PROGETTO STUDI Cod. RV030 INDICE. Nota Informativa pag. 3. Preventivo Esemplificativo pag. 8. Garanzia Assicurativa -Tariffa 210B - Cod. RV030 pag.

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1 PROGETTO STUDI Cod. RV030 INDICE NOTA INFORMATIVA Nota Informativa pag. 3 Preventivo Esemplificativo pag. 8 GARANZIA ASSICURATIVA Garanzia Assicurativa -Tariffa 210B - Cod. RV030 pag. 10 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE Condizioni di Polizza pag. 11 Regolamento del Fondo ROMAVITA pag. 19 1

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3 NOTA INFORMATIVA PREMESSA La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere l assicurazione prescelta con cognizione di causa e fondatezza di giudizio. Essa è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall ISVAP sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall Unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla vita e recepite nell ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ Roma Vita è una Società per Azioni con sede legale in Italia. L indirizzo della Direzione Generale è : Via Dellala TORINO. Eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate per iscritto al Contraente da parte della Società. 2. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO a) Definizione delle garanzie. Il contratto qui descritto è denominato PROGETTO STUDI: assicurazione di previdenza scolastica. La Società si impegna a corrispondere il capitale assicurato alla scadenza contrattuale, sia in caso di vita dell'assicurato sia in caso di sua premorienza. In caso di morte dell Assicurato nel corso della durata contrattuale, verrà inoltre corrisposta, per la durata residua, una rendita annua certa di ammontare uguale al 20% del capitale assicurato. Tale rendita verrà corrisposta in rate semestrali posticipate. Afavore dello Studente-Beneficiario delle prestazioni a scadenza, verrà corrisposto un Bonus di maturità uguale al 10% del capitale a scadenza, a condizione che egli sia in vita a tale scadenza e che consegua il diploma di maturità (in una scuola secondaria superiore almeno quadriennale) nel numero degli anni previsto dal ciclo scolastico di legge. Questa assicurazione richiede il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell Assicurato mediante visita medica. E tuttavia possibile, entro un determinato importo del capitale assicurato, limitarsi alla compilazione di un questionario. Modalità assuntive specifiche sono previste per la garanzia relativa al decesso dovuto ad infezione da H.I.V. (Aids e patologie collegate). Con la sottoscrizione di questo tipo di contratto e con il diritto alle prestazioni di cui sopra si acquisiscono i seguenti benefici. Nel corso della durata contrattuale: in caso di morte dell Assicurato, il diritto alla riscossione, anche dopo il versamento di un solo premio, di una rendita il cui importo è indicato in Tab. Adel Preventivo Esemplificativo e l esenzione dal pagamento dei premi successivi, mantenendo comunque il diritto alla riscossione a scadenza dell intero capitale maturato; una rivalutazione annuale, sotto forma di maggiorazione delle prestazioni assicurate, per effetto dell'assegnazione di una consistente parte dei redditi finanziari derivanti dalla gestione speciale degli investimenti cui è collegato il contratto (vedi lett. d); 3

4 NOTA INFORMATIVA la certezza dei risultati via via raggiunti, in quanto le maggiorazioni annuali restano definitivamente acquisite per cui, in ciascun anno, le somme assicurate possono solo aumentare e mai diminuire; la garanzia del capitale assicurato, il cui valore è calcolato sulla base di un tasso di interesse annuo del 3% (tasso tecnico). Nel Preventivo Esemplificativo è riportato il valore del capitale minimo che sarà liquidabile alla scadenza. Alla scadenza contrattuale, per lo Studente-Beneficiario che abbia intrapreso un corso di studi universitari, la possibilità di scegliere in luogo del capitale una Borsa di Studio della durata del corso stesso. b) Durata del contratto. Per questo contratto la durata può essere fissata da un minimo di 5 ad un massimo di 20 anni. La scelta della durata va comunque effettuata, in relazione agli obiettivi perseguiti, compatibilmente con l età dello Studente-Beneficiario. c) Informazioni sui premi. Afronte della garanzia del pagamento del capitale assicurato dal contratto e delle coperture aggiuntive, è dovuto, per tutta la durata del contratto e comunque non oltre la morte dell Assicurato, un premio annuo costante anticipato. Il premio può essere corrisposto anche in rate sub-annuali. In tal caso la maggiorazione di costo è pari al 2,4% del premio netto in caso di frazionamento semestrale, al 3,7% per il frazionamento trimestrale e al 4,6% per il frazionamento mensile. L entità del premio dipende dal livello delle garanzie previste; influiscono inoltre la durata dell assicurazione, l età ed il sesso dell Assicurato, nonché il suo stato di salute e le abitudini di vita (professione, sport, ecc.). Il premio non può essere modificato dalla Società nel corso della durata del contratto. E di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dal Contraente e dall Assicurato siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni della Società che potrebbero anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento della prestazione assicurata. Qualora il pagamento del premio avvenga mediante addebito automatico sul conto corrente bancario, in caso di estinzione del conto corrente il Contraente può proseguire il pagamento dei premi concordandone le modalità con la Società. Il Contraente potrà richiedere chiarimenti in ordine agli elementi che concorrono a determinare il premio. A richiesta del Contraente, nella proposta di assicurazione sarà esplicitato il caricamento e cioè la parte del premio che è trattenuta dalla Società per fare fronte ai costi gravanti sul contratto. d) Modalità di calcolo e di assegnazione della rivalutazione. La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica gestione patrimoniale, denominata Fondo ROMAVITA, separata dalle altre attività della Società e disciplinata da apposito Regolamento. Il risultato della gestione è annualmente certificato da una Società di revisione contabile iscritta all albo di cui al D. P. R. 31/3/1975 n

