STATUTO Associazione Butterfly Cure Palliative Domiciliari. logo. Art.1 Costituzione
|
|
- Renzo Pappalardo
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 STATUTO Associazione Butterfly Cure Palliative Domiciliari logo Art.1 Costituzione 1. E' costituita l'associazione di volontariato denominata Butterfly Cure Palliative Domiciliari ai sensi della legge 266/1991 e della legge regionale Puglia nr. 11/1994. L Associazione non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà, ed ha come logo quello riportato nell intestazione del presente atto. L associazione ha la sede legale a Valenzano (BA), e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'italia mediante delibera del Consiglio Direttivo. 2. L'associazione: - è laica e pluralista nei suoi valori, nel rispetto dei convincimenti e dei bisogni di tutte le confessioni religiose, nonché delle necessità spirituali dei singoli, volta alla realizzazione di una rete con Enti, pubblici e privati, presenti soprattutto sul territorio nazionale, che perseguino gli scopi previsti nel presente statuto; - svolge prevalentemente le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse, ma anche quelle riconducibili a tutte le altre forme di assistenza rivolta a persone abbisognevoli di aiuto; - non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge; - impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 3. L associazione è costituita in osservanza alla normativa vigente ed alle linee guida europee espresse nei documenti del Consiglio d Europa per le cure palliative (Raccomandazione Rec 24, 2003 Raccomandazione n. 89/601 CEE, del Programma Europa contro il Cancro, nell ambito del programma quadro per la sanità pubblica prorogata con decisione 521/2001/CE del parlamento Europeo e del consiglio d Europa). 4. Al fine di svolgere le proprie attività l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 266/1991 della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualficare e specializzarne l attività da esse svolte. L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, purché operi per il migliore raggiungimento dei propri fini istituzionali. L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà. 5. L'associazione ha durata illimitata.
2 Art.2 Attività 1. L'associazione svolge le proprie attività, assistenziali e di ricerca, nel campo delle cure palliative domiciliari, rivolte a tutte le persone non autosufficienti, con malattie neoplastiche e non, in progressione e con speranza di vita limitata. L Attività viene svolta tramite equipe multidisciplinare che affronta le problematiche delle persone sofferenti in chiave olistica. L equipe comprende operatori socio-sanitari e non, nell ottica del soddisfacimento dei bisogni fisici, psicologici, sociali, relazionali e spirituali della persona, con particolare attenzione alle necessità di trattamento medicopsicologico e di assistenza infermieristica. L unità di cura è rappresentata dall intero nucleo familiare, oltre che dalla persona sofferente, e si sviluppa fino alle fasi finali di vita, comprendendo anche i momenti di elaborazione del lutto. Sarà mantenuta salda sempre la volontà e il desiderio della persona sofferente, che avranno in ogni caso priorità, nel rispetto dei principi di autodeterminazione e libertà dell individuo, come ribadito dalla convenzione di Oviedo. Art.3 Soci 1. Sono soci ordinari quelli che hanno partecipato all originario atto costituitvo dell associazione e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal consiglio direttivo, successivamente alla costituzione dell associazione. 2.. Nella domanda di adesione l'aspirante socio ordinario dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. La qualità di socio si acquisisce a decorrere dalla data di delibera del consiglio direttivo. 3. Tuuti i soci hanno gli stessi diritti e doveri. 4. E prevista la figura di socio onorario, che sarà decisa dal consiglio direttivo, nei confronti di persone che si sono distinte per aiuto specifico o collaborazione diretta rivolta nei confronti dell associazione. Tale figura è onorifica, non ha potere di voto ma potrà partecipare a tutte le assemblee dei soci. Si perde il titolo di socio onorario o per morte o indegnità, deliberata dal consiglio direttivo. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio di garanzia. 5. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per: a) dimissioni volontarie; b) non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni; c) morte; d) indegnità deliberata dal consiglio direttivo. In quest'ultimo caso è ammesso entro 30 giorni dalla notifica il ricorso al collegio di garanzia; e) inottemperanza dello statuto. 6.. Possono chiedere di essere ammessi come soci oltre le persone fisiche anche le persone giuridiche e le associazioni di fatto mediante inoltro della domanda scritta sulla cui accettazione decide, senza obbligo di motivazione, il consiglio direttivo. 7. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione. Art.4 Diritti e obblighi dei soci 1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere le attività preventivamente concordate e a recedere dall appartenenza all'associazione.
