La Legge 28 aprile 2014 n. 67

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1 POF AVVOCATI 2015 Sospensione del procedimento e messa alla prova: profili sostanziali e profili processuali Mario Zanchetti Enrico Maria Mancuso 25 marzo 2015 E vietata la riproduzione totale o parziale 1 La Legge 28 aprile 2014 n. 67 pubblicata in GU nr. 100 del , prevede: capo I (artt. 1 e 2 ) deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio; capo II (artt. da 3 a 8), disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova; capo III (artt. da 9 a 15), disposizioni in materia di sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili. Le disposizioni in materia di sospensione del procedimento (sia con riferimento alla messa alla prova che nei confronti degli irreperibili) sono in vigore dal

2 La Legge 28 aprile 2014, n. 67: l introduzione della probation per i maggiorenni Modifiche: al codice penale, attraverso l introduzione delle disposizioni di cui agli artt.168 bis, 168 ter e 168 quater c.p.; al codice di procedura penale, attraverso l introduzione delle disposizioni di cui agli artt. 464 bis, 464 ter, 464 quater, 464 quinquies, 464 sexies, 464 septies, 464 octies e 464 novies c.p.p. e dell art. 657 bis c.p.p., relativo al computo del periodo di messa alla prova in sede di esecuzione della pena; alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (d.lgs , n. 271), attraverso l introduzione degli artt. 141 bis e 141 ter (previsti al capo X bis, inserito dopo il capo X del testo citato); al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (DPR , n. 313), attraverso l introduzione della lett. i-bis all art. 3 3 L art. 168 bis c.p. 1.Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. 2.La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali. 3.La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. 4.La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta. 5.La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 4 102, 103, 104, 105 e

3 La ratio della messa alla prova Ridurre il sovraffollamento carcerario Ridurre il carico degli uffici giudiziari Incentivare le condotte riparatorie La finalità deflattiva verrebbe assicurata nelle intenzioni del Legislatore dalla pronuncia di sentenza dichiarativa dell estinzione del reato nell ipotesi di esito positivo della messa alla prova. La Suprema Corte ha recentemente affermato che «proprio la ratio deflattiva perseguita dal Legislatore costituisc[e] la chiave [ ] di lettura del dato normativo di riferimento» che consente di discostarsi da «una lettura più rigorosa e restrittiva che mal si attaglia con la ratio segnalata» (Cass. Pen, sez. VI, n del 13 febbraio 2015). L interpretazione teleologica delle disposizioni previste dalla Legge n.67/ consente di valorizzare la natura sostanziale della messa alla prova. Natura giuridica dell istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova Inquadramento sistematico dell art. 168 bis c.p.: Libro I: «Dei reati» Titolo VI: «Della estinzione del reato e della pena» Capo I: «Della estinzione del reato» Inquadramento sistematico degli artt. 464 bis, 464 ter, 464 quater, 464 quinquies, 464 sexies, 464 septies, 464 octies e 464 novies c.p.p.: Libro VI: «Procedimenti speciali» La sospensione del procedimento con messa alla prova è: una causa di estinzione del reato (l istituto ha natura sostanziale) un beneficio (la concessione è rimessa alla discrezionalità del giudice) un procedimento speciale 6 3

4 Aspetti sostanziali e processuali dell'istituto: le soluzioni alternative La messa alla prova ha una doppia (triplice, considerando che è anche un beneficio) natura, posto che sono all'evidenza individuabili profili sia di carattere sostanziale (si tratta di una nuova causa di estinzione del reato), sia profili di carattere processuale, avendo il legislatore previsto specifici momenti processuali per la proposizione della richiesta. Bisogna allora stabilire se la natura sostanziale comporti una applicazione retroattiva della norma e se (e in che misura) la componente processuale possa costituire un limite alla retroattività. La soluzione più garantista, che meglio coniuga le esigenze difensive con un portato normativo non leggibile in modo inequivoco, è ovviamente quella dell'immediata applicabilità dell'istituto della messa alla prova anche ai fatti pregressi e per i processi pendenti, pur in assenza di una disciplina transitoria, in applicazione delle regole generali previste dall'art. 2, comma 4, c.p.p. 7 Le ragioni a sostegno della natura sostanziale L'opposta soluzione contrasterebbe con l'art. 2, comma quarto del codice penale in tema di retroattività della lex mitior che impone una verifica di ragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. del differente trattamento sanzionatorio di soggetti che versando nelle medesime condizioni sostanziali siano però giudicati in diversi stadi del processo. Occorre considerare altresì l'affermazione del principio di retroattività della lex mitior contenuta nell'art. 15, primo comma, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottata a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con Legge 25 ottobre 1977, n Nello stesso senso v. art. 49, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2006, e successivamente recepita dal Trattato di Lisbona modificativo del Trattato sull'unione europea. 8 4

