Contratto di Assicurazione di Responsabilità Civile

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1 UBI MOD capofamiglia:bpb MOD (A5) :20 Pagina I Contratto di Assicurazione di Responsabilità Civile Il presente fascicolo informativo, contenente: Nota Informativa, comprensiva del Glossario Condizioni Generali di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto Prima della sottoscrizione del Contratto leggere attentamente la Nota Informativa UBI Assicurazioni S.p.A. Società soggetta alla direzione e coordinamento di F&B Insurance Holdings S.A./N.V.

2 UBI MOD capofamiglia:bpb MOD (A5) :20 Pagina II PAGINA VUOTA

3 UBI MOD capofamiglia:bpb MOD (A5) :20 Pagina 1 NOTA INFORMATIVA I dati contenuti nella presente Nota Informativa sono aggiornati al 1/12/2010 La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni Generali di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza Ai sensi dell art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell articolo 31 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente o dell Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come Avvertenza dal Regolamento ISVAP n. 35. Ai fini della presente Nota Informativa, i termini indicati in maiuscolo assumono lo stesso significato delle corrispondenti definizioni utilizzate nelle Condizioni Generali di Assicurazione. Avvertenza: L Impresa rinvia al proprio sito internet per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative. A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA 1. Informazioni Generali UBI Assicurazioni S.p.A. - Impresa assicurativa soggetta all attività di direzione e coordinamento di F&B Insurance Holdings S.A./N.V - ha sede in Milano, Piazzale Fratelli Zavattari 12, 20149, Tel , Fax , sito internet: indirizzo di posta elettronica: ed è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'industria, del Commercio e dell Artigianato del (G.U. del n. 62); il numero d Iscrizione all Albo delle Imprese di assicurazione è Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa UBI Assicurazioni S.p.A. ha un patrimonio netto pari ad Euro , dei quali Euro a titolo di capitale sociale ed Euro a titolo di riserve patrimoniali. L indice di solvibilità dell Impresa, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 180%. 1 di 9

4 UBI MOD capofamiglia:bpb MOD (A5) :20 Pagina 2 B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO In mancanza di disdetta, il contratto di assicurazione, ove di durata non inferiore ad un anno, è stipulato con tacito rinnovo di un anno rispetto alla prima scadenza e così successivamente. Avvertenza: Le parti possono disdettare il contratto di assicurazione mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza. Si rinvia all art.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 3. Coperture assicurative offerte dalla Sezione Danni Limitazioni ed esclusioni Con la polizza Capofamiglia l Assicurato viene tenuto indenne di quanto questi sia tenuto a pagare, ai sensi di legge, quale civilmente responsabile per la: - Assicurazione Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) relativamente a danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un evento accidentale derivante nell ambito della vita privata (esclusi i rischi inerenti a qualsiasi attività professionale, salvo che per i domestici) da fatto personale proprio o delle persone di cui debba rispondere. - Assicurazione Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro addetti ai servizi domestici (R.C.O.) L Impresa si obbliga a tenere indenne l Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R ,n. 1124, verso prestatori di lavoro da lui dipendenti per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da loro sofferti. La copertura vale anche per i rischi derivanti: 1. la proprietà e/o conduzione della casa o dell appartamento eletto a dimora abituale 2. la proprietà e conduzione di una casa o appartamento destinati quali seconda abitazione per villeggiatura dell Assicurato 3. per i soli Assicurati che occupano gli enti predetti in qualità di locatari: i danni accidentali, non dovuti ad incendio, cagionati ai locali costituenti gli enti stessi ed agli impianti igienico-sanitari di pertinenza, 4. l esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione degli enti predetti, eseguiti in economia; 5. l uso di apparecchi domestici ed elettrodomestici 6. la proprietà e/o possesso di cani, gatti o di animali da cortile nonché di cavalli e di altri animali da sella, inclusa la responsabilità civile delle persone che abbiano in consegna temporaneamente gli animali predetti per conto dell Assicurato 7. l intossicazione e l avvelenamento causati da cibi o bevande preparati o somministrati dall Assicurato; 8. la responsabilità civile di babysitters, ragazze alla pari e persone addette ai servizi domestici, anche se occasionali, ivi compresi gli infortuni che dette persone subiscano nell espletamento delle mansioni svolte per conto 2 di 9