3 2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali stabilite dal consiglio direttivo, nonché eventuali contributi aggiuntivi straordinari fissati dall'assemblea, e a prestare le attività preventivamente concordate. 1.Sono organi dell'associazione: a) l'assemblea dei soci; b) il consiglio direttivo; c) il presidente; d) il direttore sanitario; e) il coordinatore sanitario; f) il direttore dell Assistenza Infermieristica g) il collegio dei revisori dei conti; h) il collegio dei garanti. Art.5 Organi 1. L'assemblea è costituita da tutti i soci ordinari. Art.6 Assemblea 2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario. 3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 7 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata o telegramma o fax o o affissione nei locali dell associazione). 4. La convocazione può avvenire anche su richiesta al presidente di almeno un terzo dei soci in regola con il versamento delle quote sociali. In tal caso il presidente stesso deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. 5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio ordinario. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega. 6. Ciascun socio non può essere portatore di più di quattro deleghe. 7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 20 e restano affisse nei locali dell associazione per almeno 30 giorni. 8. L assemblea nomina il segretario che redige e dà lettura del verbale. 9. L'assemblea ha i seguenti compiti: a) eleggere i membri del consiglio direttivo; b) eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti; c) approvare il programma di attività proposto dal consiglio direttivo; d) approvare il bilancio preventivo; e) approvare il bilancio consuntivo; f) approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 20; g) stabilire l'ammontare dei contributi straordinari a carico dei soci; h) eleggere i componenti del comitato di garanzia;
4 i) approvare o respingere le decisioni del comitato di garanzia in merito all indegnità deliberata dal consiglio direttivo. 10. In assenza del Presidente dell Associazione e del Direttore Sanitario, viene eletto Presidente dell Assemblea un socio presente. Art.7 Consiglio direttivo 1. Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da almeno 3 e massimo 13 componenti. Esso può cooptare altri 3 soci, in qualità di esperti, il cui parere non è vincolante. 2. Il consiglio direttivo si riunisce di norma almeno una volta al mese. 3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 3 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata o telegramma o fax o mail o affissione nei locali dell associazione). 4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 7 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione. 5. In prima convocazione il consiglio direttivo è regolarmente costituito con la presenza di almeno 2/3 dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. In caso di parità di voto inerente alla decisione da assumere prevale il voto di chi presiede il Consiglio Direttivo. 6. Il consiglio direttivo ha i seguenti compiti: a) eleggere il presidente; b) assumere il personale nei limiti di cui all art.3, comma 4 legge 266/91; c) eleggere il segretario; d) eleggere il direttore sanitario; e) eleggere il coordinatore sanitario; f) eleggere direttore dell assistenza infermieristica; g) eleggere il tesoriere; h) fissare le norme per il funzionamento dell'associazione; i) sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali; j) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa, previa consultazione del direttore sanitario e del direttore dell assistenza infermieristica per le spese inerenti l acquisto di materiale sanitario e per l assunzione del personale sanitario, nel rispetto delle risorse economiche disponibili e nei limiti di cui all art.3, comma 4, legge 266/91; k) accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci; l) ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza. 7. Il Consiglio Direttivo decade se si dimettono la metà più uno dei suoi membri. 8. Se vengono a mancare uno o più consiglieri il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione. 9. Il consigliere assente ingiustificato per due volte consecutive decade automaticamente dalla carica. Art.8 Presidente 1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del consiglio direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
5 2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 16 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 4 e articolo 7, comma Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo. In sua assenza esse sono presiedute dal direttore sanitario. 4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. 5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal direttore sanitario. 6. E a capo del personale dipendente. Il segretario ha i seguenti compiti: Art.9 Segretario a) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci; b) provvede al disbrigo della corrispondenza; c) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali. Il tesoriere ha i seguenti compiti: Art. 10 Tesoriere a) predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, che vengono sottoposti al consiglio direttivo entro il 31 gennaio, e all assemblea dei soci entro 31 marzo; si precisa che il bilancio di gestione si intende di durata di un anno solare, che va dal 1 gennaio al 31 dicembre dello stesso anno; b) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa; c) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del consiglio direttivo. Il Direttore sanitario ha i seguenti compiti: Art.11 Direttore sanitario a) coadiuva il presidente nell espletamento delle sue funzioni; b) seleziona i volontari da utilizzare nelle attività assistenziali, il personale eventualmente da assumere ed professionisti con cui instaurare prestazioni di lavoro autonomo nei limiti all art. 3, comma 4, legge n. 266/91) per quanto di loro competenza in accordo con lo psicologo e con il direttore dell assistenza infermieristica; c) approva la modulistica da utilizzare per l espletamento delle attività assistenziali; d) supervisiona, nel rispetto delle singole competenze, gli schemi assistenziali; e) interviene, in maniera diretta, su singoli operatori, laddove ritiene la condotta terapeutica inadatta, inadeguata o potenzialmente rischiosa nei confronti delle persone assistite, predisponendo, in tal caso, direttive specifiche; f) demanda allo psicologo, supervisionandone l operato, la valutazione periodica del quadro psichico degli addetti all assistenza, sia sanitari che non sanitari, con particolare attenzione al rischio del burn-out; g) propone, per quanto di sua competenza, eventuali sanzioni o sospensioni da applicare a singoli operatori; h) è responsabile, unitamente al Presidente, della conservazione dei dati sanitari sensibili dei soci e dei pazienti; i) organizza incontri interni di aggiornamento e eventi scientifici sul territorio; j) promuove forme di collaborazione, finalizzate soprattutto alla ricerca, con realtà istituzionali che si interessino di problematiche connesse a quelle citate nell articolo 2, in particolare ed in maniera preferenziale con la Direzione Scientifica e Strategica dell IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari.
