La manutenzione delle macchine e degli impianti industriali. Sistemi elettrici.

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1 La manutenzione delle macchine e degli impianti industriali. Sistemi elettrici. Palazzo dei Torriani (UD) Martedì, 14 giugno 2011 La manutenzione delle apparecchiature elettriche: legislazione e normativa tecnica

2 LA MANUTENZIONE ELETTRICA DELLE APPARECCHIATURE

3 APPARECCHIATURE ELETTRICHE DEFINIZIONE TRATTA DA WIKIPEDIA Gli apparecchi elettrici sono dei componenti che per loro natura costruttiva utilizzano o comunque hanno a che fare con la corrente elettrica. Possono essere utilizzatori finali (forno elettrico, phon, lampadina, motore, ecc.) ma possono essere anche degli organi che servono per gestire, comandare, limitare, proteggere, controllare, misurare. Gli interruttori i sezionatori per esempio sono organi di manovra che fanno parte della famiglia degli apparecchi elettrici ma di fatto non utilizzano la corrente elettrica ma la gestiscono. Se non esistessero gli organi di manovra di fatto non si potrebbe utilizzare la corrente elettrica. Gli apparecchi elettrici a loro volta possono essere composti da vari componenti e possono essere dai più semplici ai più complessi.

4 DOVE SI TROVANO LE APPARECCHIATURE ELETTRICHE??? Negli impianti elettrici di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell energia elettrica. Negli equipaggiamenti elettrici delle macchine e macchinari.

5 DECRETO 22 GENNAIO 2008, N.37 (ex. Legge 46/90) riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all interno degli edifici Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell energia elettrica; impianti di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti di automazione di porte, cancelli e barriere; impianti radiotelevisivi; antenne; impianti elettronici in genere.

6 CEI EN : Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico L equipaggiamento elettrico considerato nella presente norma inizia dal punto di connessione dell alimentazione all equipaggiamento elettrico della macchina COS E L EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO DI UNA MACCHINA??? è un insieme di apparecchiature, dispositivi, circuiti e tanto altro... (dispositivi di comando apparecchiature di comando dispositivi di arresto di emergenza involucri interblocchi apparecchi di manovra ecc.ecc.)

7 ULTERIORI FONTI NORMATIVE DIRETTIVA BASSA TENSIONE 2006/95/CE (già recepita con Legge 791/77) DIRETTIVA COMPATIBILITA ELETTROMAGNETICA 2004/108/CE (DLgs 06/11/2007 n.194) DIRETTIVA ATEX 94/9/CE (DI PRODOTTO) (DPR n.126 del 23/03/1998)

8 DIRETTIVA BASSA TENSIONE : MATERIALE ELETTRICO (QUINDI ANCHE GLI APPARECCHI): Ogni materiale elettrico destinato ad essere adoperato ad una tensione nominale compresa tra 50 e 1000 V...

9 DIRETTIVA BASSA TENSIONE : Articolo 2 1. Gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché il materiale elettrico possa essere immesso sul mercato solo se, costruito conformemente alla regola dell'arte in materia di sicurezza valida all'interno della Comunità, non compromette, in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione, la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni. 2. L'allegato I elenca i principali elementi degli obiettivi di sicurezza di cui al paragrafo 1.

10 DIRETTIVA COMPATIBILITA ELETTROMAGNETICA : APPARECCHIO: Ogni dispositivo finito o combinazione di dispositivi finiti, commercializzato come unità funzionale indipendente, destinato all utente finale e che può generare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento può subire gli effetti di tali perturbazioni....

11 DIRETTIVA ATEX (DI PRODOTTO): APPARECCHI: Sono le macchine, i materiali, i dispositivi fissi o mobili, gli organi di comando, la strumentazione e i sistemi di rilevazione e di prevenzione che, da soli o combinati, sono destinati alla produzione, al trasporto, al deposito, alla misurazione, alla regolazione ed alla conversione di energia e al trattamento di materiale e che, per via delle potenziali sorgenti di innesco che sono loro proprie, rischiano di provocare una esplosione.