5 NOTA INFORMATIVA Annualmente viene attribuito al contratto - a titolo di partecipazione agli utili finanziari - un rendimento ottenuto moltiplicando il risultato della gestione per una aliquota di retrocessione non inferiore all 80%. Il beneficio finanziario così attribuito, scontato del tasso di interesse (tasso tecnico) già riconosciuto nel calcolare il capitale inizialmente assicurato, determina la progressiva maggiorazione per rivalutazione delle parti di capitale costituite con le annualità di premio corrisposte e della somma liquidabile in caso di morte. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Preventivo Esemplificativo, con l avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi dei risultati futuri della gestione e che gli stessi sono espressi in lire correnti, senza quindi tenere conto degli effetti dell inflazione. Annualmente la Società comunicherà per iscritto al Contraente il livello progressivamente raggiunto dal capitale assicurato per effetto della rivalutazione del contratto, oppure la corrispondente misura di aumento. e) Modalità di scioglimento del contratto. E facoltà del Contraente di sospendere il pagamento dei premi con i seguenti effetti: se il numero di annualità di premio corrisposte è inferiore a uno, il contratto si estingue automaticamente con la perdita di quanto già versato: entro un anno dalla sospensione si ha comunque diritto di richiedere il ripristino della piena efficacia del contratto; se il numero di annualità di premio corrisposte è almeno pari a uno, trascorso almeno un anno dalla stipulazione, si ha diritto: a riscuotere il valore del riscatto determinato in conformità a quanto previsto dalle Condizioni di Polizza, facendone richiesta scritta alla Società indirizzata al Service Roma Vita: Via Massimi, Roma, in tal caso il contratto si estingue definitivamente; oppure a mantenere in vigore la garanzia principale per un capitale ridotto determinato in conformità a quanto previsto dalle Condizioni di Polizza; anche in questo caso è possibile richiedere successivamente il riscatto dell assicurazione oppure il ripristino della piena efficacia del contratto, entro un anno dalla sospensione del pagamento dei premi. I pagamenti dovuti, anche se per cause diverse dal riscatto, vengono effettuati dalla Società entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione prevista dalle Condizioni di Polizza. Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. f) Valori di riscatto e di riduzione. Nel Preventivo Esemplificativo allegato sono riportati i valori di riscatto e di riduzione determinati, in caso di sospensione del pagamento dei premi in ciascuno degli anni indicati, con riferimento alle ipotesi ivi considerate. I valori di riscatto e di riduzione via via maturati in corso di contratto, in relazione ai premi versati, sono garantiti. Il capitale ridotto continua a beneficiare annualmente di maggiorazioni per rivalutazione. Va comunque tenuto presente che il risultato ottimale dell assicurazione si ottiene solo rispettando il piano di versamenti inizialmente stabilito. Infatti, l interruzione volontaria del 5

6 NOTA INFORMATIVA pagamento dei premi, in quanto modifica l equilibrio economico dell assicurazione, comporta una riduzione dei risultati sperati, più accentuata nei primi anni di vita del contratto. Pertanto il Contraente deve con particolare attenzione valutare: prima della stipulazione, l impegno che sta assumendo, in termini di entità del premio, per la durata contrattualmente prevista; le conseguenze generalmente negative che comporta l interruzione di un contratto in corso, anche se con contestuale stipulazione di un altro contratto presso la stessa o presso un altra Società; in alternativa all interruzione, la possibilità di ottenere dalla Società una somma a titolo di prestito oppure di effettuare una trasformazione del contratto in funzione delle mutate esigenze. g) Modalità di esercizio del diritto di recesso e di revoca della proposta. Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al Service Roma Vita: Via Massimi, Roma. Il contratto è concluso nel giorno in cui il Contraente ha ricevuto la comunicazione dell accettazione della proposta da parte della Società. In assenza di tale comunicazione, il termine di 30 giorni decorre dal giorno in cui: la polizza è stata sottoscritta dal Contraente e dalla Società; ovvero il Contraente abbia ricevuto la polizza sottoscritta dalla Società. Il recesso ha l effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Società rimborsa al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto al netto dell imposta e della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. La Società ha diritto di recuperare, se esplicitate, le spese effettive sostenute per l emissione del contratto. Nella fase che precede la conclusione del contratto, il proponente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione. h) Indicazioni generali relative al regime legale e fiscale Non pignorabilità e non sequestrabilità Si precisa che ai sensi dell art del Codice Civile, le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili. Diritto proprio del Beneficiario Ai sensi dell art del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell Assicurato non rientrano nell asse ereditario. 6

