Il Preposto. definizione, ruolo, responsabilità penale, organi di vigilanza. Materiale didattico per la formazione dei Preposti

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1 Materiale didattico per la formazione dei Preposti Il Preposto definizione, ruolo, responsabilità penale, organi di vigilanza Cultura della sicurezza patrimonio comune del mondo del lavoro: impresa, lavoratori e parti sociali. Il testo unico sulla sicurezza sul lavoro mette in evidenza il cuore delle politiche del lavoro: la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro. Ebilforma

2 DEFINIZIONE DELLA FIGURA DEL PREPOSTO La definizione della figura di Preposto stata chiaramente fornita dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza 7245/97 afferma: il Preposto colui che sovrintende all'attività cui siano addetti altri lavoratori subordinati anche con il compito di pretendere dai lavoratori che si avvalgano delle misure di sicurezza in conformità con le norme vigenti, o, comunque, indispensabili a causa del tipo di lavorazione specifica e in relazione agli sviluppi delle nozioni tecniche. Già la precedente normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro fa riferimento, relativamente ai soggetti che hanno l'obbligo della sicurezza nei confronti dei lavoratori, ai tre soggetti istituzionali, quali: Datore di Lavoro, Dirigente e Preposto. Li possiamo definire anche: I soggetti destinatari delle norme in materia di prevenzione e di tutela della saluta nei luoghi di lavoro. L'individuazione dei soggetti penalmente responsabili avviene sulla base del criterio dell' effettività o prevalenza, si tiene conto della situazione reale, facendola prevalere su quella apparente o meramente gerarchica. In base a tale criterio l'individuazione dei soggetti penalmente responsabili deve essere condotta, non attraverso la qualificazione astratta o giuridica dei rapporti tra i diversi soggetti dell'azienda, bensì essenzialmente in concreto, tenendo conto delle mansioni realmente espletate da ciascun soggetto, sia di propria iniziativa (come ad esempio può accadere per il Preposto) sia per incarico formalmente assegnato (come ad esempio il dirigente). Anche un lavoratore inesperto potrebbe quindi assumere la responsabilità di Preposto di fatto, a condizione che sia un soggetto che di solito può dare delle direttive, o impartire ordini, e che il suo ruolo sia noto e riconosciuto attraverso l'ottemperanza da parte dei lavoratori interessati. Ma vi anche un'altra chiave di lettura, secondo la quale si possono considerare Preposti tutti quelli che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, si trovano gerarchicamente subordinati ai Dirigenti o direttamente al datore di lavoro, e che gli stessi abbiano precisi doveri di sorveglianza e di controllo dell'attività lavorativa. In buona sostanza possiamo affermare che il Preposto ha il potere, sotto propria responsabilità, di impartire opportuni ordini ed istruzioni ma non solo; spetta a lui anche un compito di vigilanza affinché da parte dei lavoratori vi sia un attento e corretto rispetto delle norme sulla prevenzione degl'infortuni sul lavoro e sull'applicazione corretta dell'insieme di norme poste a tutela della integrità fisica, e non solo, dei lavoratori.

3 d) e) f) g) h) j) a) b) c) d) informare tutti i dipendenti che la violazione delle norme inerenti la sicurezza grave come la violazione di qualsiasi altra norma nello svolgimento del rapporto di lavoro; controllare che il personale sia provvisto dei necessari DPI in funzione dell'attività svolta, ma soprattutto che li utilizzino correttamente e costantemente; avere un comportamento coerente in modo da mostrarsi da esempio verso i lavoratori; fare il possibile per fare partecipare tutti i lavoratori al programma adottato dall'azienda per la gestione della sicurezza; non permettere che, nella propria area di competenza, siano svolte mansioni, non necessariamente su macchinari, senza le necessarie protezioni e senza che siano state impartite le necessarie istruzioni al personale per operare in sicurezza; vigilare e correggere prontamente le condizioni di lavoro non sicuro e le operazioni che possano rivelarsi pericolose. Certamente il buon senso convincerà i lavoratori a seguire le disposizioni impartite, ma, a fronte di anche una contro la piccola minoranza che le ignorerà, si dovrà anche agire sul piano disciplinare. DOVERI E DIRITTI DEL PREPOSTO I doveri del Preposto sono elencati dall'art. 19 del D.Lgs. 81/2008 (obblighi del preposto) che recita: In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte anche dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dell'uso dei mezzi di protezione individuali e collettivi messi a loro disposizione e, in caso di persistente inosservanza, informare i superiori; verificare affinché i lavoratori affrontino lavorazioni e/o mansioni che possano esporli a un determinato rischio, indipendentemente dalla sua gravità, solo dopo aver ricevuto una adeguata formazione/informazione; richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio, in caso di emergenza, e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; informare tempestivamente i lavoratori esposti al rischio, di un pericolo grave e immediato, sulla natura del rischio e sulle misure prese in materia di prevenzione e protezione;

