Le misure di sicurezza
|
|
- Michelangelo Lombardi
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 7 Le misure di sicurezza SOMMARIO 1. Le misure di sicurezza: definizione e presupposti. 2. Le misure di sicurezza nei confronti dei minori non imputabili. 3. La libertà vigilata. 4. Il riformatorio giudiziario. 5. Il procedimento di applicazione. 6. L esecuzione delle misure di sicurezza. 1. Le misure di sicurezza: definizione e presupposti Un altro punto del processo penale minorile da esaminare è quello relativo alle misure di sicurezza, intese quali provvedimenti diretti al futuro e proporzionati alla pericolosità del reo. L esame non può essere svolto esaustivamente se non si tiene conto degli interventi normativi che hanno conferito un volto nuovo all istituto in questione. In particolare, si osserva che l art. 204 c.p. nella sua formulazione originaria sanciva la cosiddetta pericolosità presunta, ossia prevedeva che nei casi espressamente determinati la qualità di persona socialmente pericolosa fosse presunta dalla legge. La pericolosità presunta riguardava anche i minori non imputabili, nelle ipotesi di delitto non colposo punibile con l ergastolo o la reclusione superiore nel massimo edittale a due anni, e i minori imputabili condannati per delitto commesso durante l esecuzione di una misura di sicurezza cui erano stati sottoposti perché non imputabili.
2 166 Il minore e il suo processo. D.P.R. n. 448/1988 All esito di un lungo dibattito circa l incostituzionalità della disposizione normativa ed alle sentenze della Corte Costituzionale 1 interveniva l art. 31, legge n. 663/1986 che abrogando l art. 204 c.p. sanciva il sistema della pericolosità in concreto, e stabiliva che tutte le misure di sicurezza personali fossero ordinate previo accertamento, ad opera del giudice, che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa. Laddove già l art. 69, legge n. 354/1975 (ordinamento penitenziario) eliminava il termine minimo della misura ed attribuiva al magistrato di sorveglianza la facoltà di revocare anticipatamente ogni misura di sicurezza, anche prima dello scadere del termine, previo riesame della pericolosità. Oggi la pericolosità sociale è ancora il cardine dell applicazione delle misure di sicurezza, poiché consente di individuare i soggetti cui occorre applicarle, sempre previa valutazione in concreto del giudice, che deve preliminarmente verificare se il soggetto sia pericoloso. In altri termini sia probabile che avendo commesso un reato o un quasi-reato 2, ne commetta un altro. In tal caso il giudice applica la misura di sicurezza che permane fino a che la pericolosità non sia venuta meno. L accertamento della pericolosità verrà effettuato sulla base degli elementi indizianti dai quali dedurre la probabile commissione di nuovi reati e la prognosi sul futuro comportamento eseguita sulla base di questi elementi. A tal fine appaiono rilevanti gli indici previsti dall art. 133 c.p. (cui la stessa norma rinvia) ossia la gravità, oggettiva e soggettiva, del reato commesso e gli elementi dai quali si desume anche la capacità a delinquere. Quanto ai presupposti per l applicabilità delle misure di sicurezza ai minorenni l art. 37, 2 comma, D.P.R. n. 448/1988, stabilisce che la misura di sicurezza è applicabile se ricorrono le condizioni previste dall art. 224 c.p. e quando, per le specifiche modalità e circostanze del fatto e la personalità dell imputato, sussiste il concreto pericolo che questi commetta delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro la sicurezza collettiva o l ordine costituzionale ovvero gravi delitti di criminalità organizzata. Dalla norma si evince che non basta la semplice pericolosità della commissione di un reato di qualsiasi tipo, bensì occorre che vi sia la probabilità 1 Corte Costituzionale, sentenze nn. 139/1982, 249/ Espressione comprendente le ipotesi del reato impossibile e dell istigazione a commettere un delitto.
3 Le misure di sicurezza 167 che venga commesso un reato particolarmente efferato. Il giudizio di pericolosità sociale deve essere effettuato soprattutto dal magistrato di sorveglianza quando esegue la misura disposta con sentenza, poiché nelle more questa potrebbe essere venuta meno. 2. Le misure di sicurezza nei confronti dei minori non imputabili Il minore, che al momento del fatto non aveva compiuto ancora quattordici anni o pur avendoli compiuti, è stato riconosciuto incapace di intendere e di volere, non è imputabile e dunque non viene assoggettato a pena. Nonostante ciò il legislatore ha previsto la possibilità di sottoporre ugualmente a misure di sicurezza il minore non imputabile prosciolto se considerato pericoloso, proprio perché la non imputabilità del soggetto autore di reato non è elemento sufficiente ad escluderne la pericolosità. Lo stesso art. 203 c.p., prevede che è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile, o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti previsti dalla legge come reati, quando è probabile che ne commetta dei nuovi. La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell art. 133 c.p. ossia la gravità del reato, l intensità del dolo e la capacità a delinquere del reo desunta dai motivi a delinquere, dal carattere del colpevole, dai precedenti penali e giudiziari, dalla condotta antecedente, contemporanea o susseguente al reato e dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo. In relazione alla tipologia delle misure di sicurezza applicabili al minore infraquattordicenne o di età superiore a quattordici anni e inferiore a diciotto, se riconosciuto non imputabile, che abbia commesso un fatto previsto dalla legge come delitto e sia stato ritenuto pericoloso, l art. 224, 1 comma, c.p. indica il ricovero in riformatorio e la libertà vigilata. La medesima norma prevedeva al 2 comma che il ricovero in riformatorio fosse automatico e obbligatorio per almeno tre anni se il minore non imputabile avesse commesso un delitto, non colposo, punibile con l ergastolo o la reclusione non inferiore a tre anni. Tuttavia, la sentenza n. 1/1971 della Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui rendeva il ricovero obbligatorio ed automatico. Relativamente ai minori infraquattordicenni o maggiori di quat-