6 Il coordinatore sanitario ha i seguenti compiti: Art.12 Coordinatore sanitario a) supervisiona l organizzazione logistica dei medici in attività assistenziale; b) assegna ai medici la responsabilità assistenziale delle persone in regime domiciliare; c) predispone uno schema degli accessi dei medici nei riguardi dei singoli pazienti; d) si rapporta con il direttore dell assistenza infermieristica, per la necessaria integrazione; e) segnala al direttore dell assistenza infermieristica eventuali criticità collaborative ed integrative fra le diverse figure professionali, rilevate dai medici, che possano inficiare gli obiettivi assistenziali, a tutela del paziente e dei medici stessi; f) organizza incontri interni di aggiornamento infermieristico e di formazione del personale di supporto, nonché promuove attività di ricerca, allo scopo di migliorare qualitativamente l assistenza erogata. Art.13 Direttore dell Assistenza Infermieristica Esercita funzioni direttive, organizzative, gestionali e didattiche, inerenti l assistenza infermieristica, in quanto responsabile dell'organizzazione e della qualità dell'assistenza infermieristica stessa. Può avvalersi della collaborazione e della consulenza dei colleghi infermieri per lo svolgimento delle proprie funzioni, affidando e delegando, laddove necessario, specifici compiti e responsabilità. Il direttore dell assistenza infermieristica ha i seguenti compiti: a) collabora con il presidente, il direttore sanitario e il coordinatore sanitario nell espletamento delle loro funzioni, come esperto dell assistenza infermieristica; b) esprime parere consultivo sul personale infermieristico e di supporto infermieristico da utilizzare nelle attività assistenziali; c) predispone, con il contributo consultivo degli infermieri, la documentazione infermieristica; d) organizza incontri interni di aggiornamento infermieristico e di formazione del personale di supporto, nonché promuove attività di ricerca infermieristica, allo scopo di migliorare qualitativamente l assistenza erogata; e) svolge attività di supervisione e controllo dell assistenza infermieristica erogata, nel rispetto dell autonomia professionale dei singoli operatori; f) interviene su singoli operatori, laddove ritiene che atti assistenziali di natura infermieristica siano inadatti, inadeguati o potenzialmente rischiosi nei confronti delle persone assistite; g) segnala al coordinatore sanitario eventuali criticità collaborative ed integrative fra le diverse figure professionali, rilevate dagli infermieri, che possano inficiare gli obiettivi assistenziali, a tutela del paziente e degli operatori infermieristici. Art.14 Collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente. 2. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile. 3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio, fatta per iscritto e firmata. 4. Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e affissa nei locali associativi. Art.15 Collegio dei garanti
7 1. Il collegio dei garanti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall Assemblea dei soci. Esso elegge nel suo seno il presidente. 2. I componenti possono anche non essere necessariamente soci dell associazione e non devono avere cariche in organismi dell associazione. 3. Il collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra i soci, tra questi e l organizzazione o i suoi organi, nonché tra i membri degli organi stessi. Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. La decisione presa dal collegio dei garanti sulle controversie è inappellabile. 4. Vigila sulla corretta osservanza da parte dei soci e degli organi dell associazione delle norme dello statuto, sulla applicazione dei deliberati dell Assemblea dei soci, sulla buona amministrazione del patrimonio dell associazione e sul suo corretto utilizzo per il perseguimento degli scopi sociali. 5. Il collegio può intervenire alle riunioni del consiglio direttivo senza diritto di voto; può con richiesta scritta convocarlo per sottoporgli questioni che riguardano il buon andamento dell associazione. 6. Il collegio può richiedere la convocazione dell assemblea dei soci come stabilito nell art Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio, fatta per iscritto e firmata. 8. Il collegio riferisce annualmente all assemblea con relazioni scritte e firmate sull operato dell associazione e degli organi previsti dallo statuto. Art.16 Durata delle cariche 1. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite hanno la durata di tre anni e possono essere rielette 2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo. Art.17 Risorse economiche 1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: a) quote associative e contributi dei soci; b) contributi dei privati; c) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche; d) contributi di organismi internazionali; e) donazioni e lasciti testamentari; f) introiti derivanti da convenzioni; g) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo; h) raccolta fondi. 2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal consiglio direttivo. 3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del tesoriere, salvo diverse disposizioni indicate nel regolamento. Art.18 Quota sociale 1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dal Consiglio Direttivo. Essa è annuale; non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
