CIRCOLARE MENSILE maggio 2010

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "CIRCOLARE MENSILE maggio 2010"

Transcript

1 A tutti i clienti in indirizzo CIRCOLARE MENSILE maggio 2010 UNICO 2010 I TERMINI DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE In occasione dell imminente appuntamento con le scadenze di versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi modello Unico 2010, riteniamo opportuno fornire uno strumento utile al monitoraggio dei principali adempimenti in scadenza con particolare riferimento agli istituti della rateazione e della compensazione. SCADENZA ORDINARIA Società di capitali entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta Soggetti che approvano il bilancio OLTRE I 4 MESI dalla chiusura dell esercizio Se il bilancio NON È APPROVATO ENTRO IL SESTO mese dalla chiusura dell esercizio ENTRO il giorno 16 del MESE SUCCESSIVO ALL APPROVAZIONE del bilancio il versamento deve comunque essere effettuato ENTRO il 16 LUGLIO Il versamento riguarda: - il saldo relativo al periodo d imposta cui si riferisce la dichiarazione, - il primo acconto per il periodo d imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione. Il secondo acconto sarà invece versato entro l ultimo giorno dell undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta cui si riferisce la dichiarazione. Società di persone Entro il 16 giugno 2010 Persone Fisiche Entro il 16 giugno 2010 Il versamento riguarda: - il saldo relativo al periodo d imposta 2009, - il primo acconto per il periodo d imposta Il secondo acconto sarà invece versato entro il 30 novembre Anche il saldo dell IVA, per i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione IVA all interno della dichiarazione unificata, può essere pagato entro il 16 giugno ovvero entro il 16 luglio. Tuttavia, poiché il termine per il versamento dell IVA scade il 16 marzo, i contribuenti che si avvalgono della possibilità di effettuare il versamento dell IVA nel periodo dal 16 marzo al 16 giugno, devono maggiorare tale importo dello 0,40 per cento per mese o frazione di mese. Qualora, invece, il contribuente scelga di effettuare il versamento dell IVA nel periodo dal 16 giugno al 16 luglio deve applicare l ulteriore maggiorazione dello 0,40 per cento sulla somma calcolata alla data del 16 giugno. SCADENZA CON MAGGIORAZIONE Il versamento delle imposte, ordinariamente in scadenza il 16 giugno, può essere effettuato anche entro il 16 luglio 2010 con versamento di una maggiorazione pari allo 0,4%. Pag. 1

2 RATEAZIONE Il saldo ed il primo acconto calcolati in Unico 2010 possono essere rateizzati. Il numero massimo di rate e la loro scadenza variano a seconda che il contribuente sia titolare o meno di partita Iva nonché sulla base della data del primo versamento effettuato. La rateazione comporta l applicazione dell interesse in misura pari allo 0,33% mensile forfetario, indipendentemente dal giorno in cui è effettivamente avvenuto il versamento. Si ricorda che gli interessi da rateizzazione non vanno cumulati all imposta, ma vanno versati separatamente. SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA Rata Versamento Interessi % Versamento con maggiorazione Interessi % (+0,40%) 1^ 16 giugno 0,00 16 luglio 0,00 2^ 16 luglio 0,33 16 agosto 0,33 3^ 16 agosto 0,66 16 settembre 0,66 4^ 16 settembre 0,99 18 ottobre 0,99 5^ 18 ottobre 1,32 16 novembre 1,32 6^ 16 novembre 1,65 SOGGETTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA Rata Versamento Interessi % Versamento con maggiorazione Interessi % (+0,40%) 1^ 16 giugno 0,00 16 luglio 0,00 2^ 30 giugno 0,16 2 agosto 0,16 3^ 2 agosto 0,49 31 agosto 0,49 4^ 31 agosto 0,82 30 settembre 0,82 5^ 30 settembre 1,15 2 novembre 1,15 6^ 2 novembre 1,48 30 novembre 1,48 7^ 30 novembre 1,81 Anche il saldo Iva può essere rateizzato, con le medesime scadenze già indicate relativamente al saldo e primo acconto delle altre imposte liquidate in Unico MODALITA DI VERSAMENTO E COMPENSAZIONE I versamenti d imposta devono essere effettuati attraverso il modello di pagamento F24, i principali codici utilizzati per il versamento dei tributi sono i seguenti: Pag. 2

3 IMPOSTE CODICI TRIBUTO IRPEF SALDO 4001 IRPEF ACCONTO prima rata 4033 IRPEF ACCONTO seconda rata 4034 IRES SALDO 2003 IRES ACCONTO prima rata 2001 IRES ACCONTO seconda rata 2002 IRAP SALDO 3800 IRAP primo acconto 3812 IRAP secondo acconto 3813 IVA annuale - SALDO 6099 Interessi pagamento rateizzato - Sez. Erario 1668 Addizionale Regionale 3801 Addizionale Comunale 3844 Addizionale Comunale acconto 3843 I crediti derivanti dal Modello Unico 2010 possono essere utilizzati in compensazione già dal giorno successivo a quello di chiusura del periodo d imposta per il quale la dichiarazione viene redatta. Per i soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare tali crediti sono tecnicamente compensabili a partire dal mese di gennaio, sempre che il contribuente a quella data sia in grado di effettuare calcoli precisi riconducibili a quanto effettivamente verrà dichiarato. E bene ricordare che: a) Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze e, conseguentemente, utilizzare gli importi a credito: - in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24, per il pagamento dei debiti relativi ad una diversa imposta, alle ritenute ed ai contributi. In tal caso, il contribuente è obbligato a compilare e presentare il modello di pagamento F24 anche se, per effetto dell eseguita compensazione, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero, in quanto, in assenza della presentazione della distinta di pagamento F24, l ente o gli enti destinatari del versamento unitario non possono venire a conoscenza delle compensazioni operate e regolare le reciproche partite di debito e credito; - in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta. In tal caso, il contribuente può scegliere se esporre la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione ovvero anche nel modello F24; b) l utilizzo in compensazione del credito Iva annuale in misura superiore a ,00 euro può essere effettuato a partire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione Pag. 3

4 della dichiarazione dalla quale esso emerge, mentre la compensazione di un credito superiore a ,00 euro è subordinata alla presenza del visto di conformità nella relativa dichiarazione; c) il limite massimo dei crediti d imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di ,90 euro per ciascun anno solare. Qualora il credito in esame sia superiore ai suddetti limiti, l eccedenza potrà essere chiesta a rimborso nei modi ordinari o portata in compensazione nell anno solare successivo. Ai fini del calcolo del limite massimo di ,90, l importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta non ha alcun rilievo, anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24. ONERI DETRAIBILI: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA (C.M. n. 21/E del 23 aprile 2010) Con la circolare in commento l Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su varie questioni interpretative; alcune delle quali riguardano gli oneri detraibili che il contribuente può indicare nella propria dichiarazione dei redditi. Detrazione arredamenti Si ricorda che il D.L. n. 5/09 ha introdotto una detrazione d imposta pari al 20% delle spese sostenute per l acquisto di mobili, elettrodomestici, televisori e computer nell ambito di una ristrutturazione edilizia. Il legislatore in particolare ha precisato che per usufruire della detrazione in parola il contribuente deve: - fruire della detrazione del 36 per cento, prevista dall art. 1 della legge n. 449 del 1997, per interventi di recupero edilizio effettuati sull abitazione alla quale i mobili e gli elettrodomestici sono destinati; - aver iniziato gli interventi di recupero edilizio a partire dal 1 luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data; - sostenere le spese per l arredo mediante bonifico bancario o postale - da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento tra il 7 febbraio 2009 e il 31 dicembre Il legislatore nel riconoscere il nuovo beneficio alle ulteriori spese documentate, sostenute per mobili ed elettrodomestici ha richiesto che detti beni siano acquistati nel contesto dei lavori di ristrutturazione dell abitazione, condizione che può ritenersi verificata quando i lavori edilizi sono stati avviati. Deve ritenersi quindi sufficiente che la data di inizio lavori - risultante dalla comunicazione che deve obbligatoriamente essere inviata al centro operativo di Pescara per poter usufruire della detrazione del 36 per ce nto - sia anteriore all acquisto dell arredo ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l arredo dell abitazione. La detrazione in esame, riconosciuta fino ad un ammontare massimo di spesa detraibile di euro, deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Qualora il contribuente ceda l abitazione oggetto degli interventi di ristrutturazione edilizia, potrà continuare ad usufruire delle quote (di detrazione) non ancora utilizzate. Qualora si acquistino frigoriferi, congelatori e loro combinazioni, è possibile beneficiare della detrazione in commento, mentre se in tale occasione viene rottamato il vecchio apparecchio, dovrà applicarsi la detrazione prevista da un altra norma, vigente fino al 2010, ossia la legge n. 296 del Quest ultima disposizione ha introdotto una detrazione d imposta del 20 per cento fino ad un importo massimo di 200 euro per ciascun apparecchio, da far valere in un unica rata, per frigoriferi, congelatori e loro combinazioni, di classe energetica non inferiore ad A+, acquistati per sostituire i vecchi elettrodomestici. Pag. 4

