Maggio 2014 A CURA DELLO STUDIO. Dott.ssa ELENA TROMBETTA Como Via Giovane Italia, 13. Le principali novità del cd Decreto Renzi.

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1 A CURA DELLO STUDIO Dott.ssa ELENA TROMBETTA Como Via Giovane Italia, 13 INFORMA AZIENDE DEL MESE DI MAGGIO 2014 Le principali novità del cd Decreto Renzi Scadenziario

2 Pagina 2 / 11 DECRETO RENZI PRINCIPALI NOVITA Con la pubblicazione in GU n.95/2014 è entrato in vigore, dallo scorso 24/04/2014, il DL 66/2014 (c.d. Decreto Renzi ) che contiene alcune importanti disposizioni di carattere fiscale. RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE (BONUS 80 EURO) Per il 2014, a seguito dell introduzione del nuovo comma 1-bis all art. 13 del TUIR, è previsto il riconoscimento di un credito a favore dei lavoratori dipendenti, noto come bonus 80 euro. Tale misura, è attualmente riconosciuto per il solo 2014 anche se il Governo ha fatto sapere di voler rendere la misura strutturale mediante la Legge di Stabilità Sul punto, con la recente CM 8/2014, l Agenzia, ha fornito alcune importanti precisazioni ai fini della corretta applicazione del bonus che sarà riconosciuto in busta paga, a partire da prossimo maggio, senza alcuna richiesta da parte dei lavoratori. Il credito spetta nella misura.640,00 ai lavoratori dipendenti ed ai titolari di alcuni redditi assimilati con reddito complessivo IRPEF non superiore a ; in caso di superamento del limite il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a REDDITO COMPLESSIVO CREDITO SPETTANTE > ma < ,00 > ma < x reddito complessivo > SOGGETTI BENEFICIARI Il nuovo bonus riguarda i contribuenti il cui reddito complessivo è formato: dai redditi di lavoro dipendente (art. 49, co. 1 del TUIR); dai seguenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, co.1 del TUIR): compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità borse di studio e assegni di formazione professionale redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i contratti di lavoro a progetto remunerazioni dei sacerdoti prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza complementare compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili. Detti contribuenti, per ottenere il bonus devono avere un IRPEF lorda, determinata su redditi in esame, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti (art. 13 c.1 del TUIR). Nota: l Agenzia chiarisce che non rileva la circostanza che l imposta lorda del contribuente sia ridotta o azzerata da detrazioni diverse da quelle previste dall art. 13, comma 1 del TUIR, quali, ad esempio, le detrazioni per carichi di famiglia (art. 12,TUIR) Pertanto, per aver diritto al credito:

3 Pagina 3 / 11 il contribuente deve essere titolare di un reddito complessivo 2014 inferiore a il reddito complessivo rilevante ai fini della determinazione del limite di deve essere assunto al netto del reddito dell unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze (analogamente a quanto previsto dall art. 13 co. 6-bis del TUIR). Sono, quindi, esclusi dal bonus i contribuenti: il cui reddito complessivo non è formato dai previsti redditi di lavoro dipendente e assimilati; che non hanno un imposta lorda > detrazioni spettanti per lavoro dipendente e assimilati che, pur avendo un imposta lorda capiente, sono titolari di un reddito superiore a I SOSTITUTI DI IMPOSTA TENUTI AL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO Secondo l articolo 1, comma 4 del decreto in esame, per l anno 2014, il bonus è riconosciuto: in via automatica, dai sostituti d imposta di cui agli artt. 23 e 29 del DPR 600/73 (es. datori di lavoro e committenti, privati e pubblici). ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile. Ciò comporta che i sostituti d imposta devono riconoscere il credito spettante, in aggiunta alle retribuzioni erogate, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari. Pertanto, considerata la data di entrata in vigore del decreto (24/04/2014), i sostituti d imposta: riconosceranno il credito ai beneficiari a partire dalle retribuzioni erogate in maggio solo nella particolare ipotesi in cui ciò non sia possibile per ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, riconosceranno il credito a partire dalle retribuzioni erogate nel successivo mese di giugno (ferma restando la ripartizione dell intero importo del credito spettante tra le retribuzioni dell anno). MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CREDITO I sostituti di imposta devono determinare la spettanza del credito ed il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione; in particolare, questi, verificano la sussistenza delle condizioni di spettanza dell agevolazione, tenuto conto: del reddito che si prevede di corrispondere durante il 2014 dei dati di cui entrano in possesso, ad esempio, per effetto di comunicazioni da parte del lavoratore, relative ai redditi rivenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell anno. Inoltre, per espressa previsione, il credito è rapportato al periodo di lavoro nell anno ; pertanto, ove ricorrono i presupposti dell agevolazione ma i rapporti di lavoro sono inferiori all anno: il bonus viene parametrato al numero di giorni lavorati nell anno il calcolo del periodo di lavoro va effettuato tenendo conto delle ordinarie regole applicabili a ciascuna tipologia di reddito beneficiaria non prevedendo il decreto delle deroghe al riguardo. GLI ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI D IMPOSTA Per erogare il bonus in esame, il sostituto d imposta utilizza: fino a capienza: le ritenute disponibili in ciascun periodo di paga Nota: secondo l Agenzia sono utilizzabili le ritenute relative all IRPEF e quelle a titolo di:

4 Pagina 4 / 11 - addizionali regionali e comunali all IRPEF - imposta sostitutiva sui premi di produttività - contributo di solidarietà del 3%. per l eccedenza: i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, i quali non devono quindi essere versati. Nota: l INPS recupera i contributi non versati dai sostituti di imposta alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all Erario nella sua qualità di sostituto d imposta Si osserva, inoltre, che: l importo del credito riconosciuto è indicato nel CUD gli importi non versati, per effetto delle disposizioni in esame, vanno indicati nel modello 770. I CONTRIBUENTI SENZA SOSTITUTO D IMPOSTA Per i contribuenti le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta (es. collaboratori familiari), è prevista la possibilità che il bonus possa essere: richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo 2014 (mod.730/2015 o Unico PF 2015), secondo modalità che saranno specificate nei modelli utilizzato in compensazione nel modello F24 richiesto a rimborso La possibilità di richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi si applica anche ai contribuenti per i quali il credito, spettante per l anno 2014, non sia stato riconosciuto, in tutto o in parte, dai sostituti d'imposta ad es. perché relativo a un rapporto di lavoro cessato prima del mese di maggio. IL CREDITO NON SPETTANTE I contribuenti che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio (es: reddito complessivo > ) sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d imposta il quale potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto. Tuttavia, il contribuente che abbia comunque percepito dal sostituto d imposta un credito, in tutto o in parte, non spettante è tenuto alla restituzione dello stesso in sede di dichiarazione dei redditi. LA RILEVANZA DEL CREDITO Per espressa previsione normativa, il credito non concorre alla formazione del reddito e, quindi, le somme incassate a tale titolo non sono imponibili ai fini IRPEF, comprese le relative addizionali. Inoltre, non costituendo retribuzione per il percettore, i crediti non incidono sul calcolo dell IRAP dovuta dai soggetti eroganti. RIDUZIONE ALIQUOTE IRAP Viene confermato il taglio del 10% dell IRAP, la cui aliquota principale diminuirà, già da quest'anno, dal 3,9 al 3,5%; pertanto, le nuove aliquote sono così rimodulate:

5 Pagina 5 / 11 SOGGETTI ALIQUOTE DAL 2014 FINO AL 2013 Imprese in generale 3,50% 3,90% Banche e altri soggetti finanziari 4,20% 4,65% Imprese di assicurazione 5,30% 5,90% Soggetti operanti nel settore agricolo e le cooperative di piccola pesca e i loro consorzi. Imprese titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche (diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori) 1,70% 1,90% 3,80% 4,20% Viene, inoltre, confermata la facoltà, per le Regioni a statuto ordinario, sia di ridurre le suddette aliquote fino all azzeramento che di aumentarle fino ad un massimo dello 0,92%; le aliquote vigenti al 24/04/2014 qualora variate dalla singola Regione, sono rideterminate applicando le variazioni adottate alle nuove percentuali. ACCONTO 2014 La riduzione opera già in sede di versamento del 1 acconto IRAP 2014, qualora il contribuente adotti il metodo previsionale; in tal caso si applicano le seguenti aliquote d imposta: SOGGETTI ALIQUOTE Imprese in generale 3,75% Banche e altri soggetti finanziari 4,50% Imprese di assicurazione 5,70% Soggetti operanti nel settore agricolo e le cooperative di piccola pesca e i loro consorzi. Imprese titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche (diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori) 1,80% Metodo storico: in tal caso non si ha alcun vantaggio, in quanto l acconto è determinato assumendo, come base di riferimento, il rigo IR21 della dichiarazione IRAP 2014, riportante l imposta dovuta nel 2013 e calcolata sulle aliquote TASSAZIONE RENDITE FINANZIARIE E CAPITAL GAIN A decorrere dal 01/07/2014 passa dal 20% al 26% l aliquota della ritenuta/imposta sostitutiva applicabile alle rendite finanziarie di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici. La nuova imposizione riguarderà: interessi, premi e altri proventi di cui all art. 44 del TUIR; redditi diversi di cui all art. 67, co. 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) del TUIR. Pertanto, saranno assoggettati all aliquota del 26% (in luogo dell attuale 20%) : gli utili e le plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate la ritenuta operata sugli interessi attivi bancari. ESCLUSIONI Mantengono il previgente regime impositivo: gli utili e plusvalenze relativi a partecipazioni qualificate 4%

6 Pagina 6 / 11 gli interessi ed i canoni corrisposti a società residenti in UE (art. 26, DPR 600/73) gli utili corrisposti a società/enti soggetti a imposte sui redditi delle società in Stati UE o del SEE white list, per i quali è confermata la ritenuta nella misura dell 1,375% i proventi dei titoli di risparmio per l economia meridionale il risultato netto delle forme di previdenza complementare Ritenuta sui dividendi - Rimborso a non residenti: i soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione e dalle società ed enti di cui all'art. 27, comma 3-ter, del DPR 600/73, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza degli 11/26 della ritenuta (e non più di 1/4), dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili (mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero). Redditi diversi - computo imposta sostitutiva: i redditi diversi derivanti da: obbligazioni e altri titoli di cui all art. 31 del DPR 601/73 obbligazioni emesse da Stati non black list vanno computati nella misura del 48,08% (in luogo del dal 62,5%) dell ammontare realizzato. DECORRENZA Va differenziata in relazione alla tipologia di reddito: TIPOLOGIA DI REDDITO ALIQUOTA DEL 26% ai dividendi e proventi assimilati percepiti dal 01/07/2014 agli interessi e altri proventi derivanti da c/c e depositi bancari e postali, obbligazioni, titoli similari agli interessi, premi e altro provento (in caso di obbligazioni e titoli similari - art. 2, D.Lgs.239/96) ai proventi derivanti da riporti e pronti contro termine agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari (D.Lgs.239/96) ai redditi corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sottoscritti fino al 30/06/2014 ai proventi da gestione di masse patrimoniali alle plusvalenze (art. 67, co 1, lett. c-ter), TUIR) riferite a partecipazioni ad OICR maturati dal 01/07/2014 maturati dal 01/07/2014 dal giorno successivo alla scadenza del contratto di pronti contro termine stipulato prima del 01/07/2014 e avente durata < 12 mesi maturati dal 01/07/2014 realizzati dal 01/07/2014 Sui proventi realizzati dal 01/07 riferibili ad importi maturati fino al 30/06/2014 è applicabile la previgente misura in caso di gestione individuale di portafoglio ai risultati maturati dal 01/07/2014 CAPITAL GAIN E MINUSVALENZE Dal 1 luglio 2014, ai fini della determinazione de lle plusvalenze e minusvalenze (art. 67, co. 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del Tuir): in luogo del costo o valore di acquisto, o del valore determinato ai sensi dell'art. 14, commi 6 e seguenti, D.Lgs.461/97 può essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti alla data del 30/06/2014.

