Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti Allegati L.R. 18 Maggio 1998, n. 25

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti Allegati L.R. 18 Maggio 1998, n. 25"

Transcript

1 Legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 Testo Coordinato Titolo I - PRINCIPI GENERALI... 2 Art Finalità ed oggetto della legge Art Definizioni... 2 Art Incentivi per la valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti... 3 Art Riduzione della produzione dei rifiuti. Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita. Condizioni per i capitolati di appalti pubblici... 3 Titolo II - - COMPETENZE... 4 Art Competenze della Regione... 4 Art Competenze delle Province Attribuzione di funzioni ai circondari... 5 Art. 06 bis - - Disposizioni relative all'approvazione dei piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico (41)... 6 Art. 06 ter - - Disciplina delle intese con l'autorità marittima (42)... 6 Art. 06 quater - - Norma transitoria (43)... 6 Art Competenze dei Comuni... 6 Art Organi istruttori della Regione e della Provincia... 6 Titolo III - - PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI... 6 Art Contenuti del Piano regionale... 6 Art Procedimento per l'approvazione del piano regionale (54)... 8 Art Contenuti dei piani interprovinciali (55)... 8 Art. 12 Piano interprovinciale di gestione dei rifiuti. Procedimento per l'adozione del piano (60)... 9 Art. 12 bis - - Approvazione del piano interprovinciale dei rifiuti (61) Art. 12 ter - - Variazione degli strumenti di pianificazione del territorio e procedimento per l approvazione del piano interprovinciale (62) Art Effetti del piano regionale (63) Art Effetti del piano interprovinciale (64) Titolo IV - - NORME PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI Art Agenzia Regionale Recupero Risorse Art Competenze in ordine alle ordinanze contingibili ed urgenti Art Smaltimento interregionale dei rifiuti e impianti per la produzione di energia Art Attività sperimentali Art Garanzie finanziarie per le operazioni di smaltimento e di recupero Art Interventi di bonifica Art. 20 bis - - Disposizioni relative ai siti minerari (18) Titolo V - - CONTROLLI E POTERI SOSTITUTIVI E STRAORDINARI Art Provvedimenti straordinari Art Vigilanza e attività sostitutiva (20) Titolo VI - - AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI (ATO) Art Comunità d Ambito Art. 23 bis - Condizioni per l'attribuzione di finanziamenti (21) Art Delimitazione degli ATO Art Autosufficienza - Atti di indirizzo regionali Sistemi d ATO - Poteri regionali Art Competenze della Comunità di Ambito Art Piani industriali Titolo VII - - NORME FINANZIARIE, SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art Finanziamento degli interventi finalizzati alla gestione dei rifiuti (23) Art. 28 bis - - Finanziamento degli interventi di bonifica di aree inquinate (24) Art. 29 Norma finanziaria (25) Art Sanzioni amministrative (26) Art. 30 bis - Disposizioni per la determinazione dell'ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani (27) (30) Art. 30 ter - - Trattamento dei rifiuti (28) Art Disposizioni transitorie Art. 31 bis - - Disposizioni transitorie concernenti l'applicazione del tributo speciale di cui all'articolo 30 bis(44)(39) Art. 31 ter - Disposizioni transitorie concernenti l addizionale al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (48) Art Abrogazioni

2 Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati. Art Finalità ed oggetto della legge. Titolo I - PRINCIPI GENERALI 1. La Regione, con la presente legge, in attuazione del DLgs 5 Febbraio 1997, n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggi", detta norme in materia di gestione dei rifiuti e per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati e sostiene, anche con risorse finanziarie, tutte le iniziative volte alla realizzazione di un sistema di gestione dei rifiuti che promuova la raccolta differenziata, la selezione, il recupero e la produzione di energia nonché interventi per la bonifica ed il conseguente ripristino ambientale dei siti inquinati. 2. La Regione definisce indirizzi affinché gli interventi rispondano a criteri di economia, di efficienza e di efficacia nella esecuzione e nella gestione, assicurando anche attraverso efficaci azioni di controllo le massime garanzie di protezione ambientale. 3. La Regione persegue inoltre l articolazione territoriale degli atti di programmazione, di quelli di gestione e dell esercizio delle funzioni amministrative in attuazione degli articoli 4 e 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche(9)e dell articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa". A tal fine ripartisce le competenze, disciplina gli atti e le procedure di programmazione, di gestione, di controllo e di sostituzione oltre a prevedere interventi speciali in caso di necessità. 4. La Regione favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini singoli e associati alla formazione dei piani previsti dalla presente legge e al controllo della gestione dei rifiuti. Quota parte delle risorse finanziarie stanziate dalla Regione, dagli Enti locali e dalle Comunità d ambito per i fini della presente legge, è destinata alla creazione di opportunità di partecipazione dei cittadini singoli o associati ai processi di pianificazione e di realizzazione della gestione dei rifiuti, attraverso la messa a disposizione di strumenti di comunicazione e d informazione. Art Definizioni 1. Ferme restando le definizioni di cui all art. 6 del DLgs 22/97, ai fini della presente legge si intende per: a) Decreto: il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e le successive modifiche. b) ATO: Ambito Territoriale Ottimale. c) Comunità di Ambito Territoriale Ottimale per la gestione dei rifiuti urbani, di seguito indicata come Comunità di Ambito: l aggregazione dei comuni ricadenti nel territorio delimitato dall ATO associati nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente legge. d) Sistema di ATO: l aggregazione tramite convenzione, accordo di programma o altro atto d intesa fra Comunità d Ambito al fine del raggiungimento dell autosufficienza e degli standard ottimali previsti nel piano regionale. 2

3 e) Aree di raccolta: la parte funzionale di un ATO, di norma a dimensione subprovinciale, individuata a fini di predisposizione e realizzazione di soluzioni comuni per i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti. f) Piano industriale: il piano tramite il quale la Comunità d Ambito attua la gestione dei rifiuti. g) Gestore: il soggetto a cui è affidata dalla comunità di ambito la gestione integrata dei rifiuti intesa come il complesso di attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade; (49) h) Abrogata (50) i) Abrogata (50) Art Incentivi per la valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti 1. Al fine di incentivare lo sviluppo dei servizi, la realizzazione di strutture per la raccolta differenziata, nonché di impianti per la valorizzazione dei materiali separati dai rifiuti urbani, la Giunta regionale eroga contributi per la realizzazione di specifici progetti. 2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati alle Comunità di Ambito. Essi debbono essere considerati fra le risorse disponibili all interno del piano industriale. Fino alla data di costituzione delle Comunità di Ambito i soggetti destinatari dei contributi sono individuati negli enti pubblici, nelle società e nei consorzi a partecipazione pubblica che gestiscono i servizi. 3. Le modalità per l assegnazione dei contributi ai soggetti di cui al comma 2 sono definite dalla Giunta regionale in conformità ai contenuti del piano regionale di gestione dei rifiuti. La priorità per l assegnazione dei contributi sono stabilite in funzione della qualità ed efficacia dei progetti di incremento della raccolta differenziata e della valorizzazione territoriale dei materiali recuperati. 4. La verifica dei parametri concernenti le priorità di cui al comma 3 può essere effettuata, oltre che direttamente dall amministrazione regionale, dall Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A. di cui all art. 15, alla quale, ai sensi della presente legge, possono essere affidati anche il controllo e la certificazione dei risultati raggiunti con la realizzazione dei progetti finanziati ai sensi del presente articolo. All eventuale affidamento si provvede con atto della Giunta regionale che regola le modalità relative e determina l onere massimo che può essere posto a carico dei soggetti interessati a titolo di concorso alle spese. 4 bis. Fatto salvo quanto disposto dal presente articolo per l'erogazione di contributi regionali tesi al conseguimento di una gestione ottimale dei rifiuti urbani, la Giunta regionale può disporre altresì appositi finanziamenti di progetti, di impianti, e di altre iniziative finalizzate alla riduzione, al recupero ed al riciclaggio di rifiuti speciali.(10) Art Riduzione della produzione dei rifiuti. Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita. Condizioni per i capitolati di appalti pubblici. 1. Al fine di attivare interventi volti a limitare la produzione di rifiuti, la Regione favorisce e definisce le opportune intese con Province, Comuni e operatori singoli e associati della produzione e della distribuzione; le modalità delle intese, nelle quali possono essere previsti anche incentivi e disincentivi finalizzati al sostegno di detti interventi, sono definite dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti. Specifici incentivi possono essere destinati a favorire l introduzione di tecnologie produttive idonee a minimizzare la produzione di rifiuti. Altresì possono essere riconosciuti incentivi agli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita che organizzino forme comuni di raccolta e di autosmaltimento dei rifiuti. 3

4 2. La Regione, le province, i comuni e gli altri enti, istituti ed aziende soggette alla vigilanza degli stessi, sono tenuti ad impiegare, per le proprie necessità ed in misura non inferiore al quaranta per cento del fabbisogno, carta e cartoni prodotti utilizzando, integralmente o prevalentemente, residui recuperabili. Essi sono altresì tenuti ad utilizzare, nell'identica misura del quaranta per cento del fabbisogno annuale relativo, manufatti in plastica riciclata.(11) 3. Ai soggetti di cui al comma 2 è fatto divieto di utilizzare nelle proprie mense, per la somministrazione degli alimenti o delle bevande, contenitori e stoviglie a perdere. I medesimi soggetti hanno altresì l obbligo di provvedere alla raccolta differenziata di carta e cartone, cartucce di inchiostro e toner per fotocopiatrici e stampanti, o nastri per macchine da scrivere. 4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano decorsi dodici mesi dall entrata in vigore della presente legge. 5. La Giunta regionale promuove intese e convenzioni con le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici nazionali per incentivare l uso di carta e cartoni prodotti integralmente o prevalentemente con materie prime secondarie, per promuovere la raccolta differenziata di carta e cartone, cartucce d inchiostro per fotocopiatrice e stampanti, nastri per macchine da scrivere o quant altro stabilito dal piano regionale nonché per disincentivare l utilizzo di contenitori e stoviglie a perdere. 6. Ai fini del rilascio dell autorizzazione prevista dalla legislazione vigente per le medie e le grandi strutture di vendita, è richiesta la presentazione del bilancio dei rifiuti prodotti e autosmaltiti da parte delle strutture da insediare. Il bilancio è elemento indispensabile al fine della valutazione del raggiungimento degli standard minimi stabiliti dal piano regionale dei rifiuti. La priorità fra domande concorrenti in regola con gli standard urbanistici e commerciali, è data, a parità delle altre condizioni, a quella che presenta comparativamente il miglior bilancio rifiuti. 7. Nei capitolati per appalti pubblici di opere, di forniture e di servizi sono inserite specifiche condizioni per favorire l uso di residui recuperabili, secondo le modalità indicate nel piano regionale. 8. Nell ambito degli atti di pianificazione dei comuni, ai sensi delle disposizioni specificamente previste dalla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio),(31)devono essere indicate le aree di servizio per la raccolta differenziata dei rifiuti e degli inerti, proporzionalmente alla quantità dei rifiuti prodotti e ai nuovi insediamenti previsti. Art Competenze della Regione Titolo II - - COMPETENZE 1. Sono di competenza della Regione: a) l approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti di cui all art. 9; b) l approvazione dei progetti e l autorizzazione degli impianti interessati dalle procedure di cui all art. 21 e delle attività sperimentali di cui all art. 18; c) l emanazione di atti straordinari per sopperire a situazioni di necessità o di urgenza di cui all art. 21 della presente legge e all art. 13 del Decreto; d) l esercizio dei poteri sostitutivi nei casi previsti dalla presente legge e dal Decreto; e) l adozione di direttive procedurali e tecniche per l esercizio delle funzioni attribuite agli Enti Locali e per l attività di controllo; 4

