COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA MODIFICHE REGOLAMENTARI:

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1 COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA Servizio Edilizia Privata e Urbanistica MODIFICHE REGOLAMENTARI: - Articoli n. 4 e 46 N.T.A. del P.R.G.; - Articoli n. 45 bis, 45 ter e 105 bis del Regolamento Edilizio. N.B. Sottolineate le parti aggiunte e/o modificate. Febbraio 2007 IL RESPONSABILE D AREA (Arch. Mario Cherri)

2 ART. 4 - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI E TERMINOLOGIA URBANISTICA 1. Al fine di individuare le caratteristiche quantitative degli interventi ammessi nell'ambito comunale, vengono previsti gli indici seguenti, da adottarsi a seconda delle diverse scale ed in base ai vari metodi d'intervento: 1- St = Superficie territoriale E' la superficie complessiva dell'area a destinazione omogenea di zona sulla quale il P.R.G.C. si attua a mezzo di intervento urbanistico preventivo. Essa è comprensiva delle aree per urbanizzazione primaria e secondaria eventualmente non indicate dalle tavole di Piano che risultasse necessario reperire nel corso dell'attuazione. 2- Sf = Superficie fondiaria E' la superficie dell'area a destinazione omogenea di zona corrispondente alle unità d'intervento edilizio (il lotto), scorporata dalle aree per le urbanizzazioni primarie e secondarie. 3- Sc = Superficie coperta E' l'area rappresentata dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra, comprese le eventuali costruzioni annesse dell'edificio stesso, con l'esclusione delle parti aggettanti inferiori a ml. 1,20 e aperte, quali terrazze a sbalzo, gronde, pensiline ed elementi ornamentali. 4- S.l.p. = Superficie lorda complessiva E' la somma delle superfici lorde di tutti i piani fuori terra ed entro terra con esclusione: - Delle superfici lorde a portico destinate all uso pubblico o collettivo in base alle prescrizioni di Piano Urbanistico Attuativo o in base a convenzioni o atti d obbligo che ne prevedano la continuità d uso pubblico nel tempo. - Delle superfici lorde dei sottotetti non praticabili non finestrati, e di quelli praticabili e/o finestrati la cui altezza media interna sia inferiore a ml. 1,50. - Il 50% della superficie lorda delle logge con profondità non superiore a ml. 2,50. - Della superficie lorda dei vani scala, comprensiva dell eventuale vano ascensore, che danno accesso alle singole unità immobiliari, non superiore a mq 18 per edificio singolo e a mq 30 per edificio condominiale. - Della superficie lorda dei locali interrati destinati a parcheggi privati pertinenziali, la cui volumetria ecceda la quota del 30% prevista dal punto 5 del presente comma. - Delle superfici destinate ad accogliere volumi tecnologici o quelle relative a servizi pubblici (gas, luce, telefono etc..). 5- V = Volume Il volume delle costruzioni è pari alla somma dei prodotti delle superfici lorde complessive dei singoli piani per le rispettive altezze computate da piano utile a piano utile, ad eccezione dei piani sottotetto la cui altezza va misurata come altezza media computata dal piano utile all intradosso dell'ultimo solaio. Al volume complessivo sarà detratta, al fine di realizzare garages, cantine, locali di servizio, accessori e pertinenze, una quota non superiore al 30% del volume calcolato come al comma precedente, a condizione che risulti