4 168 Il minore e il suo processo. D.P.R. n. 448/1988 tordici, che abbiano commesso il reato in condizioni di infermità psichica o di intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti o di sordomutismo e pertanto incapaci di intendere e di volere per motivi diversi dall età il codice prevedeva ai sensi dell art. 222, 4 comma, c.p. il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario. La Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo questo comma per violazione degli artt. 2, 3, 27 e 31 Cost., in forza dei quali il trattamento penale dei minori deve essere improntato, sia per quanto riguarda le misure adottabili, sia per quanto riguarda la fase esecutiva, alle specifiche esigenze proprie dell età minorile. Sul punto la Corte ha osservato che: Giurisprudenza «La misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, a differenza di quella del riformatorio giudiziario, che è misura di sicurezza speciale per i minori (artt. da 223 a 226 c.p.), è prevista dalla legge in modo indifferenziato per adulti e minori, sul presupposto della presenza dell infermità psichica (o delle situazioni ad essa assimilate), in relazione alla quale la misura dovrebbe assumere la duplice funzione di cura del soggetto e di tutela della società rispetto alla pericolosità dello stesso (cfr. sentenza n. 139/1982). La presenza del vizio totale di mente comporta anzi che anche ai minori non imputabili per ragioni di età, perché non hanno compiuto i quattordici anni, ovvero li hanno compiuti ma sono riconosciuti incapaci di intendere e di volere, a norma dell art. 98 c.p., si applichino, in caso di pericolosità sociale, non già le misure di sicurezza previste per i minori imputabili e per quelli non imputabili ma non infermi di mente, bensì l unica misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (art. 222, 4 comma, c.p.). Quest ultima è una misura di sicurezza detentiva (art. 215 c.p.), e per la sua esecuzione nei confronti di minori a differenza di quanto avviene ad esempio per la libertà vigilata, misura anch essa applicabile ad adulti e minori, ma eseguita nei confronti dei minori in forme speciali (art. 36, 1 comma, D.P.R. n. 448/1988) non è prevista alcuna modalità che tenga conto delle specifiche esigenze dei minori medesimi. In sostanza il legislatore del codice penale del 1930 ha ritenuto che, in presenza di uno stato di infermità psichica tale da comportare il vizio totale di mente, la condizione di minore divenga priva di specifico rilievo e venga per così dire assorbita dalla condizione di infermo di mente: tanto che, come si è ricordato, persino se si tratta di minore riconosciuto non imputabile per ragioni di età, il regime di applicazione delle misure di sicurezza è quello previsto per l infermo di mente adulto, e non quello riservato ai minori. Siffatta scelta non è compatibile con i principi derivanti dagli artt. 2, 3, 27 e 31 Cost., in forza dei quali il trattamento penale dei minori deve essere improntato, sia per quanto riguarda le misure adottabili, sia per quanto riguarda la fase esecutiva, alle specifiche esigenze proprie dell età minorile (cfr., fra le tante, sentenze nn. 403 e 109/1997, n. 168/1994, n. 125/1992). Le stesse esigenze sono espresse dalle norme internazionali relative alla tutela dei minori: in particolare, l art. 40 della convenzione sui diritti del fanciullo (New York, 20 novembre 1989), resa esecutiva in Italia dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, afferma il diritto del fanciullo accusato di reato ad un trattamento tale da favorire il
5 Le misure di sicurezza 169 suo senso della dignità e del valore personale, e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest ultima (1 comma); e chiama gli Stati a promuovere l adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato (3 comma), nonché a prevedere, fra l altro, soluzioni alternative all assistenza in istituti in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato (4 comma). Una misura detentiva e segregante come il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, prevista e disciplinata in modo uniforme per adulti e minori, non può certo ritenersi conforme a tali principi e criteri: tanto più dopo che il legislatore, recependo le acquisizioni più recenti della scienza e della coscienza sociale, ha riconosciuto come la cura della malattia mentale non debba attuarsi se non eccezionalmente in condizioni di degenza ospedaliera, bensì di norma attraverso servizi e presidi psichiatrici extra-ospedalieri, e comunque non attraverso la segregazione dei malati in strutture chiuse come le preesistenti istituzioni manicomiali (artt. 2, 6 e 8, legge 13 maggio 1978, n. 180). Né, più in generale, è senza significato che il legislatore del nuovo codice di procedura penale, allorquando ha inteso disciplinare l adozione di provvedimenti cautelari restrittivi nei confronti di persone inferme di mente, abbia previsto il ricovero provvisorio non già in ospedale psichiatrico giudiziario, ma in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero (art. 286, 1 comma; e cfr. anche art. 73). L assenza, negli ospedali psichiatrici giudiziari, di strutture ad hoc per i minori, correlata anche alla mancanza di casi di ricoveri di minori in tali istituti, per un verso conferma la diffusa consapevolezza presso gli operatori e gli stessi giudici minorili della incompatibilità di siffatta misura con la condizione di minore, consapevolezza di cui è ulteriore indice indiretto il silenzio serbato dal legislatore delegato, in sede di riforma del processo penale minorile, sui problemi collegati alla misura di sicurezza in esame, pur nell ambito di una disciplina che si è sforzata di risultare esaustiva in ordine agli aspetti esecutivi delle misure di sicurezza; per altro verso rende ancor più palese detta incompatibilità. In definitiva, le esigenze di tutela della personalità del minore coinvolto nel circuito penale non consentono in alcun caso, nemmeno dunque in quello di infermità psichica, di trascurare la condizione di minore del soggetto. Il minore affetto da infermità psichica è prima di tutto un minore, e come tale va trattato, tutelato nei suoi diritti in quanto persona in formazione, ed assistito, anche nell ambito del sistema giudiziario penale. Deve dunque dichiararsi la illegittimità costituzionale delle norme denunciate, che prevedono l applicabilità ai minori della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario. La dichiarazione di illegittimità costituzionale deve colpire il denunciato 4 comma dell art. 222 c.p., che ha riguardo all applicazione della misura ai minori prosciolti per ragione di età ; ma deve investire altresì in parte qua, secondo quanto si è premesso, i primi due commi dello stesso art. 222, ove si prevede in generale, e dunque implicitamente anche nei confronti di minori (come conferma il 4 comma), l applicazione della misura nel caso di proscioglimento per infermità psichica o condizioni assimilate, ai sensi degli artt. 88, 95 e 96 dello stesso codice. Deve poi colpire il denunciato art. 206 c.p., che disciplina l applicazione provvisoria della misura, nella parte in cui si applica ai minori infermi di mente». Corte Costituzionale, sentenza n. 324/1998. Inoltre la Corte ha specificato che:
6 170 Il minore e il suo processo. D.P.R. n. 448/1988 Giurisprudenza «Spetterà al legislatore colmare con previsioni adeguate, anche in ordine all apprestamento delle conseguenti misure organizzative e strutturali, il vuoto normativo che si viene a creare con l eliminazione, relativamente ai minori, della misura di sicurezza oggi specificamente diretta a far fronte alla situazione di persone, giudicate pericolose, che abbiano commesso fatti di reato ma siano affette da infermità psichica che le renda non imputabili». Nonostante ciò il legislatore non ha ancora provveduto a colmare il vuoto normativo, e pertanto ci si domanda che tipo di misure di sicurezza siano applicabili nei confronti dei minorenni non imputabili per infermità psichica o per condizioni assimilate e socialmente pericolosi. Secondo la giurisprudenza devono essere applicate esclusivamente le misure di sicurezza del riformatorio (da eseguirsi nelle forme del collocamento in comunità) e della libertà vigilata; mentre la dottrina ritiene che il legislatore debba istituire una misura di sicurezza nuova, diversa da quelle vigenti anche alla luce della pronuncia della Corte. Giurisprudenza «A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 324/1998, la quale ha dichiarato l illegittimità costituzionale dell art. 222 c.p. nella parte in cui prevedeva l applicazione anche ai minori della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, deve ritenersi conforme al principio di legalità applicare nei confronti del minore non imputabile per vizio totale di mente e socialmente pericoloso, la misura del riformatorio giudiziario, da eseguire nelle forme del collocamento in comunità a norma dell art. 36, 2 comma, D.P.R. n. 448/1988, trattandosi di situazione analoga a quella disciplinata dall art. 98 c.p., cui fa rinvio l art. 224, 3 comma, c.p. In tal caso, la durata minima della misura non potrà essere quella prevista dall art. 222, 2 comma, c.p., essendo divenuta tale norma inapplicabile ai minori a seguito della richiamata sentenza della Corte Costituzionale, ma sarà quella prevista dall art. 224, 2 comma, per il riformatorio giudiziario». Cass. Pen., sez. I, n. 3710/1999. «Qualora nei confronti di minore infraquattordicenne, e perciò non imputabile, sia stata disposta l applicazione provvisoria della misura di sicurezza del riformatorio giudiziario, da eseguirsi, ai sensi dell art. 36, 2 comma, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nelle forme di cui all art. 22, D.P.R. n. 448 del 1988 stesso (collocamento in comunità), non è possibile diversamente da quanto si verifica nel caso di minore che abbia compiuto il quattordicesimo anno disporre, in caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte, ai sensi del 4 comma del citato art. 22, D.P.R. n. 448/1988, la sostituzione del collocamento in comunità con la custodia cautelare». Cass. Pen., sez. I, n. 4847/1997.
7 Le misure di sicurezza La libertà vigilata L art. 224 c.p. stabilisce che il giudice, tenuto conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto, ordina che sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata. In relazione ai criteri utilizzati dal giudice per scegliere la misura più idonea si osserva che, da un lato dovrà tenere presente il principio delle esigenze educative, che informa tutto il D.P.R. n. 448/1988, e quindi l adeguamento delle misure alla personalità del minore e dall altro dovrà considerare il parametro previsto dall art. 37, ossia le specifiche circostanze del fatto. Le misure sono tra loro alternative, anche se l art. 36, D.P.R. n. 448/1988 specifica che il riformatorio giudiziario è applicato solo in relazione ai delitti previsti dall art. 23, D.P.R. n. 448/1988. La libertà vigilata è una misura di sicurezza non detentiva e consiste nell affidamento del minore ai genitori o ad istituti di assistenza sociale che dovranno attenersi alle linee direttive di assistenza e vigilanza stabilite dal giudice. Difatti, a norma dell art. 36 la misura di sicurezza della libertà vigilata è eseguita nelle forme previste dagli artt. 20 e 21, D.P.R. n. 448/1988 ossia delle prescrizioni e dell obbligo di permanenza in casa. Come analizzato in precedenza 3 l art. 20 prevede che il giudice impartisca al minorenne delle specifiche prescrizioni inerenti all attività di studio o di lavoro oppure ad altre attività utili per la sua educazione, mentre l art. 21 disciplina l obbligo della permanenza in casa, che può essere accompagnato da limiti o divieti alla facoltà del minorenne di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono, o viceversa dall autorizzazione a svolgere attività di studio o lavoro. L art. 231 c.p. prevede che, quando la persona sottoposta a libertà vigilata trasgredisce gli obblighi imposti, il giudice può trasformare la misura della libertà vigilata in quella del riformatorio. Pertanto se il minore viola gli obblighi impartiti, la libertà vigilata viene sostituita con la misura del riformatorio giudiziario (che come si vedrà nel paragrafo successivo viene scontato in comunità). La sostituzione può aversi solo in seguito a ripetute e gravi violazioni degli obblighi connessi alla libertà vigilata. Anche se non basta la ripetuta violazione delle prescrizioni, ma occorre che siano connotate dal requisito della gravità, mentre una sola grave violazio- 3 Cfr. cap. 6.
