INDICE. IMU per i terreni agricoli: i chiarimenti. IMU per i terreni agricoli: il decreto. Split payment: il decreto attuativo
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2 INDICE IMU per i terreni agricoli: i chiarimenti IMU per i terreni agricoli: il decreto Split payment: il decreto attuativo Certificazione al Ministero dell Interno su spesa e tempestività dei pagamenti Bilancio di previsione 2015: schema di parere del CNDCEC La circolare sul personale delle Province e delle città metropolitane Riduzione del fondo di solidarietà comunale Patto di stabilità 2014: riduzione obiettivo per i Comuni SIQuEL: nuove modalità di accesso IMUS Imposta municipale secondaria Documenti informatici Saggio di interesse per ritardati pagamenti La pubblicazione dei bilanci e dell indicatore di tempestività dei pagamenti Contributi ai Comuni istituiti a seguito di fusione Ripartizione del fondo di solidarietà 2014 Modelli di dichiarazione IVA/2015 Modello di certificazione unica CU 2015 Modello 770/2015 semplificato e ordinario Modello IRAP 2015 Scadenziario
3 IMU PER I TERRENI AGRICOLI: I CHIARIMENTI Il Dipartimento delle Finanze, in risposta ad alcuni quesiti pervenuti in materia di IMU sui terreni agricoli, ha precisato che: nel caso di concessione dei terreni agricoli in comodato o in affitto, l esenzione dal pagamento dell imposta nei comuni parzialmente montani è ammessa nel caso in cui sia il proprietario dei terreni sia colui che li riceve in affitto o comodato siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; l applicazione dell aliquota dello 0,76% è applicabile in tutti i Comuni che non hanno deliberato una specifica aliquota per i terreni agricoli. Non è quindi applicabile una differente aliquota IMU residuale deliberata per tutti gli altri immobili ; i soggetti che hanno effettuato versamenti dell IMU relativamente a terreni che sulla base dei precedenti criteri risultavano imponibili e che, invece, in virtù dei nuovi criteri sono esenti dall IMU hanno ovviamente diritto a richiedere il rimborso di quanto versato o a effettuare la compensazione laddove il comune abbia previsto con proprio regolamento tale facoltà. Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze Risoluzione 2/DF del 3 febbraio
4 IMU PER I TERRENI AGRICOLI: IL DECRETO Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge contenente misure urgenti in materia di esenzione IMU con il quale sono riviste le esenzioni in materia di terreni agricoli precedentemente stabilite con decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze del 28 novembre Il decreto prevede che a decorrere dall anno 2015 l esenzione dall imposta municipale propria (IMU) si applica: ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, come riportato dall elenco dei Comuni italiani predisposto dall Istat; ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all articolo 1 del decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani, come riportato dall elenco dei Comuni italiani predisposto dall Istat. I sopra indicati criteri si applicano anche per il Per il solo anno 2014 l IMU non è dovuta per quei terreni che risulterebbero imponibili, in quanto non rientrano nelle casistiche sopra evidenziate, ma che erano esenti in virtù del citato decreto MEF del 28 novembre E stata altresì fissata al 10 febbraio 2015 la scadenza per il versamento dell imposta dovuta per il 2014 da parte dei contribuenti che non rientrano nei parametri per l esenzione. In allegato al decreto sono disponibili, inoltre, gli elenchi dei comuni con l indicazione delle riduzioni del fondo di solidarietà sia per il 2014 sia per il 2015 nonché i rimborsi ai Comuni i quali sono autorizzati a rettificare gli accertamenti, a titolo di fondo di solidarietà comunale e di gettito IMU, del bilancio Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 4 (G.U. n. 19 del ) 4
5 SPLIT PAYMENT: IL DECRETO ATTUATIVO E stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che fissa le modalità e termini per il versamento dell IVA da parte delle Pubbliche Amministrazioni secondo il modello dello Split payment. Sul sito del Dipartimento delle Finanze è disponibile la relazione illustrativa. Il Decreto porta non solo conferme ma anche significative novità in tema di split payment. In particolare si segnala: viene tutto confermato che il meccanismo dello split payment non si applica nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni bensì esclusivamente alle operazioni con gli enti pubblici tassativamente elencati nel nuovo art. 17-ter del Dpr 633/72; si tratta infatti delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato e degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali (Regioni Province e Comuni) e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell articolo 31 del D.Lgs. 267/00, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza; previsto l obbligo per il fornitore di esporre in fattura la dizione scissione dei pagamenti ; le fatture devono comunque evidenziare l Iva ed essere normalmente registrate, senza però concorrere alla liquidazione mensile; alle cessioni ed alle prestazioni verso i suddetti enti non sono applicabili le disposizioni in tema di esigibilità differita di cui all art. 6 comma 5 del Dpr 917/86. L esigibilità dell imposta si avrà in ogni caso al momento del pagamento della fattura, salvo che l ente pubblico destinatario decida di anticiparla al momento della registrazione della fattura ricevuta; previsto un meccanismo ordinario di versamento: entro il 16 del mese successivo, in maniera cumulativa per tutte le fatture esigibili nel mese precedente, ricordando che l esigibilità si ha con il pagamento della fattura o, per opzione, con la registrazione della stessa. E peraltro previsto che entro il medesimo termine possano essere effettuati versamenti separati per singola fattura o per singola giornata. In ogni caso, il versamento deve avvenire senza poter fruire di compensazioni e mediante specifico codice tributo che sarà istituito sia per i versamenti a mezzo modello F24 che per quelli a mezzi F24EP; prevista una diversa modalità di gestione dello split payment relativamente alle attività che gli enti gestiscono nella propria sfera commerciale. Le fatture ricevute dovranno essere registrate, oltrechè sul registro degli acquisti, sul registro delle fatture emesse in modo che l Iva da split payment concorra alla liquidazione del mese in cui le fatture sono pagate o a scelta registrate; non vi sarà dunque, per tale Iva, un versamento separato con il nuovo codice tributo come deve invece avvenire per gli acquisti effettuati in ambito istituzionale. Anche gli acquisti di beni e servizi destinati promiscuamente alla sfera commerciale ed a quella istituzionale dovranno essere trattati 5
6 come quelli totalmente commerciali, restando ovviamente fermo che la detraibilità dell Iva acquisti continuerà a seguire le regole normali; in linea con il comunicato stampa MEF del 9 gennaio scorso, le nuove disposizioni si applicano alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a far data dal 1 gennaio 2015; per adeguarsi, le P.A. destinatarie avranno tempo fino al 31 marzo 2015, in modo che il primo versamento avvenga non oltre il successivo 16 aprile. Ministero dell Economia e delle Finanze Decreto 23 gennaio 2015 (G.U. n. 27 del ) CERTIFICAZIONE AL MINISTERO DELL INTERNO SU SPESA E TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI Con un comunicato pubblicato sul sito della Direzione Centrale della Finanza Locale è stato reso noto che i Comuni non devono produrre al Ministero dell Interno, entro il prossimo 28 febbraio, la certificazione attestante il tempo medio dei pagamenti ed il valore degli acquisti di beni e servizi, prevista dell articolo 47, comma 9, lettera a), D.L. n. 66/2014. Comunicato del 2 febbraio 2015 BILANCIO DI PREVISIONE 2015: SCHEMA DI PARERE DEL CNDCEC Il Consiglio nazionale ha pubblicato lo schema di parere sul bilancio di previsione 2015, aggiornato con la normativa emanata fino al 31 dicembre Il documento verrà modificato periodicamente sulla base delle novità normative e dei documenti di prassi. Lo schema di parere 6
7 LA CIRCOLARE SUL PERSONALE DELLE PROVINCE E DELLE CITTÀ METROPOLITANE Pubblicata sul sito della Funzione Pubblica la circolare relativa alle Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2015 in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Tra i vari chiarimenti forniti viene ricordato che regioni ed enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2015 nonchè alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Le spese per assorbire il personale in mobilità non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui all art. 1, comma 557, Legge n. 296/2006. Nello stesso periodo è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato a valere sui budget delle due annualità mentre rimangono consentite le assunzioni a valere sui budget degli anni precedenti nonché quelle previste da norme speciali. Non è quindi consentito bandire nuovi concorsi o procedure di mobilità che non siano riservate esclusivamente al personale di ruolo di province e città metropolitane: solo le procedure di mobilità volontaria avviate prima del 1 gennaio 2015 possono essere concluse. Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione Circolare n. 1 del 30 gennaio
