Dott. Renato Portale per NOVITA IVA 2012

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1 NOVITA IVA

2 DL n. 16 del 2 marzo 2012 DECRETO SEMPLIFICAZIONI FISCALI 2

3 Art. 2, comma 4 Comunicazione dati dichiarazioni d intento Il cedente/fornitore dell esportatore abituale trasmette la comunicazione relativa alla dichiarazione d intento entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell imposta 3

4 Art. 2, comma 6 Elenco clienti e fornitori - spesometro Dal 1 gennaio 2012, per le operazioni rilevanti a fini IVA soggette all obbligo di fatturazione, gli operatori devono comunicare l importo complessivo delle operazioni attive e/o passive svolte nei confronti di un cliente o fornitore Se non è previsto l obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica è dovuta solo per le operazioni di importo non inferiore ad euro 3.600, IVA inclusa 4

5 Art. 2, comma 8 Black list soglia L obbligo di comunicazione delle cessioni e delle prestazioni effettuate e ricevute è limitato ai soli casi di operazioni di importo superiore a euro 500 5

6 Art. 8, comma 8 Liste selettive per omissione scontrino o ricevuta fiscale L Agenzia delle entrate elabora liste selettive di contribuenti che sono stati ripetutamente segnalati in forma non anonima all Agenzia stessa o al Corpo della Guardia di finanza in ordine alla violazione dell obbligo di emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale, ovvero del documento certificativo dei corrispettivi 6

7 Art. 8, comma 10, lett. a) Partite IVA inattive nuovo comma 15 quinquies art. 35 Dpr 633/72 L Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in possesso dell An. Trib. individua i soggetti titolari di partita IVA che, pur obbligati, non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di attività e comunica agli stessi che provvederà alla cessazione d ufficio della partita IVA Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione il contribuente può fornire chiarimenti per eventuali elementi non considerati o valutati dall Agenzia La somma dovuta quale sanzione di omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività ( euro) è iscritta direttamente a ruolo L iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione un terzo del minimo della sanzione dovuta (172 euro = 1/3 di 516 euro) 7

8 Art. 8, comma 9, lett. b) Libero accesso alle partite IVA italiane nuovo art. 35 quater Dpr 633/72 Per contrastare le frodi in materia di IVA sarà disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilità di verificare la validità del numero di partita IVA attribuito ai sensi dell art. 35 o 35-ter Il servizio fornisce le informazioni sullo stato di attività della partita IVA con la denominazione del soggetto o il cognome e nome della persona fisica titolare 8

9 Art. 8, comma 11 Soppressione facilitazioni previste dal 2012 per sostituire contabilità con estratti conto bancari (art. 14 L. n. 183/2011) Abrogata la norma perché dal 2013 è previsto il regime premiale di cui all art. 10, DL n. 201/2011 (semplificazione adempimenti, assistenza, accelerazione rimborsi e compensazioni, riduzione termini accertamento) per i minori in contabilità semplificata che: 1) inviano telematicamente all A.F. ricavi e costi 2) istituiscano conto corrente dedicato ai movimenti finanziari dell attività 9

10 Art. 8, comma 17, lett. i) Valori scudati Non valido scudo fiscale per accertamenti in materia di IVA 10

11 Art. 8, comma 18 Ridotto limite compensazione libera da 10 a 5 mila euro per i crediti IVA annuali o trimestrali Con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate possono essere stabiliti i termini e le ulteriori modalità attuative delle disposizioni del presente articolo 11

12 Art. 8, comma 22 Esteso potere di accesso nei confronti di soggetti Terzo settore Modificato art. 52 Dpr 633/72 per consentire accesso presso Enti non commerciali e ONLUS da parte della Guardia di Finanza 12

13 DL n. 1 del DECRETO LIBERALIZZAZIONI 13

14 Art. 57 DL n. 1 (bozza) Iva in edilizia art. 10 Dpr 633/72 Locazione immobili abitativi da parte di impresa costruttrice: imponibile ad Iva su opzione 10% - Cessione immobili abitativi da parte di impresa costruttrice o di ripristino: imponibile ad Iva su opzione dopo 5 anni dall ultimazione dei lavori 14