5 UBI MOD capofamiglia:bpb MOD (A5) :20 Pagina 3 dell Assicurato, sempreché queste ultime non comportino l obbligo di assicurare le stesse persone contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.); 9. la proprietà ed uso di velocipedi, compreso il rischio di circolazione; 10. l esercizio di attività sportive e del tempo libero, ritenendo con ciò inclusi: - la proprietà ed uso di imbarcazioni a remi o a vela, e di wind-surf; - la proprietà, detenzione ed uso di armi da fuoco per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili; - la pratica del campeggio ed uso delle relative attrezzature, compresi i danni a terzi da incendio; - la pratica di hobbies quali modellismo, bricolage e giardinaggio, con uso dell attrezzatura e macchinario inerenti; - l uso e guida di veicoli a motore di terzi non soggetti all assicurazione obbligatoria di cui al D.Lgs n 209 del 7/9/2005; - la partecipazione a gare e corse che siano di carattere dilettantistico o amatoriale 11. la responsabilità di terze persone che dovessero rispondere civilmente del comportamento dei figli minori dell Assicurato o di persone comunque soggette a tutela di quest ultimo. 12. la partecipazione dell Assicurato e/o del Coniuge, quali genitori, alle attività della scuola 13. la conseguenza dell azione di rivalsa subita dall Assicurato in seguito alla messa in movimento di veicoli a motore avvenuta a sua insaputa, per opera di figli minori; 14. le lesioni personali provocate al proprietario trasportato ed alle persone trasportate non considerate terze nei confronti di quest ultimo ai sensi del D.Lgs n 209 del 7/9/2005, nel caso di guida di veicoli e natanti non di proprietà dell Assicurato; 15. i danni provocati a terzi non trasportati dall Assicurato mentre è trasportato su veicoli di proprietà altrui; 16. i soli danni corporali provocati a terzi, trasportati o non, dai figli minorenni dell Assicurato a seguito di guida, contraria alla volontà dei genitori, di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti in violazione alle norme di abilitazione prescritte dalla legge per la loro guida ed uso; 17. i danneggiamenti materiali subiti dalle cose trovantisi nell abitacolo delle autovetture condotte dall Assicurato, purché tali cose siano di proprietà di persone trasportate considerabili terzi ai sensi di polizza. La validità delle prestazioni di cui ai punti 13. e 14. è subordinata all esistenza, sui veicoli e natanti interessati, di regolare copertura assicurativa verso terzi a sensi del D.Lgs n 209 del 7/9/2005, mentre per le prestazioni di cui ai punti 10., quinta linea e 13, sono in ogni caso esclusi i danni ai veicoli ivi citati. Estensioni di garanzia sempre valide: - Baby Sitting - Danni da incendio - Danno biologico - Difesa penale - Inesatta interpretazione INAIL 3 di 9

6 UBI MOD capofamiglia:bpb MOD (A5) :20 Pagina 4 Estensione di garanzia valida solo se contrassegnata - Esercizio dell attività venatoria Avvertenza: La presente copertura assicurativa è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. Si richiama l attenzione sul contenuto dell articolo 8, delle Condizioni Generali di Assicurazione. Avvertenza: La presente copertura assicurativa prevede franchigie, scoperti e massimali. Si richiama l attenzione sul contenuto degli articoli 7, delle Condizioni Generali di Assicurazione. 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alla circostanza del rischio-nullità Non previsto 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Non previsto 6. Premi Il premio è stabilito per periodi assicurativi della durata di un anno ed è dovuto per intero, anche se il contratto viene sciolto nel corso di tale periodo. E possibile prevedere i seguenti frazionamenti del premio: - Semestrale, sempreché il premio annuo sia superiore a 75,00 con un aumento del 4%. - Quadrimestrale,sempreché il premio annuo sia superiore a 100,00 con aumento del 5%. L impresa precisa che il premio di polizza può essere pagato con i seguenti mezzi di pagamento: 1) bonifico bancario a favore di UBI Assicurazioni S.p.A.; 2) assegno non trasferibile intestato a UBI Assicurazioni S.p.A. 7. Rivalse Avvertenza Si rimanda a quanto prevede l articolo 1916 de Codice Civile. 8. Diritto di recesso Avvertenza: Fatto salvo le facoltà previste dalla legge, l Impresa o il Contraente possono recedere unilateralmente dal contratto in caso di sinistro. Si rinvia all art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto. 4 di 9

