IVA 2014: DICHIARAZIONE E COMUNICAZIONE. a cura di Antonio Gigliotti

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2 IVA 2014: DICHIARAZIONE E COMUNICAZIONE a cura di Antonio Gigliotti

3 GLI AUTORI Antonio Gigliotti Direttore e autore della collana di aggiornamento professionale Fiscal-Focus.it e del quotidiano Fiscal-Focus.info. Dottore Commercialista dello Studio Tributario Gigliotti & Associati, revisore legale, pubblicista, specializzato in materia tributaria, autore di diverse pubblicazioni in materia fiscale. Collabora con importanti quotidiani di carattere nazionale. Esperto fiscale in materia tributaria per le rubriche di RAI 1 e Radio Rai 1 Ha collaborato: Gioacchino De Pasquale I diritti di traduzione, di riproduzione e di adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (comprese le copie fotostatiche, i film didattici e i microfilm) sono riservati per tutti i Paesi. L elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze. Testo chiuso in redazione in data 17 Gennaio 2014

4 Indice Indice 1. NOVITÀ DICHIARAZIONE IVA 2014 Pag Le novità del quadro VE Pag Le novità del quadro VF Pag Le novità del quadro VO Pag Altre novità Pag DICHIARAZIONE IVA 2014: ASPETTI GENERALI Pag Soggetti Obbligati e Soggetti esonerati Pag Dichiarazione IVA in forma autonoma e in forma unificata Pag Termini di presentazione Pag Modalità di presentazione Pag Termini e modalità di versamento Pag Casi particolari Pag Fallimento e liquidazione coatta amministrativa Pag Cessazione Attività Pag Soggetti non residenti Pag Contabilità separata e contabilità unificata Pag Affitto dell unica azienda dell imprenditore individuale Pag Operazioni straordinarie Pag Modello IVA base 2014 Pag DICHIARAZIONE IVA 2014: COMPILAZIONE Pag Frontespizio Pag Tipo di dichiarazione Pag I dati del contribuente Pag Dichiarante diverso dal contribuente Pag Firma della dichiarazione Pag Impegno alla presentazione telematica Pag Visto di conformità Pag Il quadro VA Pag Sezione I: DATI ANALITICI GENERALI Pag Sezione II: Dati riepilogativi relativi a tutte le attività Pag Sezione III: Dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti Finanziari Pag La compilazione del quadro VC per gli esportatori abituali Pag dati del quadro VC Pag Acquisti con utilizzo del plafond e divergenze con il rigo VF13 Pag Il trasferimento del Plafond nelle operazioni straordinarie Pag Esempio di compilazione quadro VC Pag Il quadro VD Pag Il quadro VE Pag La composizione del quadro VE Pag Sezione I: Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori Pag.101 esonerati Operazioni imponibili agricole, commerciali e professionali Pag Le operazioni con detraibilità limitata Pag Le operazioni ad esigibilità differita Pag.105

5 Indice Sezione III: Determinazione degli imponibili Pag Sezione IV: altre operazioni Pag Il quadro VF Pag Sezione I: Ammontare acquisti interni, intracomunitari e importazioni Pag Sezione II: totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti Pag.120 intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino Sezione III - determinazione dell'iva ammessa in detrazione Pag Il quadro VJ Pag Il quadro VH e le liquidazioni periodiche Pag Quadri VL, VT, VK e VO Pag Il quadro VL Pag Il quadro VT Pag Il quadro VX Pag Quadro VO Pag DICHIARAZIONE IVA 2014: ESEMPI DI COMPILAZIONE Pag Esempio: Artigiano che effettua operazioni occasionali Pag Esempio: acquisti intracomunitari e acquista dalla Repubblica di San Marino Pag COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA: ASPETTI GENERALI Pag Aspetti generali Pag Natura NON dichiarativa della Comunicazione dati IVA Pag Soggetti obbligati e soggetti esonerati Pag Termini e modalità di presentazione Pag Casi particolari di presentazione Pag Esercizio di più attività con contabilità separate Pag Soggetto non residente Pag Liquidazione IVA di gruppo Pag Operazioni straordinarie Pag COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA: COMPILAZIONE Pag Sezione I: dati generali Pag Sezione II Pag RIGO CD1 - OPERAZIONI ATTIVE: Pag RIGO CD2 - OPERAZIONI PASSIVE: Pag RIGO CD3 - IMPORTAZIONI SENZA PAGAMENTO DELL IVA IN DOGANA Pag Sezione III: DETERMINAZIONE DELL IVA DOVUTA O A CREDITO - RIGHI DA CD4 A CD6 Pag Firma della Dichiarazione e impegno alla presentazione telematica Pag Regime sanzionatorio e adempimenti in caso di errori Pag COMUNICAZIONE IVA: ESEMPI DI COMPILAZIONE Pag Esempio: cessioni di beni e prestazioni di servizi ad operatori UE Pag Esempio: acquisto di beni e servizi da operatori UE Pag Esempio: importazioni ed esportazioni Pag Esempio: cessioni non imponibili e acquisti con utilizzo del plafond Pag Esempio: la comunicazione dati IVA del medico che svolge attività esenti e in via occasionale Pag. 217 imponibili 7.6. Esempio: subappalto nel settore edile Pag. 219

