Università Telematica Pegaso. Indice

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Università Telematica Pegaso. Indice"

Transcript

1 I RIMBORSI PROF. MARTINO CUTILLO

2 Indice 1 LE VICENDE DEL CREDITO DI IMPOSTA I RIMBORSI UFFICI COMPETENTI ALL EROGAZIONE DEI RIMBORSI LA GARANZIE A FAVORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE di 18

3 1 Le vicende del credito di imposta A) Le garanzie In molti casi il contribuente non assolve con immediatezza al pagamento delle somme dovute all erario, sia per personale inadempienza, sia per effetto di dilazioni o rateizzazioni accordate dagli Uffici, sia a causa di particolari modalità di pagamento previste dal legislatore. In tutti questi casi sono previsti in via normativa dei correttivi volti a curare gli interessi erariali e a far si che il diritto di credito dell ente impositore possa essere soddisfatto. In tal senso: a volte la legge moltiplica i soggetti tenuti al pagamento del tributo in modo da disporre di una pluralità di patrimoni da escutere in caso di necessità (solidarietà, sostituzione, responsabilità); altre volte la norma può chiedere al contribuente di produrre delle garanzie, che possono consistere in una fidejussione o in un deposito cauzionale o perfino in un ipoteca sugli immobili: tali garanzie sono previste soprattutto quando il contribuente chiede ingenti rimborsi d imposta; altre volte ancora il diritto di credito dell ente è privilegiato, nel senso che la legge d imposta costituisce causa legittima di prelazione che esclude l eguaglianza nel concorso dei diritti dei creditori a soddisfarsi sui beni del debitore. Il privilegio si concreta al momento della realizzazione coattiva del credito, come diritto di essere pagati sul ricavato a preferenza degli altri creditori, in considerazione della particolare causa del credito. Sia il codice civile sia le singole norme tributarie stabiliscono limiti e natura del privilegio. In particolare: il privilegio generale è efficace solo contro il debitore e non può ledere i terzi che hanno diritto sui mobili oggetto del privilegio; il privilegio speciale gode di un diritto di seguito, prevale cioè sui diritti dei terzi che hanno acquistato il bene dopo la costituzione di detto privilegio. 3 di 18

4 In materia tributaria i principi che si applicano ai privilegi tengono conto della natura del tributo: in particolare i tributi che si riferiscono a beni determinati godono di privilegio speciale, gli altri tributi (IVA e IRPEF, tranne che sui redditi fondiari) godono di privilegio generale. Privilegio speciale hanno anche le altre imposte indirette. B) La prescrizione e la decadenza Il tempo, ovviamente, influisce sulle vicende del credito di imposta, che può essere modificato o addirittura estinto in conseguenza del suo decorrere. La legge prevede infatti: la decadenza: per i termini stabiliti per la procedura tributaria; la prescrizione: per tutti gli atti che seguono al momento in cui il credito è ormai liquido ed esigibile. Sono prescrivibili sia il credito della pubblica amministrazione sia il diritto al rimborso da parte del privato. I termini a partire dal quale ha inizio la prescrizione che può anche essere sospesa o interrotta possono decorrere: Dal verificarsi del presupposto d imposta o dalla data di presentazione della dichiarazione (a seconda del fatto che viene considerato generatore del tributo); Dall atto di imposizione per chi come Micheli ricollega a detto atto il sorgere dell obbligazione. 4 di 18

5 2 A) Rimborso su istanza del contribuente Il contribuente che, per errore materiale, duplicazione o inesistenza parziale o totale dell obbligazione tributaria o dell obbligo di versamento, abbia effettuato un versamento diretto o abbia subito ritenuta alla fonte non dovuti o dovuti in misura inferiore, può presentare, ai sensi degli artt. 37 e 38 del D.P.R. 602/73, istanza per richiedere il rimborso delle maggiori somme versate. Queste disposizioni si applicano alle sole imposte sui redditi (art. 19 D. Lgs. 46/99). Le situazioni più comuni che possono dar luogo ad un istanza di rimborso sono quella di effettuazione da parte del sostituto d imposta di ritenute alla fonte a titolo d imposta non dovute (in tal caso, non essendo il contribuente tenuto a dichiarare tali redditi, l amministrazione finanziaria non può procedere d ufficio al rimborso delle stesse) e di versamento di una maggiore imposta a seguito dalla mancata detrazione dall imposta netta dell acconto già versato (in relazione al quale si è neanche provveduto ad indicare in dichiarazione gli estremi del versamento) o della mancata indicazione in dichiarazione di oneri detraibili e deducibili. L istanza di rimborso deve essere presentata, in carta semplice, ad un Ufficio territoriale facente capo alla Direzione provinciale dell Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente al momento della richiesta e deve contenere i motivi in base ai quali si ritiene di aver diritto al rimborso. Ad essa devono essere allegate le distinte dei versamenti eseguiti e le certificazioni delle ritenute subite. Tuttavia con la sentenza n del la Corte di Cassazione ha affermato che l istanza di rimborso di imposte rivolta anche ad un ufficio sbagliato è sempre valida. Spetterà, infatti, a quest ultimo trasmettere la richiesta all ufficio competente. Quanto al termine entro il quale essa deve essere presentata, a pena di decadenza, le varie leggi istitutive di tributi stabiliscono termini diversi. Per i versamenti diretti e le ritenute alla fonte, i suddetti artt. 37 e 38 stabiliscono il termine di quarantotto mesi (quattro anni) decorrenti, nel primo caso, dalla data di versamento e, nel secondo, da quella del pagamento del relativo compenso. 5 di 18

6 Nel caso in cui la legge non disponga diversamente, la norma generale a cui fare riferimento è quella di cui al secondo comma dell art. 21 del D. Lgs. 546/92 la quale stabilisce il termine di due anni dal pagamento o, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. L istanza presentata oltre i termini è inefficace. Inoltre, in relazione ad essa il contribuente non può proporre un eventuale ricorso. L amministrazione finanziaria può: accogliere l istanza e procedere all erogazione del rimborso mediante ordinativo di pagamento; accogliere solo in parte o rigettare l istanza, nel qual caso il contribuente può impugnare il provvedimento di rigetto dinanzi alla competente Commissione tributaria entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso. Il contribuente può proporre ricorso, sempre innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente, anche qualora entro novanta giorni dalla presentazione dell istanza non venga notificata al contribuente alcuna decisione in merito ad essa (c.d. silenzio rigetto). Il termine entro cui proporre ricorso è di dieci anni (termine ordinario di prescrizione del diritto di rimborso). In caso di accoglimento del ricorso, il rimborso: se riguarda imposte iscritte a ruolo, deve essere effettuato entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza della Commissione tributaria che ha riconosciuto non dovute, anche solo parzialmente, le somme iscritte a ruolo, a titolo definitivo o provvisorio; se riguarda versamenti diretti e ritenute, non può avere luogo finché il provvedimento di accoglimento del ricorso non è passato in giudicato. Entro trenta giorni dal momento in cui il provvedimento diventa definitivo, il Direttore regionale delle entrate dispone il rimborso con ordinativo di pagamento (art. 37, co. 3, D.P.R. 602/73); se riguarda le imposte non dovute ai sensi dell art. 26quater del D.P.R. 600/73 ed è richiesto dalle società non residenti o da stabili organizzazioni, deve essere effettuato entro un anno dalla data di presentazione della richiesta stessa (art. 38, co. 6, D.P.R. 542/99). 6 di 18

