Per completezza si riporta un esempio di pura fantasia: Pinco Pallino Dottore in Economia e Finanza honoris causa ISFOA USA

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1 QUADRO NORMATIVO La Legge 385 del 18/6/1949, pubblicata sul supplemento della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 157 del 12/7/1949, ratificò il trattato di amicizia, concluso tra l Italia e gli Stati Uniti d America. Detta Legge all art. 1 n. 2 stabilisce che i cittadini di ciascuna delle Alte parti Contraenti avranno la facoltà di esercitare i seguenti diritti e privilegi nei territori dell Alta parte Contraente, senza alcuna interferenza, e in conformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti, a condizioni non meno favorevoli a quelle accordate attualmente o che saranno accordate in avvenire ai cittadini di detta Altra Parte Contraente: a) svolgere attività (omissis) scientifiche, educative (omissis) b) e attività professionali, eccettuato l esercizio della professione legale (om.); c) impiegare agenti e dipendenti di loro scelta, prescindendo dalla nazionalità; d) fare qualunque cosa inerente o necessaria al godimento dei predetti diritti o privilegi. All art. 2 n. 1 lo stesso Trattato afferma che l espressione Persone Giuridiche ed Associazioni, usata nel Trattato, significa le Persone Giuridiche (omissis), che siano state o possono essere create ed organizzate in avvenire a norma delle Leggi e dei Regolamenti vigenti. Al n. 2 dello stesso art. 2 è affermato poi che le Persone Giuridiche od Associazioni, create od organizzate a norma delle Legge e dei Regolamenti vigenti nei territori di ciascuna Alta parte Contraente, saranno considerate Persone Giuridiche della detta Altra parte Contraente, e il loro stato giuridico sarà riconosciuto entro i territori dell altra Parte Contraente, che vi abbiano, o meno, sedi, filiali o agenzie permanenti. Al n. 3 del medesimo art. 2 è inoltre, specificato che le Persone Giuridiche od Associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente, senza interferenze, in conformità con leggi e regolamenti vigenti, possiedono tutti i diritti e privilegi indicati al par. 2 dell art. 1. Gli articoli successivi del Trattato e della relativa legge di ratifica italiana confermano, mutatis mutandis, i concetti sopra enunciati. ISFOA, divenuta persona giuridica negli Stati Uniti d America, e, di conseguenza, riconosciuta Ipso Jure anche in Italia con tutti i suoi diritti e privilegi, opera nel pieno rispetto della normativa, la quale riconosce piena e libera vita giuridica alla istituzione, e piena libertà, senza alcuna interferenza, per l esercizio delle proprie attività accademiche e culturali secondo quanto previsto dalle norme statutarie. I titoli rilasciati dalla sopracitata istituzione accademica non conferiscono in alcun modo il privilegio di accedere all esame di Stato per l abilitazione professionale e, per di più, chi è in possesso legittimo di quest ultimo titolo dottrinale, deve sempre darne atto, indicando obbligatoriamente l origine e la natura, possono però essere legalmente fruibili in Svizzera, nella lingua originale nella quale sono stati conferiti, con apostilla ed autenticazione notarile, in base all articolo 27 della Costituzione Federale Elvetica, dell articolo 8 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, il tutto, rispettando i dettami dell articolo 14