5 f) l erogazione di contributi per mandare ad effetto il programma di finanziamento di cui all art. 9, comma 1, lettera m); g) l erogazione di contributi per mandare ad effetto il programma di finanziamento di cui all art. 9, comma 2, lettera d); h) la concessione di finanziamento per la redazione di studi, ricerche, piani, progetti, mostre, convegni, programmi, indagini tecniche, iniziative didattiche e di divulgazione. 2. Tutti gli atti di cui al primo comma sono di competenza della Giunta regionale, sempreché non appartenenti alle categorie di atti attribuiti dallo Statuto Regionale alla competenza del Consiglio Regionale o esplicitamente ad esso attribuiti dalla presente legge. 2 bis. Il piano di cui al comma 1, lettera a), è atto di governo del territorio ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della l.r. 1/ e si approva con le procedure di cui al successivo articolo 10.(32) Art Competenze delle Province Attribuzione di funzioni ai circondari 1. Sono di competenza delle Province: a) l approvazione dei piani interprovinciali (51) di gestione dei rifiuti di cui all art. 11; a bis) l'approvazione dei piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 (Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui di carico), secondo quanto disposto dall'articolo 6 bis della presente legge; (40) b) tutte le funzioni amministrative attribuite in materia di gestione dei rifiuti, bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati, di spandimento fanghi in agricoltura, di raccolta degli olii usati e di protezione delle acque sotterranee dall inquinamento proveniente da sostanze pericolose, non espressamente attribuite ai comuni dalle leggi statali e regionali e non riservate dalla presente legge alla competenza della Regione; c) le funzioni di vigilanza e controllo che sono esercitate avvalendosi dell ARPAT; d) l emanazione di atti straordinari per sopperire a situazioni di necessità o di urgenza ai sensi dell art. 13 del Decreto secondo le norme di cui al successivo art. 16; e) le funzioni sostitutive di cui all art. 22; f) l effettuazione di adeguati controlli periodici delle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli artt. 31, 32 e 33 del Decreto, con particolare riguardo ai controlli concernenti il luogo, l origine e la destinazione inerenti la raccolta e il trasporto dei rifiuti pericolosi. 1 bis. I piani di cui al comma 1, lettera a), sono atti di governo del territorio ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 10 della l.r.1/2005 e si approvano con le procedure di cui agli articoli 12, 12bis e 12ter.(33)(52) 2. La provincia di Firenze attribuisce le funzioni di cui al primo comma, lett. b), c), d), e), f) al circondario dell Empolese Val d Elsa, istituito con LR 29 maggio 1997, n Le province attribuiscono le funzioni indicate nel comma 2 ai circondari se istituiti con legge regionale. 1 Art Gli atti del governo del territorio 1. Ai sensi della presente legge, sono atti di governo del territorio: il regolamento urbanistico comunale disciplinato dall articolo 55, i piani complessi di intervento disciplinati dall articolo 56, nonché i piani attuativi di cui all articolo Sono inoltre compresi tra gli atti di governo del territorio, qualora incidano sull'assetto costituito dagli strumenti della pianificazione territoriale in vigore, determinando modifiche o variazioni di essi: a) i piani e i programmi di settore; b) gli accordi di programma e gli altri atti della programmazione negoziata comunque denominati. 3. Gli atti del governo del territorio sono approvati nel rispetto degli strumenti della pianificazione territoriale di cui all articolo 9 5

6 Art. 06 bis - - Disposizioni relative all'approvazione dei piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico (41) 1. Le province territorialmente competenti approvano i piani di raccolta dei rifiuti elaborati dall'autorità portuale ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 182/2003, integrandoli, per gli aspetti relativi alla gestione, con i piani interprovinciali (53) di cui all'articolo 11 della presente legge. 2. Ai fini di cui al comma 1, la comunicazione del piano elaborato dall'autorità portuale è fatta sia alla Regione sia alla provincia competente, che procede all'approvazione nei successivi sessanta giorni, previa acquisizione del parere di conformità della Giunta regionale rispetto al piano regionale dei rifiuti. 3. La Giunta regionale esprime il parere di cui al comma 2, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del piano elaborato dall'autorità portuale. 4. Alle province competenti all'approvazione dei piani di cui al presente articolo è attribuita altresì la funzione relativa al controllo dello stato di attuazione del piano medesimo, di cui all'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 182/2003. Art. 06 ter - - Disciplina delle intese con l'autorità marittima (42) 1. Nei porti in cui l'autorità competente è l'autorità marittima, ai fini del raggiungimento dell'intesa finalizzata all'emanazione dell'ordinanza di cui all'articolo 5, comma 4, del d.lgs. 182/2003, la Regione, per gli aspetti relativi alla gestione, si attiene al parere espresso dalla provincia competente. Art. 06 quater - - Norma transitoria (43) 1. Le disposizioni di cui agli articoli 6 bis e 6 ter si applicano anche relativamente ai piani già trasmessi alla Regione dall'autorità portuale, ove non ancora approvati, ed alle intese non ancora perfezionate. Art Competenze dei Comuni 1. I Comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cooperazione disciplinate dalla presente legge. Art Organi istruttori della Regione e della Provincia 1. La Giunta regionale, anche ai sensi e per gli effetti dell art. 27, comma 2, del Decreto, determina la composizione della Conferenza Regionale per la gestione dei rifiuti. 2. Le Province, anche ai sensi e per gli effetti dell art. 27, comma 2, del Decreto, determinano la composizione delle Conferenze provinciali per la gestione dei rifiuti, individuando gli uffici regionali territoriali, gli uffici provinciali, le agenzie regionali e le aziende sanitarie competenti chiamati a farne parte. Art Contenuti del Piano regionale Titolo III - - PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 1. Il piano regionale contiene: a) i tipi, le quantità e l origine dei rifiuti da smaltire; b) l indicazione degli interventi più idonei ai fini della riduzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti, ai fini della semplificazione dei flussi di rifiuti da inviare a 6

7 impianti di smaltimento finale nonché a promuovere la razionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani anche tramite la riorganizzazione dei servizi; c) i criteri per l organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani; d) i fabbisogni, la tipologia e il complesso degli impianti e delle attività per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella regione, tenendo conto dell obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani all interno degli ATO, nonché dell offerta di smaltimento e di recupero da parte dei sistema industriale e dei relativi processi di commercializzazione; e) i criteri per l individuazione, da parte delle Province, delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti. Le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti di gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi; f) la individuazione della tipologia e del complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti speciali anche pericolosi da realizzare nella regione tali da assicurare lo smaltimento dei medesimi in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti nonché la caratterizzazione dei prodotti recuperati ed i relativi processi di commercializzazione; g) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento e la definizione di standard tecnici economici; h) la definizione di sistemi di controllo della gestione dei servizi in relazione agli standard; i) l indicazione delle fonti per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli impianti; l) i criteri per l individuazione degli interventi prioritari da ammettere a finanziamento; m) il programma pluriennale dei finanziamenti per la realizzazione di interventi finalizzati al sistema di gestione dei rifiuti; n) il programma per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggi, coordinato con gli altri piani di competenza regionale previsti dalla normativa vigente; o) la determinazione di disposizioni speciali per rifiuti particolari, nel rispetto delle norme tecniche di cui all art. 18, comma 2, lett. a), del Decreto. 2. Il Piano Regionale contiene inoltre la programmazione degli interventi per la bonifica, la messa in sicurezza ed il ripristino ambientale delle aree inquinate. Il Piano in particolare contiene: a) gli obiettivi generali del piano ed i principi per la sua attuazione; b) l individuazione degli ambiti di bonifica con le caratteristiche generali degli inquinanti presenti, secondo il seguente ordine di priorità: b1. intervento a Breve Termine relativo alle aree da bonificare per le quali è stato constatato un danno ambientale in atto con necessità di messa in sicurezza e/o bonifica urgente; b2. intervento a Medio Termine relativo alle aree da bonificare per le quali esiste un potenziale inquinamento ma in cui non è stato accertato un danno ambientale in atto; c) le prescrizioni per le definizioni degli interventi di bonifica e risanamento ambientale privilegiando prioritariamente l impiego del materiale proveniente da attività di recupero dei rifiuti urbani; d) il programma pluriennale dei finanziamenti per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e/o bonifica di aree inquinate. 7

8 3. L individuazione degli ambiti di bonifica di cui al comma 2, lettera b), è fatta mediante i censimenti di cui al DM del Ministro dell Ambiente , estesi alle aree interne ai luoghi di produzione, raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti a rischio d incidente rilevante di cui al DPR , n. 175 "Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali", e succ. mod., e mediante la predisposizione dell anagrafe di cui all art. 17, comma 12, del Decreto, istruiti dall ARPAT. Art Procedimento per l'approvazione del piano regionale (54) 1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è piano settoriale ai sensi dell articolo 10 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), da ultimo modificata dalla legge regionale 15 novembre 2004, n. 61. Il piano regionale, le modifiche e gli aggiornamenti allo stesso sono approvati, sentite le province, i comuni e le comunità d ambito, dal Consiglio regionale, secondo il procedimento di cui al titolo II della l.r. 1/2005, da ultimo modificata dalla legge regionale 27 luglio 2007, n. 41. Il piano può essere approvato anche per stralci funzionali e tematici e acquista efficacia dalla data di pubblicazione dell avviso di approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (b.u.r.t.). Art Contenuti dei piani interprovinciali (55) 1. Il piano interprovinciale (56) contiene: a) la determinazione delle caratteristiche, dei tipi, delle quantità e dell origine dei rifiuti da recuperare e da smaltire; b) il rilevamento e la descrizione dei servizi di raccolta differenziata e degli impianti esistenti di trattamento, di rigenerazione, di recupero, di riciclo di innocuizzazione finalizzata allo smaltimento dei rifiuti non pericolosi; c) eventuali proposte alla Regione di perimetrazione di ATO diverse da quelle definite all'articolo 24; (57) d) l eventuale individuazione, all interno degli ATO e su proposta delle Comunità d Ambito, di aree di raccolta che ottimizzino il sistema delle raccolte in relazione alle tipologie ed alle quantità di rifiuti prodotti, all economia dei trasporti, alle soluzioni tecniche adottate ed alle dimensioni e caratteristiche territoriali degli ATO di riferimento; d1) Abrogata; (58) e) l individuazione dei metodi e delle tecnologie di smaltimento più idonei, in relazione alle quantità, alle caratteristiche dei rifiuti, agli impianti esistenti ed alle prescrizioni del piano regionale finalizzati ad ottenere l autosufficienza degli ATO per la gestione dei rifiuti urbani; f) l individuazione del sistema integrato dei servizi di raccolta differenziata e relative attività di recupero; g) l individuazione delle frazioni di rifiuto oggetto di raccolta differenziata in relazione agli obiettivi e relative modalità di recupero; h) l individuazione di tutte le zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, sulla base del P.T.C. e del piano regionale; i) le modalità per l attuazione del piano; l) i criteri per la localizzazione ed il dimensionamento delle aree da adibire a centri di raccolta di veicoli a motore, rimorchi e simili, nonché alla definizione delle modalità per la loro gestione; m) la valutazione degli oneri finanziari connessi alla realizzazione degli interventi; n) i termini entro i quali devono essere presentati i progetti e realizzati gli interventi di adeguamento o costruzione degli impianti di smaltimento e di raccolta differenziata; 8