7 B) Rimborso d ufficio Il rimborso d ufficio, cioè quello eseguito dall amministrazione finanziaria autonomamente e non sulla base di un apposita istanza presentata dal contribuente, è previsto dall art. 41 del D.P.R. 602/73 per le sole imposte sui redditi qualora: emergano errori materiali o duplicazioni, commessi dallo stesso Ufficio, nell iscrizione di somme nei ruoli. In tale ipotesi l Ufficio provvederà allo sgravio o al rimborso; l ammontare della ritenuta d acconto su redditi che concorrono a formare il reddito complessivo imponibile ai fini delle imposte sui redditi risultanti dai certificati dei sostituti d imposta o da altra documentazione idonea o dei versamenti diretti sia superiore a quello dell imposta liquidata ai sensi dell art. 36bis del D.P.R. 600/73. L Ufficio procederà al rimborso senza che il contribuente ne abbia fatto esplicitamente richiesta in sede di dichiarazione dei redditi L art. 42bis del D.P.R. 602/73, infatti, stabilisce che in tal caso si segua una particolare procedura automatizzata la quale prevede la formazione per ciascun periodo d imposta, entro l anno solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, di liste di rimborso sulla base delle quali l amministrazione finanziaria predispone elenchi di rimborso, con l indicazione dell ammontare degli interessi calcolati, secondo le modalità stabilite dall art. 44bis del medesimo decreto, in relazione ad ogni singola partita di rimborso. Sulla scorta di tali elenchi, vengono emessi uno o più ordinativi collettivi di pagamento estinguibili mediante commutazione di ufficio in vaglia cambiario non trasferibili della Banca d Italia o, su richiesta degli aventi diritto, mediante accreditamento in conto corrente bancario. Nell ipotesi di inerzia dell amministrazione finanziaria nel procedere d ufficio al rimborso, il contribuente può comunque presentare istanza entro il termine di dieci anni. 7 di 18

8 C) Interessi per ritardato rimborso d imposte pagate Relativamente alle imposte sui redditi, il contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per un ammontare d imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata, all interesse dell 1% per ognuno dei semestri interi (il tasso annuo è quindi pari al 2%) a decorrere dal 1 gennaio 2010, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell ultima rata del ruolo in cui è stata iscritta la maggiore imposta e la data dell ordinativo o dell elenco di rimborso. L interesse decorre dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione. Per i rimborsi d ufficio, effettuati tramite procedura automatizzata, l interesse decorre dal secondo semestre solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione fino alla data d emissione dell ordinativo diretto collettivo di pagamento, escludendo dal computo anche il semestre in cui tale ordinativo è emesso. Come chiarito dall art. 37, co. 50, del D.L. 223/2006 in nessun caso gli interessi previsti per il rimborso di tributi producono a loro volta interessi a norma dell art c.c. (divieto di anatocismo). D) Recupero di somme erroneamente rimborsate e di crediti indebitamente utilizzati Le somme erroneamente rimborsate e gli interessi eventualmente corrisposti possono essere recuperati, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui fu eseguito il rimborso o, se più ampio, non oltre il termine previsto ex art. 43 del D.P.R. 600/73 per la notificazione degli avvisi di accertamento. Se successivamente al rimborso viene notificato al contribuente un avviso di accertamento, le somme che, in base all avviso stesso, risultano indebitamente rimborsate sono iscritte in un ruolo speciale unitamente agli interessi eventualmente corrisposti, ferma restando l imposta o la maggiore imposta accertata e l applicazione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. E importante precisare, inoltre, che su richiesta dei creditori d imposta intestatari del conto fiscale, l Agenzia delle entrate è autorizzata ad attestare la certezza e la liquidità del credito, nonché la data indicativa di erogazione del rimborso. 8 di 18

9 Per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati, in tutto o in parte, anche in compensazione, l Agenzia delle entrate può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalità di cui all art. 60 del D.P.R. 600/73. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute si procede alla riscossione coattiva con le modalità di cui al D.P.R. 602/73. La competenza all emanazione dell atto di recupero, emesso prima del termine per la presentazione della dichiarazione, spetta alla Direzione provinciale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto per il precedente periodo d imposta. E) Cessione dei crediti d imposta I crediti d imposta chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi possono essere oggetto di cessione. Il D.P.R. 602/73, agli artt. 43bis e 43ter, e il D.M. 384/97 prevedono due distinte procedure di cessione: la prima, ordinaria, in quanto deve essere eseguita nel rispetto delle disposizioni dettate dagli artt. 69 e 70 del R.D. 2440/23, che disciplinano le cessioni delle somme dovute dallo Stato: la seconda, relativa ai crediti d imposta infragruppo, che prescinde dall applicazione delle suddette disposizioni e perciò definita semplificata. Nella procedura ordinaria (art. 43bis D.P.R. 602/73) la cessione deve riguardare l intero importo del credito (per ciascuna imposta sui redditi e i relativi interessi) chiesto a rimborso: non possono essere oggetto di cessione i crediti chiesti a rimborso con istanza. La cessione deve avvenire per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all Ufficio delle entrate e all agente della riscossione competenti territorialmente in base al domicilio fiscale del cedente. Quanto agli effetti della cessione, l agente della riscossione ha diritto alla percezione degli interessi maturati sul credito ceduto, non può cedere ad altri il credito acquisito ed è solidalmente responsabile con il cedente fino a concorrenza delle somme indebitamente rimborsate. La cessione del credito non impedisce all amministrazione finanziaria di intraprendere azioni di controllo o di procedere all irrogazione di sanzioni nei confronti del cedente. 9 di 18

10 Per la cessione delle eccedenze infragruppo, l art. 43ter detta un apposita disciplina, come si è detto semplificata rispetto a quella esaminata e che le società possono adottare in alternativa ad essa. Cedente e cessionario (o cessionari) possono essere sia la società controllante che le società controllate (queste ultime solo se società di capitali), nonché le società e gli enti obbligati alla redazione del bilancio consolidato. La semplificazione concerne le modalità di effettuazione della cessione, la quale non richiede alcun atto (pubblico o privato che sia), ma viene effettuata nella dichiarazione dei redditi del cedente, con l indicazione dei dati identificativi del o dei cessionari e degli importi ceduti: rispettata questa condizione, la cessione sarà efficace anche nei confronti dei soggetti cessionari. Tuttavia, ai sensi del co. 2bis, introdotto dal D.L. 16/2012, la mancata indicazione degli estremi del cessionario e dell importo ceduto non determina l inefficacia della cessione ma l applicazione della sanzione da 258 a euro. La procedura in commento è ammessa solo per i crediti IRES risultanti dalla dichiarazione dei redditi: deve trattarsi di crediti non compensati e non chiesti a rimborso. Di contro, la cessione può essere anche parziale: in tal caso la parte del credito non ceduta può essere portata in compensazione o chiesta a rimborso. La cessione si considera effettuata all inizio del periodo d imposta in cui è presentata la dichiarazione per cui da quel momento il cessionario può utilizzare il credito acquisito: essa comporta, come nella procedura ordinaria, la responsabilità solidale del cessionario per le somme indebitamente rimborsate. 10 di 18

