REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MODENA Sez. I civile. ha emesso la seguente S E N T E N Z A
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1 Contratti in generale Annullamento del contratto - Contratti bancari stipulati da incapace legale (inabilitato) Acquisto di titoli ed azioni ad alto rischio - Atti eccedenti l ordinaria amministrazione - Annullamento dei contratti Effetti restitutori Contratti in generale Responsabilità precontrattuale - Chiamata in causa in garanzia del curatore dell inabilitato Illecito extracontrattuale del curatore Conoscenza delle cause di invalidità ex art.1338 cc Non rilevanza Regime legale di pubblicità Legittimo affidamento della banca Esclusione - Rif.Leg.artt.427,428, 1338,1426,1442,2043,2047 cc; Sentenza n. 1253/07 Pronunziata il 30/05/2007 Depositata il 13/07/2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MODENA Sez. I civile Il Giudice, dott. ALESSANDRO FAROLFI ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 3431/02 R.G. promossa DA XX, con l'avv. M. Lugli come da mandato a margine dell'atto di citazione ATTORE CONTRO CARISBO - CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA s.p.a., con l'avv.to C. F. Casarini che la rappresenta e difende in giudizio come procura in calce alla copia notificata dell'atto introduttivo CONVENUTA CON LA CHIAMATA DI ZZ, con l'avv.to M. Lugli CHIAMATO CONCLUSIONI Come da verbale di causa del 19/12/2006 di seguito richiamate. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato in data 05/07/2002 il sig. XX evocava in giudizio Carisbo - Cassa di Risparmio di Bologna s.p.a. esponendo che: a) con sentenza
2 16/03/90 l'attore era stato dichiarato inabilitato e tale pronuncia era stata debitamente annotata a margine dell'atto di nascita; b) dal novembre 1999 all'ottobre 2001 l'attore aveva versato sul c/c 1080 aperto presso la banca convenuta la somma complessiva di L utilizzate per l'acquisto di titoli ed azioni ad alto rischio, servendosi altresì di finanziamento Multicurrency all'uopo concesso dalla stessa banca; c) all'esito di dette operazioni il saldo dei conti intestati all'attore era di soli ,32 Euro per il conto 1080 e di Euro ,97 per altro conto n. 1126; d) tutti gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione potevano essere annullati ex art. 427 c. 2 c.c. Tanto premesso l'attore chiedeva l'annullamento dei contratti ed operazioni concluse con condanna della convenuta alla restituzione di quanto ricevuto indebitamente detratto quanto medio tempore già incassato dall'attore, importo quantificato in Euro salva migliore e diversa quantificazione, con condanna altresì alla rifusione dell'interesse contrattuale negativo, pari agli interessi che l'attore avrebbe potuto percepire dall'investimento in titoli con caratteristiche che il Giudice tutelare avrebbe autorizzato; vinte le spese di lite. Si costituiva la Banca convenuta contestando le domande attoree e rilevando che era stato il padre dell'attore, ZZ, a presentare il figlio alla filiale bancaria di Spilamberto dipingendolo come persona con disponibilità finanziarie da investire e con specifiche conoscenze nel campo dei servizi di investimento; si deduceva inoltre che da quel momento l'attore aveva operato con consapevolezza ed in prima persona per ogni rapporto od investimento. Era quindi l'attore ad aver occultato ex art c.c. il proprio status sino a quando le vicende legate ai titoli argentini ed all'11 settembre 2001 non lo avevano indotto ad intraprendere la presente causa. In subordine si rilevava che era stato il comportamento del padre e curatore dell'attore, sig. ZZ ad aver cagionato i danni lamentati, rendendosi colpevole di illecito extracontrattuale ex art c.c., di cui si chiedeva pertanto la chiamata in causa per essere tenuta indenne, e che in ogni caso era applicabile l'art c.c. sia con riguardo al comportamento dell'attore che del suo curatore. Espletati gli incombenti di cui all'art. 183 e 184 c.p.c., la causa veniva istruita con produzione di documenti e l'assunzione di taluni testimoni, nonché attraverso l'interrogatorio formale dell'attore. In seguito era disposta C.T.U. contabile con elaborato depositato dal dott. Paolo Rebucci in data 25/01/2005 e successivo supplemento del 02/09/2005. Precisate le conclusioni come dianzi riportato all'udienza del 19/12/2006, la causa era infine trattenuta in decisione da questo giudice, con concessione di termini per il deposito di comparse conclusionali e successive repliche. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La domanda principale di parte attrice, volta ad ottenere l'annullamento dei contratti bancari conclusi dall'incapace legale XX, deve essere accolta. Le operazioni compiute dal sig. XX, alla luce dell'istruttoria esperita e della C.T.U. contabile espletata, appaiono per la loro natura nonché per la loro entità oggettiva eccedenti l'ordinaria amministrazione. Sotto il primo profilo si tratta infatti di rapporti assistiti da finanziamenti in Yen o da garanzie obbligazionarie in valuta, operazioni su tassi di cambio, titoli di paesi emergenti e notoriamente a rischio, mentre dal punto di