2 della Legge Cantonale sull Università della Svizzera Italiana del 3 ottobre 1995; ed in Europa ai sensi dell articolo 3 della Convenzione di Parigi del Consiglio d Europa del 14 dicembre Il titolo di studio conseguito all estero non ha generalmente riconoscimento professionale in Italia, salvo il disposto della Legge 1940 del 31/12/1962 che stabilisce il principio secondo il quale chiunque ha diritto di portare un titolo accademico conferito da università estere, purché ne precisi l origine. Si richiama a questo proposito l attenzione su di un importante adempimento, obbligatorio per i possessori di titoli appartenenti alla fattispecie in oggetto, sia ordinari che onorari, sul biglietto da visita, sulla carta da lettera, sul cartoncino e su tutti gli altri documenti, dovrà sempre citarne la fonte, appaiata al proprio nome e cognome. Per completezza si riporta un esempio di pura fantasia: Pinco Pallino Dottore in Economia e Finanza honoris causa ISFOA USA Il proponente potrà di conseguenza avvalersi del titolo, dr. o dr. ing., a lui conferito legalmente, nei biglietti da visita e nella carta intestata commerciale, professionale o personale, e nei rapporti con i terzi, ma, come già descritto in precedenza, trattasi di titolo, generalmente, non valido ad esercitare una professione riservata, né ad iscriversi ad Albi Professionali ed Ordini regolamentati a livello pubblico, né a partecipare a concorsi; in base al disposto normativo della Legge 262 del 13/3/1958, infatti, ci si può solo fregiare del titolo emesso da un soggetto non residente, quale è l istituzione accademica in oggetto, e non farne uso. L istituzione accademica in oggetto non ha l obbligo di venire registrata in Italia in quanto il suo stato giuridico è già di per sé completo e compiuto, comprovato all origine; accadrebbe l inverso qualora i diplomi rilasciati possedessero titolo valido per l avviamento agli Esami di Stato al fine dell abilitazione professionale. I titoli conferiti impegnano solo l istituzione stessa che li rilascia a livello libero e privato su basi assolutamente legali, non essendo in alcun modo responsabile in merito all uso del titolo ed all ottenimento del diritto all esercizio della libera professione in quanto regolati dalle norme dei singoli Paesi. Ai fini del valore legale del titolo rilasciato esso non può essere paragonabile con quelli rilasciati da Università Statali della Repubblica Italiana, né con quelle considerate equipollenti, né con quelli di Università Statali dell Unione Europea e/o della Confederazione Elvetica, per quanto, nel Regno Unito Gran Bretagna il British Parliament 1988 Education Act reciti che The awards made by overseas educational establishments should be recognized, and the assessment and recognition of such qualifications would be a matter for the individual employer and professional bodies". L articolo 27 della Costituzione Federale Svizzera e l articolo 8 della Costituzione del Cantone Ticino sanciscono il diritto della libera attività economica e della libertà di insegnamento, stabilendo di conseguenza la legittimità dell operato delle università libere e private.

3 Il Cantone Ticino non ha di conseguenza competenza nel riconoscere le università private e/o i loro corsi di laurea attivati, queste possono perciò decidere volontariamente di sottoporre i propri corsi di studio ad un processo di accreditamento a livello federale tramite l Organo di Accreditamento e di Garanzia della Qualità delle Istituzioni Svizzere denominato OAQ. Il Tribunale Federale di Losanna, con sentenza 2P 143/2001 del 19 febbraio 2002, ha stabilito che non esiste alcun obbligo da parte di istituzioni universitarie private di sottoporsi ad una procedura di accreditamento e/o di offrire programmi di insegnamento che soddisfino le condizioni per ottenere un accreditamento, che risulta quindi, assolutamente non necessario né indispensabile per lo svolgimento dell attività accademica di livello universitario; ne consegue pertanto che le università private possano conferire titoli universitari privati anche in assenza di accreditamento. L Accordo tra la Confederazione Svizzera, da un parte, e la Comunità Europea ed i suoi Stati membri, dall altra, sulla libera circolazione delle persone, concluso il 21 giugno 1999, approvato dall Assemblea Federale l 8 ottobre 1999, ratificato con strumenti depositati il 16 ottobre 2000, entrato in vigore il 1 giugno giugno 2004, all articolo 5, prevede, per le istituzioni accademiche quale è ISFOA, il diritto di fornire sul territorio dell altra parte contraente, programmi di insegnamento e di formazione di durata non superiore a 90 giorni per anno civile. Riferimenti Normativi Articolo 4 Costituzione degli Stati Uniti Articolo 33 Costituzione della Repubblica Italiana Articolo 27 Costituzione Federale Svizzera Articolo 8 Costituzione del Cantone Ticino Articolo 12 Costituzione di Gibilterra Articolo 3 della Costituzione dello Stato del Belize Articolo 6 Legge 8 Luglio 1974 n. 59 Repubblica di San Marino Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell Ordinamento Sammarinese Articolo 27 Dichiarazione Universale dei Diritti dell Uomo in Materia di Istituzione R.D. 31 agosto 1923; 30 settembre 1923, n R.D. 31 agosto, 1993 n Legge 30/10/1940 n (Art. 6) in relazione alla Legge 18/6/1949 n. 385 (Art. 2 e 3) Dichiarazione Universale dei Diritti dell Uomo 10 dicembre 1948

