AGLI ASSOCIATI Roma, 9 settembre 2015 Prot. n /AS LORO SEDI

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "AGLI ASSOCIATI Roma, 9 settembre 2015 Prot. n. 232409 /AS LORO SEDI"

Transcript

1 Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR Il Presidente AGLI ASSOCIATI Roma, 9 settembre 2015 Prot. n /AS LORO SEDI Alla cortese attenzione di: - Responsabile Area Legale - Responsabile Compliance - Responsabile Ufficio Reclami Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori: d. lgs. 6 agosto 2015, n. 130 Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 191 del 19 agosto 2015 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 6 agosto 2015, n. 130, recante Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull ADR per i consumatori) ; tale decreto allegato è entrato in vigore il 3 settembre Alcuni aspetti innovativi della disciplina Il d. lgs. n. 130/2015 dà attuazione alla direttiva sull ADR per i consumatori 2, apportando una serie di modifiche e integrazioni al codice del consumo (d. lgs. n. 206/2005, nel seguito anche cod. cons.) ritenuto la sede naturale nella quale riportare la disciplina in materia di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo 3. Vengono precisati i requisiti e gli obblighi che deve rispettare ogni organismo ADR 4 e la relativa procedura ADR 5 dallo stesso applicata, e 1 L art. 2 del decreto legislativo in oggetto stabilisce che le disposizioni concernenti l attuazione del regolamento (UE) n. 524/2013del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori, si applicano a decorrere dal 9 gennaio In merito a tale direttiva cfr. la lettera-circolare di questa Associazione del 29 luglio 2013 (prot. n /2013/AS). 3 Cfr. la relazione di accompagnamento allo schema di decreto legislativo in oggetto, pag Definito come qualsiasi organismo, a prescindere dalla sua denominazione, istituito su base permanente, che offre la risoluzione di una controversia attraverso una procedura ADR ed è iscritto nell elenco di cui all art. 141-decies (art. 141, comma 1, lett. h) cod. cons.). 5 Definita come una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie conforme ai requisiti di cui al presente titolo ed eseguita da un organismo ADR Alternative Dispute Resolution (art. 141, comma 1, lett. g) cod. cons.). Via delle Botteghe Oscure, Roma - Telefono associazione@conciliatorebancario.it

2 sono individuate le varie autorità competenti (ne vengono specificamente indicate sei) che gestiscono gli elenchi degli organismi ADR e vigilano sugli stessi. Tra le novità introdotte va segnalato che il legislatore ha provveduto a riconoscere e disciplinare il modello della negoziazione paritetica (art. 141-ter cod. cons.), procedura considerata solo incidentalmente dal d. lgs. n. 28/2010 (attinente alla mediazione delle controversie civili e commerciali), là dove all art. 2, comma 2, ha previsto che la disciplina ivi contenuta non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche, né le procedure di reclamo previste dalle carte di servizi. Una rilevante novità presente nel d.lgs. n. 130/2015 riguarda il nuovo sistema ADR che la Consob potrà istituire e che, si presume, prenderà come riferimento il modello dell Arbitro Bancario Finanziario (cfr. il successivo punto n. 6). Nei punti che seguono vengono riportati alcuni aspetti della nuova disciplina che si ritiene utile evidenziare. 2. Finalità della normativa La finalità che persegue il d. lgs. n. 130/2015 va ricercata negli obiettivi che si propone la stessa direttiva 2013/11/UE, la quale prende le mosse dalla constatazione che la risoluzione alternativa delle controversie (ADR) non si è ancora sviluppata in maniera sufficiente e coerente nell intera Unione europea, con la conseguenza che la disparità nella copertura, nella qualità e nella conoscenza dell ADR tra gli Stati membri, rappresenta una barriera al mercato interno e va annoverata tra le ragioni per cui molti consumatori evitano di effettuare acquisti transfrontalieri, temendo che eventuali controversie con le imprese non possano essere risolte in modo facile, rapido ed economico. In questo contesto la direttiva ha stabilito requisiti armonizzati di qualità per gli organismi ADR e per le relative procedure, in modo da garantire che i consumatori abbiamo accesso a meccanismi stragiudiziali che siano trasparenti, efficaci, equi e di elevata qualità, a prescindere dal luogo di residenza all interno dell Unione. La direttiva, quindi, prevede un approccio sostanzialmente di armonizzazione minima, lasciando ampi spazi di discrezionalità agli Stati membri nel conservare o introdurre norme che prevedano misure ulteriori rispetto a quanto da essa stabilito, al fine di assicurare un livello superiore di tutela dei consumatori Ambito di applicazione Come precedentemente accennato, per il recepimento della direttiva in argomento sono state apportate - in forza dell art. 1 del decreto di attuazione - integrazioni e modifiche al Codice del consumo. Più precisamente, viene introdotto un nuovo titolo (il «titolo II-bis Risoluzione extragiudiziale delle controversie») nel cui ambito viene ricondotto il nuovo art. 141 cod. cons., con un testo integralmente sostituito, e una serie di nuove disposizioni che vanno dall art. 141-bis all art. 141-decies. Il comma 4 dell art. 141 cod. cons. stabilisce l ambito di applicazione della nuova disciplina, prevedendo che le disposizioni contenute nel nuovo titolo si applicano alle procedure volontarie di composizione extragiudiziale per la risoluzione, anche in via telematica, delle controversie nazionali e transfrontaliere, tra consumatori e professionisti residenti e stabiliti nell Unione europea, nell ambito delle quali l organismo ADR propone una soluzione o riunisce le parti al fine di agevolare una soluzione amichevole. La norma prosegue specificando che le disposizioni si applicano in particolare : 6 Sulla materia cfr. TRISCARI, Il legislatore compie i primi passi per dare attuazione alla direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, in la Mediazione, 2015, n. 9, pagg. 9 e ss. 2