15 Art. 57 DL n. 1/2012 Iva in edilizia art. 10 Dpr 633/72 Alloggi sociali di cui al decreto 22 aprile 2008 locazioni non inferiori a 4 anni: imponibile 10% su opzione nell atto di locazione cessioni: imponibili ad Iva abitazioni locate per un periodo non inferiore a 4 anni su opzione dell atto di cessione Possibile separare l attività (art. 36 decreto Iva) anche tra le cessioni di fabbricati esenti e quelli imponibili 15

16 Art. 93 DL n. 1/2012 Rivalsa e detrazione art. 60 Dpr 633/72 Cedente o prestatore: può rivalersi dell Iva dovuta a seguito di accertamento se ha pagato la maggiore imposta, le sanzioni e gli interessi Cessionario o committente: può esercitare la detrazione al più tardi con la dichiarazione Iva relativa al secondo anno successivo al pagamento, alle medesime condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione 16

17 Art. 93 DL n. 1/2012 Rivalsa e detrazione art. 60 Dpr 633/72 Procedura d infrazione 2011/4081 avanzata dalla Commissione UE con costituzione in mora del 24 novembre 2011 Criticità per: indebito oggettivo e azione civilistica (causa C- 427/10) adesione al P.V. o invito al contraddittorio comportamento spontaneo prima di accertamento e/o P.V. (ad esempio regolarizzazione plafond applicazione Iva minore operazione esclusa o esente considerata imponibile etc.) 17

18 Art. 60 DL n. 1/2012 Regime doganale navi da diporto Modificato l articolo 36 del T.U. doganale, escludendo, per le imbarcazioni da diporto, che l'iscrizione in un registro estero sia equivalente all'uscita dal territorio dello Stato 18

19 Art. 60 DL n. 1/2012 Regime doganale navi da diporto La modifica consente alle navi da diporto non battenti bandiera nazionale o comunitaria di permanere stabilmente in ambito nazionale senza dover necessariamente procedere alla dismissione di bandiera e alla conseguente iscrizione nei registri nazionali Vale solo per il diporto puro cioè quello esercitato per scopi non commerciali Al fine di consentire l utilizzo per finalità commerciali di navi da diporto battenti bandiera extracomunitaria si è modificato l articolo 2, comma 3, del Codice della nautica da diporto, estendendo alle navi battenti bandiera extracomunitaria le procedure già previste per le navi non iscritte nei registri nazionali battenti bandiera comunitaria 19

20 ALIQUOTE IVA - AUMENTO 20

21 Aumento aliquote Iva 1 Ottobre 2012 Dal 21 al 23% e dal 10 al 12% 1 Gennaio 2014 Dal 23 al 23,5% e dal 12 al 12,5% Invariate Nel 1973 Aliquota super ridotta (4 %) Percentuali di compensazione (agricoltura) Aliquota ordinaria 12% Aliquota ridotta 6% 21

22 Aliquote top nella UE al 1/1/2012 PAESE ALIQUOTA % UNGHERIA 27* DANIMARCA, SVEZIA 25 ROMANIA 24 GRECIA, POLONIA, PORTOGALLO, FINLANDIA, IRLANDA 23 LETTONIA 22 ITALIA, BELGIO, LITUANIA 21 * oltre tetto massimo consigliato dalla Ue del 25% 22

23 Aliquote nella UE al 1/1/2012 PAESE ALIQUOTA % BULGARIA, REPUBBLICA CECA, ESTONIA, AUSTRIA, SLOVENIA, SLOVACCHIA, REGNO UNITO FRANCIA 19,6* GERMANIA, OLANDA 19 SPAGNA, MALTA LUSSEMBURGO, CIPRO ** 20 * Francia: nel 2012 aumento al 21,2% ** Cipro: dal 1 marzo 2012 aliquota 17% 23

