OGGETTO: INVARIATA LA TASSA SULLE GARE A CARICO DI IMPRESE E AMMINISTRAZIONI.

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1 Il Direttore Sistema di Gestione in Qualità L Aquila, 23 Maggio 2014 Circolare N. 58 Prot. N. 196 ALLE IMPRESE ASSOCIATE LORO SEDI OGGETTO: INVARIATA LA TASSA SULLE GARE A CARICO DI IMPRESE E AMMINISTRAZIONI. L'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture (AVCP) ha confermato, anche nell'anno 2014 gli stessi importi, stabiliti nel 2013, per il contributo destinato a coprirne i costi di funzionamento. Una deliberazione dell Autorità fornisce ai soggetti pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, indicazioni sul contributo da versare per partecipare, nel corso del 2014, alle gare di appalto di lavori servizi e forniture di importo superiore a ,00 euro (Deliberazione AVCP del 5 marzo 2014, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 113 del 17 maggio). Il contributo da corrispondere nel 2014 all Autorità è rimasto invariato. Entità della contribuzione (art. 2, co. 1). Gli operatori economici, nazionali e esteri, che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate anche all estero dalle Stazioni appaltanti e dagli Enti aggiudicatori (di cui agli articoli 32 e 207 del d. lgs. n. 163/2006) sono tenuti a versare a favore dell Autorità (art. 2, comma 1), i seguenti contributi, calcolati sull Importo posto a base di gara: IMPORTI A BASE DI GARA CONTRIBUTO AVCP < esente da contributo e < esente da contributo e < , e < , e < , e < , e < , e < , ,00 Modalità e termini di versamento della contribuzione Gli operatori economici che intendano partecipare a procedure di gara attivate da Stazioni appaltanti ed Enti aggiudicatori sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità a dette procedure e a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell avvenuto versamento di tale somma (tramite inserimento della copia della ricevuta del pagamento all interno della busta contenente la documentazione amministrativa) è causa di esclusione dalla procedura di gara (art. 3, comma 1, punto 2). Per le procedure di gara suddivise in più lotti gli operatori economici che partecipino ad uno o più lotti devono versare la contribuzione per ogni singolo lotto, in ragione del rispettivo importo (art. 3, comma 1, punto 5). Ai fini del versamento della contribuzione, gli operatori economici devono attenersi alle istruzioni operative fornite dall Autorità e da questa pubblicate sul proprio sito all indirizzo: attraverso cui è possibile anche accedere alle risposte Viale Alcide De Gasperi, L Aquila Tel Fax costruttori@ancelaquila.it

2 Il Direttore Sistema di Gestione in Qualità date dall autorità sulle domande più frequenti sull argomento, ossia alle FAQ (art. 3, comma 1, punto 6). Indebiti versamenti In caso di versamento di contribuzione non dovuta, ovvero corrisposta in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all Autorità un istanza motivata di rimborso, corredata da idonea documentazione giustificativa (art. 5). Nelle FAQ pubblicate sul sito dell Autorità, è specificato che per ottenere il rimborso è necessario presentare domanda motivata tramite fax (n. 06/ ) all'autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture Ufficio politiche di bilancio - Via di Ripetta, Roma, allegando la copia del versamento effettuato e l'eventuale avviso di annullamento del bando. Nella richiesta di rimborso devono essere indicate le coordinate in formato IBAN del c/c bancario o postale sul quale accreditare il rimborso. Nessuna indicazione viene, invece, fornita nel caso non del tutto di scuola in cui, a causa del malfunzionamento dei sistemi informatici dell Autorità, il versamento non sia possibile e il concorrente non riesca a pagare il contributo. Per eventuali chiarimenti potete contattare presso la nostra sede Ance L Aquila l Ing. Emanuela Sannito. Distinti saluti. Il Direttore Francesco Manni Allegato: Riscossioni, Contributi in sede di gara, Attuazione E.S. Viale Alcide De Gasperi, L Aquila Tel Fax costruttori@ancelaquila.it