4 IL RUOLO DEL PREPOSTO NELLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO Dopo aver visto, nel paragrafo precedente, quale sia la figura del preposto e ad inquadrarla dal punto di vista della giurisprudenza oltre che della realtà aziendale, adesso cerchiamo di capire quale sia il ruolo del Preposto in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, fissandone, in via meramente semplificativa, tutti i punti più importanti, che sono i seguenti: Il Preposto deve assumersi interamente la responsabilità della sicurezza dei dipendenti su cui chiamato a vigilare, perché se così non fosse egli perderebbe una parte dei suoi diritti e verrebbe meno a uno dei più importanti dei suoi compiti. Appurato che la sicurezza deve affermarsi su basi personali, il mezzo migliore per eliminare o prevenire atti lavorativi pericolosi il coinvolgimento diretto dei lavoratori, il Preposto una figura importante e di sicuro riferimento per il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP). Il Preposto risulta essere la persona più indicata, per controllare che i lavoratori adottino una modalità di svolgimento della propria attività, in quanto trattasi di persona competente che conosce le caratteristiche e lo svolgimento del ciclo lavorativo/produttivo non solo in modo teorico ma, soprattutto, sotto il profilo pratico. Il Preposto, che voglia svolgere al meglio il controllo sulla corretta applicazione delle norme inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro e, nel caso, saper correggere quei comportamenti pericolosi per l'incolumità dei lavoratori, deve saper: a) accettare che la corretta applicazione delle norme sulla sicurezza sono una parte dei suoi compiti, al pari del controllo sulla della produzione, della qualità, ecc.; b) riconoscere che c' una relazione diretta tra la sicurezza, la produzione, la manutenzione e l'amministrazione; c) fornire adeguate istruzioni sulla sicurezza a tutti i neoassunti ed ai dipendenti che vengono adibiti a nuove mansioni;

5 e) f) g) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, e delle quali venga a conoscenza anche sulla base della formazione ricevuta; frequentare gli appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37. I principali diritti si possono sintetizzare nei seguenti punti: Essere ascoltato dall'azienda ed esigere che essa adotti i provvedimenti necessari al miglioramento della sicurezza nell'area di propria competenza; Disporre della necessaria libertà nell'organizzazione del lavoro dei propri collaboratori (la persona giusta al posto giusto) e di essere supportato dall'azienda nel processo di formazione e di sensibilizzazione dei lavoratori in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro; Avere a disposizione tutti i DPI necessari per garantire la massima sicurezza dei lavoratori. RESPONSABILITA'PENALE DEL PREPOSTO Il preposto un soggetto attivo di promozione e messa in atto delle norme di prevenzione e di sicurezza nella propria area di competenza. Le responsabilità penali si riferiscono agli obblighi derivanti dall'art. 19 del D.Lgs. 81/2008. Questo aspetto spesso ignorato, sottovalutato e male interpretato dai Preposti, la maggior parte dei quali si limita talvolta ad avvisare gli addetti dei pericoli che corrono e a volte limitarsi a fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale dimenticandosi, o troppo spesso sottovalutando, di esigere che le norme di prevenzione e di sicurezza vengano rigorosamente osservate, ivi compreso il puntuale utilizzo dei DPI: Se vero, ed vero, che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ha il compito di farsi promotore, di coordinare e di gestire, almeno a grandi linee, ogni iniziativa atta a raggiungere il massimo grado di sicurezza nel luogo di lavoro, altrettanto vero che