9 o) la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti speciali anche pericolosi da realizzare nelle Province sulla base delle prescrizioni generali contenute nel piano regionale; p) la previsione e programmazione temporale, in caso di variazioni, dei flussi interni all'ambito territoriale di competenza (59) e le eventuali intese con altre province per i flussi interprovinciali di rifiuti o residui; q) la localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero secondo le procedure previste dagli articoli 12, 12 bis e 12 ter. (59) 2. I piani interprovinciali (56) contengono inoltre piani per la bonifica e messa in sicurezza delle aree inquinate comprensivi: a) della perimetrazione dei singoli ambiti di bonifica; b) della stima degli oneri finanziari per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica degli ambiti di bonifica definiti dal piano regionale; c) della quantità e della qualità dei materiali da rimuovere e smaltire nonché le modalità per il loro smaltimento; d) dell elenco delle aree già messe in sicurezza e/o bonificate con i rispettivi vincoli di destinazione d uso; e) della definizione delle priorità degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza delle aree inquinate definite a medio termine dal piano regionale, con l indicazione dei termini entro i quali devono essere presentati i progetti Art. 12 Piano interprovinciale di gestione dei rifiuti. Procedimento per l'adozione del piano (60) 1. Le province appartenenti a ciascun ATO di cui all articolo 24, comma 1, approvano un unico piano dei rifiuti interprovinciale, con i contenuti di cui all articolo 11, anche per stralci funzionali e tematici corrispondenti a quelli nei quali si articola il piano regionale dei rifiuti, sentiti i comuni e la comunità d ambito, secondo il procedimento di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 e 20 del titolo II della l.r. 1/2005 2,, fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, nonché dell articolo 12 bis. 2 Art Disposizioni generali 1. I comuni, le province e la Regione, ai fini dell'adozione degli strumenti della pianificazione territoriale di cui all articolo 9, provvedono alla previa effettuazione di una valutazione integrata degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana. 2. Sono soggetti a valutazione integrata gli atti comunali di governo del territorio, salva diversa previsione del piano strutturale sulla base dei criteri di cui all articolo La valutazione integrata comprende la verifica tecnica di compatibilità relativamente all'uso delle risorse essenziali del territorio. 4. La valutazione integrata di cui al presente articolo è effettuata anche in più momenti procedurali, a partire dalla prima fase utile delle elaborazioni. Essa deve intervenire, in ogni caso, preliminarmente alla definizione di qualunque determinazione impegnativa, anche al fine di consentire la scelta motivata tra possibili alternative, oltre che per individuare aspetti che richiedano ulteriori integrazioni o approfondimenti. 5. Con apposito regolamento, da emanarsi entro trecentosessantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione disciplina, in coerenza con la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) anche in attuazione della direttiva 2001/42/CE, i criteri, la procedura e le modalità tecniche per l'effettuazione della valutazione integrata, ivi inclusi gli indicatori per il monitoraggio degli effetti, nonché le specifiche modalità per l'informazione e la consultazione del pubblico, delle associazioni che promuovono la tutela dell'ambiente ai sensi della Direttiva europea 2003/35/CEE (Partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale) e delle altre organizzazioni interessate. Art I raccordi tra gli atti del governo del territorio 1. I piani e i programmi di settore di cui all articolo 10, comma 2, e gli altri atti di governo modificativi degli strumenti della pianificazione territoriale, sono soggetti alla valutazione integrata di cui all articolo 11 e, a tal fine, sono integrati da uno specifico elaborato nel quale siano evidenziate le risorse essenziali del territorio di cui si prevede l'utilizzazione, i relativi tempi e modalità, gli altri atti delle politiche di settore eventualmente interessati, le possibili sinergie e i parametri per il monitoraggio degli effetti. 2. Il provvedimento di approvazione del piano, programma o altro atto di governo del territorio modificativo di alcuno degli strumenti della pianificazione territoriale, nonché quelli di approvazione di varianti o aggiornamenti di essi, devono dare atto espressamente dell'esito delle verifiche effettuate ai fini della valutazione integrata degli effetti di cui all articolo 11, comma 1. Art Il monitoraggio degli effetti 1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio sono sottoposti, da parte dei soggetti istituzionali competenti di cui all articolo 7, al monitoraggio degli effetti di cui all articolo 11, comma Gli atti, di cui al comma 1, individuano, nei casi previsti dalla presente legge, le principali modalità e gli indicatori idonei al monitoraggio medesimo, nel rispetto delle disposizioni dettate dal regolamento regionale di cui all articolo 11, comma 5. 9

10 3. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull'attività di monitoraggio degli effetti di cui al comma 1. A tal fine, a partire dal secondo anno di entrata in vigore del regolamento di cui all articolo 11, comma 5, e con cadenza biennale, entro il primo semestre di ogni biennio, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che evidenzi le azioni di monitoraggio compiute sugli strumenti della pianificazione territoriale e sugli atti di governo del territorio e sui risultati conseguiti in termini di controllo e garanzia della sostenibilità ambientale delle attività pubbliche e private che incidano sul territorio medesimo. Art Criteri per l'applicabilità della valutazione integrata 1. Ai fini dell'effettuazione o meno della valutazione integrata di cui all articolo 11, deve tenersi conto, prioritariamente, della misura in cui l'atto di cui si tratti costituisca quadro di riferimento di progetti ed altre attività, sia in relazione all'ubicazione che alla natura, alle dimensioni e alle condizioni operative di esse, sia con riferimento alla ripartizione di risorse. 2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, deve essere inoltre valutato il rapporto di influenza e reciproca interrelazione tra il piano o programma di settore di cui si tratti, e gli altri eventuali atti di programma correlati, ivi compresi quelli gerarchicamente ordinati rispetto ad esso. Relativamente agli effetti derivanti dal piano o programma, deve esserne preso in considerazione: a) l'eventuale carattere cumulativo; b) la natura sovracomunale; c) l'entità ed estensione nello spazio, tenendo conto dell'area geografica e della popolazione potenzialmente interessata. 3. Ai fini dell'effettuazione della valutazione integrata, forma oggetto di specifica considerazione l'intensità degli effetti collegati al piano o programma di cui si tratti, rispetto agli obiettivi dello sviluppo sostenibile, definiti dal titolo I, capo I, della presente legge, con particolare riguardo: a) alla sussistenza di problematiche ambientali pertinenti al piano o al programma di cui si tratti; b) alla rilevanza del piano o del programma ai fini dell'attuazione della normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente; c) alla probabilità, alla durata, alla frequenza ed alla reversibilità degli effetti prodotti; d) ai rischi per la salute umana o per l'ambiente; e) al valore ed alla vulnerabilità dell'area interessata, in ragione delle speciali caratteristiche naturali, dell'eventuale superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite normativamente previsti, dell'utilizzo intensivo del suolo; f) al patrimonio culturale presente nella medesima area; g) agli effetti eventuali su aree o paesaggi riconosciuti come oggetto di tutela a livello nazionale, comunitario o internazionale. Capo II - DISPOSIZIONI PROCEDURALI Art Avvio del procedimento 1. I comuni, le province e la Regione provvedono all'approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale, di cui all articolo 9, e delle varianti dei medesimi, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capo. A tal fine essi procedono, preliminarmente, alla trasmissione, a tutti i soggetti interessati, dell' apposita comunicazione di avvio del procedimento. 2. L'atto di avvio del procedimento deve contenere: a) la definizione degli obiettivi del piano, delle azioni conseguenti, e degli effetti ambientali e territoriali attesi; b) il quadro conoscitivo di riferimento, comprensivo dell'accertamento dello stato delle risorse interessate e delle ulteriori ricerche da svolgere; c) l'indicazione degli enti e degli organismi pubblici eventualmente tenuti a fornire gli apporti tecnici e conoscitivi idonei ad incrementare il quadro conoscitivo di cui alla lettera b), ai fini dell'effettuazione della valutazione integrata di cui alle disposizioni del capo I del presente titolo, unitamente alla specificazione delle linee guida essenziali inerenti la valutazione integrata da effettuare ai sensi del medesimo capo I; d) l'indicazione degli enti ed organi pubblici eventualmente competenti all'emanazione di pareri, nulla osta o assensi comunque denominati, richiesti ai fini dell'approvazione del piano; e) l'indicazione dei termini entro i quali, secondo le leggi vigenti, gli apporti e gli atti di assenso di cui alle lettere c) e d) devono pervenire all'amministrazione competente all'approvazione. 3. Il soggetto istituzionalmente competente all'approvazione può acquisire gli apporti e gli atti di cui al comma 2 mediante indizione di apposita conferenza di servizi. Art Responsabile del procedimento 1. Il responsabile del procedimento disciplinato dal presente capo accerta e certifica che il procedimento medesimo si svolga nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti. 2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, il responsabile del procedimento verifica che lo strumento della pianificazione territoriale si formi in piena coerenza con gli altri strumenti della pianificazione territoriale di riferimento di cui all articolo 9, tenendo conto degli ulteriori piani o programmi di settore vigenti, approvati dai soggetti istituzionalmente competenti di cui all articolo 7 e, qualora riscontri tale coerenza, la certifica 3. Ai fini di cui al presente articolo, il responsabile del procedimento assicura l'acquisizione, prima dell'adozione dell'atto, di tutti i pareri richiesti dalla legge, delle eventuali segnalazioni, proposte, contributi e condizioni, formulate dagli altri soggetti, pubblici e privati, interessati. In particolare, provvede ad allegare, agli atti da adottare, il rapporto del garante della comunicazione di cui all'articolo 19, unitamente ad una relazione di sintesi concernente la valutazione integrata, effettuata ai sensi dell'articolo Qualora emergano profili di incoerenza o di incompatibilità rispetto ad altri strumenti della pianificazione territoriale di cui all'articolo 9, ovvero ad ulteriori atti di governo del territorio di cui all'articolo 10, il responsabile del procedimento provvede a darne tempestiva informazione agli organi dell'amministrazione competenti all'approvazione, anche ai fini dell'eventuale attivazione della procedura prevista dagli articoli 21, 22 e 23 per la conclusione dell'accordo di pianificazione. 5. Il responsabile del procedimento assicura, a chiunque voglia prenderne visione, l'accesso e la disponibilità degli strumenti della pianificazione territoriale di cui all'articolo 9, nonché degli atti di cui all'articolo 10 e della relazione redatta ai sensi del comma 3 del presente articolo. Art Procedimento per gli atti di governo del territorio 1. Le disposizioni di cui agli articoli 15, 16, e 17, si applicano, in conformità con quanto disposto dall'articolo 10: a) ai piani e programmi di settore dai quali derivino varianti all'assetto territoriale costituito da alcuno degli strumenti della pianificazione territoriale vigenti; b) agli accordi di programma e agli altri atti della programmazione negoziata, comunque denominati, che comportino varianti agli strumenti della pianificazione territoriale di cui all'articolo Le disposizioni di cui all'articolo 15 si applicano al regolamento urbanistico, ai piani complessi d'intervento di cui all'articolo 52, comma 2, ed alle relative varianti, nonché alla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni adottata in attuazione dell'articolo 58, qualora modifichino il piano strutturale di cui all'articolo 53 2 bis. Le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 si applicano agli atti di cui al comma 2 e loro varianti, anche se non modificano gli strumenti della pianificazione territoriale. 10

11 2. La provincia con il maggior numero di abitanti, compresa nell ATO, convoca una conferenza di servizi tra le strutture tecniche delle province interessate al fine di elaborare una proposta di piano interprovinciale. 3. In caso di approvazione di un nuovo piano regionale dei rifiuti, ovvero di modifiche o aggiornamento dello stesso, la conferenza di cui al comma 2 è convocata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione di detto piano. 4. Entro centoventi giorni dalla data di convocazione della conferenza di cui al comma 2, le strutture competenti elaborano una proposta di piano interprovinciale e la trasmettono alle province interessate. 5. Nei sessanta giorni successivi alla trasmissione di cui al comma 4, gli organi competenti delle province interessate approvano la proposta di piano interprovinciale dei rifiuti e danno mandato ai legali rappresentanti per la stipulazione, nei successivi quindici giorni, di una intesa preliminare sul piano interprovinciale dei rifiuti. 6. Entro trenta giorni dalla data di stipulazione dell intesa di cui al comma 5, ciascuna provincia provvede all adozione del piano interprovinciale, oggetto di tale intesa. Il piano in tal modo adottato è immediatamente trasmesso alla Giunta regionale per la pubblicazione del relativo avviso di adozione sul b.u.r.t., ed è depositato, presso la sede di ciascuna provincia, per sessanta giorni dalla stessa data di pubblicazione. 7. Entro il termine perentorio dei sessanta giorni di cui al comma 6, tutti possono prendere visione dell atto e dell intesa depositati, presentando altresì le osservazioni che ritengano opportune. Entro il medesimo termine, la Giunta regionale esprime un parere obbligatorio e vincolante sulla conformità del piano interprovinciale ai contenuti del piano regionale e alla normativa vigente in materia di rifiuti, raccomandando o prescrivendo, ove occorra, le modifiche da apportare. Art. 12 bis - - Approvazione del piano interprovinciale dei rifiuti (61) 1. Decorso il termine dei sessanta giorni di cui all articolo 12, comma 6, la provincia che convoca la conferenza, ai sensi dell articolo 12, comma 2, procede, nei successivi quindici giorni, alla nuova convocazione delle altre amministrazioni partecipanti all intesa ai fini della conclusione definitiva dell accordo e dell approvazione del piano interprovinciale dei rifiuti. 2. L accordo sul piano interprovinciale dei rifiuti conferma il piano adottato da ciascuna delle province interessate di cui all articolo 12, tenendo conto delle osservazioni 3. Per l'approvazione dei piani attuativi di cui al titolo V, capo IV, si procede esclusivamente in applicazione dell'articolo 69 Capo III - GLI ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE Art Il garante della comunicazione 1. I comuni, le province e la Regione garantiscono la partecipazione dei cittadini in ogni fase del procedimento di cui al capo II del presente titolo. 2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni, le province e la Regione istituiscono il garante della comunicazione, che può essere scelto all'interno della struttura dell'ente ad esclusione del responsabile del procedimento o all'esterno, nel procedimento di formazione e approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio disciplinandone, con apposito regolamento, l'esercizio delle relative funzioni. Art Funzioni del garante 1. Il garante della comunicazione assicura la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi alle fasi procedurali di formazione e adozione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio e promuove, nelle forme e con le modalità più idonee, l'informazione ai cittadini stessi, singoli o associati, del procedimento medesimo. 2. In sede di assunzione delle determinazioni provvedimentali per l'adozione ed approvazione degli strumenti e degli atti di governo del territorio, il garante provvede alla stesura di un rapporto sull'attività svolta. 3. comuni, le province e la Regione assicurano al garante della comunicazione la disponibilità di adeguate risorse, ai fini dell'esercizio effettivo ed efficace della relativa funzione. 11