3 completamente interrato. Dal volume complessivo sarà, inoltre, detratto, al fine di favorire una maggiore gerarchizzazione architettonica dei piani dell'edificio, il volume risultante dall'incremento dell'altezza del piano terra misurata da piano utile a piano utile eccedente i ml. 3,00 fino ad un massimo di ml. 3,50. Dal computo del volume andrà inoltre esclusa la parte dello spessore eccedente cm 30 delle murature perimetrali esterne e fino ad un massimo di cm 60, nonché le parti dei solai di interpiano eccedenti lo spessore di cm 30 e fino ad un massimo di cm 50, quando realizzati allo scopo di offrire una maggiore coibenza e/o inerzia termica delle murature. Ai fini dell applicazione dell art. 18 e 26 della L.R. 52/99 il conteggio del volume sarà eseguito sulla base dell effettivo volume geometrico dell edificio, sino all intradosso del solaio di copertura, comprese logge e porticati, con la sola esclusione dei sottotetti non praticabili non finestrati e di quelli praticabili e/o finestrati la cui altezza media interna sia inferiore a ml 1, H max = Altezza massima E' l'altezza massima fra quelle delle diverse fronti ed è determinata dalla differenza di quota tra il piano di utilizzo (piano del terreno sistemato al piede della fronte) e l'estradosso dell'ultimo solaio per gli edifici con copertura piana. Per gli edifici con copertura a falde inclinate l'altezza massima è determinata dalla differenza di quota tra il piano di utilizzo e la linea ideale di incontro delle fronti con l'intradosso del solaio di copertura. Per edifici con copertura ad inclinazione superiore al 35% la quota più alta determinata dalla linea di colmo. Nel caso di edifici che insistono su terreni acclivi per Piano di Utilizzo deve intendersi quello del terreno sistemato a monte a condizione che il volume seminterrato conseguente all andamento del terreno sia contenuto entro le proiezioni dell edificio definito dal piano superiore e che la sua altezza non superi ml. 2, It = Indice di fabbricabilità territoriale V/St E' il volume, espresso in metri cubi, costruibile per mq o ha di superficie territoriale (St). 8- If = Indice di fabbricabilità fondiaria V/Sf E' il volume massimo, espresso in metri cubi, costruibili per ogni metro quadrato di superficie fondiaria (Sf). 9- Rc = Rapporto di copertura Sc/Sf E' la percentuale della superficie coperta (Sc) rispetto alla superficie fondiaria (Sf). 10- D.t. = Densità territoriale Ab/Ha E' il rapporto in ab/ha tra il numero di abitanti e l'area della zona di insediamento. 11- S.U. = Superficie Utile E' la somma delle superfici di pavimento dei singoli vani dell'alloggio, esclusi i balconi, le terrazze, le logge, le scale interne, le cantine, le soffitte non abitabili, gli eventuali spazi comuni e le superfici comprese negli sguanci dei vani di porte e finestre Distanza tra fabbricati - Per distanza tra fabbricati si intende la lunghezza del segmento minimo

4 congiungente le pareti più avanzate di edifici antistanti, senza tener conto degli eventuali elementi sporgenti (quali terrazze a sbalzo, gronde, pensiline ed elementi ornamentali) che non rilevino ai fini della superficie coperta come definita al precedente punto 3 o che comunque non siano qualificabili come pareti finestrate (pozzi scala, ascensori, ecc.). Art. 102 bis Reg. Edilizio - Individuazione delle pareti finestrate antistanti (DEL C. C. 36 DEL 28/07/2005) Si considerano fronteggianti le pareti che facendo idealmente avanzare parallelamente a se stesse incontrino un altro fabbricato. Non costituiscono pareti finestrate i tratti di parete, considerati in orizzontale e in verticale, privi di finestrature posti ad una distanza, misurata in orizzontale, superiore a ml 3,00 dalla finestra più prossima. Art 102 ter Reg. Edilizio - Calcolo della distanza tra pareti finestrate (DEL C. C. 36 DEL 28/07/2005) Ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di distanze tra pareti finestrate, la distanza di ciascuna parete si calcola considerando la proiezione ortogonale di ciascuna parete rispetto alla parete antistante più prossima. In caso di costruzioni aventi la sagoma di un poligono irregolare, la distanza va calcolata in via autonoma per ogni lato, senza possibilità di calcolo di una distanza media risultante dalla compensazione tra distanze minime e massime dalla costruzione di riferimento Distanza dai confini di proprietà - Per distanza minima dai confini si intende la lunghezza del segmento minimo congiungente la parete più avanzata del fabbricato e il confine di proprietà antistante, senza tener conto degli eventuali elementi sporgenti (quali terrazze a sbalzo, gronde, pensiline ed elementi ornamentali) che non rilevino ai fini della superficie coperta come definita al precedente punto 3. Art. 95 Reg. Edilizio Distanza minima dai confini (DEL C. C. 36 DEL 28/07/2005) In presenza di costruzioni legittimamente preesistenti poste a distanza dal confine inferiore a quella prescritta, il nuovo fabbricato che si intenda realizzare deve essere posto a distanza dal confine non inferiore a ml 5,00, senza necessità di ulteriore arretramento. Restano ferme le disposizioni dettate con riferimento alle pareti finestrate. 14 Distanza dai confini di zona Per distanza minima dai confini di zona si intende la lunghezza del segmento minimo congiungente la parete più avanzata del fabbricato e il confine di zona come risultante dalle tavole di P.R.G., senza tener conto degli eventuali elementi sporgenti (quali terrazze a sbalzo, gronde, pensiline ed elementi ornamentali) che non rilevino ai fini della superficie coperta come definita al precedente punto 3. Tale distanza minima è stabilita in ml 5, Superficie permeabile Per superficie permeabile deve intendersi l area a verde priva di qualsivoglia copertura che consenta il percolamento delle acque meteoriche nel sottosuolo. Nelle nuove costruzioni la superficie permeabile non può essere inferiore al 35% del lotto oggetto d intervento; negli interventi sul patrimonio edilizio