7 NOTA INFORMATIVA Imposta sui premi I premi delle assicurazioni sulla vita sono soggetti ad un imposta del 2,50%(*). Detrazioni fiscali dei premi Per i premi di assicurazione sulla vita, nel limite di (*) di lire l anno, viene riconosciuta una detrazione d imposta nella misura del 19%(*) dell importo dei premi stessi. Per poter beneficiare della detrazione è comunque necessario che il contratto abbia una durata non inferiore a 5 anni e che il Contraente rinunci alla possibilità di richiedere prestiti sulla polizza per tale periodo minimo. Nel plafond di detraibilità rientrano anche i premi per assicurazioni infortuni e i contributi previdenziali non obbligatori per legge. In virtù della riduzione di imposta della quale il Contraente viene così a beneficiare, il costo effettivo dell assicurazione risulta inferiore al premio versato; peraltro, in caso di riscatto dell assicurazione prima che siano trascorsi 5 anni dalla stipulazione è previsto per legge il recupero dell imposta detratta. Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita: sono esenti da IRPEF ed imposta di successione in caso di morte dell Assicurato; sono soggette ad imposta pari al 12,50%(*) della differenza fra la somma liquidata e l ammontare dei premi pagati; tale differenza si riduce del 2%(*) per ogni anno di durata dell assicurazione eccedente i 10 anni. Nel caso di persona fisica la ritenuta è a titolo definitivo, mentre negli altri casi la ritenuta è a titolo di acconto; sono soggette ad imposizione IRPEF, limitatamente al 60%(*) del loro ammontare, se si tratta di somme corrisposte a titolo di rendita. (*) Misure in vigore alla data di redazione della presente nota. i) Legislazione applicabile Al contratto si applica la legge italiana. l) Lingua utilizzabile Il contratto e tutte le comunicazioni ad esso relative, vengono redatte in lingua italiana. La Società fornirà per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, le stesse informazioni di cui ai precedenti punti 2a), 2b), 2c), 2d), 2e), 2f) nel caso di modifica del contratto o della legislazione ad esso applicabile. 3. RECLAMI Il Cliente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni alla Direzione della Società che è in ogni caso a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili. E comunque facoltà del Cliente presentare reclamo all ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse Collettivo), con sede in Via Vittoria Colonna, Roma. Torino, 30 Aprile 1998 ROMA VITA S.p.A. 7

8 PREVENTIVO ESEMPLIFICATIVO Il preventivo esemplificativo che segue si riferisce ad una polizza con una durata di 15 anni ed un Assicurato di 40 anni. Ai fini di rendere evidente il carattere meramente esemplificativo degli sviluppi delle prestazioni rivalutate, dei valori di riscatto e di riduzione di seguito riportati, sono state effettuate in parallelo due distinte proiezioni, ipotizzando un rendimento annuo costante del Fondo ROMAVITA rispettivamente del 6% e del 7,5%, come da indicazione ISVAP. Atali rendimenti è stata applicata un aliquota di retrocessione dell 80% (minimo contrattualmente previsto), per cui ne consegue un beneficio finanziario annuo riconosciuto a favore degli Assicurati, rispettivamente del 4,8% e del 6%. La misura di rivalutazione è ottenuta scorporando da detto beneficio finanziario il tasso di interesse del 3% (tasso tecnico) già riconosciuto nel calcolo del capitale assicurato iniziale. Naturalmente non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni si realizzeranno effettivamente nella misura indicata, non potendosi anticipatamente conoscere i risultati futuri degli investimenti; tantomeno è possibile preventivare il risultato in termini reali (al netto cioè dell inflazione) conseguibile alla scadenza del contratto. Ai fini di una migliore valutazione delle prospettive di beneficio finanziario, si riproducono nella tabella che segue i tassi di rendimento riconosciuti sulle polizze dalla Società negli ultimi 2 anni (cioè dalla costituzione del Fondo ROMAVITA), raffrontati con i tassi di rendimento netto dei titoli di Stato e delle obbligazioni e i tassi di inflazione riferiti allo stesso periodo. Anno Rendimento dei Titoli di Stato e delle obbligazioni 7,68% 5,73% Inflazione 3,9% 1,7% Beneficio finanziario riconosciuto alle polizze (l aliquota di retrocessione dell 80%) 10,06% 7,50% Nelle tabelle che seguono sono riportati, per ciascuna delle ipotesi di rendimento, gli sviluppi dei premi e delle prestazioni, nonché i valori di riscatto e di capitale ridotto in caso di sospensione del pagamento dei premi. Dall'analisi dei dati si evince che il riscatto comporta una penalizzazione economica ed il recupero dei premi versati avverrà solo dopo la corresponsione di un certo numero di annualità di premio. Rammentiamo che le maggiorazioni annuali del capitale, nonché i valori di riscatto e di riduzione via via raggiunti e comunicati in corso di contratto, sono acquisiti in via definitiva. Il capitale ridotto continua a beneficiare di maggiorazioni per rivalutazione; esso può essere anche riscattato successivamente. Il Contraente ha diritto alla personalizzazione del progetto esemplificativo e/o a richiedere chiarimenti in merito ai risultati conseguibili in relazione a diverse articolazioni di premio, di durata contrattuale o di altri elementi. Il Contraente può altresì chiedere di conoscere la parte del premio netto che è trattenuta dalla Società per far fronte ai costi gravanti sul contratto. 8

