REGIONE PIEMONTE Provincia di Torino PIANO REGOLATORE GENERALE INTERCOMUNALE

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1 REGIONE PIEMONTE Provincia di Torino COMUNE DI RUEGLIO PIANO REGOLATORE GENERALE INTERCOMUNALE Approvato con D.G.R n (pubblicato sul B.U. Regione Piemonte n 23 dell a pag. 5648) VARIANTE PARZIALE AI SENSI DELL ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R. 56/1977 E SMI MODIFICA ED INTEGRAZIONE ART. 31 DELLE N.T.A. Adozione del Consiglio Comunale con Deliberazione n 36 del Approvazione del Consiglio Comunale con Deliberazione n 11 del IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO (MONGIOVETTO Geom. Claudio) IL SEGRETARIO COMUNALE (PALAZZO Dott.ssa Mariateresa) IL SINDACO (CORDERO Sergio) RELAZIONE TESTO ART. 31 N.T.A. VIGENTE TESTO ART. 31 N.T.A. CON MODIFICHE EVIDENZIATE TESTO ART. 31 N.T.A. MODIFICATO

2 RELAZIONE Premessa Al fine di eliminare ogni dubbio interpretativo ed applicativo delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G.I. che regolano le distanze di recinzioni, muri di sostegno e muri di contenimento dai confini di proprieta si rende necessario modificare ed integrare l art. 31, cosi come di seguito descritto, per l applicazione univoca dello stesso. Riferimenti Normativi L adeguamento dell art. 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente strumento urbanistico viene effettuato sulla base del testo coordinato e vigente dell art. 17 della Legge Regionale , n 56. Strumenti Urbanistici approvati I Comuni della ex Comunita Montana Valchiusella (TO) si sono dotati di strumento urbanistico negli Anni Ottanta, con l approvazione Regionale del Primo P.R.G.I. della Valchiusella, avvenuta in data , con Deliberazione G.R. Piemonte n (B.U.R. del , n 47, pag. 6633). La Prima Variante di P.R.G.I. è stata approvata con Deliberazione G.R. Piemonte n in data (B.U.R. del , n 23, pag. 5648) e ad essa sono seguite le seguenti modifiche: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ART. 55 DELLE N.T.A. (Variante Parziale approvata con Deliberazione del Consiglio della Comunita' Montana Valchiusella n 23 del ); VARIANTE PARZIALE DEL P.R.G.I. RELATIVA ALLE AREE NORMATIVE RE1-P4-P5-P6-RCES-AS-V1- AIC (approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n 10 del ); MODIFICA URBANISTICA ALL'ART. 52 bis DELLE N.T.A. (approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n 3 del ); MODIFICA URBANISTICA ALL'ART. 7 DELLE N.T.A. (approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n 13 del ); Descrizione Variante P.R.G.I. La Variante da apportare all art. 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G.I. consiste essenzialmente nell aggiunta, al punto e) dello stesso, inerente i muri di sostegno, della seguente frase: E ammessa la nuova costruzione di muri di sostegno e di contenimento lungo i confini che individuano due proprieta private, purché i manufatti rispettino i requisiti dimensionali e costruttivi prima prescritti nel presente punto e), con possibilita di realizzazione, sopra tali muri, delle recinzioni ammesse dal comma 7 dell art. 52 del vigente Regolamento Edilizio.

3 a1 TESTO INTEGRALE ART. 31 N.T.A. VIGENTE

4 ART. 31 Opere di recinzione degli edifici e dei terreni e muri di sostegno. a) (in tutte le zone e/o aree individuate dal P.R.G.I.) le opere di recinzione dovranno essere posizionate: a.1 sui confini qualora gli stessi individuano due proprieta' private e/o pubbliche, senza interposizione di tracciati stradali, a.2 (sul ciglio delle strade esistenti e/o in progetto nel P.R.G.I., e/o previste negli strumenti attuativi del P.R.G.I. stesso). Dentro i Centri abitati, delimitati ai sensi art. 4, Decreto Legislativo , n Nuovo Codice della strada - devono osservarsi le seguenti distanze: a) m. 3 per le strade di tipo A; b) m. 2 per le strade di tipo D; c) sul ciglio delle strade esistenti e/o in progetto di PRGI per le strade di tipo E e F. pag. 70-