6 Capitolo 1 Novità Dichiarazione IVA 2014 Gli adempimenti annuali IVA sono: la Comunicazione dati IVA; la Dichiarazione annuale. In merito alla Comunicazione annuale dati IVA 2014 relativa all anno 2013 questa va presentata, dai soggetti obbligati, entro il esclusivamente in via telematica. La Comunicazione annuale dei dati Iva deve essere presentata con il modello approvato dal Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2011, Protocollo n. 4275/11. Con il Provvedimento n del sono state approvate le istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione annuale dati IVA approvato con provvedimento del 17 gennaio 2011, al fine di: adeguare alla normativa in vigore le istruzioni del modello di comunicazione annuale dati IVA; semplificarne la compilazione. Tali istruzioni sostituiscono quelle approvate con provvedimento del 15 gennaio 2013 e devono essere utilizzate a partire dall adempimento relativo all anno d imposta Modello Comunicazione Dati IVA Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2011, Protocollo n. 4275/11. Istruzioni Comunicazione Dati IVA Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2014, Protocollo n L aggiornamento delle istruzioni si è reso necessario, come sottolinea lo stesso Provvedimento, per l obbligo di emissione della fattura e inclusione nel volume d affari ai fini IVA, come previsto dalla Legge di Stabilità per il 2013 (L. 228/2012), per le operazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 6-bis, art. 21, D.P.R. 633/1972 quando non sono soggette all imposta per carenza del presupposto territoriale ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633 del In particolare, la fattura deve essere emessa per: le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all art. 10 co. 1 n. 1 4 e 9 del DPR 633/724 (operazioni bancarie e assicurative), effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d imposta in altri Paesi UE annotazione inversione contabile ; 1

7 le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate fuori della UE annotazione operazione non soggetta. In particolare, per tali operazioni si sottolinea che le istruzioni alla compilazione del modello di comunicazione annuale dati IVA prevedono la loro inclusione nel rigo CD1, campo 1. Il modello e le specifiche tecniche da utilizzare per la trasmissione telematica rimangono quelli approvati, rispettivamente, con i provvedimenti del 17 gennaio 2011 e del 15 gennaio Per quanto riguarda la Dichiarazione Annuale, con il Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate n del sono stati pubblicati i modelli definitivi delle dichiarazioni Iva, modelli Iva/2014 e Iva Base/2014, e relative istruzioni, da utilizzare per il periodo d imposta In dettaglio, il citato Provvedimento ha reso disponibili: la Dichiarazione IVA 2014 per l anno 2013, modello ordinario con le relative istruzioni per la compilazione; il Modello IVA base 2014 per l anno 2013 e relative istruzioni da utilizzare in determinati casi che presentano un minore grado di complessità. Il Modello IVA 2014 per l anno d imposta 2013 deve essere utilizzato sia dai contribuenti tenuti alla presentazione in via autonoma della dichiarazione sia dai contribuenti obbligati a comprendere la dichiarazione annuale Iva nel Modello Unico Varie le novità presenti: l aumento di un punto percentuale dell aliquota Iva ordinaria efficace dal 1 ottobre 2013, che ha prodotto effetti sia nel quadro VF che nel quadro VE; l introduzione nel quadro VE delle operazioni per le quali sussiste l obbligo di emissione della fattura e che, dal 2013, concorrono alla determinazione del volume d affari anche se non sono soggette all Iva perché carenti del requisito della territorialità (articoli da 7 a 7-septies, D.P.R. 633/1972); eliminazione modello 26/LP; eliminazione nel quadro VO, delle opzioni per i regimi fiscali introdotti dalla Finanziaria 2007 per promuovere lo sviluppo della forma societaria in agricoltura di cui all art. 1, commi 1093 e 1094, L. 296/2006, non più esercitabili dalle società agricole per l anno Rimane invece la casella per effettuare la revoca dei regimi opzionale; per quanto riguarda le operazioni con esigibilità differita è stata eliminata l indicazione delle operazioni rientranti nel regime della liquidazione IVA per 2

8 cassa ex art. 7, D.L. n. 185/2008, in quanto soppresso a decorrere dall , sia nel quadro VE che nel quadro VF. si è tenuto conto, nel quadro VO, dell ingresso della Croazia nella UE a partire dal 1 luglio Analizziamo nel dettaglio le principali novità della Dichiarazione IVA 2014 per l anno Le novità del quadro VE Nel quadro VE tre sono le principali novità da segnalare: l inserimento nella sezione II, dell apposito rigo VE23 riservato all indicazione delle operazioni con aliquota Iva al 22%. Al riguardo si ricorda che il recente incremento dell aliquota ordinaria Iva, dal 21 al 22 per cento, efficace dal 1 ottobre 2013, è frutto delle disposizioni dall art. 11, co. 1, D.L. n. 76/2013 che ha posticipato la decorrenza dell incremento al 1 ottobre 2013, mentre originariamente era stato fissato al 1 luglio 2013 a opera della Finanziaria Imponibile operazioni con aliquota 22% Imposta Nel rigo VE36 relativo alle Operazioni effettuate nell anno ma con imposta esigibile in anni successivi è stato eliminato il campo 2 destinato all indicazione delle operazioni rientranti nel regime della liquidazione IVA per cassa ex art. 7, D.L. n. 185/2008, in quanto soppresso a decorrere dall

