Allegato XIV seconda modifica
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- Donata Romagnoli
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1 AUTORIZZAZIONE Allegato XIV seconda modifica Modificato dal regolamento UE 125/2011 del 14 Febbraio 2012
2 RESTRIZIONE Il sistema di Restrizioni introdotto dalla direttiva 76/769/CEE è stato trasposto nel regolamento REACH, prescindendo dal limite quantitativo di 1 ton/anno. Una restrizione può essere stabilita con procedura rapida, su proposta di uno stato membro o per iniziativa della stessa Commissione. Una restrizione può essere adottata in relazione alle conclusioni di una valutazione. L allegato XVII è stato sostituito dal Regolamento n 552 del 22 giugno 2009 che contiene elencate tutte le Restrizioni adottate, incluse le sostanze per le quali non può essere rilasciata alcuna autorizzazione (in questo caso tutti gli usi della sostanza sono vietati). Aggiornato da Reg. 276 del 31 marzo 2010.
3 REG. 552/09
4 Condivisione-Informazione Informazione-Utilizzatori a valle COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PER CHI HA OBBLIGO DELLA SCHEDA DATI DI SICUREZZA (SdS) Lo strumento principale per il trasferimento delle informazioni relative a sostanze pericolose è la scheda di dati di sicurezza (SdS), ovviamente per le sostanze e preparati pericolosi secondo i criteri di classificazione delle Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE (finchè in vigore, poi dal Regolamento GHS). La struttura della SDS a 16 punti rimane invariata rispetto alla struttura attuale: vengono trasferite nel REACH tutte le disposizioni riguardanti le SDS di sostanze e preparati. La direttiva 91/155/CEE (modificata dalla 2001/58/CE) è stata abrogata (il 1 giugno 2007) ma tutti i suoi contenuti sono stati ripresi dall'allegato II del REACH.
5 Condivisione-Informazione Informazione-Utilizzatori a valle SCHEDA DATI DI SICUREZZA (SdS) SDS obbligatoria ART. 31 la sostanza o il preparato è classificata/o pericolosa/o a norma delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE; la sostanza è PBT o vpvb (vedi allegato XIII); quando una sostanza è inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, per ragioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).
6 Condivisione-Informazione Informazione-Utilizzatori a valle SCHEDA DATI DI SICUREZZA (SdS) SDS a richiesta ART. 31 Richiesta dall utilizzatore a valle se il preparato non è pericoloso, ma contiene: una sostanza pericolosa per la salute o per l ambiente 1% p/p (0,2% per preparati gassosi); una sostanza PBT o vpvb o inclusa nell elenco stabilito a norma dell art. 59 paragrafo 1 (escluso punto a)) 0,1% p/p; sostanza che ha un limite di esposizione comunitario
7 Condivisione-Informazione Informazione-Utilizzatori a valle La SCHEDA DATI DI SICUREZZA (SdS) deve essere: - redatta per l UTILIZZATORE PROFESSIONALE, - fornita (in forma cartacea o supporto elettronico) al più tardi alla prima fornitura, - se è stato fatto un CSR, la SDS deve avere l allegato tecnico (e-sds) - nella LINGUA del paese di utilizzo, - gli elementi riportati in capitolo 2 della SDS devono essere gli stessi dell etichetta del prodotto. Si rammenta inoltre che, ai sensi dell Art. 223 comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il responsabile dell immissione sul mercato di agenti chimici pericolosi (fornitore) è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.
8 GESTIONE DELLE SDS
9 Il D.Lgs 81/08 Art Informazione e formazione per i lavoratori 1. Omissis... d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal responsabile dell'immissione sul mercato ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n.65, e successive modificazioni Omissis 3. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal titolo V, il datore di lavoro provvede affinché la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili. 4. Il responsabile dell'immissione sul mercato deve trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.