5 Le ragioni a sostegno della natura sostanziale Allo stesso modo, bisogna prendere atto delle pronunce della Corte di giustizia dell'unione europea che, già prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, iscrivevano il principio della retroattività della lex mitior tra quelli facenti parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, destinati perciò a costituire parte integrante dei principi generali del diritto comunitario di cui la Corte di giustizia garantisce il rispetto e che il giudice nazionale deve osservare quando applica il diritto nazionale per attuare l'ordinamento comunitario (sentenza 3 maggio 2005, Berlusconi e altri, cause riunite C-387/02, C-391/02, C-403/02; sentenza 11 marzo 2008, Jager, C-420/06; sentenza 28 aprile 2011, El Dridi, C-61/11). In particolare è attraverso l'art. 7 CEDU (come interpretato dalla Corte di Strasburgo nella sentenza 17 settembre Scoppola contro Italia) che deve leggersi il principio di retroattività della lex mitior. In quella pronuncia (confermata nella successiva decisione 27 aprile Morabito contro Italia) la Corte di Strasburgo ha statuito che l'art. 7 par. 1 della Convenzione non sancisce solo il principio dell'irretroattività delle leggi penali più severe, ma anche (implicitamente) il principio della retroattività della legge penale meno severa. 9 Sulla applicabilità ai processi in corso Dalla natura attribuita all istituto/rito speciale in discorso dipende l applicabilità o meno della messa alla prova ai procedimenti nei quali le fasi processuali entro cui, ai sensi dell art. 464 bis co. 2 c.p.p., è possibile chiedere il beneficio, siano state superate. Valorizzando la portata «sostanziale» delle disposizioni (e in assenza di una disciplina transitoria) si potrebbe ritenere applicabile la sospensione del procedimento anche ai processi nei quali: siano già state formulate le conclusioni nell udienza preliminare; sia già stato dichiarato aperto il dibattimento nel giudizio con citazione diretta; sia già decorso il termine per l opposizione al decreto penale; sia decorso il termine di cui all art. 458 co. 1 c.p.p. nel giudizio immediato. 10 5

6 Sulla (in)applicabilità ai processi in corso tuttavia tale tesi non tiene conto del dato normativo poiché disapplica l art. 464 bis co. 2 c.p.p. che fissa specifici termini di decadenza per la proposizione della richiesta. Valorizzando le norme «processuali» (e, in particolare, la disposizione di cui all art. 464 bis c.p.p.) si giunge ad escludere l applicazione del beneficio in discorso nei procedimenti rispetto ai quali siano decorsi i termini di cui all art. 464 bis c.p. Né è possibile fare ricorso all istituto della restituzione nel termine contemplata dall art. 175 c.p.p. poiché la norma citata prevede che la richiesta venga proposta nel termine di dieci giorni dalla entrata in vigore della normativa in esame (e non alla prima udienza utile). Se si rimarca la circostanza che il novum normativo, riguardando l ambito processuale, è sorretto e regolato dal canone tempus regit actum (che corrisponde ad esigenze di certezza, razionalità e logicità) allora non ci sarebbe spazio per l applicazione dell istituto della messa alla prova ai fatti pregressi e per i procedimenti pendenti, pena la violazione di tale principio. 11 Sulla inapplicabilità ai processi in corso In questo senso Cass., Sez F, nr : «La sospensione del procedimento con messa alla prova, di cui agli artt. 3 e 4 della legge nr 67 del , non può essere richiesta dall imputato nel giudizio di cassazione, né invocandone l applicazione in detto giudizio, né sollecitando l annullamento con rinvio al giudice di merito. Infatti il beneficio della estinzione del reato, connesso all esito positivo della prova, presuppone lo svolgimento di un iter procedurale, alternativo alla celebrazione del giudizio, introdotto da nuove disposizione normative, per le quali, in mancanza di una specifica disciplina transitoria, vige il principio tempus regit actum. Né alla lue della sentenza della Corte Costituzionale nr 236 del 2011 è configurabile alcune lesione del principio di retroattività della lex mitior, che per sé imponga l applicazione dell istituto a prescindere dalla assenza di una disciplina transitoria». 12 6

7 Sulla inapplicabilità ai processi in corso La disposizione normativa di cui all art. 464 bis c.p.p. funge da norma transitoria poiché individua uno sbarramento oltre il quale il beneficio non è più applicabile. Tale sbarramento è dunque individuato: nella formulazione delle conclusioni, nell udienza preliminare; nel giudizio con citazione diretta, nella dichiarazione di apertura del dibattimento; nel decreto penale, decorso il termine per l opposizione; nel giudizio immediato, decorso il termine di cui all art. 458 co. 1 c.p.p. In questo senso Cass. Pen., sez. VI, n del 24 febbraio Sulla inapplicabilità ai processi in corso Cass. Pen., sez. VI, n del 22 ottobre 2014: È manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 464 bis, comma 2, c.p.p., per contrasto all'art. 3 cost., nella parte in cui non consente l'applicazione dell'istituto della sospensione con messa alla prova ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della l. 28 aprile 2014 n. 67, quando sia già decorso il termine finale da esso previsto per la presentazione della relativa istanza, in quanto trattasi di scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore e non palesemente irragionevole, come tale insindacabile. 14 7

8 Corte cost., , n. 136: davvero un precedente? Nel 1991 era stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art.30 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 488 (recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) con riferimento all art. 3 Cost. nella parte in cui non prevede (dunque esclude) l'applicabilità dell'art. 10 delle nuove disposizioni del processo minorile nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del DL 28/7/1989, n. 272 e destinati a proseguire con le norme del codice abrogato. Il menzionato art. 10 prescrive l'inammissibilità dell'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato. 15 Corte cost., , n. 136 L'impugnato art. 30 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 488, nel dettare le disposizioni transitorie dispone l'applicabilità ai procedimenti pendenti: della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto della sospensione del processo e messa alla prova della dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova delle sanzioni sostitutive. Ad avviso del giudice remittente, la mancata previsione, tra le norme di immediata applicazione nei processi in corso, dell'art. 10, viola il principio di eguaglianza per ingiustificata disparità di trattamento di situazioni identiche: disparità consistente nel fatto che, mentre nei nuovi procedimenti la costituzione di parte civile è inammissibile, in quelli già pendenti e destinati a proseguire con le norme del codice abrogato tale costituzione continua ad essere ammissibile. 16 8