9 PREVENTIVO ESEMPLIFICATIVO IPOTESI DI RENDIMENTO DEL FONDO 6% Sviluppo dei premi e delle prestazioni Tabella A IPOTESI DI RENDIMENTO DEL FONDO 7,5% Sviluppo dei premi e delle prestazioni Tabella A Anno Premio ricorrente lordo (frazionamento annuale) Premio ricorrente lordo dimin. della detrazione di imposta del 19% Rendita di premorienza Anno Premio ricorrente lordo (frazionamento annuale) Premio ricorrente lordo dimin. della detrazione di imposta del 19% Rendita di premorienza Alla scadenza contrattuale (Al lordo di oneri fiscali) Capitale minimo garantito: L Capitale assicurato nell'ipotesi di rivalutazione sopra indicata:l Alla scadenza contrattuale (Al lordo di oneri fiscali) Capitale minimo garantito: L Capitale assicurato nell'ipotesi di rivalutazione sopra indicata:l Cumulo dei premi versati e sviluppo dei valori di riscatto e di capitale maturato Tabella B Cumulo dei premi versati e sviluppo dei valori di riscatto e di capitale maturato Tabella B Anni trascorsi Cumulo premi lordi Cumulo premi lordi dimin. della detraz. d'imposta del 19% Riscatto a fine anno Sospensione pagamento premi Capitale ridotto a fine anno Capitale ridotto a scadenza Anni trascorsi Cumulo premi lordi Cumulo premi lordi dimin. della detraz. d'imposta del 19% Riscatto a fine anno Sospensione pagamento premi Capitale ridotto a fine anno Capitale ridotto a scadenza

10 GARANZIA ASSICURATIVA TARIFFA 210 B - Cod. RV030 ASSICURAZIONE DI PREVIDENZA SCOLASTICA COSA ASSICURA ALTRE GARANZIE Un capitale liquidabile alla scadenza contrattuale allo Studente-Beneficiario designato in polizza, eventualmente maggiorato di un bonus di maturità pari al 10% del capitale di cui sopra. 1) Rendita certa pari al 20% del capitale assicurato rivalutato, in caso di morte dell'assicurato, fermo restando il diritto al capitale assicurato di cui sopra. 2) Facoltà di convertire il capitale assicurato in una Borsa di studio che verrà liquidata in un numero di anni pari alla durata del corso di laurea prescelto. 3) Bonus di Laurea pari al 20% del capitale costitutivo della Borsa di studio, percentuale eventualmente elevabile al 25% qualora non sia stato liquidato il Bonus di maturità. COME SI STIPULA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DEFINIZIONI Scegliendo il premio che si intende versare e indicando le generalità dell'assicurato e dello Studente-Beneficiario. La durata del contratto è in relazione all'età dello Studente- Beneficiario. Il Contratto è disciplinato dalle Condizioni di Polizza. Il Contratto è inoltre disciplinato dalle norme legislative in materia. SOCIETA : l impresa assicuratrice Roma Vita S.p.A. CONTRAENTE: chi stipula il Contratto con la Società. ASSICURATO: la persona sulla cui vita è stipulato il contratto (generalmente un Parente dello Studente-Beneficiario). STUDENTE-BENEFICIARIO: il ragazzo il cui rendimento scolastico si intende premiare. BENEFICIARI: coloro ai quali spettano le somme assicurate (inizialmente viene designato lo Studente-Beneficiario). PREMIO: l importo dovuto dal Contraente alla Società. RISERVA MATEMATICA: l importo accantonato dalla Società per far fronte in futuro ai suoi obblighi contrattuali. TASSO TECNICO: la componente finanziaria utilizzata nel calcolo del tasso di premio in funzione della durata del contratto quale anticipo delle rivalutazioni future. 10

