AVVISO AI LETTORI RIVISTA MENSILE ITALIA. Fascicolo euro 10,00. Abbonamento annuo euro 80,00 ESTERO. Fascicolo euro 15,00

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1 AVVISO AI LETTORI A partire dal numero di Luglio 2006 il Bollettino in forma cartacea, unica con valore legale, è disponibile esclusivamente, singolarmente o in abbonamento, presso l Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a. Resta invece solo consultabile sul sito internet dell Isvap. Inoltre, a seguito del trasferimento di proprietà della testata dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento Informazione e Editoria all Isvap, il Bollettino di Luglio 2006 ha assunto la numerazione Anno I - n. 1. Le condizioni di vendita sono le seguenti: RIVISTA MENSILE ITALIA Fascicolo euro 10,00 Abbonamento annuo euro 80,00 ESTERO Fascicolo euro 15,00 Abbonamento annuo euro 100,00 (Prezzi doppi, tripli, ecc. per quei fascicoli che, stampati in un unico volume, sostituiscono altrettanti numeri della prevista periodicità) Conto corrente postale n Intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Funzione Arte/Editoria Piazza Verdi, Roma Contatti: - abbonamenti vendita al pubblico fax e mail venditeperiodici@ipzs I fascicoli singoli ed i numeri arretrati possono essere richiesti, anche telefonicamente, e verranno spediti in contrassegno maggiorando l importo per spese di spedizione a mezzo posta ordinaria o tramite corriere.

2 Bollettino Anno II - n. 9 Settembre 2007

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4 (Legge 12 agosto 1982, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni)

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6 (Legge 12 agosto 1982, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni) Bollettino Anno II - n. 9 Settembre 2007 Ottobre 2007 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

7 ISVAP via del Quirinale, Roma tel fax

8 Indice 1. ATTIVITA PROVVEDIMENTALE ISVAP provvedimenti riguardanti singole imprese... 3 Provvedimento n del 20 settembre 2007 (G.U. del 3 ottobre 2007, n. 230) Autorizzazione di InChiaro Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma, all esercizio dell attività assicurativa in alcuni rami danni... 5 Provvedimento n del 20 settembre 2007 Autorizzazione a rfs Holdings b.v., con sede in Amsterdam, ad assumere, per il tramite di Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A., con sede in Padova, una partecipazione rilevante in Antoniana Veneta Popolare Assicurazioni S.p.A. e in Antoniana Veneta Popolare Vita S.p.A., entrambe con sede in Trieste....8 Provvedimento n del 24 settembre 2007 Autorizzazione a Unibanca s.p.a., con sede in Cesena, ad assumere una partecipazione rilevante in Chiara Assicurazioni s.p.a., con sede in Desio Provvedimento n del 24 settembre 2007 Autorizzazione a Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa, con sede in Verona, ad assumere il controllo di Axa Cattolica Previdenza in Azienda s.p.a., con sede in Milano Provvedimento n del 26 settembre 2007 (G.U. del 9 ottobre 2007, n. 235) Approvazione del conferimento, mediante scorporo, dei complessi aziendali di Lloyd Adriatico s.p.a., con sede in Trieste, e di Allianz Subalpina s.p.a. Società di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Torino, in favore di Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a., con sede in Milano. Decadenza di Lloyd Adriatico s.p.a. e di Allianz Subalpina s.p.a. Società di assicurazioni e riassicurazioni dall autorizzazione all esercizio dell attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita e danni assetti proprietari ART. 9 LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 20 E ARTT. 68 E 69 D.LGS. 9 SETTEMBRE 2005, N. 209 AUTORIZZAZIONI ALL ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE ASSICURATIVE partecipazioni PUBBLICAZIONI, ORDINATE PER SOCIETÀ ASSICURATIVA DICHIARANTE, RELATIVE ALLE COMUNICAZIONI AI SENSI DELL ART. 5 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 20, COME SOSTITUITO DALL ART. 114, COMMA 1, LETT. A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N PROVVEDIMENTi SANZIONATORI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ordinanze atti comunitari di interesse per il settore assicurativo SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL UNIONE EUROPEA

9 6. reclami Reclami PERVENUTI NEL III trimestre RECLAMI TRATTATI NEL III TRIMESTRE elenco dei periti assicurativi PERITI ASSICURATIVI ISCRITTI NEL RUOLO NAZIONALE pareri resi all autorita garante della concorrenza e del mercato (art. 20, comma 4, l. 287/90) Parere dell 11 settembre 2007 Parere ai sensi dell art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 - procedimento C/8660 in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell operazione di fusione per incorporazione di Capitalia S.p.A. in UniCredito Italiano S.p.A Parere del 20 settembre 2007 Parere ai sensi dell art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 - procedimento in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell operazione di acquisizione del controllo esclusivo della società Axa Cattolica Previdenza in Azienda S.p.A. da parte della Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa altre notizie MODIFICHE STATUTARIE Cambio della denominazione sociale di Unionvita S.p.A., con sede in Roma Trasferimento della sede sociale di C.I.R.A. S.p.A., con sede in Milano Aumento di capitale sociale della Progress spa con sede in Palermo SEAR Società Europea di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. Modifica di denominazione e trasferimento della sede sociale CALENDARIO DELLE ADUNANZE del collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari per i mesi novembre e dicembre TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione espressi in euro II

