UNIVERSITÀ DEGLI STUDI - L'AQUILA

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1 Repertorio n Prot n IL RETTORE VISTA la Legge 9 maggio 1989 n. 168; VISTO il vigente Statuto dell Università degli Studi dell Aquila, in particolare l art. 53 comma 2; VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo riformulato con D.R. n del 19 maggio 2008 prot. n ; VISTO VISTO VISTI VISTO VISTO VISTO VISTA il D.M. 3 novembre 1999 n. 509, Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei; il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, con il quale è stato approvato il nuovo regolamento sull autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999 n. 509; i DD.MM. 16 marzo 2007, con i quali sono state determinate le classi delle lauree universitarie; il D.M. 26 luglio 2007, n. 386 di definizione delle linee guida per l istituzione da parte delle Università dei corsi di studio; il D.M. 31 Ottobre 2007 n. 544 con il quale sono stati definiti requisiti dei corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alle classi ridefinite con i DD.MM. 16 marzo 2007; il verbale del Consiglio di Facoltà di Lettere e Filosofia n.348 del acquisito agli atti con nota n del ; la delibera del Senato Accademico rep. n. 432/2008 prot. n del ; DECRETA Art. 1 E emanato il seguente nuovo Regolamento Didattico della Facoltà di Lettere e Filosofia: Regolamento di Facoltà e Regolamento didattico FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA INDICE Articolo 1 Definizioni TITOLO I Organizzazione dell attività didattica Articolo 2 - Titoli e corsi di studio Articolo 3 - Strutture didattiche Articolo 4 - Regolamenti didattici e Ordinamenti didattici Articolo 5 - La Facoltà e il Consiglio di Facoltà Articolo 6 - Il Preside Articolo 7 - Convocazione e funzionamento del Consiglio di Facoltà

2 Articolo 8 - La Giunta di Facoltà Articolo 9 - I Corsi di studio e i Consigli didattici di corso di studio Articolo 10 - Commissione didattica paritetica di Facoltà Articolo11 - Istituzione, attivazione e disattivazione delle Strutture didattiche Articolo12 - I Crediti Formativi Universitari Articolo13 - Requisiti di ammissione ai Corsi di studio, attività formative propedeutiche e integrative Articolo 14 - Manifesto degli studi, curricula e piani di studio Articolo15- Orientamento e tutorato TITOLO II Tipologia e regolamentazione dei corsi di studio e delle attività didattiche Articolo 16- Corsi di laurea Articolo 17- Corsi di laurea magistrale Articolo 18- Master universitari Articolo 19- Trasferimenti, passaggi di Corso e di Facoltà, ammissione a prove singole Articolo 20- Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all estero Articolo 21- Calendario didattico Articolo 22- Tipologia e articolazione degli insegnamenti Articolo 23- Esami e verifiche del profitto Articolo 24- Studenti impegnati a tempo pieno e part time, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi Articolo 25- Doveri didattici dei Docenti Articolo 26- Attività didattiche, integrative e di tutorato Articolo 27- Promozione e pubblicizzazione dell offerta didattica Articolo 28- Prove finali e conseguimento dei titoli di studio TITOLO III - Diritti e doveri degli studenti Articolo 29- Immatricolazioni e iscrizioni Articolo 30- Certificazioni Articolo 31- Tutela dei diritti degli studenti TITOLO IV - Norme transitorie e finali Articolo 32 - Allegati e approvazione del Regolamento didattico di Facoltà Articolo 33 - Modifiche del Regolamento di Facoltà Articolo 34 - Norme transitorie ARTICOLO 1 Definizioni 1. Ai sensi del presente Regolamento si intende: a) per Regolamento Generale sull Autonomia, il D.M 22 ottobre 2004, n. 270 che detta modifiche al regolamento recante norme concernenti l autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999 n. 509 ; b) per Corsi di studio, i corsi idonei a conseguire una Laurea, una Laurea specialistica/magistrale, un Dottorato di Ricerca, un Master; c) per titoli di studio, la Laurea, la Laurea magistrale, il Dottorato di Ricerca e il Master, come individuati dall art. 2; d) per Decreti ministeriali, i Decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all articolo 17, comma 95, della legge del 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche; e) per Classe di appartenenza dei Corsi di studio l insieme dei Corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti raggruppati ai sensi dell art. 4 del D.M. 270/04;

3 f) per Regolamento didattico dei Corsi di studio, la definizione degli aspetti organizzativi del corso secondo il relativo ordinamento come specificato dall art. 4; g) per Ordinamento didattico di un Corso di studio, l insieme delle norme che regolano i curricula dei Corsi di studio; h) per Settori Scientifico-Disciplinari (SSD), i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. del 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000; i) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai Decreti ministeriali; j) per credito formativo universitario (CFU), la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio come specificato all art. 12; k) per obiettivi formativi, l insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento delle quali il Corso di studio è finalizzato; l) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento; m) per curriculum, l insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del Corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo; n) per Docenti, i professori di prima e di seconda fascia, i ricercatori, i professori a contratto; o) con la dizione Lauree Magistrali si intendono sia le lauree specialistiche attivate secondo il D. M. 3 novembre 1999, n. 509, sia le lauree magistrali attivate secondo il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270; p) per consiglio di corso di studio: il consiglio competente per il corso stesso ovvero per una pluralità di corsi, q) per Università o ateneo: l Università degli Studi dell Aquila; r) per Statuto: lo Statuto dell Università degli Studi dell Aquila emanato con decreto rettorale n del 30 dicembre 1996 (G. U ) e successive modificazioni. TITOLO I Organizzazione dell attività didattica ARTICOLO 2 Titoli e Corsi di studio 1. La Facoltà di Lettere e Filosofia (in seguito Facoltà) dell Università degli Studi dell Aquila organizza i Corsi per il conseguimento di titoli di studio di primo livello o Laurea (L), di secondo livello o Laurea magistrale (LM), nonché di Master universitari (MU). La Facoltà può proporre norme di coordinamento e armonizzazione dei Corsi di dottorato di ricerca organizzati dai Dipartimenti in ambiti disciplinari di interesse culturale della Facoltà stessa, anche al fine di favorire la istituzione e la attivazione di Scuole di dottorato e l effettivo riconoscimento del dottorato di ricerca quale titolo di terzo livello. 2. La Laurea, la Laurea magistrale e il Master universitario sono conseguiti al termine dei rispettivi Corsi di studio, ossia dei Corsi di Laurea, di Laurea magistrale e di Master attivati