12 eventualmente pervenute e del parere della Regione. L accordo concluso dai legali rappresentanti delle amministrazioni partecipanti all intesa, è ratificato dagli organi competenti delle medesime amministrazioni, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla stipulazione. La ratifica dell accordo determina l approvazione definitiva del piano interprovinciale dei rifiuti. 3. La provincia di cui al comma 1 trasmette immediatamente il piano approvato alla Giunta regionale la quale, fatto salvo quanto previsto al comma 4, dispone, entro trenta giorni dal ricevimento, la pubblicazione dell avviso di approvazione sul b.u.r.t.. 4. Se la Giunta regionale rileva che il piano approvato, trasmesso per la pubblicazione ai sensi del comma 3, non è conforme alle prescrizioni regionali eventualmente dettate ai sensi dell articolo 12, comma 7, ne dispone il rinvio alla province interessate, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, per il riesame. 5. Nel caso di rinvio ai sensi del comma 4, le province provvedono, entro i successivi quarantacinque giorni, all'adeguamento e alla nuova trasmissione alla Giunta regionale che, verificata la conformità del piano alle sue prescrizioni, procede alla pubblicazione ai sensi del comma Se le province non adeguano il piano alle prescrizioni regionali ovvero non provvedono alla trasmissione ai sensi del comma 5 nel rispetto dei termini ivi indicati, la Giunta regionale apporta al piano interprovinciale le modifiche necessarie al fine di adeguarlo alle sue prescrizioni e successivamente ne dispone la pubblicazione. 7. Il piano interprovinciale adottato e quello approvato sono resi accessibili ai cittadini anche in via telematica. L avviso di cui al comma 3 contiene l indicazione del sito informatico su cui il piano è consultabile. Il piano acquista efficacia dalla data di pubblicazione dell avviso di approvazione sul b.u.r.t... Art. 12 ter - - Variazione degli strumenti di pianificazione del territorio e procedimento per l approvazione del piano interprovinciale (62) 1. Qualora sia opportuno, al fine del loro coordinamento, procedere alla variazione contestuale di un altro strumento di pianificazione territoriale oltre ai piani territoriali di coordinamento (PTC) di cui all articolo 51 della l.r. 1/2005, le province interessate possono promuovere la stipulazione contestuale di un accordo di pianificazione ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della l.r. 1/ Nel caso di cui al comma 1, il procedimento per l approvazione del piano interprovinciale dei rifiuti è quello di cui agli articoli 22 e 23 della l.r. 1/ ed è 3 Art Accordi di pianificazione 1. Qualora sia opportuno, ai fini del coordinamento degli strumenti della pianificazione territoriale di cui all articolo 9, la definizione o variazione contestuale dei medesimi ai sensi delle disposizioni della presente legge, il comune, la provincia o la Regione, in base all'interesse prevalente, promuovono la conclusione di apposito accordo di pianificazione secondo quanto previsto dal presente capo I. 2. Con l'accordo di pianificazione le amministrazioni di cui al comma 1 definiscono consensualmente gli strumenti di pianificazione di cui si tratti, con le forme e le modalità procedurali previste dall articolo Nel caso in cui, nell'ambito della conferenza convocata ai sensi dell articolo 22, comma 1, sia verificato che il progetto di piano proposto non comporta la variazione degli altri strumenti ed atti di governo del territorio ad esso correlati, la conferenza prende atto dell'esito della verifica. In tale ipotesi, il procedimento di approvazione dello strumento di pianificazione di cui si tratti, prosegue con le forme e le modalità procedurali disciplinate dal titolo II, capo II, della presente legge. 4. Per la definizione del piano del porto, di cui all articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), si procede mediante accordi di pianificazione di cui al presente capo, a cui partecipano comunque i comuni e la provincia interessati. Art Procedura per l'accordo 1. Il soggetto promotore dell'accordo di cui all articolo 21, convoca una conferenza di servizi tra le strutture tecniche delle amministrazioni competenti al fine di esaminare il progetto predisposto e per verificare la possibilità di concludere l'accordo medesimo, e trasmette agli enti convocati, almeno sessanta giorni prima della data di convocazione, il relativo progetto. 2. Qualora, nell'ambito della conferenza convocata ai sensi del comma 1, si accerti la necessità di procedere alla modifica di alcuno degli strumenti della pianificazione territoriale o altro atto di governo del territorio emanato da ente diverso da quello promotore, i legali rappresentanti degli enti partecipanti alla conferenza procedono, consensualmente, alla stipulazione di apposita intesa preliminare, trasmettendo gli atti relativi agli organi competenti delle rispettive amministrazioni, ai fini della ratifica dell'intesa. 12

13 contestuale al procedimento di variazione degli strumenti di pianificazione territoriale. Nell ambito dell intesa di cui all articolo 22, comma 2, della l.r. 1/2005 è stabilito il termine per la conclusione dell intero procedimento che non è in ogni caso superiore a venti mesi dalla stipulazione dell intesa. 3. La Regione è soggetto necessario dell intesa preliminare di cui all articolo 22, comma 2 della l.r. 1/2005 e dell accordo di pianificazione sul piano interprovinciale dei rifiuti, al fine di verificare la conformità di tale piano ai contenuti del piano regionale dei rifiuti e alla normativa vigente in materia di rifiuti. 4. Nell ambito dell intesa preliminare di cui al comma 3, la Giunta regionale indica, ove occorra, le modifiche da apportare al piano interprovinciale. 5. A seguito dell approvazione del piano, la provincia con il maggior numero di abitanti trasmette il piano approvato alla Giunta regionale, la quale dispone la pubblicazione del relativo avviso sul b.u.r.t.. Il piano acquista efficacia dalla data di tale pubblicazione. 6. Il piano interprovinciale è reso accessibile ai cittadini anche in via telematica. L avviso di cui al comma 5 contiene l indicazione del sito informatico su cui il piano è consultabile. Art Effetti del piano regionale (63) 1. Le prescrizioni contenute nel piano regionale hanno effetto obbligatorio e vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni e attività disciplinati dalla presente legge. 2. Il quadro conoscitivo del piano regionale di gestione dei rifiuti integra il quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all articolo 48 della l.r. 1/ Il quadro conoscitivo del piano regionale di gestione dei rifiuti concorre a definire le condizioni necessarie per la previsione di nuovi insediamenti e di interventi in sostituzione di tessuti insediativi, ove questi ultimi comportino aumento della produzione dei rifiuti, ai sensi dell articolo 3 della l.r. 1/ I criteri di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e) hanno effetto prescrittivo ai sensi dell articolo 48, comma 4, lettera c) della l.r. 1/ L'inserimento di un'area nel piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 9, comma 2 ai fini della bonifica o messa in sicurezza, determina: a) un vincolo all'utilizzazione dell'area che impedisce ogni destinazione d'uso futura fino all'avvenuta bonifica; 3. A seguito dell'intesa di cui al comma 2, l'amministrazione competente provvede all'adozione del relativo strumento della pianificazione territoriale tenendo conto di tutte le condizioni e prescrizioni concordate con l'intesa medesima. Il piano in tal modo adottato è depositato, unitamente all'intesa siglata, presso la sede dell'amministrazione promotrice, per sessanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino ufficiale della Regione. 4. Entro il termine perentorio di cui al comma 3, tutti possono prendere visione dell'atto e dell'intesa depositati, presentando altresì le osservazioni che ritengano opportune. L'amministrazione competente ha facoltà in relazione alla complessità del provvedimento adottato, di raddoppiare il termine sancito dal comma 3. Art Conclusione e approvazione dell'accordo 1. Decorso il termine di cui all articolo 22, commi 3 e 4, l'amministrazione promotrice dell'accordo di pianificazione procede alla nuova convocazione delle altre amministrazioni partecipanti all'intesa ai fini della conclusione definitiva dell'accordo medesimo. L'accordo di pianificazione conferma l'intesa di cui all articolo 22, comma 2, tenendo conto delle osservazioni eventualmente pervenute. L'accordo siglato dai legali rappresentanti delle amministrazioni partecipanti all'intesa, è ratificato dagli organi competenti delle medesime amministrazioni, a pena di decadenza, entro sessanta giorni. 2. Successivamente alla conclusione dell'accordo ai sensi del comma 1, l'amministrazione approva lo strumento della pianificazione territoriale, in conformità con le modifiche concordate nell'accordo medesimo. Il relativo provvedimento dà atto delle osservazioni pervenute, motivando espressamente le determinazioni conseguenti. Con l'atto di approvazione, l'amministrazione promotrice dell'accordo può apportare, allo strumento territoriale adottato, esclusivamente le modifiche necessarie per adeguarlo a quanto statuito dall'accordo di pianificazione, o quelle attinenti alle questioni di propria esclusiva competenza. Qualora ritenga, a seguito di osservazioni, di dover apportare ulteriori modifiche, provvede a convocare nuovamente le altre amministrazioni per le determinazioni di cui al presente articolo e all articolo L'amministrazione promotrice dell'accordo di pianificazione provvede a dare apposito avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana relativamente agli atti disciplinati dal presente articolo, e dall articolo 22 Le determinazioni assunte con essi hanno efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione. Gli atti medesimi sono resi accessibili ai cittadini, anche in via telematica, dalla stessa amministrazione. 13