5 La detrazione riguarda anche le spese di trasporto e montaggio dei beni acquistati e nel caso in cui non ci sia coincidenza tra intestatario della fattura e soggetto che ha effettuato il bonifico, la detrazione spetta a colui che ha sostenuto la spesa. Infine nell ipotesi in cui le spese per la ristrutturazione edilizia siano state sostenute da uno dei coniugi e le spese per l arredo della medesima abitazione dall altro, la detrazione non potrà essere riconosciuta al contribuente che non si avvale della detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia. Detrazione 55% Come noto la detrazione d imposta del 55% riguarda le spese sostenute per il migl ioramento energetico degli edifici (isolamento, infissi, caldaie a condensazione, pannelli solari per il riscaldamento dell acqua, ecc.). A tal proposito l Agenzia delle entrate ha precisato che: - la data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l invio della documentazione all ENEA, coincide con il giorno del cosiddetto collaudo. Nell ipotesi in cui non sia richiesto il collaudo, il contribuente potrà provare la data di fine lavori anche con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o tecnico che compila la scheda informativa). Mentre non può ritenersi valida a tal fine una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione; - la detrazione spetta anche nel caso di sostituzione del portoncino d ingresso, purché separi l unità immobiliare dall esterno o da locali non riscaldati; - il beneficio del 55% non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti, per i medesimi interventi, dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli enti locali; - non si verifica decadenza dal beneficio nelle ipotesi di mancato o irregolare invio del modello previsto per le spese relative ad interventi che proseguono oltre l anno, da trasmettere entro 90 giorni dal termine del periodo d imposta in cui le stesse sono state sostenute. Tuttavia in tale fattispecie si rende applicabile la sanzione in misura fissa (da 258 a euro) prevista dall art. 11, comma 1, del D. Lgs. n. 471 del Detrazione trasporto pubblico In relazione alla detrazione del 19% delle spese sostenute per abbonamenti al trasporto pubblico, sino ad un importo massimo di 250 euro, l Agenzia ha precisato che il predetto limite deve intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per l abbonamento proprio e dei familiari a carico. Detrazione alloggi universitari Trattasi di una detrazione dall imposta lorda del 19 % dei canoni di locazione, per un importo non superiore a euro, derivanti da: - contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni; - contratti di ospitalità, nonché dagli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative. La detrazione non riguarda i canoni pagati a titolo di subaffitto di locali. Detrazione interessi passivi per acquisto abitazione principale Per quei contribuenti che hanno sottoscritto un mutuo finalizzato all acquisto dell abitazione principale, Pag. 5

6 (rispettando determinati requisiti), è possibile fruire di un agevolazione pari al 19% degli interessi pagati nel periodo d imposta, sino ad un massimo di 4.000,00 euro. Come noto, il beneficio si rende applicabile anche nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo; in tale ipotesi, chiarisce l Agenzia, la detrazione compete anche qualora il mutuo originario avesse un solo contraente mentre il nuovo mutuo ne ha invece due. In tal caso, comunque, se uno dei due coniugi è a carico dell altro, la detrazione spetta interamente al coniuge che ha a carico l altro. Infine l Agenzia chiarisce che la detrazione viene mantenuta anche nel caso di trasferimento della residenza per motivi di lavoro in un comune limitrofo alla nuova sede di lavoro. Spese sanitarie La detrazione del 19% delle spese mediche sostenute nel corso del periodo d imposta, per l importo che eccede la franchigia di 129,11 euro spetta anche nel caso in cui il contribuente sostenga spese per prestazioni chiropratiche rese da medici in centri specializzati. Inoltre, poiché le somme pagate al Fasi per i dirigenti in pensione non sono deducibili, eventuali rimborsi non pregiudicano la detrazione delle spese mediche sostenute. Il medesimo trattamento riguarda anche le spese sostenute dal familiare non a carico. PAESI BLACK-LIST: OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE OPERAZIONI (Ministero Economia e Finanze, Decreto 30/03/2010, G.U. n. 88 del 16/04/2010) Il decreto in esame ha prescritto per i soggetti passivi IVA l obbligo di comunicare all'agenzia delle entrate, tramite apposito modello, i dati relativi alle seguenti operazioni effettuate, a decorrere dal 1 luglio 2010, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (c.d. black-list, individuati dai decreti 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001): - cessioni di beni; - prestazioni di servizi rese; - acquisti di beni; - prestazioni di servizi ricevute. Il Ministero dell Economia e delle Finanze ha definito le modalità e i termini di effettuazione della suddetta comunicazione telematica. Il modello di comunicazione è presentato con riferimento: a) a periodi trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a euro; b) a periodi mensili, per gli altri i soggetti. Per quanto riguarda l individuazione dei periodi di riferimento si applicano i medesimi criteri prescritti per la periodicità delle comunicazioni dei modelli Intrastat. Le comunicazioni dovranno essere presentate all'agenzia delle entrate per via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento. Il modello con le relative istruzioni sarà approvato dall Agenzia delle Entrate entro il prossimo 29 maggio I dati del soggetto estero che dovranno essere comunicati sono, in ogni caso, già delineati dal decreto in esame: trattasi del codice fiscale (o identificativo), della denominazione, del domicilio fiscale, dell importo delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento e dell imposta sul valore aggiunto riferita alle operazioni imponibili. Pag. 6

7 ACCERTAMENTI IMMOBILIARI E STUDI DI SETTORE (Circolari Agenzia delle entrate n. 14/E e 19/E del 14 aprile 2010) Recentemente l Agenzia delle entrate è intervenuta con due circolari, la nr. 18/E e la nr. 19/E, fornendo utili chiarimenti in materia di accertamenti immobiliari e studi di settore. ACCERTAMENTI IMMOBILIARI In seguito alle disposizioni della Legge Comunitaria 2008 che, nell abrogare le norme introdotte dal D.L. n. 223/06, ha ristabilito il precedente quadro normativo, l Agenzia ha chiarito che: - lo scostamento dei corrispettivi dichiarati per le cessioni di beni immobili rispetto al valore normale torna a costituire elemento presuntivo semplice, con la conseguenza che trovano applicazione le disposizioni di carattere generale di cui all articolo 39, co. 1, lettera d), del DPR n. 600 e all articolo 54, secondo comma, del DPR n. 633/72, pertanto in relazione alle liti pendenti, gli Uffici dovranno valutare se le motivazioni degli accertamenti impugnati si dimostrino adeguate alle nuove norme (che sono retroattive) oppure, alla luce dell intervenuta modifica normativa, si rivelino insufficienti e quindi se sia opportuno abbandonare il contenzioso. L Agenzia precisa che la prosecuzione del contenzioso potrà avvenire qualora l infedeltà del corrispettivo dichiarato sia sostenuta, oltre allo scostamento del prezzo rispetto al valore normale, anche da ulteriori elementi presuntivi idonei ad integrare la prova della pretesa tributaria (come, ad esempio, il valore del mutuo contratto per l acquisto di importo superiore a quello della compravendita; l emergere, dalle indagini finanziarie, di prezzi superiori ovvero i prezzi di cessione di altre unità dello stesso immobile); - in relazione ai nuovi accertamenti gli Uffici non potranno rettificare il valore di cessione dell immobile dichiarato ai fini Iva o delle imposte dirette, sulla base dello scostamento tra corrispettivo dichiarato e valore normale, calcolato sulla base dei valori OMI. Tale scostamento potrà configurare un elemento presuntivo che potrebbe legittimare un accertamento fiscale solo unitamente ad altri elementi di supporto ed integrazione idonei a sostenere la pretesa del Fisco, tenuto anche conto delle ragioni rappresentate dal contribuente. STUDI DI SETTORE La circolare n. 19/E, fornisce chiarimenti agli Uffici per la gestione del contenzioso pendente in materia di studi di settore in seguito al le sentenze della Cassazione a sezioni Unite dello scorso dicembre 2009 che, come noto, hanno definito lo strumento dello studio di settore quale presunzione semplice, indebolendone l utilizzabilità in sede di accertamento. L Agenzia sostiene che solo dopo l avvio del contraddittorio è possibile legittimare l accertamento derivante dallo scostamento tra i valori indicati nella dichiarazione del contribuente e l elaborazione degli studi di settore. Pertanto, devono ritenersi viziati gli avvisi di accertamento basati sugli studi di settore applicati senza che sia stata attivata la fase del contraddittorio con il contribuente. In presenza di tale omissione, gli uffici ometteranno di coltivare le controversie. Ulteriori chiarimenti dell Agenzia riguardano i seguenti argomenti: - la mancata indicazione delle ragioni, per le quali sono stati disattesi gli elementi di difesa del contribuente in sede di contradditorio, non configura una carenza di motivazione dell atto stesso, sempre che tali ragioni siano comunque state esplicitate dall ufficio in fase di contraddittorio e riportate nel relativo verbale ovvero siano comunque desumibili dal medesimo verbale, consegnato al contribuente e quindi da questi conosciuto; Pag. 7