10 1. ATTIVITA PROVVEDIMENTALE ISVAP

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12 1.1 provvedimenti riguardanti singole imprese

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14 Attività provvedimentale ISVAP - Provvedimenti riguardanti singole imprese Provvedimento n del 20 settembre 2007 (G.U. del 3 ottobre 2007, n. 230) Autorizzazione di InChiaro Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma, all esercizio dell attività assicurativa in alcuni rami danni. L ISVAP VISTO il Testo Unico delle leggi sull esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative e integrative; VISTO il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative; VISTA la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative; VISTO il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973 e le successive disposizioni modificative ed integrative; VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative; VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative; VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/ CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative; VISTO il decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186, recante norme per la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini del rilascio dell autorizzazione all esercizio dell attività assicurativa nonché per la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici; VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in 5

15 Bollettino ISVAP settembre 2007 materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo; VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei membri del collegio sindacale, emanato ai sensi dell art. 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; VISTO il provvedimento ISVAP n. 1617/G del 21 luglio 2000 recante modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all art. 1 del citato decreto legislativo n. 343/1999; VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l art. 354, comma 4, del medesimo decreto; VISTA l istanza del 26 marzo 2007, modificata in data 13 luglio 2007, con la quale InChiaro Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma, via Abruzzi n. 25, ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l attività assicurativa nei rami 1. Infortuni, 2. Malattia, 3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari), 6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, 7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene), 8. Incendio ed elementi naturali, 9. Altri danni ai beni, 10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri, 12. Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali, 13. Responsabilità civile generale, 14. Credito, 15. Cauzione, 16. Perdite pecuniarie di vario genere, 17. Tutela legale, 18. Assistenza di cui all art. 2, comma 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; VISTA la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 13 settembre 2007; CONSIDERATO che il programma di attività e la relazione tecnica presentati da InChiaro Assicurazioni S.p.A. soddisfano le condizioni di accesso indicate negli articoli 12, 14 e 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 e che le norme statutarie della società sono conformi alla vigente disciplina del settore assicurativo; VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell ISVAP, nella seduta del 20 settembre 2007, ha espresso parere favorevole in ordine all accoglimento della citata istanza; Dispone InChiaro Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma, via Abruzzi, n. 25, è autorizzata ad esercitare l attività assicurativa nei rami 1. Infortuni, 2. Malattia, 3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari), 6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, 7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene), 8. Incendio ed elementi naturali, 9. Altri danni ai beni, 10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri, 12. Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali, 13. Responsabilità civile generale, 14. Credito, 15. Cauzione, 16. Perdite pecuniarie di vario genere, 17. Tutela legale, 18. Assistenza di cui all art. 2, comma 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e ne è approvato lo statuto ai sensi dell art. 11, comma 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n

16 Attività provvedimentale ISVAP - Provvedimenti riguardanti singole imprese ll presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell Autorità. 7

17 Bollettino ISVAP settembre 2007 Provvedimento n del 20 settembre 2007 Autorizzazione a rfs Holdings b.v., con sede in Amsterdam, ad assumere, per il tramite di Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A., con sede in Padova, una partecipazione rilevante in Antoniana Veneta Popolare Assicurazioni S.p.A. e in Antoniana Veneta Popolare Vita S.p.A., entrambe con sede in Trieste. L ISVAP VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative; VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative; VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/ CEE, in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative; VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/96/ CEE, in materia di assicurazione diretta diversa dall assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative; VISTO il decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 24 aprile 1997, n. 186, concernente la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini del rilascio dell autorizzazione all esercizio dell attività assicurativa, nonché la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici; VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo; VISTO il provvedimento dell ISVAP del 21 luglio 2000, n. 1617, concernente le modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo; VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l art. 354, comma 4, del medesimo decreto; VISTA l istanza del 4 luglio 2007, integrata da ultimo in data 23 luglio 2007, con la quale rfs Holdings b.v., con sede in Amsterdam, The Royal Bank of Scotland Group PLC, con sede in Edimburgo, FORTIS N.V., con sede in Utrecth, FORTIS SA/NV, con sede in Bruxelles e Banco 8