6 egli deve poter contare sulla attiva, ed anche autonoma entro certi limiti, di una più vasta cerchia di collaboratori nel luogo di lavoro. Queste persone non possono che essere figure intermedie, responsabili ai quali sono affidati gli addetti e i reparti/settori, siano essi di produzione o di servizio. Il capo reparto/ufficio per sua natura un leader, un tecnico, un organizzatore, un coordinatore dei propri collaboratori e un gestore dei mezzi della propria area di competenza; conseguentemente affidata soprattutto a lui, almeno di fatto, la sicurezza dei suoi uomini. La Suprema Corte di Cassazione ha quindi scritto in una sua decisione: La colpa del direttore di una realtà lavorativa complessa... non si può ragionevolmente presumere che egli diriga una realtà complessa, anche divisa in settori/reparti, senza che negli stessi non vi siano preposti dei suoi collaboratori con proprie funzioni e responsabilità ed i dipendenti svolgano la loro attività sotto il diretto controllo di costoro (capi-settore, capi-reparto, capi-isola, etc...), a meno che non si sia di fronte a una sua consapevole acquiescenza alla deficienza di vigilanza e di controllo dei suoi collaboratori. Il recepimento delle nuove direttive dell'unione Europea, in tema di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, evidenzia il comportamento di tutte le componenti aziendali (datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore) nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze effettivamente svolte. Qualsiasi sforzo possa compiere un'azienda per migliorare la sicurezza risulterà inutile se non vi la partecipazione attiva e propositiva di tutta la gerarchia aziendale e di tutti i lavoratori. LAVORATORI CON TUTELA SPECIALE Il preposto può avere, tra i suoi collaboratori, lavoratori che, a diverso titolo, hanno diritto a forme di tutela speciale. In particolare si possono ricordare i seguenti: Lavoratori con specifica prescrizione medica (es. limitazione nell'esposizione a rumore, nel sollevamento manuale di carichi, etc.); Donne in gestazione, puerpere o in periodo di allattamento (limitazioni di vario genere quali divieto di permanenza in piedi per più di quattro ore, limitazioni nell'utilizzo di VDT, di carrelli elevatori e attrezzature rumorose o vibranti, limitazione nella movimentazione di carichi, ecc.); Lavoratori minorenni con limitazioni di vario genere, quali apprendisti e lavoratori interinali.

7 ORGANI DI VIGILANZA ASL: l'organo di vigilanza principale, istituzionalmente preposto per tutte le attività lavorative; opera a livello di competenza territoriale mediante lo S.Pre.S.A.L. (Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro). Direzione Provinciale del Lavoro (ex Ispettorato del Lavoro): non ha poteri in materia di prevenzione ma poteri ispettivi in materia previdenziale e a tal fine può accedere ed ispezionare anche i luoghi di lavoro; in tali ispezioni può rilevare anche contravvenzioni alle norme di prevenzione e darne notizia al Pubblico Ministero. Gli ispettori hanno qualifica di UPG (Ufficiali di Polizia Giudiziaria). Ufficiali di Polizia Giudiziaria (UPG): possono eseguire ispezioni solo a scopo di indagine, cio con mandato del giudice o, quantomeno, con un obbiettivo specifico e dichiarato (sospetto di reato). A titolo di esempio sono UPG gli ispettori ASL e ARPA, i carabinieri, i poliziotti, i vigili urbani, etc. Per quanto riguarda l'accesso ai luoghi di lavoro si ricorda che tutti gli UPG (Ufficiali di Polizia Giudiziaria) ed, in particolare, gli ispettori ASL hanno facoltà di visitare in ogni momento ed in ogni loro parte i luoghi in cui sono svolte attività lavorative e quelli ad essi accessori. Hanno il solo obbligo di qualificarsi mediante tesserino di riconoscimento ed il loro accesso non può essere ostacolato (reato di resistenza a pubblico ufficiale). I preposti, secondo quanto loro attribuito dalla legge e le competenze acquisite con la formazione, devono: Sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti. Commenti esemplificativi Le competenze più ovvie riguardano la conoscenza delle disposizioni che i lavoratori devono seguire. Talvolta meno ovvio può essere l'esercizio di capacità di osservazione dei comportamenti specifici. Occorre sapere come acquisire le informazioni sul comportamento dei vigilati anche superando le eventuali barriere spazio-temporali. Il problema, spesso, più che di natura tecnologica (talvolta caratterizzato da aspetti di privacy e di tutela della dignità del vigilato), risulta di relazione fiduciaria tra proposto e collaboratore, perché la