3 - agli organismi di mediazione per la trattazione degli affari in materia di consumo iscritti nella sezione speciale di cui all art. 16, commi 2 e 4, del d. lgs. n. 28/2010; - agli altri organismi ADR istituiti o iscritti presso gli elenchi tenuti e vigilati dalle autorità competenti (indicate dall art. 141-octies cod. cons.). Le stesse disposizioni, inoltre, si applicano anche alle procedure di conciliazione paritetica (art. 141-ter cod. cons.) e con specifico riferimento al settore bancario-finanziario - alle procedure gestite dalla Banca d Italia e dalla Consob. Va infine precisato che il comma 8 del medesimo art. 141 cod. cons. prevede esplicitamente una serie di ipotesi in cui le disposizioni del nuovo titolo non trovano applicazione, tra le quali sono ricomprese: - le procedure presso sistemi di trattamento dei reclami dei consumatori gestiti dal professionista; - la negoziazione diretta tra consumatore e professionista; - le procedure avviate da un professionista nei confronti di un consumatore. 4. Rapporto tra la disciplina relativa all ADR per i consumatori (d. lgs. n. 130/2015) e quella sulla mediazione delle controversie civili e commerciali (d. lgs. n. 28/2010) Per una completa valutazione dell ambito di applicazione della disciplina in oggetto, occorre ora prendere in considerazione i rapporti che intercorrano tra la disciplina in argomento e la mediazione delle controversie civili e commerciali (d. lgs. n. 28/2010). In merito, bisogna rilevare che l impostazione adottata dal legislatore delegato, che appare quantomeno connotata da non perfetta chiarezza, lascia l interprete di fronte ad un problema di non immediata soluzione. Si è infatti in presenza di due normative diverse (il d. lgs. n. 130/2015 e il d. lgs. n. 28/2010) che disciplinano entrambe strumenti ADR e nelle quali sussiste almeno in parte una coincidenza di materia (quella consumeristica); inoltre, tali normative riguardano sempre in parte anche gli stessi soggetti della controversia: il consumatore e il professionista. In presenza di normative nelle quali si riscontra una sovrapposizione di strumenti, di materie e di soggetti, si pone quindi il problema di individuare, in caso si controversia, quale sia la disciplina applicabile. In proposito va richiamata la relazione di accompagnamento allo schema di decreto legislativo in oggetto, la quale, sul punto, osserva che «nel rapporto tra la Direttiva e la direttiva 2008/52/CE, va osservato che nel considerando n. 19) [della direttiva 2013/11/UE] si rinviene l affermazione in base alla quale la Direttiva è destinata a essere applicata orizzontalmente a tutti i tipi di procedure ADR, comprese le procedure ADR contemplate dalla direttiva 2008/52/CE. Va tuttavia considerato che l art. 3 della direttiva che qui si recepisce, se da un lato, prevede espressamente la prevalenza della direttiva 2013/11/UE, dall altro però fa salva la direttiva 2008/52/UE. Pertanto, il recepimento della direttiva 2013/11/UE non dovrebbe avere alcuna influenza generale sul decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in quanto i due ambiti di applicazione continueranno a rimanere distinti» (pag. 10). Il chiarimento fornito dalla richiamata relazione di accompagnamento e, in particolare, l affermazione secondo cui i due ambiti di applicazione continueranno a rimanere distinti, appare utile per poter sostenere che il legislatore ha voluto delineare due strumenti paralleli (di cui alle due normative in discorso); si tratta ora di individuare quali sono gli elementi che differenziano il campo di applicazione delle due procedure. 3