18 Attività provvedimentale ISVAP - Provvedimenti riguardanti singole imprese Santander Central HiS.p.A.no S.A., con sede in Santander, hanno chiesto l autorizzazione ad assumere, per il tramite di Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A., con sede in Padova, la partecipazione rilevante pari al 50% del capitale sociale di Antoniana Veneta Popolare Assicurazioni S.p.A. e di Antoniana Veneta Popolare Vita S.p.A., entrambe con sede in Trieste; CONSIDERATO che l istanza si è resa necessaria per effetto dell Offerta pubblica di acquisto promossa da RFS Holdings B.V. sulla totalità delle azioni ordinarie di ABN AMRO Holding N.V., con sede in Amsterdam, controllante di Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A.; CONSIDERATO che a seguito dell istruttoria espletata sulla base dei criteri di cui all art. 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, e successive disposizioni modificative ed integrative, determinati con decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 24 aprile 1997 n. 186, nonché di tutta la documentazione all uopo presentata, non sono emersi elementi ostativi; RITENUTO, sulla base della documentazione agli atti e della normativa vigente, di poter autorizzare la sola RFS Holdings B.V. ad assumere la partecipazione rilevante pari al 50% del capitale sociale di Antoniana Veneta Popolare Assicurazioni S.p.A. e di Antoniana Veneta Popolare Vita S.p.A., per il tramite di Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A., fino alla definitiva determinazione ed esecuzione delle pattuizioni tra i soci; VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell ISVAP, nella seduta del 20 settembre 2007, ha espresso parere favorevole in ordine all accoglimento della citata istanza; Dispone rfs Holdings b.v., con sede in Amsterdam, è autorizzata ad assumere, per il tramite di Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A., con sede in Padova, la partecipazione rilevante pari al 50% del capitale sociale di Antoniana Veneta Popolare Assicurazioni S.p.A. e di Antoniana Veneta Popolare Vita S.p.A., entrambe con sede in Trieste. L efficacia dell autorizzazione è subordinata al rilascio da parte di Banca d Italia a rfs Holdings b.v dell autorizzazione ad assumere il controllo di Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A. nonché al positivo esito dell Offerta pubblica di acquisto promossa da RFS Holdings B.V. sulla totalità delle azioni ordinarie di ABN AMRO Holding N.V.. Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino e sul sito internet dell Autorità. 9

19 Bollettino ISVAP settembre 2007 Provvedimento n del 24 settembre 2007 Autorizzazione a Unibanca S.p.A., con sede in Cesena, ad assumere una partecipazione rilevante in Chiara Assicurazioni S.p.A., con sede in Desio. L ISVAP VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative; VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative; VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/ CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; VISTO il decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 24 aprile 1997, n. 186, concernente la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini del rilascio dell autorizzazione all esercizio dell attività assicurativa, nonché la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici; VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo; VISTO il provvedimento dell ISVAP del 21 luglio 2000, n. 1617, concernente le modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo; VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private ed, in particolare, l art. 354, comma 4, del medesimo decreto; VISTA l istanza dell 8 giugno 2007, integrata da ultimo il 10 settembre 2007, con la quale Unibanca S.p.A. ha chiesto l autorizzazione ad assumere una partecipazione rilevante, pari al 10%, nel capitale sociale di Chiara Assicurazioni S.p.A.; CONSIDERATO che a seguito dell istruttoria espletata sulla base dei criteri di cui all art. 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, e successive disposizioni modificative ed integrative, determinati con decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 24 aprile 1997 n. 186, nonché di tutta la documentazione all uopo presentata, non sono emersi elementi ostativi; 10

20 Attività provvedimentale ISVAP - Provvedimenti riguardanti singole imprese VISTA la delibera con la quale il Consiglio deli ISVAP, nella seduta del 20 settembre 2007, ha espresso parere favorevole in ordine all accoglimento della citata istanza; Dispone Unibanca S.p.A., con sede in Cesena, è autorizzata ad assumere una partecipazione rilevante, pari al 10%, nel capitale sociale di Chiara Assicurazioni S.p.A., con sede in Desio. Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino e sul sito internet dell Autorità. 11

21 Bollettino ISVAP settembre 2007 Provvedimento n del 24 settembre 2007 Autorizzazione a Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa, con sede in Verona, ad assumere il controllo di Axa Cattolica Previdenza in Azienda S.p.A., con sede in Milano. L ISVAP VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative; VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative; VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/ CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/ CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; VISTO il decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 24 aprile 1997, n. 186, concernente la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini del rilascio dell autorizzazione all esercizio dell attività assicurativa, nonché la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici; VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo; VISTO il provvedimento dell ISVAP del 21 luglio 2000, n. 1617, concernente le modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo; VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private ed, in particolare, l art. 354, comma 4, del medesimo decreto; VISTA l istanza del 27 luglio 2007, pervenuta il 6 agosto 2007, con la quale Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa ha chiesto l autorizzazione all assunzione del controllo di Axa Cattolica Previdenza in Azienda S.p.A.; 12

