COSTRUZIONI ACCESSORIE ALLA RESIDENZA
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- Elisabetta Maggi
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1 COSTRUZIONI ACCESSORIE ALLA RESIDENZA Per costruzioni accessorie a servizio della residenza si intendono quei manufatti pertinenziali che, per caratteristiche tecniche e dimensionali, sono destinate a soddisfare le esigenze di una più comoda e razionale fruizione dell'immobile principale, quali: 1. rimesse di autoveicoli, cicli e motocicli, piccole macchine agricole di utilità domestica; 2. depositi e ripostigli; 3. lavanderie e stenditoi; 4. verande vetrate; 5. legnaie; 6. serre familiari e completamente vetrate; 7. dehors e gazebi per il soggiorno all'aperto; 8. forni e caminetti all'aperto. 1. CAMPO DI APPLICAZIONE La presente normativa si applica nel riattamento, ricostruzione e nella nuova costruzione degli edifici accessori così come sopra definiti ed in generale delle costruzioni avente carattere di superfetazione comprese quelle oggetto di condono edilizio. Le costruzioni accessorie esistenti ed autorizzate o comunque conformi alla normativa vigente al momento della loro realizzazione, ovvero riscontrabili dalle mappe catastali alla data di approvazione del Piano Regolatore Generale ivi comprese quelle per le quali è stato ottenuto il permesso a sanatoria a seguito del condono edilizio di cui alla Legge 326/2003 e successive modifiche ed integrazioni possono essere assoggettate a manutenzione, restauro o ristrutturazione solamente nei casi che tali opere adeguino i manufatti esistenti alle caratteristiche tipologiche, dimensionali e dei materiali alla presente normativa, fatte salve le maggiori dimensioni dell'esistente. Qualora di proceda ad opere di manutenzione straordinaria, restauro o ristrutturazione dell'unità immobiliare alla quale è collegato il manufatto accessorio esistente, è fatto obbligo di procedere nel medesimo tempo all'adeguamento della costruzione accessoria a quanto previsto nei grafici allegati. Nel caso non vi sia la possibilità di adeguare le costruzioni con caratteristiche di superfetazione degradante a quanto in precedenza previsto, queste saranno demolite, anche su ordinanza sindacale, per far posto a nuove costruzioni erette nel rispetto delle caratteristiche prescritte. 2. INDICI DI FABBRICAZIONE ED ACCESSORI E' ammessa la costruzione, in eccedenza agli indici di piano, di una costruzione accessoria per ogni unità edilizia avente le caratteristiche di seguito definite nei tipi a capanna ed a tettoia. Sono comunque escluse dal computo delle superficie coperta e della volumetria dell'edificio le seguenti costruzioni qualora conformi alla presente normativa: a) le costruzioni aperte su almeno tre lati, destinate ad attività abitative all'aperto, quali dehor, gazebo, ecc.; tali costruzioni debbono avere dimensioni non superiori a 10 mq. b) i pergolati; c) le cataste di legna con riparo mobile superiore; d) serre familiari di modeste dimensioni completamente trasparenti; e) le tende anche isolate; f) le bussole fino ad un massimo di mq. 5 netti in misura non maggiore di una per ogni ingresso di unità abitativa;
2 Debbono rispettare gli indici di piano o la presente normativa: a) rimesse di autoveicoli, cicli e motocicli, piccole macchine agricole di utilità domestica; b) depositi e ripostigli; c) lavanderie e stenditoi; d) verande vetrate. 3. CAMPO DI APPLICAZIONE Le costruzioni accessorie di cui alla presente normativa sono ammesse esclusivamente in relazione ad edifici residenziali con esclusione degli azzonamenti di tipo F, anche in deroga a quanto previsto dalla Norme di Attuazione. 4. DISTANZE Si dovranno rispettare le distanze dai confini e tra edifici fissate dal Codice Civile, fatti salvi i diritti di terzi. Nel caso di nuove costruzioni o ampliamenti di costruzioni non accessorie su lotti finitimi non si terrà conto del fabbricato accessorio per la determinazione delle distanze tra nuovo fabbricato e costruzione accessoria realizzata. Nel caso di edifici esistenti si verificheranno le distanze previste dal Codice Civile. 5. TIPOLOGIE AMMESSE In relazione alla zona ove sono previste ed alla destinazione sono previste le seguenti tipologie: a) capanna; b) tettoia ad una falda; c) tettoia a tre falde. 6. ACCESSORI A CAPANNA Gli accessori a capanna dovranno rispettare le seguenti prescrizioni: 1. pianta rettangolare con dimensione massima di ml. 3 x 5; le lunghezza/larghezza compreso tra 1,2 e 1,7 saranno diminuite proporzionalmente; 2. copertura a due falde uguali di pendenza P tra il 40% e il 55% con colmo parallelo ai lati maggiori e orientato nella direzione di quello dell'edificio principale o ortogonalmente allo stesso. Orientamenti diversi potranno essere concessi sentita la Commissione Comunale Edilizia e nel caso di particolari caratteristiche planoaltimetriche del terreno; 3. altezza massima H all'imposta della copertura non superiore a ml. 2,20.