9 Corte cost., , n. 136 Nell'intento di assicurare una graduale sostituzione della nuova normativa a quella abrogata, mediante l'emanazione di disposizioni di carattere transitorio, il legislatore delegato ha stabilito di assicurare l'immediata operatività (anche ai procedimenti destinati a proseguire con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti) soltanto ad alcuni istituti ritenuti, evidentemente, particolarmente qualificanti il nuovo processo minorile. Secondo la Corte Costituzionale il fatto che il Legislatore non abbia inserito nella previsione derogatoria la norma relativa all'inammissibilità dell'azione civile è scelta che non può in alcun modo ritenersi viziata da irragionevolezza. Tuttavia tale previsione aveva natura esclusivamente processuale.. 17 Sulla inapplicabilità ai processi in corso Cass. Pen., sez. VI, n del 22 ottobre 2014: È manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 464 bis, comma 2, c.p.p., per contrasto all'art. 3 cost., nella parte in cui non consente l'applicazione dell'istituto della sospensione con messa alla prova ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della l. 28 aprile 2014 n. 67, quando sia già decorso il termine finale da esso previsto per la presentazione della relativa istanza, in quanto trattasi di scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore e non palesemente irragionevole, come tale insindacabile. 18 9

10 I requisiti formali Ai sensi dell art. 464 bis c.p.p. la richiesta deve essere presentata o personalmente dall imputato oralmente per iscritto (in questo caso la sottoscrizione deve essere autenticata) o dal difensore munito di procura speciale 19 La proposizione della richiesta Ai sensi dell art. 464 bis c.p.p. alla richiesta deve essere allegato un programma di trattamento elaborato dall U.E.P.E. (Ufficio Esecuzione Penale Esterna) ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l elaborazione del programma, una richiesta di trattamento concordato. L imputato è tenuto a depositare presso l U.E.P.E. la domanda di programma di trattamento, unitamente agli atti rilevanti del procedimento penale, alle proprie osservazioni e proposte, anche eventualmente in ordine alla struttura nella quale intenda svolgere il lavoro di pubblica utilità (ex art. 141 ter co. 2 disp. att. c.p.p. l imputato che richieda il beneficio è tenuto a depositare in allegato alla richiesta gli atti rilevanti del procedimento penale solo ed esclusivamente presso l U.E.P.E.). L U.E.P.E. acquisisce la domanda e rilascia al richiedente l attestato di presentazione della stessa che l interessato dovrà allegare alla richiesta di sospensione del procedimento

11 Il programma di trattamento È disciplinato dall art. 464 bis c.p.p. Viene elaborato dell Ufficio Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) Deve prevedere: Attività volte al reinserimento sociale che coinvolgono anche la famiglia dell indagato/imputato (sempre che ciò sia necessario e possibile) Prescrizioni comportamentali attinenti la libertà di movimento (Es. obbligo/divieto di dimora, divieto di frequentare determinati locali,..) attinenti il lavoro di pubblica utilità (che ha natura sanzionatoria) Condotte risarcitorie, riparatorie e di mediazione con la persona offesa (Il giudice può indicare un termine entro il quale queste prescrizioni eventuali debbano essere adempiute) 21 Il lavoro di pubblica utilità a norma degli artt. 102 e segg L. 689/1981 è una sanzione da conversione, ossia una misura nella quale convertire le pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato; a norma dell art. 6 L. 401/1989 è una sanzione accessoria contemplata per il caso in cui si pronunci sentenza di condanna per delitti nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine; a norma dell art. 54 Decr. Leg.vo 274/2000 è una sanzione principale oltre che una sanzione da conversione della pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato nei procedimenti innanzi al giudice di pace; a norma dell art. 165 c.p. (introdotto dalla L. 145/2004) è una condotta riparatoria cui può (o deve in caso di seconda concessione del beneficio) esser subordinata la sospensione condizionale della pena, da eseguirsi dopo il passaggio in giudicato della sentenza; a norma dell art. 73 co. 5 bis DPR 309/90 (oggi reintrodotta con L nr. 79, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata con sentenza nr. 32/2014) è una sanzione sostitutiva della sanzione detentiva irrogata per un fatto lieve commesso da un tossicodipendente; a norma dell art. 224 bis CdS è una sanzione amministrativa accessoria, nelle ipotesi di condanna alla reclusione per un delitto colposo commesso con violazione del codice della strada; a norma degli artt. 186 co. 9 bis e 187 co. 8 bis CdS (introdotti dalla L. 120/2010) è una sanzione sostitutiva il cui buon esito comporta l estinzione del reato, il dimezzamento del periodo di sospensione della patente di guida e la revoca della confisca obbligatoria del veicolo 22 11

12 Il lavoro di pubblica utilità: componente essenziale della messa alla prova «per gli adulti» L oggetto della sanzione si sostanzia in una prestazione non retribuita in favore della collettività. Nella scelta del tipo di lavoro che l imputato andrà a svolgere, il giudice dovrà tener conto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell imputato e le cui modalità di svolgimento non devono pregiudicare le esigenze di lavoro, studio, famiglia e salute (in ciò senza differenziarsi dalle altre forme di lavoro di pubblica utilità conosciute dal legislatore) La durata è fissata nel minimo in dieci giorni e nel massimo in 1 o 2 anni a seconda della natura della pena. Il tetto massimo giornaliero è fissato in 8 ore. Nelle linee guida elaborate dal Tribunale di Milano è stato espressamente stabilito che Al fine di uniformare il più possibile le indicazioni relative alla durata della messa alla prova e fornire a tutti gli operatori un quadro di riferimento dei limiti temporali, si sono suddivisi i reati per fasce facendo riferimento alla pena edittale massima prevista per i reati per i quali l istituto è applicabile. Il massimo è stato individuato in 18 mesi a fronte di una previsione di legge di 24 per mantenere la possibilità di proroga da parte del Giudice ove necessario, così come previsto. 23 Il lavoro di pubblica utilità: componente essenziale della messa alla prova «per gli adulti» Il luogo di svolgimento della prestazione può essere lo Stato, Regione, province, comuni, aziende sanitarie, ma anche presso enti di assistenza sociale, sanitaria oppure O.N.L.U.S