4 Occorre rilevare come il legislatore, ai sensi del comma 4 del nuovo art. 141 cod. cons., stabilisca che le norme approvate trovino applicazione con riferimento alle procedure volontarie 7 e precisi, subito dopo, che esse si applichino in particolare agli organismi di mediazione per la trattazione degli affari in materia di consumo iscritti nella sezione speciale di cui all art. 16, commi 2 e 4, del d. lgs n. 28/2010. Per altro verso lo stesso legislatore stabilisce, nel successivo comma 6 del medesimo articolo 141 cod. cons., che sono fatte salve le disposizioni ivi elencate che prevedono l obbligatorietà delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie 8, tra le quali figura anche l art. 5, comma 1-bis d. lgs n. 28/2010 che disciplina la mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Traendo spunto da tali previsioni sembra possibile ritenere che il confine di applicazione delle due normative (il d. lgs. n. 130/2015 e il d. lgs. n. 28/2010), possa essere individuato nella volontarietà o obbligatorietà della procedura. Ne consegue che una controversia tra un consumatore e un professionista in una delle materie per le quali è prevista l obbligatorietà della mediazione quale condizione di procedibilità (tra le quali rientrano anche i contratti bancari e finanziari di cui all art. 5, comma 1-bis, del d lgs. n. 28/2010) sarà disciplinata dal d. lgs. n. 28/2010. Nel caso, invece, di controversia tra le stesse parti ma su altre materie, la disciplina applicabile è il d. lgs. n. 130/2015, in quanto la procedura è caratterizzata dalla volontà (e non dall obbligo ) di una parte di dare avvio al procedimento. E però necessario ipotizzare anche il caso in cui in una controversia tra consumatore e professionista su una materia per la quale sussiste l obbligo di esperire la mediazione ai sensi del d. lgs. n. 28/2010, una parte voglia comunque attivare una procedura volontaria ai sensi del d. lgs. n. 130/2015; ciò non si può escludere a priori, ma tale procedimento (in caso di mancato accordo) non potrà assolvere la condizione di procedibilità di cui al d.lgs. n. 28/2010 e la parte che volesse andare in giudizio dovrà, inevitabilmente, presentare una domanda di mediazione ai sensi del d. lgs. n. 28/2010. Indubbiamente aver dato vita a due discipline parallele sulle procedure ADR (una basata sulla volontarietà e l altra sulla obbligatorietà ) non semplifica l attività dell operatore chiamato ad applicare due normative che hanno punti di contatto tra loro, ma anche differenze. Proprio a proposito di tali differenze è appena di caso di richiamare l attenzione sul fatto che la disciplina del d. lgs. n. 130/2015 che nelle intenzioni del legislatore dovrebbe essere di favore per il consumatore, in realtà non abbia previsto i benefici fiscali stabiliti nell art. 17 del d. lgs. n. 28/2010 (esenzione dall imposta di bollo e da spese, tasse o diritti, nonché dall imposta di registro entro il limite di valore di euro), benefici che, conseguentemente, potranno essere applicati alle parti solo nel caso in cui si scelga la procedura obbligatoria di cui al d. lgs. n. 28/ Sulla volontarietà va ricordato che la direttiva 2013/11/UE, all art. 1 ( oggetto ), fa riferimento alla presentazione di reclami su base volontaria, precisando immediatamente di seguito di non pregiudica[re] la legislazione nazionale che prevede l obbligatorietà di tali procedure, a condizione che tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accedere al sistema giudiziario. 8 Le disposizioni fatte salve dal nuovo art. 141, comma 6, cod. cons. sono: «a) articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28, che disciplina i casi di condizione di procedibilità con riferimento alla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali; b) articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, che prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione nel settore delle comunicazioni elettroniche; c) articolo 2, comma 11 della legge 31 luglio 1997, n.249, che prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle materie di competenza dell Autorità per l energia elettrica il gas e il sistema idrico, e le cui modalità di svolgimento sono regolamentate dell Autorità per l energia elettrica, il gas e il sistema idrico con propri provvedimenti». 4

5 5. Altre disposizioni Il d. lgs. n. 130/2015 contiene altre disposizioni che in linea di massima - possono essere così raggruppate: obblighi degli organismi ADR: artt. 141-bis e 141-quater, cod. cons.; quest ultimo articolo, prevede al comma 3, lett. e) che le procedure ADR debbano concludersi entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento del fascicolo e che in caso di controversie particolarmente complesse, l organismo possa prorogare il termine di altri 90 giorni; autorità competenti: - loro designazione: art. 141-octies. Come già ricordato, ne sono specificamente indicate sei e presso il Ministero dello sviluppo economico - che è anche designato punto di contatto unico con la Commissione europea è istituito il tavolo di coordinamento e indirizzo delle autorità competenti; - funzione di raccolta delle informazioni che devono loro trasmettere gli organismi ADR: art. 141-nonies; - loro ruolo: art. 141-decies. Oltre alla tenuta dell elenco degli organismi ADR di competenza di ciascuna autorità, le stesse svolgono anche compiti di vigilanza su detti organismi; la funzione di vigilanza, quindi, non è accentrata in un unica autorità; effetti della procedura ADR sui termini di prescrizione e decadenza: art. 141-quinquies. Tale disciplina riprende per taluni aspetti - quella prevista in materia di mediazione (contenuta nell art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 28/2010); cooperazione tra gli organismi ADR nella risoluzione delle controversie transfrontaliere: art. 141-septies. Un breve cenno va fatto all art. 141-sexies che, tra l altro, stabilisce alcuni obblighi in capo al professionista in termini di informazione e assistenza ai consumatori. E previsto, infatti, che i professionisti che si sono impegnati a ricorrere ad uno o più organismi ADR per risolvere le controversie sorte con i consumatori, sono obbligati ad informare questi ultimi in merito all organismo o agli organismi competenti per risolvere le controversie con i consumatori. Un altra notazione riguarda l introduzione (art. 1, comma 9, d.lgs. n. 130/2015) di due nuove fattispecie nell elenco delle clausole che si presumono vessatorie fino a prova contraria (di cui all art. 33, comma 2, cod. cons.). La prima fattispecie riguarda il caso in cui venga imposto al consumatore che voglia accedere ad una procedura stragiudiziale prevista dal nuovo titolo II-bis, parte V, cod. cons., di rivolgersi esclusivamente ad un unica tipologia di organismi ADR o ad un unico organismo; la seconda fattispecie consiste nel rendere eccessivamente difficile per il consumatore l esperimento della procedura ADR. Un ulteriore richiamo riguarda la previsione contenuta nell art. 141-quater, comma 3, lett. b), cod. cons., secondo la quale le procedure ADR devono consentire la partecipazione alle parti senza obbligo di assistenza legale; è fatto sempre salvo il diritto delle parti di ricorrere al parere di un soggetto indipendente o di essere rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura. Tale criterio, inoltre, forma oggetto di uno specifico obbligo di informazione nei confronti delle parti (art. 141-quater, comma 4, lett. b), cod. cons.) 9. 9 La norma prevede che nell ambito delle procedure ADR debba essere garantito che le parti siano informate che non sono obbligate a ricorrere a un avvocato o consulente legale, ma possono chiedere un parere indipendente o essere rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura. 5