7 UBI MOD capofamiglia:bpb MOD (A5) :20 Pagina 5 In caso di contratto pluriennale, a partire dall inizio del quinto anno della garanzia il Contraente ha facoltà di recedere, con effetto a decorrere dall inizio della successiva annualità e senza alcun onere, a condizione che il recesso venga esercitato con un preavviso di 60 giorni rispetto alla fine dell annualità nel corso della quale viene comunicato il recesso. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art del Codice Civile. Nell assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro di questo l azione. In caso di sinistro, in caso di inadempimento dell obbligo di darne avviso nei termini previsti dal contratto di assicurazione, l Assicurato può decadere, in tutto o in parte, dal diritto all indennizzo ai sensi dell art Codice Civile. Si richiama l attenzione sul contenuto degli articoli 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione. 10. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. 11. Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente. I premi di tutte le garanzie prestate dal contratto di assicurazione sono soggetti all imposta del 22,25%. Gli indennizzi corrisposti in caso di sinistro sono esenti dall imposte sui redditi e da altre imposte indirette. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri - Liquidazione Avvertenza: In caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso, con lettera raccomandata alla Direzione dell Impresa, indicando il luogo, il giorno e le circostanze dell evento dannoso, il più presto possibile e comunque entro otto giorni da quando ne è venuto a conoscenza. Si rinvia agli articoli 3, per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative. 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all Impresa ed indirizzati a: 5 di 9

8 UBI MOD capofamiglia:bpb MOD (A5) :20 Pagina 6 UBI Assicurazioni S.p.A. Servizio Antifrode e Reclami P.le F.lli Zavattari 12, Milano Fax reclami@ubiassicurazioni.it. Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. Potranno essere presentati direttamente a: ISVAP Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, Roma eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle Assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; i reclami già presentati direttamente alla Società e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente; il nuovo reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all Impresa e dell eventuale riscontro della stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l ISVAP, ai fini dell avvio dell istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l autorità competente e il Contraente. 6 di 9

9 UBI MOD capofamiglia:bpb MOD (A5) :20 Pagina 7 14.Arbitrato Non previsto. 15.Informazioni aggiuntive Qualora in corso di contratto dovessero intervenire delle variazioni nelle informazioni contenute nel presente documento, non derivanti da disposizioni normative, saranno oggetto di comunicazione nella sezione appositamente dedicata del sito internet dell Impresa. 7 di 9

10 UBI MOD capofamiglia:bpb MOD (A5) :20 Pagina 8 GLOSSARIO La presente parte della nota informativa contiene ed esplica tutti i termini tecnici utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di assicurazione. Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente i termini definiti nella Condizioni di Assicurazione. Assicurato: Nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo. Assicurazione: Operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Impresa) un rischio al quale egli è esposto. Contraente: Soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l assicuratore e si obbliga a pagare il premio. Il contraente può non coincidere con l assicurato. Le due figure coincidono quando il contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà). Cose: gli oggetti materiali e gli animali. Franchigia: Importo prestabilito a carico dell Assicurato per ciascun sinistro. Impresa: Impresa che esercita professionalmente e in forma esclusiva l attività assicurativa, autorizzata dall ISVAP e sottoposta alla sua vigilanza. Indennizzo: La somma dovuta dall Impresa all Assicurato in caso di sinistro. ISVAP Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interasse Collettivo: Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle Imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti o broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli Massimale: somma fino a concorrenza della quale l Impresa presta la garanzia Polizza: Il documento che prova l esistenza del Contratto di Assicurazione. Premio: Il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'impresa. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti. 8 di 9

11 UBI MOD capofamiglia:bpb MOD (A5) :20 Pagina 9 Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne. Sinistro: Il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. UBI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa Il rappresentante legale Dott. Benoit Paul Fontaine 9 di 9