5 a.3 secondo le distanze dal ciglio stradale prescritte dal DPR , N. 147, fuori dai centri abitati: a) m. 5 per le strade di tipo A; b) m. 5 per le strade di tipo B; c) m. 3 per le strade di tipo C; d) m. 3 per le strade di tipo D; e) sul ciglio delle strade esistenti e/o in progetto di PRGI per le strade di tipo E e F. b) lungo le strade collinari le recinzioni potranno essere posizionate sui muri di sostegno del terreno, c) nelle zone a prevalente destinazione residenziale, fatte salve le indicazioni relative alle zone R.S., le recinzioni non dovranno superare l'altezza media di ml dal piano di campagna di cui ml "a giorno". La sottostante parte cieca non dovrà superare l'altezza media di cm. 50 e l'altezza massima di cm Nelle zone a prevalente destinazione produttiva le recinzioni non dovranno superare l'altezza di ml e potranno anche essere cieche. pag. 71-

6 E' escluso l'uso di materiali cementizi prefabbricati nelle zone a prevalente destinazione residenziale. d) Per le aree esterne agli insediamenti e nei fondi agricoli in genere, le recinzioni dovranno essere realizzate con staccionate di legno, rispondenti ai tipi tradizionali. Per le costruzioni isolate e sparse, le recinzioni stabilite per le zone a prevalente destinazione residenziale, sono ammesse unicamente per l'area di stretta pertinenza del fabbricato principale, per orti e ricoveri a cielo aperto di animali domestici. e) i nuovi muri di sostegno dovranno avere un'altezza non superiore a ml ; per dislivelli maggiori si dovrà procedere alla formazione di terrazzamenti con muri di altezza non superiore a ml e ripiani a verde, di larghezza non inferiore all'altezza del muro soprastante. Il paramento dei muri di sostegno dovrà essere in pietrame a vista. In casi particolari, con documentate esigenze tecniche, potranno essere accettati paramenti in cemento armato a vista purchè mascherati con verde tappezzante. pag. 72-

7 a2 TESTO INTEGRALE ART. 31 N.T.A. CON MODIFICHE EVIDENZIATE nota bene: le parti eliminate sono barrate le integrazioni sono scritte in grassetto

8 ART. 31 Opere di recinzione degli edifici e dei terreni, e muri di sostegno e muri di contenimento. a) (in tutte le zone e/o aree individuate dal P.R.G.I.) le opere di recinzione dovranno essere posizionate: a.1 sui confini qualora gli stessi individuano due proprieta' private e/o pubbliche, senza interposizione di tracciati stradali, a.2 (sul ciglio delle strade esistenti e/o in progetto nel P.R.G.I., e/o previste negli strumenti attuativi del P.R.G.I. stesso). Dentro i Centri abitati, delimitati ai sensi art. 4, Decreto Legislativo , n Nuovo Codice della strada - devono osservarsi le seguenti distanze: a) m. 3 per le strade di tipo A; b) m. 2 per le strade di tipo D; c) sul ciglio delle strade esistenti e/o in progetto di PRGI per le strade di tipo E e F. pag. 70-

9 a.3 secondo le distanze dal ciglio stradale prescritte dal DPR , N. 147, fuori dai centri abitati: a) m. 5 per le strade di tipo A; b) m. 5 per le strade di tipo B; c) m. 3 per le strade di tipo C; d) m. 3 per le strade di tipo D; e) sul ciglio delle strade esistenti e/o in progetto di PRGI per le strade di tipo E e F. b) lungo le strade collinari le recinzioni potranno essere posizionate sui muri di sostegno del terreno, c) nelle zone a prevalente destinazione residenziale, fatte salve le indicazioni relative alle zone R.S., le recinzioni non dovranno superare l'altezza media di ml dal piano di campagna di cui ml "a giorno". La sottostante parte cieca non dovrà superare l'altezza media di cm. 50 e l'altezza massima di cm Nelle zone a prevalente destinazione produttiva le recinzioni non dovranno superare l'altezza di ml e potranno anche essere cieche. pag. 71-