8 172 Il minore e il suo processo. D.P.R. n. 448/1988 ne non può essere considerata presupposto sufficiente per sostituire la misura con altra più afflittiva. 4. Il riformatorio giudiziario Con l entrata in vigore dell art. 31, legge n. 163/1986 che ha eliminato la categoria della pericolosità presunta e sancito che tutte le misure di sicurezza personale sono ordinate previo accertamento che chi ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa, il riformatorio giudiziario (misura di sicurezza detentiva) non viene più automaticamente inflitto in base alla gravità del reato, ma è applicabile soltanto in seguito all esame della pericolosità sociale dell autore del fatto delittuoso. La sussistenza in concreto della pericolosità deve pertanto essere positivamente accertata, sia nel momento della sua applicazione, sia durante l intera esecuzione della misura. In ogni caso la gravità del fatto rimane un criterio fondamentale per l applicazione del riformatorio, posto che l art. 36, D.P.R. n. 448/1988 stabilisce che tale misura di sicurezza è applicata soltanto in relazione ai delitti previsti dall art. 23, D.P.R. n. 448/1988 ossia i reati per i quali è applicabile la custodia cautelare in carcere. La misura del riformatorio viene applicata sia ai minori socialmente pericolosi non imputabili e in tal caso si sostituisce alla pena, sia a quelli imputabili aggiungendosi alla pena e venendo eseguita dopo l espiazione di questa. Inoltre a norma dell art. 223 c.p. la misura del riformatorio giudiziario non può avere durata inferiore ad un anno. Quanto all esecuzione della misura lo stesso art. 36, D.P.R. n. 448/1988 precisa che il riformatorio viene eseguito nelle forme dell art. 22, D.P.R. n. 448/1988 ossia in una comunità aperta, pubblica o autorizzata, con eventuale affiancamento di specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili all educazione del minore. Prima dell entrata in vigore del D.P.R. n. 448/1988, la misura del riformatorio giudiziario era eseguita in istituti facenti parte dei Centri di rieducazione per minorenni. Si trattava di luoghi simili agli stabilimenti penitenziari (c.d. prigioni scuola) con all interno scuole, laboratori, attività sportive, con la differenza che la durata del riformatorio non era predeterminata essendo connessa alla pericolosità del soggetto.
9 Le misure di sicurezza 173 Per quanto concerne l età massima per l applicazione del riformatorio giudiziario il 2 comma dell art. 223 c.p. stabilisce che se la misura debba essere, in tutto o in parte, applicata o eseguita dopo che il minore abbia compiuto gli anni diciotto, ad essa è sostituita la libertà vigilata, salvo che il giudice non ritenga di ordinare l assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro. Giurisprudenza «In materia di misure di sicurezza, il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 senza incidere sulla disciplina sostanziale ha modificato le forme e i modi di esecuzione delle misure riguardanti i minori, prescrivendo all art. 36, 2 comma, che la misura del riformatorio giudiziario è eseguita nelle forme dell art. 22 dello stesso decreto (disciplinante le forme e le modalità della misura cautelare del collocamento in comunità ), al fine di adeguare la misura di sicurezza alle particolari esigenze psicologiche del minore e alle specifiche finalità rieducative». Cass. Pen., sez. I, n. 4035/1991. «In materia di misure di sicurezza riguardanti minori, la nuova disciplina introdotta dall art. 36, 2 comma, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 488 sulla revisione delle modalità esecutive della misura di sicurezza del riformatorio giudiziario, in coerenza con le finalità rieducative e con le esigenze psicologiche dei minori, implica che non è più applicabile in presenza della specifica sanzione prevista dall art. 22, 4 comma o, dello stesso decreto per il minore che si sottragga o contravvenga alla misura di sicurezza e alla sua disciplina la disposizione dell art. 214 c.p., per un evidente incompatibilità sia con la disciplina di attuazione generale della misura sia con la specifica previsione normativa». Cass. Pen., sez. I, n. 4035/ Il procedimento di applicazione Per quanto attiene alla procedura di applicazione delle misure di sicurezza, il D.P.R. n. 448/1988 distingue tra applicazione provvisoria e applicazione definitiva, anche se il presupposto necessario ad entrambe consiste sempre nel giudizio di pericolosità del minore. L applicazione provvisoria è disciplinata dall art. 37, 2 comma, D.P.R. n. 448/1988 secondo cui il giudice, su richiesta del pubblico ministero, con la sentenza di non luogo a procedere a norma degli artt. 97 e 98 c.p. cioè quando il minore non è imputabile o perché infraquattordicenne o perché ritenuto incapace di intendere e di volere, può applicare in via provvisoria una misura di sicurezza.
10 174 Il minore e il suo processo. D.P.R. n. 448/1988 Le misure di sicurezza provvisorie sono pertanto applicabili nell udienza preliminare. Per applicare la misura il giudice dovrà verificare sia che sussistano le condizioni previste dall art. 224 c.p. (pericolosità del soggetto), sia che sussista il concreto pericolo che il minore commetta delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale, diretti contro la sicurezza collettiva o l ordine costituzionale ovvero gravi delitti di criminalità organizzata. Ciò verrà valutato in base alle specifiche modalità e circostanze del fatto ed alla personalità dell imputato. Quando applica in via provvisoria una misura di sicurezza, il giudice dispone la trasmissione degli atti al Tribunale per i minorenni e provvede analogamente nel caso di rigetto della richiesta del pubblico ministero. Se decorrono trenta giorni dalla pronuncia del giudice senza che inizi il procedimento avanti al Tribunale per i minorenni la misura di sicurezza provvisoriamente applicata cessa di avere effetto. L ultimo comma dell art. 37 estende l applicazione della misura di sicurezza in via provvisoria al giudizio abbreviato, con la differenza che la misura può essere provvisoriamente applicata anche d ufficio. Inoltre l applicazione provvisoria di una misura di sicurezza può essere disposta ex art. 312 c.p.p. dal giudice d appello, su richiesta del pubblico ministero, se vi sono gravi indizi di commissione del fatto, o in primo grado vi sia stata condanna o proscioglimento con formula indulgenziale che accerti la commissione del fatto. L applicazione definitiva delle misure di sicurezza è invece realizzata dal Tribunale per i minorenni in dibattimento, a seguito della sentenza emessa a norma degli artt. 97 e 98 c.p. o con la sentenza di condanna. Le condizioni legittimanti sono quelle indicate dall art. 37, 2 comma. In relazione al procedimento di applicazione delle misure di sicurezza l art. 38, D.P.R. n. 448/1988 dispone che il Tribunale per i minorenni procede al giudizio sulla pericolosità dopo aver sentito il minorenne, l esercente la potestà dei genitori, l eventuale affidatario e i servizi e decide con sentenza. Il giudizio sulla pericolosità viene svolto nelle forme previste dall art. 678 c.p.p. ossia acquisendo la relativa documentazione relativa al soggetto e avvalendosi se occorre di consulenti tecnici. Con la sentenza il Tribunale, se ricorrono le condizioni, applica la misura di sicurezza, che nel corso del procedimento potrà essere modificata o revocata.