12 UBI MOD capofamiglia:bpb MOD (A5) :20 Pagina 1 Definizioni Alle seguenti denominazioni viene convenzionalmente attribuito il significato qui precisato: ASSICURATO: ASSICURAZIONE: CONTRAENTE: COSE: FRANCHIGIA: IMPRESA: INDENNIZZO: INDICE: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. È considerato tale tanto il Contraente quanto ogni familiare stabilmente convivente con il Contraente stesso, anche se maggiorenne. Sono equiparati ai familiari il convivente more uxorio e i soggetti in affidamento, anche temporaneo. la prestazione di garanzia da parte dell Impresa. il soggetto che stipula l assicurazione. si intendono sia gli oggetti materiali che gli animali. l importo prestabilito che in caso di sinistro è in carico all Assicurato e per il quale l Impresa non riconosce l indennizzo. UBI Assicurazioni S.p.A. la somma dovuta dall Impresa in caso di sinistro. si intende l indice (pubblicato dall ISTAT) prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati. INDICE di riferimento annuale: si intende l indice relativo al terzo mese precedente il mese in cui scade la rata annuale di premio o il mese di decorrenza della polizza, se la prima rata annuale non è ancora scaduta. INDICE data sinistro: si intende l indice relativo al terzo mese precedente la data del sinistro. MASSIMALE: POLIZZA: PREMIO: RISCHIO: SINISTRO: somma fino a concorrenza della quale l Impresa presta la Garanzia. il documento che prova l assicurazione. la somma dovuta dal Contraente all Impresa. la probabilità che si verifichi l evento dannoso. il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Condizioni Generali di Assicurazione ART. 1 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il premio deve essere pagato all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all Impresa. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende 1 di 8

13 UBI MOD capofamiglia:bpb MOD (A5) :20 Pagina 2 vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto dell Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art C.C. ART. 2 - Proroga dell assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno due mesi prima della scadenza, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno è così successivamente. ART. 3 - Obblighi del Contraente in caso di sinistro In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all Impresa entro otto giorni da quando ne ha avuto conoscenza (in deroga a quanto previsto dall art. 13 dell art C.C.). L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo (art C.C.). Agli effetti dell Assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l inchiesta pretorile a norma della legge infortuni ricordandosi di avvertire l Impresa dell inizio del procedimento penale, non appena ne abbia notizia. ART. 4 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali L Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso. Sono a carico dell Impresa le spese sostenute per resistere all azione promossa contro il Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra l Impresa e il Contraente in proporzione al rispettivo interesse. L Impresa non riconosce spese incontrate dal Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. ART. 5 - Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, l Impresa o il Contraente possono recedere dall assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso da parte dell Impresa stessa, essa entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. ART. 6 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 2 di 8

14 UBI MOD capofamiglia:bpb MOD (A5) :20 Pagina 3 Norme che regolano l assicurazione di Responsabilità Civile Capofamiglia ART. 7 - Oggetto dell assicurazione a - L Impresa, nei limiti dei massimali pattuiti, si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per la: Responsabilità civile verso terzi relativamente a danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un evento accidentale derivante nell ambito della vita privata (esclusi i rischi inerenti a qualsiasi attività professionale, salvo che per i domestici) da fatto personale proprio o delle persone di cui debba rispondere. Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) quale civilmente responsabile, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R , n. 1124, verso prestatori di lavoro da lui dipendenti per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da loro sofferti. L assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l Assicurato sia in regola con gli obblighi per l assicurazione di legge. b - La garanzia comprende, anche: 1. la proprietà e/o conduzione della casa o dell appartamento eletto a dimora abituale (compresi autorimessa, solaio, cantina, muri di cinta, alberati di pertinenza), piscine ed altre attrezzature sportive; 2. la proprietà e conduzione di una casa o appartamento destinati quali seconda abitazione per villeggiatura dell Assicurato (compresi autorimessa, solaio, cantina, muri di cinta, alberati di pertinenza), piscine ed altre attrezzature sportive; 3. per i soli Assicurati che occupano gli enti predetti in qualità di locatari: i danni accidentali, non dovuti ad incendio, cagionati ai locali costituenti gli enti stessi ed agli impianti igienico-sanitari di pertinenza, escluso, però, il rimborso sia delle spese di tinteggiatura e simili, sia di quelle imputabili all esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione che si rendessero necessarie per danni conseguenti all uso, usura o vetustà delle cose danneggiate; 4. l esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione degli enti predetti, eseguiti in economia; 3 di 8