3 Attuazione dell art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l anno 2014 IL CONSIGLIO VISTO l art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che l Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione; VISTO l art. 1, comma 65, della predetta legge, che pone le spese di funzionamento dell Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato; VISTO l art. 6, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 con il quale l'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con sede in Roma, istituita dall'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, assume la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in seguito denominata Autorità ; VISTO l articolo 8, comma 12, dello stesso decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede che all attuazione dei nuovi compiti l Autorità fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) ed, in particolare, l allegata tabella C da cui risulta che per il triennio non è previsto alcun trasferimento dal bilancio dello Stato a favore dell Autorità; VISTO l art. 1, comma 416, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con il quale viene disposto che: per gli anni 2014, 2015 e 2016 dovrà essere attribuita all Autorità garante per la protezione dei dati personali una quota pari ad 2 milioni di euro delle entrate di cui all articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; per gli anni 2014 e 2015 dovrà essere attribuita alla Commissione di garanzia dell attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali una quota pari a 0,17 milioni di euro delle entrate di cui all articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; VISTO l art. 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede la restituzione delle somme trasferite all Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel triennio ai sensi dell art. 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ed, in particolare, la

4 restituzione di 7,7 milioni di euro per l anno 2014 e le restanti somme, pari a 14,7 milioni di euro, in 10 annualità costanti a partire dal 2015; RITENUTA la necessità di coprire, per l anno 2014, i costi di funzionamento dell Autorità, per la parte non finanziata dal bilancio dello Stato, mediante ricorso al mercato di competenza nel rispetto comunque del limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato stesso così come previsto, dall art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; CONSIDERATO che l art. 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dispone che le deliberazioni con le quali sono fissati i termini e le modalità di versamento sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell economia e delle finanze, per l approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento e che, decorso tale termine senza che siano state formulate osservazioni, dette deliberazioni divengono esecutive; D E L I B E R A Articolo 1 Soggetti tenuti alla contribuzione 1. Sono obbligati alla contribuzione a favore dell Autorità, nell entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti pubblici e privati: a. le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche nel caso in cui la procedura di affidamento sia espletata all estero; b. gli operatori economici, nazionali e esteri, che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a); c. gli organismi di attestazione di cui all art. 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n Articolo 2 Entità della contribuzione 1. I soggetti di cui all articolo 1, lettere a) e b), sono tenuti a versare a favore dell Autorità, con le modalità e i termini di cui all articolo 3 del presente provvedimento, i seguenti contributi in relazione all importo posto a base di gara: Quota stazioni Quota Importo posto a base di gara appaltanti economici Inferiore a Esente Esente Uguale o maggiore a e inferiore a 30,00 Esente Uguale o maggiore a e inferiore a 20, ,00 Uguale o maggiore a e inferiore a 35, Uguale o maggiore a e inferiore a 70, ,00 Uguale o maggiore a e inferiore a 80, Uguale o maggiore a e inferiore a 600,00 140,00 operatori

5 Uguale o maggiore a e inferiore a ,00 200,00 Uguale o maggiore a ,00 2. I soggetti di cui all articolo 1, lettera c) sono tenuti a versare a favore dell Autorità un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all ultimo esercizio finanziario. Articolo 3 Modalità e termini di versamento della contribuzione 1. I soggetti di cui all articolo 1, lettera a) sono tenuti al pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza dei Pagamenti mediante avviso (MAV), emessi dall Autorità con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo. 2. I soggetti di cui all art. 1, lettera b) sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell art. 1, comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n I soggetti di cui all articolo 1, lettera c) sono tenuti al pagamento della contribuzione dovuta entro novanta giorni dall approvazione del proprio bilancio. Decorso tale termine detti soggetti possono chiedere la rateizzazione dei contributi dovuti, previa corresponsione degli interessi legali, a condizione che l ultima rata abbia scadenza non oltre il 31 dicembre Per ciascuna procedura di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivisa in più lotti, l importo dovuto dalle stazioni appaltanti verrà calcolato applicando la contribuzione corrispondente al valore complessivo posto a base di gara. 5. Gli operatori economici che partecipano a procedure di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, devono versare il contributo, nella misura di cui all art. 2, comma 1, corrispondente al valore di ogni singolo lotto per il quale presentano offerta. 6. Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell Autorità disponibili al seguente indirizzo: Articolo 4 Riscossione coattiva e interessi di mora 1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all art. 1, lettere a) e c), secondo le modalità previste dal presente provvedimento, comporta l avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente. Articolo 5 Indebiti versamenti

6 1. In caso di versamento di contribuzioni non dovute ovvero in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all Autorità un istanza motivata di rimborso corredata da idonea documentazione giustificativa. Articolo 6 Disposizione finale 1. Il presente provvedimento viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale dell Autorità. 2. Il presente provvedimento entra in vigore il 1 gennaio Roma, lì 5 marzo 2014 Il Presidente Sergio Santoro