22 Attività provvedimentale ISVAP - Provvedimenti riguardanti singole imprese CONSIDERATO che a seguito dell istruttoria espletata sulla base dei criteri di cui all art. 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, e successive disposizioni modificative ed integrative, determinati con decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 24 aprile 1997 n. 186, nonché di tutta la documentazione all uopo presentata, non sono emersi elementi ostativi; VISTA la delibera con la quale il Consiglio deli ISVAP, nella seduta del 20 settembre 2007, ha espresso parere favorevole in ordine all accoglimento della citata istanza; Dispone Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa, con sede in Verona, è autorizzata ad assumere il controllo di Axa Cattolica Previdenza in Azienda S.p.A., con sede in Milano. Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino e sul sito internet dell Autorità. 13

23 Bollettino ISVAP settembre 2007 Provvedimento n del 26 settembre 2007 (G.U. del 9 ottobre 2007, n. 235) Approvazione del conferimento, mediante scorporo, dei complessi aziendali di Lloyd Adriatico S.p.A., con sede in Trieste, e di Allianz Subalpina S.p.A. Società di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Torino, in favore di Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A., con sede in Milano. Decadenza di Lloyd Adriatico S.p.A. e di Allianz Subalpina S.p.A. Società di assicurazioni e riassicurazioni dall autorizzazione all esercizio dell attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita e danni. L ISVAP VISTO il Testo Unico delle leggi sull esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative e integrative; VISTO il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative; VISTA la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative; VISTO il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative; VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative; VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative; VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/ CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/ CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative; VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; 14

24 Attività provvedimentale ISVAP - Provvedimenti riguardanti singole imprese VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo; VISTO il provvedimento Isvap n. 1617/G del 21 luglio 2000, recante modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all art. 1 del citato decreto legislativo n. 343/1999; VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle Assicurazioni private e, in particolare, l art. 354, comma 4, del medesimo decreto; VISTO il provvedimento in data 21 dicembre 2005 con il quale Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A., già Ras Italia S.p.A., con sede in Milano, Corso Italia, 23 è stata autorizzata all esercizio dell attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita e danni; VISTA l istanza congiunta del 24 aprile 2007, con la quale le società interessate hanno chiesto l approvazione del conferimento, mediante scorporo, dei complessi aziendali di Lloyd Adriatico S.p.A., con sede in Trieste, e di Allianz Subalpina S.p.A. Società di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Torino, costituiti dalle attività assicurative, riassicurative e previdenziali e connesse attività strumentali e partecipazioni a favore di Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A.; VISTE le delibere del 19 marzo 2007 con le quali i Consigli di amministrazione di Lloyd Adriatico S.p.A. e di Allianz Subalpina S.p.A. Società di assicurazioni e riassicurazioni hanno approvato il conferimento dei rispettivi complessi aziendali relativi allo svolgimento dell attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita e danni e di tutte le operazioni ad essi connesse e strumentali e partecipazioni, a favore di Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A., con effetto giuridico dal 1 ottobre 2007; VISTA la delibera del 23 aprile 2007 con la quale l assemblea straordinaria degli azionisti di Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A. ha approvato l aumento del capitale sociale, a pagamento, destinato ai soci Lloyd Adriatico S.p.A. ed Allianz Subalpina S.p.A. Società di assicurazioni e riassicurazioni, da liberarsi mediante conferimento dei rispettivi complessi aziendali e connesse attività strumentali e partecipazioni, e le nuove norme statutarie, ivi compresa la modifica, con effetto dal 1 ottobre 2007, della denominazione sociale in Allianz Società per Azioni, in breve Allianz S.p.A.; VISTA la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo il 21 settembre 2007; PRESO ATTO dell iscrizione nel Registro delle imprese di Milano, in data 22 maggio 2007, della delibera dell assemblea straordinaria degli azionisti di Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A. tenutasi il 23 aprile 2007; ACCERTATO che Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A. dispone del margine di solvibilità 15

25 Bollettino ISVAP settembre 2007 necessario, tenuto conto dei conferimenti; CONSIDERATO che non sussistono elementi ostativi in merito all approvazione delle modifiche statutarie finalizzate all operazione di conferimento; CONSIDERATO che l operazione di conferimento e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati; TENUTO CONTO che ricorrono i presupposti di cui all articolo 240, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 per l emanazione del provvedimento di decadenza di Lloyd Adriatico S.p.A. e di Allianz Subalpina S.p.A. Società di assicurazioni e riassicurazioni, dall autorizzazione all esercizio dell attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita e danni; VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell ISVAP, nella seduta del 26 settembre 2007, ha espresso parere favorevole in ordine all accoglimento della citata istanza; Dispone Art E approvato il conferimento, mediante scorporo, dei complessi aziendali di Lloyd Adriatico S.p.A., con sede in Trieste, e di Allianz Subalpina S.p.A. Società di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Torino, costituiti dalle attività assicurative, riassicurative e previdenziali e connesse attività strumentali e partecipazioni a favore di Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A. con effetto giuridico dal 1 ottobre 2007, con le relative modalità di attuazione. 2. Sono approvate le nuove norme statutarie di Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A., connesse al conferimento, ivi compresa la modifica, con effetto dal 1 ottobre 2007, della denominazione sociale in Allianz Società per Azioni, in breve Allianz S.p.A.. Art. 2 Lloyd Adriatico S.p.A. ed Allianz Subalpina S.p.A. Società di assicurazioni e riassicurazioni, decadono, con effetto dal 1 ottobre 2007, dall autorizzazione all esercizio dell attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita e danni. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell Autorità. 16