13 Il ruolo nevralgico dell U.E.P.E. Svolgimento delle attività preliminari di accertamento per la elaborazione del programma di trattamento; Predisposizione del programma di trattamento; Attività di intervento/controllo nella fase dell esecuzione; Redazione della relazione conclusiva sulla prova. 25 Davvero un estensione della probation prevista per i minorenni? Codice penale minorile DPR 448/88 Progetto di carattere educativo Eventuali prescrizioni riparatorie Eventuale conciliazione con p.o. Affidamento del minore ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia in collaborazione con i servizi locali. Codice penale Programma di trattamento Prescrizioni risarcitorie/riparatorie Mediazione con la p.o. Prestazione di lavoro di pubblica utilità (sanzione) Affidamento all U.E.P.E. (Ufficio Esecuzione Penale Esterna) Finalità: valutare la personalità del minorenne 26 13

14 I requisiti sostanziali - I limiti oggettivi Art. 168 bis c.p.: L imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova «nei procedimenti per reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell articolo 550 del codice di procedura penale». Nella determinazione della pena edittale non si deve tenere conto delle circostanze. Dato letterale: si parla espressamente di «pena edittale» Nessuna indicazione di segno contrario: laddove il legislatore ha voluto prendere in considerazione le circostanze (come in materia di competenza ex art. 4 c.p.p.; di prescrizione di cui all'art. 157 c.p. e di misure cautelari ai sensi dell'art. 278 c.p.p.) lo ha espressamente previsto. 27 L irrilevanza delle circostanze La norma oggi prevista all'art. 168 bis c.p. è pervenuta al Senato dopo esser stata approvata dalla Camera. In Commissione, al Senato, il disegno di legge proveniente dalla Camera venne trattato unitamente ad altri disegni di legge tra i quali il nr. 111 A.S. Quest'ultimo testo recava - nel considerare il limite edittale di accesso alla probation - un esplicito riferimento alle aggravanti ad effetto speciale ed a quelle che portano ad una pena di specie diversa. Il testo approvato (per essere poi nuovamente trasmesso alla Camera per la votazione finale in ragione di modifiche non apportate al tenore dell'art. 168 bis c.p.) è stato tuttavia quello proveniente dalla Camera, privo del riferimento alle circostanze. Tanto conferma la volontà del Legislatore di rendere le aggravanti, quali che esse siano, ininfluenti sul limite edittale preso in considerazione per la applicabilità della messa alla prova

15 L irrilevanza delle circostanze Cass. Pen., sez. VI, sent. n del 16 gennaio 2015: «Nella individuazione dei reati attratti alla disciplina della messa alla prova per adulti, di cui agli artt. 168-bis e seguenti c.p., in ragione del mero riferimento edittale, deve guardarsi unicamente alla pena massima prevista per ciascuna ipotesi di reato, prescindendo dal rilievo che nel caso concreto potrebbe assumere la contestazione di qualsivoglia aggravante, comprese quelle ad effetto speciale». Il caso sotteso alla pronuncia: il GUP di Padova rigettava la richiesta di sospensione del processo con messa alla prova di due imputati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti in quanto, essendo contestata l'aggravante ad effetto speciale dell'art. 80 del D.P.R. n. 309 del 1990, si aveva il superamento della soglia edittale massima per accedere alla messa alla prova prevista dall art. 168-bis c.p. si sarebbe radicata la competenza del Tribunale in composizione collegiale 29 Irrilevanza delle circostanze e irrilevanza della competenza del Tribunale in composizione collegiale Irrilevante se, per effetto dell'aggravante, si radica la competenza del Giudice collegiale. Il GUP di Padova aveva supportato la negazione della messa alla prova poiché - a suo avviso - la contestazione dell'aggravante ad effetto speciale fa scattare la competenza del Tribunale in composizione collegiale e l'art. 168-bis c.p., nell'ampliare la rosa dei reati per i quali è ammissibile la messa alla prova, fa riferimento a quelli previsti nel comma 2 dell'art. 550 c.p.p., tra i quali non risulta annoverato quello contestato ex art. 73 DPR n. 309/90. La (ritenuta dal GUP) coincidenza tra i reati per i quali è ammessa la citazione diretta a giudizio e quelli per i quali è ammessa la messa alla prova non è stata ritenuta corretta dalla Suprema Corte. Non a caso l art. 168 bis c.p. richiama solo il comma 2 dell'art. 550 c.p.p. per evitare di escludere l'applicazione dell'istituto quei reati di competenza collegiale che sono puniti con la pena edittale inferiore nel massimo a quattro anni. La diversa soluzione porrebbe peraltro problemi di legittimità costituzionale in quanto si avrebbe una deroga alla messa alla prova per reati che prevedono una pena edittale inferiore nel massimo a 4 anni in ragione della sola competenza