7 Contributi in sede di gara (aggiornamento al 27 settembre 2013) D1. Le stazioni appaltanti possono accettare il versamento del contributo mediante modalità difformi da quelle previste nelle istruzioni relative alle contribuzioni dovute? R1. No. La stazione appaltante deve indicare nell avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata che il versamento della contribuzione sia effettuato esclusivamente secondo le modalità stabilite dall Autorità, inserendo un rimando alle istruzioni operative in vigore pubblicate all indirizzo Qualora l operatore economico, che partecipa alla procedura di scelta del contraente, attesti di aver effettuato il pagamento, per mero errore, mediante una modalità diversa da quella richiesta dall Autorità, la stazione appaltante, ai fini dell ammissione del concorrente, deve richiedere che venga effettuato un nuovo versamento con una delle modalità ammesse, ferma restando la possibilità per l operatore economico di richiedere all Autorità la restituzione di quanto già versato. D2. Entro quale termine le stazioni appaltanti debbono eseguire il pagamento? R2. Le stazioni appaltanti devono eseguire il pagamento entro la data riportata nel bollettino MAV emesso dall Autorità con cadenza quadrimestrale. D3. Come posso modificare il mio profilo nell'anagrafe dell'autorità? R3. Per modificare il proprio profilo presso il sistema di anagrafe, si deve accedere all indirizzo con le proprie credenziali. Nel menu principale selezionare la voce "Gestione stazioni appaltanti" e inserire il codice fiscale della stazione appaltante di riferimento. Il servizio proporrà un elenco delle stazioni appaltanti corrispondenti al codice fiscale inserito. Cliccando sul nome della stazione appaltante di interesse è possibile proseguire modificando i propri profili di utenza e confermando le modifiche. D4. Come deve comportarsi la stazione appaltante che ometta di richiedere e/o di indicare il CIG sull'avviso pubblico, lettera d'invito, ecc.? R4. La stazione appaltante deve procedere a pubblicare un avviso di rettifica.

8 D5. Le cooperative sociali, in quanto soggetti ONLUS di diritto esentati, ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. n. 460/97, dall obbligo del pagamento dell imposta di bollo, sono esonerate anche dal pagamento del contributo all Autorità previsto nella deliberazione del 21 dicembre 2011? R5. No, perché il versamento della contribuzione è condizione per poter partecipare alla procedura di scelta del contraente e, quindi, presentare la relativa offerta. D6. Gli Enti pubblici che partecipano a procedure di scelta del contraente indette dai soggetti di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono tenuti al pagamento del contributo? R6. Sì, gli Enti pubblici che partecipano ad una gara per l'affidamento di un appalto pubblico di lavori, servizi o forniture, sono a tutti gli effetti operatori economici e debbono versare il contributo all'autorità. D7. La stazione appaltante deve richiedere un CIG anche quando deve stipulare un contratto di sponsorizzazione? R7. Sì, la stazione appaltante deve richiedere il CIG. Il contratto di sponsorizzazione è soggetto al contributo, poiché il Codice prevede, all art. 26, comma 1, l applicazione dei principi del Trattato per il relativo affidamento. L Autorità, pertanto, è tenuta a vigilare anche su questo genere di affidamenti non rientrando gli stessi fra quelli esclusi espressamente dal legislatore. D8. Se la stazione appaltante è un organismo nazionale operante all estero, cioè bandisce una procedura di affidamento da espletare in un Paese estero (quale USA, Giappone, Cina, Sud America) sussiste l obbligo del versamento del contributo? R8. Sì, in quanto il presupposto giustificativo in ragione del quale un soggetto, pubblico o privato, è obbligato a richiedere il CIG e a versare il contributo è la sua riconduzione o meno ai soggetti elencati dall art. 1 della delibera del 3 novembre 2010, che ricadono quindi sotto la vigilanza dell Autorità. Di conseguenza, la circostanza che le prestazioni oggetto della procedura di selezione siano da effettuare su un mercato estero, non esime dalla richiesta del CIG e dal pagamento della contribuzione né la stazione appaltante italiana né gli operatori economici italiani ed esteri partecipanti alla procedura stessa, ove la normativa applicata sia il D. Lgs. n. 163/2006. D9. Se un operatore economico italiano partecipa ad una procedura di selezione attivata da una stazione appaltante estera deve versare la contribuzione? R9. No, se un operatore economico italiano partecipa ad una procedura di selezione attivata da una stazione appaltante estera non deve versare la contribuzione. D10. Come ci si deve comportare nel caso in cui l operatore economico non sia italiano? R10. Tutti gli operatori economici, italiani o stranieri, sono tenuti al versamento del contributo nel caso di procedure di scelta del contraente disciplinate dal D. Lgs. n. 163/2006. D11. Le SOA possono eseguire il versamento del contributo successivamente al termine previsto dall'art. 3 comma 3 deliberazione 21 dicembre 2011? Possono rateizzare il pagamento dell'importo dovuto? R11. Le SOA hanno facoltà di richiedere la rateizzazione del contributo utilizzando il modello facsimile di richiesta.

