sensi della legge citata. 3. La Giunta regionale provvede, inoltre, a promuovere le seguenti azioni: a) approvazione di un piano di educazione sociale permanente in collaborazione con tutti i Centri Servizi del Volontariato, le Istituzioni Scolastiche e formative, le Università, gli Enti locali, le Associazioni datoriali e le Parti sociali, per rafforzare la coesione sociale; b) istituzione e riconoscimento della qualifica di Volontario Sociale e promozione del riconoscimento dei crediti formativi sociali presso Scuole ed Università; c) diffusione sul territorio di luoghi d incontro e di comunicazione intergenerazionale valida e significativa, anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore e del volontariato; d) promozione della cultura dell interculturalità promuovendo iniziative di conoscenza e di scambio con persone portatrici di valori culturali diversi;

17 e) sviluppo nella comunità abruzzese della partecipazione a programmi di cooperazione internazionale allo sviluppo. TITOLO IV GOVERNO DELLE POLITICHE SOCIALI Art.19 Agenda sociale regionale 1. La Regione Abruzzo adotta come strumento generale e trasversale di programmazione delle politiche sociali l Agenda sociale regionale. 2. L Agenda sociale regionale contiene gli impegni prioritari e i programmi di politica sociale, integrati con le altre politiche regionali. 3. L Agenda sociale regionale ha una durata triennale ed è approvata con atto del Consiglio regionale entro 180 giorni dall entrata in vigore della presente legge. 4. L Agenda è predisposta attraverso pubbliche consultazioni, promosse dalla Regione con gli attori sociali di cui all art. 3 della presente legge e con i cittadini. Art. 20 Analisi di sostenibilità e di impatto sociale 1. Le leggi e gli atti amministrativi di regolazione, programmazione e gestione delle politiche regionali incidono significativamente sui cittadini e sulle organizzazioni sociali, in termini di qualità della vita e di benessere personale e sociale. 2. Al fine di valutare preventivamente l impatto e gli effetti sociali che gli atti legislativi ed esecutivi regionali possono avere sulle persone, sulle famiglie, sulla comunità e sulla società, la Regione promuove l adozione dell analisi preventiva di sostenibilità e di impatto sociale. 3. L atto legislativo ed esecutivo è sottoposto dall Ufficio Legislativo del Consiglio regionale o dalla Segreteria della Giunta regionale alla verifica di sostenibilità sociale sulla base dei criteri di analisi di impatto sociale, stabiliti al comma Il Consiglio regionale, entro 180 giorni dall entrata in vigore della presente legge, definisce con apposito atto gli strumenti e le procedure per l analisi di sostenibilità e di impatto sociale, propedeutica all adozione delle decisioni nelle materie definite all art. 1 della presente legge.

18 Art Ambito Distrettuale Socio-Sanitario 1. La Regione Abruzzo determina, quali ambiti territoriali di intervento, gli Ambiti Distrettuali Socio-Sanitari, che ricomprendono le competenze degli ambiti territoriali sociali e dei distretti sanitari di base, come già definiti dalla legge regionale 5/2008, e le funzioni di assistenza sociale e socio-sanitaria. 2. Gli Ambiti Distrettuali Socio-Sanitari sono gestiti in forma associata dal Comune o dai Comuni facenti parte dell Ambito e dall Azienda USL competente per territorio. L ente gestore dei servizi assume la denominazione di Agenzia di Salute Pubblica. 3. L Azienda USL competente per territorio e il Comune o i Comuni facenti parte dell Ambito conferiscono all Ente di Ambito distrettuale socio-sanitario le risorse sanitarie e sociali destinate rispettivamente ai distretti sanitari di base e agli interventi e ai servizi sociali. 4. Lo strumento di programmazione delle politiche sociali dell Ambito distrettuale sociale è il Piano sociale locale integrato. 5. Il Consiglio Regionale, entro 180 giorni dall entrata in vigore della presente legge, disciplina con apposito atto la determinazione e la costituzione dell Ambito Distrettuale Socio-Sanitario ed il suo funzionamento, nonché le modalità di costituzione e gestione dell Agenzia di Salute Pubblica, entro 180 giorni dall entrata in vigore della presente legge. Art. 22 Integrazione socio- sanitaria 1. Le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, di inclusione sociale e di miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato. 2. Secondo quanto disposto dall'articolo 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie), le prestazioni socio-sanitarie sono assicurate, mediante il concorso delle aziende unità sanitarie locali e dei comuni, dall'erogazione integrata delle prestazioni sanitarie e sociali necessarie a garantire una risposta unitaria e globale ai bisogni di salute, che richiedono interventi sanitari e azioni di protezione sociale.