8 - qualora, a seguito dell invito al contradditorio, il contribuente non si presenti, la motivazione dell atto può basarsi unicamente sull applicazione dello studio di settore, con riferimento allo standard applicato. Viene quindi confermato che le risultanze degli studi di settore non possono essere applicate automaticamente per legittimare un accertamento fiscale, bensì, qualora il contribuente aderisca al contradditorio, rappresentano un elemento di presunzione semplice. Diventa pertanto indispensabile conservare idonea documentazione e memoria delle motivazioni che hanno condizionato i risultati economici derivanti dall attività d impresa in ogni periodo d imposta, al fine di contrastare un eventuale accertamento basato sugli studi di settore. BILANCI 2009: OBBLIGO DI PRESENTAZIONE IN FORMATO XBRL (D.P.C.M. 10 dicembre 2008, in attuazione dell art. 37, comma 21- bis, del D.L. n. 223/ circolare congiunta, 21 aprile 2010, dell Osservatorio Unioncamere e del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti) Tutte le società di capitali che depositano il bilancio d esercizio presso il Registro delle imprese sono tenuti a presentare i medesimi bilanci nel formato elettronico elaborabile XBRL, a partire dai bilanci riferiti ad esercizi chiusi successivamente al 16 febbraio Come noto il D.P.C.M. 10 dicembre 2008 ha approvato le specifiche tecniche del formato XBRL per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e degli altri atti presso il Registro delle imprese. L interpretazione della suddetta disposizione, ha indotto in un primo momento la dottrina a ritenere obbligatorio il deposito dello Stato patrimoniale e del Conto economico oltre che nel formato XBRL, anche nel formato usuale (PDF). Lo scorso 21 aprile, con apposita circolare, l Osservatorio Unioncamere e il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti hanno evidenziato che i suddetti obblighi di deposito (sia in formato PDF che XBRL) determinano un inutile duplicazione di informazioni, in contrasto con la ratio delle disposizioni sull adozione del formato XBRL, le quali hanno l obiettivo di semplificare gli adempimenti. Alla luce della suddetta precisazione, l interpretazione logico-sistematica delle disposizioni conduce, quindi, a depositare il bilancio d esercizio come segue: - il prospetto contabile, costituito da Stato patrimoniale e Conto economico, è codificato esclusivamente in formato XBRL, sulla base della vigente tassonomia. Il file XBRL può essere omesso solo nei casi di esonero espressamente previsti dalla normativa quali ad esempio il bilancio finale di liquidazione, i rendiconti ai sensi dell art C.C. nonché le situazioni economico patrimoniali allegate ai progetti di fusione e di scissione; - la Nota integrativa non potendo essere ancora resa nel nuovo formato elettronico elaborabile, sarà, invece, prodotta in formato PDF/A; - tutti gli altri documenti che accompagnano il bilancio, quali, per esempio, la Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio sindacale, verbale assembleare, sono allegati alla pratica in formato PDF/A. Ai fini della sottoscrizione della domanda di deposito del bilancio, la stessa può essere firmata: - da un amministratore della società, o dal liquidatore della società; - dal professionista incaricato ai sensi dell articolo 31, commi 2 quater e 2 quinquies della legge 24 novembre 2000 n Il professionista deve dichiarare di essere stato incaricato dalla società ad eseguire l adempimento pubblicitario. Pag. 8

9 PRESENTAZIONE DEL MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD) Approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legge che sposta dal 30 aprile al 30 giugno il termine di scadenza per la presentazione alle Camere di Commercio del M.U.D., il Modello Unico di Dichiarazione ambientale da parte di tutti produttori di rifiuti (imprese, artigiani e commercianti). Sono inoltre state pubblicate le correzioni al modello precedentemente approvato con DPCM 27 aprile 2010 e pubblicato in una versione errata in Gazzetta Ufficiale. In attesa del DPCM nella versione riveduta e corretta, quindi, si potranno utilizzare la modulistica e le istruzioni contenute nel vecchio modello allegato al DPCM 2 dicembre 2008, pubblicato nella G.U. n.278 del Si tenga comunque presente che il decreto legge di proroga della presentazione del MUD non risulta ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, pertanto l annunciato provvedimento, ad oggi non è entrato in vigore. PIU SPAZIO AL REDDITOMETRO (Circolare Agenzia entrate n. 12/E del 12 marzo 2010) Il redditometro, come noto, è uno strumento attraverso il quale l Amministrazione Finanziaria può determinare il reddito complessivo sinteticamente attribuibile alle persone fisiche, utilizzando l elaborazione derivante da una serie di indici di spesa e patrimoniali. Il possesso di immobili, auto, barche e di altri beni o il sostenimento di significative spese, può quindi determinare l attribuzione presuntiva di un maggior reddito a carico del contribuente, qualora quello indicato nella dichiarazione dei redditi non sia in linea con quello determinato sinteticamente in via presuntiva. In occasione del convegno del 27 gennaio scorso, denominato Telefisco, L Amministrazione finanziaria ha fornito chiarimenti riguardanti l incremento dell utilizzo dell accertamento sintetico nell anno 2009, come registrato da diverse Direzione Regionali. In particolare l Agenzia delle Entrate, a specifica richiesta, ha risposto che Il forte incremento, rispetto all anno 2008, dell accertamento sintetico, di cui il redditometro costituisce uno strumento di ricostruzione del reddito complessivo, è da attribuire anche alla capillare raccolta di dati avvenuta sia con flussi informatici strutturati che tramite l acquisizione di dati sul territorio. In tale ambito hanno assunto particolare rilievo gli elementi che caratterizzano la capacità di spesa relativa a beni non di prima necessità quali: le imbarcazioni, le auto di lusso, possesso di cavalli, iscrizione a scuole e circoli esclusivi, acquisto di opere d arte ecc... L Amministrazione finanziaria, infatti, oltre ad attingere regolarmente ai dati della Motorizzazione Civile al fine di identificare e selezionare i proprietari di auto di lusso, raccoglie, in sede di indagini locali, elementi comprovanti un determinato tenore di vita. Nei mesi appena trascorsi sono stati effettuati, per esempio, dei sopralluoghi presso i circoli ippici di competenza di ogni Ufficio, al fine di acquisire i nominativi dei proprietari di cavalli da corsa tenuti in pensione presso le strutture controllate. Analogamente sono stati richiesti alle varie agenzie di viaggi gli elenchi dei clienti che avevano, per esempio, acquistato dei pacchetti turistici superiori ad un determinato importo piuttosto consistente. Le stesse indagini sono state effettuate, presso gli istituti scolastici privati, i circoli esclusivi e le gallerie d arte. Pag. 9