11 Le misure di sicurezza 175 Giurisprudenza «In materia di misure di sicurezza, il rinvio operato dall art. 36, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, per le modalità di esecuzione della misura di sicurezza riguardante i minori, all art. 22 dello stesso decreto implica l applicabilità della complessiva disciplina prevista in tale articolo, anche per quanto riguarda la sanzione contemplata nel comma quarto, ma non trasforma la misura di sicurezza in una misura cautelare, perché è stata attuata una trasposizione di forme e di modalità esecutive e non una sovrapposizione e identificazione degli istituti, che rimangono ben differenziati per ciò che attiene ai loro presupposti, alle rispettive finalità e alla disciplina propria che non riguarda le modalità esecutive. Ne consegue che anche la restrizione prevista dal 4 comma del citato art. 22 costituisce un inasprimento sanzionatorio della misura di sicurezza prevista per reprimere gravi e ripetute inosservanze alla disciplina nel corso dell esecuzione della misura o allontanamenti ingiustificati. Cass. Pen., sez. I, n. 4035/ L esecuzione delle misure di sicurezza Competente ad eseguire le misure di sicurezza applicate nei confronti di minorenni è il magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo dove la misura deve essere eseguita. Egli vigila costantemente sulla misura anche mediante frequenti contatti, senza alcuna formalità con il minorenne, l esercente la potestà dei genitori, l eventuale affidatario e i servizi minorili ed impartisce e fissa le modalità esecutive della misura. Il procedimento di esecuzione è iniziato dal PM minorile che trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente, che, a sua volta, impartisce le necessarie disposizioni e affida il minore al servizio sociale. L art. 24, D.Lgs. n. 272/1989 dispone che l esecuzione rimane affidata al personale dei servizi minorili. Nel caso in cui il magistrato di sorveglianza revochi la misura dovrà darne comunicazione al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni per l eventuale esercizio dei poteri di iniziativa in materia di provvedimenti civili. Il rinvio dell art. 36, D.P.R. n. 448/1988 che disciplina le modalità di esecuzione della libertà vigilata alle forme delle prescrizioni e dell obbligo di permanenza in casa rende applicabile l art. 293, 2 comma, c.p.p., secondo cui le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate all imputato. Ne deriva che il magistrato di sorveglianza o il pubblico ministero presso di lui devono notificare al minore e all esercente la potestà il provvedimen-
12 176 Il minore e il suo processo. D.P.R. n. 448/1988 to di esecuzione e richiedere contestualmente l intervento del servizio sociale. Contro i provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza per i minorenni in materia di misure di sicurezza possono proporre appello dinanzi al Tribunale per i minorenni in funzione di tribunale di sorveglianza, l interessato, l esercente la potestà dei genitori, il difensore e il pubblico ministero. Per quanto concerne l iter processuale l art. 41, D.P.R. n. 448/1988 precisa che si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni, ma l appello non ha effetto sospensivo, salvo che il Tribunale per i minorenni disponga altrimenti.
Legge 5 dicembre 2005, n. 251
Legge 5 dicembre 2005, n. 251 " Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per
DettagliLe misure alternative alla detenzione Concas Alessandra. Diritto.it
Le misure alternative alla detenzione Concas Alessandra Diritto.it Le misure alternative alla detenzione sono l'affidamento in prova ai servizi sociali, la detenzione domiciliare, le misure alternative
Dettagli1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria famiglia.
Nuovo testo della Legge n. 184 del 1983 Diritto del minore ad una famiglia come modificata dalla legge del 28/3/2001 n. 149 TITOLO I Principi generali Art. 1 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere
DettagliNota di approfondimento
Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con
DettagliArt. 54 decreto legge
Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo
DettagliRISOLUZIONE N. 211/E
RISOLUZIONE N. 211/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: Sanzioni amministrative per l utilizzo di lavoratori irregolari Principio del favor rei 1. Premessa Al fine
DettagliREGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.
Dettaglicommesse in danno di minore in ambito intrafamiliare. Le conseguenze sulle pene accessorie pag. 17
IL PENALISTA Sommario I. GLI INTERVENTI DI DIRITTO PENALE SOSTANZIALE pag. 9 1. Le modifiche al codice penale: aggravante comune, violenza sessuale, stalking, minaccia semplice pag. 9 2. La nuova aggravante
DettagliAllegato n. 6. Allegato n. 6 SISTEMA DISCIPLINARE
Allegato n. 6 SISTEMA DISCIPLINARE 1 Premessa Un punto qualificante nella costruzione di un Modello di organizzazione e gestione, ex art. 6 e 7 del D.lgs 231/01, (di seguito Modello) è costituito dalla
DettagliII.11 LA BANCA D ITALIA
Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d Italia nell esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria
DettagliRISOLUZIONE N. 117/E
RISOLUZIONE N. 117/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 novembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica Opere ultrannuali Costi relativi ai SAL liquidati in via provvisoria al subappaltatore Articoli 93
DettagliOggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni.
Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. QUADRO NORMATIVO ( Stralcio in Allegato n.1): L art. 23 della L.62/2005 (Comunitaria 2004) ha
DettagliLA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE. Avv. Sibilla Santoni
LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE Avv. Sibilla Santoni Società sempre più complessa e problematica necessità degli assistenti sociali di conoscere i rischi giuridici a cui vanno incontro
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3459
Senato della Repubblica LEGISLATURA N. 3459 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore FLERES COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMRE 2012 Modifiche alla legge 17 agosto 2005, n. 173, in materia di nuove
DettagliSoci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL
Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Premessa L INAIL, con una nota, in risposta ad un quesito dell Ordine dei Consulenti del lavoro (prot. n. 60010 del
DettagliREGOLAMENTO PER L AFFIDO FAMILIARE
REGOLAMENTO PER L AFFIDO FAMILIARE approvato dal Coordinamento Istituzionale con delibera n. 10 del 14/07/2009 PRINCIPI GENERALI Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria
DettagliRISOLUZIONE N. 46/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli
DettagliConclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015
Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,
DettagliBollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007. Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134
Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007 Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134 Nuove disposizioni in materia di trasporto a mezzo autoambulanza ai sensi della l.r. 42/1992.