14 b) l'obbligo di eseguire l'intervento di bonifica o messa in sicurezza sulla base di specifici progetti redatti a cura del soggetto a cui compete l'intervento. 6. In conseguenza dell obbligo di cui al comma 5, lettera b), l'utilizzo dell'area inserita nel piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell articolo 9, comma 2 è consentito solo in conformità a quanto previsto nell'atto di certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza rilasciato dalla provincia competente per territorio. 7. I vincoli, gli obblighi e le limitazioni all utilizzo di cui ai commi 5 e 6 relativi agli ambiti da bonificare costituiscono misure di salvaguardia ai sensi dell articolo 48, comma 4, lettera d) della l.r. 1/2005. Art Effetti del piano interprovinciale (64) 1. Il piano interprovinciale ha effetto obbligatorio e vincolante in ogni sua parte e per ciascun intervento in esso previsto per i piani industriali di cui all articolo 27 e per gli atti di competenza dei comuni. 2. Il quadro conoscitivo del piano interprovinciale di gestione dei rifiuti integra il quadro conoscitivo dei PTC. 3. Le individuazioni, i criteri e le localizzazioni di cui all articolo 11, comma 1, lettere h), l), o), q) hanno effetto prescrittivo ai sensi dell articolo 51, comma 3, lettera b) della l.r. 1/2005. In relazione alle localizzazioni si applicano le misure di salvaguardia di cui all articolo 51, comma 3, lettera c) della l.r. 1/2005. Titolo IV - - NORME PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI Art Agenzia Regionale Recupero Risorse 1. Allo scopo di certificare il conseguimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata di cui all articolo 205, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) (46) e per la determinazione del coefficiente di correzione di cui all art. 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", la Giunta regionale definisce un metodo standard, con il quale certifica le percentuali di raccolte differenziate dei rifiuti urbani raggiunte in ogni comune e in ogni ATO. Gli accertamenti necessari possono essere svolti direttamente dall amministrazione regionale, ovvero possono essere attribuiti dalla Giunta regionale, previa apposita convenzione, all Agenzia Regione Recupero Risorse o ad altri soggetti. 2. Allo scopo di favorire le attività di sostegno e promozione alla limitazione, recupero e riutilizzo dei rifiuti, così come previsto dall art. 4 del Decreto, la Regione Toscana provvede alla istituzione, presso l Agenzia Regione Recupero Risorse, dello Sportello Informambiente per la raccolta, l elaborazione, la gestione e la divulgazione di dati ed informazione, nonché per la documentazione e formazione in favore degli Enti locali e della società toscana relativamente al settore dei rifiuti, ai sensi del l art. 3, quarto comma. 2 bis. Le province, gli osservatori provinciali istituiti ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale) sono tenuti a trasmettere tutti i dati, inerenti la gestione dei rifiuti in loro possesso, all'agenzia regionale recupero risorse (ARRR) ed all'arpat la quale, al fine di garantire l'acquisizione di un quadro conoscitivo unitario, trasmette a sua volta annualmente alla ARRR i dati relativi al Modello unico di dichiarazione di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 (Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di auditambientale).(14) 14

15 2 ter. I dati trasmessi ai sensi del comma 2 bis, opportunamente coordinati ed organizzati presso lo Sportello di cui al comma 2, sono resi sistematicamente disponibili agli stessi soggetti elencati al comma 2 bis ed agli Ambiti territoriali ottimali, a cura della ARRR, che provvede altresì a redigere d'intesa con l'arpat apposito rapporto annuale.(14) Art Competenze in ordine alle ordinanze contingibili ed urgenti 1. Per l adozione delle Ordinanze contingibili ed urgenti di cui all art. 13 del Decreto sono competenti: a) il Presidente della Giunta Regionale quando il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi il territorio di più Province; b) il Presidente della Provincia quando il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi il territorio di più Comuni all interno della Provincia; c) il Sindaco quando il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi l ambito del territorio comunale. 2. Le competenze di cui all art. 13, comma 2, del Decreto sono attribuite al Presidente della Provincia nel caso che le Ordinanze di cui al comma 1 del suddetto articolo siano state emesse dal Presidente della Provincia o dai Sindaci. Art Smaltimento interregionale dei rifiuti e impianti per la produzione di energia 1. Negli impianti localizzati nel territorio regionale lo smaltimento dei rifiuti urbani e di materiali di risulta della lavorazione degli stessi, prodotti in altre regioni, può essere consentito esclusivamente previa definizione di specifiche intese, convenzioni o accordi di programma tra la Regione Toscana e le altre Regioni interessate. Con le stesse modalità può essere richiesto e consentito lo smaltimento in impianti localizzati in altre Regioni dei rifiuti urbani e di materiali di risulta delle lavorazioni degli stessi prodotti nel territorio regionale. 2. Tutti gli impianti di produzione di energia che utilizzano, come alimentazione, combustibili da rifiuti, compresi gli impianti di cui all articolo 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (Nome per l attuazione del nuovo piano energetico nazionale), possono essere previsti nei piani interprovinciali di gestione dei rifiuti, fermo il rispetto delle norme vigenti in materia urbanistica e ambientale. (65) 3. Abrogato. (66) Art Attività sperimentali 1. È competenza della Giunta regionale autorizzare attività sperimentali, non interferenti con i piani di cui alla presente legge, volte alla verifica della fattibilità ambientale, tecnica, ed economica di tecnologie e sistemi innovativi per la gestione dei rifiuti alle condizioni di cui ai commi successivi oltre a quelle definite all art. 29 del Decreto. 2. Le attività sperimentali autorizzate possono essere interrotte in ogni momento, anche prima della scadenza prevista, qualora i controlli rilevino rischi di danno ambientale e territoriale. 3. La Giunta regionale definisce: a) la procedura di rilascio delle autorizzazioni; b) i casi in cui le autorizzazioni sono subordinate al deposito di una garanzia finanziaria; c) i criteri e le modalità di controllo da parte dell Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - ARPAT, fermo restando che i costi dei controlli ambientali sono a carico del soggetto richiedente l autorizzazione alla sperimentazione; 15

16 d) le attività di monitoraggio da effettuarsi da parte del soggetto richiedente. Art Garanzie finanziarie per le operazioni di smaltimento e di recupero 1. Le autorizzazioni all esercizio degli impianti di smaltimento, di recupero e di stoccaggio sono condizionate al rilascio di idonea garanzia finanziaria a favore dell Ente competente al rilascio dell autorizzazione medesima. 2. L importo della fideiussione, da depositare all atto della concessione, è proporzionato al progetto di ripristino di cui all art. 28, comma 1, lettera g), del Decreto, ed ai costi per la gestione di post-chiusura delle discariche. In caso di variazione delle autorizzazioni per modifiche od ampliamenti, deve essere adeguato il progetto di ripristino e la fideiussione. 3. Le direttive procedurali e tecniche di cui all art. 5, comma 1, lettera e), indicano: a) le modalità ed i tempi per la presentazione delle fideiussioni, anche per le attività di discarica autorizzata all esercizio in data antecedente all entrata in vigore della presente legge; b) le prescrizioni in merito alle garanzie finanziarie di cui all art. 28, comma 1, lett. h), del Decreto. Art Interventi di bonifica 1. L inserimento di un area nell elenco a "Breve termine" contenuto nel Piano Regionale comporta, oltre a quanto indicato all art. 13, l obbligo di presentare entro sessanta giorni il progetto di bonifica e/o di messa in sicurezza nelle articolazioni tecniche e sequenziali stabilite con le direttive di cui all art. 5, comma 1, lettera e). 2. La bonifica e/o la messa in sicurezza competono al soggetto che ha provocato l inquinamento in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell area. 3. Il comune territorialmente competente, qualora il soggetto obbligato non provveda all'adempimento degli obblighi previsti dal comma 1, procede d'ufficio, previa verifica da parte dell'arpat della permanenza delle condizioni di inquinamento, in conformità con quanto disposto dall'articolo 17, commi 10 e 11 del decreto, con addebito delle relative spese all'inadempiente. A tal fine il comune, in caso di inadeguatezza ed insufficienza delle sole risorse tecnico-finanziarie di cui disponga, può procedere mediante la stipulazione di specifici accordi di programma o convenzioni con la Regione, con la provincia territorialmente competente e con gli altri enti ed organismi pubblici interessati, in conformità altresì con quanto disposto dall'articolo 30 e 34 del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche.(15) 4. L inserimento di un area nell elenco a "Medio termine" contenuto nel Piano regionale comporta, oltre a quanto indicato all art. 13, il rispetto del programma di priorità approvato (67) ai sensi dell art. 11, comma 2, lettera e). 5. La fideiussione di cui all art. 17, comma 4, del Decreto è prestata a favore dell Ente che approva il progetto per una capienza pari al costo dell intervento progettato. 6. Ove il soggetto obbligato non provveda all esecuzione dell intervento di bonifica secondo i tempi e le modalità di cui all art. 11, comma 2, lettera e), si applicano le procedure di cui al precedente comma Le funzioni, conferite alla Regione dall'articolo 17, commi 4, 5 e 12 del decreto, sono attribuite alle province. Sono inoltre attribuite alle province le funzioni previste dall'articolo 17, comma 9, limitatamente agli interventi di bonifica, in sostituzione dei comuni inadempienti ed a quelli che interessino il territorio di due o più comuni ricompresi 16

17 nell'ambito di una stessa provincia. In tali casi la provincia competente, analogamente a quanto disposto dal comma 3 per gli interventi di competenza comunale, può procedere, in caso di inadeguatezza ed insufficienza delle sole risorse tecnico-finanziarie di cui disponga, alla stipulazione di specifici accordi di programma o convenzioni.(15) 7 bis. È fatta salva la competenza regionale, relativamente agli interventi in danno previsti dall'articolo 17, comma 9, del decreto, qualora sia interessato il territorio di due o più province. In tal caso la Regione può provvedere mediante commissario, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione). La Regione può provvedere ai sensi della stessa l.r. 53/2001, altresì per l'esercizio dei poteri sostitutivi delle province inadempienti agli obblighi di cui al comma 7, secondo periodo, del presente articolo. Qualora gli interventi siano di competenza dei comuni, la sostituzione opera direttamente nei confronti di tali enti.(16) 8. Le province, per l'esercizio delle funzioni di propria competenza, relative all'approvazione, all'autorizzazione ed al controllo di interventi di messa in sicurezza e di bonifica, si avvalgono delle conferenze previste dall'articolo 8, comma 2.(15) 9. Le funzioni di autorizzazione e approvazione di interventi di bonifica e di messa in sicurezza di aree ricadenti in più comuni appartenenti a province diverse sono esercitate d intesa fra le province interessate. 10. Per l espletamento delle funzioni di cui all art. 17, comma 4, del Decreto, i comuni si avvalgono dell ARPAT 11. Qualora sulla base del progetto di bonifica sia possibile l utilizzazione dell area per lotti successivi e ricorrano particolari condizioni d interesse pubblico, con riguardo allo sviluppo economico ed occupazionale della zona interessata il Comune può, previa certificazione di avvenuta bonifica dei singoli lotti da parte della Provincia, rilasciare la concessione edilizia ed il certificato di agibilità e di abitabilità relativo alle opere realizzate nei singoli lotti, fermo restando lo svincolo della fidejussione ad avvenuto completamento dell intero progetto di bonifica. Qualora il soggetto obbligato non completi il progetto di bonifica approvato, il Comune, previa diffida ad adempiere, provvede d ufficio ai sensi del comma 3 e incamera inoltre la fideiussione a titolo di penale, destinandola al finanziamento di interventi di cui alla presente legge. 12. La certificazione può essere rilasciata anche in presenza di processi di depurazione a lungo termine della falda acquifera, qualora l area soprastante sia stata bonificata in conformità al progetto. La depurazione della falda dovrà comunque essere garantita fino al raggiungimento degli standard prescritti nel certificato stesso, fermo restando lo svincolo della fideiussione ad avvenuta attuazione di tutto il progetto di bonifica. 13. Per la bonifica di discariche o aree inquinate la cui responsabilità è riconducibile esclusivamente ad un soggetto pubblico, il Comune, sulla base di un progetto generale e di un piano economico-finanziario che dimostri la possibilità di coprire l intero importo dell intervento nel termine massimo di tre anni, può approvare anche singoli stralci funzionali del progetto generale, qualora sia dimostrato che lo stralcio medesimo è efficace a ridurre l inquinamento. 14. Gli Enti pubblici e i loro consorzi ed aziende a maggioranza di partecipazione pubblica rilasciano la fidejussione di cui al comma 5 solo per gli importi che nel provvedimento di approvazione del progetto non risultino, dalla certificazione di cui all art. 53 della L. 142/90, finanziati ed imputati a specifico capitolo di bilancio dell Ente. 15. Abrogato.(17) 17