24 ALIQUOTE IVA NEL TEMPO IN ITALIA DECORRENZA ALIQUOTA % (incremento massimo 3 punti)

25 Super ridotta: ALIQUOTE % - generi di prima necessità (pane, latte fresco, pasta, ortaggi, prima abitazione, etc ) e utilità sociale (prestazioni socio sanitarie, giornali, etc ) Ridotta 10/12% - servizi turistici (bar, ristoranti, alberghi) edilizia abitativa e altri beni di largo consumo (carni, animali etc.) Ordinaria: 21/23% - altri beni e servizi (benzina, abbigliamento, vino, bevande e altri alcolici, hi-fi, prodotti elettrici o elettronici, oreficeria e orologeria, mobili, giocattoli, parrucchieri, riparazioni, prestazioni professionali, autostrade, etc ) 25

26 REGOLARIZZAZIONE DAL 20 AL 21% contribuenti mensili 1) entro 27 dicembre 2011 (data del versamento dell acconto 2011) per le fatture emesse entro il mese di novembre di tale anno, con possibilità di ravvedimento breve entro il 26 gennaio ) entro il 16 marzo 2012 ( termine di versamento della liquidazione annuale) per le fatture emesse nel mese di dicembre

27 REGOLARIZZAZIONE DAL 20 AL 21% contribuenti trimestrali per opzione o autorizzazione 1) entro 27 dicembre 2011 (data dell acconto IVA) per le fatture emesse nel periodo settembre del 2011 con possibilità di ravvedimento breve entro il 27 gennaio 2) entro il 16 marzo 2012 ( termine di liquidazione annuale) per le fatture emesse nel periodo ottobre - dicembre

28 SPESOMETRO 28

29 Spesometro: scadenze Gennaio 2012 Comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell Iva soggette all obbligo di fatturazione di importo non inferiore a 25 mila euro perfezionate per l anno Aprile 2012 Operazioni rilevanti ai fini dell Iva per importo non inferiore a euro - Iva compresa - perfezionate per l anno

30 Operazioni soggette all obbligo Circolare n. 24/E del 31 maggio 2011 Operazioni imponibili Operazioni non imponibili con esclusione delle cessioni all esportazione dirette di cui articolo 8, comma 1, lettere a) e b) Operazioni assimilate (articoli 8-bis, 38- quater, 71 e 72) Servizi internazionali (articolo 9) Operazioni esenti (articolo 10) 30

31 Operazioni escluse dall obbligo (1) Circolare n. 24/E del 31 maggio 2011 Operazioni con Paesi black list Operazioni comunicate all Anagrafe tributaria ex art. 7 del Dpr 605/1973 (assicurazioni, energia elettrica, mutuo, compravendita immobili) Importazioni Esportazioni dirette (no triangolazioni e cessioni a esportatori abituali) 31

32 Operazioni escluse dall obbligo (2) Circolare n. 24/E del 31 maggio 2011 Vendite a consumatori finali che hanno pagato con carte di credito, debito o prepagate emesse da operatori residenti o con stabile organizzazione in Italia (non da altri soggetti esteri) Acquisti e cessioni intracomunitarie di beni e servizi già acquisite da mod. INTRA Passaggi interni di beni tra rami d azienda 32

33 Situazioni particolari Circolare n. 24/E del 31 maggio 2011 Operazioni straordinarie e trasformazioni sostanziali: l obbligo ricade sul soggetto che subentra negli obblighi di quello estinto Operatori minimi esclusi dall obbligo: se in corso d anno cessa il regime scatta obbligo di comunicazione 33

34 Contratti collegati Circolare n. 24/E del 31 maggio 2011 Per i contratti collegati (sublocazione, contratto preliminare, vendita legata al finanziamento) va verificato l importo globale per l eventuale superamento della soglia nel corso dell anno Tuttavia nel caso di una cessione di beni conclusa sulla base di un corrispettivo maggiore di (ad esempio ), con fatturazione in un anno (ad esempio 2011) di un unico acconto di sussiste l obbligo di comunicazione in tale periodo (2011) con indicazione della data dell operazione di quella di registrazione 34