10 Condivisione-Informazione Informazione-Utilizzatori a valle COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PER CHI NON HA OBBLIGO DELLA SCHEDA DATI DI SICUREZZA (SdS) ART. 32 Il fornitore di una sostanza che non è tenuto a fornire una scheda dati di sicurezza comunica al destinatario le informazioni seguenti: a) il numero o i numeri di registrazione per le sostanze per le quali le informazioni sono comunicate in forza delle lettere b), c) o d); b) se la sostanza è soggetta ad autorizzazione, precisazioni sulle eventuali autorizzazioni rilasciate o rifiutate; c) precisazioni sulle eventuali restrizioni imposte; d) ogni altra informazione pertinente, necessaria per consentire l'identificazione e l'applicazione di misure appropriate di gestione dei rischi.
11 Condivisione-Informazione Informazione-Utilizzatori a valle ATTENZIONE! Le disposizioni relative al titolo IV non si applicano ai seguenti preparati allo stato finito: medicinali per uso umano o veterinario, prodotti cosmetici, dispositivi medici invasivi, alimenti e alimenti per animali.
12 Il Regolamento CLP (n. 1272/2008)
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14 Regolamento n.1272/2008 (CLP) REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento CE n. 1907/2006
15 Iter Legislativo in UE Entrato in vigore il VENTESIMO giorno dopo la sua pubblicazione in G.U.U.E. secondo quanto disposto dall art. 62 del regolamento stesso ovvero il 20 gennaio 2009.
16 Struttura 7 titoli per un totale di 62 articoli. Titolo I: Titolo II: Titolo III: Titolo IV: Titolo V: Titolo VI: Titolo VII: Questioni generali Classificazione dei pericoli Comunicazione dei pericoli per mezzo dell'etichettatura Imballaggio Armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura delle sostanze e inventario delle classificazioni e delle etichettature Autorità competenti e attuazione Disposizioni comuni e finali
17 Allegato I Allegati Disposizioni relative alla classificazione e all etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose Allegato II Disposizioni particolari relative all'etichettatura e all'imballaggio di talune sostanze e miscele Allegato III Elenco delle indicazioni di pericolo, informazioni supplementari sui pericoli ed elementi supplementari dell'etichetta
18 Allegati Allegato IV Elenco dei consigli di prudenza Allegato V Pittogrammi di pericolo Allegato VI Classificazione ed etichettatura armonizzate di talune sostanze pericolose
19 Allegato VII Allegati Tabella di conversione dalla classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE alla classificazione secondo il presente regolamento
20 Allegato VI 30 ATP e 31 ATP sono stati inseriti nel 1 ATP del Regolamento CLP che è stato pubblicato con Reg. 790 del 10 agosto 2009 nella G.U. Europea n. L 235 del 5 settembre 2009.
21 Allegato VI 2 ATPdel Regolamento CLP che è stato pubblicato con Reg. 286 del 10 marzo 2011 nella G.U. Europea n. L 83 del 30 marzo 2011.
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26 NON si applica: Campo di applicazione 1. Alle miscele radioattive (direttiva 96/29/Euratom) 2. Alle sostanze e alle miscele che sono assoggettate a controllo doganale 3. Alle sostanze intermedie non isolate 4 Alle sostanze e miscele usati ai fini di ricerca e sviluppo, non immesse sul mercato. 5. Rifiuti (direttiva 2008/98/CE)
27 NON si applica: Campo di applicazione 6. Ai medicinali (dir. 2001/83/CE) 7. Ai medicinali veterinari (dir. 2001/82/CE) 8. Ai prodotti cosmetici (dir. 76/768/CEE) 9. Ai dispositivi medici (dir. 90/385/CEE; 93/42/CEE; 98/79/CE) 10. Agli alimenti o mangimi (reg. n.178/2002)
28 Campo di applicazione NON si applica: 11. Al trasporto di merci pericolose per via aerea, marittima, su strada, per ferrovia o per via fluviale.
29 Rifiuti Rifiuti (direttiva 2008/98/CE) in Italia D.Lgs 205/10 dall art. 10 del dlgs 205/2010 che cita, al 1 comma lettera bb) definizione di deposito temporaneo - punto 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l imballaggio e l etichettatura delle sostanze pericolose.
30 Alcune definizioni Art. 2 - Classe di pericolo: la natura del pericolo fisico, per la salute o per l ambiente. - Categoria di pericolo: la suddivisione dei criteri entro ciascuna classe di pericolo, che specifica la gravità del pericolo.
