REVISIONE PARZIALE LIG: ENTRATA IN VIGORE L' PANORAMICA

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1 Amministrazione delle imposte Capo del servizio giuridico Nota interna REVISIONE PARZIALE LIG: ENTRATA IN VIGORE L' PANORAMICA 1. Premesse Il 17 ottobre 2006, il Gran Consiglio ha approvato la revisione parziale della legge cantonale sulle imposte (LIG). Al contempo ha abrogato le ordinanze d'esecuzione della legge cantonale sulle imposte, della legge federale sull'imposta preventiva, nonché della legge federale sull'imposta federale diretta. Disposizioni importanti di queste tre ordinanze sono state trasferite nella legge sulle imposte, le questioni meno importanti sono state inserite nelle disposizioni esecutive emanate dal Governo (DELIG). Le disposizioni dal contenuto contestato sono state eliminate. La creazione di nuove disposizioni, così come l'eliminazione di disposizioni esistenti delle DELIG, sono state il motivo di una revisione totale delle DELIG. Il Governo ha posto in vigore la revisione parziale della LIG e la revisione totale delle DELIG con effetto al 1 gennaio A questa data sono anche state abrogate le tre ordinanze menzionate. 2. Revisione parziale LIG 2.1. Disposizioni con effetto a partire dal periodo fiscale 2008 Di seguito si entrerà nel merito delle principali disposizioni che hanno subito modifiche. Persone fisiche: Art. 7 cpv. 2 LIG: stabilimento d'impresa. Finora il diritto cantonale non contemplava alcuna definizione di stabilimento d'impresa. Questo termine è ora stato definito nella LIG sulla base dell'art. 4 cpv. 2 LIFD. Art. 10 LIG: tariffa per coniugi/concubini. Nel diritto previgente, le tariffe per i coniugi e per i concubini venivano definite in questa disposizione. Il nuovo splitting parziale è ora disciplinato nell'art. 39 LIG. Riguardo all'aggiunta dei fattori fiscali del figlio (art. 10 cpv. 6 LIG), vedi osservazioni relative all'art. 1 DELIG, p. 6. He/11. März 2009

2 Art. 13 cpv. 3 lett. g LIG: responsabilità solidale in caso di mediazione. Secondo l'art. 8 cpv. 1 lett. g, le persone fisiche senza domicilio/dimora in Svizzera sono limitatamente imponibili se commerciano con immobili o fungono da intermediarie degli stessi. Questa norma di responsabilità è stata inserita per garantire la riscossione delle imposte, che all'estero non è possibile. Il commerciante straniero consegue così un aumento di valore garantito da pegno, motivo per cui per questo caso non ha dovuto essere inserita anche una norma di responsabilità. Art. 21a cpv. 1 lett. a 1 LIG: liquidazione parziale indiretta. In questo caso si è proceduto a un adeguamento al diritto federale imperativo. L'art. 7a LAID rappresenta una norma obbligatoria per i Cantoni. Si è in presenza di una liquidazione parziale indiretta quando viene venduta una partecipazione di almeno il 20 % dal patrimonio privato al patrimonio commerciale di una persona fisica o giuridica e il prezzo d'acquisto viene finanziato dalla società acquistata. La tassazione quale reddito da sostanza avviene nella misura in cui la sostanza non necessaria all'esercizio non venga distribuita entro cinque anni dalla vendita. Questa tassazione rappresenta nei Grigioni un'estensione delle fattispecie fiscali prescritta dal diritto federale. Finora nei Grigioni non esisteva la liquidazione parziale indiretta. Art. 21a cpv. 1 lett. b 2 LIG: trasferimento. Anche in questo caso si è proceduto a un adeguamento al diritto federale imperativo. Si è in presenza di un trasferimento quando un azionista conferisce al patrimonio commerciale di un'impresa di persone o di una persona giuridica a cui partecipa in ragione di almeno il 50 percento una partecipazione di almeno il 5 % che detiene nel patrimonio privato. In questi casi la transazione non viene più considerata come vendita esente da imposta. Si tratta piuttosto di una ristrutturazione del proprio patrimonio. Nel Cantone dei Grigioni la teoria del trasferimento era già nota in precedenza. La novità consiste però nel fatto che per determinare il reddito patrimoniale imponibile ci si basa sulla differenza tra l'indennizzo e il valore nominale dei diritti di partecipazione conferiti. Il precedente principio dei costi di conseguimento era contrario alla LAID. Art. 22 cpv. 4 LIG: riduzione del valore locativo proprio. Il valore locativo proprio può portare a problemi di liquidità se il suo importo in rapporto alle entrate in contanti è elevato. Ciò riguarda soprattutto i pensionati. Nell'art. 10 DELIG il Governo ha concretizzato questa disposizione fissando il limite del valore locativo proprio ad al massimo il 30 % delle entrate in contanti. Art. 31 cpv. 1 lett. c e d LIG: spese professionali. Le spese professionali generali alla lett. c sono state adeguate al nuovo stato dell'indice. Nella lett. d è stato stabilito che le necessarie spese di riqualificazione sono considerate spese professionali. Ciò si è reso necessario poiché la regolamentazione precedente contenuta nell'oelig è stata cancellata. Art. 35 cpv. 1 lett. b LIG: canoni del diritto di superficie. I canoni periodici del diritto di superficie rappresentano spese di conseguimento del reddito per i redditi da locazione, risp. per il valore locativo proprio. Se il canone del diritto di superficie viene riscosso tramite pagamento unico, questo va per contro considerato costo d'impianto e non può essere dedotto. Art. 35 cpv. 2 LIG: forfait variabile. Con la modifica di questa disposizione è stato introdotto il forfait variabile. In ogni periodo fiscale e per ogni immobile, il contribuente può scegliere tra la deduzione dei costi effettivi e la deduzione forfetaria. L'ammontare 1 2 Dal periodo fiscale 2009: art. 21b cpv. 1 lett. a LIG. Dal periodo fiscale 2009: art. 21b cpv. 1 lett. b LIG. pagina 2