6 Vanno infine rilevati due principi introdotti dalla nuova disciplina. Il primo riguarda la tendenziale non onerosità, per il consumatore, del servizio (art decies, comma 1, cod. cons.), previsione che si ricollega a quella contenuta nell art. 141-quater, comma 3, lett. c), secondo la quale le procedure ADR devono essere gratuite o disponibili a costi minimi per i consumatori ; appare evidente come si tratti di una disciplina di favore per il consumatore. Il secondo principio riguarda il diritto, per il consumatore, di adire comunque il giudice. L art. 141, comma 10, cod. cons., infatti, prevede che il consumatore non può essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice competente qualunque sia l esito della procedura di composizione extragiudiziale. La disposizione richiamata desta incertezza interpretativa, pur nella consapevolezza che la stessa riprende il contenuto del previgente art. 141, comma 5, cod. cons.. L incertezza deriva dal fatto che stando al tenore letterale della disposizione si potrebbe ritenere che nel caso in cui le parti, nell ambito di un procedimento di mediazione, siano pervenute ad un accordo, il consumatore (e solo lui) possa ugualmente adire il giudice competente qualunque sia l esito della procedura di composizione extragiudiziale per far venire meno il contenuto negoziale oggetto dell accordo sottoscritto con il professionista; una simile soluzione sarebbe indubbiamente anomala. Sul punto è auspicabile un chiarimento dello stesso legislatore poiché, vertendo in materia di procedura volontaria, potrebbe verificarsi che il professionista non sia incentivato a prendere parte ad un procedimento finalizzato al raggiungimento di un accordo che, in realtà, potrebbe non concludere definitivamente una controversia. 6. Il nuovo sistema di risoluzione alternativa delle controversie della Consob sul modello dell Arbitro Bancario Finanziario L art. 1-bis del d.lgs. n. 130/2015 apporta una modifica al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n sull istituzione di procedure presso la Commissione nazionale per le società e la borsa in attuazione della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (c.d. legge sulla tutela del risparmio) - introducendo, all art. 2, due nuove previsioni: i commi 5-bis e 5-ter. Nel nuovo comma 5-bis, viene previsto l obbligo da parte dei soggetti sottoposti a vigilanza della Consob individuati con apposito regolamento che la Consob dovrà emanare di aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con investitori diversi dai clienti professionali 10. In caso di mancata adesione, alle società o enti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino al dieci per cento del fatturato (art. 190, comma 1 TUF); alle persone fisiche autorizzate ad esercitare il servizio di consulenza finanziaria si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro (art. 190-ter TUF, che richiama anche il comma 2 e il comma 2-bis dell art ). Ai sensi del nuovo comma 5-ter, alla Consob viene demandata l emanazione di un apposito regolamento, nel rispetto dei requisiti fissati dalla legge sulla tutela del risparmio, che, oltre a individuare i soggetti sottoposti alla disciplina, dovrà prevedere i criteri di svolgimento delle 10 I clienti professionali sono quelli individuati ai sensi dell art. 6, commi 2-quinquies e 2-sexies TUF e dei regolamenti ivi richiamati di dettaglio, emanati della Consob, sentita la Banca d Italia, e dal Ministero dell Economia e delle Finanze, sentite la Consob e la Banca d Italia. 11 L articolo art. 188 TUF, ai commi 2 e 2-bis recita: «2. Alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente articolo non si applicano gli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n bis. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile». 6

7 procedure, i criteri di composizione dell organo decidente dal che si può desumere che la procedura ADR de qua sarà di natura decisoria in modo da assicurare l imparzialità e la rappresentatività dei soggetti interessati. La Consob provvede alla copertura delle spese di funzionamento delle procedure, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse derivanti dall autofinanziamento dell ente, previste ai sensi dell art. 40, comma 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, oltre che con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime. Infine, con il comma 2 dell art. 1-bis del d. lgs. n. 130/2015, il procedimento ADR amministrato dalla Consob viene introdotto tra quelli elencati dall art. 5, comma 1-bis, d.lgs 28/2010, che assolvono la condizione di procedibilità del giudizio per le materie ivi elencate. Considerate le richieste avanzate nei pareri espressi dalle commissioni parlamentari di Camera e Senato sullo schema di decreto legislativo in argomento, si presume che l impalcatura del nuovo procedimento Consob possa prendere come riferimento il modello dell Arbitro Bancario Finanziario facente capo alla Banca d Italia e competente in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari diversi da servizi e attività di investimento. * * * Nel confermare che questa Associazione continuerà a monitorare l evoluzione della normativa tornando ad aggiornare gli Associati sulle novità di rilievo che dovessero riguardare gli istituti trattati, si rimane a disposizione per eventuali richieste di chiarimento e, con l occasione, si porgono distinti saluti. Allegato: d. lgs. 6 agosto 2015, n

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

II.11 LA BANCA D ITALIA

II.11 LA BANCA D ITALIA Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d Italia nell esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria

Dettagli

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO RISOLUZIONE N. 430/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 novembre 2008 OGGETTO: Consulenza giuridica. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Irap cuneo fiscale Imprese che svolgono

Dettagli

REGOLAMENTO EMITTENTI

REGOLAMENTO EMITTENTI REGOLAMENTO EMITTENTI ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI E DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DELEGATI SUL BILANCIO D ESERCIZIO E CONSOLIDATO E SULLA RELAZIONE

