DIFFAMAZIONE E DIRITTO DI CRITICA POLITICA" Cass. Pen. n. 745/13 commento e testo
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- Evangelina Pizzi
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1 DIFFAMAZIONE E DIRITTO DI CRITICA POLITICA" Cass. Pen. n. 745/13 commento e testo Francesco Maria BERNICCHI P&D.IT Si prende in considerazione una recente sentenza della Corte di Cassazione, sezione V Penale n. 745/13 in tema di diffamazione e diritto di critica. Il fatto, in breve: con sentenza del la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del Febbraio 2008 del Tribunale di Roma con la quale Tizio era stato condannato, pur riconoscendogli le attenuanti generiche, alla pena di 400 di multa, al risarcimento dei danni e alle spese in favore della parte civile, perché ritenuto responsabile del reato di cui 595 c.p.p. per aver offeso la reputazione di Caio, definendolo, in una prefazione ad un libro, ex picchiatore fascista. Tale espressione era stata inserita in un blog fino al , data in cui era stata rimossa dalla pagina. La sentenza di Appello, pur dando atto che l epiteto in questione poteva essere inquadrato nell esercizio di critica politica, indicava che lo stesso aveva di certo superato il limite di liceità.
2 Era sì un giudizio sul passato, ma con connotazione negativa e offensiva, perché evocativa di una persona che andava in piazza, non solo per protestare, ma anche preparato a picchiare. Tizio, pel tramite dei suoi difensori, propone ricorso in Cassazione lamentando violazione di legge in riferimento all articolo 51 c.p. e per manifesta illogicità della manifestazione. Per il ricorrente i giudici di prime cure hanno ritenuto offensive le parole picchiatore fascista senza però contestualizzare tale espressione che era presente nella prefazione di un libro con temi politici, e che senza dubbio andava collocata nel passato dell offeso, rappresentando la verità. Per i giudici di Piazza Cavour il ricorso merita accoglimento. La qualifica di ex picchiatore non può essere considerata una sintesi offensiva del passato di Caio che sarebbe andata ben al di là della legittima critica, come sostenuto dai giudici territoriali. E lo stesso soggetto, infatti, che si definisce simpatizzante del MSI e ammette di aver partecipato a manifestazioni di piazza e a scontri fisici con avversari politici, dando così piena connotazione di lotta a queste manifestazioni. Pertanto è pienamente configurabile la esimente di critica politica (ex. art. 51 c.p.) perché l espressione non riguarda la vita privata di Caio, ma trattasi di valutazione molto critica su comportamenti definibili come politici.
3 P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato. Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 26 settembre gennaio 2013, n. 745 Presidente Grassi Relatore Bevere Fatto e diritto 1. Con sentenza , la corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del tribunale di Roma, con la quale G.P.O. è stato condannato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti, alla pena di 400 di multa, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore della p.c., perché ritenuto responsabile del reato ex art 595 co. 3 cc.p. per avere offeso la reputazione di M.S., definendolo ex picchiatore fascista, nel contesto di critica alla gestione della RAI spa., modiante comunicazione informatica, inserita nel sito WEB fino al , data in cui l espressione era stata rimossa dalla citata pagina WEB. 2. La corte di appello previo richiamo della sentenza di primo grado, ritenuta pienamente condivisibile ha rilevato che l espressione deriva sia da una recensione al libre Regime, di M.T., sia da un intervista rilasciata dal M. (che da giovane aveva militato nel Fronte della Gioventù), al Venerdì di La Repubblica, laddove aveva riferito di essere sceso in piazza negli anni Settanta e di aver fatto a botte con persone di opposta parte politica: ciò veniva riferita dal G. e, in parte, dallo stesso M., il quale, però, precisava di aver detto al giornalista A.C., autore dell intervista, che se proprio doveva fare a botte, le prendeva, che non aveva il fisico del picchiatore, né aveva mai picchiato nessuno, né si era sentito fascista. La sentenza pur dando atto che l espressione ex picchiatore fascista era da inquadrare nell esercizio di critica politica, essendo stata usata nell ambito della recensione al libro di T. su temi politici, ha osservato che, con quelle parole, era stato il superato del limite di liceità, in quanto da alcun elemento risulta che la parte lesa abbia mai picchiato qualcuno, in piazza o altrove, sia che fosse fascista o meno. L espressione, pur evidenziando con l ex, un giudizio sul passato, ha una