11 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE CONDIZIONI DI POLIZZA Art.1 Obblighi della Società Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dal Contratto e dalle appendici firmate dalla Società stessa. Per tutto quanto non è espressamente regolato dal Contratto, valgono le norme di legge. Art. 2 Prestazioni Alla scadenza contrattuale, sia in caso di vita dell Assicurato che in caso di sua premorienza, la Società si impegna a corrispondere il capitale assicurato, quale risulta rivalutato in base alle modalità stabilite al successivo Art. 3, al Beneficiario delle prestazioni a scadenza, inizialmente designato nella persona dello Studente-Beneficiario. In caso di morte dell Assicurato, nel corso della durata contrattuale, verrà inoltre corrisposta, per la durata residua, una rendita annua certa di ammontare uguale al 20% del capitale assicurato rivalutato. Tale rendita verrà corrisposta in rate semestrali posticipate, di cui la prima alla fine del semestre di polizza in cui è avvenuto il decesso. Afavore dello Studente-Beneficiario, quale beneficiario delle prestazioni a scadenza, verrà corrisposto un Bonus di maturità uguale al 10% del capitale rivalutato alla scadenza contrattuale, a condizione che egli sia in vita a tale scadenza e che consegua il diploma di maturità (di una scuola secondaria superiore almeno quadriennale) nel numero di anni previsto dal ciclo scolastico di legge, per la parte che si svolge durante il periodo di durata del contratto. L'assicurazione viene prestata verso corresponsione di un premio annuo anticipato costante dovuto fintanto che l Assicurato è in vita e comunque non oltre il periodo di durata contrattuale. Il contratto si estingue in caso di decesso dello Studente-Beneficiario, previa corresponsione di una somma pari alla riserva matematica, rivalutata alla data del decesso, relativa alle prestazioni assicurate con esclusione dei bonus. Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, la Società provvederà a comunicare al Contraente l ammontare del capitale assicurato rivalutato fino a quel momento. Art. 3 Rivalutazione annuale del capitale assicurato Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto in pieno vigore, il capitale assicurato viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del successivo Art. 4. Il capitale rivalutato, fermo restando l ammontare annuo del premio, viene determinato sommando al capitale in vigore nel periodo annuale precedente: - un primo importo ottenuto moltiplicando la misura della rivalutazione per il capitale inizialmente assicurato ridotto nella proporzione in cui il numero degli anni trascorsi sta al numero degli anni di durata del contratto; - un ulteriore importo ottenuto moltiplicando la misura della rivalutazione per la differenza tra il capitale in vigore nel periodo annuale precedente e quello inizialmente assicurato. 11

12 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE CONDIZIONI DI POLIZZA La rivalutazione del capitale verrà effettuata con le stesse modalità anche alla scadenza del contratto. Di conseguenza la rivalutazione agirà anche sulle prestazioni di rendita certa e di Bonus di maturità. Art. 4 Misura della rivalutazione La Società dichiara entro il giorno 1 del mese che precede l anniversario della decorrenza della polizza, il rendimento annuo da attribuire agli Assicurati, ottenuto moltiplicando il rendimento di cui al punto 3 del Regolamento del Fondo ROMAVITA, che fa riferimento ai 12 mesi che precedono il terzo mese antecedente la ricorrenza anniversaria, per l aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, aliquota che comunque non deve essere inferiore all 80%. Detta aliquota, nel periodo di differimento della scadenza ed in quello di corresponsione della Borsa di Studio, viene fissata nella misura dell 80%. La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno, al tasso tecnico del 3%, la differenza tra il rendimento attribuito ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo del premio. Qualora la misura della rivalutazione risulti negativa, viene posta uguale a zero. Art. 5 Pagamento del premio Il premio è calcolato in annualità anticipate. Il premio del primo anno, anche se frazionato in più rate, è dovuto per intero. Art. 6 Mancato pagamento del premio Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio di primo anno determina la risoluzione del contratto e i premi pagati restano acquisiti dalla Società. Tuttavia, se risulta versata almeno una annualità di premio, il contratto rimane in vigore per il valore di riduzione. Art. 7 Riattivazione L'assicurazione, risoluta o ridotta per mancato pagamento dei premi dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza, può essere riattivata entro un anno dalla scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta. Gli interessi calcolati secondo le modalità indicate nei commi successivi, vengono portati in deduzione dalle prestazioni assicurate in occasione della successiva ricorrenza anniversaria di polizza o del pagamento delle prestazioni se antecedenti a detta ricorrenza. Gli interessi sono calcolati sulla base del saggio annuo di riattivazione, nonché in base al periodo intercorso tra la relativa data di scadenza delle rate arretrate di premio e quella di riattivazione. Gli interessi calcolati secondo il comma precedente vengono maggiorati in regime di capitalizzazione composta e sulla base del saggio annuo di riattivazione, per il periodo di tempo intercorrente tra la data di riattivazione e la data di detrazione delle prestazioni. 12