4 dalla Facoltà in osservanza dei Decreti ministeriali e nell ambito delle Classi di appartenenza in essi individuate. 3. I titoli di studio rilasciati dall UAQ al termine di Corsi di studio appartenenti alla medesima Classe sono sotto tutti gli aspetti giuridici equivalenti. Essi sono tuttavia contrassegnati da denominazioni particolari coincidenti con quella del Corso di studio corrispondente, ai sensi dell art. 9, comma 1, oltre che dall indicazione numerica della Classe di appartenenza. 4. Tipologia, durata, numero dei crediti necessari e criteri generali per l organizzazione strutturale dei diversi Corsi di studio sono determinati dalle disposizioni contenute nel Regolamento generale di Ateneo e nelle Leggi e Decreti ministeriali in vigore, e sono disciplinati dai relativi Regolamenti didattici, autonomamente approvati dall UAQ in conformità con tali disposizioni. 5 I requisiti di ammissione ai diversi Corsi di studio, l elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative, le modalità di conseguimento dei crediti nell ambito dei diversi curricula, nonché le forme di verifica dei crediti acquisiti sono fissati nei rispettivi Regolamenti didattici (art. 4). 6. Il conseguimento dei titoli di studio avviene secondo le modalità previste dalle Leggi e dai Decreti ministeriali in vigore e viene disciplinato dall art. 28 del presente Regolamento. 7. La Facoltà può attivare, ai sensi delle Leggi in vigore e secondo la disciplina fissata dall art. 13 del presente Regolamento, servizi didattici propedeutici o integrativi finalizzati al completamento della formazione richiesta dai diversi livelli dei Corsi di studio. ARTICOLO 3 Strutture didattiche 1. Le Strutture didattiche che possono essere proposte dalla Facoltà per l attivazione sono, nell ordine: a) i Corsi di studio, articolati in Corsi di Laurea, Corsi di Laurea magistrale, Corsi di Master universitario (questi ultimi disciplinati dal Regolamento Master dell UAQ); b) le Scuole di Dottorato di ricerca; c) eventuali Strutture didattiche speciali che eroghino servizi didattici integrativi (art. 5 comma h, art. 13, art. 15). 2. Le attività delle Strutture didattiche attivate nella Facoltà sono disciplinate da un relativo ed apposito Regolamento didattico (art. 4). 3. Le Strutture didattiche sono rette da Consigli didattici costituiti da una rappresentanza di docenti e di studenti. L art. 9 ne stabilisce la composizione numerica, la durata della carica e le modalità di elezione. 4. I Regolamenti didattici approvati dai Consigli didattici possono prevedere l istituzione di organi ristretti all interno dei consigli stessi, cui demandare lo svolgimento di particolari funzioni. 5. Ai sensi delle disposizioni vigenti e in base ad appositi accordi, possono essere attivate Strutture didattiche interfacoltà e interateneo. ARTICOLO 4 Regolamenti didattici e Ordinamenti didattici 1. I Regolamenti delle Strutture didattiche attivate nella Facoltà (art. 3, comma 2) sono emanati dal Rettore, su proposta del Consiglio didattico interessato e su delibera, a maggioranza dei componenti, della Facoltà o delle Facoltà interessate, e del Senato

5 Accademico. Nel caso di Strutture didattiche interateneo, i Regolamenti sono emanati congiuntamente, in base ad accordi stabiliti, dai Rettori degli Atenei interessati, in seguito ad approvazione dei rispettivi Senati Accademici. 2. Nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto e dal presente Regolamento, i Regolamenti delle Strutture didattiche superiori determinano le norme generali cui devono attenersi i Regolamenti dei corsi di studio attivati al loro interno. Nel caso di corsi di studio interfacoltà, le norme generali cui devono attenersi i Consigli didattici di corso di studio devono essere compatibili con i Regolamenti delle Facoltà interessate. 3. In caso di persistente dissenso tra diverse Facoltà al cui interno sono attivati corsi di studio interfacoltà, la questione viene rimessa al Senato Accademico, che decide in modo vincolante. 4. Il Regolamento didattico di ciascun Corso di studio disciplina l Ordinamento didattico relativo, comprensivo della tipologia e dell ordine degli insegnamenti impartiti, dell articolazione strutturale dei curricula e della determinazione dei crediti corrispondenti ad ogni attività formativa in essi prescritta. 5. L insieme degli Ordinamenti didattici dei corsi di studio attivati all interno della Facoltà e dei Corsi di studio interfacoltà cui essa è interessata, confluiscono annualmente, entro i tempi stabiliti dal Senato Accademico, nel Manifesto didattico della Facoltà (art. 14). 6. Ciascun Regolamento didattico dei corsi di studio, redatto nel rispetto dei Decreti ministeriali, disciplina in particolare: a) la denominazione del corso di studi, la formulazione degli obiettivi formativi specifici e la Facoltà o le Facoltà di afferenza; b) l elenco delle attività formative istituzionali finalizzate all acquisizione dei crediti che costituiscono i curricula previsti dal corso, degli insegnamenti (con indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento), suddivisi di norma per annualità e con precisazione delle eventuali propedeuticità nonché articolazioni in moduli e tipologie didattiche, delle altre attività formative contemplate dai Decreti ministeriali; c) le modalità di svolgimento delle eventuali attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio previste dai curricula; d) l assegnazione dei crediti formativi universitari alle diverse attività formative suddivise di norma per anno di corso; e) l articolazione dei curricula che gli studenti possono seguire nell ambito del corso e l eventuale possibilità da parte dello studente della formulazione di un piano di studi corrispondente ad un curriculum individuale e le relative modalità di presentazione; f) le modalità di acquisizione della frequenza alle diverse attività formative, eventuali normative specifiche per gli studenti part time o diversamente abili, eventuali supporti formativi integrativi a distanza. g) la regolamentazione della corrispondenza tra i crediti formativi universitari previsti dal corso e quelli acquisibili presso altre istituzioni universitarie nazionali, della Unione Europea o di Paesi terzi; h) i requisiti di ammissione al corso di studio e le eventuali disposizioni relative ad attività formative propedeutiche e integrative istituite allo scopo di consentire l assolvimento del debito formativo, ai sensi dell art. 13; i) la tipologia e le modalità formali di espletamento della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. 7. Al fine di incentivare la internazionalizzazione dell offerta formativa, i Regolamenti delle Strutture didattiche della Facoltà possono prevedere, ove se ne ravvisi l opportunità, corsi di

6 studio con denominazione e svolgimento in lingua straniera, nonché corsi di studio comprendenti uno o più moduli didattici e/o altre attività formative (tesi, tirocinii, etc.) in lingua straniera, in particolare in inglese. ARTICOLO 5 La Facoltà e il Consiglio di Facoltà 1. La Facoltà è sotto l aspetto didattico la struttura fondamentale di appartenenza dei docenti di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato. 2. La Facoltà è retta da un Consiglio di Facoltà costituito dai docenti di ruolo e da una rappresentanza degli studenti stabilita dallo Statuto vigente. 3. Il Consiglio di Facoltà assicura il coordinamento e l armonia degli obiettivi formativi di tutte le attività didattiche, di tutorato e di orientamento promosse dalla Facoltà medesima e da tutte le strutture didattiche attivate al suo interno. 4. Il Consiglio di Facoltà è organo di programmazione e coordinamento, a norma dell art. 32 dello Statuto, ed in particolare: a) delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed in conformità ai Regolamenti di Ateneo, il Regolamento di Facoltà e Regolamento didattico di Facoltà ed i Regolamenti delle strutture didattiche attivate nella Facoltà, su proposta delle stesse; formula proposte di istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di studio, ai sensi del Regolamento didattico di Ateneo (art. 11, comma 1); b) propone l attivazione dei corsi di studio, programma, coordina ed organizza le attività didattiche dei corsi di studio della Facoltà, sentiti i Consigli Didattici di Corso di Studio (CDCS, art. 9); nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti, definisce i compiti didattici dei docenti, su proposta dei rispettivi CDCS; programma, coordina ed organizza le attività di tutorato e di orientamento degli studenti; nomina la Commissione didattica paritetica di vigilanza e di valutazione (art. 10); verifica, avvalendosi della Commissione paritetica di vigilanza, gli esiti della didattica e delle attività di orientamento e di tutorato; delibera l ordine annuale degli studi e il Manifesto didattico di Facoltà (art. 14); c) delibera sulla destinazione dei posti di docente di ruolo e sulle richieste di nuovi posti di ruolo, sentito il parere dei Consigli di Dipartimento; delibera l'attivazione di procedure concorsuali per la selezione dei docenti di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato nonché la chiamata dei docenti di ruolo, sentito il parere dei Consigli di Dipartimento interessati; in tali casi il Consiglio di Facoltà delibera, secondo la normativa di legge, nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori; d) cura la copertura degli insegnamenti vacanti; formula proposte per professori a contratto nel rispetto della normativa vigente; e) per esigenze di ordine didattico può attribuire annualmente a docenti della Facoltà, con il loro assenso, responsabilità didattiche anche nell ambito di un settore scientifico-disciplinare diverso da quello di appartenenza; f) approva le relazioni triennali sulla attività scientifica e didattica dei docenti, sentito il Consiglio di Dipartimento ed il Consiglio Didattico interessati; g) coordina annualmente le attività didattiche che si svolgono all interno della Facoltà, e definisce il calendario didattico e l articolazione dell anno accademico in semestri nel rispetto dell art. 21 del RDA; h) elabora e attua iniziative di orientamento agli studi universitari ed all inserimento nel mondo professionale e del lavoro; realizza, in collaborazione con soggetti pubblici e privati, corsi successivi al conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, nonché corsi di