Dettagli

Risoluzione n. 153829 del 10.6.2011

Risoluzione n. 153829 del 10.6.2011 Risoluzione n. 153829 del 10.6.2011 OGGETTO: D.P.R. 4 aprile 2001, n.235, Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande

Dettagli

Roma,28 dicembre 2007

Roma,28 dicembre 2007 CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta

Dettagli

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. 23/15 contenente disposizioni inerenti alle modalità di verifica dell avveramento delle

Dettagli

SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA 1. Premessa La presente sezione contiene disposizioni relative all impiego di tecniche di comunicazione a distanza da parte degli intermediari o di altri

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 17 DICEMBRE2015 620/2015/E/COM ISTITUZIONE DELL ELENCO DEGLI ORGANISMI ADR AI SENSI DELL ARTICOLO 141- DECIES DEL CODICE DEL CONSUMO E APPROVAZIONE DELLA RELATIVA DISCIPLINA DI PRIMA ATTUAZIONE

Dettagli

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005. LEGGE REGIONALE 20 novembre 2007, n. 17 Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista (B.U. 29 novembre 2007, n. 104) INDICE DELLA LEGGE Art. 1 (Oggetto) Art. 2 (Competenze della Regione, delle

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2832 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI Modifiche

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42.

Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42. Allegato 1 Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 Art.42. Reti di imprese 1. (soppresso dalla legge di conversione) 2. Alle imprese

Dettagli

Pubblicata su questo Sito in data 18/04/07 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.99 del 30 aprile 2007

Pubblicata su questo Sito in data 18/04/07 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.99 del 30 aprile 2007 Delibera n. 126/07/CONS Misure a tutela dell utenza per facilitare la comprensione delle condizioni economiche dei servizi telefonici e la scelta tra le diverse offerte presenti sul mercato ai sensi dell

Dettagli

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,

Dettagli

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. _/15 contenente disposizioni inerenti alle modalità di verifica dell avveramento delle

Dettagli

Ministero dell Interno

Ministero dell Interno ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento

Dettagli

In particolare, lo Sportello del cittadino offrirà come servizio l'illustrazione di:

In particolare, lo Sportello del cittadino offrirà come servizio l'illustrazione di: CNF: nasce lo Sportello del cittadino, consulenza gratuita Consiglio Nazionale Forense, bozza regolamento 14.02.2013 I Consigli dell Ordine degli Avvocati istituiranno uno Sportello per il cittadino con

Dettagli

OBBLIGO DELLA MEDIAZIONE

OBBLIGO DELLA MEDIAZIONE Iscritto al n. 453 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione/mediazione a norma dell'articolo 38 del D.Lgs. 17/01/2003, n. 5 OBBLIGO DELLA MEDIAZIONE Le nuove disposizioni

Dettagli

CIRCOLARE N. 14/E. Roma,10 aprile 2009

CIRCOLARE N. 14/E. Roma,10 aprile 2009 CIRCOLARE N. 14/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,10 aprile 2009 OGGETTO: Transazione fiscale Articolo 32, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,

Dettagli

Nota di approfondimento

Nota di approfondimento Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con

Dettagli

FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER IL SOCIALE

FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER IL SOCIALE FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER IL SOCIALE 1. Domanda: Con quale modalità sarà possibile ottenere chiarimenti in merito alle procedure di attuazione e rendicontazione dei progetti cofinanziati?

Dettagli

La Mediazione Civile e Commerciale

La Mediazione Civile e Commerciale La Mediazione Civile e Commerciale Il D.Lgs. 28/2010 ed il D.M. 180/2010, in recepimento di una direttiva europea, hanno introdotto in Italia l'istituto della mediazione civile e commerciale. Si tratta

Dettagli

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma, 13 maggio 2010

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma, 13 maggio 2010 RISOLUZIONE N. 34/E Direzione Centrale Normativa Roma, 13 maggio 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della L. n. 212 del 2000 Credito d imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate

Dettagli

Riferimenti normativi

Riferimenti normativi CRITERI E MODALITÀ PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DIRETTAMENTE SOSTENUTE DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI REGOLAMENTATI DA CONVENZIONE I Progetti possono essere integrativi

Dettagli

ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche: i chiarimenti del MISE

ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche: i chiarimenti del MISE CIRCOLARE A.F. N. 34 del 6 Marzo 2014 Ai gentili clienti Loro sedi ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche: i chiarimenti del MISE Premessa Il Ministero

Dettagli

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 27 luglio 2006 Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il 7 agosto 2006 al

Dettagli

Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 15 NOVEMBRE 2012 475/2012/E/COM INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DELL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 21 GIUGNO 2012, 260/2012/E/COM, RELATIVA AL SERVIZIO CONCILIAZIONE

Dettagli

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO La domanda deve essere depositata presso la Segreteria amministrativa dell Organismo di mediazione. ( attualmente presso la sala dell Ordine ) La parte

Dettagli

FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI PUBBLICI

FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI PUBBLICI FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI PUBBLICI 1. Domanda: Quanti progetti risultano ammessi al co finanziamento? Risposta: Al momento i progetti ammessi al co finanziamento

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE POSTALE ALL AUTORITÀ

Dettagli

Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008

Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008 Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008 1 Oggetto - 1 Il Regolamento disciplina: a) la proposizione e la gestione dei reclami presentati all ISVAP dalle persone fisiche e giuridiche dalle associazioni

Dettagli

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1. DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell università e della ricerca (MUSSI) di concerto col Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (NICOLAIS) e col Ministro dell economia

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305 Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie LA GIUNTA REGIONALE Premesso: che con D.P.R. 12 aprile

Dettagli

www.lavoripubblici.it

www.lavoripubblici.it RELAZIONE TECNICA Il presente decreto legislativo specifica sostanzialmente obblighi cui i datori di lavoro sono già tenuti, in base alla disciplina generale del corrispondente Titolo I del decreto legislativo

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli

RISOLUZIONE N. 10/E. OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Attività consultoriale a pagamento - Qualificazione ONLUS.

