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1 Christian Signorelli In barca con il codice Tutta la normativa nautica annotata e spiegata per navigare sempre sicuri e nel rispetto della legge Appendice di aggiornamento al volume primo con annotazioni Codice della Nautica decreto legislativo 18 Luglio 2005, n. 171 Integrazioni Noleggio occasionale - Tassa di possesso volume quarto Marzo 2015 dal 1923

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3 Christian Signorelli In barca con il codice Tutta la normativa nautica annotata e spiegata per navigare sempre sicuri e nel rispetto della legge

4 Copyright 2015 Edisport Editoriale Spa - Pero (Mi) Tutti i diritti di proprietà letteraria e artistica riservati È vietata la riproduzione totale o parziale dell opera

5 Volume quarto Appendice di aggiornamento al volume primo con annotazioni Codice della Nautica decreto legislativo 18 Luglio 2005, n. 171 Integrazioni Noleggio occasionale - Tassa di possesso Marzo 2015

6 ERRATA CORRIGE pag. 101, punto 1.2, leggere «1.2. In alternativa alle prove di misura del suono, le imbarcazioni da diporto con motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa, senza scarico integrato, sono considerate conformi ai requisiti relativi alle emissioni acustiche se hanno un numero di Froude pari a < 1,1 e un rapporto potenza/dislocamento pari a < 40 e se il motore e il sistema di scarico sono installati conformemente alle specifiche del costruttore del motore.» Le modifiche al testo di legge originario sono evidenziate in corsivo-neretto

7 Art. 1. Finalità e ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alla navigazione da diporto, anche se esercitata per fini commerciali mediante le unità da diporto di cui all'articolo 3 del presente codice, ivi comprese le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172.(1) 2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma restando la disciplina ivi prevista.(1) 3. Per quanto non previsto dal presente codice, in materia di navigazione da diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e le relative norme attuative. Ai fini dell'applicazione delle norme del codice della navigazione, le imbarcazioni da diporto sono equiparate alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, ed alle venticinque tonnellate, in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di ventiquattro metri. Con la modifica dei commi 1 e 2 dell art. 1 si sono estese, oltre alle navi da diporto, anche a quelle commerciali (superiori a 24 metri di lunghezza, fino a 1000 t.s.l.) iscritte nel Registro Internazionale per finalità turistiche, le norme sulla nautica da diporto. Le navi turistiche iscritte nel Registro Internazionale sono in ogni caso abilitate al trasporto di massimo 12 passeggeri, escluso l'equipaggio. DISPOSIZIONE NORMATIVA DI RIFERIMENTO: (1) Art. 3, punto 7 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modifiche dalla L. 12 luglio 2011, n Per semplificare gli adempimenti amministrativi relativi allanavigazione da diporto per scopi commerciali ed alla realizzazione dipontili galleggianti a carattere stagionale, al Codice della nauticada diporto di cui decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, i commi1 e 2 dell'articolo 1 sono sostituiti dai seguenti: "1. Le disposizioni del presente codice si applicano allanavigazione da diporto, anche se esercitata per fini commerciali mediante le unità da diporto di cui all'articolo 3 del presentecodice, ivi comprese le navi di cui all'articolo 3 della legge 8luglio 2003, n Ai fini del presente codice si intende per navigazione dadiporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopisportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché quellaesercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi di cuiall'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma restando ladisciplina ivi prevista.''. Art. 2. Uso commerciale delle unità da diporto 1. L unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando: a. è oggetto di contratti di locazione e di noleggio; b. è utilizzata per l insegnamento professionale della navigazione da diporto; c. è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