9 MODELLO 2013 MODELLO 2014 Soppresso a partire dal È stato ridenominato il rigo VE39, Operazioni non soggette ad imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies, per tener conto, nella determinazione del volume d affari 2013, delle operazioni non soggette ad IVA per le quali è stata emessa fattura. Si tratta, nello specifico, delle operazioni disciplinate dall art. 21, co. 6 bis, D.P.R. 633/1972, ovvero: cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle esenti di cui all articolo 10, nn. Da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell imposta in un altro Stato membro dell unione europea, per le quali va emessa fattura con la descrizione "inversione contabile ; cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell unione europea, per le quali va emessa fattura con l annotazione operazione non soggetta (C.M. 12/E/2013). La previgente normativa prevedeva, invece, l obbligo di emissione della fattura relativamente alle operazioni escluse da IVA in difetto del presupposto territoriale, per le sole prestazioni di servizi generiche rese a soggetti passivi stabiliti in altri Paesi UE. Le operazioni non soggette ad Iva ex artt. da 7 a 7-septies Dpr 633/72 non devono essere considerate per la verifica dello status di esportatore abituale, pur concorrendo alla formazione del volume d affari (quadro VC). MODELLO 2013 MODELLO

10 1.2. Le novità del quadro VF Nel quadro VF, le novità da evidenziare sono: l introduzione del rigo VF12 dedicato all indicazione delle operazioni assoggettate, a decorrere dall , all aliquota IVA ordinaria del 22%; l eliminazione nel rigo VF20 del campo 2 destinato alle operazioni assoggettate al regime IVA per cassa ex art. 7, D.L. n. 185/2008, soppresso a decorrere dall ; MODELLO 2013 MODELLO 2014 Rinumerato per quanto riguarda la determinazione del pro rata, al rigo VF34, campo 5, non devono essere ricomprese le operazioni non soggette a IVA già indicate a rigo VE39, Operazioni non soggette ad imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies, per tener conto, nella determinazione del volume d affari 2013, delle operazioni non soggette ad IVA per le quali è stata emessa fattura. 5

11 1.3. Le novità del quadro VO Nel quadro VO, per tener conto dell ingresso nell UE della Croazia dal 1 luglio 2013, al rigo VO10, appare la ventottesima casella, denominata HR, per il ventottesimo Paese Ue: la Croazia. Tale rigo riguarda la possibilità, per chi ha effettuato cessioni intracomunitarie di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili in un altro Stato membro, per un importo non superiore a 100mila euro, di esercitare l opzione per l applicazione dell Iva nello Stato comunitario di destinazione. Da evidenziare che nelle Bozze della Dichiarazione IVA 2014, pubblicate l , era stata inserita la ventottesima casella, denominata HR, anche nel rigo VO11, per effettuare la revoca dell opzione precedentemente descritta. Tale casella è stata eliminata nei modelli definitivi. Sempre nel quadro VO, per tener conto delle disposizioni introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2013 (articolo 1, comma 513, della legge di stabilità 2013 L. 228/2012) erano state eliminate, nei modelli in bozza della Dichiarazione IVA 2014, le indicazioni di due regimi fiscali opzionali introdotti dalla Finanziaria 2007 per promuovere lo sviluppo della forma societaria in agricoltura: quello dedicato alle società agricole (società di persone, a responsabilità limitata e cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola e che prevedono nel loro oggetto sociale l esercizio esclusivo di attività agricole e nella loro ragione o denominazione l indicazione di società agricola ) che potevano scegliere di tassare il reddito in base ai criteri catastali, piuttosto che secondo le regole ordinarie; quello per le compagini costituite da imprenditori agricoli (che esercitano esclusivamente le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci), che potevano invece, sempre in deroga al regime naturale, optare per la determinazione del reddito applicando all ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento. La scelta andava indicata nel quadro VO del modello di dichiarazione Iva e valeva tre anni. 6

12 Più in dettaglio, il comma 513 della Legge di Stabilità 2013 aveva abrogato i commi 1093 e 1094 dell articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n In particolare: si evidenza che il predetto comma 1093 consentiva alle: società di persone; alle società a responsabilità limitata; alle società cooperative; che rivestissero la qualifica di società agricola ai sensi dell articolo 2 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, di optare per l imposizione dei redditi su base catastale ai sensi dell articolo 32 del TUIR. Il comma 1094, invece, prevedeva per gli imprenditori agricoli, ovvero società di persone e società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitassero esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, la possibilità di optare per la determinazione forfetaria del reddito mediante l applicazione all ammontare dei ricavi del coefficiente di redditività del 25%. Sulla base di quanto stabilito dal comma 513 della Legge di Stabilità 2013, a decorrere dal periodo d imposta in corso al 1 gennaio 2013, non potevano più essere esercitate le opzioni summenzionate (C.M. 12/E/2013). Sulla base del tenore letterale del comma 513, tuttavia, l Amministrazione Finanziaria, nella C.M. 12/E/2013, aveva sottolineato che le opzioni già esercitate ai sensi dei commi 1093 e 1094 perdono efficacia a partire dal periodo d imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014 (dal 2015 per i soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare). Per tener conto delle citate disposizioni erano stati eliminati i righi VO23 e VO24, che permettevano di esercitare o revocare l opzione dei regimi summenzionati. La legge di stabilità 2014 ridà efficacia dal 1 gennaio 2014 alle norme contenute nei commi 1093 e 1094 della L. 296/2006 (che consentono l'opzione per il reddito agrario). In sostanza, il disposto congiunto della Legge di Stabilità 2013 e della Legge di Stabilità 2014, NON consente di optare per i regimi opzionali descritti esclusivamente per il periodo d imposta 2013, Dichiarazione IVA