16 Sull interpretazione dell art. 168 bis c.p. Per i giudici di legittimità, dal confronto tra l'art. 550 c.p.p. (che nel riferirsi al limite edittale di 4 anni cita l'art. 4 c.p.p. il quale considera le aggravanti ad effetto speciale ai fini della definizione della competenza tra giudice monocratico e collegiale) e l art. 168 bis c.p. (che non opera alcun richiamo all'art 4 c.p.p.) emerge l'inequivocabile volontà del legislatore di non considerare eventuali circostanze aggravanti (comprese quelle ad effetto speciale) per la concessione della messa alla prova. 31 I requisiti sostanziali - I limiti oggettivi Secondo limite oggettivo è dato dal fatto che il beneficio non sia già stato concesso (a prescindere dall esito). Tale circostanza emerge dal certificato del casellario giudiziale poiché, essendo stata modificata sul punto la disposizione di cui all art. 3 (L), comma 1 del DPR n. 313, esso deve indicare l estratto dell ordinanza che ai sensi dell articolo 464 quater c.p.p. dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova

17 I requisiti sostanziali - I limiti oggettivi Per evitare che un soggetto possa ottenere più volte la sospensione del procedimento chiedendo la messa alla prova a giudici di diversi procedimenti è stato previsto che la parte, nella istanza ex art. 168 bis c.p., renda un autodichiarazione in ordine alla circostanza di non aver presentato altre istanze di messa alla prova e di non esservi stato ammesso. 33 I requisiti sostanziali - I limiti oggettivi Se il soggetto ha già beneficiato della messa alla prova per un reato commessa quando era minorenne? Nessuna preclusione: sono istituti diversi. la messa alla prova, nel rito minorile, è concedibile più di una volta 34 17

18 I requisiti sostanziali - I limiti soggettivi Unico limite soggettivo è che il richiedente non sia stato dichiarato: delinquente professionale delinquente abituale delinquente per tendenza. 35 Non punibilità per particolare tenuità del fatto È stato Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in data 18 marzo, il testo definitivo del decreto legislativo che introduce disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, dando attuazione all'art. 1, c. 1, l. m) della legge 28 aprile 2014, n. 67. Il decreto entrerà in vigore il 2 aprile 2015 e reca modifiche sia al codice penale sia a quello di procedura penale. L art. 1 della legge in esame individua - non diversamente che nel rito minorile (art. 27 D.P.R nr. 448) e nei processi penali innanzi al giudice di pace (art. 34 Decr. Leg.vo nr. 274) - una nuova causa di non punibilità, prevedendo espressamente al co. 1 lett m) di escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l esercizio dell azione civile per il risarcimento del danno e 36 adeguando la relativa normativa processuale penale. 18

19 Non punibilità per particolare tenuità del fatto A partire dal 2 aprile 2015 il giudice dovrà dunque escludere la possibilità di poter pronunciare sentenza di non doversi procedere ex art. 469, comma 1 bis, c.p.p. qualora «l'imputato non sia punibile ai sensi dell'articolo 131 bis del codice penale». 37 La proposizione della richiesta e le preclusioni di fase La richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova può essere avanzata: a)ex art. 464 ter c.p.p. durante la fase delle indagini preliminari, prima dell esercizio dell azione penale (ex art. 141 bis disp. att. il PM può informare l indagato della facoltà di chiedere di essere ammesso alla prova e che l esito positivo della prova estingue il reato) b)ex art. 464 bis c.p.p. dopo l esercizio dell azione penale, innanzi al giudice per le indagini preliminari, al giudice dell udienza preliminare e al giudice del dibattimento Decorsi i termini la richiesta diviene inammissibile

20 a) Proposizione della richiesta al G.I.P. prima dell esercizio dell azione penale A norma dell art. 464 ter c.p.p. il giudice per le indagini preliminari, una volta ricevuta la richiesta, trasmette gli atti al Pubblico Ministero. Il Pubblico Ministero, nel termine di cinque giorni, deve esprimere per iscritto: il consenso (sinteticamente motivato), formulando contestualmente l imputazione, il dissenso, enunciandone le ragioni (senza alcun obbligo di formulare l imputazione). 39 a) Proposizione della richiesta al G.I.P. prima dell esercizio dell azione penale Se il pubblico ministero presta il consenso, il giudice per le indagini preliminari decide ai sensi dell art. 464 quater c.p.p. previa fissazione dell udienza camerale. In caso di rigetto della richiesta, l imputato può rinnovarla ex art. 464 ter comma 4 c.p.p. prima dell apertura del dibattimento e il giudice, se la ritiene fondata, provvede a norma dell art. 464 quater c.p.p. È implicitamente esclusa la possibilità di riproporre in fase di indagine la richiesta rigettata. Laddove il giudice abbia ritenuto inammissibile la domanda (non essendo stata operata una valutazione nel merito), la richiesta può invece essere riproposta al G.I.P. nella fase delle indagini preliminari

