REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MODENA Sez. I civile. ha emesso la seguente S E N T E N Z A

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MODENA Sez. I civile. ha emesso la seguente S E N T E N Z A"

Transcript

1 Contratti in generale Annullamento del contratto - Contratti bancari stipulati da incapace legale (inabilitato) Acquisto di titoli ed azioni ad alto rischio - Atti eccedenti l ordinaria amministrazione - Annullamento dei contratti Effetti restitutori Contratti in generale Responsabilità precontrattuale - Chiamata in causa in garanzia del curatore dell inabilitato Illecito extracontrattuale del curatore Conoscenza delle cause di invalidità ex art.1338 cc Non rilevanza Regime legale di pubblicità Legittimo affidamento della banca Esclusione - Rif.Leg.artt.427,428, 1338,1426,1442,2043,2047 cc; Sentenza n. 1253/07 Pronunziata il 30/05/2007 Depositata il 13/07/2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MODENA Sez. I civile Il Giudice, dott. ALESSANDRO FAROLFI ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 3431/02 R.G. promossa DA XX, con l'avv. M. Lugli come da mandato a margine dell'atto di citazione ATTORE CONTRO CARISBO - CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA s.p.a., con l'avv.to C. F. Casarini che la rappresenta e difende in giudizio come procura in calce alla copia notificata dell'atto introduttivo CONVENUTA CON LA CHIAMATA DI ZZ, con l'avv.to M. Lugli CHIAMATO CONCLUSIONI Come da verbale di causa del 19/12/2006 di seguito richiamate. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato in data 05/07/2002 il sig. XX evocava in giudizio Carisbo - Cassa di Risparmio di Bologna s.p.a. esponendo che: a) con sentenza

2 16/03/90 l'attore era stato dichiarato inabilitato e tale pronuncia era stata debitamente annotata a margine dell'atto di nascita; b) dal novembre 1999 all'ottobre 2001 l'attore aveva versato sul c/c 1080 aperto presso la banca convenuta la somma complessiva di L utilizzate per l'acquisto di titoli ed azioni ad alto rischio, servendosi altresì di finanziamento Multicurrency all'uopo concesso dalla stessa banca; c) all'esito di dette operazioni il saldo dei conti intestati all'attore era di soli ,32 Euro per il conto 1080 e di Euro ,97 per altro conto n. 1126; d) tutti gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione potevano essere annullati ex art. 427 c. 2 c.c. Tanto premesso l'attore chiedeva l'annullamento dei contratti ed operazioni concluse con condanna della convenuta alla restituzione di quanto ricevuto indebitamente detratto quanto medio tempore già incassato dall'attore, importo quantificato in Euro salva migliore e diversa quantificazione, con condanna altresì alla rifusione dell'interesse contrattuale negativo, pari agli interessi che l'attore avrebbe potuto percepire dall'investimento in titoli con caratteristiche che il Giudice tutelare avrebbe autorizzato; vinte le spese di lite. Si costituiva la Banca convenuta contestando le domande attoree e rilevando che era stato il padre dell'attore, ZZ, a presentare il figlio alla filiale bancaria di Spilamberto dipingendolo come persona con disponibilità finanziarie da investire e con specifiche conoscenze nel campo dei servizi di investimento; si deduceva inoltre che da quel momento l'attore aveva operato con consapevolezza ed in prima persona per ogni rapporto od investimento. Era quindi l'attore ad aver occultato ex art c.c. il proprio status sino a quando le vicende legate ai titoli argentini ed all'11 settembre 2001 non lo avevano indotto ad intraprendere la presente causa. In subordine si rilevava che era stato il comportamento del padre e curatore dell'attore, sig. ZZ ad aver cagionato i danni lamentati, rendendosi colpevole di illecito extracontrattuale ex art c.c., di cui si chiedeva pertanto la chiamata in causa per essere tenuta indenne, e che in ogni caso era applicabile l'art c.c. sia con riguardo al comportamento dell'attore che del suo curatore. Espletati gli incombenti di cui all'art. 183 e 184 c.p.c., la causa veniva istruita con produzione di documenti e l'assunzione di taluni testimoni, nonché attraverso l'interrogatorio formale dell'attore. In seguito era disposta C.T.U. contabile con elaborato depositato dal dott. Paolo Rebucci in data 25/01/2005 e successivo supplemento del 02/09/2005. Precisate le conclusioni come dianzi riportato all'udienza del 19/12/2006, la causa era infine trattenuta in decisione da questo giudice, con concessione di termini per il deposito di comparse conclusionali e successive repliche. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La domanda principale di parte attrice, volta ad ottenere l'annullamento dei contratti bancari conclusi dall'incapace legale XX, deve essere accolta. Le operazioni compiute dal sig. XX, alla luce dell'istruttoria esperita e della C.T.U. contabile espletata, appaiono per la loro natura nonché per la loro entità oggettiva eccedenti l'ordinaria amministrazione. Sotto il primo profilo si tratta infatti di rapporti assistiti da finanziamenti in Yen o da garanzie obbligazionarie in valuta, operazioni su tassi di cambio, titoli di paesi emergenti e notoriamente a rischio, mentre dal punto di