DettagliLA CONFORMAZIONE DELL ATTIVITA NELLA SCIA COME IPOTESI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE O DI INTEGRAZIONE DOCUMENTALE. di Saverio Linguanti
LA CONFORMAZIONE DELL ATTIVITA NELLA SCIA COME IPOTESI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE O DI INTEGRAZIONE DOCUMENTALE di Saverio Linguanti E sempre più importante chiarire cosa significhi conformare l attività
DettagliCODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA
CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA Prima della firma della Convenzione de L Aja sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (1995), in Polonia l adozione era regolata
DettagliCORTE DI APPELLO DI SALERNO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO PROTOCOLLO D INTESA Sul riconoscimento del legittimo impedimento a tutela della maternità e paternità nell esercizio della professione forense. TRA Corte di Appello di Salerno
DettagliCODICE CIVILE LIBRO I. Titolo VIII. Dell'adozione di persone maggiori di età CAPO I. Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti
CODICE CIVILE LIBRO I Titolo VIII Dell'adozione di persone maggiori di età CAPO I Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti Art. 291 Condizioni L'adozione è permessa alle persone che
DettagliB.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie
B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305 Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie LA GIUNTA REGIONALE Premesso: che con D.P.R. 12 aprile
DettagliLa correttezza dell assunto pronunciato dal Gup di Milano, viene ribadita
1 La Cassazione chiarisce le conseguenze penali della sottrazione agli obblighi di mantenimento (cd. assegno) e l'ambito di applicazione dell'art. 3 della legge n. 54/2006. Corte di Cassazione, Sezione
DettagliCONVENZIONE SULLE CLAUSOLE DI LAVORO NEI CONTRATTI STIPULATI DA UN AUTORITÀ PUBBLICA, 1949 1
Convenzione 94 CONVENZIONE SULLE CLAUSOLE DI LAVORO NEI CONTRATTI STIPULATI DA UN AUTORITÀ PUBBLICA, 1949 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal
DettagliHEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it
1 OGGETTO LAVORO NOTTURNO ED ETÀ ANAGRAFICA QUESITO (posto in data 26 luglio 2012) Sono un dirigente medico in servizio presso un Azienda Ospedaliera. Desidero essere informata se dopo il compimento del
DettagliIl fallimento italiano delle società trasferite all estero
Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.
DettagliPatente di guida: irregolarità e relative sanzioni
Patente di guida: irregolarità e relative sanzioni Errata applicazione dell articolo 126 bis al titolare di patente rilasciata da uno Stato estero All atto di rilascio della patente viene attribuito un
DettagliART. 1 (Modifiche al codice penale)
ART. 1 (Modifiche al codice penale) 1. Dopo l articolo 131 del codice penale, le denominazioni del Titolo V e del Capo I sono sostituite dalle seguenti: «Titolo V Della non punibilità per particolare tenuità
DettagliCommento di Confindustria. Legge europea 2013-bis: estensione della disciplina dei licenziamenti collettivi ai dirigenti.
Commento di Confindustria Legge europea 2013-bis: estensione della disciplina dei licenziamenti collettivi ai dirigenti. Con sentenza del 13 febbraio 2014, resa nella causa C-596/12, la Corte di Giustizia
DettagliParere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.
Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito
DettagliCircolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000
Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 by www.finanzaefisco.it OGGETTO: Trattamento tributario degli atti di costituzione del fondo patrimoniale. L argomento oggetto
DettagliMinistero dell Interno
ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento
DettagliI doveri di solidarietà familiare. Premessa 31 1. Il principio di solidarietà nella Costituzione e nel diritto di famiglia
Sommario XI Premessa alla nuova edizione Capitolo 1 Solidarietà familiare e sicurezza sociale nell assistenza alla famiglia 1 1. L assistenza (nella e) alla famiglia nel diritto delle persone fisiche 6
DettagliDentro la Notizia. 28 Maggio 2013
Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 73/2013 MAGGIO/14/2013 (*) 28 Maggio 2013 RAVVEDIMENTO OPEROSO SEMPRE
DettagliLegge 19 ottobre 2015 n. 173
Legge 19 ottobre 2015 n. 173 Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare. (G.U. n. 252 del 29 ottobre 2015) Entrata
DettagliLINEE GUIDA IN MERITO ALL ACQUISTO E ALL USO DI MACCHINE E/O APPARECCHI ELETTRICI SOMMARIO
Pag. 1 / 6 1 MODIFICHE 2 PREMESSA 3 DEFINIZIONI SOMMARIO 4 PRINCPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO 5 MESSA IN SERVIZIO E UTILIZZO 6 INDICAZIONI PER UN CORRETTO ACQUISTO 7 SICUREZZA E MARCATURA CE 8 PROTOTIPI
DettagliNAPOLI, 12 giugno 2013
Avv. Daniela DONDI NAPOLI, 12 giugno 2013 Iniziativa della Commissione Servizi agli Ordini e agli Avvocati del CNF NUOVA DISCIPLINA DELL ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE FORENSE Legge 31 dicembre 2012 n.
DettagliISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ORDINE DEL GIORNO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ORDINE DEL GIORNO OGGETTO: Figli orfani, studenti ed inabili, titolari di pensione di reversibilità che percepiscono un piccolo reddito per attività lavorativa
DettagliIL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO
IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO Al fine di garantire la posizione del cittadinocontribuente, il legislatore ha mutuato, nel processo tributario, un istituto tipico di quello amministrativo
DettagliLA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO
LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO In questa Circolare 1. Premessa 2. La responsabilità solidale fiscale 3. La responsabilità solidale retributiva / contributiva 1. PREMESSA Come noto
DettagliCONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI DISPENSA DISCIPLINATO DAGLI ARTT. 12-13 - 14 D. LGS. n. 96/2001 (approvato con delibera del 9 luglio 2012) * * * Il Consiglio
Dettagli1. In caso di adozione di minore, il congedo di maternità di cui al Capo III
Direzione centrale Prestazioni a sostegno del reddito Direzione centrale delle Entrate contributive Direzione centrale delle Prestazioni Coordinamento generale Legale Direzione centrale Sistemi informativi
DettagliSAFETY CAFFÈ - DIRIGENTI E PREPOSTI. La formazione per dirigenti e preposti sulla sicurezza e salute sul lavoro
SAFETY CAFFÈ - DIRIGENTI E PREPOSTI La formazione per dirigenti e preposti sulla sicurezza e salute sul lavoro Testo a cura di Pietro de Castiglioni Consulenza legale: avvocato Rolando Dubini Estratto
DettagliAO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO. Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte. Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino
Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino CONFERIMENTO DELLA POSIZIONE DI COORDINATORE SANITARIO E DI ASSISTENTE SOCIALE CRITERI GENERALI (art. 10 c.8
DettagliRISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
DettagliVigilanza bancaria e finanziaria
Vigilanza bancaria e finanziaria DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI POTERI DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA CAPOGRUPPO DI UN GRUPPO BANCARIO NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO
DettagliIndagini bancarie aperte a tutti.
Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato
DettagliCOMUNE DI FONTANELLA - Provincia di Bergamo -
Allegato alla deliberazione Consiglio comunale n. 4 dell 11.02.2012 Il Segretario Comunale COMUNE DI FONTANELLA - Provincia di Bergamo - REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO
DettagliCapo I - PARTE GENERALE
Regolamento delle procedure di trasferimento e di mobilità interna dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori, ai sensi degli artt. 1, comma II, e 3 della legge 3 luglio 1998,
DettagliINCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300
INCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300 La norma applica a tutti i casi di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul
DettagliDeliberazione N.: 259 del: 24/03/2015. Oggetto : ADOZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO.
Deliberazione N.: 259 del: 24/03/2015 Oggetto : ADOZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO. Pubblicazione all Albo on line per giorni quindici consecutivi dal: 24/03/2015
DettagliRISOLUZIONE N.126/E QUESITO
RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20
DettagliNOZIONI DI BASE DEL DIRITTO IL DIRITTO COME INSIEME DI REGOLE
NOZIONI DI BASE DEL DIRITTO IL DIRITTO COME INSIEME DI REGOLE SI SENTONO SPESSO MOLTE FRASI CHE CONTENGONO LA PAROLA DIRITTO, AD ESEMPIO: - L omicidio è punito dalla legge - I cittadini sono obbligati,
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI Approvato con Delibera C.C. 43/01 ART. 1 ART. 2 ART. 3
REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI Approvato con Delibera C.C. 43/01 ART. 1 L amministrazione comunale attua l affidamento familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori
DettagliCOMUNE DI SALUDECIO REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI
COMUNE DI SALUDECIO Provincia di Rimini ******************************** REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI ART. 3 D.L.10.10.2012 n.174 convertito nella L. 07.12.2012 n.213 Approvato con delibera
DettagliCommissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio
Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente
DettagliAlcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani
Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti presentata, relativa alla corretta qualificazione
Dettagli199. - Misure di sicurezza a sottoposizione: espressa di legge disposta
1 di 9 199. - Misure di sicurezza a sottoposizione: espressa di legge disposta Nessun individuo può essere incriminato a misure di sicurezza che non sino espressamente stabilite e dichiarate dalla legge
DettagliCodice Civile. Regio decreto 16 marzo 1942 XX, n. 262. Libro Primo Delle persone e della famiglia
Codice Civile Regio decreto 16 marzo 1942 XX, n. 262 Libro Primo Delle persone e della famiglia Titolo VIII Dell'adozione di persone maggiori di età Capo I Dell'adozione di persone maggiori di età e dei
DettagliLE MISURE DI SICUREZZA
LE MISURE DI SICUREZZA PROF. FABIO FOGLIA MANZILLO Indice 1 LE MISURE DI SICUREZZA ----------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2 IL REATO E IL QUASI
DettagliNews per i Clienti dello studio
News per i Clienti dello studio N. 44 del 24 Marzo 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che
Dettaglivisto il trattato sul funzionamento dell Unione europea,
17.11.2012 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 320/3 REGOLAMENTO (UE) N. 1077/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2012 relativo a un metodo di sicurezza comune per la supervisione da parte delle
DettagliRISOLUZIONE N. 105/E
RISOLUZIONE N. 105/E Roma, 31 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Agevolazioni prima casa - Revoca dell' agevolazione Con l interpello
Dettaglivisto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,
IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell
DettagliCARTA DEL CURATORE SPECIALE /DIFENSORE DEL MINORE NEI PROCEDIMENTI DI ADOTTABILITA E DE POTESTATE LINEE GUIDA. Premesso
CAMERA MINORILE DI TORINO CONSIGLIO ORDINE CARTA DEL CURATORE SPECIALE /DIFENSORE DEL MINORE NEI PROCEDIMENTI DI ADOTTABILITA E DE POTESTATE LINEE GUIDA Premesso Che l entrata in vigore delle norme processuali
DettagliBREVI OSSERVAZIONI sul LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
BREVI OSSERVAZIONI sul LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ Tra le modifiche introdotte nell agosto 2010 all art. 186, C.d.S., vi è anche l inserimento del nuovo comma 9 bis, che prevede l applicazione del lavoro
DettagliREGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 511031/2004 del 01/03/2005 Preambolo IL CONSIGLIO PROVINCIALE Visto l art. 117, comma
DettagliCASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE NUOVO REGOLAMENTO PER L ACCERTAMENTO DELLA INABILITA E DELLA INVALIDITA (Testo modificato con Ministeriale del 20 maggio 2010 - G.U. n. 128 del 4 giugno