7 Pagina 7 / 11 MINUSVALENZE Le minusvalenze, le perdite ed i differenziali negativi (art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quater), del Tuir) sono portati in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi realizzati successivamente al 30/06/2014 per una quota pari: al 48,08% del loro ammontare: se realizzati fino al 31/12/2011 al 76,92% del loro ammontare: se realizzati dall 01/01/2012 al 30/06/2014. ABROGAZIONE RITENUTA SU BONIFICI ESTERI È abrogato il comma 2 dell art. 4 D.Lgs.167/90 il quale disponeva (v. Info Fisco n. 027/2014): l assoggettamento a ritenuta/imposta sostitutiva dei redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività di natura finanziaria da parte degli intermediari residenti ai quali gli stessi erano affidati in gestione, custodia o amministrazione; l applicazione, l obbligo per gli intermediari finanziari di applicare una ritenuta d acconto del 20% sui redditi derivanti da investimenti all estero e da attività estere di natura finanziaria (bonifici esteri); tale obbligo era previsto a decorrere dal 1 luglio 2014 in quanto, sospeso fino al 30/06/2014 per effetto del provv. delle Entrate 19/02/2014. IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE BENI D IMPRESA In relazione ai termini di versamento delle imposte sostitutive per la rivalutazione dei beni d impresa e per l affrancamento del saldo attivo è disposto: la soppressione del versamento rateale (in 3 rate annuali senza interessi) l obbligo di versamento in soluzione unica (entro il termine di versamento delle imposte sui redditi del periodo 2013), anticipando così le rate inizialmente dovute nel 2015 e Resta ferma la possibilità di compensare il dovuto con crediti tributari/contributivi disponibili. COMPENSAZIONI E VERSAMENTI CON F24 NUOVE REGOLE DAL 01/10/2014 Dal prossimo 1 ottobre 2014 il pagamento di: tributi contributi previdenziali premi assicurativi potrà essere effettuato mediante F24 cartaceo, presso banche/poste/sportelli Equitalia solo dai soggetti non titolari di partita IVA a patto che il versamento riguardi un modello F24 con saldo < In tutti gli altri casi, vanno utilizzati i servizi telematici delle Entrate (F24 web, F24 online e F24 cumulativo) o quelli online delle banche e delle poste. Questi ultimi, però, non sono utilizzabili se, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo del modello è di importo pari a zero ; in tal caso, potranno essere utilizzati solo i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate. Pertanto, i versamenti di imposte/contributi vanno effettuati utilizzando esclusivamente: i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate nel caso in cui, per effetto delle compensazioni a) effettuate, il saldo finale in F24 sia di importo pari a zero

8 Pagina 8 / 11 b) c) i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, qualora siano state effettuate compensazioni ed il mod.f24 presenti un saldo finale di importo positivo i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il mod.f24 presenti un saldo finale > Nota: le nuove disposizioni sono, quindi, applicabili anche ai contribuenti privati; infatti, come anticipato, la presentazione del modello F24 cartaceo è possibile solo per importi fino a DELEGA Il soggetto che utilizza i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari convenzionati con le Entrate (professionista, società di servizi, CAF imprese, ecc.) può inviare la delega di versamento anche di un soggetto terzo, mediante addebito sul proprio c/c,. previo rilascio all'intermediario di apposita autorizzazione, anche cumulativa, ad operare in tal senso da parte dell'intestatario effettivo della delega, che resta comunque responsabile "ad ogni effetto". IMU E TERRENI AGRICOLI MONTANI Per effetto della modifica dell art. 5-bis del DL 16/2012: l esenzione IMU (art. 7, co. 1, lett. h), del D.Lgs. 504/92) prevista per i terreni agricoli, ricadenti in aree montane o di collina site nei Comuni individuati da un apposito DM sarà riconosciuta in relazione all altitudine e differenziata a seconda che siano posseduti da coltivatori diretti e IAP o da altri soggetti. Nota: l individuazione dei predetti Comuni opera già con effetto dall IMU PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI AGRO-FORESTALI A seguito della modifica dell art. 1, comma 423 della Finanziaria 2006, il reddito derivante dalla produzione/cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agro-forestali effettuate da imprenditori agricoli (es: utilizzo di ortaggi o altre biomasse per la produzione di biogas), che costituiscono attività agricole connesse, viene determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione Iva un coefficiente di redditività del 25%. Tale novità trova applicazione dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2013 (e quindi dal 2014) e di essa si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto dovuto. Tuttavia, il nuovo regime forfetario di determinazione del reddito non è obbligatorio in quanto resta ferma la possibilità di optare per la determinazione del reddito con modalità ordinarie. FATTURA ELETTRONICA ALLA P.A. ANTICIPATA LA DECORRENZA DELL OBBLIGO Come noto, il DM 55/2013 nel definire le regole tecniche di operatività dell obbligo di emissione della fattura elettronica nei confronti delle PA ha individuato, quale data di decorrenza: il 6/06/2014: per Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e di assistenza sociale (INPS, INARCASSA, CNPADC, ENPAM, CIPAG, ENPACL, ecc.); il 6/06/2015: per tutte le altre amministrazioni centrali ad eccezione di quelle locali per le quali dovrà essere emanato uno specifico Decreto.