3 vista quantitativo (giuste le rilevazioni del C.T.U. a p. 33 della sua relazione ed il successivo supplemento) si tratta di versamenti complessivi per ben Euro ,73 e prelevamenti complessivi per Euro ,74. Le conseguenze di cui all'art. 427 c. 3 c.c. appaiono verificate ed a differenza dell'annullamento degli atti compiuti dall'incapace naturale, di cui al successivo art. 428 c.c., non vi è una particolare indagine da compiere in ordine alla buona o mala fede della controparte ed in ordine alla natura pregiudizievole o meno dell'atto di disposizione. In altri termini, in tema di incapacità legale, non vi sono quelle particolari esigenze di tutela dell'affidamento dei terzi che invece la codificazione secondo il c.d. "metodo dell'economica" impose in tema di incapacità naturale o di disciplina dell'errore negoziale. In materia, sia pure con riferimento al tema della prescrizione, segnala la natura obiettiva dell'indagine Cass. civ., Sez. II, 06/03/1993, n.2725, secondo cui "La norma di cui all'art. 1442, comma 2 c.c. secondo la quale, qualora l'annullabilità di un contratto dipende da incapacità legale di uno dei contraenti, l'azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni decorrente dal giorno in cui è cessato lo stato di interdizione (o di inabilitazione) riguarda non soltanto il caso in cui il contratto sia stato stipulato direttamente dall'incapace, ma anche quello in cui il contratto sia stato concluso dal rappresentante legale senza le autorizzazioni degli organi tutelari prescritte dalla legge per il compimento, in nome del minore, di alcune categorie di atti giuridici, ricorrendo anche in questo caso, caratterizzato, come il primo, da un vizio dell'atto determinato dalla sua stipulazione senza le garanzie previste dalla legge nell'interesse dell'incapace, l'esigenza di tutela di questo soggetto dagli effetti negativi dell'inerzia del tutore". Alla pronuncia di annullamento dei contratti e delle operazioni bancarie compiute dall'attore consegue, come richiesto, la restituzione della differenza fra importi versati in esecuzione di tali contratti e prelevamenti già a suo tempo compiuti dall'attore pari ad Euro # somma che va gravata dell'interesse legale dal 02/01/2002 al saldo. Detta data corrisponde, secondo la ricostruzione cronologica operata senza contestazioni dal C.T.U., al momento in cui la banca, stante il pessimo andamento finanziario, decise di liquidare i rapporti con il sig. XX, revocando i finanziamenti in essere, vendendo i titoli esistenti e, operata la relativa compensazione, restituendo all'attore un saldo residuo ben inferiore ai versamenti compiuti (sul punto vedasi a conferma i docc. 13 e 14 di parte attrice). Da tale momento, infatti, retroagendo fra le parti gli effetti della presente pronuncia, deve ritenersi esigibile il debito restitutorio ancorché la presente azione abbia di per sé natura costitutiva. Nessun risarcimento ulteriore del danno può invece trovare accoglimento. Da un lato, infatti, il riconoscimento di interessi legali appare adeguatamente in grado di ristorare il pregiudizio eventualmente derivato al sig. XX dalla mancata disponibilità delle somme oggetto di restituzione e tali da reintegrare il patrimonio dell'attore. Dall'altro, la richiesta di attribuzione di interessi ulteriori corrispondenti a quelli mediamente percepibili - nello stesso periodo dei fatti di causa - attraverso investimenti in BOT o CCT o titoli di stato - sconta la circostanza che, nella specie, nessun investimento di questo tipo l'attore ha mai provato di aver operato, eventualmente anche precedentemente alle operazioni oggetto di annullamento, sicché l'accordare questa forma di risarcimento significherebbe sostanzialmente - al di là del profilo di invalidità formale divisato - premiare un investitore malaccorto che nessuna propensione all'investimento in titoli sicuri o del