7 perfezionamento e di formazione permanente o ricorrente successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale; organizza attività culturali e formative; i) esprime parere sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica, sulle richieste di autorizzazione a svolgere attività di ricerca ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 382 del 1980, sentito il Consiglio di Dipartimento e il CDCS interessati, e sulle richieste di autorizzazione presentate al Rettore per lo svolgimento di incarichi retribuiti (art. 53 del Dlgs. 30 marzo 2001 N. 165); l) formula proposte in ordine ai piani di sviluppo pluriennali dell Università, sentite le strutture scientifiche di riferimento; elabora ed esamina proposte di sviluppo in settori didatticoscientifici di interesse della Facoltà e di altri soggetti pubblici e privati, con cui può stipulare convenzioni e accordi; promuove la sperimentazione e lo sviluppo di nuove metodologie formative; avanza proposte di modifica dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo; m) adempie ad ogni altro compito previsto dalla legge, dall ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti dell UAQ. ARTICOLO 6 Il Preside 1. A norma dell art. 34 dello Statuto, il Preside rappresenta la Facoltà ed esercita poteri di coordinamento e vigilanza sulle attività didattiche della Facoltà; convoca e presiede il Consiglio di Facoltà e ne attua le deliberazioni; cura il regolare svolgimento delle attività didattiche della Facoltà, è membro del Senato Accademico ed esercita tutte le funzioni previste dalla legge, dall ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti dell Università; ha la responsabilità dei servizi generali didattici ed organizzativi della Facoltà. 2. L elezione e la durata in carica del Preside sono regolamentate dallo Statuto (art. 34, commi 2 e 3). 3. Il Preside designa, tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno della Facoltà, un Vice-preside che, oltre a coadiuvare il Preside nell esercizio delle sue funzioni, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento dello stesso. 4. Il Preside può delegare parte delle sue funzioni ai membri del Consiglio di Facoltà. 5. Il Preside, ove ravvisi inadempienze da parte di docenti nello svolgimento del loro impegno didattico e tutoriale, le comunica al Rettore che assume gli eventuali provvedimenti nei loro confronti. 6. Il Preside autorizza le assenze dalle attività didattiche dei docenti, opportunamente motivate, e provvede alla loro eventuale sostituzione per lo svolgimento dell attività didattica, d intesa con il Consiglio di Facoltà e con i CDCS interessati. 7. Il Preside svolge ogni altra funzione prevista dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo e della Facoltà. 8. Al termine del mandato di presidenza e fino alla nomina del nuovo preside, le funzioni di questo vengono esercitate dal professore di prima fascia con maggiore anzianità di ruolo (a parità, prevale l anzianità anagrafica). ARTICOLO 7 Convocazione e funzionamento del Consiglio di Facoltà 1. Il Preside convoca il Consiglio di Facoltà di norma almeno sette giorni prima delle sedute attraverso affissione all albo e comunicazione per posta elettronica e per posta interna, all indirizzo abituale dei membri del Consiglio stesso. La convocazione deve indicare data, ora e sede della riunione nonché le voci all ordine del giorno, con eventuali note esplicative.

8 2. Il Preside, qualora ne ravveda la necessità, può convocare il Consiglio di Facoltà in seduta straordinaria, prescindendo dai sette giorni di tempo richiesti per la convocazione delle sedute ordinarie. 3. Gli argomenti sono posti all ordine del giorno dal Preside, anche su richiesta della Giunta di Facoltà o di almeno un quinto dei membri del Consiglio. Per motivi di urgenza è consentito l inserimento di punti all odg successivamente alla data di convocazione, a condizione che tale inserimento sia approvato dalla maggioranza dei presenti all inizio della seduta. Variazioni alla successione dei punti all odg possono essere richieste al Preside all inizio della seduta e vanno approvate dalla maggioranza dei presenti. 4. La seduta del Consiglio inizia previa verifica del numero legale, che si intende raggiunto allorché abbiano firmato la metà più uno degli aventi diritto, dedotte le giustificazioni scritte pervenute presso gli uffici di Presidenza entro l ora di inizio della seduta. La giustificazione può essere inviata dall interessato o dal Dipartimento di appartenenza, in particolare in caso di assenza autorizzata o nota alla Direzione del Dipartimento. Sono da intendersi giustificati coloro che siano in missione, ferie o congedo. Gli stessi conservano peraltro il diritto a partecipare alle sedute senza dover interrompere formalmente lo stato di esonero temporaneo dal servizio. 5. Chi accede all aula ha l obbligo di apporre la propria firma di presenza. Le firme fanno fede della validità della seduta; tuttavia è possibile, a richiesta, verificare il numero di coloro che siano effettivamente presenti nell aula; tale verifica non può essere richiesta nel corso di una votazione. 6. Si intende approvata una proposizione per la quale vota favorevolmente la maggioranza assoluta dei presenti. Gli astenuti sono conteggiati come ostativi al raggiungimento del quorum previsto. Nel caso in cui siano messe ai voti due proposte contrapposte prevale quella che ottiene il maggior numero di voti favorevoli. Le dichiarazioni di voto devono essere formulate prima dell inizio della votazione. La votazione per appello nominale può essere decisa dal Preside che ne dichiara le motivazioni oppure può aver luogo su richiesta motivata di almeno un quarto dei presenti. Nel caso di proposte riguardanti le persone, le votazioni si svolgono a scrutinio segreto su richiesta anche di un solo componente. Il Preside, quando ne ravvisi la necessità, può limitare la durata ed il numero degli interventi. 7. Delle riunioni del Consiglio di Facoltà viene redatto un verbale a cura del Segretario, nella persona del professore ordinario o straordinario di più recente nomina, coadiuvato da un collaboratore dell Ufficio della Presidenza nella stesura del verbale. E possibile l uso di apparecchi di registrazione nelle sedute del Consiglio. Gli intervenuti che vogliano una verbalizzazione estesa del loro intervento, devono consegnarlo scritto al Segretario entro 24 ore dal termine della seduta. Il verbale, da approvarsi nella successiva seduta utile del Consiglio, è reso disponibile presso la Presidenza della Facoltà almeno tre giorni prima della sua approvazione e, comunque, ai fini dell approvazione nella seduta successiva, il verbale viene inviato in visione, per posta elettronica, a tutti i membri del Consiglio. Le eventuali osservazioni vanno fatte pervenire, per posta elettronica, entro il giorno precedente la seduta di approvazione. Dopo l approvazione, il verbale è reso disponibile sul sito internet di Facoltà. ARTICOLO 8 La Giunta di Facoltà 1. La Giunta di Facoltà coadiuva il Preside nell espletamento delle sue funzioni, con compiti istruttori ed operativi. Il Consiglio di Facoltà può conferire alla Giunta deleghe e funzioni specifiche, mediante apposite delibere. In occasione della nomina di Commissioni consultive o istruttorie da parte del Consiglio di Facoltà, il Preside affida ad un membro della Giunta l incarico di partecipare ai lavori di ciascuna commissione.