10 In estrema sintesi, possiamo affermare che il metodo di calcolo del redditometro prevede che, una volta individuati e raccolti gli elementi idonei a rappresentare determinati consumi dei contribuenti, gli stessi vengano trasformati in reddito presunto sulla base di precisi coefficienti previsti dalla Legge. Alla luce degli indirizzi sopra evidenziati si ritiene opportuno in sede di dichiarazione dei redditi, valutare dati e informazioni indispensabili al fine di poter verificare la congruità della posizione di ogni contribuente in relazione al reddito sinteticamente attribuibile in base al citato redditometro. ISTAT: INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI MARZO 2010 (Istat, Comunicato, 16/04/2010) L Istat ha reso noto l indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di marzo 2010, pubblicato ai sensi dell art. 81 della L. n. 392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L indice è pari a 136,5. La variazione dell indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell anno precedente, è pari a +1,5%. DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA CONTRIBUTIVA DURC (Ministero del Lavoro, Circolare n. 5 del Ministero del Lavoro, interpello n. 3/ Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, Circolare n. 7 del INPS, Messaggio n del Accordi di rinnovo CCNL Edilizia Industria e CCNL Cooperative Edili) L INPS, facendo seguito a quanto contenuto in un recente Interpello del Ministero del Lavoro (nel quale veniva sancito che l eventuale responsabilità solidale in materia di appalti non impedisce il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva), ha recentemente precisato che, per motivi precauzionali, nel DURC dovrà essere annotata l esistenza di un obbligo solidale indicando il nome dell Azienda debitrice, il suo numero di posizione assicurativa e l importo complessivamente dovuto sia a titolo di contributi che a titolo di sanzioni civili. In relazione all argomento in esame, si ritiene altresì opportuno evidenziare che i recenti rinnovi del CCNL Edilizia Industria e CCNL Cooperative Edili hanno introdotto un limite massimo di ricorso al part-time nei confronti del personale operaio superato il quale le Casse Edili non potranno rilasciare il DURC. In particolare, i rapporti di lavoro a tempo parziale sono consentiti per una percentuale non superiore al 3% degli addetti in forza a tempo indeterminato.? Resta in ogni caso consentita alle imprese la possibilità di impiegare almeno uno (1) operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa. TRASMISSIONE TELEMATICA ALL INPS DELLE CERTIFICAZIONI DI MALATTIA (INPS, Circolare n. 60 del ) A partire dal 3 aprile 2010 i medici dipendenti del SSN o in regime di convenzione sono tenuti a trasmettere all Inps, attraverso un apposita procedura telematica, il certificato di malattia del lavoratore rilasciandone copia cartacea all interessato. Il certificato così trasmesso viene ricevuto dall Inps che lo mette a disposizione del cittadino intestatario e Pag. 10

11 del datore di lavoro pubblico o privato, mediante accesso al sito Internet dell Istituto previa autorizzazione e attribuzione di un PIN. Inoltre, i certificati dei lavoratori del settore privato aventi diritto all indennità di malattia erogata dall Inps, vengono anche trattati per le finalità istituzionali evitando così al lavoratore ogni obbligo di comunicazione nei confronti dell Istituto previdenziale. Infatti, il lavoratore avente diritto all indennità di malattia a carico dell Inps, in base alle nuove disposizioni, non è più tenuto a trasmettere all Istituto il certificato di malattia mentre permane l obbligo di trasmissione al datore di lavoro. In caso di impossibilità per il medico di stampare la certificazione, lo stesso comunicherà al lavoratore il numero del certificato, attribuito dopo il controllo e l accettazione dei dati trasmessi. Tale numerazione potrà essere utilizzata dal lavoratore per ricercare, visualizzare e stampare il proprio attestato direttamente dal sito Internet dell Istituto. E altresì previsto un periodo transitorio di tre mesi durante il quale è riconosciuta la possibilità per il medico di procedere al rilascio cartaceo dei certificati di malattia, secondo le modalità sino ad ora vigenti. DETERMINAZIONE PER L ANNO 2010 DEI MINIMALI PER IL CALCOLO DEI PREMI INAIL (INAIL, Circolare n. 11 del ) Con la circolare in esame l INAIL aggiorna i seguenti valori utili per il calcolo dei premi assicurativi relativi al 2010: MINIMALE CONTRIBUTIVO GIORNALIERO:. 43,79 (. 38,96 PER GLI OPERAI AGRICOLI -. 24,33 PER LE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI IN GENERE) MENSILE: ,54 ORARIO PER I PART-TIME:. 6,57 MINIMALE DI RENDITA MENSILE: ,78 ANNUO: ,30 MASSIMALE DI RENDITA MENSILE: ,73 ANNUO: ,70 LAVORATORI PARASUBORDINATI MINIMALE: MENSILE: ,78 ANNUO: ,30 Pag. 11

12 MASSIMALE: MENSILE: ,73 ANNUO: ,70 LAVORATORI DELL AREA DIRIGENZIALE ORARIO:. 11,10 GIORNALIERO:. 88,83 MENSILE: ,73 RITENUTE ALLA FONTE SU SOMME PIGNORATE PRESSO TERZI SOSTITUTI D IMPOSTA (Agenzia delle Entrate, Provvedimento del Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, Circolare n. 5 del ) In caso di pagamenti a seguito di pignoramenti presso terzo (es: datore di lavoro), quest ultimo, se è sostituto d imposta, deve assoggettare le somme pignorate a ritenuta d acconto. La ritenuta d acconto è sempre del 20% e deve essere versata a mezzo F24 utilizzando il codice tributo Quanto sopra, a condizione che il credito che ha dato origine al pignoramento sia un reddito assoggettabile a ritenuta alla fonte. Il sostituto d imposta sarà altresì tenuto a comunicare tempestivamente al proprio dipendente le operazioni effettuate, a rilasciare nei termini di legge apposita certificazione al creditore pignoratizio ed infine ad indicare nella dichiarazione dei sostituti d imposta (Mod. 770) i dati del debitore e del creditore, le somme erogate e le ritenute effettuate. Il creditore pignoratizio è tenuto ad indicare i redditi percepiti e le ritenute subite nella propria dichiarazione dei redditi. NOVITA IN TEMA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI (Ministero del Lavoro, Decreto n del INAIL, Circolare n. 18 del ) Come consueto evidenziamo gli ultimi interventi in tema di ammortizzatori sociali. In particolare: E stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del Lavoro attraverso il quale sono indicati i criteri per la concessione, per l anno 2010, dei trattamenti di CIGS e Mobilità per le imprese commerciali e per le imprese del settore delle agenzie di viaggio e del turismo che occupino più di cinquanta addetti e delle imprese di vigilanza che occupino più di quindici dipendenti. L INAIL ha fornito istruzioni operative per l assicurazione dei lavoratori sospesi (CIGO, CIGS, solidarietà e CIGO in deroga) ed utilizzati in progetti di formazione e/o riqualificazione professionale all interno del ciclo produttivo. Sul punto, è opportuno ricordare che il datore di lavoro beneficia di consistenti agevolazioni (il datore di lavoro è chiamato esclusivamente ad integrare l indennità percepita dal lavoratore dall INPS fino al raggiungimento della retribuzione originariamente percepita) ed è in grado di valorizzare il capitale Pag. 12

13 umano presente in azienda, ed evitarne, per quanto possibile, l emarginazione e favorirne la rioccupazione sia all interno che all esterno dell azienda (c.d. workfare). L INAIL, oltre a specificare gli adempimenti richiesti ai datori di lavoro, ha precisato che per le ipotesi di riduzione dell orario di lavoro il tasso ivi applicabile è quello previsto dall inquadramento aziendale in relazione alla lavorazione normalmente esercitata da applicare sulle ore retribuite dal datore di lavoro; mentre per le ipotesi di lavoratori sospesi a zero ore il tasso sarà quello del 5 per mille (voce 0611 della Gestione Artigiani) da applicare sul minimale di rendita. COMUNICAZIONE UNICA PER LA NASCITA DELL' IMPRESA (Ministero del Lavoro, Nota del Ministero del Lavoro, Circolare del ) Come anticipato nella nostra precedente circolare di marzo, a decorrere dal mese di aprile è diventata, nonostante le non poche difficoltà iniziali, definitivamente operativa la Comunicazione Unica. Con la Comunicazione Unica le imprese sono, pertanto, in grado di assolvere tutti gli obblighi amministrativi, fiscali e previdenziali connessi all inizio, alla variazione o alla cessazione dell attività d impresa. In particolare, il Ministero del Lavoro, ha valutato la concreta impossibilità di adempiere all obbligo della comunicazione preventiva di assunzione da parte di quelle imprese che, contestualmente all avvio dell attività attraverso Com. Unica, si trovano di fronte alla necessità di impiegare personale dipendente sin dal primo giorno. Al verificarsi delle sopraccitate condizioni il datore di lavoro, ferma restando l obbligo di consegna al lavoratore di copia del contrato di lavoro contente tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente, ha la possibilità di comunicare l assunzione entro cinque giorni dall inizio dell attività lavorativa senza la necessità di invio preventivo di alcun dato. INDENNITA DI TRASFERTA (Ministero del Lavoro, interpello n. 14/ Ministero del Lavoro, Nota n del Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, Circolare n. 6 del ) Il Ministero del Lavoro ha provveduto a rettificare quanto contenuto in un recente interpello che poteva creare non pochi problemi agli operatori in quanto in contrasto con prassi interpretative consolidate nel tempo. In particolare, era stato precisato che i limiti di esenzione fiscale e contributiva prevista dall art. 51 del TUIR relativamente ad indennità di trasferta di importo superiore a quanto previsto dalla contrattazione nazionale o territoriale trovavano applicazione esclusivamente se previsti da un accordo collettivo aziendale (da depositare presso gli Enti preposti). Invece, in presenza di accordi individuali con i singoli lavoratori, l eccedenza rispetto all importo previsto dal contratto collettivo doveva essere considerata alla stregua del c.d. superminimo individuale e quindi soggetta all imponibilità fiscale e contributiva. La nota del Ministero del Lavoro ha, di fatto, equiparato le pattuizioni individuali con quanto previsto per gli accordi collettivi rendendo, sempre nei limiti del sopraccitato art. 51 del TUIR, esente quanto erogato Pag. 13