9 D12. Il contributo deve essere versato anche per contratti affidati in economia? R12. Sì. Il contributo deve essere versato nella misura stabilita art. 2 deliberazione 21 dicembre 2011 in funzione all importo posto a base di gara. D13. Negli appalti di lavori a cosa si riferisce l'importo a base di gara: all'importo delle lavorazioni più l'importo per l'attuazione dei piani di sicurezza oppure all'importo complessivo del quadro economico dell'intervento? R13. L'importo a base di gara deve intendersi comprensivo degli oneri della sicurezza. D14. Ai fini dell'individuazione della soglia va tenuto conto dell'iva? R14. No. L'importo a base di gara è sempre da intendersi al netto dell'iva. D15. Se nel bando di gara non è espressamente richiesto il versamento del contributo, i soggetti di cui all art. 1 lett. b) deliberazione 21 dicembre 2011 sono ugualmente tenuti a tale versamento? R15. Sì, i soggetti di cui all art. 1 lett. b) deliberazione 21 dicembre 2011 sono tenuti al pagamento del contributo a prescindere dal fatto che nel bando di gara o nella lettera di invito sia espressamente richiamato tale obbligo. Per gli operatori economici la dimostrazione dell'avvenuto pagamento è condizione per essere ammessi a presentare l'offerta. D16. In caso di procedure ristrette in quale fase l'operatore economico deve pagare il contributo: nella fase di richiesta di partecipazione o in quella di partecipazione alla gara con la produzione dell'offerta? R16. L operatore economico deve dimostrare l avvenuto pagamento soltanto in fase di presentazione dell offerta, in quanto tale attestazione è condizione necessaria per l ammissibilità dell'offerta, come indicato al punto 3.2 delle istruzioni operative. D17. Il contributo deve essere previsto nel quadro economico dell'intervento? R17. Ai fini dell'adempimento delle prescrizioni di cui alla deliberazione del 21 dicembre 2011 è ininfluente la collocazione finanziaria del contributo. D18. Su chi ricade l'obbligo di contribuzione in caso di ATI? R18. Nel caso di ATI costituita il versamento è unico ed è effettuato dalla capogruppo. Anche nel caso di ATI non ancora costituita il versamento è unico in quanto l'offerta è unica, sottoscritta da tutte le imprese che costituiscono l'ati; l'offerta contiene l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le imprese conferiranno mandato ad una di esse, qualificata come capogruppo: il pagamento è eseguito da quest'ultima. D19. In caso di consorzio di imprese, chi deve eseguire il versamento del contributo? R19. In caso di consorzio stabile, il versamento deve essere eseguito dal consorzio, quale unico soggetto interlocutore della stazione appaltante, anche qualora faccia eseguire le prestazioni tramite affidamento alle imprese consorziate. In caso di consorzio ordinario, si applica quanto previsto in caso di ATI. D20. È ammessa per gli operatori economici l'integrazione dell'importo del versamento successivamente all'invio dell'offerta?