13 Per tale ragione nei modelli definitivi della Dichiarazione IVA 2014 sono stati reinseriti i righi V023 e VO24, per effettuare la revoca dei regimi fiscali opzionali introdotti dalla Finanziaria 2007 per promuovere lo sviluppo della forma societaria in agricoltura. Tra gli effetti del cambio di rotta, ad esempio, si segnala che le società agricole che hanno iniziato l'attività dal 1 gennaio 2013 (ovvero con il primo periodo d'imposta in corso a tale data), per il primo esercizio dovranno determinare il reddito in base al bilancio e potranno esercitare l'opzione per il reddito agrario dal periodo di imposta successivo, cioè nella maggior parte dei casi, dal 1 gennaio Altre novità Tra le altre novità, si segnala la soppressione del mod. IVA 26/LP. Tale modello doveva essere presentato dalla società controllante al competente Agente della riscossione unitamente alle eventuali garanzie per le eccedenze di credito compensate. I dati di tale modello sono desunti direttamente dal quadro VH dei singoli mod. annuali IVA 2014 delle società controllate. Di conseguenza anche le società partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo dovranno compilare il rigo VH13 del mod. IVA Infine, ora non è più prevista la presentazione all Agente della riscossione da parte della società controllante del mod. IVA 26/PR. Si segnala, infine, che nel quadro VL, rigo VL8, nella sezione 2 è stato inserito il campo 2 riservato ai soggetti partecipanti alla procedura di liquidazione Iva di gruppo di cui all art. 73 al fine di indicare il credito, chiesto a rimborso e non accettato dall Ufficio, che non può essere trasferito al gruppo. 8

14 Capitolo 2 - Dichiarazione IVA 2014: aspetti generali Nel presente capitolo analizzeremo gli aspetti generali relativi alla Dichiarazione IVA 2014 per l anno 2013, con particolare riferimento ai seguenti temi: Soggetti obbligati e soggetti esonerati alla presentazione del modello, Dichiarazione IVA in forma autonoma e in forma unificata, Termini di presentazione, Modalità di presentazione, Termini e modalità di versamento, Casi particolari. Si analizzeranno, infine, i medesimi elementi in merito al Modello IVA Base 2014 per l anno Soggetti Obbligati e Soggetti esonerati Sono obbligati in linea generale, alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, tutti i contribuenti che nel corso del 2013 o degli anni precedenti abbiano presentato il modello di inizio attività (AA7 o AA9). Si tratta, dunque, degli esercenti attività d impresa, ovvero attività artistiche o professionali, di cui agli articoli 4 e 5, titolari di partita IVA. SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2014 SOGGETTI IN POSSESSO NUMERO P.IVA ESERCENTI ATTIVITA D IMPRESA ESERCENTI ATTIVITA ARTISTICHE O PROFESSIONALI ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE, CULTURALI (se hanno optato, ex L. 398/91) 9

15 Sono, altresì, obbligati a presentare la Dichiarazione IVA 2014 per il periodo 2013: Il curatore fallimentare e i commissari liquidatori, nel caso in cui la procedura 1. concorsuale abbia avuto inizio nel 2013,. La Dichiarazione IVA va presentata relativamente a tutto il periodo d imposta. 2. Gli eredi del contribuente deceduto nel Le società beneficiarie in caso di scissione. 4. Le società incorporanti 5. Gli agricoltori e gli esercenti attività di intrattenimento che avevano optato per l applicazione dell IVA nei modi ordinari 6. I contribuenti che si avvalgono del regime semplificato degli ex. minimi, previsto dall art. 27, comma 3, D.L. 98/2011 Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA, in particolare, i seguenti soggetti: i contribuenti che per l anno d imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti, di cui all art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione, ai sensi dell art. 36-bis, abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. In tal caso, l esonero non si applica: qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata); se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, D.L. n. 331 del 1993); se siano state eseguite le rettifiche di cui all art. 19-bis2, Decreto IVA; se siano stati effettuati acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni, l imposta è dovuta da parte del cessionario: compravendita di oro e di argento; compravendita di rottami e altro materiale di recupero; prestazioni di contratto di subappalto nell ambito del settore edile, ecc. i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2012, n. 98 (c.d. SUPER MINIMI); i giornalai e tabaccai che effettuano esclusivamente operazioni non rilevanti ai fini IVA; i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti, ai sensi dell art. 34, comma 6. Si tratta di agricoltori in regime di esonero, ovvero agricoltori che hanno realizzato nel corso del 10s

16 2013 un volume di affari non superiore a euro, costituito per almeno due terzi da cessioni relative a beni, di cui alla Tabella A, parte I, D.P.R. 633/1972. gli esercenti attività di organizzazione di giochi e di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA, ai sensi dell art. 74, comma 6, che non hanno optato per l applicazione dell IVA nei modi ordinari. La disciplina, di cui all'art. 74 comma 6, costituisce il regime naturale IVA per i soggetti che esercitano le attività di intrattenimento, di cui alla tariffa allegata al D.P.R. 640/1972: essi possono in ogni caso optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari. Le attività d intrattenimento, di cui alla Tariffa allegata D.P.R. 640/1972 come sostituita dal D.Lgs. 60/1999, sono: esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali, e intrattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo, quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al 50% dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio; utilizzazione di biliardi, di elettrogrammafoni, di bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o intrattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati, sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia nei circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali; gioco del bowling; noleggio gokart. Per tali attività l'imposta sugli intrattenimenti non si applica quando sono svolte a scopo agonistico-sportivo; ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio delle scommesse; esercizio del gioco nelle case da gioco (casinò) e negli altri luoghi destinati a tale scopo (ad esempio navi da crociera). Le attività di intrattenimento, soggette all'imposta sugli intrattenimenti (ISI), sono disciplinate ai fini IVA dall'art. 74 comma 6, Decreto IVA, che prevede: l'applicazione dell'iva sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti; la forfetizzazione della detrazione; l'esonero dagli obblighi di fatturazione (salvo per le operazioni pubblicità, di sponsorizzazione e di cessione o concessione di diritti televisivi e radiofonici connessi): la certificazione dei corrispettivi avviene mediante titoli di accesso emessi attraverso appositi apparecchi, misuratori fiscali o biglietterie automatizzate; l'esonero dagli obblighi di registrazione delle operazioni attive: nel registro degli acquisti vanno registrate anche le fatture attive, di cui è obbligatoria l'emissione; 11