12 D.LGS. 9 APRILE 2008, N.81 Testo unico per la sicurezza Impianti ed apparecchiature elettriche Art. 80. Obblighi del datore di lavoro.. 1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da: a) contatti elettrici diretti; b) contatti elettrici indiretti; c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni; d) innesco di esplosioni; e) fulminazione diretta ed indiretta; f) sovratensioni; g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili. 2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze; b) i rischi presenti nell ambiente di lavoro; c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.

13 D.LGS. 9 APRILE 2008, N.81 Testo unico per la sicurezza Impianti ed apparecchiature elettriche Art. 80. Obblighi del datore di lavoro.. 3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l adozione delle misure di cui al comma 1. 3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.

14 D.LGS. 9 APRILE 2008, N.81 Testo unico per la sicurezza Sanzioni Art. 80 commi 3 e 3-bis (4) Datore di Lavoro e Dirigente: Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1000 a 4800 euro.

15 D.LGS. 9 APRILE 2008, N.81 Testo unico per la sicurezza Uso delle attrezzature di lavoro Art. 71. Obblighi del datore di lavoro.. Comma 4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d uso e libretto di manutenzione; 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all articolo 18, comma 1, lettera z); b) siano curati la tenuta e l aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso é previsto.

16 D.LGS. 9 APRILE 2008, N.81 Testo unico per la sicurezza Sanzioni Art. 71 comma 4 Datore di Lavoro e Dirigente: Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2500 a 6400 euro.

17 D.LGS. 9 APRILE 2008, N.81 Testo unico per la sicurezza Verifiche e controlli Art Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i criteri per l effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1. L esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell autorità di vigilanza.

18 NORMA CEI 64-8/6: Verifiche 6.1 Campo di applicazione il capitolo 62 tratta le prescrizioni per le verifiche periodiche di un impianto elettrico per determinare, nel modo ragionevolmente più praticabile, se l impianto e i suoi componenti si trovano in una condizione soddisfacente per il loro uso, nonché le prescrizioni per il rapporto sui risultati delle verifiche periodiche.

19 NORMA CEI 64-8/6: Verifiche Verifica Insieme delle operazioni mediane le quali si accerta la rispondenza alle prescrizioni della presente norma dell intero impianto elettrico. NOTA La verifica comprende esame a vista, prove e rapporto di verifica Esame a vista Esame di un impianto elettrico utilizzando i sensi per accertare la corretta scelta e installazione dei componenti elettrici.

20 NORMA CEI 64-8/6: Verifiche Prova Effettuazione di misure o di altre operazioni sull impianto elettrico mediante le quali si accerta l efficienza dello stesso impianto elettrico NOTA La misura comporta l accertamento di valori mediante appropriati strumenti, cioè valori non riscontrabili con l esame a vista Rapporto Registrazione dei risultati dell esame a vista e delle prove.

21 NORMA CEI 64-8/6: Rapporto delle Verifiche Periodiche A seguito della verifica periodica di un impianto esistente, deve essere preparato un rapporto periodico. Tale documentazione deve includere i dettagli di quelle parti dell impianto e delle limitazioni della verifica coperte dal rapporto, insieme con una registrazione dell esame a vista, che includa ogni difetto elencato in , nonché il risultato delle prove. Il rapporto periodico può contenere le raccomandazioni per la riparazione ed il miglioramento, se opportuno, tale da portare l impianto conforme alla presente norma. Il rapporto periodico deve essere fornito dalla persona responsabile della verifica, o da una persona autorizzata a ciò, alla persona che ha incaricato la verifica. Le registrazioni dei risultati di prova devono contenere i risultati delle specifiche prove del presente Capitolo 62.