8 2. L'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto è annotata nei relativi registri di iscrizione, con l'indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità, imprese individuali o società, esercenti le suddette attività commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione. 3. Qualora le attività di cui al comma 1 siano svolte con unità da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'unione europea o extraeuropei (1), l'esercente presenta all'autorità marittima o della navigazione interna con giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unità, il titolo che attribuisce la disponibilità della stessa, nonché gli estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso. Copia della dichiarazione, timbrata e vistata dalla predetta autorità, deve essere mantenuta a bordo. 4. Le unità da diporto di cui al comma 1, lettera a), possono essere utilizzate esclusivamente per le attività a cui sono adibite. La modifica del comma 3, conferma la liceità dell utilizzo commerciale nelle acque italiane degli yacht battenti bandiera extracomunitaria, che vengono equiparati, ai fini procedurali per l esercizio dell attività, alle unità battenti bandiera comunitaria. DISPOSIZIONE NORMATIVA DI RIFERIMENTO: (1) Art. 60, comma 2, del D.L 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modifiche dalla L. 24 marzo 2012, n All articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole: «Unione europea» sono inserite le seguenti: «o extraeuropei».. Art. 49bis Noleggio occasionale (1) 1. Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il titolare persona fisica o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione (2), ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, può effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio della predetta unità. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unità. 2. Il comando e la condotta dell'imbarcazione da diporto possono essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all'articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. Nel caso di navi da diporto, in luogo della patente nautica, il conduttore deve essere munito di titolo professionale del diporto. Qualora sia utilizzato personale diverso, le

9 relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 276 del Ferme restando le previsioni di cui al presente titolo, l'effettuazione del noleggio è subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuare mediante modalità telematiche, all'agenzia delle entrate e alla Capitaneria di porto territorialmente competente, nonché all'inps ed all'inail, nel caso di impiego di personale ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2. L'effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla Capitaneria di porto comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55, comma 1, del presente codice, mentre la mancata comunicazione all'inps o all'inail comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma I proventi derivanti dall'attività di noleggio di cui al comma 1, di durata complessiva non superiore a quarantadue giorni (3), sono assoggettati, a richiesta del percipiente, (sempreché di importo non superiore a euro annui) (4) a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate sono stabilite modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma. La mancata comunicazione all'agenzia delle entrate prevista dal comma 3, primo periodo, preclude la possibilità di fruire del regime tributario sostitutivo di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza dal medesimo regime. Con l approvazione della legge del 24 marzo 2012, n. 27 di conversione del decreto sulle liberalizzazioni (24 gennaio 2012, n. 1 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività ), è stato introdotto nel Codice della Nautica l articolo 49bis,che prevede l attività del noleggio occasionale.

10 Si tratta, in sintesi, di un disposto diretto ad agevolare i possessori di imbarcazioni e navi da diporto nell esercizio temporaneo del noleggio delle proprie unità da diporto, senza incorrere nella piena disciplina che regola tale attività in ambito professionale e più prettamente commerciale, con agevolazioni fiscali entro determinati limiti temporali d impiego. I passaggi fondamentali del provvedimento sono, innanzitutto, l esenzione dall inquadramento giuridico di uso commerciale dell unità impiegate in questa particolare forma di noleggio non abituale. Ciò significa che l art. 2 del Codice della nautica (D. L.vo 171/2005) e le conseguenti disposizioni del Regolamento di attuazione (D.M. 146/2008) non sono applicabili: - cade l obbligo di uso esclusivo della barca per l attività di noleggio e locazione; - non è richiesta al proprietario l iscrizione alla Camera di commercio e l annotazione dell attività sulla licenza di navigazione; - in caso di leasing non è richiesta la dichiarazione di armatore, ai sensi dell articolo 265 del codice della navigazione, all utilizzatore. Altra questione importante, riguarda i titoli professionali del diporto (ufficiale di navigazione del diporto, capitano del diporto, ecc.), stabiliti dal D.M. 121/2005. Per questa particolare forma di noleggio, se riguarda le imbarcazioni (le unità iscritte, con scafo di lunghezza fino a 24 metri) non sono richiesti: è sufficiente la patente nautica, anche nei casi in cui, per potenza motrice e cilindrata e tipo di navigazione, non ricorra l obbligo. Per il noleggio occasionale di navi (unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri), non è stata prevista alcuna deroga al decreto 121/2005 e il comandante deve essere in possesso di titolo professionale. Per finire, la nuova norma prevede anche delle agevolazioni fiscali. Infatti, gli incassi derivanti dall attività di noleggio occasionale, di durata complessiva non superiore a 42 giorni, possono essere assoggettati a un imposta fissa sui redditi del 20%. Si tenga presente che per i noleggianti occasionali, venendo a mancare il presupposto giuridico di uso commerciale dell unità,non è possibile detrarre o dedurre costi e spese dell attività di noleggio né avvalersi degli sconti fiscali sull acquisto del carburante, dotazioni e altro. L unità adibita a noleggio, anche se occasionale, non può trasportare più di 12 passeggeri (escluso l equipaggio); deve essere in possesso del certificato di idoneità al noleggio ed è obbligata, inoltre, al rispetto delle tabelle dotazioni previste dagli allegati VIII (navi), IX (imbarcazioni) e X (imbarcazioni e natanti) del Regolamento. DISPOSIZIONE NORMATIVA DI RIFERIMENTO: (1) Nuova disposizione introdotta nel Codice della Nautica dall art. 59 ter del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modifiche dalla L. 24 marzo 2012, n. 27. (2) aggiunto dallal. 9 agosto 2013, n. 98, che converte il D.L. 21 giugno 2013, n. 69. (3) aggiunto dall art. 23, comma 1 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, successivamente modificato in sede di conversione, con l'aumento del termine da 40 a 42 giorni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98. (4) eliminato dall'art. 23, comma 1 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