4 connotazione negativa e offensiva, perché è evocativa di una persona che andava in piazza, non solo per protestare, ma anche preparato a picchiare, nonché evocativa di possesso di spranghe o quant altro. Quanto alle ammissioni del M. sulla sua partecipazione a pubbliche manifestazioni, nelle quali si erano svolti scontri fisici tra i componenti delle opposte fazioni, la corte di merito ha rilevato che le parole utilizzate dal querelante avevano uno spirito soprattutto ironico: più che fare a botte le prendevo. In tal senso la corte ha ribadito quanto già affermato dal giudice di primo grado, secondo cui l espressione non solo non conferma la sintesi contenuta nell articolo, ma anzi la smentisce, in ragione dell evidenza del tono ironico (o meglio, evidentemente autoironico) utilizzato dalla p.o. e dal giornalista che ne ha recepito le dichiarazioni (p.4 Trib.). A fronte di questo tono ironico, l espressione (v. foglio stampato), riferita alla parte lesa è netta, lapidaria e certamente riportata in modo consapevole e diretto da parte del G (p. 4 C.App). La corte ha concluso, negando alla suddetta espressione ex picchiatore fascista quale sintesi critica dell intervista il requisito della verità (in quanto, il M. non ha picchiato qualcuno in piazza o altrove, nel corso di manifestazioni politiche ) il requisito della continenza, come sul punto già in dettaglio esposto dal primo giudice. 3. Il G. ha presentato ricorso per violazione di legge in riferimento all art, 51 c.p. e per manifesta illogicità della motivazione. Secondo il ricorrente, i giudici di primo e secondo grado, in base soprattutto alla dichiarazioni del M., hanno ritenuto di individuare il nucleo offensivo della reputazione di quest ultimo nell espressione ex picchiatore fascista, senza però contestualizzarlo sia nella recensione del libro di G. T. dal titolo Regime, in cui l espressione è stata inserita, sia in un preciso periodo del passato nel quale il prefisso ex ha avuto l intenzione di collocarlo. Tenendo presente questa inquadratura temporale, l epiteto perde quella carica di disvalore sociale, rilevato dai giudici di merito. Ad avviso del ricorrente le sentenze di primo e secondo grado hanno di sconosciuto il fondamento di verità di quell affermazione incriminata: è un dato storico pacifico, ammesso dallo stesso M. nel corso dell intervista al giornalista C. la cui correttezza non è stata formalmente contestata dall interessato che questi, in gioventù
5 a) è stato simpatizzante della struttura giovanile chiamata Fronte della Gioventù del partito MSI, b) ha partecipato a manifestazioni di piazza ; e) ha partecipato a scontri fisici con avversari politici d) ha ammesso di averle prese, escludendo così la connotazione pacifica di queste manifestazioni Secondo il ricorrente manifestamente non è logico a) individuare un intento ironico e/o autoironico nel riconoscimento di essere stato parte socccombente negli scontri fisici; b) l ammissione autoironica di averle prese, nulla sposta sul significato delle sue affermazioni: l ammissione di aver avuto scarso valore in questa pratica politica non smentisce di avervi partecipato. La qualifica di ex picchiatore fascista non riguarda comunque la vita privata del M. ed è usata nell ambita della cosiddetta critica politica, nel cui contesto può essere legittimamente compiuta la valutazione dei comportamenti, con giudizi fortemente critici, degli avversari politici. 4. Il ricorso merita accoglimento. La qualifica di ex picchiatore fascista è stata ritenuta congiuntamente dai giudici di merito una sintesi critica delle frasi rievocative fatte dal M. del proprio passato politico nel corso dell intervista, sintesi che è andata al di là della verità e al di là della formale continenza di una legittima critica. Questa conclusione dei giudici predetti non solo è smentita radicalmente dalla ricostruzione dei dati storici, emersi nel processo, e dalla loro razionale interpretazione, ma è anche ingiustificatamente difforme dalla consolidata giurisprudenza sui requisiti dell esimente del diritto di critica. 5. E indubbio che la suddetta espressione, pur evidenziando, con la preposizione ex un dato del passato, ha una connotazione negativa, perché evocativa del vissuto di una persona che andava in piazza, disponibile non solo a manifestare il proprio pensiero, a confrontare le proprie idee e a verificare la sua capacità persuasiva verso il dissidente, ma anche a manifestare la propria forza fisica e a verificare la sua