4 Sentenza Suprema Corte di Cassazione, 13 novembre 1954 Convenzione Consiglio d Europa Parigi 14 dicembre 1959 Legge 13/3/1958 n. 262 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 85 del 9/4/1958 Legge 31/12/1962 n pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 20/02/1963 Sentenza Corte Costituzionale 28/6/1985 pubblicata in Gazzetta Ufficiale R.I. n. 161 bis 10/7/1985 Trattato di Roma 25 marzo 1957 recepito nella Legge 1203/1957 entrato in vigore il 1 gennaio 1958 Trattato Unione Europea 7 febbraio 1992 recepito nella Legge 454/1992 entrato in vigore dal 1 novembre 1993 Convenzione Aja 5 Ottobre 1961 Legge (C) 1976 Stato della California Legge n. 225 del 1976 Stato della Louisiana Legge n. 154S466 22/1987 Stati Uniti d'america Lettera esplicativa del Ministero dell Interno 20 Agosto 1975 n Lettera esplicativa Ministero degli Esteri 8 Novembre 1976, posizione 3/2/2/76 Lettera Ministero Affari Esteri 9 ottobre 1980 Lettera Ministero Università 28 maggio 1992 Convenzione Parigi 14 dicembre 1959 Convenzione Lisbona 11 aprile 1997 Legge 11 luglio 2002 n. 148 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2002 n. 173 Legge 27/12/2002 n. 289 Decreto Ministeriale 17 aprile 2003 Lettera del Ministero Grazia e Giustizia Direzione Generale Giustizia Civile 23 settembre 2004 posizione 2/O/Q e 11 gennaio 2005 Legge n febbraio 1980 Repubblica di San Marino Legge Istitutiva del Centro di Formazione Professionale Legge n ottobre 1985 Repubblica di San Marino Legge Quadro sulla Istruzione Universitaria e le Istituzioni di Cultura Superiore

5 Legge n novembre 1995 Repubblica di San Marino Modifiche ed integrazione alla legge Quadro sulla Istruzione Universitaria e le Istituzioni di Cultura Superiore Legge n marzo 1993 Repubblica di San Marino Ordinamento del sistema di Formazione Professionale e delle Politiche Attive a sostegno dell Occupazione Legge n febbraio 1998 Repubblica di San Marino Norme Generali sull Istruzione Legge n febbraio 1998 Repubblica di San Marino Cicli di Istruzione Legge n febbraio 1998 Repubblica di San Marino Progetto Sperimentale per l Innovazione nei Cicli di Istruzione Delibera n maggio 2000 Repubblica di San Marino Documento elaborato dalla Commissione Tecnica per il Riordino dei Cicli e la Riforma del Sistema Scolastico Decreto n. 8 Repubblica di San Marino Struttura dell Università Decreto n maggio 2004 Progetto sperimentale per l introduzione delle tecnologie informatiche in tutti gli ordini di scuola e nel Centro di Formazione Professionale della Repubblica di San Marino Accordo Confederazione Svizzera e Comunità Europea Libera Circolazione delle Persone 1 giugno 2002 Accordo Bilaterale Italia e Svizzera Reciproco Riconoscimento Equivalenze nel Settore Universitario 14 luglio 2000 Concordato Intercantonale sulla Coordinazione Universitaria 9 dicembre 1999 Convenzione Confederazione e Cantoni sulla Cooperazione nel Settore Universitario 14 dicembre 2000 Legge Federale sulla Formazione Professionale 6 settembre 2001 Legge Federale sull Aiuto alle Università e la Cooperazione nel Settore Universitario 8 ottobre 1999

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