21 a) Proposizione della richiesta al G.I.P. prima dell esercizio dell azione penale Il consenso del Pubblico Ministero è presupposto essenziale per la concessione della sospensione del procedimento richiesto nella fase delle indagini preliminari? In tale fase il PM non ha ancora esercitato l azione penale pertanto potrebbe avere interesse a proseguire le indagini. L art. 464 ter comma 2 c.p.p. prevede che il G.I.P. provveda ai sensi dell art. 464 quater c.p.p. (fissazione dell udienza in camera di consiglio per decidere sull istanza) se il Pubblico Ministero presta il consenso. Tale previsione implicherebbe, per converso, che il giudice per le indagini preliminari non possa decidere ai sensi dell art. 464 quater c.p.p., se il P.M. ha manifestato il proprio dissenso. Qualora il G.I.P. concedesse la messa alla prova e quest ultima avesse esito positivo, il giudice dovrebbe emettere sentenza senza che sia stata formulata l imputazione. 41 b) Proposizione della richiesta dopo l esercizio dell azione penale In caso di giudizio immediato la richiesta deve essere formulata nel termine di 15 giorni al G.I.P. con le forme stabilite dall art. 458 c.p.p. (dal momento che la messa alla prova deve essere inquadrata tra i riti speciali di natura premiale possono ritenersi applicabili le norme relative al giudizio abbreviato). Ovviamente è possibile ricorrere alla messa alla prova solo per i reati con pena edittale inferiore ai 4 anni ed attribuiti ex art. 33 bis c.p.p. al Tribunale in composizione collegiale. Qualora venga emesso decreto penale di condanna, la richiesta deve essere presentata al G.I.P. con l opposizione al decreto (quindi nel termine di 15 giorni dalla notifica di quest ultimo). Nel corso dell udienza preliminare, sempre che si proceda per un reato con pena edittale inferiore a 4 anni di reclusione, fino al momento in cui il difensore della parte interessata rassegna le proprie conclusioni (ex art. 421 e 422 c.p.p. come interpretate da Cass. S.U. 15/5/2014, n in relazione al termine ultimo per la richiesta di giudizio abbreviato). Nei giudizi a citazione diretta e nel giudizio direttissimo, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento (pur in assenza di una modifica dell art. 451, comma 5 e 6, c.p.p., non vi sono dubbi che il giudice possa avvisare l imputato della possibilità di chiedere la sospensione del procedimento)

22 La proposizione della richiesta e l elaborazione del programma di trattamento Se non sussistono ragioni di inammissibilità dell istanza, il giudice concederà un breve rinvio per permettere all U.E.P.E. di effettuare l indagine socio familiare ed elaborare il programma di trattamento e di tale rinvio dovrà essere data comunicazione all U.E.P.E. In questo lasso di tempo non opera la sospensione della prescrizione ex art. 168 ter c.p. Quando si proceda con giudizio direttissimo i tempi stringenti di tale rito escludono che la parte possa essere in possesso dell attestato di presentazione della richiesta all U.E.P.E. In questo caso si ritiene che il giudice possa concedere un breve rinvio eventualmente previa richiesta di termine a difesa per consentire alla parte interessata di formulare la domanda di trattamento all U.E.P.E. (in quella sede il giudice dovrà valutare se revocare la misura cautelare qualora la parte sia detenuta per quella causa, non essendo la messa alla prova, come si vedrà, compatibile con la detenzione). 43 I provvedimenti adottabili dal giudice a) Ordinanza di inammissibilità per carenza dei requisiti formali b) Ordinanza di inammissibilità per carenza dei requisiti sostanziali A norma dell art. 464 quater c.p.p. sulla richiesta di sospensione il giudice decide con ordinanza emessa in udienza: o nella stessa udienza in cui la richiesta viene formulata, o in apposita udienza in camera di consiglio (il giudice avvisa le parti e la persona offesa della fissazione dell udienza rispetto alla quale trovano applicazione le disposizioni di cui all art. 127 c.p.p.) Nell ipotesi in cui la richiesta di sospensione del procedimento venga proposta fuori udienza, il giudice deve fissare udienza anche qualora debba dichiarare inammissibile la richiesta? 44 22

23 I provvedimenti adottabili dal giudice a) Ordinanza di inammissibilità per carenza dei requisiti formali Difettano i requisiti formali previsti dall art. 464 bis c.p.p. in quanto la richiesta non è stata proposta dalla parte personalmente, ma dal difensore non munito di procura speciale la richiesta è stata proposta dall imputato per iscritto, ma con sottoscrizione non autenticata nelle forme previste dall articolo 583 co. 3 c.p.p. Alla richiesta non è allegato il programma di trattamento elaborato dall U.E.P.E. l attestato rilasciato dall U.E.P.E. di presentazione della domanda di elaborazione del programma di trattamento. In tali ipotesi e sempre che non siano decorsi i termini o che il giudice non abbia dichiarato aperto il dibattimento non vi sono preclusioni a che la parte riproponga l istanza. 45 I provvedimenti adottabili dal giudice b) Ordinanza di inammissibilità per carenza dei requisiti sostanziali Si versa fuori dai casi previsti dall art. 168 bis c.p. in quanto il reato in relazione al quale si chiede la sospensione del procedimento non rientra tra quelli individuati al co. 1 dell art. 168 bis c.p.; la sospensione del procedimento con messa alla prova è stata già concessa; l imputato è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza 46 23

24 I provvedimenti adottabili dal giudice b) Ordinanza di inammissibilità per carenza dei requisiti sostanziali La richiesta è stata proposta oltre i termini di decadenza stabiliti dall art. 464 bis c.p.p., essendo già state formulate le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422 c.p.p. (termine di decadenza nei procedimenti per i quali è prevista la celebrazione dell udienza preliminare) essendo già stato dichiarato aperto il dibattimento (termine di decadenza nel procedimento di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo) non essendo stati rispettati i termini e le forme stabiliti dall art. 458 co. 1 c.p.p. (preclusione di fase nel giudizio immediato) non essendo stata proposta con atto di opposizione (termine di decadenza nel procedimento per decreto penale) il p.m. ha espresso il proprio dissenso (nella fase delle indagini preliminari); la richiesta è già stata rigettata dal G.I.P. (nella fase delle indagini preliminari); 47 I provvedimenti adottabili dal giudice b) Ordinanza di inammissibilità per carenza dei requisiti sostanziali La richiesta presentata in giudizio è già stata rigettata due volte. Il legislatore prevede all art. 464 ter co. 4 c.p.p. che l istanza rigettata possa essere rinnovata in giudizio (C. Cost. 100/2003), prima dell apertura del dibattimento; nulla però dice in ordine alla possibilità per la parte di proporla nuovamente prima ancora dell apertura del dibattimento (es. in udienza preliminare, o nei 15 giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato, o con l opposizione a decreto penale di condanna). Leggendo l art. 464 quater co. 9 c.p.p., questa possibilità dovrebbe essere esclusa: la norma, nello stabile che «in caso di reiezione dell istanza, questa può essere riproposta nel giudizio», fa riferimento alla reiezione dell istanza e non già a reiezioni di più istanze, con ciò implicitamente contemplando solamente una pregressa reiezione della domanda. Ne consegue che, ove si sia avuta più di una reiezione (es. la prima in corso di indagine, la seconda su una istanza avanzata in udienza preliminare, oppure nei 15 giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato, oppure nell atto di opposizione al decreto penale di condanna), la nuova richiesta dovrebbe essere dichiarata inammissibile