DettagliConservazione elettronica della fatturapa
Conservazione elettronica della fatturapa Tanti i dubbi legati agli adempimenti amministrativi e in Unico 2015. Lo scorso 31.03.2015 si è realizzato il definitivo passaggio dalla fattura cartacea a quella
DettagliRISOLUZIONE N.15/E QUESITO
RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio
DettagliSistema Disciplinare e Sanzionatorio
Sistema Disciplinare e Sanzionatorio Contenuti 1. Introduzione... 3 1.1 Lavoratori dipendenti non Dirigenti... 3 1.2 Lavoratori dipendenti Dirigenti... 4 1.3 Misure nei confronti degli Amministratori e
DettagliÈ adottato e posto n vigore Il seguente
STATUTO E REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO SCIENTIFICO PER L ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI CORSI DA PARTE DI VILLA SERENA S.P.A. PROVIDER E.C.M. ACCREDITATA PROVVISORIAMENTE
DettagliI.P.A.B. COLLEREALE - MESSINA AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO E TRATTATIVA PRIVATA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ELENCO DELLE
I.P.A.B. COLLEREALE - MESSINA AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO E TRATTATIVA PRIVATA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ELENCO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO
DettagliUNA LEGGE CHE METTE AL CENTRO LA TUTELA DEL DIRITTO DEI MINORI AFFIDATI ALLA CONTINUITÀ AFFETTIVA
TAVOLO NAZIONALE AFFIDO UNA LEGGE CHE METTE AL CENTRO LA TUTELA DEL DIRITTO DEI MINORI AFFIDATI ALLA CONTINUITÀ AFFETTIVA Prime riflessioni sulle modifiche introdotte dalla Legge n. 173/2015 Modifica alla
DettagliCAPO I - PARTE GENERALE. Art. 1 Oggetto
1 REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI TRASFERIMENTO E DI MOBILITA INTERNA PER LA COPERTURA DEI POSTI VACANTI DI PROFESSORE ORDINARIO, DI PROFESSORE ASSOCIATO E DI RICERCATORE, AI SENSI
DettagliI reati Tributari. 2. La tesi contraria all inclusione dei reati tributari
Newsletter 231 n. 3/2014 I reati Tributari 1. Premessa I reati Tributari di cui al D.lgs 10 marzo 2000, n. 74 non sono ancora - contemplati tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli
DettagliRoma, 30 ottobre 2008
RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione
DettagliAvvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di
DettagliPER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ (Ai sensi degli artt. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274 e 2 del D.M. 26 marzo 2001) Premesso che, a norma dell art. 54 del D. L.vo 274 del
DettagliConcetti generali in tema di PREVENZIONE e SICUREZZA del lavoro
kiker Concetti generali in tema di PREVENZIONE e SICUREZZA del lavoro Collana PREVENZIONE E PROTEZIONE Collana PREVENZIONE E PROTEZIONE IL D.LGS.81/2008: TESTO UNICO SICUREZZA SUL LAVORO L evoluzione Normativa
DettagliRIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012,
RIFORMA DELLA LEGGE PINTO Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012, riforma la legge Pinto (L. n. 89/2001) per l indennizzo per la durata del processo. Le nuove disposizioni
DettagliL affido, il Tribunale per i Minorenni e i Servizi Sociali
L affido in Italia: dalle prime esperienze all attuale normativa giuridica L affido, il Tribunale per i Minorenni e i Servizi Sociali Interventi della dott.ssa Barbara Montisci,, Giudice Onorario del T.M.
DettagliLA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA
LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA primo ciclo d istruzione Lo sfondo comune e il quadro normativo Il PEI come strumento di progettazione e di valutazione Isp. Luciano Rondanini LA VALUTAZIONE
DettagliOSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO
Roma, 30 gennaio 2008 OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO L ANIA ha esaminato i contenuti della documentazione
DettagliDECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012, n. 218
DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012, n. 218 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
DettagliAppello contro il decreto di approvazione o di reiezione del Concordatoù L appello è previsto e disciplinato dall art 183 LF che non è stato modificato dalla riforma. Esso stabilisce che: contro la sentenza
Dettagli6 L art. 3 della direttiva IPPC fa riferimento agli obblighi fondamentali del gestore.
Pagina 1 di 6 SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 31 marzo 2011 (*) «Inadempimento di uno Stato Ambiente Direttiva 2008/1/CE Prevenzione e riduzione integrate dell inquinamento Condizioni di autorizzazione
DettagliCittà di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale
Città di Nichelino Provincia di Torino Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici al fine dell iscrizione nell Elenco speciale Approvato dal Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Torino il 29.4.2014
DettagliCOMUNE DI CASTENEDOLO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
COMUNE DI CASTENEDOLO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 06.02.2013 1 Articolo 1 OGGETTO
DettagliDICHIARAZIONE DI CONFORMITA e DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA e DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA GROSSETO, 21 ottobre 2011 Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalle norme vigenti, comprese quelle di funzionalità,
DettagliCodice Deontologico. Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori
Codice Deontologico Approvato dall Assemblea Ordinaria dei Consorziati con Delibera del 28/09/2011 INDICE 1. Premessa 2. Destinatari 3. Scopo 4. Principii, doveri, responsabilità e modelli di comportamento
DettagliCOMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE
COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 24/05/2005 con deliberazione
DettagliComune di Montemurlo
Comune di Montemurlo Provincia di Prato Regolamento comunale sul registro delle unioni civili (Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 26/11/2014) INDICE ART. 1 (Definizioni) pag. 2 ART.
DettagliCONVENZIONE SUI SERVIZI SANITARI SUL LAVORO 1
Convenzione 161 CONVENZIONE SUI SERVIZI SANITARI SUL LAVORO 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell Ufficio Internazionale
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA. Commissione Lavoro, Previdenza Sociale
SENATO DELLA REPUBBLICA Commissione Lavoro, Previdenza Sociale Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone disabili Audizione Associazione
DettagliLA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI
LA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI Si parla disottrazione internazionale del minore in due casi: a) Quando il minore viene condotto all estero dal genitore non affidatario senza il consenso dell altro
DettagliNUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO
NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI Articolo 1 (Funzioni) 1.1 La Cassa conguaglio per il settore elettrico,
DettagliSTUDIO GAMBINO Studio Legale ed Economico Aziendale
OGGETTO: La sospensione feriale dei termini processuali Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che, come ogni anno, anche questa estate la giustizia
Dettagli