13 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE CONDIZIONI DI POLIZZA Per saggio annuo di riattivazione si intende il saggio che si ottiene sommando tre punti alla misura percentuale della rivalutazione applicata alla polizza all'inizio dell'anno assicurativo al quale ciascuna rata arretrata si riferisce, con un minimo del saggio legale di interesse. La riattivazione del contratto, risoluto o ridotto per mancato pagamento dei premi, effettuata nei termini di cui ai commi precedenti, ripristina le prestazioni assicurate, fatto salvo, in ogni caso, quanto disposto alle Condizioni di Polizza in ordine alla validità delle garanzie assicurative. Art. 8 Revoca della proposta La proposta relativa al contratto è revocabile in qualunque momento prima della conclusione del contratto stesso. La revoca ha l effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione e si effettua dandone comunicazione alla Società a mezzo di lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi della proposta, indirizzata al Service Roma Vita: Via Massimi, Roma. Entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata la Società rimborsa al Contraente la somma da questi eventualmente corrisposta. Art. 9 Diritto di recesso Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al Service Roma Vita: Via Massimi, Roma. Il contratto è concluso nel giorno in cui il Contraente ha ricevuto la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Società. In assenza di tale comunicazione il termine di 30 giorni decorre dal giorno in cui la polizza è stata sottoscritta dal Contraente, ovvero il Contraente abbia ricevuto la polizza sottoscritta dalla Società. Il recesso ha effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Società rimborsa al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto al netto dell'imposta di assicurazione. L'impresa ha diritto di recuperare, se esplicitate, le spese effettive sostenute per l'emissione del contratto. Art. 10 Rischio di morte Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell Assicurato. È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da: dolo del Contraente o del Beneficiario; partecipazione attiva dell Assicurato a delitti dolosi; 13

14 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE CONDIZIONI DI POLIZZA partecipazione attiva dell Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell equipaggio; suicidio, se avviene nei primi due anni dall entrata in vigore dell assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dalla eventuale riattivazione dell assicurazione. In questi casi, la Società paga il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso, ovvero, nel caso di suicidio, paga il valore di riduzione, se maturato per un importo superiore. Art. 11 Carenza Qualora il decesso dell Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dal perfezionamento della polizza e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato. In suo luogo, qualora il contratto risulti al corrente con il pagamento dei premi od abbia acquisito il diritto alla riduzione, sarà corrisposta una somma pari all ammontare dei premi versati al netto di accessori ed imposte. Qualora la polizza fosse emessa in sostituzione di uno o più precedenti contratti - espressamente richiamati nel testo della polizza stessa - l applicazione della suddetta limitazione avverrà tenendo conto dell entità, forma e durata effettiva, a partire dalle rispettive date di perfezionamento delle assicurazioni sostituite. Art. 12 Dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato (incontestabilità) Le dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato devono essere esatte e complete. Trascorsi sei mesi dall entrata in vigore dell assicurazione o della sua riattivazione, il contratto non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell Assicurato, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede. L inesatta indicazione dell età dell Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all età reale, delle somme dovute. Art. 13 Entrata in vigore dell assicurazione L assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio, alle ore 24 del giorno in cui: - la Società abbia rilasciato al Contraente la polizza o gli abbia altrimenti inviato per iscritto comunicazione dell accettazione della proposta; oppure - la polizza sia stata sottoscritta dal Contraente e dall Assicurato. Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva, l assicurazione non può entrare in vigore prima delle ore 24 del giorno previsto. 14