8 RIDUZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE Con un comunicato pubblicato sul sito della Direzione Centrale della Finanza Locale è stato reso noto che l ulteriore riduzione di 100 milioni del Fondo di solidarietà comunale (le riduzioni infatti passano dai milioni di euro già previsti per l anno 2014 a milioni di euro per l anno art. 16, comma 6, D.L. n. 95/2012) determina un incremento proporzionale delle quote a carico di ciascuno degli enti interessati pari a circa il 4% rispetto a quelle già determinate per il 2014 con il D.M. 3 marzo 2014 (vedi elenco riduzione risorse ai Comuni - Anno 2014). Comunicato del 23 gennaio 2015 PATTO DI STABILITÀ 2014: RIDUZIONE OBIETTIVO PER I COMUNI Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto MEF concernente la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per l anno 2014 dei comuni commisurata agli effetti finanziari determinati dall applicazione della sanzione, in caso di mancato raggiungimento dell obiettivo del patto di stabilità interno, operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo. Le predette riduzioni trovano evidenza nella cella (ah) della Fase 5 del modello di calcolo dell obiettivo dei comuni OB/14/C presente nell applicazione web dedicata al patto di stabilità interno: Ministero dell Economia e delle Finanze Decreto 15 gennaio 2015 (G.U. n. 22 del ) 8
9 SIQUEL: NUOVE MODALITÀ DI ACCESSO Con un avviso pubblicato sul sito SIQuEL della Corte dei Conti è stato comunicato che d ora in avanti si accederà a tutti i sistemi di Finanza Territoriale mediante un unica utenza. Le nuove credenziali di accesso sono così composte: USERNAME: NOME.COGNOME PASSWORD: stessa password già in uso Per coloro che disponevano di più utenze, ognuna con password diversa, la USERNAME sarà sempre NOME.COGNOME mentre la PASSWORD è quella valida per l ultimo profilo registrato. Per i profili a cui è associato un codice PIN, questo resta invariato; se si disponeva di più PIN, resta valido l ultimo ricevuto. IMUS IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA Fino a quando non verrà emanato con Decreto del Presidente della Repubblica il Regolamento previsto dal comma 2 dell art. 11 del D.Lgs. 23/11, l IMUS non potrà essere istituita dai Comuni. La conseguenza è che fino a tale data potranno continuare ad esistere i seguenti tributi: canone occupazione spazi ed aree pubbliche, imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, canone per l installazione mezzi pubblicitari. Dipartimento delle Finanze, Risoluzione 1/DF del 12 gennaio
10 DOCUMENTI INFORMATICI Pubblicato il decreto riguardante le regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni. Tra i principali aspetti toccati dal provvedimento si segnala: le modalità di formazione del documento informatico (articolo 3); le modalità di produzione delle copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici (articolo 4); la produzione di copie e estratti informatici di documenti informatici (articolo 6); le misure di sicurezza (articolo 8); disciplina del documento amministrativo informatico (Capo III); disciplina dei fascicoli informatici, dei registri e dei repertori informatici della pubblica amministrazione (Capo IV). Le pubbliche amministrazioni hanno tempo 18 mesi dall entrata in vigore del provvedimento per adeguare i propri sistemi di gestione informatica dei documenti. Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014 SAGGIO DI INTERESSE PER RITARDATI PAGAMENTI Il Ministero dell Economia e delle Finanze ha comunicato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002 (come modificato dall art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 192/2012), il saggio di interesse di riferimento a favore dei creditori per il ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali: per il periodo 1 gennaio 30 giugno 2015, il tasso d interesse di riferimento è pari allo 0,05 per cento. Pertanto, nel periodo 01/01/ /06/2015, si applicano gli interessi di mora nella misura dell 8,05%. Ministero dell Economia e delle Finanze Comunicato (G.U. n. 12 del ) 10
11 LA PUBBLICAZIONE DEI BILANCI E DELL INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI Pubblicata dalla Ragioneria Generale dello Stato una circolare contenente indicazioni sulle modalità di pubblicazione, a partire dal 2015, dei dati relativi alle entrate e alle spese dei bilanci preventivi e consuntivi e dei dati relativi all indicatore di tempestività dei pagamenti per le amministrazioni centrali dello Stato secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre Ragioneria Generale dello Stato - Circolare n. 3 del 14 gennaio 2015 CONTRIBUTI AI COMUNI ISTITUITI A SEGUITO DI FUSIONE Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che ha stabilito le nuove modalità ed i termini per l attribuzione, a decorrere dall anno 2014, dei contributi spettanti ai Comuni istituiti a seguito delle procedure di fusione e fusione per incorporazione. Ministero dell Interno Decreto 21 gennaio 2015 (G.U. n. 23 del ) RIPARTIZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ 2014 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto relativo alla definizione e alla ripartizione del fondo di solidarietà comunale per l anno Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 dicembre 2014 (G.U. n. 21 del Suppl. Ordinario n. 6) 11