11 3 Uffici competenti all erogazione dei rimborsi L individuazione degli Uffici competenti ad effettuare i rimborsi è operazione molto complessa, essendo legata alla natura del tributo e alla tipologia di rimborso richiesto. A) Imposte dirette Per quanto riguarda la liquidazione e il controllo formale della dichiarazioni, nonché per i rimborsi delle dichiarazioni presentate telematicamente, la competenza in materia è attribuita alle Direzioni provinciali dell Agenzia delle entrate che operano attraverso propri Uffici Territoriali. B) IVA Competenti all erogazione dei rimborsi sono le Direzioni provinciali dell Agenzia delle entrate, che vi provvedono tramite l utilizzo del conto fiscale, fino al limite massimo di ,90 euro. Tale limite è stato elevato, a decorrere dall anno 2014, a euro (art. 9, co. 2, D.L. 35/2013). In ogni caso il limite è elevato a di euro per i soggetti subappaltatori che abbiano registrato nel periodo d imposta precedente un volume d affari costituito per almeno l 80 per cento da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto o direttamente per la parte eccedente il valore sopra indicato. In particolare, i rimborsi IVA vengono gestiti dall Ufficio territoriale ubicato presso la sede della Direzione Provinciale, ove è anche presente l Ufficio controlli: ciò consente di trattare a livello provinciale presso un unica struttura tutta la materia dei rimborsi IVA. Per quanto attiene i grandi contribuenti, sottoposti al controllo delle Direzioni Regionali, queste ultime sono tenute a curare anche le attività legate alla erogazione dei rimborsi. Il rimborso va richiesto, direttamente in sede di dichiarazione annuale anziché rivolgersi all agente della riscossione, attraverso la compilazione di un apposito quadro (VR) inserito in dichiarazione, in luogo dell omonimo modello cartaceo. Diversa è la procedura prevista per i rimborsi infrannuali. 11 di 18

12 nei confronti dei soggetti non residenti sono effettuati dal competente Ufficio territoriale della Direzione provinciale dell Agenzia delle entrate (art. 38bis e 38 ter D.P.R. 633/72). C) Altre imposte indirette Per i rimborsi relativi a tali imposte, la competenza va individuata nelle Direzioni provinciali dell Agenzia delle entrate. Anche per le altre imposte indirette si ricorda che i titolari di partita IVA possono chiedere il rimborso tramite conto fiscale delle imposte che affluiscono a tale conto. D) Rimborsi tramite conto fiscale Il conto fiscale è uno strumento messo a disposizione di tutti i possessori di partita IVA al fine di regolare i rapporti creditori o debitori con l amministrazione finanziaria. La disciplina del conto fiscale istituito dal 1 gennaio 1994 è dettata dall art. 78, co , della L. 413/91. La normativa sulla materia è poi completata dal D.M , n. 567, che ne costituisce il regolamento d attuazione, e da quattro decreti ministeriali del , concernenti la modulistica, sostituita in un secondo momento dalla delega per i versamenti unitari con il D.M La circolare ministeriale n. 119/E del ha poi chiarito in numerosi punti l intera disciplina del conto fiscale. Su tale conto, che in linea di massima deve essere unico per ciascun soggetto, gli agenti della riscossione registrano tutti i versamenti e i rimborsi relativi all IRPEF, all IRPEG (fino al 2003), all IRES (dal 2004), all ILOR (fino al 1998), all IRAP (dal 1998), all IVA, alle imposte sostitutive, alle imposte versate in base a dichiarazioni integrative e alle ritenute alla fonte. L utilizzazione del conto fiscale per tutti i titolari di partita IVA è stata prevista a decorrere dal 1 gennaio 1998 dall art. 24, co. 23, della L. 449/97. Fino al 31 dicembre 1997 il conto fiscale era obbligatorio esclusivamente per i contribuenti titolari di reddito d impresa e di lavoro autonomo che svolgevano attività per la quale è richiesta l attribuzione della partita IVA. Mentre la gestione del conto è affidata all agente della riscossione tutte le operazioni di apertura e chiusura dei conti sono affidate alle Direzioni provinciali della Agenzia delle entrate. 12 di 18

13 La procedura per ottenere il rimborso tramite conto fiscale segue il seguente iter: presentazione della domanda di rimborso mediante la compilazione di un apposito quadro (VR) nell ambito della dichiarazione stessa; entro 10 giorni dalla presentazione della domanda di rimborso l Agenzia delle entrate trasmette all agente della riscossione i dati relativi alla richiesta di rimborso; entro 10 giorni dalla comunicazione effettuata dall Agenzia l agente della riscossione chiede al contribuente di presentare garanzia, a meno che la somma richiesta a rimborso non sia inferiore al 10% del complesso dei versamenti registrati sul conto fiscale nei due anni precedenti, esclusi quelli conseguiti ad iscrizione a ruolo e al netto dei rimborsi già erogati. In ogni caso, non è dovuta garanzia se il rimborso avviene su comunicazione dell Ufficio competente. La garanzia, che deve avere durata quinquennale, può essere prestata con titoli di Stato o garantiti dallo Stato, fideiussioni rilasciate da banche o polizze fideiussorie rilasciate da compagnie di assicurazione. E ammesso il cumulo di più garanzie; entro 40 giorni dalla presentazione della domanda di rimborso il contribuente presta la garanzia pena la decadenza della richiesta; entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, l agente della riscossione, rispettando l ordine cronologico e l ordine crescente di importo, dispone l erogazione del rimborso tramite accreditamento al conto corrente indicato dal contribuente. Il ricorso alla procedura di rimborso tramite conto fiscale è, comunque, destinato a scemare in conseguenza della possibilità di compensare crediti e debiti d imposta ai sensi del D. Lgs. 241/97. Ai contribuenti non ammessi alla compensazione o per i quali le somme da compensare eccedono il limite di ,90 euro è concesso ricorrere al rimborso tramite conto fiscale che, a sua volta, non può eccedere lo stesso limite di ,90 euro per ciascun anno solare. Si ricorda che, ai sensi dell art. 9, co. 2, D.L. 35/2012 tale limite è elevato, a decorrere dal 2014, a euro. 13 di 18

14 Un importante novità intervenuta in materia di rimborsi tramite conto fiscale è quella relativa alla previsione, ad opera dell art. 10 del D.L. 269/2003, conv. in L. 326/2003, dell attestazione dei crediti tributari. Il menzionato articolo dispone che l Agenzia delle entrate, su richiesta dell intestatario di conto fiscale che vanti un credito d imposta. è autorizzata ad attestare la certezza e la liquidità del credito stesso e la data indicativa in cui esso sarà rimborsato. L attestazione che non può essere utilizzata ai fini del processo di esecuzione e del procedimento di ingiunzione può avere ad oggetto anche crediti da rimborsare secondo modalità diverse da quelle del conto fiscale. 14 di 18