25 I provvedimenti adottabili dal giudice Il giudice, qualora non debba dichiarare inammissibile la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, fissa apposita udienza in camera di consiglio può acquisire ex art. 464 bis co 5 c.p.p., dalla polizia giudiziaria, dai servizi sociali e dagli altri enti pubblici le informazioni necessarie per decidere sulla concessione del beneficio e per determinare gli obblighi e le prescrizioni (tali informazioni devono essere portate a conoscenza delle parti) può disporre la comparizione dell imputato ai sensi dell art. 464 quater co. 2 c.p.p. 49 I provvedimenti adottabili dal giudice La fase della decisione è disciplinata dall art. 464 quater c.p.p. Il giudice, prima di pronunciarsi sulla richiesta, può integrare o modificare il programma di trattamento elaborato di intesa con l U.E.P.E. (in tale ipotesi l imputato deve dare il proprio consenso alle integrazioni e/o modifiche) Sempre che non debba pronunciare sentenza ex art. 129 c.p.p., il giudice decide sentite le parti e senza prendere visione degli atti del fascicolo del P.M. (fatta eccezione per l ipotesi in cui l istanza sia stata formulata al G.I.P. prima dell esercizio dell azione penale) La decisione che il giudice adotterà potrà essere di accoglimento (in tal caso emetterà l ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova) o di rigetto

26 La valutazione da parte del giudice Se il giudice reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene - in base ai parametri di cui all art. 133 c.p. - che l imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati, valutata anche la circostanza che il domicilio dell imputato, indicato nel programma, sia tale da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa, concede il beneficio, disponendo, con ordinanza, la sospensione del procedimento con messa alla prova. Dal riferimento, contenuto all art. 464 quater co. 3 c.p.p., ai parametri di cui all articolo 133 c.p. si desume che la concessione della sospensione del procedimento con messa alla prova non sia automatica (in questo la messa alla prova costituisce un beneficio). 51 La valutazione da parte del giudice Nell ipotesi in cui la richiesta di messa alla prova sia stata formulata dopo l esercizio dell azione penale, occorre individuare gli elementi sulla scorta dei quali va compiuta la valutazione da parte del giudice del dibattimento, il quale non solo non è a conoscenza degli elementi di prova (il dibattimento non è ancora iniziato), ma non ha a propria disposizione gli atti del fascicolo del P.M. Nessuna norma prevede che il giudice, ai (soli) fini della decisione sulla concessione, possa prendere visione degli atti del fascicolo del P.M. O si ritiene che il giudice possa prendere visione degli atti del fascicolo del P.M. (ma in tale ipotesi, qualora la prova avesse esito negativo, il procedimento non potrebbe riprendere avanti il medesimo giudice) Oppure si ritiene che gli elementi in base ai quali operare la valutazione in esame siano limitati, quanto al fatto, alla imputazione formulata dal P.M. e, quanto alla capacità a delinquere, a ciò che emerge dal certificato del casellario giudiziale 52 26

27 I provvedimenti adottabili dal giudice L ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova: è ricorribile autonomamente per cassazione, anche dalla persona offesa, ma solo se essa non è stata sentita o non ha avuto avviso. (l impugnazione non sospende il procedimento). sospende il corso della prescrizione ex art. 168 ter c.p. (nell ipotesi di procedimenti plurisoggettivi la prescrizione resta sospesa solamente nei confronti del beneficiari) 53 I provvedimenti adottabili dal giudice Con l ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova il giudice indica la data di udienza per la valutazione della relazione conclusiva. L ordinanza di sospensione del procedimento deve essere trasmessa all U.E.P.E. unitamente al verbale di messa alla prova (qualora sia stato redatto innanzi al giudice e non direttamente dall U.E.P.E.) per la presa in carico dell imputato. Nell ordinanza il giudice, richiamando il disposto di cui all art. 141 ter disp att c.p.p., precisa che l U.E.P.E. debba informare l A.G. con relazioni periodiche da trasmettere al massimo ogni tre mesi sull andamento del trattamento e che debba inviare, alla scadenza del periodo di prova, la relazione conclusiva sul decorso e sull esito della prova medesima. La relazione deve essere trasmessa alla cancelleria del giudice almeno dieci giorni prima dell udienza fissata per la sua valutazione (le parti hanno facoltà 54 di prenderne visione ed estrarne copia). 27