3 7. ACCESSORIO A TETTOIA Le costruzioni sono ammesse esclusivamente se appoggiate a murature, siano esse di edifici, di cinta o di contenimento. Devono rispettare le seguenti caratteristiche tipologiche: 1. pianta rettangolare con profondità massima di ml. 3,00; 2. copertura conseguente a quella dell'edificio su cui poggia: ad una falda con pendenza non inferiore al 15% e non superiore a quella del tetto del fabbricato principale per edifici di tipo alpino, a mezzo padiglione per edifici del rifabbrico; la Commissione Edilizia potrà prendere in considerazione anche una pendenza uguale a quella delle falde dell'edificio principale. 3. Altezza massima H all'imposta della copertura non superiore a ml. 2,20 4. Altezza massima fuori terra del basamento: ml. 0,50 8. ACCESSORIO A CAPANNA APERTA In alternativa alle tipologie precedenti può essere realizzato un accessorio a tettoia multiuso come da grafico allegato. Le dimensioni massime dovranno essere contenute in ml. 3 x 5; lunghezza/larghezza compreso tra 1,2 e 1,7; 9. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE COMUNI Le costruzioni accessorie di cui ai punti 6 e 8 devono rispettare le seguenti caratteristiche costruttive: 1. la costruzione accessoria, salvo effettiva dimostrata impossibilità, deve sorgere evitando di posizionarsi tra la strada e il fronte principale dell'edificio ivi compresa l area individuata dal prolungamento dello stesso fronte e la strada; 2. non è consentita l'apertura di ulteriori accessi carrai a servizio della costruzione accessoria dalla stessa via dalla quale si accede con vetture all'accesso principale; 3. la costruzione dovrà sorgere sul lotto catastale attribuito al fabbricato principale e, qualora in aderenza, non dovrà modificare i parametri di aeroilluminazione dei locali abitabili; ove ciò non fosse possibile la nuova costruzione potrà essere realizzata sul lotto di proprietà più vicino al fabbricato principale al quale la costruzione sarà legata da vincolo di pertinenzialità. 4. ad eccezione dei fabbricati esistenti, la costruzione accessoria non dovrà in nessun caso insistere in zona ES o all'esterno del limite ideale del bosco riportato con apposita grafia nelle tavole di azzonamento del P.R.G.. 5. montanti verticali, banchine e colmo del tetto di legno segati della sezione minima di cm. 14 x 14, eventualmente ridotta in modo proporzionale nel caso di costruzioni di dimensioni inferiori, e comunque nel rispetto delle tipologie locali;
4 6. pareti: aperta, in graticcio in legno o in tavole spigolate, orizzontali o verticali, trattato con protettivi neutri incolori o tinta legno con esclusione di materiali coprenti; 7. basamento in terreno stabilizzato o calcestruzzo con cordolo esterno in pietra faccia a vista; 8. manto di copertura in scandole lignee o bituminose, o in lamiera preverniciata colore grigio piombo o testa di moro, in rame, in Rheinzink o in alluminio; 9. il portone di accesso sarà in legno delle medesime caratteristiche di quelle delle pareti ad una o più ante, con esclusione dei basculanti. 10. aerazione ed illuminazione eventualmente ricavata nel timpano; sono altresì ammessi, nel rispetto della tradizione locale, piccoli fori a carattere decorativo (massimo due su ogni fianco e uno sulla parete priva di apertura) la cui sagoma dovrà essere circoscritta entro un diametro di cm sono vietate altre aperture; 12. altezza massima fuori terra del basamento h: ml. 0,50; il basamento sarà realizzato a filo delle pareti perimetrali; nel caso il terreno abbia pendenze accentuate è consentita la realizzazione di appoggi angolari su plinti isolati in pietra faccia a vista o in legno. 13. Lo sporto di copertura dovrà essere convenientemente adeguato alle dimensioni della costruzione accessoria e non potrà superare, compresa la grondaia, i cm. 50 con una maggiorazione sino a cm. 80 sul lato ove è ubicato l'accesso; 14. Sono vietate installazioni, comignoli, antenne e altre sovrastrutture fatta eccezione di pannelli solari di modeste dimensioni nel rispetto dell'art. 33 del Regolamento Edilizio; 15. I manufatti accessori destinati ad autorimessa dovranno essere realizzati nel rispetto del D.M (Norme di sicurezza antincendi per la costruzione di autorimesse e simili) 16. La costruzione di manufatti accessori destinati a ricovero animali domestici e da cortile sarà subordinata all'ottenimento del preventivo parere favorevole dell'u.l.s.s. 17. E ammessa la realizzazione di un marciapiede esterno di superficie non superiore al 50% della superficie coperta del manufatto accesorio, esclusivamente sul lato ove è situtata la porta di accesso. Il marciapiede, dovrà avere larghezza non superiore al lato su cui insiste aumentato dello sporto del tetto. 10. ACCESSORIO CONDOMINIALE Sono accessori a servizio di più unità immobiliari all'interno della medesima unità edilizia o in diversi edifici prossimi tra loro. Ai fini del presente articolo si definisce unità edilizia UE, con la relativa area di pertinenza, l entità edilizia individuata o individuabile come edificio autonomo e unitario dal punto di vista
5 tipologico, statico, funzionale ed architettonico, di norma individuato con l'identificativo catastale (MU). Sono ammesse, in alternativa tra loro, le seguenti costruzioni accessorie: 1. le precedenti nel numero massimo di due, oppure un'unica costruzione delle dimensioni massime di ml. 4,00 x 6,00; le lunghezza/larghezza compreso tra 1,2 e 1,7; 2. tettoie aperte ad uso deposito di legna con stalli delle misure massime di ml. 2,00 x 2,00; gli stalli saranno destinati ciascuno ad una unità immobiliare e non potranno essere inferiori a tre o superiori a sei 11. ONERI Il permesso di costruire per tutte le costruzioni di cui alla presente normativa è da considerarsi a titolo oneroso e il relativo importo sarà stabilito con riferimento alle nuove costruzioni in zona C1.
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