35 Reverse charge e regime del margine Circolare n. 24/E del 31 maggio 2011 Rientrano nell obbligo di comunicazione sia le ipotesi di inversione contabile che le cessioni di beni mobili usati Nel regime del margine va comunicata solo la base imponibile cui è riferibile l IVA (non è in contrasto la comunicazione dell intero corrispettivo di ciascun bene usato di importo pari o superiore a forum Italia Oggi del 18 gennaio 2012) 35

36 Note di variazione Circolare n. 24/E del 31 maggio 2011 Se con la nota di variazione in diminuzione l importo dell operazione inizialmente superiore al limite di scende al di sotto di detto limite l operazione non va comunicata Se l importo dell operazione è in origine superiore al limite di e con la nota di variazione in diminuzione l importo rimane comunque superiore al limite stesso l operazione va comunicata al netto dell importo stornato 36

37 Note di variazione Circolare n. 24/E del 31 maggio 2011 Se con la nota di variazione in aumento l importo inizialmente inferiore al limite di supera detto limite l operazione andrà comunicata nel suo ammontare complessivo Se la variazione in aumento avviene dopo il termine previsto per la comunicazione, l importo sarà indicato nella dichiarazione relativa all anno in cui la nota di variazione è stata emessa 37

38 Comunicazione Operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o noleggio Altri veicoli oggetto di monitoraggio Autoconsumo Contratti di compravendita di immobili Per la locazione e/o noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, l obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria decorre dal 21 novembre 2011, fermo restando, per il 2010 e per la frazione del 2011 che va dal 1 gennaio al 20 novembre, l assoggettamento allo spesometro Nella categoria residuale dei beni (altri veicoli) che devono formare oggetto di monitoraggio, rientrano i beni mobili registrati possibili oggetto di noleggio, con esclusione dei veicoli da lavoro che hanno subito modifiche tali da renderli inadatti alla circolazione o alla navigazione aerea o marittima E oggetto di comunicazione anche l autoconsumo (quando, ovviamente supera la soglia di rilevanza) Sono escluse dallo Spesometro le fatture di acconto e saldo emesse da impresa edile, di un immobile che formerà oggetto di successiva vendita. Se però le fatture relative agli acconti sono registrate un anno precedente a quello in cui avviene la registrazione della compravendita queste sono da comunicare 38

39 Comunicazione Operazioni escluse dallo spesometro Contratti di noleggio di durata inferiore al mese L esclusione riguarda i soggetti che hanno ricevuto le prestazioni o acquistato i servizi per la quasi totalità delle comunicazioni all anagrafe tributaria, tra le quali, solo a titolo esemplificativo, si possono ricordare i contratti di assicurazione, le utenze elettriche, idriche e del gas, i contratti di locazione e compravendita, le operazioni già riportate nei modelli INTRA riepilogativi degli acquisti\cessioni intracomunitarie, e altre. Fanno eccezione, tra le utenze, relativamente al 2010, le utenze telefoniche intestate a privati, che non sono ancora oggetto di comunicazione all anagrafe tributaria e le operazioni relative ai contratti di leasing e noleggio in qualità di utilizzatori, per la natura soggettiva dell esonero disposto col solo fine di evitare duplicazione di adempimento in capo alle società che erogano tale tipologia di servizi Anche i contratti di noleggio di durata inferiore al mese solare vanno comunicati. La indicazione di una durata inferiore al mese corrisponde alla valorizzazione del campo con lo zero 39