9 Pagina 9 / 11 Sul punto il DL 66/2014 ha anticipato al 31/03/2015 (rispetto al 06/06/2015) l'avvio a regime della fattura elettronica obbligatoria nei confronti di tutte le altre PA. È fissata al medesimo termine anche la decorrenza dell obbligo per le Amministrazioni locali. Resta ferma, invece, la decorrenza del 06/06/2014 per Ministeri, Agenzie fiscali ed enti di previdenza. NUOVI DATI IN FATTURA Secondo il DL 66/2014 fatture elettroniche emesse nei confronti delle PA, devono indicare anche: il codice identificativo di gara (CIG), salvo gli specifici casi di esclusione (L. 136/2010); il codice unico di Progetto (CUP) per le fatture relative a opere pubbliche, manutenzioni straordinarie, interventi finanziari da contributi comunitari nonché se previsto da L. 3/2003. In mancanza di detti codici la PA non può effettuare il pagamento della fattura. CREDITI COMMERCIALI VERSO LA P.A. E PIATTAFORMA ELETTRONICA Allo scopo di assicurare la trasparenza al processo di formazione ed estinzione dei debiti, i titolari di crediti per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali nei confronti delle PA possono comunicare, mediante la piattaforma elettronica, i dati riferiti alle fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse a partire dal 1 luglio 2014, riportando, ove previsto, il relativo Codice identificativo Gara (CIG). COMPENSAZIONE CREDITI CON SOMME DA ISTITUTI DEFLATTIVI Per effetto della modifica dell art. 28-quinquies del DPR 602/73, le imprese ed i lavoratori autonomi che effettuano somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali nei confronti di Stato, Enti pubblici, Regioni, Enti locali nonché del SSN, possono compensare: le somme dovute a seguito di contenzioso (quali accertamento con adesione, adesione ai PVC, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, reclamo e mediazione, ecc.) con crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti dello Stato/ Regioni/Enti ancorché maturati dopo il 31/12/2012. Nota: viene, quindi, eliminato il riferimento ai crediti maturati fino a tale data. COMPENSAZIONE CREDITI COMMERCIALI CON SOMME ISCRITTE A RUOLO Il termine per la notifica delle cartelle esattoriali al fine di poter compensare le relative somme con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato, Enti pubblici, Regioni, Enti locali nonché del SSN per somministrazioni, forniture e appalti, viene ora fissato al 30 settembre 2013 (in luogo del precedente 31/12/2012). In pratica, ora è possibile compensare i crediti con le somme iscritte in ruoli notificati entro il 30/9/2013. PRINCIPALI SCADENZE DI MAGGIO MERCOLEDÌ