3 della forfetaria viene stabilito come finora dal Governo. Secondo l'art. 16 DELIG essa ammonta ora al 10 % del reddito locativo lordo o del valore locativo proprio se l'edificio non ha più di 10 anni; al 20 % per edifici più vecchi. Art. 36 lett. h LIG: premi di cassa malati. I valori massimi sono stati adeguati al rincaro. Si è inoltre rinunciato alla limitazione a fr per gli interessi su capitali a risparmio. In questo modo vi è stato un adeguamento al diritto federale. Art. 36 lett. i LIG: versamenti volontari. A titolo di novità, oltre a prestazioni in denaro, è possibile dedurre anche altri valori patrimoniali, come imperativamente previsto dalla LAID. Finora questo adeguamento alla LAID si trovava nell'art. 22a DELIG. Ora la norma è stata trasferita nella legge. Inoltre, il limite per le donazioni è stato portato al 20 % del reddito netto, ciò che ha permesso l'armonizzazione alla LIFD. Art. 36 lett. l LIG: deduzione per l'assistenza ai figli. Questa deduzione è stata disciplinata come deduzione disorganica. Di conseguenza, le spese effettive vanno documentate. La disposizione prevede una franchigia di fr I concubini non hanno diritto a questa deduzione. Il legislatore ha così voluto evitare che i coniugi risultassero ulteriormente svantaggiati. Art. 38 cpv. 1 lett. a LIG: importi esenti. La nuova tariffa ha permesso di eliminare le deduzioni che servivano a correggere la tariffa precedente. Art. 38 cpv. 1 lett. b e c LIG: deduzione per doppio reddito e deduzione per la famiglia. A seguito dello splitting parziale con un divisore di 1,9 (art. 39 cpv. 2 LIG), la deduzione per doppio reddito ha dovuto essere ridotta e la deduzione per la famiglia cancellata. Il motivo va ricercato nel fatto che non si può tenere conto della minore capacità economica dei coniugi rispetto alle persone sole nella tariffa e anche nelle deduzioni. La LAID non permette di cancellare la deduzione per doppio reddito. Art. 38 cpv. 1 lett. d e h LIG: deduzione per i figli. Questa deduzione è stata ridisciplinata e notevolmente aumentata: - per figli in età prescolare: fr. 5' per figli minorenni più grandi: fr. 8' per figli che durante la settimana soggiornano nel luogo di formazione: fr. 14'000. (la deduzione di formazione è stata stralciata) Vale il principio secondo cui la deduzione per il figlio può essere fatta valere dal contribuente che provvede al mantenimento finanziario del figlio con mezzi assoggettati alle imposte. Nel caso di contribuenti tassati separatamente con autorità parentale congiunta o con figli in formazione, ad ogni genitore viene accordata la metà della deduzione per figli se entrambi i genitori contribuiscono al sostentamento. In virtù dell'art. 18 DELIG, nei rapporti di concubinato si presume che il concubino con il reddito netto maggiore provveda in misura principale al mantenimento dei figli. Art. 38 cpv. 1 lett. f LIG: deduzione per persone a carico. Questa deduzione è stata aumentata e corrisponde ora alla deduzione per i figli più bassa. La norma è stata adeguata a quella federale. Non è possibile cumulare deduzione per i figli e deduzione per persone a carico da parte di entrambi i genitori o concubini. Per un figlio per il quale un genitore o concubino si vede riconosciuta una deduzione per i figli, l'altro genitore/concubino non può richiedere la deduzione per persone a carico. Art. 39 cpv. 2 LIG: splitting parziale 1,9 per coniugi. Con lo splitting parziale si è tenuto conto del fatto che con il reddito dei coniugi devono vivere due persone e che senza questa correzione l'accumulo dei fattori di marito e moglie porterebbe a una progressione più elevata, ossia a un'aliquota d'imposta più elevata. Siccome i coniugi possono conseguire determinati risparmi rispetto a una persona sola con economia dome- pagina 3