15 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE CONDIZIONI DI POLIZZA Art. 14 Riduzione In caso di interruzione del pagamento dei premi e semprechè sia stata corrisposta almeno una annualità di premio, l'assicurazione resta in vigore, libera da ulteriori premi, per il capitale ridotto successivamente definito, pagabile alla scadenza del contratto sia in caso di vita dell Assicurato che in caso di sua premorienza. Il capitale ridotto si determina moltiplicando il capitale inizialmente assicurato per il coefficiente di riduzione appresso definito ed aggiungendo al valore così ottenuto la differenza tra il capitale rivalutato all'anniversario della data di decorrenza che precede la data di scadenza della prima rata di premio non pagata, ed il capitale inizialmente assicurato. Il coefficiente di riduzione di cui sopra è uguale al rapporto tra il numero dei premi annui pagati, comprese eventuali frazioni di premio annuo, ed il numero di premi annui pattuiti. Il capitale ridotto verrà rivalutato nella misura prevista dall Art. 3, ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto che coincida o sia successivo alla data di sospensione del pagamento dei premi. In caso di riduzione del capitale assicurato, le prestazioni di rendita certa e del Bonus di maturità si estinguono. Art. 15 Riscatto Qualora sia stata pagata almeno una annualità di premio il contratto, su esplicita richiesta del Contraente, è riscattabile. Il valore di riscatto si ottiene scontando il capitale ridotto, come definito all Art.14, per il periodo di tempo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e la scadenza del contratto, al tasso tecnico tariffario del 3%. Il valore così determinato viene corrisposto per intero qualora il pagamento avvenga dopo almeno cinque anni dalla decorrenza del contratto. In caso contrario esso viene ridotto applicando un fattore in funzione degli anni interamente trascorsi. Il fattore utilizzato è riportato nella seguente tabella: n anni interamente trascorsi coefficiente 1 0,95 2 0, , ,9875 L'ammontare corrisposto in base alle presenti condizioni costituisce il valore di riscatto del contratto. Art. 16 Prestiti Il Contraente in regola con il pagamento dei premi, può ottenere prestiti dalla Società, nei limiti del valore di riscatto maturato. La Società indica, nell atto di concessione, condizioni e tasso di interesse. 15

16 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE CONDIZIONI DI POLIZZA Art. 17 Cessione, pegno e vincolo Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l assenso scritto del creditore o vincolatario. Art. 18 Beneficiari Il Contraente designa inizialmente lo Studente-Beneficiario. Il Contraente può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione, in questo caso le prestazioni relative al Bonus di maturità, alla Borsa di studio ed al Bonus di laurea verranno corrisposte ai beneficiari sempre in relazione al rendimento scolastico dello Studente-Beneficiario inizialmente designato. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l accettazione del beneficio; dopo la morte del Contraente; dopo che verificatosi l evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. In tali casi le operazioni di riscatto, prestito, pegno o vincolo di polizza, richiedono l assenso scritto dei Beneficiari. La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento. Art. 19 Differimento della scadenza Qualora alla scadenza contrattuale lo Studente-Beneficiario non abbia ancora conseguito il diploma di maturità, la corresponsione a tale data del capitale sarà automaticamente rinviata, mediante differimento della scadenza, fino alla data di conseguimento del diploma stesso. Atale data, qualora lo Studente-Beneficiario abbia completato il ciclo scolastico nel numero di anni previsto, verrà corrisposto anche il Bonus di maturità di cui all'art. 2. Il Contraente potrà interrompere in ogni momento il differimento della scadenza; in tal caso la Società corrisponderà allo Studente-Beneficiario, quale beneficiario delle prestazioni a scadenza, il capitale assicurato. Il Bonus di maturità di cui all'art. 2, verrà invece corrisposto allorquando sia stato comprovato alla Società che lo Studente-Beneficiario ha completato il ciclo scolastico nel numero di anni previsto. Durante il periodo di differimento della scadenza, ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, il capitale assicurato verrà rivalutato in base al tasso annuo di rendimento attribuito, quale definito all Art. 3. Qualora la data di corresponsione del capitale non coincida con l'anniversario della polizza, 16

17 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE CONDIZIONI DI POLIZZA il capitale assicurato verrà rivalutato, per i mesi interi trascorsi dall'ultimo anniversario, in base al tasso annuo di rendimento attribuito, in vigore alla data del pagamento, quale sopra definito. I diritti del Contraente indicati nel presente articolo possono essere esercitati anche da altra persona da lui a tal fine designata mediante lettera raccomandata inviata alla Società. Art. 20 Conversione del capitale a scadenza in Borsa di studio Alla scadenza originaria o differita del contratto, semprechè risultino corrisposti tutti i premi pattuiti, il capitale rivalutato a tale epoca, quale risulta ancora dovuto dopo la corresponsione - se del caso - del Bonus di maturità, potrà essere convertito, su richiesta del Contraente, in Borsa di studio a favore dello Studente-Beneficiario, quale beneficiario delle prestazioni a scadenza. In tal caso, detto capitale verrà corrisposto in 8, 10 o 12 quote semestrali a seconda che il corso di laurea prescelto dello Studente-Beneficiario sia rispettivamente di 4, 5 o 6 anni. L'importo della prima quota semestrale, con scadenza al 5 novembre dell'anno solare di immatricolazione all'università, si ottiene dividendo il capitale costitutivo della Borsa per il suddetto numero di quote semestrali. Il capitale costitutivo è uguale al capitale definito al primo comma, rivalutato per il periodo che eventualmente intercorra fra la scadenza della polizza e il suddetto 5 novembre, secondo i criteri definiti al precedente Art. 19. L'importo di ciascuna quota semestrale successiva alla prima si otterrà rivalutando la quota precedente, per il periodo di 6 mesi, in base al tasso annuo di rendimento attribuito in vigore alla data del pagamento, quale risulta definito all Art. 3. Lo Studente-Beneficiario, in qualità di beneficiario, potrà, con il consenso del Contraente, interrompere la Borsa di studio e riscattare il valore delle quote semestrali residue riscuotendo una somma uguale alla relativa riserva matematica all'epoca della richiesta, rivalutata fino a tale data. I diritti del Contraente indicati nel presente articolo possono essere esercitati anche da altra persona da lui a tal fine designata mediante lettera raccomandata inviata alla Società. Art. 21 Bonus di laurea Afavore dello Studente-Beneficiario, quale beneficiario della Borsa di studio di cui al precedente articolo, che consegua il diploma di laurea entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui scade l'ultima delle quote semestrali della borsa di studio, e semprechè tali quote siano state corrisposte secondo il piano previsto, la Società corrisponderà un Bonus di laurea, a titolo di merito, che verrà liquidato all'epoca di tale conseguimento e sarà uguale al 20% del capitale costitutivo della Borsa di studio. Il Bonus di laurea, come sopra spettante, verrà elevato al 25% del suddetto capitale costitutivo, qualora lo Studente-Beneficiario non abbia conseguito il Bonus di maturità definito all'art. 2. Il Bonus di laurea viene rivalutato all'epoca della sua corresponsione per ciascun anno, e frazione di anno, trascorso dalla data di scadenza della prima quota semestrale, in base al 17