9 2. La Giunta è presieduta dal Preside, ed è costituita dal vice-preside, dai Presidenti dei CdCdS e da due studenti, questi ultimi eletti dai rappresentanti degli studenti in Consiglio di Facoltà, nel loro ambito. Per le sole materie che attengono allo stato giuridico dei docenti non è prevista la presenza dei rappresentanti degli studenti. 3. La Giunta rimane in carica fino al completamento del mandato del Preside. 4. La Giunta viene convocata dal Preside di norma almeno sette giorni prima delle sedute del Consiglio di Facoltà, ed inoltre ogni qualvolta ne ravvisi la necessità. 5. Per argomenti di competenza di Commissioni del Consiglio di Facoltà o di specifici servizi, il Preside può convocare i rispettivi presidenti o responsabili, che integrano la Giunta per il punto all odg relativo. 6. La Giunta di Facoltà, in collaborazione con il Presidente della Commissione didattica paritetica (art. 10), elabora annualmente una relazione programmatica e di verifica con carattere strategico generale, da presentare al Consiglio di Facoltà. ARTICOLO 9 I Corsi di studio e i Consigli didattici di corso di studio 1. I Corsi di studio, al termine dei quali previo superamento dell esame finale vengono rilasciati i titoli di studio (art. 2, comma 3), raggruppati in Classi di appartenenza in base alle definizioni stabilite dai Decreti ministeriali, sono contrassegnati da denominazioni particolari indicative di specifiche competenze scientifiche e professionali. Tali denominazioni, deliberate su proposta delle Strutture didattiche interessate, dal Senato Accademico, vengono indicate, ai sensi dei Decreti ministeriali, dal titolo di studio corrispondente accanto all indicazione numerica della Classe di appartenenza. 2. Presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell UAQ sono istituiti i Corsi di studio e i relativi Consigli didattici riportati nell'allegato b. 3. I Corsi di studio possono anche essere attivati mediante accordi tra diverse Facoltà dell UAQ (Corsi di Studio interfacoltà) o accordi tra diversi Atenei (Corsi di Studio interuniversitari) (art. 3, comma 5). I Regolamenti didattici dei Corsi di studio interfacoltà e interuniversitari determinano le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento sul piano della didattica e della attribuzione degli studenti alle Facoltà ed agli Atenei convenzionati nonché la responsabilità amministrativa. 4. I corsi di studio sono retti da un Consiglio Didattico di Corso di Studio (CDCS) costituito da una rappresentanza di docenti e di studenti. 5. Il CDCS è costituito: a. da una rappresentanza dei docenti che alla data della votazione hanno titolarità o affidamento di moduli didattici nei corsi di studio interessati; la rappresentanza dura in carica quattro anni accademici; b. da una rappresentanza di studenti iscritti ai corsi di studio interessati nel numero e secondo le modalità stabiliti dal Regolamento Generale di Ateneo; tale rappresentanza dura in carica due anni accademici. Nei casi in cui il CDCS organizzi esclusivamente corsi di Master universitario, esso è costituito dai docenti coinvolti e non include alcuna rappresentanza degli studenti, secondo quanto previsto dal Regolamento Master dell UAQ per il Collegio docenti. Il CDCS è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 6componenti, esclusi i rappresentanti degli studenti. La composizione numerica effettiva, è proposta dal CDCS in carica e approvata dal Consiglio di Facoltà almeno un mese prima del rinnovo del Consiglio didattico stesso. I rappresentanti degli studenti saranno in numero di 1 o 2 nel caso in cui il

10 Consiglio sia composto, rispettivamente, da 3 ovvero da 4-6 docenti. L elettorato attivo e passivo è costituito da tutti i docenti di ruolo che hanno titolarità o affidamento degli insegnamenti inseriti nel manifesto degli studi, o che concorrano al loro svolgimento. 6. Il Consiglio di Facoltà si pronuncia sull opportunità che più Corsi di Studio possano essere retti da un solo Consiglio Didattico. 7. Il CDCS è presieduto da un Presidente eletto tra i Professori di ruolo che ne fanno parte. Il Presidente ha la responsabilità del funzionamento del Consiglio, ne convoca le riunioni ordinarie e straordinarie mediante posta elettronica e posta interna, e relaziona alla Facoltà sulle attività didattiche e tutoriali svolte all interno del Corso di Studio. Il Presidente inoltre comunica, mediante posta elettronica, la data, la sede e l ordine del giorno delle riunioni del CDCS a tutti i docenti afferenti (comma 5). Il Preside, ove lo ritenga opportuno, può convocare riunioni di coordinamento dei Presidenti dei CDCS della Facoltà per dibattere, a livello istruttorio, tematiche di comune interesse per i Corsi di Studio. 8. Il CDCS svolge i seguenti compiti: a) organizza corsi di laurea, di laurea magistrale e di master correlati per affinità didattica, riferibili alle Classi di Laurea e di Laurea magistrale riportate nell Allegato a; b) propone il Regolamento Didattico del corso di studio; c) formula gli obiettivi formativi specifici del corso di studio, indica i percorsi formativi adeguati a conseguirli e assicura la coerenza scientifica ed organizzativa dei vari curricula proposti dall Ordinamento; d) propone i requisiti di ammissione ai corsi di studio e, ove necessario, ne stabilisce le modalità di verifica; progetta eventualmente attività formative propedeutiche ed integrative finalizzate al relativo recupero, ai sensi dell art. 13; e) cura lo svolgimento delle attività didattiche e tutoriali fissate dal Regolamento; verifica e sovrintende all attività didattica programmata segnalando al Preside eventuali inadempienze da parte del personale docente; f) provvede al coordinamento di eventuali attività didattiche svolte in collaborazione da più di un docente; g) predispone, con la collaborazione dei Dipartimenti, la fruizione da parte degli studenti degli strumenti didattici essenziali per lo svolgimento di determinate attività formative previste dall Ordinamento; h) organizza un equilibrata gestione dell offerta didattica, in particolare con un attento controllo della regolamentazione degli orari e della fruizione delle strutture per evitare dannose sovrapposizioni delle lezioni e delle altre attività formative; i) esamina ed approva, fatta salva la regolarità amministrativa accertata dalla Segreteria Studenti di Facoltà, i piani di studio proposti dagli studenti, verificandone la conformità culturale con gli Ordinamenti didattici; j) esamina ed approva, fatta salva la regolarità amministrativa accertata dalla Segreteria Studenti di Facoltà, le pratiche di trasferimento degli studenti, regolamentazione della mobilità studentesca e riconoscimento degli studi compiuti all estero (art. 20); k) valuta, fatta salva la regolarità amministrativa accertata dalla Segreteria Studenti di Facoltà, le domande di iscrizione ad anni di corso successivi al primo (art. 29); l) verifica la corrispondenza tra la durata legale e quella reale degli studi, attraverso l esame periodico di rilevazioni statistiche fornite alla Facoltà dai competenti uffici UAQ, controlla, qualora si rendesse necessario, l entità del lavoro di apprendimento a carico dello studente in