15 4 La garanzie a favore della pubblica amministrazione Diverse sono le forme di garanzia cui può far ricorso l amministrazione finanziaria sia al fine di tutelarsi dal rischio di richieste di rimborso che possano in seguito rivelarsi indebite, sia per evitare di corrispondere somme a chi a sua volta è debitore dell erario. Esaminiamo brevemente le principali: le garanzie di cui all art. 38bis del D.P.R. 633/72 in materia di IVA; le garanzie di cui all art. 38bis, co. 1, D.P.R. 633/72 sono dovute ai sensi dell art. 25 del D. Lgs. 241 del 1997 dai contribuenti titolari di partita IVA anche per i rimborsi delle altre imposte (incluse le imposte dirette) che affluiscono nel citato conto fiscale; la sospensione dei rimborsi di cui agli artt. 69 del R.D. 2440/23 e 23 del D. Lgs. 472/97. A) Garanzie in materia di IVA L art. 38bis del D.P.R. 633/72 stabilisce che il contribuente può, su richiesta effettuata in sede di dichiarazione annuale, ottenere entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione il rimborso dell IVA versata in eccedenza prestando, contestualmente all esecuzione del rimborso, in alternativa: cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato; fideiussione rilasciata da un istituto di credito; polizza fideiussoria rilasciata da una compagnia di assicurazione. Le suddette garanzie devono essere prestate per un periodo pari a tre anni, decorrenti dal rimborso, o, se inferiore, per una durata pari al periodo mancante al termine di decadenza dell accertamento. Un cenno particolare merita, in materia di garanzia sui rimborsi IVA, la polizza fideiussoria. 15 di 18

16 Quest ultima, da presentare entro quindici giorni dalla richiesta del rimborso, deve rispecchiare le caratteristiche dello schema di cui al Provv e va utilizzata sia per i rimborsi eseguiti dall agente della riscossione che per quelli, eccedenti ,90 euro, liquidati dagli Uffici. Attualmente è previsto l esonero dall obbligo di presentazione delle garanzie: se l ammontare dei rimborsi richiesti non supera i 5.164,57 euro (art. 38bis, co. 1, D.P.R. 633/72); se l ammontare dei rimborsi, richiesti tramite conto fiscale, non supera il limite del 10% dei versamenti eseguiti sul conto nei due anni precedenti la richiesta del rimborso, esclusi i versamenti conseguenti all iscrizione a ruolo e al netto dei rimborsi già erogati ( art. 21 D.M. 567/93). Per l IVA l art. 38bis, al co. 7, ha previsto un ulteriore fattispecie di esonero a favore di determinate categorie di soggetti individuate dall art. 30, co. 3, lett. a), b) e d), del D.P.R. 633/72 che abbiano tenuto un comportamento virtuoso ai fini fiscali. Specificamente si tratta di quei contribuenti che: esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell imposta relativa agli acquisti e alle importazioni; effettuano operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8bis e 9 per un ammontare superiore al 25% dell ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate; effettuano prevalentemente operazioni non soggette all imposta per effetto dell art.7. Per tali contribuenti, l ammontare massimo dei rimborsi erogabili senza la prestazione della garanzia non può eccedere, in sostanza, il 100% della media dei versamenti tributari e contributi affluiti sul conto fiscale nel corso del biennio precedente. Inoltre, ai sensi del comma 9 dell art. 38bis D.P.R. 633/72 per alcune categorie di contribuenti, individuate con appositi decreti, è prevista la possibilità di effettuare i rimborsi in via prioritaria, ossia entro 3 mesi dalla richiesta. 16 di 18

17 B) Garanzie nelle imposte dirette In base al disposto dell art. 25 del D. Lgs. 241/97, i contribuenti titolari di partita IVA possono chiedere il rimborso delle imposte che affluiscono a tale conto e quindi anche le imposte dirette, prestando le apposite garanzie di cui all art. 38bis, co. 1, del D.P.R. 633/72. Dunque anche per il rimborso delle imposte dirette sono valevoli le medesime disposizioni dettate in origine dal primo comma dell art. 38bis del decreto IVA per l imposta indiretta. C) Garanzie sulle somme rateizzate. Non è più prevista alcuna forma di garanzia per ottenere la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo né per le dilazioni concesse sulle somme dovute in seguito ai controlli formali di cui agli artt. 36bis e 36ter del D.P.R. 600/73. Né sono dovute garanzie per la rateizzazione delle somme dovute in seguito ad accertamento con adesione. D) Sospensione dei rimborsi Nell ipotesi in cui il soggetto richiedente il rimborso sia a sua volta debitore dell erario, l amministrazione finanziaria può ricorrere ad altre forme di garanzia consistenti nella sospensione dell erogazione. In primo luogo, si ricorda tra le misure cautelari previste nel nostro sistema tributario l antico istituto del fermo amministrativo disciplinato dall art. 69 del R.D , n in base al quale l amministrazione statale può, qualora vanti dei crediti nei confronti di soggetti aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni, sospendere l erogazione in attesa del provvedimento definitivo. Altra forma di garanzia è contenuta nell art. 38bis, co. 3, del D.P.R. 633/72 che prevede la sospensione dei rimborsi nell ipotesi in cui, nel periodo d imposta considerato, siano state emesse fatture o altri documenti falsi. Si ricorda, infine, la disposizione di cui all art. 23 del D. Lgs. 472/97 il quale ha stabilito che nell ipotesi in cui l autore di una violazione o i soggetti obbligati in solido, abbia chiesto un rimborso, l erogazione di quest ultimo può essere sospesa se è stato notificato atto di contestazione 17 di 18

18 o irrogazione della sanzione, ancorché non definitivo. La sospensione opera nei limiti della somma risultante dall atto o dalla decisione di altro organo. Inoltre, in presenza di provvedimento definitivo, l ufficio competente al rimborso può pronunciare la compensazione del debito. I pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Ai sensi dell art. 48bis del D.P.R. 602/73 le pubbliche amministrazioni prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a euro verificano, anche telematicamente, se il beneficiario è inadempiente dell obbligo di versamento derivante dalla notifica dio una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a detto importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell esercizio dell attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Come anche precisato dal D.M , n. 40, di attuazione dell art. 48bis del D.P.R. 602/73, il controllo va effettuato presso Equitalia S.p.A. nella sua qualità di agente della riscossione sia con l utilizzo di strumenti tradizionali che attraverso procedure telematiche. In alternativa si può ritenere sufficiente la dichiarazione resa dal beneficiario dalla quale risulti l assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, ovvero lo stato e la misura delle somme eventualmente dovute. L eventuale presenza di debiti in misura pari almeno a euro comporta la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino a concorrenza dell ammontare del debito rilevato mentre nel caso di mancata presentazione della dichiarazione da parte del beneficiario, e sino alla presentazione della stessa, verrà sospeso il pagamento per l intero importo. In questo caso l amministrazione provvederà a comunicare tale circostanza all agente della riscossione territorialmente competente al fine di consentire la riscossione delle somme iscritte a ruolo. Questa disposizione, tuttavia, non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca. 18 di 18