40 Comunicazione Comunicazione dei corrispettivi percepiti Noleggio con conducente Operatori commerciali che svolgono marginalmente l attività di noleggio/locazione Dati relativi a contratti stipulati in anni precedenti La comunicazione dei corrispettivi percepiti va fatta con riferimento agli incassi registrati mentre per le imprese in contabilità semplificata può essere fatta con riferimento ai corrispettivi fatturati Le prestazioni di noleggio di autovetture e autoveicoli con conducente devono essere segnalate nell ambito della comunicazione prevista dall articolo 21 del D.L. n. 78/2010 (spesometro) Nel caso di svolgimento di più attività, a prescindere dalla prevalenza, per le operazioni relative all attività di noleggio si invierà una comunicazione ai sensi del Provvedimento del 21 novembre 2011 mentre per l altra attività si procederà a comunicazione ai sensi del Provvedimento 22 dicembre 2010 (spesometro). Nel caso di corrispettivi fatturati in anni successivi a quello di stipula del contratto, è necessario rinviare una comunicazione completa anche dei dati relativi all iniziale contratto già comunicato 40

41 Comunicazione Tracciato record: voce h altro Tracciato record: importi riscossi Tracciato record: identificativo del contratto Spesometro e Comunicazione noleggi/locazioni Soggetti utilizzatori di contratti di leasing e noleggio Tale voce è riferibile alle sole società di leasing che locano beni diversi da quelli specificatamente indicati Nel compilare il campo si può fare riferimento agli incassi registrati Per numero identificativo del contratto si intende il numero interno attribuito al contratto medesimo I soggetti obbligati alle due comunicazioni (noleggio/locazione e spesometro) possono inviare due comunicazioni separate rispettando le diverse scadenze all uopo stabilite. Nel caso di invio di unica comunicazione contenente anche i dati dello spesometro la scadenza della medesima è quella prevista per la comunicazione dei contratti di noleggio/locazione I soggetti utilizzatori di veicoli in leasing o in noleggio devono effettuare la comunicazione relativa allo spesometro 41

42 Comunicazione Codici fiscali errati Contratti a corrispettivi periodici con corrispettivo annuale non determinato Contratti di durata con corrispettivi periodici Contratti di appalto con corrispettivo globale e fatturazione a stato di avanzamento lavori (SAL) Per il mancato invio del codice fiscale per comunicazione errata o rifiutata da parte del contribuente non è sanzionabile l intermediario Per i contratti a corrispettivi periodici in cui con sia determinabile il corrispettivo annuo dovuto l obbligo di comunicare i relativi dati sussiste se l importo dei corrispettivi dovuti in un anno solare è pari o superiore alla soglia di rilevanza Nei contratti con corrispettivi periodici che comprendono più annualità l obbligo di comunicare i relativi dati sussiste se l importo dei corrispettivi dovuti in un anno solare è pari o superiore alla soglia di rilevanza L inclusione nella comunicazione deve avvenire, in mancanza della possibilità di individuare il corrispettivo dovuto per ciascun anno solare, se il corrispettivo dovuto per l intera durata del contratto supera la soglia prevista, indipendentemente dalla presenza di stati di avanzamento dei lavori 42

43 Comunicazione Contratto di fornitura di servizi contabili e amministrativi Rapporti continuativi tra imprese Note di variazione I contratti di fornitura di servizi contabili, amministrativi e fiscali sono contratti collegati le cui operazioni sono da comunicare con modalità di pagamento = 3 come corrispettivi periodici In caso di rapporti continuativi tra imprese, sia per quanto riguarda gli acquisti effettuati, che per quanto riguarda le operazioni attive effettuate, la comunicazione è da effettuarsi se l importo complessivo dei contratti risulta non inferiore alla soglia di rilevanza Per la compilazione dei record di dettaglio relativi alle note di variazione intervenute su operazioni di anni precedenti (record di tipo 4 e di tipo 5) si deve tenere presente quanto segue: - le note di credito, emesse e ricevute, che vengono riportate con la lettera C comportano sempre una riduzione dell imponibile o dell imposta - le note di debito, emesse e ricevute, che vengono riportate con la lettera D comportano sempre un aumento dell imponibile originario o dell imposta L obbligo di comunicazione decorre dalle operazioni rilevanti poste in essere nel 2010 quindi non sono attese, per il primo anno di comunicazione, informazioni distinte per le note di variazione già che sarebbero riferite ad operazioni del 2009, la cui trasmissione non è richiesta 43