28 L ordinanza di sospensione del procedimento L ordinanza di sospensione deve essere trasmessa all ufficio competente affinché proceda ad iscriverla per estratto nel casellario giudiziale, ai sensi dell art. 3 co. 1 lett i bis del D.P.R nr. 313, come modificato dall art. 6 della legge 67/ Il verbale di messa alla prova Il legislatore prevede al comma 6 dell art. 464 quater c.p.p. che i termini di sospensione del procedimento previsti al comma 5 decorrano dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova dell imputato. Deve essere sottoscritto dinanzi al giudice o all U.E.P.E.? A favore della prima opzione milita l esigenza di certezza poiché l atto in questione costituisce il dies a quo dal quale decorre il termine di sospensione del procedimento. Lasciare che esso venga individuato dall U.E.P.E. potrebbe creare incertezze e disfunzioni, non ultima quella di correre il rischio di fissare, nel corpo dell ordinanza di sospensione del procedimento, una data di udienza per la valutazione della relazione conclusiva che potrebbe rivelarsi antecedente rispetto alla scadenza del periodo di prova e quindi far sorgere la necessità di un ulteriore fissazione di udienza. A favore della necessità di sottoscrivere il verbale innanzi all U.E.P.E. perora la natura meramente esecutiva che tale verbale dovrebbe avere e la possibilità offerta all ufficio che prende materialmente in carico l imputato di organizzare, secondo le proprie esigenze e quelle dell ente di affidamento, l esecuzione della messa alla prova

29 I provvedimenti adottabili dal giudice L ordinanza di rigetto Quando la richiesta è ammissibile e fuori dai casi in cui sia possibile arrivare a concedere all imputato di essere ammesso alla prova. quando sussistano i presupposti per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. quando il giudice ritiene di poter emettere sentenza di non doversi procedere ex art. 469 c.p.p. per tenuità del fatto (ex art. 131 bis c.p.) in caso di inidoneità, in base ai parametri di cui all articolo 133 c.p., del programma di trattamento elaborato in caso di giudizio prognostico negativo in ordine alla commissione da parte dell imputato di ulteriori reati qualora non siano assicurate le esigenze di tutela della persona offesa qualora manchi il consenso da parte dell imputato all integrazione o modifica del programma di trattamento decisa dalla A.G. procedente. 57 Messa alla prova e detenzione L'ammissione alla messa alla prova non può essere concessa qualora il soggetto sia detenuto ovvero sottoposto a regime di custodia cautelare. La messa alla prova prevede (deve prevedere) tra le varie prescrizioni anche quella (obbligatoria) dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, che non è concretamente eseguibile se la persona è detenuta in carcere (per altra causa) o si trova agli arresti domiciliari (per quella causa) il giudice deve fare una valutazione prognostica di non reiterazione del reato da parte del richiedente e questo, che si sostanzia nella assenza di un pericolo concreto di reiterazione nel reato, esclude la sussistenza di uno dei presupposti per l'applicazione di qualunque misura cautelare 58 29

30 La richiesta di messa alla prova solo per alcuni capi d imputazione Ci si domanda se il giudice, dopo essersi pronunciato (con sentenza) sulla estinzione dei reati per il positivo esito della prova, possa giudicare gli altri reati, non oggetto di messa alla prova, o gli altri coimputati che non abbiano chiesto la sospensione del procedimento. Non vi sono divieti normativi alla richiesta parziale. Il legislatore non sembra essersi posto il problema della incompatibilità o meno del giudice che, dopo aver già deciso nell ambito di uno stesso procedimento sulla messa alla prova per uno o più reati o nei confronti di alcuni coimputati, sia chiamato a pronunciarsi nel merito in ordine agli altri reati connessi e/o ai computati. 59 Esito positivo della prova Il legislatore individua all articolo 168 ter c.p. e all articolo 464 septies c.p.p., i due possibili esiti che può avere la sospensione del procedimento con messa alla prova. Decorso il periodo di sospensione del procedimento fissato dal giudice questi, ricevuta la relazione conclusiva redatta dall U.E.P.E. (cha va depositata in cancelleria almeno dieci giorni prima dell udienza, con facoltà per le parti di prenderne visione ed estrarne copia), fissa l udienza per la sua valutazione, dandone avviso alle parti e alla persona offesa. Nella prassi il giudice, nel disporre la sospensione del procedimento, indica già in quella sede l udienza per la valutazione dell esito della prova. Valutata la relazione nel contraddittorio tre le parti, l esito è positivo quando l imputato ha rispettato le prescrizioni stabilite e il giudice valuta positivamente il comportamento tenuto dallo stesso (fondamentali le relazioni dell U.E.P.E.). In caso di esito positivo il giudice pronuncia sentenza con la quale dichiara l estinzione del reato. Tale pronuncia non pregiudica l applicazione delle sanzioni amministrative 60 accessorie (art. 168 ter c.p.) 30

31 Esito negativo della prova Qualora l esito della prova sia negativo (alla luce del comportamento tenuto dall imputato e del mancato rispetto da parte di questi delle prescrizioni impostegli, così come emergenti dalla relazione conclusiva redatta dall U.E.P.E.) il giudice, ai sensi dell art. 464 co. 2 septies c.p.p. dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso. In caso di esito negativo l istanza non potrà più essere riproposta. Il pubblico ministero, in sede di esecuzione della pena, dovrà tener conto del presofferto: ai fini della detrazione, a norma dell art. 657 bis c.p.p., tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 250 euro di multa o di ammenda. 61 La revoca dell ordinanza di sospensione del procedimento Gli artt. 168 quater c.p. e 464 octies c.p.p. disciplinano l ipotesi di revoca del beneficio. Il giudice con ordinanza, ricorribile autonomamente per cassazione, dichiara, anche d ufficio, la revoca nei casi indicati all art. 168 quater c.p. ossia per: 1. Grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità; 2. Commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede

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