Novità in materia di Rimborsi IVA

Novità in materia di Rimborsi IVA Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00

Dettagli

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA Finalità Utilizzo Compilazione e consegna Tipo di garanzia

Dettagli

Semplificazione fiscale La nuova disciplina dei rimborsi tributari

Semplificazione fiscale La nuova disciplina dei rimborsi tributari Semplificazione fiscale La nuova disciplina dei rimborsi tributari Artt. 13, 14 e 15, d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175 Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata di Leda Rita Corrado

Dettagli

CREDITO IVA Il nuovo modello di garanzia per il rimborso

CREDITO IVA Il nuovo modello di garanzia per il rimborso CREDITO IVA Il nuovo modello di garanzia per il rimborso Con un apposito provvedimento il Direttore dell Agenzia delle Entrate ha approvato un nuovo modello di garanzia per la richiesta di rimborso dell

Dettagli

CONTROLLO FORMALE Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014 1

CONTROLLO FORMALE Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014 1 CONTROLLO FORMALE 1 Il controllo formale delle dichiarazioni Art. 36 bis Liquidazione delle imposte sulla base dei dati emergenti dalla dichiarazione dei redditi. Eseguita su tutte le dichiarazioni presentate.

Dettagli

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO In questa Circolare 1. Premessa 2. La responsabilità solidale fiscale 3. La responsabilità solidale retributiva / contributiva 1. PREMESSA Come noto

Dettagli

COMUNE DI T O R G I A N O U f f i c i o T r i b u t i REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI TRIBUTI COMUNALI ARRETRATI

COMUNE DI T O R G I A N O U f f i c i o T r i b u t i REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI TRIBUTI COMUNALI ARRETRATI COMUNE DI T O R G I A N O U f f i c i o T r i b u t i REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI TRIBUTI COMUNALI ARRETRATI Approvato con delibera del Consiglio Comunale...2016 n... -----------------------------------------------------------------

Dettagli

Comune di Palagianello Provincia di Taranto

Comune di Palagianello Provincia di Taranto Comune di Palagianello Provincia di Taranto REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) RELATIVAMENTE ALLE AREE EDIFICABILI ai sensi dell articolo 13 della legge

Dettagli

DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI

DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2011 DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI A decorrere dal 1 Gennaio 2011 sono entrate in vig ore nuove limitazioni per le compensazioni

Dettagli

MODELLO PER SOCIETÀ/BANCHE PER IL RILASCIO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA PER IL RIMBORSO DELL IVA

MODELLO PER SOCIETÀ/BANCHE PER IL RILASCIO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA PER IL RIMBORSO DELL IVA MODELLO PER SOCIETÀ/BANCHE PER IL RILASCIO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA PER IL RIMBORSO DELL IVA Finalità Utilizzo Compilazione e consegna Tipo di garanzia Il presente modello deve essere

Dettagli

CIRCOLARE SETTIMANALE

CIRCOLARE SETTIMANALE .. CIRCOLARE SETTIMANALE settembre 2011 N 2 Tutte le informazioni sono tratte, previa critica rielaborazione, dalla normativa vigente primaria (leggi, decreti, direttive) e secondaria (circolari ministeriali

Dettagli

prof. avv. Paola ROSSI

prof. avv. Paola ROSSI NUOVI LIMITI ALLA COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI DEBITI PER RUOLI SCADUTI prof. avv. Paola ROSSI Professore associato Università del Sannio Ricercatore area fiscale IRDCEC Diretta 15 novembre 2010 Diretta,

Dettagli

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA Finalità Utilizzo Compilazione e consegna Tipo di garanzia

Dettagli

CONSORZIO di BONIFICA dell EMILIA CENTRALE Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia - Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f.

CONSORZIO di BONIFICA dell EMILIA CENTRALE Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia - Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f. CONSORZIO di BONIFICA dell EMILIA CENTRALE Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia - Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f. 91149320359 CONSORZIO DI BONIFICA DELL EMILIA CENTRALE REGOLAMENTO SULLA RISCOSSIONE

Dettagli

Dilazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo - Provvedimento attuativo - Riepilogo generale della disciplina

Dilazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo - Provvedimento attuativo - Riepilogo generale della disciplina Circolare n. 40 del 19 dicembre 2013 Dilazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo - Provvedimento attuativo - Riepilogo generale della disciplina INDICE 1 Premessa... 2 2 Dilazione ordinaria...

Dettagli

RISOLUZIONE N. 74/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 74/E QUESITO RISOLUZIONE N. 74/E Direzione Centrale Normativa Roma, 6 novembre 2013 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Imposta sul valore dei contratti assicurativi: chiarimenti in materia

Dettagli

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo 2007. Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l.

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo 2007. Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l. RISOLUZIONE N. 54/E Roma, 16 marzo 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l. La Direzione Regionale ha trasmesso un istanza

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA INDICE Art. 1 - Oggetto 2 Art. 2 Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 381 22.12.2014 Pagamento dell avviso bonario Categoria: Versamenti Sottocategoria: D imposta L'art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997 dispone che le somme

Dettagli

DICHIARAZIONE DEI REDDITI E VERSAMENTI UNIFICATI: COME SI APPLICA IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

DICHIARAZIONE DEI REDDITI E VERSAMENTI UNIFICATI: COME SI APPLICA IL RAVVEDIMENTO OPEROSO DICHIARAZIONE DEI REDDITI E VERSAMENTI UNIFICATI: COME SI APPLICA IL RAVVEDIMENTO OPEROSO A cura di Sabrina Arcangeli Ufficio Controlli Fiscali e Tiziana Sabattini Area di Staff Relazioni Esterne. Riff.

Dettagli

Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate Anno VIII N. 4 / 2013

Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate Anno VIII N. 4 / 2013 ORIENTAMENTI FISCALI Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate Anno VIII N. 4 / 2013 Redditi di capitale: certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti

Dettagli

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

Il Ministro dell Economia e delle Finanze Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visto l articolo 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone, tra l altro, che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, agli enti di previdenza

Dettagli

Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, 10125 Torino Telefono 0116698083 Fax 0116698132 e-mail info@studiocampasso.it www.studiocampasso.

Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, 10125 Torino Telefono 0116698083 Fax 0116698132 e-mail info@studiocampasso.it www.studiocampasso. Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, 10125 Torino Telefono 0116698083 Fax 0116698132 e-mail info@studiocampasso.it www.studiocampasso.it Circolare n. 15 del 24 ottobre 2014 Crediti commerciali certificati

Dettagli

RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA RELATIVO ALL ANNO 2011

RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA RELATIVO ALL ANNO 2011 RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA RELATIVO ALL ANNO 2011 Con la presente informativa, si ricordano ai clienti le regole generali per chiedere il rimborso del credito IVA 2011. Dallo scorso anno a seguito

Dettagli

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 06 maggio 2011

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 06 maggio 2011 CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 06 maggio 2011 OGGETTO: IVA Rimborsi Procedura ordinaria e semplificata Omessa prestazione delle garanzie Sospensione dei termini di decadenza dell

Dettagli

Comune di Badia Calavena PROVINCIA DI VERONA

Comune di Badia Calavena PROVINCIA DI VERONA Comune di Badia Calavena PROVINCIA DI VERONA Tel. 045 / 7810503 045 / 7810685 Fax. 045 / 7810266 C R I T E R I PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI NORME IN MATERIA DI TRIBUTI

Dettagli

COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI

COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI Provincia dell Ogliastra REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 adottata nella seduta del

Dettagli

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014 CIRCOLARE N.22/E Direzione Centrale Normativa Direzione Centrale Servizi ai contribuenti Roma, 11 luglio 2014 OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori

Dettagli

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l articolo 3, comma 133 legge 662/1996, recante delega al Governo per l emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina

Dettagli

COMUNE DI MARCIANA MARINA PROVINCIA DI LIVORNO Codice Fiscale 82002040499

COMUNE DI MARCIANA MARINA PROVINCIA DI LIVORNO Codice Fiscale 82002040499 COMUNE DI MARCIANA MARINA PROVINCIA DI LIVORNO Codice Fiscale 82002040499 REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE Approvato con deliberazione C.C. n. n. 64 del 28.12.1998

Dettagli

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi... CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi

Dettagli

Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi

Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi Pag. 488 n. 6/2005 12/02/2005 Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi di Rosita Donzì La Legge 30/11/2004 n. 311, art. 1, commi da 408 a 411 (in n. 2/2005, pag. 166),

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI COMUNALI: ICI E TARSU

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI COMUNALI: ICI E TARSU COMUNE DI CHIOMONTE Provincia di Torino SERVIZIO TRIBUTI REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI COMUNALI: ICI E TARSU Approvato dal C.C. nella seduta del 20 Dicembre 20008 con atto n 40/08

Dettagli

Circolari per la Clientela

Circolari per la Clientela Circolari per la Clientela Nuovi obblighi di presentazione telematica dei modelli F24 dall 1.10.2014 1 PREMESSA Con l art. 11 co. 2 del DL 24.4.2014 n. 66, conv. L. 23.6.2014 n. 89, sono stati previsti

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE N. 2010/ 151122 Ripresa degli adempimenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione disposta in seguito agli eventi sismici del 6 aprile 2009 che hanno colpito il territorio della regione Abruzzo

Dettagli

COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE Provincia di Piacenza. Regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili

COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE Provincia di Piacenza. Regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE Provincia di Piacenza Regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili Approvato con atto C.C.. n. 22 del 18/06/2014 INDICE Art. 1 - Oggetto Art. 2 Soggetto

Dettagli

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A LA GIUNTA REGIONALE - Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale che, all art. 242, comma 7, stabilisce che il provvedimento di approvazione del progetto operativo di

Dettagli

f e r d i n a n d o b o c c i a

f e r d i n a n d o b o c c i a Circ. n. 10 del 22 gennaio 2013 A TUTTI I CLIENTI L O R O S E D I Oggetto: COMPENSAZIONE E CESSIONE DEI CREDITI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Procedura di certificazione degli stessi 1.

Dettagli

OGGETTO: ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA REGIONE SARDEGNA COLPITA DALL ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 2013

OGGETTO: ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA REGIONE SARDEGNA COLPITA DALL ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 2013 Prot. n. F09/RNS Bologna, 17 gennaio 2014 OGGETTO: ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA REGIONE SARDEGNA COLPITA DALL ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 2013 - RIPRESA DEI VERSAMENTI E FINANZIAMENTI AGEVOLATI A FAVORE DELLE

Dettagli

COMUNE DI POTENZA. Relazione istruttoria/illustrativa

COMUNE DI POTENZA. Relazione istruttoria/illustrativa COMUNE DI POTENZA Unità di Direzione BILANCIO E FINANZE OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 2014 E VARIAZIONE AL REGOLAMENTO. Relazione

Dettagli

COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA ( PROVINCIA DI TRAPANI )

COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA ( PROVINCIA DI TRAPANI ) COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA ( PROVINCIA DI TRAPANI ) UFFICIO TRIBUTI REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) (artt. 52 e 59, decreto legislativo 15 dicembre 1997. n. 446,

Dettagli

Nuovi obblighi di presentazione telematica. dall 1.10.2014. Circolare n. 18. del 19 settembre 2014 INDICE

Nuovi obblighi di presentazione telematica. dall 1.10.2014. Circolare n. 18. del 19 settembre 2014 INDICE Circolare n. 18 del 19 settembre 2014 Nuovi obblighi di presentazione telematica dei modelli F24 dall 1.10.2014 INDICE 1 Premessa...2 2 Decorrenza...3 3 Finalità...3 4 Ambito soggettivo...3 5 Ambito oggettivo...4

Dettagli

Novità : divieto di compensazione dei crediti in presenza di ruoli non pagati

Novità : divieto di compensazione dei crediti in presenza di ruoli non pagati Circolare 2/2011 Compensazione crediti in presenza di ruoli Rovereto, 28 marzo 2011 Spett. Clienti Loro Sedi Novità : divieto di compensazione dei crediti in presenza di ruoli non pagati La manovra correttiva

Dettagli

Comune di Rubiera. Provincia di Reggio Emilia REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Comune di Rubiera. Provincia di Reggio Emilia REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Comune di Rubiera Provincia di Reggio Emilia REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Approvato con Delibera di C.C. n. 6 del 28/03/2012 INDICE Art. 1 - Oggetto 3 Art. 2 Abitazione

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA Provincia di Treviso Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario nell esercizio delle funzioni del Consiglio Comunale n. 7 del 12/03/2012 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE Approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 30.05.2002 Art. 1 Principi generali 1.Il Comune di Ponte San Pietro, nell

Dettagli

Il Sig..., nato a. il.. e residente in alla Via

Il Sig..., nato a. il.. e residente in alla Via ALLA SEDE INPS DI Il Sig..., nato a. il.. e residente in alla Via., p r e m e s s o - che il Sig... è iscritto alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali

Dettagli

Informativa per la clientela

Informativa per la clientela Informativa per la clientela Informativa n. 16 del 21 marzo 2011 DL 29.12.2010 n. 225 (c.d. milleproroghe ) convertito nella L. 26.2.2011 n. 10 - Novità in materia di agevolazioni INDICE 1 Premessa...