26 2. assetti proprietari

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28 Assetti proprietari delle imprese di assicurazione 2.1 ART. 9 LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 20 E ARTT. 68 E 69 D.LGS. 9 SETTEMBRE 2005, N. 209 AUTORIZZAZIONI ALL ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE ASSICURATIVE (SETTEMBRE 2007) Nel prospetto sono riportati i trasferimenti di partecipazioni al capitale di imprese di assicurazione autorizzati dall ISVAP ai sensi degli artt. 68 e 69 del d.lgs. 9 settembre 2005, n e comunicati dai soggetti autorizzati, ai sensi dell art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 20 2, nel mese di settembre Impresa di assicurazione Azionista precedente Azionista attuale Gruppo precedente Gruppo attuale NOVIT ASS.NI (già S.E.A.R.) Ala Assicurazioni Sequoia Partecipazioni Automobil Club Italia --- BNL VITA BNP Paribas Unipol Assicurazioni BNP Paribas Holmo BIPIEMME VITA Banca Popolare di Milano Fondiaria-Sai Banca Popolare di Milano Premafin ISI INSURANCE (già LA DIFESA) Angelo Costa Holding ETVE Arca Vita Angelo Costa Arca Vita B.P.V. Vita Società Cattolica/ Banca Pop. Verona e Novara Banco Popolare soc. coop. (ind. tramite Holding di partecipazioni finanziarie Pop. di Verona e Novara)/ SAI Fondiaria Cattolica Premafin 1 In via transitoria, in base alla Comunicazione interpretativa dell Istituto del 30 marzo 2006, chiunque intende assumere, direttamente e/o indirettamente, una partecipazione che comporta il superamento delle soglie del 5%, del 10% ed, in ogni caso, del controllo del capitale di un impresa di assicurazione o riassicurazione, deve essere autorizzato preventivamente dall ISVAP. 2 Le comunicazioni successive relative all assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione continuano ad essere disciplinate in via transitoria dall art. 9 della legge 20/91, in attesa della completa attuazione della normativa prevista dagli artt. 68 e 69 del d.lgs. 9 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni). 19

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30 3. partecipazioni

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32 Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione 3.1 PUBBLICAZIONI, ORDINATE PER SOCIETÀ ASSICURATIVA DICHIARANTE, RELATIVE ALLE COMUNICAZIONI AI SENSI DELL ART. 5 1 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 20, COME SOSTITUITO DALL ART. 114, COMMA 1, LETT. A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N (SETTEMBRE 2007) Le imprese di assicurazione sono obbligate a comunicare all ISVAP l avvenuta assunzione di partecipazione in altra società qualora la partecipazione: - da sola od unitamente ad altra già posseduta direttamente od indirettamente, comporti il controllo della società partecipata; - assunta direttamente dall impresa di assicurazione con impiego del patrimonio libero, da sola od unitamente ad altra già posseduta direttamente, superi i limiti del 5% del capitale sociale dell impresa ovvero del capitale sociale della società partecipata o quando le variazioni in aumento di una partecipazione già comunicata comportino nuovamente il superamento dei predetti limiti. N. Albo Data Impresa di assicurazione Società partecipata operazione dichiarante Causale 776/ /08/2007 Allianz Subalpina SIEMENS AG variazione in aumento 772/ /07/2007 Antonveneta Vita CITIGROUP INC. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa 783/ /08/2007 Antonveneta Vita MORGAN STANLEY sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa 785/ /08/2007 Antonveneta Vita SIEMENS AG sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa 823/ /09/2007 Antonveneta Vita INTESA SANPAOLO S.p.A. variazione in aumento 824/ /09/2007 Antonveneta Vita ERICSSON LM sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa 767/ /06/2007 Assicuratrice Milanese BANCA POPOLARE DI INTRA sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa 808/ /08/2007 Assicuratrice Val Piave ENI S.p.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa 827/ /09/2007 Assicuratrice Val Piave ENI S.p.A. variazione in aumento 768/ /07/2007 Axa Assicurazioni PHILIPS ELECTRONICS NV sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa 769/ /07/2007 Axa Assicurazioni TRIGANO sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa 773/ /07/2007 Axa Assicurazioni BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. variazione in aumento 815/ /08/2007 Axa Assicurazioni GROUPE BRUXELLES LAMBERT sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa 1 Le comunicazioni relative all assunzione di partecipazioni da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione continuano ad essere pubblicate in quanto disciplinate in via transitoria dall art. 5 della legge 20/91, in attesa della completa attuazione della normativa prevista dagli artt. 79 e 80 del d.lgs. 9 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni). 23