18 16. In caso di segnalazione di siti inquinati, in attesa delle certificazioni che attestino o meno la necessità di inserimento nell elenco delle aree da bonificare, la Giunta regionale, con propria deliberazione, può adottare misure di salvaguardia che vincolino l area segnalata per un periodo massimo di un anno durante il quale viene interdetto ogni intervento modificativo sull area stessa. 16 bis. Nei casi di cui al comma 16, accertato lo stato di contaminazione, la Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede all inserimento del sito nell elenco degli ambiti da bonificare, di cui all articolo 9, comma 2, lettera b). L inserimento del sito in tale elenco comporta l applicazione delle disposizioni di cui all articolo 13, commi 5 e 6. (68) Art. 20 bis - - Disposizioni relative ai siti minerari (18) 1. Ai fini della rinuncia alla concessione mineraria, di cui all'articolo 38 del regio decreto 29 luglio 1927, n.1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), è fatto salvo quanto disposto dallo stesso articolo 38 con riferimento all'adozione dei provvedimenti finalizzati a prevenire rischi derivanti da pericoli immediati per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei luoghi. Il progetto di chiusura della miniera finalizzato alla rinuncia della concessione è presentato, oltre che ai soggetti già previsti dall'articolo 38 del regio decreto n del 1927, anche ai comuni e alla province competenti per territorio. 2. Fatta salva la messa in sicurezza del sito minerario ai sensi del comma 1 ed a seguito di essa, per la definizione del procedimento di accettazione della rinuncia, si procede altresì, qualora ne ricorra la necessità, all'adozione delle misure e dei provvedimenti finalizzati alla bonifica del sito, ai sensi e per gli effetti della presente legge e di quanto disposto in materia dal decreto e dalle norme attuative di esso. A tal fine l'accettazione della rinuncia è subordinata alla realizzazione del progetto complessivo di bonifica, comprensivo delle misure di ripristino ambientale. 3. È fatto salvo l'esercizio, da parte delle autorità sanitarie competenti, delle funzioni di vigilanza e di controllo previste dalle leggi statali e regionali vigenti. Titolo V - - CONTROLLI E POTERI SOSTITUTIVI E STRAORDINARI Art Provvedimenti straordinari 1. Il Presidente della Giunta regionale, anche indipendentemente dalle previsioni dei piani vigenti, può emanare atti per sopperire a situazioni di necessità o urgenza. In tali casi, può altresì individuare impianti di smaltimento esistenti, o nuovi siti, in cui disporre la realizzazione di interventi per lo smaltimento dei rifiuti, anche in sostituzione di quanto contenuto nei piani vigenti. Tali atti costituiscono automatica ed immediata modifica dei piani e sostituiscono ogni concessione, autorizzazione o nulla osta, ove occorrenti.(19) 1 bis. Il presidente della Giunta regionale, per far fronte a situazioni di necessità ed urgenza, può altresì provvedere, anche in luogo del soggetto affidatario del servizio, alla realizzazione di impianti già previsti nei piani di settore, con le modalità di cui all articolo 202, comma 5, del d.lgs. 152/2006. (69) 2. La Giunta regionale può approvare, per i siti o gli impianti di smaltimento di cui al comma 1, nuovi progetti o progetti di ampliamento ed eventualmente disporne la realizzazione.(19) 18

19 3. Nei casi di cui al comma 1, nonché per la realizzazione degli impianti di cui ai commi 1 bis e 2, (70) il Presidente della Giunta regionale può provvedere mediante la nomina di un commissario, ai sensi della l.r. 53/2001.(19) 4. I flussi di conferimento di rifiuti negli impianti di cui al primo comma sono autorizzati dalla Giunta Regionale, qualora non siano previsti dai piani interprovinciali (70) e non siano disciplinati da atti di intesa fra le Comunità d Ambito ai sensi dell art Le Comunità di Ambito autorizzate dalla Giunta regionale a conferire i rifiuti nei casi di cui al comma 4, corrispondono alla Regione un contributo fino a 10,33 euro per tonnellata di rifiuto. (70) 6. Il contributo di cui al comma 5 è versato alla Regione Toscana entro il mese successivo alla scadenza del bimestre di riferimento, sulla base di rendiconti certificati dal Dipartimento competente. 7. In caso di ritardo si applicano le seguenti indennità di mora: a) 2% per un ritardo non superiore a 15 giorni; b) 4% per un ritardo da 16 a 30 giorni; c) 6% per un ritardo da 31 a 60 giorni; d) 10% per un ritardo superiore a 60 giorni. 8. In caso di mancato pagamento entro 90 giorni dalla scadenza di cui al comma 1 o di tre ritardati pagamenti ai sensi del comma 7, l autorizzazione al conferimento decade. 9. L autorizzazione al conferimento dei rifiuti decade egualmente ove il soggetto conferente effettui tre pagamenti bimestrali di importo inferiore a quello dovuto in base ai quantitativi effettivamente conferiti negli impianti quali risultano dalla documentazione dei gestori degli impianti di smaltimento. Art Vigilanza e attività sostitutiva (20) 1. La Regione vigila affinché i piani interprovinciali di gestione dei rifiuti siano approvati nei tempi e con le procedure previste dagli articoli 12, 12 bis e 12 ter, nonché in conformità con il piano regionale di gestione dei rifiuti, ed esercita i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 6 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), come modificata dalla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20. (71) 2. La Giunta regionale, in attuazione di quanto disposto dal comma 1, può procedere, con propria deliberazione, alla nomina di un commissario regionale ai fini della predisposizione della proposta di piano interprovinciale (72) e delle ulteriori attività istruttorie sia di natura tecnica che amministrativa, secondo quanto disposto dall' articolo 2, comma 2, della l.r. 53/2001, e con gli effetti disciplinati dall'articolo 7, comma 11, della stessa r. 53/ Le province vigilano, d intesa tra loro, sull'attuazione del piano interprovinciale di gestione dei rifiuti disciplinato dagli articoli 11, 12, 12 bis e 12 ter. (73) 4. Le province assicurano l effettiva approvazione da parte delle competenti comunità d ambito, dei piani industriali disciplinati dall articolo 27, nei tempi, con le procedure ivi previste e altresì in conformità sia con il piano regionale che con quello interprovinciale. A tal fine, in caso di inadempimento da parte delle competenti comunità d ambito, la 19

20 provincia con il maggior numero di abitanti all interno di ciascun ATO di cui all articolo 24, provvede, in via sostitutiva, all esercizio delle relative competenze. (73) 5. Le province, d intesa tra loro, vigilano affinché gli interventi contenuti nei piani interprovinciali siano eseguiti nei tempi e nei modi previsti sia dal piano interprovinciale che da quello industriale. (73) 6. Le province esercitano i poteri sostitutivi di cui al comma 4, (72) nonché quelli di cui all'articolo 20, comma 7, nelle forme, nei termini e con le modalità procedurali previste dai rispettivi ordinamenti. Qualora questi ultimi nulla dispongano al riguardo, provvedono in conformità con le disposizioni di legge che disciplinano l'esercizio dei poteri sostitutivi regionali previsti dalla r. 88/1998 e dalla r. 53/ Le comunità d'ambito vigilano affinché i gestori garantiscano la realizzazione degli interventi di loro spettanza ed assicurano che la gestione degli impianti, nonché l'effettuazione dei servizi, siano attuati in conformità con i piani industriali approvati. 8. Le province, nel quadro della collaborazione tra Regione ed enti locali, sono tenute ad informare la Regione sull'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al presente articolo, provvedendo a trasmettere alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione informativa, pena la decadenza da ogni contributo e finanziamento regionale previsto per gli interventi nel relativo territorio provinciale. La relazione attiene in particolare: a) allo stato di attuazione del piano interprovinciale (72) di gestione dei rifiuti; b) alle autorizzazioni rilasciate per gli interventi contenuti nello stesso; c) ai controlli effettuati ed all'accertamento relativo ad atti e comportamenti assunti in violazione delle prescrizioni di piano, nonché alle altre inadempienze riscontrate. Art Comunità d Ambito Titolo VI - - AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI (ATO) 1. Per superare la frammentazione delle gestioni, per conseguire economicità gestionale e per garantire che la gestione risponda a criteri di efficienza ed efficacia, la gestione integrata dei rifiuti urbani (74) è affidata ai Comuni che la esercitano attraverso la Comunità di Ambito. 2. (75) La Comunità di Ambito opera per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 e consegue, ai sensi dell art. 5, comma 3, lettera a) del Decreto, l autosufficienza per la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all interno del territorio di riferimento. 3. Abrogato (76) 4. Abrogato (76) 5. Abrogato (76) 6. Abrogato (76) 7. Il peso dei Comuni all interno della Comunità di Ambito è determinato dallo Statuto o dalla Convenzione in base ai seguenti fattori fondamentali riferiti ai rispettivi territori comunali: a) quantità di rifiuti prodotti; b) quantità di rifiuti raccolti in maniera differenziata e avviati al recupero; c) quantità di rifiuti smaltiti sul territorio comunale. 20

1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell articolo 7 della l.r. 81/1995 è inserita la seguente lettera:

1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell articolo 7 della l.r. 81/1995 è inserita la seguente lettera: Proposta di legge Norme per l emergenza idrica e per la prevenzione della crisi idropotabile Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA RICERCA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Approvato dal Consiglio direttivo nella seduta

Dettagli

Procedimento di adozione/approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica

Procedimento di adozione/approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica Procedimento di adozione/approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica Principali novità introdotte dalla legge regionale 65/2014 Orientamenti in materia di buone pratiche Per

Dettagli

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1. DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell università e della ricerca (MUSSI) di concerto col Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (NICOLAIS) e col Ministro dell economia

Dettagli

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS LIGURIA. Disciplina della valutazione di impatto ambientale.

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS LIGURIA. Disciplina della valutazione di impatto ambientale. L.R. 4/09/1997, n. 36. Pubblicata nel B.U. Liguria 17 settembre 1997, n. 16, L.R. 30/12/1998, n. 38. Pubblicata nel B.U. Liguria 20 gennaio 1999, n. 1. L.R. 4/08/2006, n. 20. Pubblicata nel B.U. Liguria

Dettagli

CAPITOLO 2 - NORMATIVA GENERALE DI RIFERIMENTO

CAPITOLO 2 - NORMATIVA GENERALE DI RIFERIMENTO CAPITOLO 2 - NORMATIVA GENERALE DI RIFERIMENTO La gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi è disciplinata dal Decreto Legislativo n 22 del 5/02/1997 Attuazione

Dettagli

Legge accesso disabili agli strumenti informatici

Legge accesso disabili agli strumenti informatici Legge accesso disabili agli strumenti informatici da Newsletter Giuridica: Numero 81-26 gennaio 2004 Pubblicata sulla Gazzetta la Legge in materia di accesso dei disabili agli strumenti informatici, approvata

Dettagli

Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici

Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Obiettivi e finalità) 1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere

Dettagli

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305 Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie LA GIUNTA REGIONALE Premesso: che con D.P.R. 12 aprile

Dettagli

UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ASSOCIATO VAS

UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ASSOCIATO VAS UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ASSOCIATO VAS Art. 1 Oggetto del Regolamento Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle funzioni relative allo svolgimento

Dettagli

9.3.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 DELIBERAZIONE 28 febbraio 2011, n. 104

9.3.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 DELIBERAZIONE 28 febbraio 2011, n. 104 9.3.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 DELIBERAZIONE 28 febbraio 2011, n. 104 Indirizzi per l attività di gestione degli elenchi regionali degli operatori biologici e dei concessionari

Dettagli

Disegno di legge in materia ambientale collegato con la Legge di Stabilità.

Disegno di legge in materia ambientale collegato con la Legge di Stabilità. Disegno di legge in materia ambientale collegato con la Legge di Stabilità. GIANLUCA CENCIA Direttore Federambiente Torino, 5 dicembre 2013 SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITA

Dettagli

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente Regolamento per la concessione e l erogazione dei contributi per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 7, comma 18

Dettagli

DOCUMENTO TECNICO. 1) Ripartizione delle somme

DOCUMENTO TECNICO. 1) Ripartizione delle somme DOCUMENTO TECNICO Programmazione delle risorse finanziarie per gli anni 2014-2016 stanziate sul bilancio regionale - cap. E31900, cap. E32510 e cap. E32501, destinate alla Raccolta Differenziata. Le risorse

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 3 AGOSTO 2001 REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 3 AGOSTO 2001 REGIONE VENETO LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 3 AGOSTO 2001 REGIONE VENETO Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa

Dettagli

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2014, n. 4

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2014, n. 4 6232 LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2014, n. 4 Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell impatto ambientale),

Dettagli

MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI DELLA LOMBARDIA.

MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI DELLA LOMBARDIA. LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 05-05-2004 REGIONE LOMBARDIA MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI DELLA LOMBARDIA. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 19 del 7 maggio 2004 SUPPLEMENTO

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 4-07-1986 REGIONE LOMBARDIA. Promozione dei programmi integrati di recupero del patrimonio edilizio esistente

LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 4-07-1986 REGIONE LOMBARDIA. Promozione dei programmi integrati di recupero del patrimonio edilizio esistente Legge 1986022 Pagina 1 di 5 LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 4-07-1986 REGIONE LOMBARDIA Promozione dei programmi integrati di recupero del patrimonio edilizio esistente Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE

Dettagli

art. 1 oggetto e finalità art. 3 presentazione della domanda oggetto e finalità art. 2 beneficiari

art. 1 oggetto e finalità art. 3 presentazione della domanda oggetto e finalità art. 2 beneficiari Regolamento per la concessione dei contributi di cui all articolo 3, commi da 27 a 34 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni

Dettagli

COMUNE DI CASTENEDOLO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

COMUNE DI CASTENEDOLO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI COMUNE DI CASTENEDOLO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 06.02.2013 1 Articolo 1 OGGETTO

Dettagli

Deliberazione legislativa n. 30/2016 2 I N D I C E

Deliberazione legislativa n. 30/2016 2 I N D I C E Deliberazione legislativa n. 30/2016 2 I N D I C E Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Finalità Definizione ed ambito d'intervento Attività Iscrizione al Registro

Dettagli

REGIONE PIEMONTE. Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7. Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte.

REGIONE PIEMONTE. Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7. Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte. REGIONE PIEMONTE Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7. Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte. (B.U. 16 aprile 2015, n. 15) Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE

Dettagli

Art. 11 Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) Art. 12 Definizione dei contenuti del S.I.A. (scoping)

Art. 11 Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) Art. 12 Definizione dei contenuti del S.I.A. (scoping) LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9 DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 16 novembre 2000 n. 35 Titolo III PROCEDURA DI

Dettagli

Allegato alla DGR n. del

Allegato alla DGR n. del Accordo ai sensi dell art. 15 della legge n. 241/90 tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la Regione Puglia e l'istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA)

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 40 DEL 10-04-1990 REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE N. 40 DEL 10-04-1990 REGIONE LAZIO Legge 1990040 Pagina 1 di 6 LEGGE REGIONALE N. 40 DEL 10-04-1990 REGIONE LAZIO Istituzione dell' osservatorio del sistema abitativo laziale e provvidenze per il recupero del patrimonio edilizio esistente.

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 (Finalità)

ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 (Finalità) LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 5-07-2001 REGIONE LAZIO Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell ambito del territorio regionale. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE

Dettagli

Titolo XII. Il Sistema di valutazione, misurazione e trasparenza della Performance Merito e Premi

Titolo XII. Il Sistema di valutazione, misurazione e trasparenza della Performance Merito e Premi Titolo XII Il Sistema di valutazione, misurazione e trasparenza della Performance Merito e Premi CAPO I IL SISTEMA DI VALUTAZIONE MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE Art. 63 Le disposizioni contenute nel presente

Dettagli

Consiglio regionale della Toscana

Consiglio regionale della Toscana Consiglio regionale della Toscana LEGGE REGIONALE N. 17/2007 (Atti del Consiglio) Norme per l emergenza idrica per l anno 2007. Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione

Dettagli

Il DPCM 20 dicembre 2012 e la struttura del nuovo modello di dichiarazione ambientale. Rosanna Laraia

Il DPCM 20 dicembre 2012 e la struttura del nuovo modello di dichiarazione ambientale. Rosanna Laraia Il DPCM 20 dicembre 2012 e la struttura del nuovo modello di dichiarazione ambientale Rosanna Laraia Il nuovo MUD Il DPCM 20 dicembre 2012 nasce dalla necessità di garantire l acquisizione delle necessarie

Dettagli

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO Schema di disegno di legge recante: Delega al Governo per l emanazione di un testo unico per il riassetto normativo e la riforma della salute e sicurezza sul lavoro bozza aggiornata al 30 dicembre 2006

Dettagli

L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres.

L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres. L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres. LR 12/2006, articolo 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri

Dettagli

Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007

Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007 Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007 Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti Pubbicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 Dicembre

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI Art. 1: Ambito di applicazione. CAPO 1 Oggetto e soggetti Il presente Regolamento definisce

Dettagli

REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2009 N. 47 SEMPLIFICAZIONI NORMATIVE A VANTAGGIO DEL TERZO SETTORE

REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2009 N. 47 SEMPLIFICAZIONI NORMATIVE A VANTAGGIO DEL TERZO SETTORE REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2009 N. 47 SEMPLIFICAZIONI NORMATIVE A VANTAGGIO DEL TERZO SETTORE (BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 19 DEL 4 NOVEMBRE 2009) Il Consiglio regionale

Dettagli

N.B. Testo coordinati con le modifiche apportate, successivamente dalla L.R. 16 febbraio 2010, n. 15; e dalla L.R. 25 novembre 2010, n. 23.

N.B. Testo coordinati con le modifiche apportate, successivamente dalla L.R. 16 febbraio 2010, n. 15; e dalla L.R. 25 novembre 2010, n. 23. REGIONE UMBRIA L.R. 4 aprile 1990, n. 10: Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1: «Disciplina delle attività di estetista». (B.U.R.U. n. 15 dell'11 aprile 1990). N.B. Testo coordinati con

Dettagli

II.11 LA BANCA D ITALIA

II.11 LA BANCA D ITALIA Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d Italia nell esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria

Dettagli

DM.9 agosto 2000 LINEE GUIDA PER L ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA TITOLO I POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI

DM.9 agosto 2000 LINEE GUIDA PER L ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA TITOLO I POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI DM.9 agosto 2000 LINEE GUIDA PER L ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA TITOLO I POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI Articolo 1 (Campo di applicazione) Il presente decreto si

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SERVIZIO AMBIENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.63 del 09.08.2012 1 Sommario ART. 1 - Finalità

Dettagli

Documento scaricato da www.gestione-rifiuti.it

Documento scaricato da www.gestione-rifiuti.it Regione Sicilia Legge Regionale n. 40 del 21 aprile 1995 Provvedimenti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali inerti. Disposizioni varie in materia urbanistica. L'Assemblea

Dettagli

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza D. LGS 81/2008 I RAPPORTI CON I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di

Dettagli

L.R. 1/2005, art. 2, c. 58 e 59 B.U.R. 30/3/2005, n, 13. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 marzo 2005, n. 077/Pres.

L.R. 1/2005, art. 2, c. 58 e 59 B.U.R. 30/3/2005, n, 13. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 marzo 2005, n. 077/Pres. L.R. 1/2005, art. 2, c. 58 e 59 B.U.R. 30/3/2005, n, 13 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 marzo 2005, n. 077/Pres. Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso delle

Dettagli

L.R. 2/1985, artt. 1 e 2 B.U.R. 1/12/2010, n. 48. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 novembre 2010, n. 0251/Pres.

L.R. 2/1985, artt. 1 e 2 B.U.R. 1/12/2010, n. 48. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 novembre 2010, n. 0251/Pres. L.R. 2/1985, artt. 1 e 2 B.U.R. 1/12/2010, n. 48 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 novembre 2010, n. 0251/Pres. Regolamento per la concessione dei finanziamenti per interventi straordinari di disinfestazione

Dettagli

Comune di Voghiera PROVINCIA DI FERRARA REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO L.R. 20/2000 RUE

Comune di Voghiera PROVINCIA DI FERRARA REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO L.R. 20/2000 RUE Comune di Voghiera PROVINCIA DI FERRARA REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO L.R. 20/2000 RUE SCHEMA DELIBERA DI ADOZIONE (PER PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL ART. 39 DEL DLGS 33/2013) 1 REGOLAMENTO EDILIZIO URBANISTICO

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 27-11-2006 REGIONE PIEMONTE. Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale.

LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 27-11-2006 REGIONE PIEMONTE. Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale. LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 27-11-2006 REGIONE PIEMONTE Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE N. 48 del

Dettagli

L.R. 26 Giugno 1980, n. 88

L.R. 26 Giugno 1980, n. 88 L.R. 26 Giugno 1980, n. 88 Norme in materia di opere e lavori pubblici (1). TITOLO I OPERE INCLUSE NEI PROGRAMMI REGIONALI Capo I PROGRAMMAZIONE Art. 1 (Ambito di applicazione della legge) I programmi

Dettagli

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA DELIBERAZIONE N. 36/ 7 DEL 5.9.2006

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA DELIBERAZIONE N. 36/ 7 DEL 5.9.2006 DELIBERAZIONE N. 36/ 7 Oggetto: L.R. n. 8 del 25.11.2004, articolo 1, comma 1. Approvazione del Piano Paesaggistico - Primo ambito omogeneo. Il Presidente della Regione, di concerto con l'assessore della

Dettagli

Epigrafe. Premessa. Art. 2. L.R. 18 dicembre 2012, n. 62

Epigrafe. Premessa. Art. 2. L.R. 18 dicembre 2012, n. 62 Pagina 1 di 5 Leggi Regionali d'italia Abruzzo L.R. 18-12-2012 n. 62 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 ottobre 2012, n. 49 «Norme per l'attuazione dell'articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011,

Dettagli

L.R. 22/2010, art. 9, c. 19 B.U.R. 8/6/2011, n. 23. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 maggio 2011, n. 0128/Pres.

L.R. 22/2010, art. 9, c. 19 B.U.R. 8/6/2011, n. 23. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 maggio 2011, n. 0128/Pres. L.R. 22/2010, art. 9, c. 19 B.U.R. 8/6/2011, n. 23 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 maggio 2011, n. 0128/Pres. Regolamento per la determinazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di concessione,

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 88 DEL 26-06-1980 REGIONE LAZIO. Norme in materia di opere e lavori pubblici.

LEGGE REGIONALE N. 88 DEL 26-06-1980 REGIONE LAZIO. Norme in materia di opere e lavori pubblici. LEGGE REGIONALE N. 88 DEL 26-06-1980 REGIONE LAZIO Norme in materia di opere e lavori pubblici. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 21 del 30 luglio 1980 Il Consiglio regionale ha approvato.

Dettagli

Regolamento di contabilità

Regolamento di contabilità Regolamento di contabilità Approvato con delibera n. 255 del 1 dicembre 2014 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Denominazioni e oggetto) 1. Ai sensi del presente Regolamento si intendono per: a) Ministro,

Dettagli

PIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005

PIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 PIEMONTE D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 Oggetto: Programmazione della rete scolastica nella Regione Piemonte - anni scolastici 2005/06-2006/07 art. 138 del D.lgs 112/98. Indicazioni programmatiche inerenti

Dettagli

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 3 gennaio 2013. Nomina del Commissario per fronteggiare la situazione di grave criticità

Dettagli

Consiglio Regionale della Toscana

Consiglio Regionale della Toscana Consiglio Regionale della Toscana PROPOSTA DI LEGGE n. 35 Istituzione del Servizio civile regionale D iniziativa della Giunta Regionale Agosto 2005 1 Allegato A Istituzione del servizio civile regionale

Dettagli

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio Repubblica Italiana Bollettino Ufficiale della Regione Lazio Disponibile in formato elettronico sul sito: www.regione.lazio.it Legge Regionale n.12 del 13 agosto 2011 Data 22/10/2013 Numero 87 Supplemento

Dettagli

NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI

NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI Art. 1 (Finalità e oggetto della legge) 1. La presente legge, nel rispetto del decreto legislativo 2 febbraio 2006,

Dettagli

DELIBERAZIONE N. 52/16 DEL 23.12.2014

DELIBERAZIONE N. 52/16 DEL 23.12.2014 Oggetto: D.Lgs. 14.8.2012, n. 150 e decreto interministeriale 22 gennaio 2014. Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Direttive per l'attuazione nella Regione Sardegna

Dettagli

R E G O L A M E N T O C O M U N A L E S U I

R E G O L A M E N T O C O M U N A L E S U I COMUNE DI REGGELLO PROVINCIA DI FIRENZE Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 05 del 08 gennaio 2013 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE R E G O L A M E N T O C O M U N A L E S U I C O N T R O L L I