Dettagli

LA COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI DEBITI ERARIALI ISCRITTI A RUOLO E I NUOVI CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE

LA COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI DEBITI ERARIALI ISCRITTI A RUOLO E I NUOVI CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE LA COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI DEBITI ERARIALI ISCRITTI A RUOLO E I NUOVI CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Come noto, a decorrere dall 1.1.2011, è stato introdotto, ad opera dell art. 31, comma

Dettagli

OPERATIVA LA COMPENSAZIONE DEI DEBITI ERARIALI ISCRITTI A RUOLO

OPERATIVA LA COMPENSAZIONE DEI DEBITI ERARIALI ISCRITTI A RUOLO Numero circolare 3 Data 16/03/2011 Abstract: OPERATIVA LA COMPENSAZIONE DEI DEBITI ERARIALI ISCRITTI A RUOLO Entrano a regime le modalità per la compensazione delle somme iscritte a ruolo per debiti erariali,

Dettagli

COMUNE DI CAPO DI PONTE PROVINCIA DI BRESCIA

COMUNE DI CAPO DI PONTE PROVINCIA DI BRESCIA COMUNE DI CAPO DI PONTE PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) E DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (T.A.R.S.U.). Approvato

Dettagli

Fondi pensione, un tris di chiarimenti

Fondi pensione, un tris di chiarimenti Fondi pensione, un tris di chiarimenti L Agenzia delle Entrate, in risposta a tre quesiti posti con istanza di interpello, chiarisce per i vecchi fondi pensione con gestione assicurativa come procedere

Dettagli

Circolare N. 94 del 25 Giugno 2015

Circolare N. 94 del 25 Giugno 2015 Circolare N. 94 del 25 Giugno 2015 Crediti PA: modificati i termini per l intervento del fondo di garanzia Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che il DM 11.03.2015 ha modificato i termini

Dettagli

CIRCOLARE N.18/E. OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni

CIRCOLARE N.18/E. OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni CIRCOLARE N.18/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Settore Gestione Tributi Ufficio Gestione Dichiarazioni Roma, 10 maggio 2011 aprile 2011 OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate

Dettagli

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015 CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (Approvato con atto di Consiglio comunale n. 81 del 11/11/2005) indice ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4

Dettagli

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA. Regolamento per l applicazione dell Imposta Unica Comunale

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA. Regolamento per l applicazione dell Imposta Unica Comunale COMUNE DI ALBISSOLA MARINA Regolamento per l applicazione dell Imposta Unica Comunale Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 14/5/2014 Indice Art. 1 Istituzione e composizione del

Dettagli

Nuovi obblighi di presentazione telematica dei modelli F24 dall 01.10.2014 anche per i non titolari di partita iva (privati)

Nuovi obblighi di presentazione telematica dei modelli F24 dall 01.10.2014 anche per i non titolari di partita iva (privati) AVVOCATI E COMMERCIALISTI ASSOCIATI Bari Bologna Brescia Firenze Lecco Milano Padova Roma Torino http://www.lslex.com Circolare F24 Telematico Data: 24.09.2014 Nuovi obblighi di presentazione telematica

Dettagli

RISOLUZIONE N. 119 /E

RISOLUZIONE N. 119 /E RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione

Dettagli

CIRCOLARE N. 20/E. Roma, 12 aprile 2007. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 20/E. Roma, 12 aprile 2007. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 20/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 12 aprile 2007 OGGETTO: Definizione della posizione dei contribuenti interessati dagli eventi sismici e vulcanici dell ottobre 2002 nel

Dettagli

COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE Provincia di Venezia

COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE Provincia di Venezia COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE Provincia di Venezia In vigore dal 01 gennaio 2001 CRITERI GENERALI PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA TRIBUTARIA Approvato con deliberazione di Consiglio

Dettagli

OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta QUESITO

OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta QUESITO RISOLUZIONE N. 71/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 febbraio 2008 OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta Con l istanza di interpello di cui all oggetto, concernente

Dettagli

COMUNE DI MIGLIONICO (Provincia di Matera)

COMUNE DI MIGLIONICO (Provincia di Matera) COMUNE DI MIGLIONICO (Provincia di Matera) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 05.09.2014 INDICE ART. 1 - OGGETTO

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SERVIZIO AMBIENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.63 del 09.08.2012 1 Sommario ART. 1 - Finalità

Dettagli

Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti

Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti CIRCOLARE N. 21/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 25 giugno 2013 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in

Dettagli

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno Con il DL n. 91 del 24.06.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2014 ed entrato in vigore dal 25 giugno è stata prevista un agevolazione per i soggetti che effettuano investimenti in

Dettagli

Contribuenti obbligati alla presentazione di Unico Enc

Contribuenti obbligati alla presentazione di Unico Enc E TEMPO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI ANCHE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI (Enc) Unico Enti non commerciali ed equiparati (Unico Enc) è un modello unificato che permette di presentare la dichiarazione dei

Dettagli

Periodico informativo n. 32/2014. Ritenuta 20% sui bonifici esteri

Periodico informativo n. 32/2014. Ritenuta 20% sui bonifici esteri Periodico informativo n. 32/2014 Ritenuta 20% sui bonifici esteri Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo informarla che dal 1 febbraio 2014 è scattato l obbligo per

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ACCERTAMENTO CON ADESIONE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ACCERTAMENTO CON ADESIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L ACCERTAMENTO CON ADESIONE ART. 01 DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI L accertamento dei tributi locali può essere definito con adesione del CONTRIBUENTE secondo le disposizioni seguenti.

Dettagli

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 62 /E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 31 dicembre 2003 Oggetto: Modificazioni delle disposizioni tributarie riguardanti i contratti assicurativi stipulati con imprese non

Dettagli

Pesaro, lì 28 febbraio 2011 A TUTTI I CLIENTI ESTERNI LORO SEDI. CIRCOLARE n. 08/2011

Pesaro, lì 28 febbraio 2011 A TUTTI I CLIENTI ESTERNI LORO SEDI. CIRCOLARE n. 08/2011 Pesaro, lì 28 febbraio 2011 A TUTTI I CLIENTI ESTERNI LORO SEDI CIRCOLARE n. 08/2011 1 - Tutto pronto per la compensazione debiti erariali iscritti a ruolo: 1.1 Divieto compensazione dei crediti in presenza

Dettagli

CIRCOLARE n. 18 del 17/09/2014 MODELLI F24: DAL 1 OTTOBRE NUOVI OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE TELEMATICA

CIRCOLARE n. 18 del 17/09/2014 MODELLI F24: DAL 1 OTTOBRE NUOVI OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE TELEMATICA CIRCOLARE n. 18 del 17/09/2014 MODELLI F24: DAL 1 OTTOBRE NUOVI OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE TELEMATICA INDICE 1. PREMESSA 2. DECORRENZA 3. AMBITO OGGETTIVO 4. AMBITO SOGGETTIVO 5. FINALITÀ 6. NOVITÀ IN MATERIA

Dettagli

OGGETTO: Ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell imposta sul reddito - articolo 25 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78

OGGETTO: Ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell imposta sul reddito - articolo 25 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 CIRCOLARE n. 40/E Direzione Centrale Normativa Alle Direzioni regionali e provincial Roma, 28 luglio 2010 OGGETTO: Ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell imposta sul reddito - articolo 25 decreto-legge

Dettagli

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 RISOLUZIONE N. 81/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei

Dettagli

L ILLECITO TRIBUTARIO

L ILLECITO TRIBUTARIO L ILLECITO TRIBUTARIO Costituisce illecito tributario ogni inosservanza degli obblighi attinenti al rapporto giuridico d imposta. Trattasi di fatti giuridicamente rilevanti da cui l ordinamento tributario

Dettagli

Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)

Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) Approvato con Deliberazione del C.C. n. del Indice Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Soggetto attivo Art. 3 Presupposto impositivo Art.

Dettagli

COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE (Provincia di Venezia)

COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE (Provincia di Venezia) COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE (Provincia di Venezia) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Testo in vigore dal 01 gennaio 2012 Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.