6 capacita persuasiva nel previsto e realizzato contatto diretto, verso il dissidente medesimo. Va rilevato che antefatto da cui sono partite la ricostruzione e la valutazione del fatto diffamatorio (l attribuzione della qualifica di ex picchiatore fascista, nel blog dell imputato) è costituito dall intervista effettuata dal giornalista A.C. e pubblicata nel supplemento Venerdì del quotidiano La Repubblica, uno anno dopo l incarico, ricevuto dalla persona offesa, di essere conduttore di Radio Anche Io (indicata dal giornalista conte programma di punta di Radio Rai ). Le frasi dell intervista di cui l espressione è sintesi critica (ritenuta dai giudici lesiva della reputazione del dichiarante), hanno il seguente contenuto: sono stato in piazza con il Fronte della Gioventù e ho fatto a botte con i rossi, più che darle le ho prese (sentenza Tribunale, pag. 2); M. riferiva di essere sceso in piazza negli anni Settanta e di aver fatto a botte con persone dell opposta parte politica: ciò veniva riferito dal G. e, in parte dallo stesso M., il quale però precisava che aveva detto al giornalista che se proprio doveva fare a botte, le prendeva (sentenza C. App., p, 3). Tale intervista è stata ripresa da M.T. nel libro Regime (di critica sulla scelta, da parte della RAI, dei giornalisti), libro che è stato recensito dal G. con il testo incriminato. Va rilevato che, nel corso del giudizio di merito, la persona offesa ha affermato che l intervista del C. non ha riportato fedelmente il proprio pensiero, tanto che è stata oggetto di ripetute rettifiche, precisazioni e smentite. Il ricorrente ha però precisato, sia nei motivi di appello senza ricevere specifiche smentite sia nel ricorso, che non risultano essere state prodotte e acquisite, nel corso del procedimento, prove idonee a dimostrare quanto affermato sul punto dal giornalista radiofonico. Va quindi escluso che, a monte della diffamatoria alterazione dell identità personale e politica del M. attribuita dai giudici di merito al G. ve ne sia un altra, addebitabile agli autori del libro recensito. Non esiste quindi la prova che il contenuto della sintesi riportata nel blog del G., abbia alterato il brano autobiogralico, affidato dal M. all intervistatore. Alla luce del quadro storico, sin qui delineato, deve pacificamente ritenersi che il querelante si è presentato, attraverso l allegata intervista in ordine alla quale non risultano smentite, rettifiche o istanza punitiva nei confronti del suo autore con i seguenti dati autobiografici:
7 simpatizzante del Fronte della Gioventù (organizzazione giovanile del parti MSI, nata nel 1962 e confluita in Azione Giovani, nel 1996, contestualmente alla nascita del nuovo partito, Alleanza Nazionale), unanimemente ritenuto senza soluzione di continuità all interno del pensiero politico di estrema destra, sia pure con i naturali adattamenti del nuovo quadro politico istituzionale, nato grazie all estinzione del regime fascista; cronista del Secolo d Italia, fondato nel 1952, organo del Movimento Sociale Italiano e poi di Alleanza Nazionale; partecipe a manifestazioni politiche, nel corso delle quali sono state compiute azioni violente nei confronti degli avversari; privo della forza fisica e della tempra morale per prevalere sugli avversari in caso di inevitabile scontro fisico ( se proprio dovevo fare a botte, le prendevo, pag 3 Trib) nel corso del quali i colpi ricevuti hanno superato quelli inferti ( più che darle le ho prese, Trib p 3; più che fare a botte, le prendevo C.App. p. 4). Questi incontestabili dati storici conducono necessariamente alla rimozione dell antigiuridicità della sintetica definizione compiuta dal G. nei confronti del loro protagonista, sia in riferimento al requisito della verità, sia in riferimento al requisito della continenza. Risulta infatti inequivocabilmente accertato che a) il M. ha esclusivamente operato all interno di uno schieramento di precisa caratura ideologica, culturale politica, radicata nel pensiero e nella storia del fascismo, le cui organizzazioni politiche sono tollerate nel pieno rispetto dei principi costituzionali del vigente ordinamento democratico; b) ha riconosciuto di essere andato in piazza da intendere secondo il contesto rievocativo dello stesso M. come terreno di confronto tra contrapposte esternazioni, oltre che di idee, di forza fisica, in un comune contesto di primordiale e inattuale modo di intendere la politica; c) ha riconosciuto di aver svolto nel corso della consumazione di atti di violenza costantemente il ruolo passivo di vittima, di perdente, nello scontro fisico che comunque lo ha visto come partecipante.