12 MODELLI DI DICHIARAZIONE IVA/2015 Con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate è stata approvata la versione definitiva dei modelli Iva ordinario e base, con relative istruzioni. I modelli dovranno essere presentati, esclusivamente attraverso il canale telematico, nel periodo compreso tra il 1 febbraio e il 30 settembre, se inviati in forma autonoma, o entro il 30 settembre se inviati all interno di Unico Modello IVA/2015. Tra le novità per il modello IVA ordinario si segnala: Aliquota IVA 21%: sono stati soppressi dai quadri VE e VF i righi per l indicazione delle operazioni con aliquota al 21%; Quadro VE: l esposizione in dichiarazione delle operazioni extraterritoriali fuori campo Iva (articoli da 7 a 7-septies del Dpr 633/1972) per le quali è stata emessa fattura in base all articolo 21, comma 6-bis, e cioè le cessioni/prestazioni verso un soggetto che è debitore dell imposta in un altro Stato Ue e le operazioni rilevanti fuori del territorio comunitario quest anno vanno indicate in VE34, anziché nel rigo VE39, come avveniva nella dichiarazione per il 2013, ma concorrono comunque al volume d affari (rigo VE40), pur essendo irrilevanti per il raggiungimento dello status d esportatore abituale e del plafond per acquisti senza applicazione dell imposta. Rimborsi: in base alla nuova formulazione dell articolo 38-bis del Dpr 633/1972, possono essere eseguiti, senza obbligo di prestare garanzie e senza altri adempimenti specifici, i rimborsi d importo fino a 15mila euro. Per i rimborsi di ammontare superiore a tale importo, invece, la garanzia è obbligatoria solo se chi chiede il rimborso è un soggetto pericoloso (soggetti cessati, imprese giovani, contribuenti accertati nel biennio precedente, anche per imposte diverse dall Iva e per importi rilevanti ai sensi dell articolo 38-bis, comma 4, lettera b). Negli altri casi, invece, basta presentare la dichiarazione munita di visto/sottoscrizione e produrre la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti i requisiti di solidità patrimoniale, continuità aziendale e regolarità contributiva. Regime dei minimi: il rigo VA14 è stato ridenominato Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014) riservato ai soggetti che presentano l ultima dichiarazione IVA prima di aderire al regime disciplinato dall articolo1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; Quadro VB: istituito il nuovo quadro che accoglie i dati contenuti lo scorso anno nella Sezione 3 del quadro VA e riservato all indicazione dei dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari da parte dei soggetti che intendono avvalersi di quanto previsto dall articolo 2, comma 36-vicies ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n Dichiarazione IVA BASE/2015. Confermato anche per il 2015 il modello semplificato che potrà essere utilizzato da tutti i contribuenti (persone fisiche e non) che nel corso del 2014 hanno determinato l imposta dovuta o ammessa in detrazione secondo le regole generali della disciplina vigente in materia 12
13 (e non si sono avvalsi, quindi, dei regimi speciali Iva), non hanno eseguito operazioni con l estero, non hanno effettuato acquisti e importazioni (senza applicazione dell Iva) utilizzando il plafond per gli esportatori abituali e non hanno partecipato a operazioni straordinarie o a trasformazioni sostanziali soggettive. Agenzia delle Entrate, Provvedimento del direttore n. 2015/4774 del 15 gennaio 2015 MODELLO DI CERTIFICAZIONE UNICA CU 2015 Approvata la versione definitiva del modello di certificazione unica CU 2015, in sostituzione del vecchio CUD, per la certificazione dei redditi corrisposti nel periodo di imposta 2014 nonché la situazione legata alla posizione contributiva ed assistenziale di competenza dell anno 2014 dei lavoratori dipendenti e dei percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ivi compresi i collaboratori coordinati e continuativi. La Certificazione Unica sostituisce non solo il CUD ma anche la certificazione da rilasciare in forma libera a cura del sostituto d imposta relativa ai redditi erogati a lavoratori autonomi, percettori di provvigioni comunque denominate e percettori di redditi diversi soggetti a ritenuta. Si evidenzia che i modelli CU 2015: dovranno essere consegnati agli interessati entro il 28 febbraio 2015; dovranno successivamente essere inviati telematicamente all Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2015 (termine prorogato al 9 marzo in quanto la scadenza cade di sabato). Agenzia delle Entrate, Provvedimento del direttore n. 2015/4790 del 15 gennaio