17 l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA; l'obbligo di adozione della contabilità separata (art. 36 comma 4) per le attività diverse da quelle di intrattenimento; versamento dell'iva con le stesse modalità e termini dell'imposta sugli intrattenimenti: utilizzo modello F24 con codice tributo 6729 (IVA forfetaria connessa all'imposta sugli intrattenimenti); Non rientrano tra i soggetti esclusi coloro che svolgono altre attività di spettacolo (elencate nella Tabella C allegata al D.P.R. 633/1972): sono soggette ad IVA con le modalità ordinarie, salva l'applicazione di un regime semplificato forfetario per i contribuenti minori (con volume d'affari relativo all'anno solare precedente non superiore a ,84 euro) e per gli spettacoli viaggianti (indipendentemente dal volume d'affari). Ai fini dell'individuazione del tipo di attività svolta, la C.M. 165/E/2000 ha precisato che l'intrattenimento comprende attività che presentano come prevalente l'aspetto ludico e di puro divertimento e implica la partecipazione attiva all'evento, mentre lo spettacolo è caratterizzato dalla partecipazione prevalentemente passiva dello spettatore all'evento rappresentato, che assume anche una connotazione di tipo culturale. le imprese individuali che abbiano dato in affitto l unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell IVA (cfr. Circolari n. 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986); L esonero riguarda il soggetto che NON esercita nel frattempo alcuna attività rilevante ai fini IVA, ovvero in tale periodo non abbia effettuato cessioni di beni rientranti nell azienda stessa (Circolari Agenzia Entrate nn. 154/1995, punto 7.4, 72/1986 e 26/1985). i soggetti passivi d imposta, residenti in altri stati membri dell Unione Europea, nell ipotesi di cui all art. 44, comma 3, secondo periodo del D.L. n. 331 del 993, qualora abbiano effettuato nell anno d imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell imposta; i soggetti che hanno optato per la L. 398/91, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali; i soggetti domiciliati o residenti fuori dall Unione Europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall art. 74 quinquies per l assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro. 12s

18 2.2. Dichiarazione IVA in forma autonoma e in forma unificata La dichiarazione IVA può essere presentata in forma unificata o in forma autonoma. Con riferimento alle modalità di presentazione della dichiarazione IVA si deve tener conto di quanto disposto: dal D.L. n. 78/2009, secondo il quale i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA in forma unificata (se a credito d imposta) possono scegliere di presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma, cioè sganciata dal modello UNICO; dalla Circolare 25 gennaio 2011, n. 1, con la quale l Agenzia delle Entrate ha esteso la facoltà di presentare la dichiarazione IVA a febbraio anche ai contribuenti con saldo IVA annuale a debito, eliminando la disparità di trattamento tra i soggetti a debito e quelli a credito. La possibilità di presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma entro il mese di febbraio, permette al contribuente di sottrarsi all ulteriore adempimento della presentazione della Comunicazione annuale dati IVA. Pertanto, la dichiarazione IVA può essere presentata in forma autonoma (per obbligo o per scelta) da tutti i contribuenti. PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IVA 2014 AUTONOMA PER FACOLTÀ Contribuenti con saldo annuale IVA a credito Contribuenti con saldo annuale IVA a debito Art.3, comma 1 del D.P.R. 322/98, per effetto delle modifiche D.L. 78/2009 Circolare Agenzia Entrate n.1 del 25 gennaio 2011 ENTRO FEBBRAIO

19 La dichiarazione va presentata in forma autonoma, indipendentemente da altri fattori, nei seguenti casi: società di capitali e altri soggetti IRES con periodo d imposta non coincidente con l anno solare; soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d imposta chiuso in data anteriore al (ad esempio, la società di persone cessata il , senza messa in liquidazione); società controllanti e controllate, che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo (art.73); curatori fallimentari e commissari liquidatori, per le dichiarazioni che devono presentare per conto dei soggetti falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, per ogni periodo d imposta fino alla chiusura delle rispettive procedure concorsuali; soggetti non residenti, che si avvalgono di un rappresentante fiscale (art. 17, D.P.R n. 633/72); soggetti non residenti, che si sono identificati direttamente (art. 35-ter, D.P.R. n. 633/72); soggetti (ad esempio, i venditori porta a porta) non tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi; soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute nel periodo compreso tra il e la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2013, tenuti a presentare la dichiarazione IVA per conto dei soggetti estinti. Inoltre, possono presentare la dichiarazione in via autonoma: i soggetti che intendono utilizzare in compensazione, ovvero chiedere a rimborso il credito d imposta risultante dalla dichiarazione annuale (articolo 3, comma 1, del D.P.R. n. 322 del 1998, come modificato dall art. 10 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78); i soggetti che presentano la dichiarazione entro il mese di febbraio al fine di poter usufruire dell esonero dalla presentazione della comunicazione annuale dati Iva come chiarito dalla Circolare n. 1 del 25 gennaio Possono presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma: i soggetti che intendono: utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso, il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale; i soggetti che presentano la dichiarazione Iva entro il mese di febbraio, al fine di poter usufruire dell'esonero dalla presentazione della comunicazione annuale dei dati Iva. 14s