11 relazione alle finalità formative previste dall Ordinamento, predispone azioni utili a riequilibrare la risposta degli studenti all offerta didattica, assicura adeguate attività tutoriali (art. 13) m) può prevedere la verifica dei crediti acquisiti dagli studenti al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi (art.17, comma 7, RDA); n) indice almeno due riunioni l anno di tutti i docenti afferenti (comma 5), una per la programmazione didattica, ed una per la valutazione dei risultati degli esami e delle altre prove di verifica e, nel complesso, della produttività della didattica, allo scopo di progettare modifiche al corrispondente Ordinamento didattico, nonché eventuali interventi di recupero ed assistenza didattica nelle forme previste dall art. 13, comma 3; o) determina le modalità dell eventuale riconoscimento di crediti formativi universitari per attività formative non direttamente dipendenti dall Università, nella misura massima di un terzo del totale dei CFU richiesti per il conseguimento del corrispondente titolo di studio. 9. Le disposizioni degli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, sono deliberate dal Consiglio di Facoltà, dopo aver acquisito, entro il termine imprescindibile di trenta giorni, il parere favorevole della Commissione didattica paritetica (art. 10). Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione è rimessa al Senato Accademico (ai sensi del Regolamento Generale sull Autonomia, art. 12, comma 3). 10. In base ad apposite convenzioni tra Università, proposte dai Consigli didattici dei corsi di studio, ratificate dal Consiglio di Facoltà e approvate dal Senato Accademico, i Corsi di studio possono prevedere accordi con Corsi di studio attivati presso altri Atenei per il riconoscimento di crediti universitari ivi acquisiti dagli studenti, allo scopo di realizzare percorsi formativi integrati. ARTICOLO 10 Commissione didattica paritetica di Facoltà 1. La Facoltà riconosce nella valutazione delle attività didattiche e nel rispetto dei requisiti ministeriali per i Corsi di studio, in prospettiva anche del loro accreditamento, fattori importanti per ottimizzare i rapporti con gli studenti, le parti sociali, anche allo scopo di fornire alle parti interessate le informazioni necessarie per avvicinarsi ai Corsi di studio con cognizione di causa. Per conseguire questi obiettivi, la Facoltà, su proposta della Giunta che salvaguardi la rappresentanza di insegnamenti di base e caratterizzanti, istituisce una Commissione didattica paritetica, che opera in qualità di osservatorio permanente delle attività didattiche. 2. La Commissione è composta da una rappresentanza paritetica di docenti e studenti, questi ultimi eletti tra i membri del Consiglio di Facoltà, in numero non superiore a 6. Essa è convocata e presieduta da un Professore di I fascia indicato dal Preside nell ambito dei componenti della Commissione. 3. La Commissione paritetica di Facoltà svolge i seguenti compiti: a) effettua valutazioni e verifiche sulle rilevazioni statistiche operate dai diversi Uffici dell UAQ e concernenti vari aspetti dell attività didattica della Facoltà; b) predispone specifici questionari atti a valutare la percezione dello studente in merito ad aspetti diversificati connessi con lo svolgimento delle attività didattiche, in particolare quelli relativi al rapporto docente-studente; la valutazione e la comunicazione delle risposte degli studenti è demandata al Presidente della Commissione paritetica, d intesa con i Presidenti dei CDCS e con il Preside, nel rispetto di tutte le norme e garanzie esistenti al riguardo; c) predispone specifici questionari atti a valutare la percezione dei laureandi in merito agli aspetti più significativi del Corso di studio frequentato, nel suo complesso;

12 d) propone al Consiglio di Facoltà iniziative di vario tipo atte a migliorare l organizzazione della didattica; e) esprime pareri al Consiglio di Facoltà sui Regolamenti didattici dei corsi di studio e sulla effettiva coerenza tra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati (art. 4, comma 4); f) elabora un rapporto annuale sull attività di verifica e di valutazione della didattica, che viene trasmesso alla Giunta di Facoltà dal Presidente, per essere incluso nella relazione di carattere strategico generale (art. 8, comma 6). 4. Al Presidente della Commissione didattica paritetica è demandata la responsabilità dei rapporti tra la Facoltà e il Nucleo di Valutazione dell UAQ. ARTICOLO 11 Istituzione, attivazione e disattivazione delle Strutture didattiche 1. L istituzione di un nuovo corso di studio, interno ad una Classe di Corso di studio già attivata nell UAQ, è deliberata dal Consiglio di Facoltà o dalle Facoltà interessate (nei casi di corsi di studio interfacoltà), nel rispetto dei Decreti Ministeriali e delle vigenti leggi. La proposta deve essere corredata da un progetto elaborato da un gruppo di docenti dotato delle competenze specialistiche necessarie. Tale proposta viene sottoposta, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione e del Nucleo di Valutazione, ad approvazione da parte del Senato Accademico, che ne valuta il significato culturale e il valore formativo. 2. L attivazione di un nuovo Corso di studio (già istituito) avviene tramite decreto rettorale, a seguito di delibera del Senato Accademico, previa approvazione del Nucleo di Valutazione e del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle risorse disponibili e della domanda dei potenziali studenti (art. 11, comma 3, RDA). Alla proposta deve essere allegato il relativo Regolamento Didattico, contenente precise disposizioni in materia di obiettivi formativi qualificanti nonché di corrispondenti attività formative. Il nuovo Corso di studio potrà essere attivato a partire dall inizio dell a.a. successivo alla data di approvazione. 3. Le modifiche degli ordinamenti didattici vigenti vengono proposte dal Consiglio didattico del corso di studio competente e seguono la medesima procedura. 4. La proposta di istituzione di una nuova Classe di Corsi di studio è deliberata dal Consiglio di Facoltà o delle Facoltà interessate (nel caso di Corsi di studio interfacoltà) ed è subordinata all attivazione di almeno un Corso di studio ad essa appartenente nel rispetto dei Decreti ministeriali. 5. La disattivazione di un Corso di studio è deliberata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio di Facoltà interessato ed il Nucleo di Valutazione. 6. Nel caso di disattivazioni di corsi di studio, il Consiglio di Facoltà assicura la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo, disciplinando gli Ordinamenti didattici in tal senso. Dà anche la possibilità di optare per il passaggio ad altri corsi di studio attivati con il riconoscimento dei crediti fino a quel momento acquisiti. Le attestazioni di frequenza ai corsi verranno comunque acquisite entro la durata corrispondente al ciclo degli studi. ARTICOLO 12 I Crediti Formativi Universitari 1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato CFU, corrispondono, a norma dei Decreti ministeriali, 25 ore di impegno complessivo per studente. Nel carico standard corrispondente a un CFU possono essere considerate: ore di lezione, di esercitazione, di

13 laboratorio, di seminario, di altre attività formative richieste dagli Ordinamenti didattici, di ore di studio e comunque di impegno personale necessarie per completare la formazione per il superamento dell esame oppure per realizzare le attività formative non direttamente subordinate alla didattica universitaria (tesi, progetti, tirocini, competenza linguistica e informatica, etc.) come specificato nell art.17, comma 3 RDA. 2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 CFU. Ai sensi del Regolamento studenti a tempo parziale dell UAQ (art. 1, comma 4), la quantità di lavoro medio svolta in un anno da uno studente iscritto a tempo parziale è fissata di norma in 30 CFU, con un corrispondente prolungamento nel tempo del percorso didattico necessario per conseguire il titolo di studio. 3. I Regolamenti didattici dei corsi di studio stabiliscono i crediti corrispondenti all interno di ogni tipologia di attività formativa contemplata dalla Classe corrispondente (art. 10 del Regolamento Generale sull Autonomia), tenendo presente la quantificazione del numero minimo di crediti che dovrà essere riservato a ciascun tipo di attività. 4. La frazione dell impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, ed è comunque determinata, per ciascun corso di studio, dal relativo ordinamento didattico. Il numero delle ore settimanali di attività didattiche a calendario (lezioni, esercitazioni, etc.) di norma non deve essere superiore a I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite, stabilita nel regolamento didattico del corso di studio, fermo restando che la valutazione del profitto, ove prevista in voti, è espressa in trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode. 6. Il Consiglio di Facoltà stabilisce i criteri per il riconoscimento da parte del competente CDCS di crediti relativi all acquisizione di competenze e abilità professionali, nonché di altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l Università abbia concorso, nella misura massima di un terzo del totale dei CFU richiesti per il conseguimento del corrispondente titolo di studio (art. 9, comma 8). 7. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua dell Unione Europea possono essere riconosciuti, secondo le modalità previste nei Regolamenti didattici dei corsi di studio, sulla base di certificazioni rilasciate da strutture, interne o esterne all UAQ, specificamente competenti per ciascuna delle lingue. Agli studenti che abbiano frequentato, presso l UAQ o nel corso di soggiorni di studio in Università estere (art. 20), insegnamenti impartiti in lingua straniera facenti parte del proprio piano di studio, con esito positivo dell esame (art. 4, comma 7), possono essere riconosciuti ulteriori crediti della tipologia F nell ambito di quelli previsti dal Regolamento del corso di studio, comunque fino ad un valore massimo globale di Nel caso di trasferimenti o passaggi di Corso o di Facoltà (art. 19), il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro corso di studio dell UAQ, ovvero nello stesso o in altro corso di studio di altra Università, anche estera (art. 20), compete al Consiglio didattico del corso di Studio cui lo studente si iscrive, che valuta l effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti richiesti dall Ordinamento, vedi anche art. 26, commi 6,7 RDA. ARTICOLO 13