18 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE CONDIZIONI DI POLIZZA tasso annuo di rendimento attribuito in vigore nell'anno, quale definito all Art. 3, a condizione che il corrispondente rendimento annuo realizzato risulti superiore all'8%. Art. 22 Duplicato polizza In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenere un duplicato a proprie spese e responsabilità. Art. 23 Pagamenti della Società Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l effettiva esistenza dell obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. È comunque necessario il certificato di nascita dell Assicurato qualora non sia stato già consegnato al momento della stipulazione del contratto. Per i pagamenti conseguenti al decesso dell Assicurato debbono inoltre consegnarsi: - certificato di morte; - relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo; - ulteriore documentazione di carattere sanitario eventualmente ritenuta necessaria dalla Società. Verificatasi la scadenza o la risoluzione del contratto, la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione dietro consegna dell originale di polizza e delle eventuali appendici. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari. Art. 24 Riservatezza dei dati La Società raccoglie e registra dati personali riguardanti i Contraenti, gli Assicurati e/o gli Interessati allo scopo di concludere ed eseguire il presente contratto ed è tenuta al rispetto di quanto stabilito dalla Legge 31 dicembre 1996, n. 675 utilizzando i dati raccolti in termini compatibili con lo scopo suddetto e trattando i dati personali in modo lecito e secondo correttezza. In riferimento al trattamento assicurativo di dati personali comuni e sensibili si rinvia all apposita informativa unita al presente contratto, ed al consenso richiesto al Contraente, all Assicurato e/o agli Interessati al momento della sottoscrizione della proposta di contratto. Art. 25 Tasse e imposte Le tasse e le imposte, presenti e future, dovute sui premi, sui pagamenti effettuati dalla Società ed in genere sugli atti dipendenti dal Contratto, sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto. 18

19 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE REGOLAMENTO DEL FONDO ROMAVITA 1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della ROMAVITAS.p.A., che viene contraddistinta con il nome FONDO ROMAVITA. Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento del FONDO ROMAVITA. La gestione del FONDO ROMAVITA è conforme alle norme stabilite dall Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/3/1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni. 2. La gestione del FONDO ROMAVITA è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all Albo di cui al D.P.R. 31/3/1975 n. 136, la quale attesta la rispondenza del Fondo al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo, il rendimento di periodo del Fondo, quale descritto al seguente punto 3 e l adeguatezza dell ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche. 3. Il rendimento di periodo del FONDO ROMAVITA viene calcolato al termine di ciascun mese di calendario con riferimento ai 12 mesi di calendario trascorsi, rapportando il risultato finanziario del FONDO ROMAVITA di quel periodo al valore medio del FONDO ROMAVITA nello stesso periodo. Per risultato finanziario del FONDO ROMAVITA si devono intendere i proventi finanziari di competenza del periodo considerato, compresi gli utili e le perdite di realizzo, per la quota di competenza del FONDO ROMAVITA, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività del Fondo e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all atto dell iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà della Società. Per valore medio del FONDO ROMAVITA nel periodo considerato, si intende la somma della giacenza media nel periodo stesso dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media nel periodo degli investimenti in titoli e della consistenza media nel periodo di ogni altra attività del Fondo. La consistenza media nel periodo dei titoli e della altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel FONDO ROMAVITA. Il periodo oggetto di certificazione decorre dal 1 gennaio fino al 31 dicembre del medesimo anno. 4. La Società si riserva di apportare al punto 3 di cui sopra quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell attuale legislazione fiscale. 19

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