22 LAVORI ELETTRICI

23 D.LGS. 9 APRILE 2008, N.81 Testo unico per la sicurezza Art. 82. Lavori sotto tensione 1. È vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni: a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche; b) per sistemi di categoria 0 e I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica; c) per sistemi di II e III categoria purché: 1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione 2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1). 3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2 le aziende già autorizzate ai sensi della legislazione vigente.

24 D.LGS. 9 APRILE 2008, N.81 Testo unico per la sicurezza Art. 83. Lavori in prossimità di parti attive 1. Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. 2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche.

25 D.LGS. 9 APRILE 2008, N.81 Testo unico per la sicurezza ALLEGATO IX Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici In relazione alla loro tensione nominale i sistemi elettrici si dividono in: - sistemi di Categoria 0 (zero), chiamati anche a bassissima tensione, quelli a tensione nominale minore o uguale a 50 V se a corrente alternata o a 120 V se in corrente continua (non ondulata); - sistemi di Categoria I (prima), chiamati anche a bassa tensione, quelli a tensione nominale da oltre 50 fino a 1000 V se in corrente alternata o da oltre 120 V fino a 1500 V compreso se in corrente continua; - sistemi di Categoria II (seconda),chiamati anche a media tensione quelli a tensione nominale oltre 1000 V se in corrente alternata od oltre 1500 V se in corrente continua, fino a V compreso; - sistemi di Categoria III (terza),chiamati anche ad alta tensione, quelli a tensione nominale maggiore di V. Qualora la tensione nominale verso terra sia superiore alla tensione nominale tra le fasi, agli effetti della classificazione del sistema si considera la tensione nominale verso terra. Per sistema elettrico si intende la parte di un impianto elettrico costituito da un complesso di componenti elettrici aventi una determinata tensione nominale.

26 D.LGS. 9 APRILE 2008, N.81 Testo unico per la sicurezza Tab. 1 allegato IX Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette da osservarsi, nell esecuzione di lavori non elettrici, al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche. Un (kv) 1 1 < Un < Un 132 > 132 D (m) 3 3,5 5 7

27 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 4 febbraio 2011 Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

28 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 4 febbraio Il presente decreto riguarda i lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V. In particolare si applica: a) ai lavori sotto tensione eseguiti da parte di operatori agenti dal suolo, dai sostegni delle parti in tensione, dalle parti in tensione, da supporti isolanti e non, da velivoli e da qualsiasi altra posizione atta a garantire il rispetto delle condizioni generali per l'esecuzione dei lavori in sicurezza; b) alla sperimentazione sotto tensione che preveda lo sviluppo e l'applicazione di modalità, di tipologie di intervento e di attrezzature innovative.

29 CEI 11-27: LAVORI SU IMPIANTI ELETTRICI La presente norma si applica alle operazioni ed attività di lavoro sugli impianti elettrici, ad essi connesse e vicino ad essi ed eserciti a qualunque livello di tensione destinati alla produzione, alla trasmissione, alla trasformazione, alla distribuzione e all utilizzazione dell energia elettrica, fissi, mobili, permanenti o provvisori. La presente norma fornisce le prescrizioni di sicurezza per attività sugli impianti elettrici, ad essi connesse e vicino ad essi. Tali prescrizioni si applicano alle procedure di esercizio, di lavoro e di manutenzione. La presente norma si applica a tutti i lavori elettrici ed anche ai lavori non elettrici quali ad esempio lavori edili eseguiti in prossimità di linee elettriche aeree o in vicinanza di cavi sotterranei. La presente norma non si applica ai lavori sotto tensione su impianti a tensione superiore a 1000V sia in corrente alternata, sia in corrente continua.

30 CEI 11-27: LAVORI SU IMPIANTI ELETTRICI 3.8 Lavoro elettrico. Un intervento su impianti o apparecchi elettrici con accesso alle parti attive (sotto tensione o fuori tensione) nell ambito del quale, se non si adottano misure di sicurezza, si è in presenza di rischio elettrico. Esempi di intervento sono: prove e misure, riparazioni, sostituzioni, modifiche, ampliamenti, montaggi ed ispezioni.