14 a titolo di trasferta nel te rritorio italiano o estero indipendentemente dal tipo di accordo da cui l indennità di trasferta trae origine. COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE DEL T.F.R. L Istat ha reso noto il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto relativo al periodo dal al Il coefficiente è pari a 0, %. LO STUDIO Pag. 14

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO In questa Circolare 1. Premessa 2. La responsabilità solidale fiscale 3. La responsabilità solidale retributiva / contributiva 1. PREMESSA Come noto

Dettagli

CNA SERVIZI INFORMA MAGGIO 2010

CNA SERVIZI INFORMA MAGGIO 2010 CNA SERVIZI INFORMA 2010 ELENCO ARGOMENTI TRATTATI Detassazione degli investimenti per ricerca e sviluppo per la realizzazione dei campionari1 Presentazione modello unico dichiarazione ambientale (MUD)

Dettagli

[CIRCOLARE MENSILE ] [Aprile 2009]

[CIRCOLARE MENSILE ] [Aprile 2009] A tutti i clienti in indirizzo [CIRCOLARE MENSILE ] [Aprile 2009] NOVITA IN TEMA DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI (INPS, messaggi nn. 6990/2009 e 7526/2009) Vista l attuale situazione economica e, soprattutto,

Dettagli

1. PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 SETTEMBRE 2013 AL 15 OTTOBRE 2013

1. PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 SETTEMBRE 2013 AL 15 OTTOBRE 2013 Principali scadenze 1. PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 SETTEMBRE 2013 AL 15 OTTOBRE 2013 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 2013 al 15 ottobre 2013, con il commento dei termini di prossima

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE N. 2010/ 151122 Ripresa degli adempimenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione disposta in seguito agli eventi sismici del 6 aprile 2009 che hanno colpito il territorio della regione Abruzzo

Dettagli

Contribuenti obbligati alla presentazione di Unico Enc

Contribuenti obbligati alla presentazione di Unico Enc E TEMPO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI ANCHE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI (Enc) Unico Enti non commerciali ed equiparati (Unico Enc) è un modello unificato che permette di presentare la dichiarazione dei

Dettagli

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE Circolare n. 5 del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE 1 Premessa... 2 2 Detassazione dei premi di produttività... 2 2.1 Regime

Dettagli

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 NOVEMBRE AL 15 DICEMBRE 2011

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 NOVEMBRE AL 15 DICEMBRE 2011 Occhio alle scadenze Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 NOVEMBRE AL 15 DICEMBRE 2011 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 al 15 dicembre 2011, con il commento

Dettagli

Circolare N.123 del 25 Luglio 2013

Circolare N.123 del 25 Luglio 2013 Circolare N.123 del 25 Luglio 2013 Modello 770-2013 e ravvedimento ritenute 2012. Il 31 luglio 2013 è il termine per l invio ed il versamento salvo proroga dell ultimo momento Gentile cliente con la presente

Dettagli

RISOLUZIONE N. 248/E

RISOLUZIONE N. 248/E RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti

Dettagli

Quadro AC COMUNICAZIONE DELL AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Quadro AC COMUNICAZIONE DELL AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO Quadro AC COMUNICAZIONE DELL AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO ADEMPIMENTO NOVITÀ 2015 SOGGETTI INTERESSATI COME SI COMPILA CASI PARTICOLARI Il Quadro AC deve essere utilizzato per comunicare i dati identificativi

Dettagli

Novità in materia di Rimborsi IVA

Novità in materia di Rimborsi IVA Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00

Dettagli

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730 SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 15 GENNAIO 2008 Informativa n. 10 ULTERIORI NOVITÀ

Dettagli

rendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille

rendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille rendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille Come è noto, l articolo 63-bis del decreto legge indicato in oggetto ha riconosciuto al contribuente, per l anno finanziario 2009 la facoltà

Dettagli

Avv. Rag. Eugenio Testoni Avv. Stefano Legnani D.ssa Milena Selli D.ssa Monica Tonetto D.ssa Mikaela Leombruni Rag. Gioia Miconi Dott.

Avv. Rag. Eugenio Testoni Avv. Stefano Legnani D.ssa Milena Selli D.ssa Monica Tonetto D.ssa Mikaela Leombruni Rag. Gioia Miconi Dott. 8.2016 Giugno PROROGHE VERSAMENTI per i contribuenti con Studi di settore Sommario 1. PREMESSA... 2 2. SOGGETTI INTERESSATI DALLA PROROGA DEI VERSAMENTI... 2 2.1 Soci di società e associazioni trasparenti...

Dettagli

Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione.

Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Alle ditte Clienti Loro sedi Collecchio, 15/06/2015 Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. La presente per informarvi in merito a:. Regimi agevolati utilizzabili

Dettagli

Soggetto interessato. Intestazione documento di spesa

Soggetto interessato. Intestazione documento di spesa Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 319 03.12.2015 Bonus ristrutturazione: detrazione fiscale delle spese Categoria: Irpef Sottocategoria: Detrazione 36% La detrazione fiscale delle

Dettagli

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità A cura del Dott. Michele Avesani A partire dal 1 gennaio 2012 è entrato in vigore il regime

Dettagli

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2015

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2015 Occhio alle scadenze Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2015 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal al 15 novembre 2015, con il commento dei

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 329 14.12.2015 Locazione immobili: agevolazioni fiscali Categoria: Finanziaria Sottocategoria: Sblocca Italia L art. 21, D.L. n. 133/2014 prevede

Dettagli

CIRCOLARE DI STUDIO 5/2015. Parma, 22 gennaio 2015

CIRCOLARE DI STUDIO 5/2015. Parma, 22 gennaio 2015 OGGETTO: Legge di stabilità Parte III CIRCOLARE DI STUDIO 5/2015 Parma, 22 gennaio 2015 Si fornisce di seguito una breve scheda di sintesi delle principali novità introdotte per il 2015 dalla L n. 190

Dettagli

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014)

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2015 ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

Tel. 035.43.76.262 - Fax 035.62.22.226 E-mail:info@alservizi.it Reg.Imprese di Bergamo n. REA 362371 www.lalentesulfisco.it A cura di Laura Zanolin

Tel. 035.43.76.262 - Fax 035.62.22.226 E-mail:info@alservizi.it Reg.Imprese di Bergamo n. REA 362371 www.lalentesulfisco.it A cura di Laura Zanolin N. 193 A.L Servizi s.r.l. Via Bergamo n. 25 24035 Curno (Bg) P.Iva e C.F. 03252150168 Maggio 03.05.2010 Tel. 035.43.76.262 - Fax 035.62.22.226 E-mail:info@alservizi.it Reg.Imprese di Bergamo n. REA 362371

Dettagli

CIRCOLARE N.35/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 16 luglio 2009

CIRCOLARE N.35/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 16 luglio 2009 CIRCOLARE N.35/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 16 luglio 2009 OGGETTO: Detrazione per acquisto mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, apparecchi televisivi e computer

Dettagli

Milano, 6 luglio 2010. A tutti i Clienti, Loro sedi

Milano, 6 luglio 2010. A tutti i Clienti, Loro sedi !!" " # " " # # # Milano, 6 luglio 2010 A tutti i Clienti, Loro sedi Circolare n. 19/2010: Bonifici relativi alle spese per interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici

Dettagli

RISOLUZIONE N. 45/E. Roma, 6 maggio 2015

RISOLUZIONE N. 45/E. Roma, 6 maggio 2015 RISOLUZIONE N. 45/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 6 maggio 2015 OGGETTO: Obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti delle Associazioni sportive dilettantistiche - Vigenza

Dettagli

Più tempo per i versamenti di UNICO 2012: ufficializzata la proroga

Più tempo per i versamenti di UNICO 2012: ufficializzata la proroga Più tempo per i versamenti di UNICO 2012: ufficializzata la proroga Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che è stato firmato il Decreto che prevede lo spostamento dei termini, dal 18

Dettagli

Prot. 173/2013. Milano, 30-09-2013. Circolare n. 94/2013. AREA: Circolari, Fiscale

Prot. 173/2013. Milano, 30-09-2013. Circolare n. 94/2013. AREA: Circolari, Fiscale Prot. 173/2013 Milano, 30-09-2013 Circolare n. 94/2013 AREA: Circolari, Fiscale Interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia - Acquisto di mobili: Detrazione Circolare dell Agenzia

Dettagli

Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi

Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi Pag. 488 n. 6/2005 12/02/2005 Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi di Rosita Donzì La Legge 30/11/2004 n. 311, art. 1, commi da 408 a 411 (in n. 2/2005, pag. 166),

Dettagli

Il provvedimento ha approvato anche i modelli 730-1, 730-2, 730-3, 730-4, e 730-4 integrativo.