4 debito pubblico ha mai mostrato. Difetta pertanto lo stesso nesso causale fra annullamento e pregiudizio risarcitorio vantato in questa sede dall'attore. Quanto all'eventuale inadempimento della banca convenuta o violazioni in relazione alle disposizioni previste dal T.U. finanziario, tale profilo è stato per la prima volta dedotto dall'attore soltanto in comparsa conclusionale e, quindi, tardivamente. 2. Non fondata appare, peraltro, la richiesta di manleva o garanzia impropria svolta dalla banca convenuta nei confronti del padre e curatore dell'attore, sig. ZZ, terzo chiamato nel presente giudizio. I testi escussi hanno infatti confermato che il sig. ZZ si limitò a presentare il figlio XX al personale della filiale di Spilamberto della Banca convenuta chiedendo che lo stesso fosse "trattato bene". Ma i testi indotti dalla stessa convenuta hanno confermato che il padre e curatore dell'attore non è mai stato presente in occasione degli specifici ordini impartiti alla banca dall'attore nè in occasione della sottoscrizione da parte di questi dei contratti via via predisposti dall'istituto di credito. Al di là dell'iniziale contatto, quindi, il sig. ZZ non è mai stato presente quando il figlio poneva in essere atti di straordinaria amministrazione, non potendo perciò neppure ritenersi che lo stesso abbia posto in essere alcun illecito extracontrattuale, rilevante ex art c.c.. Quanto alla norma di cui all'art c.c., pure invocata dalla banca convenuta, deve rilevarsi che tale disposizione attiene alla ipotesi, del tutto diversa da quella in esame, della responsabilità vicaria per fatto illecito compiuto dall'incapace. Neppure, infine, paiono sussistere i presupposti per l'operatività dell'art c.c. per la decisiva ed assorbente ragione che l'invalidità per incapacità legale (e non semplicemente naturale) dell'altro contraente è vicenda negoziale rispetto alla quale, stante il regime legale di pubblicità, può escludersi la sussistenza di legittimo affidamento. Sul punto la giurisprudenza del tutto prevalente appare costantemente orientata: "Se la causa di invalidità del negozio deriva da una norma imperativa o proibitiva di legge, o da altre norme aventi efficacia di diritto obiettivo, tali - cioè - da dover essere note per presunzione assoluta alla generalità dei cittadini e - comunque - tali che la loro ignoranza bene avrebbe potuto o dovuto essere superata attraverso un comportamento di normale diligenza, non si può configurare colpa contrattuale a carico dell'altro contraente, che abbia omesso di far rilevare alla controparte l'esistenza delle norme stesse" (Cass. civ., Sez. III, 26/06/1998, n.6337). Più recentemente: "In ipotesi di conclusione di un contratto affetto da nullità derivante da una norma di legge, nota ad uno dei contraenti e taciuta all'altra parte, non è configurabile ignoranza incolpevole in capo al soggetto che ha omesso di conseguirne la conoscenza con l'impiego dell'ordinaria diligenza (nella specie, la S.C., in applicazione del predetto principio, ha ritenuto che non potesse considerarsi contraente di buona fede, ingannato o fuorviato, colui che aveva omesso di controllare l'effettiva iscrizione della propria controparte in un apposito albo pubblico previsto dalla legge)" (Cass. civ., Sez. I, 06/04/2001, n.5114). Deve pertanto rigettarsi la domanda di garanzia impropria e manleva proposta da CARISBO nei confronti del sig. ZZ. Quanto alle spese del giudizio, la convenuta soccombente va condannata a rifondere i due terzi di quelle sostenute dall'attore, giustificandosi la compensazione del residuo terzo in ragione del rigetto della domanda risarcitoria proposta dal sig. XX ; quanto al terzo chiamato, la particolarità della vicenda induce a ritenere equo una parziale

5 compensazione delle spese di lite per la stessa quota, gravando i residui due terzi sulla convenuta soccombente. P.Q.M. Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa sub R.G. 3431/02, ogni diversa istanza, domanda od eccezione respinta, - Annullati i contratti e le operazioni bancarie conclusi dal sig. XX con CARISBO Cassa di risparmio di Bologna s.p.a., ai sensi e per gli effetti dell'art. 427 c.c., dichiara tenuta e condanna la banca convenuta a restituire al sig. XX la somma di Euro # oltre agli interessi legali dal 02/01/2002 al saldo; - Rigetta ogni domanda di garanzia e manleva proposta dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato sig. ZZ; - Conseguentemente condanna CARISBO - Cassa di Risparmio di Bologna s.p.a. alla rifusione dei due terzi delle spese legali sostenute da parte attrice, liquidate in misura già compensata nel residuo terzo, in Euro (di cui Euro 450 per spese, Euro per competenze ed Euro per onorari), oltre a spese generali, ad IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso delle spese di C.T.U. come liquidate in corso di causa; - Condanna infine CARISBO Cassa di Risparmio di Bologna s.p.a. alla rifusione dei due terzi delle spese legali sostenute dal terzo chiamato sig. ZZ, liquidate in misura già compensata nel residuo terzo, in Euro (di cui Euro 200 per spese, Euro per competenze ed Euro per onorari), oltre a spese generali, ad IVA e CPA come per legge Modena, 30 maggio 2007 Il Giudice Dott. Alessandro Farolfi Depositata in Cancelleria il 13 LUG 2007