3 vista quantitativo (giuste le rilevazioni del C.T.U. a p. 33 della sua relazione ed il successivo supplemento) si tratta di versamenti complessivi per ben Euro ,73 e prelevamenti complessivi per Euro ,74. Le conseguenze di cui all'art. 427 c. 3 c.c. appaiono verificate ed a differenza dell'annullamento degli atti compiuti dall'incapace naturale, di cui al successivo art. 428 c.c., non vi è una particolare indagine da compiere in ordine alla buona o mala fede della controparte ed in ordine alla natura pregiudizievole o meno dell'atto di disposizione. In altri termini, in tema di incapacità legale, non vi sono quelle particolari esigenze di tutela dell'affidamento dei terzi che invece la codificazione secondo il c.d. "metodo dell'economica" impose in tema di incapacità naturale o di disciplina dell'errore negoziale. In materia, sia pure con riferimento al tema della prescrizione, segnala la natura obiettiva dell'indagine Cass. civ., Sez. II, 06/03/1993, n.2725, secondo cui "La norma di cui all'art. 1442, comma 2 c.c. secondo la quale, qualora l'annullabilità di un contratto dipende da incapacità legale di uno dei contraenti, l'azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni decorrente dal giorno in cui è cessato lo stato di interdizione (o di inabilitazione) riguarda non soltanto il caso in cui il contratto sia stato stipulato direttamente dall'incapace, ma anche quello in cui il contratto sia stato concluso dal rappresentante legale senza le autorizzazioni degli organi tutelari prescritte dalla legge per il compimento, in nome del minore, di alcune categorie di atti giuridici, ricorrendo anche in questo caso, caratterizzato, come il primo, da un vizio dell'atto determinato dalla sua stipulazione senza le garanzie previste dalla legge nell'interesse dell'incapace, l'esigenza di tutela di questo soggetto dagli effetti negativi dell'inerzia del tutore". Alla pronuncia di annullamento dei contratti e delle operazioni bancarie compiute dall'attore consegue, come richiesto, la restituzione della differenza fra importi versati in esecuzione di tali contratti e prelevamenti già a suo tempo compiuti dall'attore pari ad Euro # somma che va gravata dell'interesse legale dal 02/01/2002 al saldo. Detta data corrisponde, secondo la ricostruzione cronologica operata senza contestazioni dal C.T.U., al momento in cui la banca, stante il pessimo andamento finanziario, decise di liquidare i rapporti con il sig. XX, revocando i finanziamenti in essere, vendendo i titoli esistenti e, operata la relativa compensazione, restituendo all'attore un saldo residuo ben inferiore ai versamenti compiuti (sul punto vedasi a conferma i docc. 13 e 14 di parte attrice). Da tale momento, infatti, retroagendo fra le parti gli effetti della presente pronuncia, deve ritenersi esigibile il debito restitutorio ancorché la presente azione abbia di per sé natura costitutiva. Nessun risarcimento ulteriore del danno può invece trovare accoglimento. Da un lato, infatti, il riconoscimento di interessi legali appare adeguatamente in grado di ristorare il pregiudizio eventualmente derivato al sig. XX dalla mancata disponibilità delle somme oggetto di restituzione e tali da reintegrare il patrimonio dell'attore. Dall'altro, la richiesta di attribuzione di interessi ulteriori corrispondenti a quelli mediamente percepibili - nello stesso periodo dei fatti di causa - attraverso investimenti in BOT o CCT o titoli di stato - sconta la circostanza che, nella specie, nessun investimento di questo tipo l'attore ha mai provato di aver operato, eventualmente anche precedentemente alle operazioni oggetto di annullamento, sicché l'accordare questa forma di risarcimento significherebbe sostanzialmente - al di là del profilo di invalidità formale divisato - premiare un investitore malaccorto che nessuna propensione all'investimento in titoli sicuri o del