10 E' escluso l'uso di materiali cementizi prefabbricati nelle zone a prevalente destinazione residenziale. d) Per le aree esterne agli insediamenti e nei fondi agricoli in genere, le recinzioni dovranno essere realizzate con staccionate di legno, rispondenti ai tipi tradizionali. Per le costruzioni isolate e sparse, le recinzioni stabilite per le zone a prevalente destinazione residenziale, sono ammesse unicamente per l'area di stretta pertinenza del fabbricato principale, per orti e ricoveri a cielo aperto di animali domestici. e) i nuovi muri di sostegno dovranno avere un'altezza non superiore a ml ; per dislivelli maggiori si dovrà procedere alla formazione di terrazzamenti con muri di altezza non superiore a ml e ripiani a verde, di larghezza non inferiore all'altezza del muro soprastante. Il paramento dei muri di sostegno dovrà essere in pietrame a vista. In casi particolari, con documentate esigenze tecniche, potranno essere accettati paramenti in cemento armato a vista purchè mascherati con verde tappezzante. E ammessa la nuova costruzione di muri di sostegno e di contenimento lungo i confini che individuano due proprieta private, purché i manufatti rispettino i requisiti dimensionali e costruttivi prima prescritti nel presente punto e), con possibilita di realizzazione, sopra tali muri, delle recinzioni ammesse dal comma 7 dell art. 52 del vigente Regolamento Edilizio. pag. 72-

11 a3 TESTO INTEGRALE ART. 31 N.T.A. MODIFICATO

12 ART. 31 Opere di recinzione degli edifici e dei terreni, muri di sostegno e muri di contenimento. a) (in tutte le zone e/o aree individuate dal P.R.G.I.) le opere di recinzione dovranno essere posizionate: a.1 sui confini qualora gli stessi individuano due proprieta' private e/o pubbliche, senza interposizione di tracciati stradali, a.2 (sul ciglio delle strade esistenti e/o in progetto nel P.R.G.I., e/o previste negli strumenti attuativi del P.R.G.I. stesso). Dentro i Centri abitati, delimitati ai sensi art. 4, Decreto Legislativo , n Nuovo Codice della strada - devono osservarsi le seguenti distanze: a) m. 3 per le strade di tipo A; b) m. 2 per le strade di tipo D; c) sul ciglio delle strade esistenti e/o in progetto di PRGI per le strade di tipo E e F. pag. 70-

13 a.3 secondo le distanze dal ciglio stradale prescritte dal DPR , N. 147, fuori dai centri abitati: a) m. 5 per le strade di tipo A; b) m. 5 per le strade di tipo B; c) m. 3 per le strade di tipo C; d) m. 3 per le strade di tipo D; e) sul ciglio delle strade esistenti e/o in progetto di PRGI per le strade di tipo E e F. b) lungo le strade collinari le recinzioni potranno essere posizionate sui muri di sostegno del terreno, c) nelle zone a prevalente destinazione residenziale, fatte salve le indicazioni relative alle zone R.S., le recinzioni non dovranno superare l'altezza media di ml dal piano di campagna di cui ml "a giorno". La sottostante parte cieca non dovrà superare l'altezza media di cm. 50 e l'altezza massima di cm Nelle zone a prevalente destinazione produttiva le recinzioni non dovranno superare l'altezza di ml e potranno anche essere cieche. pag. 71-

14 E' escluso l'uso di materiali cementizi prefabbricati nelle zone a prevalente destinazione residenziale. d) Per le aree esterne agli insediamenti e nei fondi agricoli in genere, le recinzioni dovranno essere realizzate con staccionate di legno, rispondenti ai tipi tradizionali. Per le costruzioni isolate e sparse, le recinzioni stabilite per le zone a prevalente destinazione residenziale, sono ammesse unicamente per l'area di stretta pertinenza del fabbricato principale, per orti e ricoveri a cielo aperto di animali domestici. e) i nuovi muri di sostegno dovranno avere un'altezza non superiore a ml ; per dislivelli maggiori si dovrà procedere alla formazione di terrazzamenti con muri di altezza non superiore a ml e ripiani a verde, di larghezza non inferiore all'altezza del muro soprastante. Il paramento dei muri di sostegno dovrà essere in pietrame a vista. In casi particolari, con documentate esigenze tecniche, potranno essere accettati paramenti in cemento armato a vista purchè mascherati con verde tappezzante. E ammessa la nuova costruzione di muri di sostegno e di contenimento lungo i confini che individuano due proprieta private, purché i manufatti rispettino i requisiti dimensionali e costruttivi prima prescritti nel presente punto e), con possibilita di realizzazione, sopra tali muri, delle recinzioni ammesse dal comma 7 dell art. 52 del vigente Regolamento Edilizio. pag. 72-

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