RISOLUZIONE N. 10/E. OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Attività consultoriale a pagamento - Qualificazione ONLUS. RISOLUZIONE N. 10/E Direzione Centrale Normativa Roma, 23 gennaio 2015 OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Attività consultoriale a pagamento - Qualificazione ONLUS. Con l interpello

Dettagli

CIRCOLARE N. 23/D. Roma, 27 luglio 2007. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane L O R O S E D I. e, p.c.

CIRCOLARE N. 23/D. Roma, 27 luglio 2007. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane L O R O S E D I. e, p.c. CIRCOLARE N. 23/D Roma, 27 luglio 2007 Protocollo: 2192/IV/2007 Rif: Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane L O R O S E D I Allegati: e, p.c. All Avvocatura Generale dello Stato Via dei Portoghesi,

Dettagli

Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V

Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Prot. 116098 Roma, 17 dicembre 2008 OGGETTO: Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

Dettagli

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Opere Sociali di N.S. di Misericordia Savona

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Opere Sociali di N.S. di Misericordia Savona PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA La trasparenza è uno strumento per il controllo diffuso da parte dei cittadini dell attività amministrativa e un elemento dell azione di prevenzione

Dettagli

Cod. Fisc. e Part. IVA, iscritta all albo di cui all articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in persona In qualità di

Cod. Fisc. e Part. IVA, iscritta all albo di cui all articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in persona In qualità di SCHEMA DI CONVENZIONE per la regolamentazione della gestione ed erogazione delle agevolazioni in abbuono interessi in favore degli imprenditori del settore agricolo beneficiari degli aiuti previsti dalla

Dettagli

RISOLUZIONE N. 337/E

RISOLUZIONE N. 337/E RISOLUZIONE N. 337/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 01 agosto 2008 Oggetto: Istanza d Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IVA - Operazioni accessorie -

Dettagli

REGOLAMENTO PER GLI STAGE

REGOLAMENTO PER GLI STAGE REGOLAMENTO PER GLI STAGE emanato con D.R. n. 5146 del 2000, successivamente modificato con D.R. n. 9 del 16 gennaio 2007 e D.R. n. 198 del 29 novembre 2011 1/5 ART. 1 Ambito di applicazione 1.1 Il presente

Dettagli

Rilevanza legale dei documenti sul web, rivoluzione per fusioni e scissioni

Rilevanza legale dei documenti sul web, rivoluzione per fusioni e scissioni Rilevanza legale dei documenti sul web, rivoluzione per fusioni e scissioni OPERAZIONI STRAORDINARIE Oggetto : RILEVANZA LEGALE DEI DOCUMENTI SUL WEB Norme e prassi : D.LGS. 123/2012; ART. 2501-TER, 2501-QUATER,

Dettagli

APPENDICE INTEGRATIVA DEL FASCICOLO INFORMATIVO PER OPERAZIONI CONTRATTUALI A DISTANZA

APPENDICE INTEGRATIVA DEL FASCICOLO INFORMATIVO PER OPERAZIONI CONTRATTUALI A DISTANZA Core Multiramo Contratto di Assicurazione a Vita Intera a Premio unico Multiramo: Unit Linked e con partecipazione agli utili La presente appendice costituisce parte integrante del Fascicolo informativo.

Dettagli

Risposta dell Associazione Bancaria Italiana al documento di consultazione CONSOB

Risposta dell Associazione Bancaria Italiana al documento di consultazione CONSOB Risposta dell Associazione Bancaria Italiana al documento di consultazione CONSOB Comunicazione in materia di informazione da fornire al pubblico in relazione alle indennità e benefici riconosciuti ad

Dettagli

Circolare N.34 del 6 Marzo 2014

Circolare N.34 del 6 Marzo 2014 Circolare N.34 del 6 Marzo 2014 ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche. I chiarimenti del MISE Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (Approvato con atto di Consiglio comunale n. 81 del 11/11/2005) indice ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI. Art. 1 Finalità

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI. Art. 1 Finalità REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI Art. 1 Finalità La Provincia di Genova, in attuazione di quanto previsto dal proprio Statuto, promuove la cultura della

Dettagli

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...