Dettagli

Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse Ragioneria della Struttura Amministrativa Centrale Il Dirigente

Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse Ragioneria della Struttura Amministrativa Centrale Il Dirigente Allegato alla Circolare n. 10/2008 Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse Ragioneria della Struttura Amministrativa Centrale Il Dirigente Oggetto: articolo 48-bis del DPR 29 settembre

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli

Dettagli

CIRCOLARE N. 2/E. Roma, 1 marzo 2013. Prot. n.

CIRCOLARE N. 2/E. Roma, 1 marzo 2013. Prot. n. CIRCOLARE N. 2/E Direzione Centrale Normativa Roma, 1 marzo 2013 Prot. n. OGGETTO: Articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 - Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell appaltatore - Circolare

Dettagli

SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2014 pag. 330. Soggetti esonerati dal versamento

SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2014 pag. 330. Soggetti esonerati dal versamento SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2014 pag. 329 26 novembre 2014 121 /GD/FS/om Imposte dirette - IR- PEF - IRES - IRAP - Cedolare secca Acconti 2014 Sintesi Si illustrano le modalità di determinazione e versamento

Dettagli

ONLUS E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI

ONLUS E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI ONLUS E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI - IMPOSTE SUL REDDITO (IRES) - OBBLIGHI DICHIARATIVI - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) - AGEVOLAZIONI/ESENZIONI

Dettagli

Milano, 6 luglio 2010. A tutti i Clienti, Loro sedi

Milano, 6 luglio 2010. A tutti i Clienti, Loro sedi !!" " # " " # # # Milano, 6 luglio 2010 A tutti i Clienti, Loro sedi Circolare n. 19/2010: Bonifici relativi alle spese per interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI

REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI Ambito di applicazione Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell art. 13 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002,

Dettagli

Rimborsi IVA: il nuovo art. 38-bis, D.P.R. 633/1972

Rimborsi IVA: il nuovo art. 38-bis, D.P.R. 633/1972 Sandra Migliaccio (Agenzia delle Entrate - DR Piemonte Ufficio Fiscalità Generale) Rimborsi IVA: il nuovo art. 38-bis, D.P.R. 633/1972 1 L utilizzo del credito IVA Compensazione verticale Rimborso del

Dettagli

PREMESSO CHE: (*) modificata con DGRT 535/2013 e con DGRT 751/2013

PREMESSO CHE: (*) modificata con DGRT 535/2013 e con DGRT 751/2013 La garanzia finanziaria può essere prestata mediante: reale e valida cauzione, fideiussione bancaria o polizza assicurativa ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale Toscana n 743 del 06/08/2012 e

Dettagli

FONDO PENSIONE APERTO UBI PREVIDENZA

FONDO PENSIONE APERTO UBI PREVIDENZA FONDO PENSIONE APERTO UBI PREVIDENZA FONDO PENSIONE ISTITUITO IN FORMA DI PATRIMONIO SEPARATO DA AVIVA ASSICURAZIONI VITA S.P.A. (ART. 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 DICEMBRE 2005, N. 252) DOCUMENTO SUL

Dettagli

STUDIO ASSOCIATO IBERATI

STUDIO ASSOCIATO IBERATI Nicola Iberati Dottore Commercialista R.C. Piazza Castello, 9 Antonino Foti Dottore Commercialista R.C. 20121 MILANO Emanuela Civardi Dottore Commercialista R.C. Tel. +39 02 36504599 Fax. +39 02 8055678

Dettagli

Roma, 10 febbraio 2005 CIRCOLARE N. 27 / 2005 Prot. 88

Roma, 10 febbraio 2005 CIRCOLARE N. 27 / 2005 Prot. 88 Pb-(mod_09_I_Ed_02_Rev_01 / g:segreteria 2005\CIRCOLARI\AM SERVIZI\gest rimb iva.doc / 14/02/05) Roma, 10 febbraio 2005 CIRCOLARE N. 27 / 2005 Prot. 88 AGLI ENTI ASSOCIATI FR/ FISCO ENTI PUBBLICI ECONOMICI

Dettagli

Nota di approfondimento

Nota di approfondimento Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con

Dettagli

COMUNE di STAZZEMA Medaglia d Oro al Valor Militare Provincia di Lucca REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI COMUNALI: I.C.I.

COMUNE di STAZZEMA Medaglia d Oro al Valor Militare Provincia di Lucca REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI COMUNALI: I.C.I. COMUNE di STAZZEMA Medaglia d Oro al Valor Militare Provincia di Lucca REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI COMUNALI: I.C.I. E TARSU Approvato con Del CC n. 5 del 29.4.2011 TITOLO I DISPOSIZIONI

Dettagli

Circolare N. 2 del 8 Gennaio 2015

Circolare N. 2 del 8 Gennaio 2015 Circolare N. 2 del 8 Gennaio 2015 Credito annuale IVA 2014 al via la compensazione fino ad 5.000,00 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che dal 1 gennaio 2015, è possibile procedere

Dettagli

COMUNE DI GUAGNANO. Provincia di Lecce

COMUNE DI GUAGNANO. Provincia di Lecce COMUNE DI GUAGNANO Provincia di Lecce Regolamento di applicazione del condono tributario ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. n. 17 del 22.06.2010 Art. 1 Oggetto e finalità Il presente regolamento, recante i

Dettagli

L Istituto di Credito con sede in Via iscritto al Registro delle Imprese

L Istituto di Credito con sede in Via iscritto al Registro delle Imprese ALLEGATO 1 CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA tra L Associazione Pistoia Futura Laboratorio per la Programmazione Strategica della Provincia di Pistoia, con sede in Pistoia Piazza San

Dettagli

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Comunicazione. Roma, 17-07-2012. Messaggio n.

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Comunicazione. Roma, 17-07-2012. Messaggio n. Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Comunicazione Roma, 17-07-2012 Messaggio n. 12007 OGGETTO: Sisma Abruzzo del 6 aprile 2009 - ripresa degli adempimenti

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

CITTA DI FIUMICINO (Provincia di Roma) COMANDO DI POLIZIA LOCALE

CITTA DI FIUMICINO (Provincia di Roma) COMANDO DI POLIZIA LOCALE CITTA DI FIUMICINO (Provincia di Roma) COMANDO DI POLIZIA LOCALE INFORMAZIONI PER GLI UTENTI INTERESSATI ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI DEBITI RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE

Dettagli

INDICE. 5 Condizioni per il perfezionamento dei pagamenti dei debiti... 8

INDICE. 5 Condizioni per il perfezionamento dei pagamenti dei debiti... 8 D O T T. C A R L O O R S E N I G A Commercialista - Revisore Contabile 20123 - MILANO Via Vincenzo Monti, 32 Tel. +39.02.36.55.04.76 Fax +39.02.89.07.49.33 Circolare n. 1 del 18 febbraio 2014 Compensazione

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Documento sulle anticipazioni pagina 1 di 3 DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE La presente Nota informativa, redatta da PENSPLAN INVEST SGR S.p.A. in conformità allo schema predisposto dalla Covip, non è soggetta

Dettagli