31 CEI 11-27: LAVORI SU IMPIANTI ELETTRICI Lavoro fuori tensione: per l esecuzione di una attività è garantito che in nessuna parte con cui l operatore può entrare in contatto, è presente una tensione. Lavoro in prossimità: quando per l esecuzione di una attività è prevista la possibilità di penetrazione diretta o indiretta nella zona prossima con l esclusione della possibilità di penetrazione diretta od indiretta nella zona di lavoro sotto tensione. Lavoro sotto tensione: ogni attività in cui un operatore entra deliberatamente nella zona di lavoro sotto tensione con qualsiasi parte del corpo o con attrezzi/utensili, apparecchi o dispositivi da lui maneggiati.

32 CEI 11-27: LAVORI SU IMPIANTI ELETTRICI 3.20 Persona esperta (PES) Persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentire di analizzare i rischi ed evitare i pericoli che l elettricità può creare Persona avvertita (PAV) Persona adeguatamente avvisata da persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l elettricità può creare 3.22 Persona comune (PEC) Persona che non è esperta e non è avvertita

33 CEI 11-27: LAVORI SU IMPIANTI ELETTRICI. La distinzione dei lavori in elettrici e non elettrici è dovuta al fatto che, in linea di massima, i primi devono essere eseguiti da persone in possesso delle necessarie conoscenze atte a controllare il rischio elettrico, ossia da PES o PAV, mentre i secondi possono essere eseguiti anche da PEC, con le modalità illustrate nella presente norma..

34 8.1 Generalità CEI 11-27: LAVORI SU IMPIANTI ELETTRICI Il lavoro deve essere sempre pianificato e preparato in modo adeguato per consentire una corretta analisi e prevenzione dei rischi. Particolare attenzione va posta nella raccolta di informazioni e documentazione, nella individuazione dei rischi e delle misure di sicurezza, nella predisposizione tecnica dell attività, nell informazione agli operatori, nella predisposizione degli eventuali Piani di lavoro e di intervento.

35 12.2 Idoneità CEI 11-27: LAVORI SU IMPIANTI ELETTRICI Condizione per la quale ad una persona è riconosciuta la capacità tecnica ad eseguire specifici lavori sotto tensione... L idoneità deve essere attestata e rilasciata a fronte, tra l altro, di processi formativi, superati con esito positivo, comprensivi anche di esercitazioni teoriche e pratiche rappresentative dei lavori da effettuare. I processi formativi possono essere condotti o dalle Aziende, datrici di lavoro, o da altri Organismi esterni alle stesse. In quest ultimo caso, gli Organismi devono rilasciare un attestato di regolare frequenza ai corsi di formazione comprensivo delle valutazioni finali.

36 CEI 11-27: LAVORI SU IMPIANTI ELETTRICI Lavoratori dipendenti Il datore di lavoro è il responsabile dell attestazione dell idoneità per lavori sotto tensione su sistemi di categoria 0 e I. Tale attestazione può riguardare tutti o parte dei lavori previsti nello specifico campo d attività dell azienda/impresa da cui dipende la persona e deve essere formalizzata per iscritto.

37 CEI 11-27: LAVORI SU IMPIANTI ELETTRICI Datori di lavoro e Lavoratori autonomi Nel caso di datori di lavoro o lavoratori autonomi che svolgono attività lavorativa sotto tensione su sistemi di categoria 0 e I, questi devono possedere le conoscenze necessarie per l idoneità all esecuzione dei suddetti lavori e, quando richiesto, autocertificare detta idoneità. Si raccomanda, per quanto possibile, che tale autocertificazione sia basata sul possesso dei requisiti riguardanti, in particolare, la tipologia dei lavori sotto tensione su sistemi di categoria 0 e I per i quali si è in possesso di adeguata esperienza.

38 Riferimenti utili A.S.S. n.4 Servizio impiantistico Via Manzoni n. 3 Udine Tel Fax impiantistico@mediofriuli.it SITO WEB DEDICATO:

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