Il provvedimento ha approvato anche i modelli 730-1, 730-2, 730-3, 730-4, e 730-4 integrativo. Fiscal Flash La notizia in breve N. 150 31.05.2013 : arriva la proroga fino al 10 giugno Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: 730 I contribuenti avranno più tempo per consegnare il modello per dichiarare

Dettagli

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Comunicazione. Roma, 17-07-2012. Messaggio n.

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Comunicazione. Roma, 17-07-2012. Messaggio n. Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Comunicazione Roma, 17-07-2012 Messaggio n. 12007 OGGETTO: Sisma Abruzzo del 6 aprile 2009 - ripresa degli adempimenti

Dettagli

CIRCOLARE N. 10/2010. Detrazione del 55% per le spese di riqualificazione energetica sostenute entro il 31/12/2010.

CIRCOLARE N. 10/2010. Detrazione del 55% per le spese di riqualificazione energetica sostenute entro il 31/12/2010. CIRCOLARE N. 10/2010 Detrazione del 55% per le spese di riqualificazione energetica sostenute entro il 31/12/2010. Come noto, la Finanziaria 2007 aveva introdotto la possibilità di portare in detrazione

Dettagli

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 novembre al 15 dicembre 2015, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 novembre al 15 dicembre 2015, con il commento dei termini di prossima scadenza. FABIO BETTONI LAURA LOCATELLI RACHELE DENEGRI Circolare n. 23 del 11 Novembre 2015 PRINCIPALI SCADENZE DAL NOVEMBRE AL 15 DICEMBRE 2015 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal al 15 dicembre

Dettagli

Termine di versamento delle imposte di presentazione delle varie dichiarazioni

Termine di versamento delle imposte di presentazione delle varie dichiarazioni n 24 del 15 giugno 2012 circolare n 416 del 14 giugno 2012 referente BERENZI/mr Termine di versamento delle imposte di presentazione delle varie dichiarazioni Con il DPCM in corso di pubblicazione in Gazzetta

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N.45 del 25 Marzo 20 Lo scadenziario di Aprile 20 Ai gentili clienti Loro sedi Gentile cliente, con la presente desideriamo fornirle uno scadenziario dei principali adempimenti

Dettagli

Modello 730 Istruzioni per la compilazione 2014

Modello 730 Istruzioni per la compilazione 2014 CASI DI ESONERO È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella

Dettagli

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 16/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 aprile 2005 OGGETTO: Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 1, comma 376 e comma 428 della Legge

Dettagli

Circolare N.47 del 29 Marzo 2012. Riconfermati i bonus a favore degli autotrasportatori

Circolare N.47 del 29 Marzo 2012. Riconfermati i bonus a favore degli autotrasportatori Circolare N.47 del 29 Marzo 2012 Riconfermati i bonus a favore degli autotrasportatori Riconfermati i bonus a favore degli autotrasportatori Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 NOVEMBRE 2014 AL 15 DICEMBRE

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 NOVEMBRE 2014 AL 15 DICEMBRE Principali scadenze PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 NOVEMBRE 2014 AL 15 DICEMBRE 2014 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 al 15 2014, con il commento dei termini di prossima scadenza. Si

Dettagli

L agenda dei pagamenti di Unico 2013, Irap 2013, Iva 2013 e della prima rata Imu

L agenda dei pagamenti di Unico 2013, Irap 2013, Iva 2013 e della prima rata Imu L agenda di Unico, Imu e degli altri pagamenti del Pag. n. 1 L agenda dei pagamenti di Unico, Irap, Iva e della prima rata Imu a cura di Salvina Morina E Tonino Morina Persone fisiche, società di persone,

Dettagli

Dal 2016 dichiarazione IVA informaautonomaobbligatoria Antonella Benedetto e Maria Benedetto - Dottori commercialisti in Salerno

Dal 2016 dichiarazione IVA informaautonomaobbligatoria Antonella Benedetto e Maria Benedetto - Dottori commercialisti in Salerno Carmela Di Rosa - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. DICHIARAZIONE IVA Dal 2016 dichiarazione IVA informaautonomaobbligatoria Antonella Benedetto e Maria Benedetto - Dottori commercialisti in Salerno

Dettagli

1. PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 SETTEMBRE 2014 AL 15 OTTOBRE 2014

1. PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 SETTEMBRE 2014 AL 15 OTTOBRE 2014 Principali scadenze 1. PRINCIPALI SCADENZE DAL SETTEMBRE 2014 AL 15 OTTOBRE 2014 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal al 15 ottobre 2014, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Dettagli

AVVISO AI CONTRIBUENTI MOD. 730/2011

AVVISO AI CONTRIBUENTI MOD. 730/2011 Albo Caf dipendenti e pensionati n.70 AVVISO AI CONTRIBUENTI MOD. 730/2011 Il 730 è il modello - pdf per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati. Presentare il modello

Dettagli

CIRCOLARE N. 20/E. Roma, 13 maggio 2011. Oggetto: IRPEF Risposte a quesiti. Direzione Centrale Normativa

CIRCOLARE N. 20/E. Roma, 13 maggio 2011. Oggetto: IRPEF Risposte a quesiti. Direzione Centrale Normativa CIRCOLARE N. 20/E Roma, 13 maggio 2011 Direzione Centrale Normativa Oggetto: IRPEF Risposte a quesiti Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - Ufficio Redditi Fondiari e di Lavoro Via Cristoforo

Dettagli

Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Nuova modalità di presentazione dei modelli F24;

Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Nuova modalità di presentazione dei modelli F24; Alle ditte Clienti Loro sedi Parma, 27 ottobre 2014 Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. La presente per informarvi in merito a: Obbligo di comunicazione

Dettagli

PASSAGGIO DALLA DICHIARAZIONE CARTACEA ALLA DICHIARAZIONE TELEMATICA

PASSAGGIO DALLA DICHIARAZIONE CARTACEA ALLA DICHIARAZIONE TELEMATICA Centro Telematico PASSAGGIO DALLA DICHIARAZIONE CARTACEA ALLA DICHIARAZIONE TELEMATICA La legge 662/1996, collegata alla finanziaria 1997, ha conferito al Governo una delega per emanare decreti legislativi

Dettagli

a cura del Rag. Vassilli TIENGO

a cura del Rag. Vassilli TIENGO Carlin Laurenti & associati STUDIO COMMERCIALISTI e REVISORI 45014 PORTO VIRO (RO) Via Mantovana n. 86 tel 0426.321062 fax 0426.323497 per informazioni su questa circolare: evacarlin@studiocla.it Circolare

Dettagli

Direzione Centrale Entrate. Roma, 29/01/2016

Direzione Centrale Entrate. Roma, 29/01/2016 Direzione Centrale Entrate Roma, 29/01/2016 Circolare n. 15 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore

Dettagli

Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno (codice tributo 6006).

Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno (codice tributo 6006). PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 LUGLIO 2013 AL 15 AGOSTO 2013 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 2013 al 15 agosto 2013, con il commento dei termini di prossima scadenza. Si segnala che

Dettagli

Studio Tarcisio Bologna

Studio Tarcisio Bologna NUOVI TERMINI PER L ASSISTENZA FISCALE In attesa della pubblicazione definitiva del modello 730/2015 con le relative istruzioni, la presente Informativa ripercorre le principali scadenze, nonché i vari

Dettagli

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 AGOSTO AL 15 SETTEMBRE 2015

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 AGOSTO AL 15 SETTEMBRE 2015 Principali scadenze PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 AGOSTO AL 15 SETTEMBRE 2015 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 al 15 settembre 2015, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Dettagli

CIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2

CIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2 CIRCOLARE N. 15/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 marzo 2008 OGGETTO: Questioni interpretative connesse con gli adempimenti a carico dei sostituti d imposta. Incontro con la stampa specializzata

Dettagli

DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI

DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2011 DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI A decorrere dal 1 Gennaio 2011 sono entrate in vig ore nuove limitazioni per le compensazioni

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. Dispone: 1. Approvazione del modello 770/2015 Semplificato.