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE N. R.G. 4925/2012 TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE Oggi 20 novembre 2014, alle ore 10.30, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, sono comparsi: L avv. PRESTIA CRISTIAN per parte attrice il

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA. Nella causa iscritta al n. XXXX del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili TRA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA. Nella causa iscritta al n. XXXX del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili TRA Abstract: Il viaggiatore che voglia ottenere risarcimento del danno da vacanza rovinata determinato da inesatto adempimento del contratto di viaggio non deve agire contro l agenzia di viaggi quando questa

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA. Sezione I

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA. Sezione I Tribunale di Verona Sentenza 25.9.2013 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Sezione I Al termine della camera di consiglio il Giudice pronuncia mediante lettura

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in

REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Unico, dott.ssa Consiglia Invitto ha pronunciato la seguente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano. Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

REPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano. Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.gianfranco Pellizzoni Presidente rel.; dott. Francesco

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra

TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015 CHESSA S.R.L tra GAIAS GIUSEPPE AUTOTRASPORTI e ATTORE CONVENUTO Oggi 18 febbraio 2016 innanzi al dott. Cinzia Caleffi,

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Verona Sentenza 27.4.2013 (Composizione monocratica Giudice LANNI) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SEZIONE QUARTA nella persona del dott.

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO II Tribunale di Bergamo in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente

Dettagli

Infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale:

Infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale: Infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale: Anche se di proprietà esclusiva risponde il condominio in persona dell amministratore L art. 1126 cod. civ. Lastrici solari

Dettagli

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella

Dettagli

Decisione N. 1362 del 07 marzo 2014

Decisione N. 1362 del 07 marzo 2014 COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) DE CAROLIS (RM) SIRENA (RM) SILVETTI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) MACCARONE Membro designato da

Dettagli

Sentenza n. 767/2015 pubbl. il 27/06/2015 RG n. 4586/2012

Sentenza n. 767/2015 pubbl. il 27/06/2015 RG n. 4586/2012 N. R.G. 4586/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Novella Legnaioli ha pronunciato la seguente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE in persona del giudice unico dott. Stefano cardinali, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Tribunale di Verona Sentenza 21.7.2011 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Verbale dell udienza del 21.7.11 della causa iscritta al numero 14501 del ruolo generale

Dettagli

RAPPRESE TA ZA (diretta) Artt. 1387 ss.

RAPPRESE TA ZA (diretta) Artt. 1387 ss. 1 RAPPRESE TA ZA (diretta) Artt. 1387 ss. Regola: coincidenza tra soggetto (parte) in senso formale (autore dell atto) e soggetto (parte) in senso sostanziale (sulla sfera giuridica del quale si producono

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico, Dott. Antonio Scalera, ha pronunciato la seguente nella causa iscritta

Dettagli

(Giudice di Pace di Palermo, Dr.ssa Mantegna, sentenza n. 3209/12 parti : S.M. c/ Italiana Assicurazioni S.p.A.).

(Giudice di Pace di Palermo, Dr.ssa Mantegna, sentenza n. 3209/12 parti : S.M. c/ Italiana Assicurazioni S.p.A.). Principi di buona fede e correttezza Frazionamento richiesta risarcitoria (per danni fisici e danni materiali) Improponibilità domanda Irrilevanza mancata iscrizione a ruolo causa connessa Giudice di Pace

Dettagli

Indagini bancarie aperte a tutti.

Indagini bancarie aperte a tutti. Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato

Dettagli

www.unijuris.it R E P U B B L I C A I T A L I A N A

www.unijuris.it R E P U B B L I C A I T A L I A N A N. /09 R.A.C.C. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Udine, sezione civile, composto dai Signori Magistrati: dott. Alessandra BOTTAN PRESIDENTE dott. Gianfranco

Dettagli

LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE. Avv. Sibilla Santoni

LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE. Avv. Sibilla Santoni LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE Avv. Sibilla Santoni Società sempre più complessa e problematica necessità degli assistenti sociali di conoscere i rischi giuridici a cui vanno incontro

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Abstract. L illegittima iscrizione del nominativo di un individuo nell archivio della Centrale Interbancaria dei soggetti segnalati come protestati, con conseguente revoca temporanea per l iscritto della

Dettagli

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice. dott. Michele Ruvolo, della Sezione Distaccata di Bagheria, ha SENTENZA T R A

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice. dott. Michele Ruvolo, della Sezione Distaccata di Bagheria, ha SENTENZA T R A TRIBUNALE DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Michele Ruvolo, della Sezione Distaccata di Bagheria, ha pronunciato

Dettagli

Tribunale di Mantova, Sez. II Giudice Designato Dott. Mauro Bernardi Provvedimento del giorno 10 dicembre 2004