8 2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali. Art.19 Bilancio o rendiconto 1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del tesoriere, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti entro il 30 aprile dell anno successivo alla chiusura dell esercizio sociale. 2. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. 3. Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare. Art.20 Modifiche allo statuto 1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno un terzo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci. Art.21 Per deliberare lo scioglimento dell associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. In caso di scioglimento, il patrimonio sarà interamente devoluto, sentita l'agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore. Art.22 Norma di rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
STATUTO ASSOCIAZIONE DANEO
STATUTO ASSOCIAZIONE DANEO Art. 1 Costituzione, democraticità della struttura e assenza del fine di lucro 1. È costituita con sede nella scuola elementare Giovanni Daneo in Genova, Salita Concezione 2,
DettagliStatuto dell associazione nazionale di promozione sociale. Art. 1 Costituzione
Statuto dell associazione nazionale di promozione sociale Art. 1 Costituzione 1. E costituita l associazione di promozione sociale a carattere nazionale denominata ANTEAS Servizi (Associazione nazionale
DettagliArt.l. Costituzione. Art.2. Attività
STATUTO (ONLUS) AVENTE LA FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE Art.l Costituzione 1. E' costituita con sede in Tirano via Polveriera n. 50, l'associazione denominata AMBIENTE VALTELLINA organizzazione non lucrativa
DettagliART.1 Costituzione. ART.2 Attività
STATUTO PER L'ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE ( ONLUS ) " ASSOCIAZIONE DASSI BIANCA MARIA - PROGETTO BOLIVIA FRIULI VENETO "' AVENTE LA FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE ART.1 Costituzione
DettagliIscritta al registro provinciale associazionismo al numero progressivo 92 sez. C) CULTURALE l.r. n 28/96
Onlus Iscritta al registro provinciale associazionismo al numero progressivo 92 sez. C) CULTURALE l.r. n 28/96 sede legale: via nazionale 146 24062 costa volpino www.medasonlus.org fax 035988136 STATUTO
DettagliSTATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA
STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA Art.1 Costituzione e Sede Ad opera delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore della pubblica assistenza
DettagliStatuto dell associazione sportiva dilettantistica Ruote Libere di Brescia. Art.1 Costituzione
Statuto dell associazione sportiva dilettantistica Ruote Libere di Brescia Art.1 Costituzione 1. E' costituita con sede in Brescia, via Parma 53, l'associazione denominata A. S. Ruote Libere associazione
DettagliSTATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE
Associazione Amici di BAMBI ONLUS via Pieve, 1 33080 Porcia (PN) C.F. 91036160934 STATUTO Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. E costituita l Associazione di volontariato (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
DettagliORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ANIMALCORTILE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Art. 1 Costituzione. Art. 2 Finalità e attività
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ANIMALCORTILE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO Art. 1 Costituzione E costituita tra i sottoscriventi una libera associazione di volontariato avente la seguente denominazione: Associazione
DettagliDEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale
DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale 1 Articolo 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale
DettagliSCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 1/7 SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 2/7 ART. 1* (Denominazione
DettagliART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8
STATUTO 1 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita l associazione denominata Amicizia 2. L associazione ha sede in via C. Marchesi 7/D nel comune di Silea (TV). ART. 2 (Statuto) 1. L associazione
DettagliSTATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli
STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA ART. 1 - DENOMINAZIONE È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e alle indicazioni
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PRAXIS. Art. 1 Costituzione
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PRAXIS Art. 1 Costituzione 1. E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata PRAXIS, di seguito detta associazione. Art. 2 Sede 1. L Associazione
DettagliSTATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIAITO DENOMINATA "S H A L O M''
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIAITO DENOMINATA "S H A L O M'' Generalita Art. 1 à Denominazione E' costituita l'associazione di Volontariato denominata» Shalom è, di seguito detta Organizzazione.