11 Capo III MEDIATORE PER LE UNITÀ DA DIPORTO Art. 50. Ruoli dei mediatori per le unità da diporto (1) (soppresso) Art. 51. Abilitazione all esercizio della professione di mediatore (1) (soppresso) Il titolo e l abilitazione professionale del mediatore nautico, la cui disciplina pubblicistica, per altro, non è mai stata pienamente attivata dalle Regioni, è stato soppresso. Per l'esercizio professionale della mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di unità da diporto è richiesta la figura del mediatore marittimo (legge 12 marzo 1968, n Ordinamento della professione di mediatore marittimo). DISPOSIZIONE NORMATIVA DI RIFERIMENTO: (1) Capo III e artt. 50 e 51soppressi dall articolo 80-ter del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 (che ha modificato il D. L.vo 26/3/2010, n. 59) DECRETO LEGISLATIVO 6 agosto 2012, n. 147: Disposizioni integrative e correttive del decretolegislativo 26 marzo 2010, n. 59, recanteattuazione della direttiva 2006/123/CE, relativaai servizi nel mercato interno. Art. 80-ter(Attività di mediatori per le unità di diporto). A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo è soppresso lo specifico ruolo per il mediatore delle unità dadiporto, sono abrogati il capo III del titolo III e gli articoli 50 e51 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e sono soppresse,nella rubrica del citato Titolo III, le parole: «e sulla mediazione». SUL NOLEGGIO OCCASIONALE NOTE INTERPRETATIVE E PROCEDURALI FORNITE DALL AGENZIA DELLE ENTRATE - Decreto interministeriale 26/2/2013 Definizione delle modalità di comunicazioni telematiche necessarie per lo svolgimento dell'attività' di noleggio occasionale di unità da diporto. - Provvedimento del 13/12/2013 Modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei proventi derivanti da noleggio occasionale di unità da diporto nonché modalità di versamento dell imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali. Articolo 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, introdotto dall articolo 59-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n Risoluzione n. 43/E del 23/04/2014 Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, sui proventi derivanti dall attività di noleggio occasionale di cui all articolo 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n