14 Requisiti di ammissione ai Corsi di studio, attività formative propedeutiche e integrative 1. I titoli di studio richiesti per l ammissione ai Corsi di Studio e il riconoscimento delle eventuali equipollenze di titoli di studio conseguiti all estero sono determinati dalle Leggi in vigore e dai Decreti ministeriali (art.19 RDA). 2. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio possono richiedere allo studente il possesso o l acquisizione di una adeguata preparazione iniziale, definendo in modo inequivocabile le conoscenze richieste per l accesso e determinandone, ove necessario, le modalità di verifica. Per i Corsi di Laurea tale verifica può avvenire anche a conclusione di attività formative propedeutiche di cui al comma seguente. La mancanza di tali requisiti culturali definiti dai Regolamenti prende il nome di debito formativo. 3. Allo scopo di favorire l acquisizione di un adeguata preparazione iniziale e dell assolvimento dell obbligo formativo, i CDCS, anche in collaborazione tra loro, possono prevedere l offerta di attività formative propedeutiche. Tali attività propedeutiche possono essere svolte in periodi dell anno accademico favorevoli al tipo di impegno dello studente, anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico. Attività propedeutiche e attività formative integrative previste dall Ordinamento didattico, possono essere anche svolte da docenti della Facoltà, sulla base anche di un ampliamento dell impegno didattico e tutoriale e nelle forme previste dai Regolamenti per l incentivazione dei docenti (art. 26). Eventuali attività formative propedeutiche possono essere deliberate dal Consiglio di Facoltà per gli studenti immatricolati al primo anno. 4. Se la verifica dell assolvimento dell obbligo formativo, nelle forme previste dal Regolamento del Corso di Laurea, non è positiva, il CDCS propone all approvazione del Consiglio di Facoltà gli specifici obblighi formativi da soddisfare, comunque entro il primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi possono essere assegnati anche agli studenti dei Corsi di Laurea ad accesso programmato, che siano stati ammessi con una votazione inferiore ad un minimo prefissato. 5. Per l ammissione ai Corsi di studio superiori alla Laurea, i relativi Regolamenti didattici indicano i requisiti curriculari e quelli relativi alla preparazione personale, nonché i criteri di valutazione degli stessi. L eventuale integrazione curriculare deve essere effettuata concordando con il Consiglio didattico specifici percorsi formativi da soddisfare anche attraverso l iscrizione a corsi singoli (art. 19, comma 4), attivati presso l UAQ o presso altre Università italiane, riconosciuti dal CDCS, e con il superamento dei relativi esami prima dell inizio delle verifiche relative al curriculum del nuovo corso di studio. ARTICOLO 14 Manifesto degli studi, curricula e piani di studio 1. Entro il termine stabilito dallo Statuto, il Consiglio di Facoltà approva annualmente il Manifesto degli studi, risultante dall insieme coordinato dei diversi Manifesti di tutti i corsi di studio attivi della Facoltà. 2. Il Manifesto degli studi di Facoltà viene pubblicato nella Guida dello Studente della Facoltà, gratuitamente distribuita dagli uffici competenti ad ogni studente iscritto, e consultabile in rete sul sito della Facoltà. 3. Nei Corsi di Laurea, di Laurea magistrale e di Master, lo studente può seguire uno dei curricula fissati nel Manifesto dall Ordinamento del corso di studi cui è iscritto, oppure, secondo le modalità ivi indicate, chiedere l approvazione di un curriculum individuale, mediante la presentazione del proprio piano di studi alla Segreteria entro i tempi fissati dalla Facoltà.

15 4. I piani di studio contenenti la richiesta di approvazione di curricula individuali saranno vagliati dal CDCS, sulla base dei criteri indicati dal Regolamento di corso di studio, fatti salvi gli aspetti amministrativi di competenza della Segreteria. ARTICOLO 15 Orientamento e tutorato 1. Le attività di orientamento e tutorato (art.27 del Regolamento didattico di Ateneo) sono organizzate e regolamentate dalle strutture didattiche nell ambito della programmazione didattica e deliberate dal Consiglio di Facoltà. Il coinvolgimento dei docenti nella realizzazione effettiva di tali attività fa parte dei loro compiti istituzionali e può rientrare negli ambiti disciplinati dal Regolamento per l incentivazione (art. 26). 2. In materia di orientamento alla scelta universitaria, la Facoltà e i CDCS, eventualmente con il supporto organizzativo dell UAQ (art.27, comma 2 del Regolamento didattico di Ateneo), con la consulenza di tecnici esterni e con convenzioni con gli Uffici Scolastici provinciali interessati, possono offrire: a) attività didattiche e formative propedeutiche, intensive, di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l assolvimento dell obbligo formativo; b) attività di orientamento rivolte sia agli studenti di Scuola superiore per guidarli nella scelta degli studi, sia agli studenti universitari in corso di studio per informarli sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti, sia, infine, per coloro che hanno già conseguito titoli di studio universitari per avviarli verso l inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni; c) attività di tutorato finalizzate all accertamento e al miglioramento della preparazione dello studente mediante un approfondimento personalizzato della didattica finalizzato al superamento di specifiche difficoltà di apprendimento. 3. In materia di orientamento durante il corso degli studi, la Facoltà e i CDCS, mediante l attività di tutorato dei docenti, diffondono informazioni sui percorsi formativi interni ai Corsi di studio, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti. 4. In materia di orientamento post-universitario, la Facoltà si coordina con le attività dell UAQ relative al placement universitario, utilizzando tra l altro lo strumento del diploma supplement (art. 30, comma 2), per fornire informazioni sul curriculum del singolo studente ai potenziali datori di lavoro. Nell ambito dei servizi didattici integrativi (art. 26), la Facoltà e i CDCS possono attivare: a) corsi di orientamento all inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni; b) corsi di formazione professionale e di formazione permanente. TITOLO II Tipologia e regolamentazione dei corsi di studio e delle attività didattiche ARTICOLO 16 Corsi di Laurea 1. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all acquisizione di specifiche conoscenze professionali. 2. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea occorre essere in possesso di un Diploma di Scuola secondaria superiore, o di altro titolo di studio conseguito all estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti e nelle forme previste (art. 20, comma 3). Altri requisiti formativi e culturali possono essere richiesti dai Regolamenti dei Corsi di studio (art. 13).