Dettagli

Documento dell ABI, in risposta al documento di consultazione del MEF su

Documento dell ABI, in risposta al documento di consultazione del MEF su Documento dell ABI, in risposta al documento di consultazione del MEF su Consultazione pubblica relativa allo schema recante recepimento della direttiva 2009/110/CE e, concernente l avvio, l esercizio

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 2868 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore COLETTI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 2004 Nuove norme in materia di esercizio e manutenzione degli impianti

Dettagli

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 16/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 aprile 2005 OGGETTO: Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 1, comma 376 e comma 428 della Legge

Dettagli

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA INTERNAZIONALI IL RESPONSABILE GIOVANNI

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO PARERE 2 OTTOBRE 2014 478/2014/I/EFR PARERE AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E AL MINISTRO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SULLO SCHEMA DI DECRETO RECANTE CRITERI PER LA RIMODULAZIONE

Dettagli

POLITICA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

POLITICA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA POLITICA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA 1. Obiettivo del Documento... 2 2. Criteri per la classificazione della clientela... 2 2.1 Controparti qualificate... 2 2.2. Clientela professionale... 3 2.3

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (integrato con modifiche apportate dal Senato Accademico con delibera n 994

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SERVIZIO AMBIENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.63 del 09.08.2012 1 Sommario ART. 1 - Finalità

Dettagli

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione al compimento di operazioni su azioni proprie

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione al compimento di operazioni su azioni proprie 3. Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile e dell art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Il Presidente Avv. Prof. Guido Alpa Roma, 15 marzo 2010 N. 11-C-2010 Ill.mi Signori Avvocati URGENTE via e-mail PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL

Dettagli

RELAZIONE ILLUSTRATIVA RELATIVA ALL ADOZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL AZIENDA SANITARIA. ULSS n. 3 DI BASSANO DEL GRAPPA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA RELATIVA ALL ADOZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL AZIENDA SANITARIA. ULSS n. 3 DI BASSANO DEL GRAPPA RELAZIONE ILLUSTRATIVA RELATIVA ALL ADOZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL AZIENDA SANITARIA ULSS n. 3 DI BASSANO DEL GRAPPA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 55 DEL

Dettagli

ATTI AMMINISTRATIVI. Prefettura di Firenze - Protezione dei dati personali

ATTI AMMINISTRATIVI. Prefettura di Firenze - Protezione dei dati personali Prefettura di Firenze - Protezione dei dati personali DOCUMENTI IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE VISTA la legge n. 675/96 e successive modificazioni e integrazioni relativa a tutela delle persone

Dettagli

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente CITTÀ DI AGROPOLI Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente Approvato con deliberazione della Giunta comunale n 358 del 06.12.2012 Regolamento per

Dettagli

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO LIBRO FONDIARIO CIRCOLARE N.. 7 /2009 Trrentto,, 29 dicembrre 2009 Oggetto: Legge 18 giugno 2009, n. 69. Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,

Dettagli

Guida pratica alla. PROCEDURA DI MEDIAZIONE Ai sensi del D.Lgs. 28/2010. Realizzata da ADR MEDILAPET

Guida pratica alla. PROCEDURA DI MEDIAZIONE Ai sensi del D.Lgs. 28/2010. Realizzata da ADR MEDILAPET Guida pratica alla PROCEDURA DI MEDIAZIONE Ai sensi del D.Lgs. 28/2010 Realizzata da ADR MEDILAPET Nella presente guida sono descritte le varie fasi di una procedura di mediazione attivata presso ARD MEDILAPET.

Dettagli

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI SEGRETERIA NAZIONALE 00198 ROMA VIA TEVERE, 46 TEL. 06.84.15.751/2/3/4 FAX 06.85.59.220 06.85.52.275 SITO INTERNET: www.fabi.it E-MAIL: federazione@fabi.it FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI Ai Sindacati

Dettagli

Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista

Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista (approvate nella seduta consiliare del 26 novembre 2002)

Dettagli

COMUNE DI FOSSO PROVINCIA DI VENEZIA

COMUNE DI FOSSO PROVINCIA DI VENEZIA COMUNE DI FOSSO PROVINCIA DI VENEZIA DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO INFORMATICO INDICE ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8 ART. 9 ART. 10 ART. 11 ART.

Dettagli

CIRCOLARE N. 2/E. Roma, 1 marzo 2013. Prot. n.

CIRCOLARE N. 2/E. Roma, 1 marzo 2013. Prot. n. CIRCOLARE N. 2/E Direzione Centrale Normativa Roma, 1 marzo 2013 Prot. n. OGGETTO: Articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 - Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell appaltatore - Circolare

Dettagli

Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi. COMUNICAZIONE n. 7/15

Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi. COMUNICAZIONE n. 7/15 Ufficio Affari Legali Roma, lì 5 ottobre 2015 Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi COMUNICAZIONE n. 7/15 Oggetto: chiarimenti in merito

Dettagli

( PROCEDURA REGISTRO PERSONE RILEVANTI )

( PROCEDURA REGISTRO PERSONE RILEVANTI ) ( PROCEDURA REGISTRO PERSONE RILEVANTI ) PROCEDURA RELATIVA ALLA TENUTA E AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO AD INFORMAZIONI PRIVILEGIATE IN GIOVANNI CRESPI SPA Approvata dal Consiglio

Dettagli

I principi del diritto comunitario in materia di assistenza sanitaria

I principi del diritto comunitario in materia di assistenza sanitaria I principi del diritto comunitario in materia di assistenza sanitaria Dott. Paolo Piani Ancona (26 marzo 2015) 1 Premessa Trattati Il diritto comunitario in tema di assistenza sanitaria (prevale sulle

Dettagli

Periodico informativo n. 150/2015

Periodico informativo n. 150/2015 Periodico informativo n. 150/2015 Bilancio: le principali novità dal 2016 Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che con il D.Lgs. n. 139 del

Dettagli

RISOLUZIONE N.129/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR

RISOLUZIONE N.129/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR RISOLUZIONE N.129/E Direzione Centrale Normativa Roma, 13 dicembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR Con la consulenza

Dettagli

DM.9 agosto 2000 LINEE GUIDA PER L ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA TITOLO I POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI

DM.9 agosto 2000 LINEE GUIDA PER L ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA TITOLO I POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI DM.9 agosto 2000 LINEE GUIDA PER L ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA TITOLO I POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI Articolo 1 (Campo di applicazione) Il presente decreto si

Dettagli

OPENKEY S.r.l. - Via Luigi Dari, 14-63100, Ascoli Piceno (AP) - http://www.openkey.it - info@openkey.it RISOLUZIONE N. 43/E

OPENKEY S.r.l. - Via Luigi Dari, 14-63100, Ascoli Piceno (AP) - http://www.openkey.it - info@openkey.it RISOLUZIONE N. 43/E RISOLUZIONE N. 43/E Direzione Centrale Normativa Roma, 28 aprile 2015 OGGETTO: Interpello ordinario - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Pagamento imposta di bollo su documenti informatici rilevanti

Dettagli

PIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005

PIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 PIEMONTE D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 Oggetto: Programmazione della rete scolastica nella Regione Piemonte - anni scolastici 2005/06-2006/07 art. 138 del D.lgs 112/98. Indicazioni programmatiche inerenti

Dettagli

OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO

OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO Roma, 30 gennaio 2008 OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO L ANIA ha esaminato i contenuti della documentazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 75/E. Con l interpello in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 27 del D.L. n. 98 del 2011, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 75/E. Con l interpello in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 27 del D.L. n. 98 del 2011, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 75/E Direzione Centrale Normativa Roma, 28 agosto 2015 OGGETTO: Interpello - Regime di vantaggio ex art. 27, co. 1 e 2, del D. L. n. 98 del 2011 - Iva relativa ai servizi di telecomunicazione,

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

Spett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it

Spett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it Spett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it Oggetto: osservazioni al documento di consultazione del Ministero dell economia e delle finanze,

Dettagli

REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE NEXIVE - ADICONSUM DISPOSIZIONI GENERALI

REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE NEXIVE - ADICONSUM DISPOSIZIONI GENERALI REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE NEXIVE - ADICONSUM DISPOSIZIONI GENERALI Nexive S.p.A., di seguito Nexive, e ADICONSUM definiscono di comune accordo il regolamento della procedura di conciliazione secondo

Dettagli

Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche Centro Studi e Documentazione 00187 ROMA Via Piave 61 sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it tel. 06/42000358 06/42010899 fax. 06/42010628 Prot.

Dettagli

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE Circolare n. 5 del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE 1 Premessa... 2 2 Detassazione dei premi di produttività... 2 2.1 Regime

Dettagli

LINEE GUIDA IN MERITO ALL ACQUISTO E ALL USO DI MACCHINE E/O APPARECCHI ELETTRICI SOMMARIO

LINEE GUIDA IN MERITO ALL ACQUISTO E ALL USO DI MACCHINE E/O APPARECCHI ELETTRICI SOMMARIO Pag. 1 / 6 1 MODIFICHE 2 PREMESSA 3 DEFINIZIONI SOMMARIO 4 PRINCPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO 5 MESSA IN SERVIZIO E UTILIZZO 6 INDICAZIONI PER UN CORRETTO ACQUISTO 7 SICUREZZA E MARCATURA CE 8 PROTOTIPI

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 31 OTTOBRE 2012 449/2012/A/EFR STIPULA DI CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ RICERCA SUL SISTEMA ENERGETICO S.P.A., PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ A SUPPORTO DELLA VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI

Dettagli

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS LIGURIA. Disciplina della valutazione di impatto ambientale.

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS LIGURIA. Disciplina della valutazione di impatto ambientale. L.R. 4/09/1997, n. 36. Pubblicata nel B.U. Liguria 17 settembre 1997, n. 16, L.R. 30/12/1998, n. 38. Pubblicata nel B.U. Liguria 20 gennaio 1999, n. 1. L.R. 4/08/2006, n. 20. Pubblicata nel B.U. Liguria

Dettagli

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730 SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 SOMMARIO EDITORIA FISCALE SEAC Servizio INFORMATIVA

Dettagli

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014)

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2015 ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

Osservazioni di eni s.p.a.

Osservazioni di eni s.p.a. Consultazione pubblica del Dipartimento del Tesoro per l attuazione della direttiva 2013/34/EU del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d esercizio, ai bilanci consolidati

Dettagli

Oggetto: Istanza di interpello - Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto - D.Lgs. n. 460 del 1997 Esenzione regionale dall IRAP

Oggetto: Istanza di interpello - Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto - D.Lgs. n. 460 del 1997 Esenzione regionale dall IRAP RISOLUZIONE N.79/E Roma,31 marzo 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello - Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto - D.Lgs. n. 460 del 1997 Esenzione regionale

Dettagli

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO RISOLUZIONE N. 301/E Roma, 15 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di Interpello n. 954-787/2007 - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 INPS D.lgs. 21 aprile 1993,

Dettagli

Circolare N.29 del 14 Febbraio 2013. Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti?

Circolare N.29 del 14 Febbraio 2013. Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti? Circolare N.29 del 14 Febbraio 2013 Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti? Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti? Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che le

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 14 MAGGIO 2015 213/2015/A MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DELL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL

Dettagli

RISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 242/E Roma,13 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Ministero Soggetti non residenti detrazioni

Dettagli

Vigilanza bancaria e finanziaria

Vigilanza bancaria e finanziaria Vigilanza bancaria e finanziaria DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI POTERI DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA CAPOGRUPPO DI UN GRUPPO BANCARIO NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

Dettagli