20 La dichiarazione in forma unificata comprende due distinte dichiarazioni: redditi, IVA. La dichiarazione in forma unificata NON può comprendere: il Modello 770, ordinario e semplificato; la dichiarazione Irap. Possono presentare la dichiarazione IVA in forma unificata, i contribuenti: con periodo di imposta coincidente con l'anno solare; tenuti alla presentazione sia della dichiarazione dei redditi che di quella IVA. In mancanza di uno dei suddetti requisiti si dovrà presentare obbligatoriamente la dichiarazione IVA in forma autonoma. Per le persone fisiche il periodo d imposta coincide sempre con l anno solare, come disposto dall art. 7, comma 1, D.P.R. 917/1986. Diversamente: per le società di persone, il periodo d imposta coincide con l anno solare quando termina il 31 dicembre, anche se inferiore a 365 giorni; per le società di capitali, il periodo d imposta coincide con l anno solare quando termina il 31 dicembre, anche se inferiore a 365 giorni. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA PER FACOLTA UNIFICATA Se sono rispettate entrambe le condizioni: - presentazione Dichiarazione redditi e IVA, - periodo d imposta coincidente con l anno solare. 15

21 PER OBBLIGO Se è rispettata almeno 1 delle condizioni: - presentazione della sola Dichiarazione IVA, AUTONOMA - periodo d imposta NON coincidente anno solare, PER FACOLTA - sempre se saldo a credito, - se saldo a debito entro febbraio Si propongono i seguenti esempi. Esempio n. 1 Impresa individuale che ha iniziato l attività il Può presentare la dichiarazione unificata. Esempio n. 2 Impresa individuale che ha cessato l attività il Può presentare la dichiarazione unificata, se presenta anche la dichiarazione dei redditi. Esempio n. 3 Professionista che ha iniziato l attività il Può presentare la dichiarazione unificata. Esempio n. 4 Srl che ha iniziato l'attività in data 1 luglio 2013 e termina il primo periodo d imposta il Può presentare la dichiarazione unificata. Esempio n. 5 Srl che ha cessato l'attività in data 1 luglio Presentazione dichiarazione in forma autonoma. 16s

22 Esempio n. 6 Srl che ha iniziato l'attività in data 1 luglio 2012 e termina il primo periodo d imposta il Presentazione dichiarazione in forma autonoma Termini di presentazione I soggetti: obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA in forma autonoma; che potrebbero presentare la dichiarazione unificata, ma che, tuttavia, scelgono di presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma, devono presentare la dichiarazione annuale a partire dal 1 febbraio ed entro il 30 settembre, in via esclusivamente telematica. È, inoltre, consentita la presentazione della dichiarazione IVA in forma autonoma entro il mese di febbraio, al fine di beneficiare dell esonero dalla presentazione della Comunicazione annuale dati IVA (Circolare Agenzia delle Entrate 25 gennaio 2011, n. 1). In caso di dichiarazione unificata, invece, il contribuente dovrà: includere la dichiarazione redditi e la dichiarazione annuale IVA nella dichiarazione unificata; inviare telematicamente la dichiarazione unificata dal 1 maggio ed entro il 30 settembre. Anche la dichiarazione unificata dovrà essere presentata in via telematica. PRESENTAZIONE DICHIRAZIONE IVA 2014 (telematica) IN VIA AUTONOMA UNIFICATA IN UNICO DAL 01 FEBBRAIO 2014 AL 30 SETTEMBRE 2014 DAL 01 MAGGIO 2014 AL 30 SETTEMBRE

23 La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione, da parte dell Agenzia delle Entrate, dei dati trasmessi tramite procedure telematiche. La dichiarazione IVA: presentata entro 90 giorni dalla scadenza dei termini sopra indicati si considera valida, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalle legge; presentata dopo 90 giorni si considera omessa, ma costituisce titolo per la riscossione dell'imposta che risulta dovuta. Dichiarazione presentata oltre 90 giorni dalla scadenza Si considerano omesse Le conseguenze dipendono dalle risultanze della dichiarazione IVA, ovvero: se dichiarazione senza debito IVA, sanzione da euro 258 a euro 2.065; se dichiarazione con debito IVA, sanzione varia dal 120% al 240% dell imposta dovuta con un minimo di euro Modalità di presentazione La dichiarazione IVA deve essere presentata in via telematica. Le dichiarazioni presentate tramite ufficio postale sono da ritenersi redatte su modello non conforme a quello approvato, e quindi deve applicarsi la sanzione stabilita dall'art. 8 comma 1 D.Lgs. 471/1997, che va da 258 Euro a Euro. La trasmissione della dichiarazione in via telematica può essere effettuata: direttamente o tramite intermediario abilitato. 18s

24 Presentazione dichiarazione IVA 2014 Via TELEMATICA Direttamente Tramite intermediario abilitato TRASMISSIONE DIRETTA II contribuente che predispone personalmente la propria dichiarazione può trasmetterla direttamente utilizzando: il servizio telematico Entratel, se sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta (Modello 770 ordinario e/o semplificato) per un numero di soggetti superiore a 20; il servizio telematico Fisconline, se non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta (Modello 770 ordinario e/o semplificato) o sussiste, ma per un numero di soggetti non superiore a 20. Presentazione dichiarazione IVA 2014 Via TELEMATICA Direttamente ENTRATEL FISCOONLINE 19