15 UBI MOD capofamiglia:bpb MOD (A5) :20 Pagina 4 5. l uso di apparecchi domestici ed elettrodomestici e parti relative anche se poste all esterno dei fabbricati di cui ai precedenti punti 1. e 2. (es. caduta di antenne televisive, radio e per ricetrasmittenti); 6. la proprietà e/o possesso di cani, gatti o di animali da cortile nonché di cavalli e di altri animali da sella, inclusa la responsabilità civile delle persone che abbiano in consegna temporaneamente gli animali predetti per conto dell Assicurato, purché queste persone non svolgano tale attività per professione; per ogni sinistro cagionato da cani verrà applicata una franchigia assoluta di 7 100; 7. l intossicazione e l avvelenamento causati da cibi o bevande preparati o somministrati dall Assicurato; 8. la responsabilità civile di babysitters, ragazze alla pari e persone addette ai servizi domestici, anche se occasionali, ivi compresi gli infortuni che dette persone subiscano nell espletamento delle mansioni svolte per conto dell Assicurato, sempreché queste ultime non comportino l obbligo di assicurare le stesse persone contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.); 9. la proprietà ed uso di velocipedi, compreso il rischio di circolazione; 10. l esercizio di attività sportive e del tempo libero, ritenendo con ciò inclusi: - la proprietà ed uso di imbarcazioni a remi o a vela, quest ultima di lunghezza non superiore a mt. 6,5, nonché di wind-surf; - la proprietà, detenzione ed uso di armi da fuoco per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili; - la pratica del campeggio ed uso delle relative attrezzature, compresi i danni a terzi da incendio; - la pratica di hobbies quali modellismo, bricolage e giardinaggio, con uso dell attrezzatura e macchinario inerenti; - l uso e guida di veicoli a motore di terzi non soggetti all assicurazione obbligatoria di cui al D.Lgs n 209 del 7/9/2005; - la partecipazione a gare e corse che siano di carattere dilettantistico o amatoriale (vale a dire quelle per le quali non abbia luogo nessuna forma di compenso pecuniario); 11. la responsabilità di terze persone che dovessero rispondere civilmente del 4 di 8

16 UBI MOD capofamiglia:bpb MOD (A5) :20 Pagina 5 comportamento dei figli minori dell Assicurato o di persone comunque soggette a tutela di quest ultimo. Questa prestazione non vale, però, per le persone che svolgono attività di insegnamento (anche di mestieri, arti o attività sportive e simili); 12. la partecipazione dell Assicurato e/o del Coniuge, quali genitori, alle attività della scuola previste dai Decreti Delegati (D.P.R , n. 416) ed a ogni altra attività autorizzata dalle Autorità sco lastiche (gite, visite, manifestazioni sportive e ricreative, ecc.), compresa altresì la responsabilità derivante dal fatto degli allievi affidati alla loro sorveglianza; 13. la conseguenza dell azione di rivalsa subita dall Assicurato in seguito alla messa in movimento di veicoli a motore avvenuta a sua insaputa, per opera di figli minori; 14. le lesioni personali provocate al proprietario trasportato ed alle persone trasportate non considerate terze nei confronti di quest ultimo ai sensi del D. Lgs n 209 del 7/9/2005, nel caso di guida di veicoli e natanti non di proprietà dell Assicurato; 15. i danni provocati a terzi non trasportati dall Assicurato mentre è trasportato su veicoli di proprietà altrui; 16. i soli danni corporali provocati a terzi, trasportati o non, dai figli minorenni dell Assicurato a seguito di guida, contraria alla volontà dei genitori, di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti in violazione alle norme di abilitazione prescritte dalla legge per la loro guida ed uso; 17. i danneggiamenti materiali subiti dalle cose trovantisi nell abitacolo delle autovetture condotte dall Assicurato, purché tali cose siano di proprietà di persone trasportate considerabili terzi ai sensi di polizza. La validità delle prestazioni di cui ai punti 13. e 14. è subordinata all esistenza, sui veicoli e natanti interessati, di regolare copertura assicurativa verso terzi a sensi del D.Lgs n 209 del 7/9/2005, mentre per le prestazioni di cui ai punti 10., quinta linea e 13, sono in ogni caso esclusi i danni ai veicoli ivi citati. ART. 8 - Esclusioni Non sono considerati terzi: a - il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b - il dipendente dell Assicurato che subisca il danno in relazione all attività lavorativa. 5 di 8

