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1 Conferenza stampa DSS 22 dicembre 2011 Intervento di Riccardo Crivelli Capo area gestione sanitaria, AGS Bellinzona, 22 dicembre 2011

2 Tariffe ospedaliere LAMal Il nuovo regime di finanziamento ospedaliero LAMal 2. Le nuove norme della LCAMal 3. Il sistema tariffario uniforme 4. I negoziati tariffali 5. L approvazione o la fissazione della tariffa da parte del Cantone 6. La determinazione di una tariffa provvisoria 2

3 1. Il nuovo regime di finanziamento ospedaliero LAMal Dal la remunerazione delle cure ospedaliere a carico dell AOMS avverrà sulla base di prezzi o tariffe forfettarie riferiti alle prestazioni e negoziati dai partner tariffali, AM e ospedali. In particolare, i trattamenti stazionari acuti in ospedale saranno remunerati attraverso dei forfait par caso riferiti alle prestazioni e basati su una struttura tariffaria uniforme per tutta la Svizzera: i cosiddetti SwissDRG. 3

4 1. Il nuovo regime di finanziamento ospedaliero LAMal La remunerazione dovuta all ospedale secondo la tariffa forfettaria negoziata è presa a carico dal Cantone e dagli AM. La partecipazione del Cantone ammonta ad almeno il 55% della tariffa (baserate) riconosciuta all ospedale ed è dovuta a tutti gli istituti ospedalieri autorizzati a praticare a carico della LAMal e figuranti sull elenco cantonale, sia pubblici sia privati. I costi d investimento dell ospedale sono inclusi nella remunerazione forfettaria. 4

5 1. Il nuovo regime di finanziamento ospedaliero LAMal Di competenza esclusiva del Cantone è il finanziamento delle prestazioni dette d interesse generale. Fra queste, il mantenimento di capacità ospedaliere per motivi di politica regionale, la ricerca e la formazione universitaria. Questi costi non vengono finanziati attraverso le tariffe. 5

6 1. Il nuovo regime di finanziamento ospedaliero LAMal In sintesi: il nuovo finanziamento ospedaliero prevede per il Cantone l abbandono del finanziamento esclusivo degli istituti ospedalieri pubblici (EOC) e il passaggio ad un finanziamento delle prestazioni, fornite da un ospedale pubblico o privato. Sancisce inoltre il principio della remunerazione delle prestazioni assunta dall assicuratore malattia e dal Cantone di domicilio dell assicurato (finanziamento duale). 6

7 1. Il nuovo regime di finanziamento ospedaliero LAMal Principali riferimenti legislativi: Modifica della LAMal del 21 dicembre Modifica della OAMal del 22 ottobre

8 2. Le nuove norme della LCAMal In Ticino le norme federali concernenti la LAMal sono state riprese nella Legge di applicazione della Legge federale sull assicurazione malattia (LCAMal) del 26 giugno Il Gran Consiglio ha approvato una modifica della LCAMal il per adattarla al nuovo regime di finanziamento ospedaliero LAMal. La LCAMal è stata oggetto di un ricorso in materia di diritto pubblico ( ), con richiesta di effetto sospensivo. L effetto sospensivo è stato respinto dal TF. La sentenza non è ancora stata emessa. 8

9 2. Le nuove norme della LCAMal La LCAMal è stata adattata alle nuove norme LAMal su due punti fondamentali: la pianificazione e il finanziamento ospedalieri. Per il finanziamento essa prevede, in particolare, l assunzione della remunerazione delle prestazioni di cura ospedaliera dei fornitori con sede nel Cantone e figuranti sull elenco cantonale, tramite tariffe forfettarie: da parte degli AM con il pagamento di ogni singola fattura da parte del Cantone con un contributo globale. 9

10 2. Le nuove norme della LCAMal Il Consiglio di Stato stipula con gli istituti ospedalieri dei contratti quadro e dei contratti di prestazione annuali: Il contratto quadro regola i principi generali e gli impegni tra il Cantone e i singoli ospedali (tipologia di prestazioni, modalità contabili, condizioni ). Il contratto annuale definisce in particolare la quantità di prestazioni da fornire, i criteri di qualità, la remunerazione delle prestazioni, l ammontare del contributo e gli eventuali adeguamenti. 10

11 3. Il sistema tariffario uniforme Secondo la modifica della LAMal sul finanziamento ospedaliero, per la remunerazione delle cure in degenza le parti, ossia gli ospedali e gli AM, stabiliscono importi forfettari. Tali importi sono fissati di norma per ogni singolo caso, si rifanno alle prestazioni e si basano su strutture uniformi per tutta la Svizzera. I partner tariffali istituiscono insieme ai Cantoni un organizzazione per l elaborazione, lo sviluppo, l adeguamento e la manutenzione delle strutture tariffarie: Swiss DRG SA. 11