25 Per ottenere l'abilitazione al servizio telematico Entratel è necessario: richiedere la pre-iscrizione al servizio, mediante la funzione specifica presente nella sezione: "Se non sei ancora registrato ai servizi..." del sito internet dell'agenzia delle Entrate ( stampare l'esito della pre-iscrizione; compilare la domanda di abilitazione in base alla tipologia utente; presentare la domanda ad un ufficio dell'agenzia delle Entrate della Regione nel cui territorio è fissato il domicilio fiscale del richiedente, allegando la documentazione necessaria. Prima di utilizzare il servizio è necessario generare un ambiente di sicurezza con le credenziali di ciascun utente in modo da garantire l'identità del soggetto che effettua le operazioni. Esso consiste in due coppie di chiavi di cui una pubblica (conosciuta sia all'utente che all'agenzia) e una privata (nota solo all'utente), che dovranno essere utilizzate per la firma elettronica e la cifratura dei file. Per ottenere l'abilitazione al servizio telematico Fiscoonline è necessario ottenere il relativo PIN (personal identification number), tramite: il sito internet telefono al numero verde ; presso qualsiasi ufficio. Il contribuente ottiene subito una prima parte del codice Pin e, successivamente, tramite servizio postale, riceve la password e la seconda parte del codice Pin. Per accedere al servizio sarà necessario indicare codice fiscale e password, che dopo il primo accesso dovrà essere sostituita con una nuova, che sarà soggetta a scadenza periodica ogni 90 giorni. I contribuenti che presentano direttamente la dichiarazione, devono conservare la dichiarazione trasmessa fino al 31 dicembre 2018 ai fini dell eventuale esibizione all Amministrazione Finanziaria, in caso di controllo (fatto salvo il raddoppio dei termini di accertamento in caso di violazioni di natura penale). Nell'ambito di un gruppo, la trasmissione telematica delle dichiarazioni relative a soggetti ad esso appartenente, può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel. 20s

26 Si considerano appartenenti al gruppo: l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante; le società controllate, ovvero le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante, o tramite altra società controllata da questa, per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente. Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato. Per incaricare un'altra società del gruppo della presentazione telematica della propria dichiarazione, la società dichiarante deve consegnare la dichiarazione, sottoscritta, alla società incaricata. La società incaricata deve osservare tutti gli adempimenti previsti per gli intermediari abilitati, cioè: rilasciare l'impegno alla trasmissione; trasmettere telematicamente nei termini la dichiarazione; rilasciare l'originale della dichiarazione trasmessa e copia della comunicazione di avvenuto ricevimento da parte dell'agenzia delle Entrate. PRESENTAZIONE TRAMITE INTERMEDIARO ABILITATO I soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica, sono individuati dall'art. 3, comma 3, D.P.R. 322/98, ovvero: gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, e dei consulenti del lavoro; gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti, tenuti dalle Camere di Commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria; gli iscritti negli albi degli avvocati; gli iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al D.Lgs. 88/1992; le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 241/1997; associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche; i Caf-dipendenti; i Caf-imprese; coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale; gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari; 21

27 gli studi professionali e le società di servizi, in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999, per le dichiarazioni da loro predisposte. Con il provvedimento dell 11 giugno 2012, l Amministrazione Finanziaria ha incluso i notai tra i soggetti abilitati alla presentazione telematica della dichiarazione. Gli intermediari abilitati devono trasmettere telematicamente all'agenzia delle Entrate: obbligatoriamente, le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante; obbligatoriamente, le dichiarazioni predisposte dal contribuente, per le quali hanno assunto l'impegno della presentazione per via telematica. L'accettazione all'invio telematico delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa. Presentazione tramite intermediario Predisposta dall intemediario Predisposta dal contribuente Obbligo di trasmettere Facoltà di accettare, Obbligo di trasmettere Gli obblighi dell intermediario sono: 1. Rilascio al dichiarante dell'impegno alla trasmissione telematica della dichiarazione Contestualmente alla ricezione della dichiarazione predisposta dal contribuente o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'intermediario deve rilasciare al dichiarante in forma libera l'impegno, datato e sottoscritto, a presentare per via telematica all'agenzia delle Entrate i dati contenuti nella dichiarazione, precisando se essa gli è stata consegnata già compilata o è stata da lui predisposta. 2. Trasmissione della dichiarazione Entro il termine legislativo previsto (dichiarazione IVA 2014: 30 settembre 2014), l'intermediario deve provvedere alla trasmissione telematica delle dichiarazioni per le quali si è assunto il relativo impegno. Si considerano, in ogni caso, tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i 22s

28 termini previsti, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di emissione della comunicazione dell'agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto. 3. Rilascio al dichiarante dell'originale della dichiarazione e della copia della comunicazione dell'avvenuto ricevimento della stessa da parte dell'agenzia delle Entrate Trasmessa la dichiarazione, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l'originale della stessa, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento, deve essere rilasciata al dichiarante da parte dell'intermediario. La comunicazione dell'agenzia delle Entrate, attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione per via telematica, è trasmessa telematicamente all'intermediario che ha effettuato l'invio, che deve a sua volta consegnare una copia al dichiarante. Quest'ultimo deve conservarla, unitamente all'originale della dichiarazione ed alla restante documentazione per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. 600/1973, in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell'amministrazione finanziaria. 4. Conservazione di copia delle dichiarazioni trasmesse L'intermediario deve conservare, per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. 600/1973, ai fini dell'eventuale esibizione all'amministrazione Finanziaria in sede di controllo, copia delle dichiarazioni trasmesse. Le copie delle dichiarazioni IVA 2014 trasmesse entro il 30 settembre 2014, dovranno, pertanto, essere conservate fino al 31 dicembre La conservazione può avvenire anche su supporto informatico. 5. Responsabilità dell intermediario Sono: in caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni (art. 7-bis, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241), con possibilità di utilizzo dell'istituto del ravvedimento operoso, sanzione da euro 516 a euro 5.164; revoca dell'abilitazione, in caso di gravi o ripetute irregolarità commesse nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni, o in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista, o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri di assistenza fiscale. 23