19 3. Il Consiglio regionale, entro 180 giorni dall entrata in vigore della presente legge, individua i servizi inerenti alle aree di integrazione socio-sanitaria, di cui al comma 2, e definisce i criteri per il concorso delle risorse sanitarie e sociali in attuazione del D.P.C.M. 14 febbraio Art Criteri per la gestione delle attività di integrazione socio-sanitaria 1. I comuni e le aziende unità sanitarie locali, in base alle determinazioni di cui all'articolo 20, comma 3, individuano e stabiliscono stabilmente attraverso apposite strutture modalità organizzative di raccordo per la gestione dei servizi, fondate sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, e disciplinano i relativi rapporti finanziari, mediante accordi o convenzioni ai sensi della normativa vigente. 2. Il coordinamento e l'integrazione degli interventi socio-sanitari si attua, ai fini dell'appropriatezza e dell'efficacia delle prestazioni sulla base della valutazione multiprofessionale del bisogno, della definizione del percorso assistenziale personalizzato e della verifica periodica degli esiti. 3. Gli accordi e le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le modalità di coordinamento fra le attività di integrazione socio-sanitaria ed il complesso degli interventi sanitari. 4. La Giunta regionale adotta uno schema generale di riferimento per gli accordi e le convenzioni di cui al comma 1. Art Sistema generale di pianificazione delle politiche sociali 1. Il Piano socio-sanitario regionale è lo strumento di programmazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e socio-sanitari a livello regionale ed attua le previsioni dell Agenda sociale regionale per gli aspetti di carattere socioassistenziale e socio-sanitario. Il Piano socio-sanitario regionale, predisposto secondo i principi di partecipazione attiva e di cittadinanza sociale con il contributo dei cittadini e degli attori sociali di cui agli artt. 2 e 3 della presente legge, è approvato dal Consiglio regionale entro 180 giorni dall entrata in vigore della presente legge, ha una durata triennale e contiene: a) i settori di intervento prioritari delle politiche sociali, socio-sanitarie, del lavoro, della formazione, individuati e definiti attraverso l analisi comparativa dei bisogni e della domanda sociale e delle risposte esistenti nel sistema di offerta regionale; b) gli obiettivi, le strategie, le azioni per raggiungere adeguati livelli di benessere sociale e di salute a livello regionale, provinciale e locale;

20 c) gli indirizzi generali del macrosistema regionale delle politiche sociali e socio-sanitarie, delle politiche del lavoro e della formazione, e le indicazioni cui dovranno attenersi i responsabili dei sistemi integrati locali; d) il disegno di valutazione del Piano a diversi livelli; e) il sistema di gestione finanziaria e le risorse economiche attribuite per il funzionamento del sistema integrato. 2. Le Province, entro tre mesi dall approvazione del Piano socio-sanitario regionale, adottano, sentita la Conferenza dei Servizi con tutti i Comuni della Provincia, il Piano sociale provinciale integrato, che prevede: a) l analisi globale delle condizioni sociali del territorio provinciale, sulla base dei dati raccolti, della domanda e dei bisogni sociali, delle risorse e delle opportunità offerte; b) la definizione degli obiettivi e delle strategie che i Piani sociali locali integrati dovranno seguire al fine di realizzare un coordinamento provinciale del sistema locale dei servizi; c) la definizione delle collaborazioni con gli altri enti di livello provinciale e gli enti locali presenti nella provincia; d) l individuazione ed il finanziamento degli interventi e dei servizi sociali di inter-ambito e di area vasta che abbiano dimensioni territoriali maggiori del territorio dell ambito. Art Piano sociale locale integrato 1. I Comuni singoli o associati, d intesa con le AUSL e le Province, e attraverso la partecipazione di tutti gli attori sociali, definiscono il piano sociale locale integrato, secondo quanto previsto dall art. 19 della L. 8 novembre 2000, n. 328, che rappresenta lo strumento fondamentale ed obbligatorio per la definizione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali del rispettivo territorio. Il Piano sociale locale integrato a) è adottato tramite accordo di programma; b) è conforme alla programmazione e regolazione regionale; c) è realizzato con la più ampia collaborazione inter-istituzionale e degli attori sociali; d) osserva i livelli essenziali nazionali e regionali; e) è integrato con tutte le altre politiche locali di rilievo sociale, socio-sanitario, occupazionale, formativo. 2. La Giunta regionale definisce con proprio atto le linee-guida sui contenuti e le procedure di programmazione, gestione, valutazione e finanziamento dei Piani sociali locali integrati. Art. 26 Autorizzazione ed accreditamento dei servizi 1. La Regione Abruzzo regola gli interventi e i servizi del sistema integrato attraverso un regime di autorizzazione ed accreditamento delle strutture e dei servizi, secondo

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