Tribunale di Mantova, Sez. II Giudice Designato Dott. Mauro Bernardi Provvedimento del giorno 10 dicembre 2004 22. Negoziazione fuori sede di obbligazioni argentine - Mancata menzione della facoltà di recesso - Nullità del contratto - Sussistenza. Art. 30 d. lgs. 24-2-1998 n. 58 Tribunale di Mantova, Sez. II Giudice

Dettagli

Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Il Capo della Direzione. Roma,

Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Il Capo della Direzione. Roma, Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Il Capo della Direzione Roma, OGGETTO: Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni - Attività di segnalazione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) N. 00007/2015 REG.PROV.COLL. N. 01072/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Dettagli

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO RISOLUZIONE N.80/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 luglio 2012 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatture di importo inferiore a 300,00 euro - Annotazione cumulativa anche

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in

REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Unico, dott.ssa Consiglia Invitto ha pronunciato la seguente

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Andrea Gemma Avv. Michele Maccarone Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro

Dettagli

INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE

INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE BRUNO INZITARI INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE 1. Nelle operazioni di finanziamento che prevedono un piano di ammortamento, la restituzione del debito si realizza attraverso il pagamento

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA Bergamo, 13 Novembre 2015 Gian Paolo Valcavi 2 I punti centrali delle novità introdotte Art. 3, 2 comma sul punto dal D.lgs. 23/2015 «Esclusivamente

Dettagli

Il Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO

Il Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Alessandra Bottan Griselli dott. Francesco Venier Presidente; Giudice dott. Mimma Grisafi Giudice

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario [Estensore]

IL COLLEGIO DI ROMA. Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario [Estensore] IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Massimiliano Silvetti Avv. Alessandro Leproux Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE N. R.G. 12648/2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Terza sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Riccardo Guida, ha pronunciato la seguente:

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Abstract. Allineandosi all attuale orientamento giurisprudenziale in materia di responsabilità del Ministero della Salute per omessa vigilanza sulla produzione e sulla distribuzione dei vaccini e del sangue

Dettagli

Art. 54 decreto legge

Art. 54 decreto legge Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo

Dettagli

Dentro la Notizia. 28 Maggio 2013

Dentro la Notizia. 28 Maggio 2013 Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 73/2013 MAGGIO/14/2013 (*) 28 Maggio 2013 RAVVEDIMENTO OPEROSO SEMPRE

Dettagli

OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate

OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate Informativa per la clientela di studio N. 83 del 13.07.2011 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate Gentile cliente, con la stesura del presente documento informativo

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente N. 00482/2011 REG.PROV.COLL. N. 00169/2006 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA. nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo, e vertente

TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA. nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo, e vertente Tribunale di Napoli - Sez. Fallimentare 7 agosto 2009 (data decisione), ord. TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico

Dettagli

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.

Dettagli

STUDIO LEGALE BOGLIONE IPOTESI DI RIFORMA DELLA RESPONSABILITÀ MEDICA E SCENARI ASSICURATIVI BOLOGNA 9 NOVEMBRE 2012

STUDIO LEGALE BOGLIONE IPOTESI DI RIFORMA DELLA RESPONSABILITÀ MEDICA E SCENARI ASSICURATIVI BOLOGNA 9 NOVEMBRE 2012 A VV. I TALO PARTENZA IPOTESI DI RIFORMA DELLA RESPONSABILITÀ MEDICA E SCENARI ASSICURATIVI BOLOGNA 9 NOVEMBRE 2012 Il lontano passato: responsabilità extracontrattuale Il paziente che si riteneva danneggiato

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA N. 01763/2010 REG.SEN. N. 00879/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

Dettagli

fra questi in particolare sono da ricordare

fra questi in particolare sono da ricordare La responsabilità penale è quella in cui incorre un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio che compia uno dei reati contro la pubblica amministrazione previsti dal codice penale, fra questi

Dettagli

Sezione Lavoro. Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006. (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila)

Sezione Lavoro. Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006. (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila) Studio Legale Celotti www.studiolegalecelotti.it CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006 (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Dettagli

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA Finalità Utilizzo Compilazione e consegna Tipo di garanzia

Dettagli

PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile

PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile Tra L Università di, Dipartimento di con sede in alla Via, codice fiscale, in persona del rappresentante legale sig., di seguito denominata

Dettagli

I vizi lamentati per la loro classicità e molteplicità possono essere assunti ad un caso di scuola:

I vizi lamentati per la loro classicità e molteplicità possono essere assunti ad un caso di scuola: IMPUGNAZIONE DELIBERA ASSEMBLEA CONDOMINIALE MOTIVI VIZI INSUSSISTENZA RIGETTO [Tribunale di Napoli, Sezione XII, Civile sentenza 24 gennaio 2013 commento e testo (Nota a cura dell Avv. Rodolfo Cusano)

Dettagli

Editrice PROPRETARIO EX ART. 2929-BIS C.C. (DOPO IL D.L. 83/2015) Formula annotata di Giulio SPINA TRIBUNALE DI...