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25 SULLA TASSA DI PROPRIETÀ DELLE UNITÀ DA DIPORTO La tassa di proprietà sulle imbarcazioni e navi da diporto nasce come tassa sullo stazionamento di tali unità nelle acque territoriali italiane. Fu introdotta dal Governo Monti con l articolo 16 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n Il provvedimento originario ha subito nel corso dei mesi, importanti modifiche sia di ordine giuridico - infatti, ora non riveste più il carattere di tassa (sullo stazionamento), ma di tributo (per il possesso) - sia per l applicabilità e la rivisitazione delle tariffe. Di seguito, l articolo di legge attualmente in vigore: Art. 16 Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei 1. omissis 2. Dal 1º maggio di ogni anno le unità da diporto sono soggette al pagamento di una tassa annuale nelle misure di seguito indicate: a) (lettera abrogata dal d.l. 21/6/2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013, n. 98) b) (lettera abrogata dal d.l. 21/6/2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013, n. 98) c) euro 870 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri; d) euro per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri; e) euro per le unità con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri; f) euro per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri; g) euro per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri; h) euro per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri; i) euro per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri; l) euro per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri. 3. La tassa è ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonché per le unità di cui al comma 2 a vela con motore ausiliario il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in kw non sia inferiore a La tassa non si applica alle unitàdi proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, purchéquesti rechino l'indicazione dell'unità da diporto al cui servizio sono posti, e alle unità in uso dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, affetti da patologie che richiedono l'utilizzo permanente delle medesime. 5. Sono esenti dalla tassa di cui al comma 2 le unità da diporto possedute ed utilizzate 23

26 da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso. 5-bis. La tassa di cui al comma 2 non è dovuta per le unità nuove con targa di prova, nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore, ovvero per quelle usate ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto, ovvero per le unità che siano rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore. Allo scopo di sviluppare la nautica da diporto, la tassa non si applica alle unitàdi cui ai commi 2 e 3 per il primo anno dalla prima immatricolazione. 6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 la lunghezza è misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto. 7. Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 2 i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione anche finanziaria per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato, nonché le stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile il possesso di unità da diporto. La tassa non si applica ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che posseggano unitàda diporto, sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia, nonchéalle unità bene strumentale di aziende di locazione e noleggio. Con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate sono stabilite le modalità ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell'unità da diporto e delle informazioni necessarie all'attività di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Il gettito della tassa di cui al comma 2 affluisce all'entrata del bilancio dello Stato. 8. (comma abrogato dal d.l. 24/12/2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 24/3/2012, n. 27). 9. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, nonché le altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria e tributaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale di constatazione che trasmettono alla direzione provinciale dell'agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al luogo della commissione della violazione, per l'accertamento della stessa. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi; per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la definizione ivi prevista. Le violazioni possono essere definite entro sessantagiorni dalla elevazione del processo verbale di constatazione mediante il pagamento dell'imposta e della sanzione minima ridotta al cinquanta per cento. Le controversie concernenti l'imposta di cui al comma 2 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n

27 10. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di cui al comma 2 si applica una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento dell'importo non versato, oltre all'importo della tassa dovuta. omissis 15-ter. omissis La tassa di cui ai commi 2 e 3 è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dell'unità da diporto, rispettivamente, del 15, del 30 e del 45 per cento. I predetti periodi decorrono dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione. omissis. In sintesi Chi la deve pagare: sono soggetti al pagamento della tassa i proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio o utilizzatori a titolo di locazione finanziaria (per la durata della stessa), residenti nel territorio dello Stato, nonché le stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggano o ai quali sia attribuibile il possesso dell unità da diporto di lunghezza scafo superiore a 14 metri (da 14,01 m). Il noleggiatore e il locatore (conduttore), cioè i soggetti che prendono in uso la barca, sono tenuti al pagamento della tassa per il periodo di durata del contratto di noleggio o locazione. In tutti i casi previsti, l obbligo di versamento della tassa è indipendente dalla nazionalità dell unità. Chi non la deve pagare: Non sono tenuti al pagamento della tassa le persone fisiche che non risultino residenti nel territorio italiano, nonché le persone giuridiche che non abbiano la propria sede legale in Italia. Tali soggetti non sono pertanto tenuti al pagamento della tassa ancorché l imbarcazione risulti immatricolata nei registri nazionali. La norma esclude l applicazione della tassa per le unità che costituiscono beni strumentali di aziende di locazione e noleggio, scuole nautiche e centri d immersione. Non è, inoltre, dovuta per il primo anno d immatricolazione, per le unità nuove con targa di prova che rientrino nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore, ovvero per quelle usate ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell atto, ovvero per le unità che provengano da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell utilizzatore. Tra le unità usate ritirate dai cantieri o distributori, per le quali la tassa non è dovuta, rientrano anche le unità da diporto provenienti da permute con unità nuove. Quando bisogna pagarla La tassa sulle unità da diporto è annuale e il relativo versamento deve essere effettua- 25