33 Bollettino ISVAP settembre 2007 N. Albo Data Impresa di assicurazione Società partecipata operazione dichiarante Causale 788/ /06/2007 Duomo Uni One DICA S.p.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa 780/ /06/2007 Eurizon Vita BLUE GEM LUXEMBOURG 1 S.A.R.L. sup al 5% del cap. soc. della partecipata 789/ /07/2007 Fata Assicurazioni Danni NYSE EURONEXT variazione in aumento 791/ /08/2007 Fata Assicurazioni Danni BAYER AG sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa 792/ /08/2007 Fata Assicurazioni Danni PHILIPS ELECTRONICS NV variazione in aumento 795/ /08/2007 Fata Assicurazioni Danni BAYER AG variazione in aumento 796/ /08/2007 Fata Assicurazioni Danni PHILIPS ELECTRONICS NV variazione in aumento 797/ /08/2007 Fata Assicurazioni Danni UNILEVER NV variazione in aumento 798/ /08/2007 Fata Assicurazioni Danni NYSE EURONEXT variazione in aumento 799/ /08/2007 Fata Assicurazioni Danni KRAFT FOODS INC. variazione in aumento 804/ /08/2007 Fata Assicurazioni Danni NYSE EURONEXT variazione in aumento 805/ /08/2007 Fata Assicurazioni Danni SARAS S.p.A. variazione in aumento 816/ /08/2007 Fata Assicurazioni Danni PHILIPS ELECTRONICS NV variazione in aumento 817/ /08/2007 Fata Assicurazioni Danni LOTTOMATICA S.p.A. variazione in aumento 818/ /08/2007 Fata Assicurazioni Danni DEUTSCHE BOERSE AG variazione in aumento 819/ /08/2007 Fata Assicurazioni Danni SARAS S.p.A. variazione in aumento 820/ /08/2007 Fata Assicurazioni Danni HJ HEINZ CO sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa 821/ /08/2007 Fata Assicurazioni Danni CSX CORP variazione in aumento 24

34 Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione N. Albo Data Impresa di assicurazione Società partecipata operazione dichiarante Causale 790/ /07/2007 Fata Vita NYSE EURONEXT variazione in aumento 793/ /08/2007 Fata Vita BAYER AG sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa 794/ /08/2007 Fata Vita PHILIPS ELECTRONICS NV sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa 800/ /08/2007 Fata Vita PHILIPS ELECTRONICS NV variazione in aumento 801/ /08/2007 Fata Vita BAYER AG variazione in aumento 806/ /08/2007 Fata Vita RHODIA S.A. variazione in aumento 809/ /08/2007 Fata Vita ENEL S.p.A. variazione in aumento 810/ /08/2007 Fata Vita DEUTSCHE BOERSE AG variazione in aumento 811/ /08/2007 Fata Vita NYSE EURONEXT variazione in aumento 813/ /08/2007 Fata Vita GROUPE DANONE S.A. variazione in aumento 814/ /08/2007 Fata Vita GRUPO FERROVIAL variazione in aumento 774/ /07/2007 Genertel NYSE EURONEXT variazione in aumento 775/ /07/2007 Genertel KRAFT FOODS INC. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa 777/ /08/2007 Genertel PHILIPS ELECTRONICS NV sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa 778/ /08/2007 Genertel BAYER AG sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa 779/ /08/2007 Genertel UNILEVER NV sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa 803/ /08/2007 Genertel NYSE EURONEXT variazione in aumento 807/ /08/2007 Genertel SARAS S.p.A. variazione in aumento 802/ /08/2007 Ina Assitalia NYSE EURONEXT variazione in aumento 25

35 Bollettino ISVAP settembre 2007 N. Albo Data Impresa di assicurazione Società partecipata operazione dichiarante Causale 770/ /07/2007 Lloyd Adriatico ENDESA S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa 771/ /07/2007 Lloyd Adriatico CITIGROUP INC. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa 784/ /08/2007 Lloyd Adriatico SIEMENS AG sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa 786/ /08/2007 Lloyd Adriatico SIEMENS AG variazione in aumento 787/ /08/2007 Lloyd Adriatico NOKIA OYJ sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa 822/ /09/2007 Lloyd Adriatico NOKIA OYJ sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa 825/ /09/2007 Lloyd Adriatico INTESA SANPAOLO S.p.A. variazione in aumento 826/ /09/2007 Lloyd Adriatico PIRELLI E C. S.p.A. variazione in aumento 781/ /07/2007 Società Reale Mutua KONINKLIJKE KPN NV sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa 782/ /07/2007 Società Reale Mutua ATLANTIA S.p.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa 812/ /08/2007 Società Reale Mutua ENEL S.p.A. Variazione in aumento 26

36 4. PROVVEDIMENTI sanzionatori

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38 4.1 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ordinanze