17 UBI MOD capofamiglia:bpb MOD (A5) :20 Pagina 6 La garanzia non comprende: a - i danni alle cose, veicoli compresi, che l Assicurato o le persone di cui lo stesso debba rispondere, abbiano in custodia a qualsiasi titolo o destinazione (fatta eccezione per i locatori per i quali si conferma quanto previsto all art.7, punto 3), i danni da furto, da incendio a cose (fatta eccezione per quanto diversamente previsto all art. 7 terza linea e dall estensione di garanzia 2); b - la guida ed uso di veicoli e natanti a motore ed aeromobili, salvo quanto diversamente pattuito all art. 7 punti 10., quinta linea, 13., 14. e 16; c - i maggiori oneri derivanti dall obbligo solidale dell assicurato - in quanto condomino - con altri eventuali condomini; d - i danni da inquinamento, esalazioni fumogene o gassose, contaminazione di acque, terreni o colture; e - i danni da spargimento di acqua non conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, ovvero non imputabili alla conduzione del fabbricato occupato dall Assicurato; f - l esercizio dell attività venatoria, se non espressamente richiamato mediante la relativa estensione di garanzia; g - riconducibili alla presenza, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, deposito o uso di amianto e/o prodotti derivati da e/o prodotti contenenti amianto. ART. 9 - Validità territoriale L assicurazione vale per i danni che avvengono nel mondo intero. ART Indicizzazione Nel corso dell anno contrattuale tutti gli importi monetari di polizza verranno automaticamente adeguati in più o in meno in proporzione alle variazioni dell indice (adeguamento costante). In caso di sinistro gli importi monetari verranno adeguati in conformità al rapporto tra: l indice data sinistro e l indice di riferimento annuale. L Impresa rinuncerà al maggior premio che le competerebbe in relazione all adeguamento automatico delle somme assicurate nel corso dell anno. Il premio perciò verrà adeguato solo a partire da ciascuna scadenza annuale. È facoltà delle Parti rinunciare alla presente clausola con preavviso da darsi almeno 60 giorni prima della scadenza. 6 di 8

18 UBI MOD capofamiglia:bpb MOD (A5) :20 Pagina 7 Estensioni di garanzia (Sempre valide) L assicurazione è estesa: Baby Sitting 1) all esercizio, da parte dei familiari conviventi, del baby sitting e comprende sia i danni corporali subiti dai minori assistiti, sia i danni da essi provocati a terzi, sempreché sussista una responsabilità a carico dell Assicurato; Danni da incendio 2) ai danni arrecati a terzi da incendio di cose dell Assicurato o da lui detenute. Per i danni arrecati ai fabbricati tenuti in locazione, la garanzia è prestata ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C. Questa specifica estensione di garanzia è prestata nell ambito del massimale previsto in polizza per sinistro e sino a concorrenza del 20% dello stesso, col massimo di per ciascun periodo assicurativo annuo. Danno biologico 3) ai danni, non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, dei quali l assicurato debba rispondere ai sensi del Codice Civile e cagionati ai prestatori di lavoro di cui all art. 7 - Oggetto dell Assicurazione, limitatamente ai casi di morte e lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente (escluse le malattie professionali). Ai fini della presente garanzia il massimale di R.C.O. s intende unico, a tutti gli effetti. Inoltre: Difesa Penale 4) L Impresa presta la sua assistenza in sede di giustizia penale e ne sostiene le spese nei limiti di legge (art C.C.), anche dopo l eventuale tacitazione della o delle Parti lese; ciò sino all esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del danno. Inesatta Interpretazione Norme INAIL 5) L Assicurazione di Responsabilità Civile verso i prestatori d opera soggetti all assicurazione obbligatoria infortuni, conserva la propria validità anche se l Assicurato non è in regola con gli obblighi derivanti dall assicurazione di legge 7 di 8

19 UBI MOD capofamiglia:bpb MOD (A5) :20 Pagina 8 in quanto ciò costituisca un inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia, e purché detta interpretazione non derivi da dolo e colpa grave dell Assicurato o delle persone delle quali e con le quali deve rispondere. (Valida solo se contrassegnata con X nel frontespizio di polizza) Esercizio dell attività venatoria L assicurazione è estesa alla copertura della Responsabilità Civile derivante dall esercizio dell attività venatoria ed è valida per l adempimento dell obbligo sancito dalla Legge n. 157 del 11/2/ di 8

20 UBI MOD capofamiglia:bpb MOD (A5) :20 Pagina 9 PAGINA VUOTA

21 UBI MOD capofamiglia:bpb MOD (A5) :20 Pagina 10 PAGINA VUOTA

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24 UBI MOD capofamiglia:bpb MOD (A5) :20 Pagina 13 UBI Assicurazioni S.p.A. - Società soggetta all attività di direzione e coordinamento di F&B Insurance Holdings S.A./N.V Milano - Piazzale Fratelli Zavattari, 12 - tel Fax Capitale Sociale i.v. - Codice Fiscale, Partita Iva e n. Iscrizione Registro delle Imprese di Milano , n. Iscrizione Albo delle Imprese di Assicurazione Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del (G.U. del , n. 62). Mod. UBI Ass ed. 01/12/

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