4 stica propria, il reddito non può semplicemente venire diviso. Perciò il divisore è stato fissato a 1,9 (e non a 2). Art. 39 cpv. 3 LIG: splitting parziale 1,9 anche per contribuenti che vivono con figli o persone bisognose di assistenza al cui sostentamento essi provvedono in misura principale. Il concubino non è considerato persona bisognosa di assistenza. Art. 39 cpv. 5 LIG: per la questione della tariffa è determinante la situazione alla fine del periodo fiscale. Art. 39a LIG: procedura di conteggio semplificata/legge federale contro il lavoro nero. Il 1 gennaio 2008 è entrata in vigore la legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (legge federale contro il lavoro nero, LLN). Secondo l'art. 2 LLN, per i lavoratori occupati nella sua azienda il datore di lavoro può conteggiare gli stipendi secondo la procedura semplificata, purché (cumulativamente): - il singolo stipendio annuo non superi l'importo limite di fr. 19'890. (attualmente), - la somma totale annua dei salari non superi l'importo di fr. 53'040. (attualmente), e - i salari di tutto il personale siano conteggiati in procedura semplificata. Oltre ai contributi per le assicurazioni sociali, la procedura semplificata comprende anche le imposte. Il datore di lavoro procede al conteggio dei contributi per le assicurazioni sociali ed (eventualmente) contro gli infortuni, nonché delle imposte direttamente con la Cassa di compensazione AVS. Quest'ultima gira gli importi delle imposte all'amministrazione delle imposte nel Cantone di domicilio del dipendente. L'aliquota d'imposta ammonta al 4,5 % e comprende l'imposta sul reddito di Cantone, comune e chiese. Non vengono riscossi tassi fiscali supplementari. Nell'art. 20 DELIG, il Governo ha disciplinato la ripartizione dei proventi delle imposte all'interno del Cantone. Art. 40a cpv. 1 e 4 LIG: l'aliquota massima per liquidazioni in capitale dalla previdenza. L'aliquota è stata ridotta. L'importo nel cpv. 4 è stato adeguato al rincaro. Art. 54 cpv. 2 LIG: usufrutto/diritto di abitazione. La sostanza gravata da un usufrutto/diritto di abitazione viene tassata all'avente diritto e non al proprietario. Se invece viene versato un indennizzo periodico per l'usufrutto, il beneficio economico del fondo va a favore del proprietario, motivo per cui è quest'ultimo a dover pagare l'imposta sulla sostanza. Art. 63 e 64 LIG: importi esenti. I valori sono stati adeguati al nuovo stato dell'indice. Art. 97a 97d LIG: imposta speciale sulla sostanza. Questa imposta è stata abolita. Imposta preventiva: Art. 72 LIG: imposta preventiva. L'abrogazione dell'oe della LIP ha reso necessario riprendere singole disposizioni nella legge. Persone giuridiche: Art. 77 cpv. 3 lett. c LIG: responsabilità solidale in caso di mediazione. Cfr. le osservazioni relative all'art. 13 cpv. 3 lett. g, pag. 2. Art. 81 cpv. 1 lett. g LIG: versamenti volontari. Cfr. le osservazioni relative all'art. 36 lett. i, pag. 3. pagina 4