DettagliArt. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n. 15-00177
STATUTO DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art. 1 È costituita una associazione denominata International Human Dana organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). L associazione assume nella propria
DettagliL Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO BUONI AMICI STATUTO Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata. a - E costituita l Associazione di Volontariato BUONI AMICI. L Associazione ha sede in Favria, Via
DettagliSTATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO " ASSOCIAZIONE IRPINA PIANETA AUTISMO" Art.1 Costituzione. Art.2 Finalità
STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO " ASSOCIAZIONE IRPINA PIANETA AUTISMO" Art.1 Costituzione 1. E' costituita fra genitori, familiari e tutori di persone affette da autismo o da disturbo generalizzato
DettagliArt. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DENOMINATA CONSULTA DEL VOLONTARIATO VIADANESE Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL VOLONTARIATO VIADANESE. 2. L attività dell Associazione
DettagliA.L.A Milano (Associazione Nazionale Italiana Lotta Aids) Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (Onlus) STATUTO
A.L.A Milano (Associazione Nazionale Italiana Lotta Aids) Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (Onlus) STATUTO Art.1 COSTITUZIONE 1. E' costituita con sede in Milano Via Boifava 60/a l'associazione
DettagliSTATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " " ART. 1 (Denominazione e sede) E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata:
DettagliASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata
ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O Denominazione. sede e durata Art. 1 E costituita un associazione senza fini di lucro denominata RETE ITALIANA DI MICROFINANZA denominata
DettagliASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE
ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE Art. 1 È costituita un associazione avente le caratteristiche d organizzazione non lucrativa
DettagliSTATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata
STATUTO Art.1 - Denominazione, sede e durata E' costituita l'associazione di promozione scientifica e culturale, Associazione Carlo Giannini, con sede presso la Facoltà di Economia dell Università degli
DettagliSTATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ARCOBALENO ONLUS" (settembre 2000)
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ARCOBALENO ONLUS" (settembre 2000) Articolo 1 Costituzione 1 - È costituita, con sede in Erba (Co) Via Turati 2/b, l'associazione denominata "ARCOBALENO" Organizzazione non lucrativa
DettagliStatuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione
ALLEGATO 2 (SCHEMA TIPO) Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione Art. 1 Costituzione e Sede E costituita ai sensi dell art. 36 e seguenti del C.C., l Organizzazione di Volontariato denominata,
DettagliSTATUTO TIPO PER UNA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE (ONLUS) AVENTE LA FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE. Art.
STATUTO TIPO PER UNA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE (ONLUS) AVENTE LA FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE Art.1 Costituzione 1. E' costituita con sede in..., via.. l'associazione denominata...
DettagliAssociazione Obiettivo Francesco ONLUS
Associazione Obiettivo Francesco ONLUS ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE Art.1 Costituzione 1. E' costituita con sede in Bagno a Ripoli, Loc. Villamagna, presso il Convento Santa Maria all'incontro,
Dettagli1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di
STATUTO COSTITUZIONE E SCOPI 1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di solidarietà e con durata illimitata,
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO ART. 1 (Denominazione e sede) 1 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile l associazione denominata: Il Rompighiaccio- Onlus con sede in via San Francesco
DettagliStatuto dell Associazione LAUS Vol. LAUS Volontariato della Provincia di Lodi
Statuto dell Associazione LAUS Vol. LAUS Volontariato della Provincia di Lodi Art.1 - Costituzione e sede E costituita, con sede legale a Lodi, l Associazione denominata: LAUS Volontariato della Provincia
DettagliSTATUTO TIPO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO. Art. 1 (Costituzione)
Il presente schema di Statuto viene proposto, a mero titolo indicativo, non potendo, né volendo, limitare la libertà delle Organizzazioni di darsi autonomamente le norme disciplinanti il proprio ordinamento.
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DENOMINATA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TERZA ETÀ ATTIVA PER LA SOLIDARIETÀ SONDRIO
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DENOMINATA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TERZA ETÀ ATTIVA PER LA SOLIDARIETÀ SONDRIO Approvato dall Assemblea il 10 marzo 2011 Art. 1 Costituzione 1. È costituita l associazione di volontariato
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS Art.1 DENOMINAZIONE SEDE DURATA 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Consorzio associazioni con il Mozambico
DettagliCENTRO ANZIANI DI PORCIA
Centro anziani di Porcia Associazione di volontariato O.N.L.U.S Iscritto al n 930 del Registro del Volontariato F.V.G Decreto iscrizione n. 1574 del 23.04.2015 Via delle Risorgive, 3-33080 Porcia (PN)
DettagliOnlus Nicola Ferrari STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
Onlus Nicola Ferrari STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE Art. 1 Costituzione e denominazione 1.1 E costituita con sede in Pieve di Teco (IM), piazza Carenzi snc, l associazione denominata ASSOCIAZIONE NICOLA FERRARI
DettagliSTATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1
STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS Art.1 E costituita ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 del Codice civile, nonchè del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, una associazione denominata AMICIZIA MISSIONARIA
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE TITOLO I COSTITUZIONE, SEDE E DURATA Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede E costituita, ai sensi dell art. 36 e seguenti del Codice Civile, l Associazione denominata
DettagliPRONTO CONSELVE ASSOCIAZIONE VOLONTARI SERVIZI ALLA PERSONA STATUTO
PRONTO CONSELVE ASSOCIAZIONE VOLONTARI SERVIZI ALLA PERSONA STATUTO STATUTO Art. 1 - DENOMINAZIONE È costituita una associazione denominata PRONTO CONSELVE organizzazione non lucrativa di utilità sociale
DettagliSTATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA" DENOMINAZIONE - SEDE - AFFILIAZIONE - AZIONE -SCOPI Art. 1 Il 01 Gennaio 1977 si costituisce l Associazione Fotografica "Furio Del Furia" con sede
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015
STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE VENETI NEL MONDO O.N.L.U.S.