Editrice PROPRETARIO EX ART. 2929-BIS C.C. (DOPO IL D.L. 83/2015) Formula annotata di Giulio SPINA TRIBUNALE DI... Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 24.9.2015 La Nuova Procedura Civile, 3, 2015 Editrice ATTO DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE CONTRO IL TERZO PROPRETARIO

Dettagli

Home page Sezione.fallimentare Diritto.finanziario

Home page Sezione.fallimentare Diritto.finanziario Home page Sezione.fallimentare Diritto.finanziario Tribunale di Mantova 6 aprile 2006 G.U. Dr. Laura De Simone. Responsabilità della banca Fideiussione Escussione del garante Diligenza, correttezza e buona

Dettagli

MEDIAZIONE ATIPICA E ALBO DEI MEDIATORI (L. 39/1989)" Trib. Reggio Emilia, 17.4.2012 commento e testo

MEDIAZIONE ATIPICA E ALBO DEI MEDIATORI (L. 39/1989) Trib. Reggio Emilia, 17.4.2012 commento e testo MEDIAZIONE ATIPICA E ALBO DEI MEDIATORI (L. 39/1989)" Trib. Reggio Emilia, 17.4.2012 commento e testo P&D.IT La previsione di cui all oggi abrogato art. 6 L. n. 39/1989 in ordine alla necessità di iscrizione

Dettagli

C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere.

C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere. MUTUI FONDIARI: Risoluzione del contratto. C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere. Premessa. L anatocismo viene praticato oltre che sui conti correnti anche sui

Dettagli

COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli

COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli - COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli Determinazione n. 973 del 11-12-2012 Registro Generale delle Determinazioni Repertorio Ragioneria n. 999 del 10-12-2012 Determinazione n. 158 del 10-12-2012 Settore

Dettagli

COMUNE DI MONTEVARCHI PROVINCIA DI AREZZO

COMUNE DI MONTEVARCHI PROVINCIA DI AREZZO Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n 60 del 10/06/2014 Settore: SETTORE 1 AFFARI GENERALI ED ECONOMICO FINANZIARI Ufficio proponente: Ufficio Affari Generali, Segreteria e Contenzioso LETTERA

Dettagli

COMUNE DI ROVIGO. VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE n. DLCC/2014/40

COMUNE DI ROVIGO. VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE n. DLCC/2014/40 COMUNE DI ROVIGO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE n. DLCC/2014/40 O G G E T T O Riconoscimento debito fuori bilancio per la liquidazione delle

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Avv. Bruno De Carolis Presidente Dr.ssa Claudia Rossi Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Andrea Gemma Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore]

Dettagli

INCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300

INCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300 INCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300 La norma applica a tutti i casi di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul

Dettagli

SCUOLA FORENSE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO INCONTRO DEL 30.09.2011

SCUOLA FORENSE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO INCONTRO DEL 30.09.2011 SCUOLA FORENSE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO INCONTRO DEL 30.09.2011 Gli indici della natura subordinata del rapporto di lavoro Relazione dell Avv. Paolo Valla * * * Traccia dei casi da trattare Controversia

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Successivamente oggi 26.3.2012, ore 10.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n XXX/12 R.A.C.C., promossa da (A ) con

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA N. 01346/2013 REG.PROV.COLL. N. 01128/2000 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI PRESTITI AGEVOLATI DA ACCORDARE DA PARTE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELL INDUSTRIA, DEL COMMERCIO, DEI SERVIZI

Dettagli

Interessi di mora nel calcolo della soglia antiusura

Interessi di mora nel calcolo della soglia antiusura NO ALLA DOPPIA SOMMATORIA Interessi di mora nel calcolo della soglia antiusura 12/06/2014 Tribunale di Torino - Ordinanza 10 giugno 2014 n. 759 In un contratto di finanziamento, ai fini del superamento

Dettagli

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 32. Tribunale di Modena, 11 febbraio 2005, n. 582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE CIVILE Composto dai magistrati: Dott. Emilia Salvatore Presidente Est. Dott.