5 Art. 87 cpv. 1 LIG: aliquota dell'imposta sull'utile. L'aliquota massima dell'imposta sull'utile è stata ridotta al 7 %. Art. 87 cpv. 2 LIG: rimanenti persone giuridiche. L'utile netto minimo imponibile è stato adeguato al rincaro. Art. 87 cpv. 3 LIG: società con entrate passive. Con questa nuova disposizione, le società con entrate prevalentemente passive devono essere accettate dalle autorità fiscali straniere. Art. 91 LIG: imposta sul capitale. I valori sono stati adeguati al nuovo stato dell'indice. Art. 92 LIG: allo stesso modo delle società holding, le società con entrate passive (art. 87 cpv. 3 LIG) sono soggette a un'imposta sul capitale inferiore. Art. 97a 97d LIG: imposta speciale sul capitale. Questa imposta è stata abolita. Art. 97e 97h LIG: imposta di culto. Per le due Chiese riconosciute dallo Stato il Cantone riscuoterà anche in futuro un'imposta di culto sull'imposta sull'utile e sul capitale. La base legale è stata trasferita dalla legge sull'imposta di culto alla legge sulle imposte. Dal profilo materiale, il diritto previgente rimane perlopiù invariato. Imposta alla fonte: Art. 98 cpv. 1 lett. a LIG: i proventi tassati secondo l'art. 39a LIG (piccole remunerazioni conformemente alla legge contro il lavoro nero) hanno dovuto venire esclusi dall'imposizione alla fonte. Imposta sulle successioni e sulle donazioni: Art. 106 LIG: unione di imposta sulle successioni e sulle donazioni. Come conseguenza dell'esenzione dei discendenti diretti (art. 107 cpv. 2 LIG) e del passaggio a una tariffa proporzionale (art. 114 cpv. 3 LIG: 10 %), l'imposta sulle successioni e l'imposta sulle donazioni sono state unite. Il trasferimento gratuito di patrimonio tra vivi e con effetto al momento del decesso è stato disciplinato allo stesso modo. Questa unione ha comportato l'adeguamento (art. 106 segg. LIG) e la soppressione (art. 116 segg. LIG) di numerose disposizioni. Concretamente, la precedente situazione giuridica è rimasta però pressoché invariata. Vanno menzionate in particolare le disposizioni seguenti: - Art. 107 cpv. 2 LIG: esenzione dei concubini. - Art. 107 cpv. 3 LIG: l'esenzione deve esplicare i suoi effetti anche laddove l'assegnazione non perviene direttamente alla persona esentata, bensì attraverso una fondazione tramite una dichiarazione irrevocabile di beneficio. - Art. 110 cpv. 5 LIG: immobili utilizzati a scopo agricolo o forestale non vengono valutati al valore venale, bensì al valore di reddito. Finora l'autorità di tassazione ricorreva a soluzioni con lettera di garanzia, poiché il futuro utilizzo non era stabilito. Per eliminare queste difficoltà, nella legge è stata inserita una nuova norma, secondo la quale si può ritornare sulla tassazione qualora l'utilizzo agricolo o forestale venga abbandonato. In questo modo si può evitare che del terreno edificabile utilizzato a scopo agricolo venga alienato o sopraedificato poco dopo il trasferimento tassato al valore di reddito. pagina 5

6 - Art. 114 cpv. 1 LIG: le assegnazioni esenti da imposta dalla precedente imposta sulle donazioni sono state riprese e adeguate al rincaro. Inoltre, su donazioni/trasferimenti di patrimonio di diritto successorio ai genitori è stata concessa una deduzione di fr. 100'000.. In questo modo le assegnazioni di importo inferiore ai genitori sono esenti. - Art. 114a LIG: successione d'impresa. L'aumento al 10% delle aliquote dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni può provocare un elevato carico fiscale nei casi in cui un'impresa venga trasferita a una persona contribuente (p.es. nipote). Per pagare le imposte è sovente necessario ricorrere a mezzi dell'impresa, ciò che limita le possibilità di investimento dell'azienda. Per questo motivo è stata introdotta una tassazione privilegiata per il trasferimento della sostanza commerciale di un'impresa di persone e di diritti di partecipazione a una persona giuridica. L'imposta dovuta si riduce del 75%. 3. Revisione totale DELIG Art. 1 DELIG: fattori fiscali del figlio. Secondo il diritto previgente, i fattori fiscali del figlio in caso di genitori tassati separatamente con autorità parentale congiunta venivano assegnati al genitore al quale viene concessa la deduzione per figli. Secondo l'art. 38 cpv. 1 lett. h LIG, dal periodo fiscale 2008, a titolo di novità a ogni genitore viene accordata la metà della deduzione per figli se entrambi i genitori contribuiscono al sostentamento. Perciò, in questi casi non ci si poteva più basare sulla deduzione per figli per l'aggiunta dei fattori fiscali del figlio minorenne. I fattori fiscali del figlio vengono dunque aggiunti al genitore al quale viene concessa la tariffa per coniugati conformemente all'art. 39 cpv. 3 LIG. Art. 11 DELIG: gettoni di presenza. Le spese di conseguimento per attività di interesse pubblico esercitate a titolo accessorio vengono portate da fr a fr. 1'000.. Questo importo corrisponde agli indennizzi spese/forfetarie per spese riconosciuti nell'ambito del volontariato senza certificato di salario. Art. 28 DELIG: tassazione ordinaria successiva. Il precedente limite di fr. 100'000. è stato aumentato a fr. 120'000.. Art. 61 DELIG: imposta sugli utili da sostanza immobiliare. Secondo l'art. 6 cpv. 4 LImpCC, a partire dal 2009 la tassazione e la riscossione delle imposte comunali sugli utili da sostanza immobiliare vengono eseguite dall'amministrazione delle imposte cantonale. Coira, 20 gennaio 2009/He pagina 6

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