16 3. Per conseguire la Laurea lo studente deve avere acquisito almeno 180 crediti. La durata normale del Corso di Laurea è di tre anni. E consentita l iscrizione part time con prolungamento nel tempo del percorso didattico (art.12, comma 2). ARTICOLO 17 Corsi di Laurea magistrale 1. Il Corso di Laurea magistrale ha l obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l esercizio di attività di elevata qualificazione. 2. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea magistrale, occorre essere in possesso della Laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti e nelle forme previste (art. 20, comma 3). La Facoltà stabilisce per ogni corso di laurea magistrale specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata con modalità definite nei regolamenti didattici dei corsi di studio (art. 13, comma 5). 3. Per conseguire la Laurea magistrale lo studente deve avere acquisito almeno 120 crediti (secondo i decreti ministeriali vigenti, e a conclusione del processo transitorio previsto per la loro attuazione). La durata normale del Corso di Laurea magistrale è di due anni. E consentita l iscrizione part time con prolungamento nel tempo del percorso didattico (art.12, comma 2). 4. In deroga al comma 2, i Decreti ministeriali possono prevedere l ammissione ad un Corso di Laurea magistrale con il possesso del Diploma di Scuola secondaria superiore, esclusivamente per Corsi di studio a ciclo unico, che non prevedano titoli universitari di primo livello, fatta salva la verifica dell adeguata preparazione iniziale prevista dagli Ordinamenti didattici ai sensi dell art. 5 comma 6 del RDA. 5. Allo scopo di favorire la continuità degli studi con l iscrizione nei tempi dovuti al primo anno di Laurea magistrale, la Facoltà consente l ammissione al corso magistrale con il riconoscimento temporaneo di un debito formativo da parte dello studente, limitato alla mancanza dei crediti relativi agli esami ancora non superati e alla prova finale della Laurea di I livello. Tale debito dovrà comunque essere assolto prima di iniziare le verifiche relative alle attività formative del Corso di Laurea magistrale e comunque non oltre l ultima sessione di Laurea dell anno accademico di riferimento. ARTICOLO 18 Master universitari 1. In attuazione dell articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, la Facoltà può proporre l attivazione di Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente e di aggiornamento professionale, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master universitari. 2. I Master universitari possono essere di primo e di secondo livello. Per accedere ai Master di primo livello è necessario aver conseguito la Laurea. Per accedere ai Master di secondo livello è necessario aver conseguito la Laurea magistrale. 3. Per conseguire il Master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la Laurea o la Laurea magistrale. La durata minima dei Corsi di Master universitario è di un anno. 4. L offerta didattica dei Corsi di Master universitario deve essere specificamente finalizzata a rispondere a domande formative di cui, in base ad una adeguata attività di rilevazione, è stato possibile individuare l esistenza sul territorio nazionale. A tale scopo l impostazione degli Ordinamenti didattici relativi deve essere ispirata ad esigenze di flessibilità e adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro.

17 5. La Facoltà può proporre l istituzione, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale, di Corsi di Master congiunti di primo e di secondo livello. 6. I Corsi di Master universitario possono essere proposti dalla Facoltà anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati. 7. Per le normative riguardanti istituzione, attivazione e disattivazione, modalità organizzative dei Master universitari, la Facoltà fa riferimento integralmente al Regolamento Master dell UAQ. ARTICOLO 19 Trasferimenti, passaggi di Corso e di Facoltà, ammissione a prove singole 1. Le domande di trasferimento presso la Facoltà di studenti provenienti da altra Facoltà dell UAQ o da altra Università e le domande di passaggio di Corso di studio sono subordinate ad approvazione da parte del CDCS di destinazione, che valuta l eventuale riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di esami sostenuti e crediti acquisiti, e indica l anno di Corso al quale lo studente viene iscritto e l eventuale debito formativo da assolvere. 2. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, ai sensi del comma precedente, la durata del Corso di studio può essere abbreviata dal CDCS secondo criteri stabiliti dai Regolamenti didattici. Il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre Università italiane o estere (o ad esse assimilabili) può essere determinato in forme automatiche da apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico; tali convenzioni potranno altresì prevedere la sostituzione diretta, all interno dei curricula individuali, di attività formative impartite nella Facoltà e richieste dagli Ordinamenti didattici con attività formative impartite presso altre Università italiane o estere (o ad esse assimilabili). 3. I Regolamenti didattici possono prevedere in casi specifici la subordinazione dell accettazione di una pratica di trasferimento ad una prova di ammissione predeterminata. 4. I cittadini italiani e stranieri, anche se già in possesso di un titolo di Laurea o di Laurea Magistrale, possono iscriversi, dietro pagamento di contributi stabiliti dagli organi accademici competenti, a singoli corsi di insegnamento attivati presso i Corsi di Studio di ogni livello presenti nell Università dell Aquila nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove d esame ed averne, dalla Segreteria Studenti, regolare attestazione utilizzabile per scopi professionali o concorsuali, per l acquisizione di crediti formativi universitari o per il recupero di debiti formativi. ARTICOLO 20 Mobilità studentesca e riconoscimento degli studi compiuti all estero 1. Nel rispetto delle Leggi vigenti, la Facoltà aderisce ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università della Comunità europea (programmi Socrates/Erasmus) e ad altri programmi risultanti da convenzioni bilaterali, a qualsiasi livello di Corso di studio. 2. La Facoltà favorisce la mobilità studentesca secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche, inclusi, ove possibile, eventuali moduli didattici in lingua straniera (art. 4, comma 7), e l assistenza tutoriale prevista dai regolamenti dei programmi di cui al comma 1, fornendo altresì un supporto organizzativo e logistico agli scambi. 3. Il riconoscimento degli studi compiuti all estero, della frequenza richiesta, del superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste e del conseguimento dei relativi crediti formativi universitari da parte di studenti della Facoltà è disciplinato dai regolamenti dei programmi di cui al comma 1 e diventa operante con la ratifica da parte del CDCS interessato.

18 4. L idoneità di titoli di studio conseguiti all estero ai fini dell ammissione a Corsi di Studio attivati presso la Facoltà è riconosciuta, ai sensi dell art. 13, comma 1, previo parere delle Strutture didattiche interessate, dal Senato Accademico. ARTICOLO 21 Calendario didattico 1. Il Calendario didattico viene approvato dalla Facoltà nel rispetto di parametri generali stabiliti dal Senato Accademico per l intera UAQ. 2. L anno accademico è articolato in semestri (art. 21, comma 4 del RDA). 3. Il Calendario didattico prevede la non sovrapposizione dei periodi dedicati alla didattica con quelli dedicati alle prove di esame e altre verifiche di profitto, con esclusione dei soli appelli straordinari di cui al comma seguente. 4. Il Consiglio di Facoltà delibera numero e articolazione delle sessioni di esame, compresa l eventuale programmazione di appelli straordinari riservati agli studenti fuori corso, part time, agli studenti dei programmi di mobilità e laureandi, dandone informazione entro tempi opportuni. Il Calendario delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio è disciplinato dall art. 28, comma 10. Per tutta la normativa a riguardo si fa riferimento all art. 24, comma 2 del RDA. ARTICOLO 22 Tipologia e articolazione degli insegnamenti 1. I Regolamenti didattici di qualsiasi Corso di studi possono prevedere l articolazione degli insegnamenti in moduli didattici di diversa durata, con attribuzione di diverso peso nell assegnazione dei crediti formativi universitari corrispondenti. 2. Oltre ai corsi di insegnamenti ufficiali, di varia durata, che terminano con il superamento delle relative prove di esame, i Regolamenti didattici possono prevedere l attivazione di: corsi di sostegno, seminari, esercitazioni in laboratorio e/o in biblioteca, esercitazioni di lingua straniera (o di lingua italiana per studenti stranieri), esercitazioni di pratica informatica e altre tipologie di insegnamento ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso. Per ciascuna di tali tipologie di insegnamento dovranno essere indicati nei Regolamenti didattici: a) l afferenza a un settore scientifico-disciplinare o a un ambito disciplinare definito; b) l assegnazione articolata di un adeguato quantitativo di crediti formativi universitari; c) il tipo di verifica del profitto che consente nei vari casi il conseguimento dei relativi crediti. 3. Un corso di insegnamento può essere articolato in più moduli. In tal caso la prova di verifica sarà unica e dovrà accertare il profitto degli studenti nell ambito di ciascun modulo previsto. 4. I corsi di insegnamento di qualsiasi tipologia e durata potranno essere mono-disciplinari o integrati, ed essere affidati, in questo secondo caso, alla collaborazione di più docenti, secondo precise indicazioni e norme contemplate dai Regolamenti didattici. 5. I Regolamenti didattici possono prevedere anche forme di insegnamento a distanza, specificando le modalità di frequenza, ove prevista, e di verifica pratica ad esse connesse. 6. Le Strutture didattiche competenti possono prevedere uno o più insegnamenti, di qualsiasi tipologia e durata, mutuati da altra Facoltà, previo assenso della stessa e sentito il docente. 7. I CDCS possono proporre al Consiglio di Facoltà di deliberare lo sdoppiamento dei corsi di insegnamento troppo affollati, tenendo presente, oltre che il rispetto dei requisiti imposti dai Decreti Ministeriali, le particolari caratteristiche della tipologia di tali corsi e l inadeguatezza