10 R20. Se i termini per l invio dell offerta non sono ancora decorsi, l operatore economico può eseguire un nuovo versamento per l intera somma dell importo corretto dandone evidenza alla stazione appaltante e, successivamente, richiedere il rimborso dell importo inferiore erroneamente versato. Laddove, invece, i termini per la presentazione dell offerta siano già decorsi, l operatore economico non è ammesso alla gara e non ha diritto a rimborso. D21. Il contributo deve essere versato anche per le procedure di affidamento o acquisto con ditte esclusiviste? R21. Sì, ad eccezione delle fattispecie di esclusione indicate nelle istruzioni operative. D22. Come deve essere stimato il valore a base di gara per la quantificazione del contributo dovuto all Autorità? R22.Per la stima dell importo a base di gara, si deve fare riferimento obbligatoriamente a quanto previsto dall art. 29 del Codice dei contratti. Dal 22 ottobre 2012 non è più possibile inserire il valore nd come importo a base di gara. D23. Nel caso di procedura negoziata conseguente a gara risultata deserta è obbligatorio chiedere un nuovo CIG e procedere al pagamento del contributo nuovamente? R23. Sì, poiché trattasi di una nuova procedura di scelta del contraente. D24. Se nel bando di gara per un servizio o una fornitura è previsto un periodo di 24 mesi e l importo presunto posto a base di gara è espresso su base annuale, quale importo va considerato per il calcolo del contributo da versare all Autorità? R24. Deve essere preso in considerazione il valore complessivo dell affidamento: ai fini del versamento del contributo si dovrà quindi calcolare l importo totale presunto, per tutto il periodo dell affidamento, effettuando le opportune proporzioni per ricondurre all'intera durata del contratto l importo parziale posto a base di gara. D25. Le proroghe di contratti o convenzioni esistenti, sono sottoposte al pagamento di un nuovo contributo, ove venga stipulato un nuovo contratto? R25. Solo il rinnovo dà vita ad un contratto che può considerarsi nuovo e, quindi, è obbligatorio il pagamento della contribuzione. La proroga, invece, sposta in avanti il solo termine di scadenza del rapporto, che resta regolato dal contratto o convenzione accessiva all atto di affidamento. In tal caso, nei limiti di ammissibilità di proroghe secondo la normativa vigente (molto ristretti), il pagamento di un nuovo contributo non è dovuto. D26. Qual è la procedura per ottenere il rimborso dell'importo versato ma non dovuto? R26. La richiesta motivata per la restituzione della contribuzione deve essere effettuata dai singoli partecipanti, nonché dalla stazione appaltante, tramite fax (n. 06/ ) all'autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture Ufficio politiche di bilancio - Via di Ripetta, Roma, allegando la copia del versamento effettuato. Nella richiesta di rimborso devono essere indicate le coordinate in formato IBAN del c/c bancario o postale sul quale accreditare il rimborso. D27. E possibile richiedere il rimborso del contributo in caso di annullamento del bando? R27. Per la stazione appaltante, non è ammesso rimborso: il contributo deve essere versato

11 ogniqualvolta venga avviata una procedura finalizzata alla realizzazione di un lavoro pubblico o all'acquisizione di beni e servizi, indipendentemente dal buon esito della procedura stessa. Per gli operatori economici è ammesso il rimborso. Si precisa che la fattispecie di annullamento del bando ricorre quando la stazione appaltante annulla la procedura nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del bando di gara e la data di scadenza per la presentazione delle offerte. Per ottenere il rimborso è necessario presentare domanda motivata tramite fax (n. 06/ ) all'autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture Ufficio politiche di bilancio - Via di Ripetta, Roma, allegando la copia del versamento effettuato e l'avviso di annullamento del bando. Nella richiesta di rimborso devono essere indicate le coordinate in formato IBAN del c/c bancario o postale sul quale accreditare il rimborso. D28. E possibile richiedere il rimborso del contributo in caso di annullamento della gara? R28. Per la stazione appaltante non è ammesso rimborso: il contributo deve essere versato ogniqualvolta venga avviata una procedura finalizzata alla realizzazione di un lavoro pubblico o all'acquisizione di beni e servizi, indipendentemente dal buon esito della procedura stessa. Per gli operatori economici non è ammesso rimborso; il versamento è condizione per essere ammessi a presentare l'offerta, indipendentemente dal buon esito della procedura stessa. D29. E possibile richiedere il rimborso del contributo in caso di gara deserta o senza esito? R29. Per la stazione appaltante non è ammesso rimborso: il contributo deve essere versato ogniqualvolta venga avviata una procedura finalizzata alla realizzazione di un lavoro pubblico o all'acquisizione di beni e servizi, indipendentemente dal buon esito della procedura stessa. Non si procede al rimborso all'operatore economico che abbia partecipato alla gara, in quanto il versamento è condizione per essere ammessi a presentare l'offerta. D30. E possibile richiedere il rimborso per un pagamento superiore? R30. È previsto il rimborso sia per la stazione appaltante che per gli operatori economici; per ottenere il rimborso è necessario presentare domanda motivata tramite fax (n. 06/ ) all'autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture Ufficio politiche di bilancio - Via di Ripetta, Roma, allegando la copia del versamento effettuato. Nella richiesta di rimborso devono essere indicate le coordinate in formato IBAN del c/c bancario o postale sul quale accreditare il rimborso. D31. E possibile richiedere il rimborso per un pagamento effettuato per errore due volte? R31. È previsto il rimborso sia per la stazione appaltante che per gli operatori economici; per ottenere il rimborso è necessario presentare domanda motivata tramite fax (n. 06/ ) all'autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture Ufficio politiche di bilancio - Via di Ripetta, Roma, allegando la copia dei due versamenti effettuati. Nella richiesta di rimborso devono essere indicate le coordinate in formato IBAN del c/c bancario o postale sul quale accreditare il rimborso. D32. E possibile richiedere il rimborso del contributo in caso di mancata partecipazione alla gara? R32. No, non si dà luogo al rimborso della contribuzione agli operatori economici che decidono di non partecipare alla gara. D33. Stiamo avviando una procedura per l acquisizione di beni, servizi e/o lavori con importo complessivo posto a base di gara inferiore a Siamo tenuti a registrare la gara? R33. Si, la stazione appaltante è tenuta a registrare la gara sul sistema Simog ai fini degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal

12 d.l. 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217), ma non è tenuta al versamento della contribuzione. D34. Abbiamo avviato una procedura non articolata in lotti e abbiamo già ottenuto il numero gara dal sistema Simog: siamo comunque obbligati a richiedere il CIG? R34. Sì, la stazione appaltante è tenuta a richiedere il CIG.

13 Riscossioni Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1 gennaio Con deliberazione del 3 novembre 2010, l'autorità ha rimodulato l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza. L Autorità, al fine di illustrare le modalità di riscossione della contribuzione dovuta dagli operatori economici e dalle stazioni appaltanti ha altresì emanato le seguenti istruzioni operative. 1. Obbligo di richiesta del CIG 2. Esenzione dalla contribuzione 3. Modalità e termini di versamento della contribuzione o 3.1. Stazioni appaltanti o 3.2. Operatori economici o 3.3 Operatori economici esteri o 3.4. Società organismi di attestazione 4. Contatti 5. Risposte a quesiti frequenti (FAQ) 1. Obbligo di richiesta del CIG Con l entrata in vigore della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 sono soggette all obbligo di richiesta del CIG tutte le fattispecie contrattuali di cui al D.Lgs. 163/2006, d'ora innanzi "Codice", indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall importo del contratto. Non sono soggette all obbligo di richiesta del CIG le fattispecie dettagliatamente riportate nelle FAQ sulla tracciabilità dei flussi finanziari e disponibili all indirizzo: 2. Esenzione dalla contribuzione Le disposizioni di cui alla deliberazione del 3 novembre 2010 si riferiscono a tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del Codice, ed aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi e forniture e la realizzazione di lavori pubblici, nei settori "ordinari" e nei settori "speciali", indipendentemente dalla procedura adottata o dal contratto affidato. Sono esclusi dall'obbligo del versamento della contribuzione le seguenti fattispecie:

14 i contratti di cui agli articoli 16, 17, 18, 19 lett. a), primo capoverso, 19 lett. b), c), d) (con riferimento ai soli servizi erogati dalla Banca d Italia), e), f), del Codice; i contratti di cui all art. 23, 24 e 25 del Codice; gli affidamenti diretti a società raggruppate/consorziate o controllate nella concessione di LL.PP.; i contratti di adesione ad accordi quadro o convenzioni; le procedure per l acquisizione di beni e/o servizi o per la realizzazione di lavori di importo inferiore a (con riferimento alle Stazioni appaltanti); le procedure per l acquisizione di beni e/o servizi o per la realizzazione di lavori di importo inferiore a (con riferimento ai soli operatori economici). I nuovi importi delle contribuzioni in capo alle stazioni appaltanti e agli operatori economici si applicano a tutte le procedure avviate a decorrere dal 1 gennaio Per avvio della procedura si intende la data di pubblicazione del bando di gara ovvero, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, la data di invio della lettera di invito a presentare l'offerta. La data di pubblicazione del bando a cui fare riferimento è quella della prima pubblicazione sulla G.U.C.E ovvero sulla G.U.R.I. ovvero sull'albo Pretorio. 3. Modalità e termini di versamento della contribuzione 3.1 Stazioni Appaltanti I responsabili del procedimento di cui all art.10, commi 1 e 9, del Codice delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori, di cui agli articoli 32 e 207 del Codice, che intendono avviare una procedura finalizzata alla realizzazione di lavori ovvero all'acquisizione di servizi e forniture, debbono registrarsi al Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), disponibile nell area Servizi del sito dell'autorità all'indirizzo come stabilito dal Comunicato del Presidente dell Autorità del 15 settembre Il SIMOG attribuisce ad ogni nuova procedura comunicata dal Responsabile del Procedimento un numero identificativo univoco, denominato Numero gara, e determina l importo della eventuale contribuzione a carico della stazione appaltante, commisurato all importo complessivo comunicato in sede di registrazione della gara. Nel caso di gare suddivise in lotti, l importo complessivo posto a base di gara è da considerarsi pari alla somma dei valori dei singoli lotti componenti la gara. Successivamente il Responsabile del Procedimento dovrà provvedere all inserimento dei lotti (o dell unico lotto) che compongono la procedura. A ciascun lotto il Sistema attribuisce un codice identificativo denominato CIG e determina l importo della eventuale contribuzione a carico degli operatori economici che intendono partecipare alla procedura. La stazione appaltante è tenuta a riportare i CIG e a richiamare le presenti istruzioni operative nell'avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata. Con cadenza quadrimestrale l Autorità renderà disponibile, in apposita area riservata del Servizio di Riscossione, un bollettino MAV (Pagamento Mediante Avviso) intestato alla stazione appaltante ovvero, ove richiesto, al singolo centro di costo, per un importo pari alla somma dei valori dei contributi dovuti per ciascun Numero gara assegnato dal sistema SIMOG nel quadrimestre di riferimento.

15 Non concorreranno alla determinazione del valore della contribuzione le procedure individuate al precedente punto 2. L'importo a base di gara, da considerare ai fini della individuazione delle soglie di contribuzione, è da intendersi comprensivo degli oneri di sicurezza e al netto dell I.V.A. La stazione appaltante è tenuta al versamento della contribuzione entro la scadenza indicata nel bollettino MAV. Per eseguire il pagamento sarà quindi necessario iscriversi on line al Servizio di Riscossione raggiungibile all indirizzo e stampare il bollettino MAV. 3.2 Operatori economici Gli operatori economici che intendono partecipare a procedure attivate dai soggetti di cui al precedente punto 3.1 devono versare la contribuzione, nella misura prevista dall art. 4 della deliberazione 3 novembre 2010, per ogni singolo lotto a cui intendono partecipare, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte prevista dall avviso pubblico, dalla lettera di invito ovvero dalla richiesta di offerta comunque denominata. Non è dovuta contribuzione per le procedure di cui al precedente punto 2. Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line al Servizio di Riscossione raggiungibile all indirizzo L utente iscritto per conto dell operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione: online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al Servizio Riscossione e seguire le istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento, l utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all offerta, all indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei pagamenti effettuati disponibile on line sul Servizio di Riscossione ; in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All indirizzo è disponibile la funzione Cerca il punto vendita più vicino a te. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all offerta. 3.3 Operatori economici esteri Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n , aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O ), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese

16 di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. 3.4 Società organismi di attestazione Le SOA sono tenute al versamento della contribuzione nella misura del 2% dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio finanziario. Il versamento deve essere effettuato sul conto corrente bancario n , aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN IT 77 O ), intestato all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La SOA deve indicare, quale causale del versamento, la dicitura "Contribuzione SOA" seguita dalla propria denominazione. Le SOA hanno facoltà di richiedere la rateizzazione della contribuzione utilizzando l apposito modello di richiesta. 4. Contatti È disponibile un servizio unificato di help desk per l'assistenza agli utenti dei sistemi SIMOG e Servizio di riscossione. Il servizio di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore al numero verde ed ai seguenti indirizzi assistenza.riscossione@avcp.it per informazioni relative alle procedure di pagamento. assistenza.simog@avcp.it per informazioni relative all'acquisizione del CIG e alla verifica dei pagamenti da parte delle stazioni appaltanti. Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Tutti i diritti riservati via di Ripetta, Roma - c.f Contact Center:

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