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40 Sanzioni ORDINANZA N. 1576/07 DEL 24 SETTEMBRE 2007 pecuniarie; in particolare gli articoli 3, 4 e 5 recanti disposizioni in merito all avvio, all istruttoria ed alla fase conclusiva dei procedimenti sanzionatori; che con atto ISVAP n. 1357/06/STU/990 del 5 dicembre 2006, notificato a Fondiaria-Sai S.p.A., è stata formulata contestazione per: - violazione, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi della mancata offerta di risarcimento al danneggiato stabiliti dall art. 3 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, come modificato dall art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57; - a Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Firenze, di pagare quale sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall art. 3, comma 11, del D.L. 857/1976, per la violazione accertata la somma di euro 3.098,00 (tremilanovantotto/00). 31

41 Bollettino ISVAP settembre 2007 ORDINANZA N. 1577/07 DEL 24 SETTEMBRE 2007 pecuniarie; in particolare gli articoli 3, 4 e 5 recanti disposizioni in merito all avvio, all istruttoria ed alla fase conclusiva dei procedimenti sanzionatori; che con atto ISVAP n. 1364/06/STU/994 del 5 dicembre 2006, notificato a Fondiaria-Sai S.p.A., è stata formulata contestazione per: - violazione, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi della mancata offerta di risarcimento al danneggiato stabiliti dall art. 3 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, come modificato dall art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57; - a Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Firenze, di pagare quale sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall art. 3, comma 11, del D.L. 857/1976, per la violazione accertata la somma di euro 3.098,00 (tremilanovantotto/00). 32

42 Sanzioni ORDINANZA N. 1578/07 DEL 24 SETTEMBRE 2007 pecuniarie; in particolare gli articoli 3, 4 e 5 recanti disposizioni in merito all avvio, all istruttoria ed alla fase conclusiva dei procedimenti sanzionatori; che con atto ISVAP n. 1504/06/STU/1118 del 19 dicembre 2006, notificato a Fondiaria-Sai S.p.A., è stata formulata contestazione per: - violazione, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi della mancata offerta di risarcimento al danneggiato stabiliti dall art. 3 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, come modificato dall art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57; - a Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Firenze, di pagare quale sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall art. 3, comma 11, del D.L. 857/1976, per la violazione accertata la somma di euro 3.098,00 (tremilanovantotto/00). 33

43 Bollettino ISVAP settembre 2007 ORDINANZA N. 1579/07 DEL 24 SETTEMBRE 2007 pecuniarie; in particolare gli articoli 3, 4 e 5 recanti disposizioni in merito all avvio, all istruttoria ed alla fase conclusiva dei procedimenti sanzionatori; che con atto ISVAP n. 1324/06/STU/965 del 30 novembre 2006, notificato a Fondiaria-Sai S.p.A., è stata formulata contestazione per: - violazione, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la corresponsione dell offerta di risarcimento al danneggiato stabiliti dall art. 3 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, come modificato dall art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57; - a Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Firenze, di pagare quale sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall art. 3, comma 11, lettera a), del D.L. 857/1976, per la violazione accertata la somma di euro 413,00 (quattrocentotredici/00). 34

44 Sanzioni ORDINANZA N. 1580/07 DEL 24 SETTEMBRE 2007 pecuniarie; in particolare gli articoli 3, 4 e 5 recanti disposizioni in merito all avvio, all istruttoria ed alla fase conclusiva dei procedimenti sanzionatori; che con atto ISVAP n. 1340/06/STU/981 del 4 dicembre 2006, notificato a Fondiaria-Sai S.p.A., è stata formulata contestazione per: - violazione, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato stabiliti dall art. 3 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, come modificato dall art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57; - a Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Firenze, di pagare quale sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall art. 3, comma 11, lettera a), del D.L. 857/1976, per la violazione accertata la somma di euro 712,50 (settecentododici/50). 35

45 Bollettino ISVAP settembre 2007 ORDINANZA N. 1581/07 DEL 24 SETTEMBRE 2007 pecuniarie; in particolare gli articoli 3, 4 e 5 recanti disposizioni in merito all avvio, all istruttoria ed alla fase conclusiva dei procedimenti sanzionatori; che con atto ISVAP n. 1414/06/STU/1038 dell 11 dicembre 2006, notificato a Fondiaria-Sai S.p.A., è stata formulata contestazione per: - violazione, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato stabiliti dall art. 3 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, come modificato dall art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57; - a Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Firenze, di pagare quale sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall art. 3, comma 11, lettera a), del D.L. 857/1976, per la violazione accertata la somma di euro 413,00 (quattrocentotredici/00). 36

46 Sanzioni ORDINANZA N. 1582/07 DEL 24 SETTEMBRE 2007 pecuniarie; in particolare gli articoli 3, 4 e 5 recanti disposizioni in merito all avvio, all istruttoria ed alla fase conclusiva dei procedimenti sanzionatori; che con atto ISVAP n. 1502/06/STU/1116 del 19 dicembre 2006, notificato a Fondiaria-Sai S.p.A., è stata formulata contestazione per: - violazione, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato stabiliti dall art. 3 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, come modificato dall art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57; - a Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Firenze, di pagare quale sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall art. 3, comma 11, lettera a) e comma 12, del D.L. 857/1976, per la violazione accertata la somma di euro 247,80 (duecentoquarantasette/80). 37