STATUTO ASSOCIAZIONE VENETI NEL MONDO O.N.L.U.S. Art. 1 Costituzione 1. E' corrente in Camisano Vicentino (VI), in Via Brigata Orobica n. 9 int. 1, l'associazione denominata Veneti nel Mondo - organizzazione
DettagliEsente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO
Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO Art. 1 Costituzione, denominazione e sede 1) E costituita in Cossogno l Associazione di volontariato conformemente
DettagliStatuto Associazione Culturale MirAttiva
Statuto Associazione Culturale MirAttiva IL DOCUMENTO ORIGINALE È CUSTODITO PRESSO SEGRETERIA 1 di 9 Statuto Associazione Culturale MirAttiva ART. 1 Denominazione e sede L associazione culturale, denominata:
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE Articolo 1 Natura giuridica 1. L Associazione Amici della Scuola di musica di Fiesole, promossa dal Maestro Piero Farulli, è un istituzione
DettagliASSOCIAZIONE TEMPO DI AGIRE ONLUS STATUTO. ART. 1 - Costituzione
ASSOCIAZIONE TEMPO DI AGIRE ONLUS STATUTO ART. 1 - Costituzione 1.1 - E costituita l Organizzazione denominata Tempo di Agire che in seguito sarà denominata Organizzazione Tempo di Agire Onlus. Ai sensi
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE ORNITOLOGI MARCHIGIANI
STATUTO ASSOCIAZIONE ORNITOLOGI MARCHIGIANI Art. 1 COSTITUZIONE È costituita in data 3 Marzo 2012 l'associazione Ornitologi Marchigiani. Possono aderire all'associazione tutti i cittadini (persone fisiche)
DettagliASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Q.d.V. O.N.L.U.S. STATUTO. E costituita l'associazione di volontariato denominata ASSOCIAZIONE DI
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Q.d.V. O.N.L.U.S. STATUTO Art. 1) E costituita l'associazione di volontariato denominata ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Q.d.V. O.N.L.U.S. SEDE Art. 2) L'associazione ha sede
DettagliART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "BERICO ASSI- STENZA", CON SEDE IN BRENDOLA. ART. 1 (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione
DettagliStatuto Associazione RIOLO Associazione Volontari Protezione Civile
Statuto Associazione RIOLO Associazione Volontari Protezione Civile Art. 1 Costituzione, denominazione e sede 1) E costituita in San Giorgio di Piano l Associazione denominata Riolo Associazione Volontari
DettagliSTATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE
STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE 1- E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale denominata:
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO Art 1 Denominazione e sede dell associazione 1. È costituita l Associazione culturale e professionale degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative lend
DettagliOnlus Nicola Ferrari STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
Onlus Nicola Ferrari STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE Art. 1 Costituzione e denominazione 1.1 E costituita con sede in Pieve di Teco (IM), piazza Carenzi snc, l associazione denominata ASSOCIAZIONE NICOLA FERRARI
DettagliATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO FOTOGRAFICO IDEAVISIVA con sede a Campi Bisenzio. Il Gruppo
DettagliASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO ART. 1 (Disposizioni generali) E costituita un associazione culturale che assume la denominazione di CHROMATICA a norma dell articolo 18 della Costituzione,
DettagliASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DONO E SERVIZIO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DONO E SERVIZIO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Art. 1 Costituzione 1.E' costituita nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia l'associazione
DettagliSTATUTO. Gulliver - onlus Organizzazione di volontariato
STATUTO Gulliver - onlus Organizzazione di volontariato Art.1 Costituzione 1.1 E costituita l organizzazione di volontariato denominata Gulliver, che in seguito sarà denominata organizzazione. Ai sensi
DettagliASSOCIAZIONE. Contatto - onlus STATUTO
ASSOCIAZIONE Contatto - onlus STATUTO STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Contatto onlus Articolo 1: Costituzione Ai sensi degli art. 36 e 37 del C.C. e seguenti, è costituita l Associazione denominata Contatto
DettagliATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo L anno Duemila tredici, il mese Giugno, il giorno 27, i Signori: 1. Cecinato Simone, Milano il 24/02/1986, residente in
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE ADEMPIMPRESA
Art. Costituzione E' costituita con sede a San Donà di Piave (VE) Via Grassaga n. una libera associazione di seguito denominata ADEMPIMPRESA Adempimenti e adeguamenti normativi per l Impresa Pubblica e
DettagliSTATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO IPAEA
STATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO IPAEA Art.1 Costituzione Denominazione Sede E' costituita l'organizzazione di volontariato in forma di Associazione denominata IPAEA di seguito detta per brevità
DettagliStatuto Associazione Borsisti Marco Fanno
Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno Statuto iscritto nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell articolo 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 su istanza del 23 agosto 2013 della Prefettura
DettagliAtto costitutivo dell associazione - organizzazione di volontariato. Il giorno, alle ore, nel Comune di
Atto costitutivo dell associazione - organizzazione di volontariato Il giorno, alle ore, nel Comune di Via n. con la presente scrittura privata si sono riuniti i sig.ri (1): per costituire l organizzazione
DettagliREGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.