44 Comunicazione Operazioni escluse Operazioni collegate alla raccolta delle giocate Le operazioni che avvengono fuori dell ambito di applicazione dell IVA (quali ad esempio quelle relative al commercio di sali e tabacchi, commercio di fiammiferi, telefonia pubblica e vendita di documenti di viaggio per trasporto pubblico) sono escluse dallo speso metro I riepiloghi dei compensi attribuiti a gestori ed esercenti, relativi alle giocate con apparecchi ex comma 6 dell art. 110 Tulps, non soggetti all obbligo di fatturazione, se non fatturati non sono da comunicare per il 2010 Per l anno 2011 tali compensi possono essere comunicati con riferimento al totale annuo, distinto per soggetto percettore, e con la indicazione della modalità di pagamento = 3, come corrispettivi periodici 44

45 Risposte del Contratti collegati Autotrasportatori Contabilità separata Contratti di locazione Gli acquisti ripetuti nel corso dell anno dal proprio fornitore di fiducia non devono essere considerati automaticamente collegati : solo per le forniture legate da un contratto va fatta la somma degli importi delle singole operazioni per verificare il superamento della soglia dei 3mila euro Gli autotrasportatori iscritti all albo che possono annotare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello di loro emissione, devono identificare la data dell operazione nel momento in cui le fatture sono registrate Il contribuente che esercita due attività con contabilità separata deve verificare il superamento della soglia sulla base della fattura e non della singola registrazione. Pertanto un documento di acquisto che contiene costi promiscui a entrambe le attività va inserito nella comunicazione, se il suo totale è complessivamente superiore ai 3mila euro anche qualora l importo suddiviso fra le due attività fosse inferiore L esonero, per i contratti di leasing e noleggio, è previsto per i soli prestatori che devono già effettuare un altra comunicazione all Anagrafe tributaria e non anche per i fruitori dei beni i quali devono inviare i dati (conferma comunicazione precedente) 45

46 Risposte del Rapporti continuativi: solo se contratto tra le parti Leasing e noleggi: esonero solo per concedente l utilizzatore deve comunicare il dato Carte di credito 1. pagamenti con più transazioni: non si cumulano 2. acquisti da privati: l operatore comunica la transazione anche se emessa fattura 46

47 Sanzioni e ravvedimento Circolare n. 24/E del 31 maggio 2011 L'omessa trasmissione nonché l'invio della comunicazione con dati incompleti o non veritieri, è punito con la sanzione da 258 a La dichiarazione è emendabile senza sanzione entro il mese successivo al termine di invio E possibile il ravvedimento 47

48 COMUNITARIA

49 Comunitaria 2010 Nuovi rimborsi trimestrali dal Chi effettua attività prevalente relativa a: Lavorazioni su beni mobili materiali non soggette in Italia Trasporti di beni e relative intermediazioni non soggetti in Italia Servizi accessori ai trasporti di beni e relative intermediazioni non soggetti in Italia Operazioni finanziarie e assicurative esenti rese a soggetti stabiliti fuori della UE o relative a beni esportati che consentono detrazione 49

50 1 Momento impositivo Servizi generici con l estero Dal 17 marzo 2012 regole diverse dai servizi interni Vale la data di ultimazione sia per i servizi resi che per quelli ricevuti salvo pagamenti anteriori non rileva data emissione fattura Se di carattere periodico o continuativo: maturazione dei corrispettivi o data di pagamento se anteriore o con rilevazione per ciascun anno Se resi da prestatori UE a committente stabilito: integrazione fattura del prestatore con stesse regole acquisti intracomunitari art. 46 e 47 dl 331 Se resi da prestatori non UE a committente stabilito: emissione autofattura con regole Dpr

51 Comunitaria 2010 Altre novità rilevanti Nautica Regime non imponibilità limitato alla navigazione d alto mare e alle attività commerciali dal 17/01/2012 Libera pratica per beni importati da fuori UE con obbligo di indicare partita Iva importatore e destinatario comunitario e con possibile perfezionamento dei beni Scambio informazioni tra Agenzia dogane e Agenzia entrate 51