31 Alcune definizioni - Pittogramma di pericolo: una composizione grafica comprendente un simbolo e altri elementi grafici, ad esempio un bordo, motivo o colore di fondo, destinata a comunicare informazioni specifiche sul pericolo in questione.
32 Pittogrammi
33 Esempi nuovi pittogrammi Pericolo fisico Salute Ambiente
34 Pericoli chimico-fisici
35 Pericoli salute
36 Pericoli ambiente
37 Alcune definizioni Avvertenza signal word: una parola che indica il grado relativo di gravità del pericolo per segnalare al lettore un potenziale pericolo, esistono due gradi di pericolo. Pericolo - danger: avvertenza per le categorie di pericolo più gravi Attenzione - warning: avvertenza per le categorie di pericolo meno gravi
38 Alcune definizioni Indicazione di pericolo: frase attribuita a una classe e categoria di pericolo che descrive la natura del pericolo di una sostanza o miscela pericolosa e, se del caso, il grado di pericolo. Esempio: H222 aerosol altamente infiammabile H226 liquido e vapori infiammabili H319 provoca grave irritazione oculare
39 Alcune definizioni Consiglio di prudenza: una frase che descrive la misura o le misure raccomandate per ridurre al minimo o prevenire gli effetti nocivi dell esposizione a una sostanza o miscela pericolosa conseguente al suo impiego o smaltimento. Esempio P305 in caso di contatto con gli occhi: P313 consultare un medico.
40 Obblighi generali di classificazione Utilizzatori a valle Gli utilizzatori a valle possono utilizzare la classificazione di una sostanza o una miscela derivata in conformità del titolo II da un attore della catena d approvvigionamento, a condizione che non ne modifichino la composizione.
41 ESEMPIO ETICHETTA SECONDO 67/548/CEE & 1999/45/CE Fornito da: Nome, indirizzo e telefono del fornitore Frasi S
42 Elementi delle nuove etichette II ATP
43 Etichetta esempio 2 I pittogrammi di pericolo, l avvertenza, le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza figurano insieme sull'etichetta.
44 Etichette su imballaggi
45 Etichette su imballaggi
46 Sanzioni Art. 47 Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di inosservanza del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie affinché il presente regolamento sia applicato. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
47 Sanzioni
48 Conservare le informazioni Art. 49 I fornitori raccolgono tutte le informazioni di cui si avvalgono ai fini della classificazione e dell'etichettatura a norma del presente regolamento e ne assicurano la disponibilità per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui hanno per l'ultima volta fornito la sostanza o la miscela.
49 Conservare le informazioni Se il fornitore cessa l'attività o trasferisce in tutto o in parte le sue operazioni a un terzo, il soggetto responsabile della liquidazione dell'impresa del fornitore o che assume la responsabilità dell'immissione sul mercato della sostanza o della miscela in questione è tenuto all'obbligo di cui al paragrafo 1 in luogo del fornitore.
50 Disposizioni transitorie Art. 61 Fino al 1 dicembre 2010 le sostanze sono classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 67/548/CEE. Fino al 1 giugno 2015 le miscele sono classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE.
51 Disposizioni transitorie Le sostanze e le miscele possono, rispettivamente prima del 1 dicembre 2010 e del 1 giugno 2015, essere classificate, etichettate e imballate in conformità del presente regolamento. In tal caso non si applicano le disposizioni in materia di etichettatura e imballaggio delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE.
52 Disposizioni transitorie Per le sostanze classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 67/548/CEE e già immesse sul mercato prima del 1 dicembre 2010 non vale l'obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità del presente regolamento fino al 1 dicembre 2012.
53 Disposizioni transitorie Per le miscele classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CEE e già immesse sul mercato prima del 1 giugno 2015 non vale l'obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità del presente regolamento fino al 1 giugno 2017.
54 Inventario delle classificazioni Art. 39 e 40 Ogni fabbricante o importatore, o gruppo di fabbricanti o importatori («il notificante»), che immette sul mercato una sostanza che risponde ai seguenti requisiti
55 Inventario delle classificazioni a) sostanze soggette a registrazione a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006; b) sostanze che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, rispondenti ai criteri di classificazione come pericolose.
56 Inventario delle classificazioni
57 GRAZIE PER ATTENZIONE
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