47 Bollettino ISVAP settembre 2007 ORDINANZA N. 1583/07 DEL 24 SETTEMBRE 2007 pecuniarie; in particolare gli articoli 3, 4 e 5 recanti disposizioni in merito all avvio, all istruttoria ed alla fase conclusiva dei procedimenti sanzionatori; che con atto ISVAP n. 1076/06/STU/761 del 9 novembre 2006, notificato a Fondiaria-Sai S.p.A., è stata formulata contestazione per: - violazione, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato stabiliti dall art. 3 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, come modificato dall art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57; - a Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Firenze, di pagare quale sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall art. 3, comma 11, lettera b), del D.L. 857/1976, per la violazione accertata la somma di euro 1.032,00 (milletrentadue/00). 38

48 Sanzioni ORDINANZA N. 1584/07 DEL 24 SETTEMBRE 2007 pecuniarie; in particolare gli articoli 3, 4 e 5 recanti disposizioni in merito all avvio, all istruttoria ed alla fase conclusiva dei procedimenti sanzionatori; che con atto ISVAP n. 1080/06/STU/765 del 9 novembre 2006, notificato a Fondiaria-Sai S.p.A., è stata formulata contestazione per: - violazione, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato stabiliti dall art. 3 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, come modificato dall art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57; - a Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Firenze, di pagare quale sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall art. 3, comma 11, lettera b), del D.L. 857/1976, per la violazione accertata la somma di euro 1.032,00 (milletrentadue/00). 39

49 Bollettino ISVAP settembre 2007 ORDINANZA N. 1585/07 DEL 24 SETTEMBRE 2007 pecuniarie; in particolare gli articoli 3, 4 e 5 recanti disposizioni in merito all avvio, all istruttoria ed alla fase conclusiva dei procedimenti sanzionatori; che con atto ISVAP n. 1122/06/STU/797 del 13 novembre 2006, notificato a Fondiaria-Sai S.p.A., è stata formulata contestazione per: - violazione, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato stabiliti dall art. 3 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, come modificato dall art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57; - a Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Firenze, di pagare quale sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall art. 3, comma 11, lettera b), del D.L. 857/1976, per la violazione accertata la somma di euro 1.032,00 (milletrentadue/00). 40

50 Sanzioni ORDINANZA N. 1586/07 DEL 24 SETTEMBRE 2007 pecuniarie; in particolare gli articoli 3, 4 e 5 recanti disposizioni in merito all avvio, all istruttoria ed alla fase conclusiva dei procedimenti sanzionatori; che con atto ISVAP n. 1231/06/STU/887 del 27 novembre 2006, notificato a Fondiaria-Sai S.p.A., è stata formulata contestazione per: - violazione, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato stabiliti dall art. 3 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, come modificato dall art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57; - a Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Firenze, di pagare quale sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall art. 3, comma 11, lettera b) e comma 12, del D.L. 857/1976, per la violazione accertata la somma di euro 3.780,00 (tremilasettecentottanta/00). 41

51 Bollettino ISVAP settembre 2007 ORDINANZA N. 1587/07 DEL 24 SETTEMBRE 2007 pecuniarie; in particolare gli articoli 3, 4 e 5 recanti disposizioni in merito all avvio, all istruttoria ed alla fase conclusiva dei procedimenti sanzionatori; che con atto ISVAP n. 1265/06/STU/910 del 28 novembre 2006, notificato a Fondiaria-Sai S.p.A., è stata formulata contestazione per: - violazione, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato stabiliti dall art. 3 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, come modificato dall art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57; - a Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Firenze, di pagare quale sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall art. 3, comma 11, lettera b), del D.L. 857/1976, per la violazione accertata la somma di euro 1.032,00 (milletrentadue/00). 42

52 Sanzioni ORDINANZA N. 1588/07 DEL 24 SETTEMBRE 2007 pecuniarie; in particolare gli articoli 3, 4 e 5 recanti disposizioni in merito all avvio, all istruttoria ed alla fase conclusiva dei procedimenti sanzionatori; che con atto ISVAP n. 1109/06/STU/784 del 13 novembre 2006, notificato a Società Cattolica di Assicurazione Soc. Cooperativa, è stata formulata contestazione per: - violazione, per un sinistro del ramo r.c. auto con due posizioni di danno, dei termini per la formulazione della domanda di integrazione degli elementi mancanti alla richiesta di risarcimento stabiliti dall art. 3 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, come modificato dall art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57; - a Società Cattolica di Assicurazione Soc. Cooperativa, con sede in Verona, di pagare quale sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall art. 3, comma 10, lettera a), del D.L. 857/1976, per le violazioni accertate la somma di euro 2.064,00 (duemilasessantaquattro/00). 43

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