19 delle aule e/o delle altre strutture logistiche utilizzate. Il Consiglio di Facoltà attiva gli insegnamenti sdoppiati, fissa le modalità di suddivisione degli studenti e verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento. 8. Nel caso di insegnamenti sdoppiati, è compito della Commissione paritetica di Facoltà verificare che i programmi didattici e le prove d esame siano equiparabili ai fini didattici e non creino disparità nell impegno di studio e nel conseguimento degli obiettivi formativi da parte degli studenti interessati. 9. La Facoltà, su proposta dei Consigli di Corso di Studio e sentiti i docenti interessati, nell ambito della programmazione annuale, ripartisce le attività didattico-formative, incluse quelle attinenti al tutorato, in modo da assicurare la piena utilizzazione dei docenti, nonché un equa distribuzione del carico didattico complessivo. I professori di prima e di seconda fascia sono considerati titolari della o delle discipline il cui insegnamento viene loro affidato annualmente dalla Facoltà, indipendentemente dalla tipologia e dalla durata di esso. ARTICOLO 23 Esami e verifiche del profitto 1. Le prove di verifica, il cui superamento consente l acquisizione dei relativi crediti, potranno consistere in esami (orali, scritti, scritti e orali), la cui votazione viene espressa in trentesimi (art. 12, comma 5), o nel superamento di altre prove di verifica (pratiche, grafiche, tesine, colloqui, ecc.) appositamente studiate dal Consiglio didattico competente allo scopo di valutare il conseguimento degli obiettivi formativi previsti per ciascun insegnamento. 2. Per la verifica della conoscenza obbligatoria di una lingua dell U.E., oltre l italiano, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche, si fa riferimento per ogni lingua ai 6 livelli della scala del Consiglio d Europa (Basic user: A1, A2; Independent User: B1, B2; Proficient User: C1, C2); per la verifica delle abilità informatiche si fa riferimento all'european Computer Driving Licence (ECDL). 3. Il voto minimo per il superamento dell esame è di diciotto trentesimi. La Commissione di esame può, all unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode (art. 12, comma 5). 4. In un corso di insegnamento possono essere previste prove in itinere il cui esito negativo non influisce sull ammissione alla verifica finale per l insegnamento. A tali prove possono partecipare tutti gli studenti interessati. La valutazione del profitto in occasione degli esami può tenere conto dei risultati conseguiti in tali prove. 5. Le prove di verifica del profitto diverse dagli esami si terranno di norma, come gli esami, a conclusione del corso o entro una limitazione temporale prevista dall Ordinamento didattico, e si risolveranno in un riconoscimento di idoneità riportato sul libretto personale dello studente. 6. Le prove orali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche. In casi di sovraffollamento, le competenti Strutture didattiche possono disciplinare modalità e limiti di accesso alle sedute. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione. 7. Qualora gli Ordinamenti didattici prevedano un unico esame o un unica prova di verifica finale per un insegnamento costituito dalla confluenza di più attività didattiche, deve comunque essere accertato il profitto dello studente per ciascuna di esse, come previsto nel caso indicato dall art. 22, comma Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Preside. Tali Commissioni sono composte da almeno due membri, il primo dei quali è di norma il titolare del corso di insegnamento che svolge le funzioni di Presidente della Commissione; il secondo è un altro docente del medesimo o di affine ambito disciplinare

20 oppure un altro docente al quale la Facoltà riconosce le competenze necessarie. Il Presidente della Commissione cura il corretto svolgimento delle prove d esame. 9. Il verbale di esame è firmato dai membri della Commissione giudicatrice. I Presidenti delle Commissioni hanno l obbligo di curare la corretta compilazione e la consegna tempestiva del verbale alla Segreteria studenti di Facoltà. 10. Gli appelli d esame e di altre verifiche del profitto devono avere luogo nell ambito dei periodi fissati dal Consiglio di Facoltà. Eventuali cambiamenti della data fissata per l inizio dell appello, in particolare per le prove scritte, per gravi ed eccezionali motivi, dovranno essere autorizzate dal Preside, il quale dovrà provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. 11. In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa potrà sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami previsti dal suo piano di studi, nel rispetto delle propedeuticità e dell avvenuto svolgimento del corso cui l esame si riferisce. 12. L esame o la prova di verifica possono anche concludersi con il ritiro del candidato, senza alcuna conseguenza sulla carriera dello studente. ARTICOLO 24 Studenti impegnati a tempo pieno e part time, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi 1. I Regolamenti didattici di ogni Corso di studio possono prevedere per gli studenti iscritti part time secondo il relativo Regolamento di Ateneo specifiche articolazioni per il riconoscimento delle frequenze su un arco temporale più lungo della durata normale del corso di studio. 2. La frequenza alle attività formative, previste dagli ordinamenti didattici in un determinato anno di corso, viene comunque acquisita dagli studenti entro la durata dell anno di iscrizione, ed è attestata nei documenti personali dello studente. 3. Per studenti fuori corso si intendono quelli che, avendo completato tutti gli anni di corso previsti dagli ordinamenti didattici, non hanno superato i relativi esami di profitto e non hanno completato l acquisizione dei relativi crediti formativi. 4. Per studenti ripetenti si intendono quelli che chiedono di essere iscritti nuovamente all anno di corso di provenienza. 5. Lo studente ripetente può partecipare nuovamente a tutte le attività formative previste dall Ordinamento didattico per l anno di corso al quale viene considerato iscritto (in qualità di ripetente) allo scopo di poter superare gli esami o le prove di verifica ancora mancanti alla sua carriera formativa. 6. Lo studente ha facoltà in qualsiasi momento della propria carriera formativa di rinunciare alla prosecuzione degli studi intrapresi e a immatricolarsi di nuovo allo stesso o ad altro Corso di studi. In tale caso la sua precedente carriera (frequenze attestate, esami superati e crediti acquisiti etc.) potrà essere valutata per il nuovo corso di studio anche in relazione alla non obsolescenza dei contenuti conoscitivi (art.17, comma 7, RDA). ARTICOLO 25 Doveri didattici dei Docenti 1. I docenti di ruolo sono tenuti a svolgere la loro attività didattica in almeno tre giorni distinti per ogni settimana; modalità diverse possono essere previste per particolari tipologie o in presenza di motivate esigenze organizzative o di insegnamento. Devono garantire un congruo numero di ore dedicato al ricevimento degli studenti, distribuito in maniera omogenea e continuativa nel corso dell'intero anno accademico secondo un calendario preventivamente

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