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. Dispone: 1. Approvazione del modello 770/2015 Semplificato. Prot.2015/4793 Approvazione del modello 770/2015 Semplificato, relativo all anno 2014, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d imposta dei dati delle

Dettagli

SCADENZIARIO DAL 16 SETTEMBRE 2014 AL 15 OTTOBRE 2014

SCADENZIARIO DAL 16 SETTEMBRE 2014 AL 15 OTTOBRE 2014 SCADENZIARIO DAL 16 SETTEMBRE 2014 AL 15 OTTOBRE 2014 Modena, 08 2014 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 al 15 ottobre 2014, con il commento dei termini di prossima scadenza. Si segnala

Dettagli

CIRCOLARE N.31/E. Roma, 2 luglio 2009. Direzione Centrale Servizi ai contribuenti

CIRCOLARE N.31/E. Roma, 2 luglio 2009. Direzione Centrale Servizi ai contribuenti CIRCOLARE N.31/E Roma, 2 luglio 2009 Direzione Centrale Servizi ai contribuenti OGGETTO: Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009 Ripresa degli adempimenti e dei versamenti-

Dettagli

Fiscal News N. 371. Bonus energetico: le semplificazioni. La circolare di aggiornamento professionale 15.12.2014. Premessa

Fiscal News N. 371. Bonus energetico: le semplificazioni. La circolare di aggiornamento professionale 15.12.2014. Premessa Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 371 15.12.2014 Bonus energetico: le semplificazioni Categoria: Irpef Sottocategoria: Detrazione 55% Il D.Lgs n. 175, sulle semplificazioni fiscali

Dettagli

OGGETTO: Interpello n. 954-128/2002. ART. 11, legge 27/07/2000, n. 212. Articolo 1, legge n. 449 del 1997.

OGGETTO: Interpello n. 954-128/2002. ART. 11, legge 27/07/2000, n. 212. Articolo 1, legge n. 449 del 1997. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 184/E Roma, Roma, 12 giugno 2002 OGGETTO: Interpello n. 954-128/2002. ART. 11, legge 27/07/2000, n. 212. Articolo 1, legge n. 449 del 1997. Con

Dettagli

SCADENZARIO PER LE ASD APRILE

SCADENZARIO PER LE ASD APRILE SCADENZARIO PER LE ASD Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall art.7

Dettagli

Circolare N.45 del 26 Marzo 2014

Circolare N.45 del 26 Marzo 2014 Circolare N.45 del 26 Marzo 2014 Prossimo appuntamento con lo spesometro. 10 aprile per i contribuenti mensili e 20 aprile per tutti gli altri Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che

Dettagli

Scadenzario Fiscale 2015

Scadenzario Fiscale 2015 Scadenzario Fiscale 2015 Settembre 2015 2014embre 2013 Inquadra il codice QR con il tuo smartphone Per informazioni: Tel: 0573 402389 Fax 0573 905301 info@gcmelaborazioni.it www.gcmelaborazioni.it www.vienintoscana.it

Dettagli

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con

Dettagli

Vigevano, 15 giugno 2014 INDICE. Proroga dei termini di versamento - differimento delle scadenze di agosto 2014

Vigevano, 15 giugno 2014 INDICE. Proroga dei termini di versamento - differimento delle scadenze di agosto 2014 Vigevano, 15 giugno 2014 Proroga dei termini di versamento - differimento delle scadenze di agosto 2014 INDICE 1 Premessa... 2 2 Proroga dei versamenti collegati alle dichiarazioni... 2 2.1 Contribuenti

Dettagli

Oggetto: Informativa n. 4 novità legislative e tributarie di immediato interesse ed applicazione;

Oggetto: Informativa n. 4 novità legislative e tributarie di immediato interesse ed applicazione; Alle ditte Clienti Loro sedi Parma, 21 febbraio 2014 Oggetto: Informativa n. 4 novità legislative e tributarie di immediato interesse ed applicazione; Contrasto indebiti rimborsi modello 730 Deducibilità

Dettagli

Circolare N. 19 del 5 Febbraio 2015

Circolare N. 19 del 5 Febbraio 2015 Circolare N. 19 del 5 Febbraio 2015 Soppressa dal 2015 la comunicazione IRE per gli interventi di riqualificazione energetica a cavallo d anno Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che,

Dettagli

730/2015 quadro E: novità per la detrazione delle spese elededuzionidalreddito Saverio Cinieri - Dottore commercialista e pubblicista

730/2015 quadro E: novità per la detrazione delle spese elededuzionidalreddito Saverio Cinieri - Dottore commercialista e pubblicista 730/2015 quadro E: novità per la detrazione delle spese elededuzionidalreddito Saverio Cinieri - Dottore commercialista e pubblicista ADEMPIMENTO " NOVITA " FISCO Il Quadro E del Mod. 730 deve essere utilizzato

Dettagli

Informativa per la clientela

Informativa per la clientela Informativa per la clientela Informativa n. 16 del 21 marzo 2011 DL 29.12.2010 n. 225 (c.d. milleproroghe ) convertito nella L. 26.2.2011 n. 10 - Novità in materia di agevolazioni INDICE 1 Premessa...

Dettagli

OGGETTO: ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA REGIONE SARDEGNA COLPITA DALL ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 2013

OGGETTO: ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA REGIONE SARDEGNA COLPITA DALL ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 2013 Prot. n. F09/RNS Bologna, 17 gennaio 2014 OGGETTO: ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA REGIONE SARDEGNA COLPITA DALL ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 2013 - RIPRESA DEI VERSAMENTI E FINANZIAMENTI AGEVOLATI A FAVORE DELLE

Dettagli

RISOLUZIONE N.55/E QUESITO

RISOLUZIONE N.55/E QUESITO RISOLUZIONE N.55/E Roma, 7 giugno 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Agevolazione del 36% - Incompletezza dei dati del bonifico

Dettagli

RIDUZIONE IMU E TASI - COMODATI IN CORSO DA REGISTRARE ENTRO IL 1 MARZO

RIDUZIONE IMU E TASI - COMODATI IN CORSO DA REGISTRARE ENTRO IL 1 MARZO RIDUZIONE IMU E TASI - COMODATI IN CORSO DA REGISTRARE ENTRO IL 1 MARZO Tra i diversi interventi recati dalla Legge di Stabilità 2016 sulla materia dei tributi locali, si segnala la riduzione al 50% della

Dettagli

ESPOSIZIONE DEL QUESITO

ESPOSIZIONE DEL QUESITO RISOLUZIONE N. 378/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 ottobre 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Qualificazione fiscale dei compensi erogati

Dettagli

F.I.M.I.A.V. REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

F.I.M.I.A.V. REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI F.I.M.I.A.V. REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI ART. 1 - LE PRESTAZIONI In base a quanto previsto dall art. 30 e dagli allegati 3 e 4 del CPL operai agricoli e florovivaisti della provincia

Dettagli

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015 CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri

Dettagli

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

Il Ministro dell Economia e delle Finanze Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visto l articolo 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone, tra l altro, che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, agli enti di previdenza

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N.44 del 12 Marzo 2013 Ai gentili clienti Loro sedi Recupero edilizio e riqualificazione energetica: per la maxi detrazione pagamenti entro il 30.06.2013 Gentile cliente,

Dettagli

Modello 770/2013 e ravvedimento ritenute 2012: il 31 luglio 2013 è il termine per l invio ed il versamento salvo proroga dell ultimo momento

Modello 770/2013 e ravvedimento ritenute 2012: il 31 luglio 2013 è il termine per l invio ed il versamento salvo proroga dell ultimo momento CIRCOLARE A.F. N. 123 del 25 Luglio 2013 Ai gentili clienti Loro sedi Modello 770/2013 e ravvedimento ritenute 2012: il 31 luglio 2013 è il termine per l invio ed il versamento salvo proroga dell ultimo

Dettagli

730, Unico 2014 e Studi di settore

730, Unico 2014 e Studi di settore 730, Unico 2014 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 54 11.07.2014 La correzione della dichiarazione Le modalità di presentazione della dichiarazione correttiva e della dichiarazione integrativa