Dettagli

FATTO E DIRITTO MOTIVI DELL APPELLO

FATTO E DIRITTO MOTIVI DELL APPELLO Commissione tributaria regionale Emilia Romagna, sez. XX, 19 agosto 2011, n. 75 FATTO E DIRITTO L Agenzia delle Entrate di Guastalla appella la sentenza n 55/01/08 con cui la Commissione Tributaria Provinciale

Dettagli

IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON

IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON PROPRIETARIA?Cassazione, sez. II, 18 settembre 2012, n. 15644 commento e testo Diritto e processo.com

Dettagli

UNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE

UNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE UNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE INDICE Art. 1 - Oggetto e contenuto Art. 2 - Organizzazione e gestione della cassa economale Art. 3 - Fondi di anticipazione a favore del cassiere

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

R E P U B B L I C A I T A L I A N A N. 941/96 R.A.C.C. R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Udine, sezione civile, composto dai Signori Magistrati: Dott. ALESSANDRA BOTTAN PRESIDENTE

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Sent. / Cont. / Cron. Rep. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

Dettagli

Roma, 09 settembre 2003

Roma, 09 settembre 2003 RISOLUZIONE N. 178/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 09 settembre 2003 Oggetto: Istanza di interpello. Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 48 del TUIR: regime tributario dei

Dettagli

COMUNE DI BARDONECCHIA

COMUNE DI BARDONECCHIA COMUNE DI BARDONECCHIA PROVINCIA DI TORINO DETERMINAZIONE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA N. 94 DEL 03 OTTOBRE 2014 OGGETTO: ATTIVITÀ GIUDIZIALE NELLE PROCEDURE ESECUTIVE PER RECUPERO CREDITI DERIVANTI DA SENTENZA

Dettagli

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTARELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTARELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LAPERTOSA (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTARELLI Membro

Dettagli

Elenco Intermediari operanti nel settore finanziario n. 27193. RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO AL 31.12.2012

Elenco Intermediari operanti nel settore finanziario n. 27193. RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO AL 31.12.2012 CITHEF S.C. a R.L. Sede Legale: Via Santa Lucia, 81 80132 Napoli Capitale Sociale:euro 610.330 i.v. R.E.A. Napoli n.507434 Registro Imprese di Napoli e C.F. 06629110633 Elenco Intermediari operanti nel

Dettagli

PREMESSO CHE: (*) modificata con DGRT 535/2013 e con DGRT 751/2013

PREMESSO CHE: (*) modificata con DGRT 535/2013 e con DGRT 751/2013 La garanzia finanziaria può essere prestata mediante: reale e valida cauzione, fideiussione bancaria o polizza assicurativa ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale Toscana n 743 del 06/08/2012 e

Dettagli

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO Al fine di garantire la posizione del cittadinocontribuente, il legislatore ha mutuato, nel processo tributario, un istituto tipico di quello amministrativo

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 18573 Anno 2014 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: D'ASCOLA PASQUALE Data pubblicazione: 03/09/2014 ORDINANZA sul ricorso 14690-2012 proposto da: NAPOLITANO PAOLO NPLPLA78L04L259I,

Dettagli

Il principio di buona fede nei contratti di franchising

Il principio di buona fede nei contratti di franchising Il principio di buona fede nei contratti di franchising In questo articolo verrà analizzato il principio di buona fede applicato ai contratti di franchising, anche grazie all analisi della giurisprudenza

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Pagina 1 di 6 N. 00449/2015 REG.PROV.COLL. N. 00152/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di

Dettagli

Novità in materia di Rimborsi IVA

Novità in materia di Rimborsi IVA Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00

Dettagli

OBBLIGO DI INFORMAZIONE DELL AGENTE CIRCA I DOCUMENTI E LE FORMALITA PER L ESPATRIO

OBBLIGO DI INFORMAZIONE DELL AGENTE CIRCA I DOCUMENTI E LE FORMALITA PER L ESPATRIO Università Degli Studi Di Milano Bicocca -Scienze del turismo- Diritto del turismo OBBLIGO DI INFORMAZIONE DELL AGENTE CIRCA I DOCUMENTI E LE FORMALITA PER L ESPATRIO Federica Cabassi, Francesca Sergi,

Dettagli

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI. RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI. RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 proposto dal sig. (riportare dati identificativi, domicilio fiscale, P. IVA), nato a il, C.F., rappresentato

Dettagli

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 28 marzo 2013

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 28 marzo 2013 RISOLUZIONE N. 20/E Roma, 28 marzo 2013 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Contratti di finanziamento bancario a medio e lungo termine stipulati all estero profili elusivi e ipotesi di applicabilità

Dettagli

CORTE APPELLO TORINO 16 NOVEMBRE 2009 (E. Goria v/ Banca Fideuram S.p.A., Eurizon Vita S.p.A., P. Vercelli): con

CORTE APPELLO TORINO 16 NOVEMBRE 2009 (E. Goria v/ Banca Fideuram S.p.A., Eurizon Vita S.p.A., P. Vercelli): con CORTE APPELLO TORINO 16 NOVEMBRE 2009 (E. Goria v/ Banca Fideuram S.p.A., Eurizon Vita S.p.A., P. Vercelli): con riferimento alla negoziazione di una polizza unit linked, la Corte d Appello accerta la

Dettagli

Le polizze dormienti e il nuovo termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione: la legge 266/2005, il D.P.R.