8 Alla luce di questi dati, appare del tutto ingiustificata la sua richiesta di un intervento punitivo dello Stato, in danno di chi indipendentemente dall esito di questo scontro, lo ha collocato, nel passato, all interno di uno schieramento che questo tipo di dialettica della violenza avente precise radici storiche non ha mai rinnegato. Il G. non ha disconosciuto l evoluzione politico culturale del querelante, non gli ha attribuito una perdurante collocazione in un contesto di idee e di comportamenti al di fuori e contro l odierno ordinamento democratico. Il G. ha guardato al passato dell inequivoca e complessa militanza politica di questo cittadino nell area di estrema destra e l ha sinteticamente raffigurata con il sostantivo picchiatore e con l aggettivo fascista. Tali termici impiegati dal G. sono stati preceduti dalla preposizione di lingua latina, ex, che tra l altro si usa preporre a un temine, per significare che una persona non è più meritevole di un titolo, di una qualità, di uno status positivi o negativi che siano appartenenti comunque al passato. La non smentita circostanza narrata dal M., secondo cui egli ha avuto, in questi risalenti episodi di violenza, il ruolo di soccombente, non incide sulla efficacia della ammissione di aver svolto una specifica militanza politica e sulla perfetta aderenza alla verità dell attribuita qualifica di picchiatore, nel cui significato non è pacificamente compreso il ruolo di vincitore negli episodi di violenza reciproca. Sul punto, la corte di merito ha rilevato che le frasi riportate nell intervista non autorizzano ad attribuire tale scelta di campo politico al querelante, perché le sue parole avevano uno spirito soprattutto ironico. Una razionale interpretazione di questa ammissione giustifica, invece, il riconoscimento del requisito della verità alla suindicata espressione formulata dal G., nel senso che in queste parole vi è l onesta dichiarazione del diretto interessato di essere stato protagonista sia pure perdente di eventi politici in cui la promozione e divulgazione delle proprie idee avvenivano con manifestazioni di violenza fisica. Osserva in proposito il ricorrente, in modo ineccepibile, che l ammissione autoironica di averle prese, nulla sposta sul significato delle sue affermazioni: l ammissione di aver avuto scarso valore in questa pratica politica non smentisce di avervi partecipato. 6. Quanto alla continenza formale della citata espressione, va rilevato che la corte di merito si è limitata a richiamare la sentenza del primo giudice, secondo cui
9 l imputato ha superato il doveroso limite della continenza, come sul punto già in dettaglio esposto dal prima giudice. In realtà nella sentenza di primo grado non vi è altro che il richiamo alla giurisprudenza della S.C. nella quale si afferma l esigenza della sussistenza, ai fini scriminanti, del requisito della piena correlazione e proporzione delle espressioni rispetto al tema e al livello della polemica. L omissione, sul punto, di reale motivazione nella sentenza di condanna non esime la Corte dal ribadire che continenza significa proporzione, misura e che continenti sono quei termini che non hanno equivalenti e non sono sproporzionati ai fini del concetto da esprimere in un civile rapporto dialogico e dialettico. La continenza formale non equivale a obbligo di utilizzare un linguaggio grigio e anodino, ma consente il ricorso a parole sferzanti, nella misura in cui siano correlate al livello della polemica, ai fatti narrati e rievocati. Pur in assenza di qualsiasi giustificazione in ordine alla censura, contenuta nelle sentenze di merito, sulla incontinenza formale delle parole incriminate, va comunque rilevato che da un lato, esse non risultano selezionate e utilizzate in vista di trasparenti fini diffamatori in quanto preferite ad altre, inoffensive e parimenti significative della storia personale del M. Questa sintesi critica del vissuto pubblico del querelante inquadrata nella sua biografia e nella storia italiana del secolo scorso esprime la sua identità personale e politica in maniera innegabilmente conforme ai fatti rievocati della sua vita, i quali, pur collocati nel suo passato, non possono essere cancellati, nel loro oggettivo significato, da successivi ripensamenti individuali. Va inoltre riconosciuto che questa espressione corrisponde ed è proporzionata al livello della polemica, che è a monte di questo episodio di critica alla gestione della pubblica informazione. E evidente infatti che lo scenario in cui nascono intervista, libro e comunicazione informatica è costituito della polemica, che ha investito la RAI cioè il complesso giornalistico di maggiore incidenza sulla formazione e sulla informazione della pubblica opinione, finanziato da risorse pubbliche per aver affidato uno dei programmi di punta a un giornalista, la cui ben precisa posizione politica non corrisponde a quella della maggioranza dei consociati e ai principi costituzionali in cui essi incondizionatamente credono. In conclusione, non può essere accolta l istanza punitiva per esercizio antigiuridico del diritto/dovere di informare, nei confronti dell imputato: questi non ha
10 illecitamente violato la verità, negando e disconoscendo l evoluzione culturale e politica del querelante, rispetto alla passata adesione a uno schieramento caratterizzato da innegabili modalità di esternazione, diffusione e promozione della concezione della dialettica politica; l imputato, sia pure con espressioni non attualmente gratificanti per il destinatario, ma pienamente correlate e proporzionate al tema e al livello della polemica rinvenibili a monte della vicenda, ha rievocato un passato, rispetto a cui l ironia del suo protagonista può volgere una rassicurante garanzia di non ritorno, ma non la funzione di strumentale obliterazione. La sentenza va quindi annullata senza rinvio, perché il fatto non costituisce reato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
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