28 to entro il 31 maggio di ciascun anno e si riferisce al periodo 1 maggio 30 aprile (dell anno successivo). Il soggetto che, alla data del 1 maggio, risulta proprietario o titolare di altro diritto reale sull imbarcazione o detentore della stessa sulla base di un contratto di locazione anche finanziaria di durata superiore all anno è, pertanto, tenuto al pagamento della tassa nella misura annua stabilita, entro il 31 maggio. Per l individuazione del soggetto tenuto al pagamento della tassa e per il calcolo della stessa, nel caso di trasferimento di proprietà o di altro diritto reale dell unità di diporto, occorre fare riferimento alla data in cui si realizza l effettotraslativo. Qualora il presupposto per l applicazione della tassa si verifichi successivamente al 1 maggio, il relativo versamento dovrà essere effettuato entro la fine del mese successivo al verificarsi del presupposto stesso. In tal caso, la tassa deve essere versata rapportando l importo annuo al periodo che decorre dal momento in cui si verifica il presupposto impositivo Nel caso in cui l unità da diporto venga ceduta in data successiva al pagamento, questo non può essere restituito. Modalità di versamento La tassa deve essere versata mediante il modello di pagamento F24versamenti con elementi identificativi utilizzando gli appositi codici tributo sotto riportati (definiti con la risoluzione dell Agenzia delle Entrate n. 39 del 24 aprile 2012). I soggetti che sono impossibilitati a utilizzare il modello F24 eseguono il versamento mediante l effettuazione di un bonifico in EURO a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 Capitolo 1222, indicando: a) codice BIC: BITAITRRENT; b) causale del bonifico: generalità del soggetto tenuto al versamento dellatassa annuale, identificativo (sigla di iscrizione) dell unità da diporto,codice tributo e periodo di riferimento (così come indicati dallarisoluzione n. 39 del 24 aprile 2012); c)iban IT15Y , pubblicato sul sito internetdella Ragioneria Generale dello Stato Ministero dell Economia e delle Finanze. 26

29 Codici tributo 3370 pagamento tassa 8936 pagamento sanzione 1931 Interessi. In sede di compilazione del modello F24,devono essere indicati nella sezione CONTRIBUENTE i dati anagrafici e il codice fiscale di chi esegue il versamento; nella sezione ERARIO ED ALTRO, in corrispondenza degli importi a debito versati : - il campo tipo è valorizzato con la lettera R - il campo elementi identificativi è valorizzato con il codice identificativo dell unità da diporto (sigla di iscrizione); - nel caso di contratti di cui all articolo 16, comma 7, del decreto legge 201 del 2011 il campo elementi identificativi è valorizzato anche con l indicazione nei primi 6 caratteri, del giorno di inizio del contratto, del giorno e del mese di fine periodo del contratto, nel formato GGGGMM e nei successivi spazi il codice identificativo dell unità da diporto. - il campo codice è valorizzato con il codice tributo; - il campo anno di riferimento è valorizzato con l anno di decorrenza della tassa, nel formato AAAA (es:. 1 maggio aprile 2013, indicare anno 2012). Nel caso dei contratti di cui al citato articolo 16, comma 7, con durata a cavallo di due anni solari viene indicato l anno di decorrenza indicato nel contratto. 27

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