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (Approvato con atto di Consiglio comunale n. 81 del 11/11/2005) indice ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4

Dettagli

COMUNE DI ARZERGRANDE (Provincia di Padova) REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

COMUNE DI ARZERGRANDE (Provincia di Padova) REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI COMUNE DI ARZERGRANDE (Provincia di Padova) REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI Il presente regolamento: - è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 22/01/2013; - è stato pubblicato

Dettagli

Il concetto di gestione dei rifiuti

Il concetto di gestione dei rifiuti Autorizzazioni e adempimenti per la gestione dei rifiuti Relatore: Laura Pampaloni Il concetto di gestione dei rifiuti Il D.lgs n. 152/2006 definisce la GESTIONE come la raccolta, il trasporto, il recupero

Dettagli

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito

Dettagli

%FMJCFSBOm PHHFUUP -3 %-(4 1*"/0 3&(*0/"-& %* (&45*0/& %&* 3*'*65* 130(3"..";*0/&"55*7*5}1*"/*'*$"503*"

%FMJCFSBOm PHHFUUP -3 %-(4 1*/0 3&(*0/-& %* (&45*0/& %&* 3*'*65* 130(3..;*0/&55*7*5}1*/*'*$503* %FMJCFSBOm &TUSBUUPEFMQSPDFTTPWFSCBMFEFMMBTFEVUBEFM HFOOBJP PHHFUUP -3 %-(4 1*"/0 3&(*0/"-& %* (&45*0/& %&* 3*'*65* 130(3"..";*0/&"55*7*5}1*"/*'*$"503*" %FCPSB4&33"$$)*"/* 4FSHJP#0-;0/&--0 1SFTJEFOUF 7JDF1SFTJEFOUF

Dettagli

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI Articolo 1 (Funzioni) 1.1 La Cassa conguaglio per il settore elettrico,

Dettagli

PIANO REGIONALE ATTIVITA ESTRATTIVE (P.R.A.E.)

PIANO REGIONALE ATTIVITA ESTRATTIVE (P.R.A.E.) REGIONE MARCHE Giunta Regionale PIANO REGIONALE ATTIVITA ESTRATTIVE (P.R.A.E.) DIRETTIVA PER LE CAVE DI PRESTITO (articolo 6, comma 2, lettera e) della L.R. 1 dicembre 1997, n. 71) Art. 1 Definizioni e

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL INSUBRIA Via Ravasi 2-21100 Varese

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL INSUBRIA Via Ravasi 2-21100 Varese REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO D INCENTIVAZIONE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO, DEL PIANO DELLA SICUREZZA, DELLA DIREZIONE DEI LAVORI E DEL COLLAUDO. Emanato con D.R. n. 6197 del 13/02/2004 Ultime

Dettagli

L'Istituto nazionale di statistica (di seguito denominato ISTAT) con sede in Roma, Via Cesare Balbo, n. 16, C.F. 80111810588, rappresentato da

L'Istituto nazionale di statistica (di seguito denominato ISTAT) con sede in Roma, Via Cesare Balbo, n. 16, C.F. 80111810588, rappresentato da PROTOCOLLO D'INTESA TRA L ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA E L ISTITUTO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO PER LA COLLABORAZIONE IN AMBITO STATISTICO L'Istituto nazionale di

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 22 del 20.04.2011 in vigore dal 26.05.2011 TITOLO

Dettagli

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI D.P.C.M. 30 marzo 2001: ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO SUI SISTEMI DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ALLA PERSONA PREVISTI DALL ART. 5 DELLA LEGGE 8 novembre 2000, n. 328 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 31 OTTOBRE 2012 449/2012/A/EFR STIPULA DI CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ RICERCA SUL SISTEMA ENERGETICO S.P.A., PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ A SUPPORTO DELLA VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI

Dettagli

Una metodologia da utilizzare può essere così sintetizzata:

Una metodologia da utilizzare può essere così sintetizzata: 10 CRITERI TECNICI DELLE PRIORITÀ L elenco dei siti con gli indici di priorità contenuti nel presente piano, dovrà essere rivisto ed aggiornato alla luce delle risultanze emergenti dai piani di caratterizzazione.

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE: Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'italia con i Paesi in via di sviluppo.

DISEGNO DI LEGGE: Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'italia con i Paesi in via di sviluppo. DISEGNO DI LEGGE: Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'italia con i Paesi in via di sviluppo. Consiglio dei Ministri: 05/04/2007 Proponenti: Esteri ART. 1 (Finalità

Dettagli

PROVINCIA DI MANTOVA

PROVINCIA DI MANTOVA PROVINCIA DI MANTOVA Deliberazione della Giunta Provinciale Seduta n.1 del 29/08/2014 ore 09:00 delibera n. 102 OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO REGOLATORE PORTUALE DI MANTOVA QUALE PIANO D'AREA DEL PTCP

Dettagli

Regolamento per l introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica.

Regolamento per l introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica. Regolamento per l introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica. Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi della normativa

Dettagli

REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO

REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO Approvato con delibera di C.C. nr. 3 del 07.02.2015 Art.1 PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE Il Comune di San Lorenzo Nuovo riconosce e promuove

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012, n. 218

DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012, n. 218 DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012, n. 218 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché

Dettagli

REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI (rif. D. Lgs. n. 267/2000, artt. 147, 147bis, 147ter, 147quater, 147quinquies)

REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI (rif. D. Lgs. n. 267/2000, artt. 147, 147bis, 147ter, 147quater, 147quinquies) COMUNE DI MONTEMURLO (Provincia di Prato) REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI (rif. D. Lgs. n. 267/2000, artt. 147, 147bis, 147ter, 147quater, 147quinquies) Approvato con delibera n. 001/CC del 30/01/2013

Dettagli

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI Approvato con Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 51 del 30/05/2014 Indice Art. 1 Oggetto

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 31-03-2005 REGIONE LAZIO. Prevenzione e salvaguardia dal rischio gas radon

LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 31-03-2005 REGIONE LAZIO. Prevenzione e salvaguardia dal rischio gas radon LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 31-03-2005 REGIONE LAZIO Prevenzione e salvaguardia dal rischio gas radon Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 10 del 9 aprile 2005 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato

Dettagli

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri - 22/10/1999, n. 437 - Gazzetta Uff. 25/11/1999, n.277 TESTO VIGENTE

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri - 22/10/1999, n. 437 - Gazzetta Uff. 25/11/1999, n.277 TESTO VIGENTE Decreto Presidente Consiglio dei Ministri - 22/10/1999, n. 437 - Gazzetta Uff. 25/11/1999, n.277 TESTO VIGENTE Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437 (in Gazz. Uff.,

Dettagli

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ATTRAVERSO PROCEDURA COMPETITIVA AD EVIDENZA PUBBLICA. IL CONSIGLIO COMUNALE

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ATTRAVERSO PROCEDURA COMPETITIVA AD EVIDENZA PUBBLICA. IL CONSIGLIO COMUNALE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ATTRAVERSO PROCEDURA COMPETITIVA AD EVIDENZA PUBBLICA. IL CONSIGLIO COMUNALE - - Vista l allegata relazione del Direttore del Settore Qualità Urbana,

Dettagli

Indicazioni operative per la predisposizione della proposta di budget per l anno 2010.

Indicazioni operative per la predisposizione della proposta di budget per l anno 2010. 1 OGGETTO PREDISPOSIZIONE DEL BUDGET QUESITO (posto in data 3 marzo 2010) Indicazioni operative per la predisposizione della proposta di budget per l anno 2010. RISPOSTA (inviata in data 5 marzo 2010)

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 22 MARZO 2012 102/2012/R/EEL DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DELLO SCHEMA DI PIANO DECENNALE DI SVILUPPO DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE, PREDISPOSTO DAL GESTORE DEL SISTEMA ENERGETICO

Dettagli

Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Funzioni della Regione)

Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Funzioni della Regione) LEGGE REGIONE MARCHE 11 NOVEMBRE 2008, N. 32 Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Funzioni della Regione) Art. 3 (Istituzione del Forum permanente) Art. 4 (Iniziative di prevenzione) Art. 5 (Informazione) Art. 6

Dettagli

Regione Lazio. Leggi Regionali 28/11/2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 98

Regione Lazio. Leggi Regionali 28/11/2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 98 Regione Lazio Leggi Regionali Legge Regionale 27 novembre 2013, n. 8 Disposizioni di semplificazione relative alle strutture ricettive. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 13, concernente

Dettagli

Ministero dell Interno

Ministero dell Interno ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE DEI LIVELLI

REGOLAMENTO PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE DEI LIVELLI REGOLAMENTO PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE DEI LIVELLI Art. 1 campo di applicazione. 1. Il presente regolamento definisce i criteri per la valutazione e la premialità del personale dei

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI

REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI COMUNE DI VALLIO TERME - Provincia di Brescia - REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 30.04.2013 Articolo 1 OGGETTO 1. Il presente regolamento

Dettagli

(1). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

(1). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177 (1). Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo

Dettagli

autorità competente autorità procedente proponente Autorità competente:

autorità competente autorità procedente proponente Autorità competente: INDIRIZZI IN MERITO AI PROGETTI RELATIVI AD IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI RIFIUTI IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO E COORDINAMENTO PROCEDURE DI VIA - AIA - VAS QUADRO NORMATIVO Il comma

Dettagli

Regione Lazio. Atti della Giunta Regionale e degli Assessori. 14/10/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 82 - Supplemento n.

Regione Lazio. Atti della Giunta Regionale e degli Assessori. 14/10/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 82 - Supplemento n. Regione Lazio Atti della Giunta Regionale e degli Assessori Deliberazione 7 ottobre 2014, n. 647 Istituzione dell'osservatorio regionale per l'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni

Dettagli

La prevenzione incendi

La prevenzione incendi Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Direzione Regionale Emilia-Romagna Stabilimenti a rischio di incidente rilevante Nuova scheda tecnica (D.G.R. 392/2009: Direttiva per l applicazionel dell art. 2 della

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico Visto la legge 15 aprile 1886, n. 3818, recante la disciplina della costituzione legale delle società di mutuo soccorso (in seguito SMS), modificata dall art. 23 D.L.

Dettagli

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato PROTOCOLLO DI INTESA TRA l AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E L AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L Autorità per le garanzie

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 27 DEL 08-09-1999 REGIONE BASILICATA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI REGIONALI A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA DA AMIANTO

LEGGE REGIONALE N. 27 DEL 08-09-1999 REGIONE BASILICATA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI REGIONALI A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA DA AMIANTO LEGGE REGIONALE N. 27 DEL 08-09-1999 REGIONE BASILICATA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI REGIONALI A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA DA AMIANTO Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA N.

Dettagli

COMUNE DI FORLI' AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

COMUNE DI FORLI' AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO 6 Allegato 1 COMUNE DI FORLI' AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO Servizio Pianificazione e Programmazione del Territorio Via delle Torri n. 13 47100 Forlì Unità Segreteria mariateresa.babacci@comune.forli.fo.it

Dettagli

Date di vigenza che interessano il documento:

Date di vigenza che interessano il documento: Documento vigente Date di vigenza che interessano il documento: 01/03/2007 entrata in vigore Regione Umbria LEGGE REGIONALE 6 Febbraio 2007, n. 3 Diffusione del commercio equo e solidale in Umbria. Pubblicazione:

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 511031/2004 del 01/03/2005 Preambolo IL CONSIGLIO PROVINCIALE Visto l art. 117, comma

Dettagli

Legge Regionale 16 agosto 2001, n. 40 Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni.

Legge Regionale 16 agosto 2001, n. 40 Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni. Legge Regionale 16 agosto 2001, n. 40 Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni. Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 27.08.2001 Art.

Dettagli

Promozione e riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità DAQ. Art. 1 (Finalità)

Promozione e riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità DAQ. Art. 1 (Finalità) Promozione e riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità DAQ Art. 1 (Finalità) 1. La presente legge disciplina le procedure di individuazione e di riconoscimento dei Distretti Agroalimentare

Dettagli