COMUNE DI CARUGATE PROVINCIA DI MILANO REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D. DEL COMUNE DI CARUGATE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 62 DEL 25/07/2007 ART. 1 Il Comune di Carugate ha attivato,
DettagliSTATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.
STATUTO Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale Giovanni Bottesini con sede in Crema, via Alemanio Fino 29. L Associazione
DettagliSTATUTO DEL CIRCOLO FOTOGRAFICO DALMINE
STATUTO DEL ART. 1 COSTITUZIONE ******* 1.1. E costituita un associazione senza scopo di lucro denominata. 1.2. L associazione è apartitica ed apolitica. 1.3. L associazione ha sede in DALMINE (BG), via
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA L Associazione ABILMENTE CON TUTTI vuole essere una risposta alla situazione di profondo disagio in cui vengono a trovarsi le persone
DettagliSTATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)
STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012) Art. 1 E costituita una associazione denominata La Piccola Famiglia Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale la cui denominazione
DettagliTutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
ALLEGATO A STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE CARPE DIEM. Art. 1 - DENOMINAZIONE E' costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l'associazione di promozione sociale
DettagliSTATUTO. Dell Associazione INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB
STATUTO Dell Associazione INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB Art, 1 E costituita l Associazione denominata INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB Art. 2 Essa ha sede in Torino via Mantova
DettagliAssociazione Volontari per Policlinico Tor Vergata. O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, 81-0133 Roma Codice fiscale e P. IVA 08385151009.
Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, 81-0133 Roma Codice fiscale e P. IVA 08385151009 Statuto Art.1 DENOMINAZIONE E costituita una associazione avente le caratteristiche
DettagliLa Casa di Margherita
La Casa di Margherita Associazione di Solidarietà Familiare Via Trento Trieste 1-20043 Arcore (MI) www.lacasadimargherita.org Statuto dell Associazione Art. 1 Costituzione 2.1. É costituita l Associazione
DettagliStatuto associativo di Libera Uscita
Statuto associativo di Libera Uscita Articolo 1 Denominazione, natura, sede 1. È costituita l Associazione nazionale di volontariato denominata Libera Uscita che si riconosce in quanto previsto dalla L.
DettagliStatuto associazione Salvaiciclisti-Bologna
Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna Articolo 1 Denominazione, Sede e Durata E costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice
DettagliSTATUTO AVENTE LA FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE. Art.l Costituzione
STATUTO AVENTE LA FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE Art.l Costituzione 1. E' costituita con sede in Roma, l'associazione denominata AssoESCo, di seguito detta Associazione. L Associazione può istituire o
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE «LeAli per Volare»
STATUTO ASSOCIAZIONE «LeAli per Volare» Page 1 of 6 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto dell art. 36 e segg. del Codice Civile l associazione denominata: «LeAli per Volare» con
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1 (Denominazione e Sede) - E costituita l associazione di volontariato denominata Amico Albero, in seguito definita
DettagliSTATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi
STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi ART. 1 (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato, denominata: assume la forma giuridica di
DettagliSTATUTO (ONLUS) AVENTE FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE
STATUTO (ONLUS) AVENTE FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE Art. 1. COSTITUZIONE 1) È costituita con sede in Candia alla via Castiglione n. 30 l Associazione denominata AMICI DELLA CHIESA DI SANTO STEFANO DEL
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO Art 1 Denominazione e sede dell associazione 1. È costituita la libera associazione MANETTA & FORKETTA. 2. L Associazione è apartitica, con durata illimitata,
DettagliRegolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014
Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè Adozione testo definitivo del 02/05/2014 Art.1 RIFERIMENTI ALLO STATUTO COMUNALE 1 Il presente Regolamento si ispira al Titolo III
DettagliConsulta Regionale Volontariato di Protezione Civile
Consulta Regionale Volontariato di Protezione Civile Regolamento Approvato nell Assemblea Generale del 20 Aprile 2002 1 Consulta regionale volontariato di protezione civile REGOLAMENTO Art. 1 (Oggetto
Dettagli$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872