12 3. Il sistema tariffario uniforme Il funzionamento del sistema tariffario SwissDRG * Diagnosi principale (CIM-10) Diagnosi secondaria (CIM-10) Dati Trattamenti (CHOP) Altri fattori: età, sesso, gravità Regole di raggruppamento Grouper (programma) Forfait per caso SwissDRG Regole di calcolo * fonte: 12

13 3. Il sistema tariffario uniforme A livello cantonale, la LCAMal riprende il principio del sistema tariffario uniforme prevedendo che: Per istituto e per AM, ogni tariffa riferita alle prestazioni è identica, indipendentemente dalla copertura assicurativa. Essa è negoziata annualmente dai partner tariffali. Il Cantone assiste alle negoziazioni tariffali. 13

14 4. I negoziati tariffali In Ticino i negoziati tariffali riguardano: Due gruppi principali di assicuratori malattia: Il gruppo che fa capo a tarifsuisse. Il gruppo che fa capo a Helsana, CPT e Sanitas. Tutti gli ospedali per cure somatiche acute, per le cure psichiatriche e per le cure riabilitative, secondo il DL concernente l elenco degli istituti autorizzati ad esercitare a carico della LAMal (art. 39 cpv. 1). 14

15 4. I negoziati tariffali I negoziati sono iniziati in primavera e sono in via di conclusione. Essi sono stati contraddistinti da difficoltà e incertezze, sia sul piano nazionale, sia sul piano cantonale. Si è dovuto tenere conto di Nuove regole: LAMal, OAMal, OCPre Nuovi concetti: DRG, CaseLoad, CMI, baserate, Nuove logiche: concorrenza, benchmark, 15

16 5. L approvazione o la fissazione della tariffa da parte del Cantone Le cliniche e gli ospedali devono attenersi alle tariffe e ai prezzi stabiliti dalla convenzione o dall autorità competente: non possono esigere rimunerazioni superiori (protezione tariffale). La convenzione tariffale deve essere approvata dal governo cantonale competente. Se nessuna convenzione tariffale può essere stipulata tra ospedali e AM, il governo cantonale, sentite le parti, fissa la tariffa. 16

17 6. La determinazione di una tariffa provvisoria A tutt oggi i dadi non sono ancora definitivamente tratti: mentre in buona parte dei casi si è vicini ad un accordo tariffale sebbene non ancora formalmente concluso in altri casi si sta profilando un fallimento delle trattative. È pertanto impossibile che il Governo cantonale approvi o fissi definitivamente le tariffe ospedaliere 2012 entro la fine dell anno: il Governo, prima della decisione definitiva, dovrà sottoporre la tariffa alle parti in causa, al Sorvegliante dei prezzi e alle organizzazioni che rappresentano gli interessi dei pazienti. 17

18 6. La determinazione di una tariffa provvisoria In base alla situazione descritta, il DSS ritiene opportuno proporre al Consiglio di Stato la fissazione di una tariffa provvisoria a far stato dal 1 gennaio 2012, fino alla determinazione della tariffa definitiva. La prassi ammette la possibilità di ordinare misure provvisionali in ambito tariffale. La determinazione di una tariffa provvisoria è pure raccomandata dalla Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS). 18

19 6. La determinazione di una tariffa provvisoria La tariffa provvisoria, oltre a prevenire un vuoto giuridico, serve sul piano operativo: per poter fatturare, per procedere all allestimento dei contratti di prestazione con il Cantone, quale tariffa di riferimento per le ospedalizzazioni fuori cantone La tariffa provvisoria non costituisce pregiudizio alcuno per la valutazione e la determinazione delle tariffe definitive. 19

20 6. La determinazione di una tariffa provvisoria La tariffa provvisoria è impugnabile, ma un eventuale ricorso non potrà avere effetto sospensivo. Nel caso in cui la tariffa definitiva dovesse divergere da quella provvisoria, resta riservata la compensazione della differenza tra le parti interessate. 20

21 6. La determinazione di una tariffa provvisoria Conclusione: Al fine di facilitare il passaggio al nuovo regime di finanziamento ospedaliero, nonostante le difficoltà nel trovare i necessari accordi tariffali tra istituti ospedalieri e assicuratori malattia, nell interesse della sicurezza del diritto e nell interesse generale delle parti, il Consiglio di Stato fisserà delle tariffe ospedaliere 2012 provvisorie a far stato dal 1 gennaio e fino alla determinazione delle tariffe definitive. 21

22 Postilla: 6. La determinazione di una tariffa provvisoria Una tariffa provvisoria 2012 dovrà essere determinata anche per le prestazioni mediche ambulatoriali poiché l OMCT e tarifsuisse non hanno raggiunto un accordo sul cosiddetto valore del punto. 22

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