4 debito pubblico ha mai mostrato. Difetta pertanto lo stesso nesso causale fra annullamento e pregiudizio risarcitorio vantato in questa sede dall'attore. Quanto all'eventuale inadempimento della banca convenuta o violazioni in relazione alle disposizioni previste dal T.U. finanziario, tale profilo è stato per la prima volta dedotto dall'attore soltanto in comparsa conclusionale e, quindi, tardivamente. 2. Non fondata appare, peraltro, la richiesta di manleva o garanzia impropria svolta dalla banca convenuta nei confronti del padre e curatore dell'attore, sig. ZZ, terzo chiamato nel presente giudizio. I testi escussi hanno infatti confermato che il sig. ZZ si limitò a presentare il figlio XX al personale della filiale di Spilamberto della Banca convenuta chiedendo che lo stesso fosse "trattato bene". Ma i testi indotti dalla stessa convenuta hanno confermato che il padre e curatore dell'attore non è mai stato presente in occasione degli specifici ordini impartiti alla banca dall'attore nè in occasione della sottoscrizione da parte di questi dei contratti via via predisposti dall'istituto di credito. Al di là dell'iniziale contatto, quindi, il sig. ZZ non è mai stato presente quando il figlio poneva in essere atti di straordinaria amministrazione, non potendo perciò neppure ritenersi che lo stesso abbia posto in essere alcun illecito extracontrattuale, rilevante ex art c.c.. Quanto alla norma di cui all'art c.c., pure invocata dalla banca convenuta, deve rilevarsi che tale disposizione attiene alla ipotesi, del tutto diversa da quella in esame, della responsabilità vicaria per fatto illecito compiuto dall'incapace. Neppure, infine, paiono sussistere i presupposti per l'operatività dell'art c.c. per la decisiva ed assorbente ragione che l'invalidità per incapacità legale (e non semplicemente naturale) dell'altro contraente è vicenda negoziale rispetto alla quale, stante il regime legale di pubblicità, può escludersi la sussistenza di legittimo affidamento. Sul punto la giurisprudenza del tutto prevalente appare costantemente orientata: "Se la causa di invalidità del negozio deriva da una norma imperativa o proibitiva di legge, o da altre norme aventi efficacia di diritto obiettivo, tali - cioè - da dover essere note per presunzione assoluta alla generalità dei cittadini e - comunque - tali che la loro ignoranza bene avrebbe potuto o dovuto essere superata attraverso un comportamento di normale diligenza, non si può configurare colpa contrattuale a carico dell'altro contraente, che abbia omesso di far rilevare alla controparte l'esistenza delle norme stesse" (Cass. civ., Sez. III, 26/06/1998, n.6337). Più recentemente: "In ipotesi di conclusione di un contratto affetto da nullità derivante da una norma di legge, nota ad uno dei contraenti e taciuta all'altra parte, non è configurabile ignoranza incolpevole in capo al soggetto che ha omesso di conseguirne la conoscenza con l'impiego dell'ordinaria diligenza (nella specie, la S.C., in applicazione del predetto principio, ha ritenuto che non potesse considerarsi contraente di buona fede, ingannato o fuorviato, colui che aveva omesso di controllare l'effettiva iscrizione della propria controparte in un apposito albo pubblico previsto dalla legge)" (Cass. civ., Sez. I, 06/04/2001, n.5114). Deve pertanto rigettarsi la domanda di garanzia impropria e manleva proposta da CARISBO nei confronti del sig. ZZ. Quanto alle spese del giudizio, la convenuta soccombente va condannata a rifondere i due terzi di quelle sostenute dall'attore, giustificandosi la compensazione del residuo terzo in ragione del rigetto della domanda risarcitoria proposta dal sig. XX ; quanto al terzo chiamato, la particolarità della vicenda induce a ritenere equo una parziale
5 compensazione delle spese di lite per la stessa quota, gravando i residui due terzi sulla convenuta soccombente. P.Q.M. Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa sub R.G. 3431/02, ogni diversa istanza, domanda od eccezione respinta, - Annullati i contratti e le operazioni bancarie conclusi dal sig. XX con CARISBO Cassa di risparmio di Bologna s.p.a., ai sensi e per gli effetti dell'art. 427 c.c., dichiara tenuta e condanna la banca convenuta a restituire al sig. XX la somma di Euro # oltre agli interessi legali dal 02/01/2002 al saldo; - Rigetta ogni domanda di garanzia e manleva proposta dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato sig. ZZ; - Conseguentemente condanna CARISBO - Cassa di Risparmio di Bologna s.p.a. alla rifusione dei due terzi delle spese legali sostenute da parte attrice, liquidate in misura già compensata nel residuo terzo, in Euro (di cui Euro 450 per spese, Euro per competenze ed Euro per onorari), oltre a spese generali, ad IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso delle spese di C.T.U. come liquidate in corso di causa; - Condanna infine CARISBO Cassa di Risparmio di Bologna s.p.a. alla rifusione dei due terzi delle spese legali sostenute dal terzo chiamato sig. ZZ, liquidate in misura già compensata nel residuo terzo, in Euro (di cui Euro 200 per spese, Euro per competenze ed Euro per onorari), oltre a spese generali, ad IVA e CPA come per legge Modena, 30 maggio 2007 Il Giudice Dott. Alessandro Farolfi Depositata in Cancelleria il 13 LUG 2007
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