$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872 Costituzione e sede I signori comparenti convengono di costituire tra loro un associazione culturale di volontariato ONLUS sotto la denominazione E.F.A. (Etica,
DettagliSTATUTO. Associazione Il Larice Club
STATUTO Associazione Il Larice Club Art. 1 - L associazione non riconosciuta denominata Associazione IL LARICE CLUB con sede in Carezzate (VA), Via al Lago n.449, è retta dal seguente statuto. La denominazione
DettagliREGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA
PROVINCIA DI MANTOVA Servizio Protezione Civile REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE LIGURE THALASSEMICI
STATUTO ASSOCIAZIONE LIGURE THALASSEMICI ART. 1 E costituita un Associazione denominata Associazione Ligure Thalassemici, organizzazione di volontariato ai sensi e nel rispetto della L. 266/91 e delle
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE IL BASTIONE
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE IL BASTIONE Logo regolarmente registrato presso C.C.I.A.A. della Spezia Il giorno 01 maggio 2001 alla Spezia in Via Cadorna 24, viene costituita l Associazione Culturale
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE CASA DEL GIRASOLE ONLUS
STATUTO ASSOCIAZIONE CASA DEL GIRASOLE ONLUS Art. 1 - DENOMINAZIONE SEDE DURATA E costituita una associazione di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266. L Associazione è denominata Casa
Dettagli4.5) ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLE FIBROSI POLMONARI E MALATTIE RARE DEL POLMONE. ESPRIME
I DIVISIONE 4.5) ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLE FIBROSI POLMONARI E MALATTIE RARE DEL POLMONE. OMISSIS ESPRIME parere favorevole alla istituzione del Centro Interdipartimentale
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DENOMINATA PHILOS-ACCADEMIA DI COUNSELING
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DENOMINATA PHILOS-ACCADEMIA DI COUNSELING 1.Denominazione - E' costituita l'associazione di Promozione Sociale denominata PHILOS- ACCADEMIA DI COUNSELING
DettagliSTATUTO Art. 1 - Costituzione "Veterinari Italiani Diplomati dei Colleges Europei" (VIDiCE). Art. 2 Finalità e Scopi sociali
STATUTO Art. 1 - Costituzione 1.1 - È costituita l associazione "Veterinari Italiani Diplomati dei Colleges Europei" (VIDiCE). 1.2 - La durata dell associazione è illimitata. 1.3 - L associazione ha sede
DettagliSTATUTO di ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO
STATUTO di ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede - 1) E' costituita in l'associazione denominata senza fini di lucro, con sede in, (1) 2) La durata dell'associazione
DettagliINGEGNERIA SENZA FRONTIERE - Pisa
INGEGNERIA SENZA FRONTIERE - Pisa S T A T U T O Art.1 Denominazione 1. E' costituita con Sede Sociale in Pisa, presso la Facoltà di Ingegneria dell Università di Pisa, via Diotisalvi n 2, l'organizzazione
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE D.A.L.FI. Art. 1. Costituzione
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE D.A.L.FI. Art. 1 Costituzione 1.1 E costituita un Associazione denominata D.A.L.FI. Dopolavoro Amici Lavoratori FInanziari di seguito detta Associazione. L Associazione ha sede
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE CAMPO DELLE STELLE Associazione di Volontariato
STATUTO ASSOCIAZIONE CAMPO DELLE STELLE Associazione di Volontariato Art.1 - Costituzione 1.1 - È costituita l'associazione di volontariato denominata Associazione Campo delle Stelle, che in seguito sarà
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS <<GIOVANI & FUTURO>>
STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS DENOMINAZIONE OGGETTO E SEDE Art. 1 È costituita una associazione denominata GIOVANI & FUTURO organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)". L'associazione
DettagliSTATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere
STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE Le Officine del Sapere Allegato A all Atto Costitutivo Articolo 1 È costituita l Associazione Culturale Le Officine del Sapere. L Associazione è apolitica, apartitica
DettagliSERVIZIO VOLONTARIO INTERNAZIONALE VIALE VENEZIA, 116-25123 BRESCIA - ITALIA TEL. 030/3367915 - FAX. 030/3361763 C.F. 80012670172
SERVIZIO VOLONTARIO INTERNAZIONALE VIALE VENEZIA, 116-25123 BRESCIA - ITALIA TEL. 030/3367915 - FAX. 030/3361763 C.F. 80012670172 SERVICE VOLONTAIRE INTERNATIONAL INTERNATIONAL VOLUNTARY SERVICE SERVICIO
DettagliSTATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>
STATUTO Associazione di promozione sociale ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione
DettagliSTATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNICI DEL LATTE
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNICI DEL LATTE ART. 1 E' costituita, con sede in Parma, l'associazione Italiana dei Tecnici del Latte (A.I.Te.L.). SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE ART. 2 L'Associazione, che
Dettagli