52 DICHIARAZIONE IVA

53 LA DICHIARAZIONE ANNUALE consente la liquidazione definitiva del debito o del credito del contribuente consiste nella comunicazione della somma algebrica di tutte le operazioni attive e passive di un anno solare permette la determinazione del "volume di affari" e quindi l'applicazione di eventuali semplificazioni per l'anno successivo costituisce la base sulla quale si fonda normalmente l'attività accertatrice dell'amministrazione Finanziaria, che in virtù del suo potere esercita la facoltà di rettifica e accertamento 53

54 Il modello Iva/2012 è composto dai quadri VA informazioni sull attività VC esportatori abituali VD cessione del credito IVA per le società di risparmio VE determinazione del volume d affari e operazioni attive VF acquisti effettuati VJ determinazione dell IVA per alcune operazioni particolari VH - saldi delle liquidazioni periodiche VK società controllanti e controllate VL liquidazione dell imposta annuale VR richiesta di rimborso VT separata indicazione delle vendite nei confronti di privati VX determinazione dell IVA da versare o del credito d imposta VO opzioni e revoche quadri VS, VV, VW, VY, VZ, che costituiscono il prospetto IVA 26/PR, e che devono essere compilati esclusivamente dall'ente o società controllante nell IVA di gruppo 54

55 PRINCIPALI NOVITÀ QUADRO VA Il rigo VA14 è stato ridenominato Regime per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità Riservato ai soggetti che presentano l'ultima dichiarazione Iva prima di aderire al regime fiscale di vantaggio introdotto dall'articolo 27 del DL 98/2011 Nuovo rigo VA16 per indicare gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari (articolo 7, comma 6, Dpr 605/1973) 55

56 PRINCIPALI NOVITÀ QUADRO VE La sezione 2 è stata implementata con l'inserimento del rigo VE23, da utilizzare per indicare le operazioni con aliquota al 21 per cento I righi della sezione 3 sono stati rinumerati Nella sezione 4, al rigo VE34, sono stati inseriti i campi 6 e 7, riservati rispettivamente alle cessioni di telefoni cellulari e di microprocessori, per le quali è obbligatoria l'applicazione dell'imposta con il meccanismo del reverse charge 56

57 PRINCIPALI NOVITÀ QUADRO VF Nella sezione 1 è stato introdotto il rigo VF12, riservato alle operazioni con aliquota al 21 per cento I righi successivi sono stati rinumerati Da quest'anno gli acquisti per i quali la detrazione è esclusa o ridotta ai sensi dell'articolo 19-bis1 del Dpr 633/1972 (indetraibilità oggettiva) vanno riportati nel nuovo rigo VF18 (scopi statistici) I righi della sezione 2 sono stati rinumerati 57

58 PRINCIPALI NOVITÀ QUADRO VJ Sono stati introdotti i righi VJ15 e VJ16, riservati agli acquisti di telefoni cellulari e di microprocessori per i quali è obbligatoria l'applicazione dell'imposta secondo il meccanismo del reverse charge 58

59 PRINCIPALI NOVITÀ QUADRO VO Ai righi VO24 e VO25 sono state inserite le caselle per comunicare la revoca dell'opzione esercitata in precedenza da parte, rispettivamente, delle società costituite da imprenditori agricoli e dei contribuenti che avevano scelto di determinare il reddito delle attività agricole connesse nei modi ordinari 59

60 DICHIARAZIONE ANNUALE TIPO DI DICHIARAZIONI MODALITA DI PRESENTAZIONE AUTONOMA (DA CHIUNQUE) UNIFICATA CON IMPOSTE SUL REDDITO SEMPLIFICATA (PER ALCUNE CATEGORIE DI CONTRIBUENTI) INVIO TELEMATICO CON SERVIZIO ENTRATEL O FISCONLINE DIRETTA TERZI ABILITATI TERMINI DI PRESENTAZIONE 1 FEBBRAIO - 30 SETTEMBRE