Le polizze dormienti e il nuovo termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione: la legge 266/2005, il D.P.R. Le polizze dormienti e il nuovo termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione: la legge 266/2005, il D.P.R. 116/2007, la legge 166/2008 1 Legge 266/2005 Con legge 266/2005

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati - dott. Ettore NESTI presidente - dott. Rocco

Dettagli

TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE PRIMA CIVILE. Il Tribunale di Torino - sezione 1 civile SENTENZA. Contro

TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE PRIMA CIVILE. Il Tribunale di Torino - sezione 1 civile SENTENZA. Contro TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale di Torino - sezione 1 civile in composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado al n.18076

Dettagli

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016 CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa Roma, 01 aprile 2016 OGGETTO: Problematiche relative alla tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione vita

Dettagli

Il nuovo rito per i licenziamenti. Il novellato art. 18 S.L Mirco Minardi

Il nuovo rito per i licenziamenti. Il novellato art. 18 S.L Mirco Minardi Il nuovo rito per i licenziamenti. Il novellato art. 18 S.L Mirco Minardi lexform.it II.1 IL VECCHIO E IL NUOVO ARTICOLO 18 S.L.. In quali casi si applica il nuovo procedimento giudiziario specifico? In

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00547/2013 REG.PROV.COLL. N. 01978/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato

Dettagli

A) OPPOSIZIONI CARTELLE ESATTORIALI

A) OPPOSIZIONI CARTELLE ESATTORIALI Contributo unificato, diritti di copia, indennità ex art. 30 t.u. spese di giustizia e imposta di registro nei procedimenti, in materia di sanzioni amministrative, di opposizione alle cartelle esattoriali,

Dettagli

Le Prestazioni c.d. i Limiti di Elasticità della

Le Prestazioni c.d. i Limiti di Elasticità della Le Prestazioni c.d. accessorie all alloggio e i Limiti di Elasticità della Causa del Contratto d Albergo CORTE DI CASSAZIONE, sez. III Sentenza del 22 gennaio 2002, n. 707 Pres. Giuliano Rel. Durante P.M.

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 5 N. 01295/2013 REG.PROV.COLL. N. 01456/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha

Dettagli

IL TRIBUNALE DI PALERMO TERZA SEZIONE CIVILE

IL TRIBUNALE DI PALERMO TERZA SEZIONE CIVILE IL TRIBUNALE DI PALERMO TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Giuseppe Rini, sciogliendo la riserva assunta all udienza del 28 novembre 2013, ha pronunciato la seguente

Dettagli

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI.

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. 1. Premessa. Per effetto della globalizzazione dei mercati è sempre più frequente la creazione di gruppi transfrontalieri, di gruppi cioè in cui le diverse imprese sono localizzate

Dettagli

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Art. 182 Tuir: regole di determinazione del reddito d impresa durante la fase di liquidazione; Art. 17 e 21 Tuir: condizioni e modalità per la tassazione

Dettagli

CASSA CONTINUA. Iscritta all albo delle banche tenuto dalla Banca d'italia al n. 2987.6

CASSA CONTINUA. Iscritta all albo delle banche tenuto dalla Banca d'italia al n. 2987.6 Il presente foglio informativo non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell art. 1336 Cod.Civ. CASSA CONTINUA Sezione I - Informazioni sulla Banca Cassa Rurale di Trento - Banca di Credito Cooperativo

Dettagli

Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo

Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cataldi.it Il giudice del lavoro adito con impugnativa

Dettagli

Regolamento per la gestione dei Prestiti Sociali

Regolamento per la gestione dei Prestiti Sociali Regolamento per la gestione dei Prestiti Sociali Art. 1 Scopo Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti da Soci, sia persone fisiche che giuridiche, in conformità all art. 4 dello Statuto

Dettagli

Nella persona della dott.ssa Giovanna Beccarini Crescenzi, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA

Nella persona della dott.ssa Giovanna Beccarini Crescenzi, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale di Milano Sezione controversie di lavoro Nella persona della dott.ssa Giovanna Beccarini Crescenzi, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato

Dettagli

******* REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI PERUGIA SECONDA SEZIONE CIVILE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE

******* REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI PERUGIA SECONDA SEZIONE CIVILE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE Abstract. Il Tribunale ha rilevato la nullità dell ordine di acquisto di strumenti finanziari ad alto rischio (bonds argentini) in quanto sottoscritto prima del perfezionamento del contratto di intermediazione

Dettagli

CREDITO, LEASING, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI

CREDITO, LEASING, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI TITOLO VI CREDITO, LEASING, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI CAPITOLO I USI BANCARI 894. Operazioni di credito documentario (artt. 1527, 1530 C.C.). Le Banche, nelle operazioni di credito documentario, si attengono,

Dettagli