8 Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione. Astenersi, salvo eccezioni, debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato. Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta. Questo obbligo, preso alla lettera, può avere un significato fuorviante. È evidente che la competenza cruciale non informare (ovviamente) dell'esistenza di un pericolo grave e immediato, ma farlo con la consapevolezza delle conseguenze emotive e comportamentali che da tale informazione possono derivare. La competenza meno ovvia (e che dovrebbe essere oggetto della formazione) sapere come comunicare in situazioni emergenza. Anche qui il problema non solo conoscitivo, ma soprattutto di atteggiamento. La formazione dei preposti non dovrebbe prescindere dal fornire occasioni per favorire la presa di contatto da parte di ciascun partecipante del proprio atteggiamento, almeno come premessa necessaria per un eventuale innesco di un processo di cambiamento. Le competenze da sviluppare per la concreta applicazione di questo obbligo riguardano anche le capacità di agire nei (e sui) sistemi di comunicazione organizzativa, nonché sui significati attribuiti nelle diverse organizzazioni al differenziale gerarchico. Si fa preso a dire che c' l'obbligo di segnalare tempestivamente, ma occorre avere consapevolezza delle implicazioni che questo obbligo comporta riguardo alle tecnologie di comunicazione esistenti, alla accessibilità dei decisori, alla rappresentazione che si ha del gradimento che i decisori potranno mostrare una volta informati delle deficienze. La consapevolezza di queste implicazioni, e lo sviluppo di fare

9 fronte alle eventuali difficoltà che possono derivarne, diventano parte cruciale di un percorso formativo finalizzato a non lasciare gli obblighi di ruolo nel serbatoio delle buone intenzioni non applicabili. Frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37. Le competenze necessarie all'adempimento di questo obbligo sono, anche in questo caso, conoscitive (sapere che i corsi sono in programma, quando e dove) e di atteggiamento). Sull'atteggiamento verso la formazione facilmente riconoscibile un effetto diretto della cultura organizzativa. Ad esempio, nell'organizzazione che cosa si pensa del tempo passato in formazione? È tempo sottratto al lavoro o tempo di lavoro? Evidentemente, per un preposto non sarà indifferente adempiere all'obbligo di cui alla lettera g) dell'art. 19, se si trova a operare in una organizzazione in cui prevale una o l'altra idea del tempo passato in formazione. La formazione potrebbe quindi agire proprio sulle capacità di ogni soggetto di, eventualmente, trasformare la cultura della propria organizzazione. Il paradosso che questa necessità (di pensare bene della formazione) si presenta maggiormente proprio dove non c' la opportunità di farla, perché le persone tendono a sottrarvisi aderendo all'idea che sia tutto tempo sottratto al lavoro. Un bel dilemma, non c' che dire. Comunque un dilemma che difficilmente si risolverà facendo solo ricorso all'argomento della sanzione.

10 vigilanza non dovrebbe essere intesa come una forma di controllo totale e pervasivo. Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico. Richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa. Qui intervengono due condizioni preliminari, una conoscitiva e l'altra di atteggiamento. La condizione conoscitiva che il preposto (ovviamente) sappia chi ha ricevuto le istruzioni e chi no. La condizione di atteggiamento (meno ovvia) che il preposto sia orientato a dare un ordine di priorità ai fattori delle sue decisioni coerente con la prevenzione. (Ad esempio, se deve essere fatta una lavorazione rischiosa e non immediatamente disponibile un addetto istruito, il preposto valuterà come prioritaria l'esigenza di fare comunque il lavoro assegnandolo a un lavoratore impreparato o sospenderà la lavorazione fino a che sia disponibile un lavoratore preparato? Questo non un aspetto di conoscenza delle norme, ma di atteggiamento verso la prevenzione. La progettazione della formazione per i preposti dovrà tenere conto di questa differenza). Per questo obbligo la competenza ovvia (ma non facile da mettere in atto) dare disposizioni per l'allontanamento. Quella meno ovvia (e che può risultare critica) la rilevazione della situazione di pericolo grave, immediato e inevitabile. Gli obiettivi di apprendimento dovrebbero riguardare la consapevolezza dei processi di valutazione per acuire la sensibilità percettiva e cognitiva ai 'segnali deboli'.

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