29 2.5. Termini e modalità di versamento Il termine ultimo di versamento dell IVA risultante dalla dichiarazione annuale, risulta diverso a seconda che il contribuente presenti la dichiarazione IVA: in forma unificata o in forma autonoma. La modalità con la quale è possibile versare l IVA derivante dalla dichiarazione annuale, indipendentemente dalla modalità di presentazione utilizzata dal contribuente è unica, ed è il modello F24 (telematico). Si ricorda che il limite minimo di versamento/rimborso dell IVA è fissato dal D.P.R. n. 126/2003, nella misura pari a 10,33 ( 10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione). Dichiarazione IVA in forma autonoma I soggetti che compilano la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma devono provvedere, tassativamente, a versare l eventuale IVA a debito, entro il 17 marzo 2014 (il 16 Marzo 2014 cade di Domenica) Resta salva la possibilità di rateizzare il versamento del dovuto, a partire dal 16 marzo. Dichiarazione IVA in forma unificata Anche in questo caso il termine di pagamento dell IVA a debito risultante da dichiarazione, rimane ancorato alla data del 17 marzo 2014 (il 16 Marzo 2014 cade di Domenica) ed è parimenti possibile usufruire della rateizzazione. È, tuttavia, prevista la possibilità per i soggetti che presentano dichiarazione unificata di corrispondere l IVA a debito entro il termine per il pagamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione, con l applicazione dell interesse mensile dello 0,4%. In pratica, a differenza di quanto si verifica per il contribuente che presenta la dichiarazione IVA in forma autonoma, il quale deve versare l IVA a debito, tassativamente, entro il 17 marzo 2014, il contribuente che presenta la dichiarazione IVA unificandola ai redditi può versare l imposta a debito entro: il 17 marzo 2014 senza maggiorazioni; 24s

30 il termine di versamento degli importi dovuti in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme dovute degli interessi dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese. Soggetti che compilano DICHIARAZIONE IVA 2014 AUTONOMA OBBLIGATORIO VERSAMENTO IVA A DEBITO entro il VERSAMENTO IVA A DEBITO Soggetti che compilano DICHIARAZIONE IVA 2014 UNIFICATA entro il senza maggiorazioni VERSAMENTO IVA A DEBITO entro il termine di versamento delle imposte di Unico (maggiorazione 0,40% mese o fraz.) Per il versamento dell IVA annuale deve essere utilizzato il codice tributo 6099, versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale. Lo stesso codice deve essere utilizzato anche qualora dalla dichiarazione annuale scaturisca un IVA a credito che il contribuente intende compensare con altri debiti tributari/contributivi Casi particolari Esamineremo ora i seguenti casi particolari: Fallimento e liquidazione coatta amministrativa; Cessazione attività ed esistenza di due o più partite IVA nel corso del 2013; Soggetto non residente; Contabilità unificata e contabilità separate; Affitto dell unica azienda dell imprenditore individuale; Operazioni straordinarie (cenni) Fallimento e liquidazione coatta amministrativa L analisi di tale fattispecie rende necessario distinguere: Il fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, dichiarati nel corso del periodo 2013; 25

31 Il fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, dichiarati dopo la chiusura del periodo d imposta Fallimento o di liquidazione coatta amministrativa dichiarati nel corso del periodo 2013 In merito a tale fattispecie, la dichiarazione IVA relativa a tutto l anno d imposta, deve essere presentata in forma autonoma e deve comporsi di due moduli: uno per le operazioni registrate dal 1 gennaio alla data di dichiarazione di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, ovvero per le operazioni effettuate prima dell'assoggettamento alla procedura concorsuale; va inoltre barrata la casella di cui al rigo VA3. Per tali operazioni, i curatori fallimentari o i commissari liquidatori devono presentare in via telematica, entro 4 mesi dalla nomina, apposita dichiarazione (Modello IVA 74-bis) con riferimento alle operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa. La funzione di questa dichiarazione è quella di consentire all'erario, l'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale, mentre non legittima la richiesta di rimborso dell'eventuale credito IVA dell'impresa fallita. uno per le operazioni che vanno dal giorno successivo alla data di dichiarazione di fallimento o liquidazione coatta amministrativa fino al 31 dicembre, ovvero le operazioni effettuate dal curatore a partire dall'inizio della procedura. In entrambi i moduli devono essere compilati tutti i quadri, comprese la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL, ad eccezione dei quadri VT e VX, che vanno compilati solo nel modulo 01. La dichiarazione IVA: deve essere presentata in via autonoma e trasmessa telematicamente; va compilato il quadro del Frontespizio dedicato al "Dichiarante diverso dal contribuente", riportando i seguenti dati in relazione al curatore o commissario liquidatore: codice fiscale, codice carica ("3" in caso di curatore, "4" in caso di commissario liquidatore), dati anagrafici, va, inoltre, barrata la casella "Art. 74 bis", indicando la data di nomina del curatore o commissario liquidatore e la data di inizio della procedura. 26s

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