10 Pagina 10 / 11 5 DELL IRPEF ISCRIZIONE ELENCO BENEFICIARI Invio telematico da parte degli enti di volontariato (ONLUS, APS, ecc.) e delle associazioni sportive dilettantistiche, della domanda di iscrizione negli elenchi 2014 dei possibili destinatari del 5 dell IRPEF 15 GIOVEDÌ IVA - CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di aprile da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi 16 VENEDÌ IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO RITENUTE (su pagamenti effettuati nel mese di aprile 2014) INTRATTENIMENTI PREVIDENZA Liquidazione e versamento dell imposta eventualmente a debito relativa al mese di aprile (contribuenti mensili) ovvero al 1 trimestre (contribuenti trimestrali ) Termine per l'invio telematico dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute per le quali sono state emesse per la prima volta fatture senza applicazione dell IVA registrate per il mese di aprile (soggetti mensili) ovvero per il 1 trimestre 2014 (soggetti trimestrali). Tale termine va inteso quale termine ultimo e pertanto la comunicazione può essere inviata anche in un momento antecedente ancorché nel mese/trimestre non sia stata emessa alcuna fattura connessa con le dichiarazioni d intento ricevute. Irpef sui redditi lavoro dipendente e assimilati: versamento delle ritenute relative a redditi di lavoro dipendente (cod. trib.1001) e assimilati (cod. trib. 1004) Irpef sui redditi lavoro autonomo e provvigioni: versamento delle ritenute relative ai professionisti ed altre attività di lavoro autonomo (cod. trib. 1040) ed agli agenti e rappresentanti (cod. trib. 1038) Addiz. Regionali/comunali sui redditi da lavoro dipendente del mese precedente Condomini: versamento ritenute del 4% per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto d opera o servizi (cod. trib prestatori IRES, cod. trib prestatori IRPEF) Associati in partecipazione: versamento ritenute sugli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (cod. trib. 1040) e di capitale o misto (cod. trib. 1030) per gli associati "qualificati" Banche e le Poste Italiane: versamento della ritenuta del 4% sui bonifici per lavori che danno accesso alla detrazione Irpef Versamento imposta: versamento dell imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte, in maniera continuativa, nel mese di aprile Contributi Inps / Enpals mensili: versamento all'inps da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese di aprile. INPS - Gestione Separata: Versamento del contributo da parte dei

11 Pagina 11 / 11 AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL committenti, sui compensi corrisposti ad aprile a collaboratori coordinati e continuativi/a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso > 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo sui compensi corrisposti ad aprile agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro. INPS Gestione IVS: versamento della 1 rata fissa 2014 dei contributi sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti artigiani. Pagamento premio INAIL per la regolazione 2013 e per l anticipo 2014, anche rateizzato, beneficiando della riduzione forfetaria del 14,17% 20 MARTEDÌ ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI Versamento della casa mandante dei contributi relativi al 1 trimestre 26 LUNEDÌ INTRASTAT MENSILI Invio telematico degli elenchi riepilogativi di cessioni/acquisti di beni e servizi resi/ricevuti in ambito comunitario registrati o soggetti a registrazione relative al mese di aprile (mensili) 3 GIUGNO MARTEDÌ COMUNICAZIONE BLACK LIST MENSILI ACQUISTI DA SAN MARINO MOD. 730/2014 E-MENS Invio telematico delle operazioni con soggetti passivi aventi sede in Paesi "black list" di importo superiore a 500 registrate o soggette a registrazione nel mese di marzo (soggetti mensili). A tal fine, va utilizzato il quadro BL contenuto nel modello di comunicazione polivalente. Invio telematico della comunicazione degli acquisti (senza IVA) da operatori economici aventi sede a San Marino, annotati a aprile. A tal fine va utilizzato il quadro SE del modello di comunicazione polivalente. Consegna al CAF o professionista abilitato, da parte del dipendente/pensionato/collaboratore, del mod.730 e del mod per la scelta della destinazione dell 8 /5 con rilascio dell apposita ricevuta mod Consegna al dipendente/pensionato/collaboratore, da parte del datore di lavoro/ente pensionistico che presta direttamente l assistenza fiscale, della copia del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente i dati contributivi e retributivi relativi al mese di aprile.

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