14 MODELLO 770/2015 SEMPLIFICATO E ORDINARIO Approvate le versioni definitive dei modelli 770 con cui i sostituti di imposta comunicheranno, telematicamente, all Agenzia delle Entrate i dati fiscali sulle ritenute operate nel Il termine di presentazione è fissato al 31 luglio Modello 770 semplificato. Il modello contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui, nel 2014, sono stati corrisposti redditi di lavoro dipendente ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali e assicurativi e quelli relativi all assistenza fiscale prestata nel 2014 per il periodo d imposta precedente. Agenzia delle Entrate, Provvedimento del direttore n. 2015/4793 del 15 gennaio 2015 Modello 770 ordinario. Il modello 770 ordinario deve essere utilizzato dai sostituti d imposta, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, che sono tenuti a comunicare i dati relativi alle ritenute operate sui dividendi, i proventi da partecipazione, premi e vincite, contributi a imprese, espropri erogati nell anno 2014, operazioni di natura finanziaria effettuate sempre nello stesso periodo. Agenzia delle Entrate, Provvedimento del direttore n. 2015/4792 del 15 gennaio 2015 MODELLO IRAP 2015 Approvata la versione definitiva del modello IRAP 2015 da presentare autonomamente, e non all interno del modello Unico, esclusivamente in via telematica. Il termine di presentazione del modello è: il 30 settembre 2015 per le persone fisiche, le società semplici, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e le società e associazioni a esse equiparate ai sensi dell articolo 5 del Tuir; l ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta per i contribuenti Ires (articolo 73, comma 1, Tuir) e le amministrazioni pubbliche (articolo 3, lettera e-bis), Dlgs 446/1997). Agenzia delle Entrate, Provvedimento del direttore n. 2015/13206 del 30 gennaio
15 SCADENZARIO 10 FEBBRAIO 2015 IMU terreni agricoli Termine per il versamento dell IMU 2014 da parte dei possessori di terreni non più rientranti nell esenzione di cui all art. 7, comma 1, lettera h, del D.Lgs 504/92. La nuova scadenza, in sostituzione di quella precedente del 26 gennaio 2015, è stata stabilita dal Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 4, con il quale sono stati altresì riviste le esenzioni in materia di terreni agricoli precedentemente stabilite con decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze del 28 novembre Il tributo deve essere calcolato con l aliquota di base del 7,6 per mille, salvo che l ente non abbia deliberato un aliquota specifica per i terreni agricoli. 16 FEBBRAIO 2015 Autoliquidazione premio INAIL Termine entro il quale il datore di lavoro deve procedere all autoliquidazione ed al versamento, mediante modello F24, del premio assicurativo anticipato per il 2015 e dell eventuale conguaglio relativo all anno FEBBRAIO 2015 Questionario SOSE Termine per l invio alla SOSE Spa, tramite il relativo sito internet, del questionario per il monitoraggio e l aggiornamento dei fabbisogni. I dati richiesti sono relativi a: funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo; funzioni di polizia locale; funzioni di istruzione pubblica; funzioni nel settore sociale; funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti; funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell ambiente (escluso il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economica-popolare e il servizio idrico integrato). La mancata trasmissione nei termini comporta il blocco, fino all adempimento dell obbligo di invio dei questionari medesimi, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati e la pubblicazione sul sito del Ministero dell interno dell ente inadempiente. 15
16 Certificazione Unica Termine entro il quale i sostituti d imposa devono consegnare la nuova certificazione unica (CU2015) a tutti i percettori, nell anno 2014, di redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di redditi di lavoro autonomo, di provvigioni e di redditi diversi soggetti a ritenuta a titolo d acconto o a titolo d imposta. La nuova dichiarazione unica sostituisce il previgente CUD e le certificazioni delle ritenute operate, rilasciate in forma libera fino allo scorso anno. I dati della certificazione unica devono essere inviati all Agenzia delle entrate entro il 7/3/2015. Dichiarazione INAIL Termine per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni INAIL, autoliquidazione 2014/
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