Dettagli

CREDITO IVA Il nuovo modello di garanzia per il rimborso

CREDITO IVA Il nuovo modello di garanzia per il rimborso CREDITO IVA Il nuovo modello di garanzia per il rimborso Con un apposito provvedimento il Direttore dell Agenzia delle Entrate ha approvato un nuovo modello di garanzia per la richiesta di rimborso dell

Dettagli

RIGO E37-1 SOSTITUZIONE FRIGORIFERI E CONGELATORI CON APPARECCHI CLASSE A+

RIGO E37-1 SOSTITUZIONE FRIGORIFERI E CONGELATORI CON APPARECCHI CLASSE A+ RIGO E37-1 SOSTITUZIONE FRIGORIFERI E CONGELATORI CON APPARECCHI CLASSE A+ L art 1, comma 353, Legge n. 296/2006 ha introdotto una nuova detrazione dall Irpef per la sostituzione di frigoriferi, congelatori

Dettagli

Detrazione IRPEF 65% per la tua casa in legno GUIDA PRATICA

Detrazione IRPEF 65% per la tua casa in legno GUIDA PRATICA Detrazione IRPEF 65% per la tua casa in legno GUIDA PRATICA Detrazione del 65% ex Legge 296/2006 art. 1 co. 344 e s.m.i. Sulle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, per gli interventi

Dettagli

Circolare N. 161 del 4 Dicembre 2014

Circolare N. 161 del 4 Dicembre 2014 Circolare N. 161 del 4 Dicembre 2014 Personale altamente qualificato: ridefiniti i termini per la presentazione delle istanze per l accesso al credito Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

RISOLUZIONE N. 74/E ESPOSIZIONE DEL QUESITO

RISOLUZIONE N. 74/E ESPOSIZIONE DEL QUESITO RISOLUZIONE N. 74/E Direzione Centrale Normativa Roma, 27 agosto 2015 OGGETTO: Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Condominio minimo - Detrazione spese per interventi edilizi - art. 16-bis

Dettagli

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO RISOLUZIONE N.80/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 luglio 2012 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatture di importo inferiore a 300,00 euro - Annotazione cumulativa anche

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 381 22.12.2014 Pagamento dell avviso bonario Categoria: Versamenti Sottocategoria: D imposta L'art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997 dispone che le somme

Dettagli

Abolita la Comunicazione annuale dati IVA

Abolita la Comunicazione annuale dati IVA Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 307 29.10.2014 D.D.L. di Stabilità 2015: Dichiarazione IVA entro Febbraio Abolita la Comunicazione annuale dati IVA Categoria: IVA Sottocategoria:

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio 11 Luglio 2013 News per i Clienti dello studio Ai gentili clienti Loro sedi Arredi e detrazioni fiscali: le prime indiscrezioni delle Entrate sulla nuova agevolazione Gentile cliente con la presente intendiamo

Dettagli

PROROGHE: PAGAMENTI IMPOSTE MOD. UNICO 2013 e DETRAZIONI FISCALI 50% E 55%

PROROGHE: PAGAMENTI IMPOSTE MOD. UNICO 2013 e DETRAZIONI FISCALI 50% E 55% Circolare informativa n. 07/2013 (disponibile anche sul sito www.guidi-partner.it) A tutti i clienti LORO SEDI PROROGHE: PAGAMENTI IMPOSTE MOD. UNICO 2013 e DETRAZIONI FISCALI 50% E 55% 1) PROROGA VERSAMENTI

Dettagli

STUDIO SALVETTA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI Agosto 2011

STUDIO SALVETTA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI Agosto 2011 DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI DOTT. COMM. FRANCESCO SALVETTA DOTT. COMM. MARA DAVI COLLABORATORI DOTT. COMM. EMANUELE FRANZOIA DOTT. LUCA VALLE RAG. ERICA CALIARI OP. GEST. BARBARA RAFFONE

Dettagli

Via Repubblica 56-13900 Biella Tel: 015 351121 - Fax: 015 351426 - C. F.: 81067160028 Internet: www.biella.cna.it - email: mailbox@biella.cna.

Via Repubblica 56-13900 Biella Tel: 015 351121 - Fax: 015 351426 - C. F.: 81067160028 Internet: www.biella.cna.it - email: mailbox@biella.cna. Associazione Artigiani e P.M.I. del Biellese Via Repubblica 56-13900 Biella Tel: 015 351121 - Fax: 015 351426 - C. F.: 81067160028 Internet: www.biella.cna.it - email: mailbox@biella.cna.it Certificato

Dettagli

Ristrutturazione: la documentazione delle spese

Ristrutturazione: la documentazione delle spese Fiscal Adempimento La circolare di aggiornamento professionale N. 40 17.11.2014 Ristrutturazione: la documentazione delle spese Categoria: Irpef Sottocategoria: Detrazione 36% Come noto per fruire della

Dettagli

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo 2007. Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l.

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo 2007. Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l. RISOLUZIONE N. 54/E Roma, 16 marzo 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l. La Direzione Regionale ha trasmesso un istanza

Dettagli

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi: novità a decorrere dal 01.01.2017

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi: novità a decorrere dal 01.01.2017 del 6 Novembre 2015 Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi: novità a decorrere dal 01.01.2017 Secondo quanto previsto dal DLgs. 127/2015, tutti i soggetti passivi IVA possono

Dettagli

OGGETTO: UTILIZZO DEL CREDITO IVA 2013

OGGETTO: UTILIZZO DEL CREDITO IVA 2013 Ai gentili Clienti Loro sedi Circolare n. 4 del 14/1/2014 OGGETTO: UTILIZZO DEL CREDITO IVA 2013 Con la presente vogliamo rammentare ai contribuenti le modalità di utilizzo del credito onde evitare errate,

Dettagli

Informativa. N. 10 del 15.05.2013. OGGETTO: Bonus 55% fino al 30 settembre la domanda all Enea

Informativa. N. 10 del 15.05.2013. OGGETTO: Bonus 55% fino al 30 settembre la domanda all Enea Informativa N. 10 del 15.05.2013 OGGETTO: Bonus 55% fino al 30 settembre la domanda all Enea Con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che è ancora possibile beneficiare

Dettagli

Ufficio Tributario Paolo Stoppa. N. 8 del 23.03.2015 LE NOVITA DEL NUOVO MODELLO 730/2015

Ufficio Tributario Paolo Stoppa. N. 8 del 23.03.2015 LE NOVITA DEL NUOVO MODELLO 730/2015 Informativa per la clientela di studio N. 8 del 23.03.2015 Ai gentili Clienti Loro sedi LE NOVITA DEL NUOVO MODELLO 730/2015 Anche quest anno siamo pronti per le prossime scadenza fiscale. Sarà un anno

Dettagli

PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile

PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile Tra L Università di, Dipartimento di con sede in alla Via, codice fiscale, in persona del rappresentante legale sig., di seguito denominata

Dettagli

Credito d imposta per attività di ricerca e sviluppo - Provvedimento attuativo

Credito d imposta per attività di ricerca e sviluppo - Provvedimento attuativo A G E V O L A Z I O N I F I S C A L I Credito d imposta per attività di ricerca e sviluppo - Provvedimento attuativo 31 LUGLIO 20151 1 PREMESSA Con il DM 27.5.2015, pubblicato sulla G.U. 29.7.2015 n. 174,

Dettagli

Studio di Economia e consulenza Aziendale s.r.l. Ufficializzata la proroga dei versamenti di Unico 2014, ma non per tutti

Studio di Economia e consulenza Aziendale s.r.l. Ufficializzata la proroga dei versamenti di Unico 2014, ma non per tutti News per i Clienti dello studio del 16 Giugno 2014 Ai gentili clienti Loro sedi Ufficializzata la proroga dei versamenti di Unico 2014, ma non per tutti Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

Circolare Informativa n 20/2014. Bonus piccola mobilità Al via le istanze all INPS per la fruizione del beneficio

Circolare Informativa n 20/2014. Bonus piccola mobilità Al via le istanze all INPS per la fruizione del beneficio Circolare Informativa n 20/2014 Bonus piccola mobilità Al via le istanze all INPS per la fruizione del beneficio Pagina 1 di 5 INDICE 1) Premessa pag. 3 2) La disciplina del beneficio pag. 3 3) Durata

Dettagli

Contributi I.V.S. dovuti per l anno 2011 da artigiani e commercianti

Contributi I.V.S. dovuti per l anno 2011 da artigiani e commercianti Via Repubblica 56-13900 Biella Tel: 015 351121- Fax: 015 351426 Internet: www.biella.cna.it email: mailbox@biella.cna.it Certificato n IT07/0030 Contributi I.V.S. dovuti per l anno 2011 da artigiani e

Dettagli