61 DICHIARAZIONE ANNUALE SEMPLIFICATA Soggetti che possono utilizzare il modello Il modello IVA BASE/2012 (anno d imposta 2011) può essere utilizzato dai soggetti Iva, sia persone fisiche che soggetti diversi dalle persone fisiche, che nel corso dell anno: 1. hanno determinato l imposta dovuta o l imposta ammessa in detrazione secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva e, pertanto, non hanno applicato gli specifici criteri dettati dai regimi speciali Iva quali, ad esempio, quelli previsti dall articolo 34 per gli agricoltori o dall articolo 74-ter per le agenzie di viaggio 2. hanno effettuato in via occasionale cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse di cui all articolo 34-bis 61

62 DICHIARAZIONE ANNUALE SEMPLIFICATA Soggetti che possono utilizzare il modello 3. non hanno effettuato operazioni con l estero (cessioni ed acquisti intracomunitari, cessioni all esportazione ed importazioni, eccetera) 4. non hanno effettuato acquisti ed importazioni senza applicazione dell imposta avvalendosi dell istituto del plafond di cui all articolo 2, comma 2, della legge n. 28 del non hanno partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive 62

63 DICHIARAZIONE ANNUALE SEMPLIFICATA Soggetti che non possono utilizzare il modello Il modello IVA BASE/2012 (anno d imposta 2011) non può essere utilizzato: 1. dai soggetti non residenti che hanno istituito nel territorio dello Stato una stabile organizzazione ovvero che si avvalgono dell istituto della rappresentanza fiscale o dell identificazione diretta 2. dalle società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari chiusi 63

64 DICHIARAZIONE ANNUALE SEMPLIFICATA Soggetti che non possono utilizzare il modello dai soggetti tenuti ad utilizzare il modello F24 auto UE dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti Iva sottoposti a procedura concorsuale hanno partecipato ad una procedura di liquidazione dell Iva di gruppo di cui all articolo 73 64

65 Dichiarazione Iva 2012 Dichiarazione annuale autonoma dal 1 febbraio Dichiarazione Iva base dal 1 febbraio Dichiarazione unificata La presentazione prima del 29 febbraio evita la Comunicazione dati Iva ma anticipa eventuale pagamento del saldo al 16 marzo 65

66 RAVVEDIMENTO SPRINT DAL

67 RAVVEDIMENTO (ART 13 D.LGS. 472 del 1997 mod. D.L. 98/2011) VIOLAZIONE Omesso versamento periodico, annuale o di acconto RIDUZIONI SANZIONI 3% entro 30 giorni dal termine di versamento 1/15 per ciascun giorno di ritardo se pagata con ritardo non superiore a 15 giorni (ravvedimento sprint 0,20 0,40 0,60 2,80 fino a 14 giorni di ritardo/dal 15 al 30 giorno: 3%) 3,75% oltre 30 giorni, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale NOTE 10% se pagata entro 30 giorni dalla richiesta dell ufficio a seguito di controllo formale (art. 2 D.Lgs. 462 del 1997) 67

68 Omesso versamento - Ravvedimento per giorno Ritardo % Tipo Ritardo % Tipo ,20 0,40 0,60 0,80 sprint sprint sprint sprint ,20 2,40 2,60 2,80 sprint sprint sprint sprint 5 1,00 sprint 15 3,00 breve 6 1,20 sprint 16 3,00 breve 7 1,40 sprint 3,00 breve 8 1,60 sprint 3,00 breve 9 1,80 sprint 30 3,00 breve 10 2,00 sprint 31 3,75 lungo 68

69 IVA NEL FUTURO UE 69

70 L Iva nel futuro della UE 1 2 Ampliamento base imponibile con applicazione di un aliquota unica e riduzione delle esenzioni Tassazione nel paese di consumo regola generale Dichiarazione Iva uniforme in tutti i Paesi con formalità standardizzate e codice unico europeo Possibile versamento split 70

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