5 esistente non potrà essere ridotta la superficie permeabile originaria qualora questa sia inferiore al 25% della superficie fondiaria. Gli spazi destinati a viabilità carrabile e pedonale nonché a parcheggi non saranno computati quali superficie permeabile. Nelle sole aree di pertinenza delle costruzioni con destinazione commerciale, artigianale e industriale, la percentuale minima di superficie permeabile non può essere inferiore al 25% del lotto e può essere raggiunta con il concorso di pavimentazioni speciali, poggiate su sottofondo non cementizio, che garantiscano il passaggio e l assorbimento da parte del terreno delle acque meteoriche Parcheggi privati Nelle nuove costruzioni dovranno essere previsti parcheggi pertinenziali almeno nella misura prescritta dall art. 2 della Legge n. 122/1989 e comunque pari a due posti auto per ogni alloggio, autonomamente accessibili; uno dei posti auto deve essere reperito all esterno degli edifici. Queste dotazioni dovranno essere altresì previste nelle ristrutturazioni generali che dispongano l aumento delle unità immobiliari, salvo impedimenti tecnici.

6 ART ZONE "E" NORME GENERALI 1. Le zone agricole sono quelle che interessano vaste aree del territorio comunale destinate al mantenimento ed al potenziamento della produzione agricola intesa quale attività capace di garantire il soddisfacimento dei bisogni primari dell'uomo e lo sviluppo di equilibrati processi economici. 2. In tali zone l'esercizio dell'agricoltura è tutelato e valorizzato non solo in funzione della produttività, ma anche quale fattore di difesa ambientale con funzioni di tutela del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e dell'equilibrio ecologico e naturale. 3. Più in particolare il permanere delle attività agricole potrà garantire, compatibilmente con l'esigenza di riorganizzazione delle imprese agricole, il mantenimento dell'attuale assetto morfologico, agrario, vegetale e topografico favorendo altresì il permanere degli equilibri naturali all'interno dell'ambiente vegetale, ma anche tra piante ed animali, tra paesaggio agrario e tradizioni culturali e sociali. 4. Oltre a quanto sopra, le zone agricole sono da intendersi quali parti del territorio funzionali ad un uso alternativo del tempo libero, favorendo non solo momenti di fruizione contemplativa, ma sviluppando il campo delle osservazioni scientifiche e promuovendo iniziative capaci di corrispondere a sempre nuove esigenze culturali. 5. Gli interventi ammessi all'interno delle zone "E" sono di norma quelli rivolti alla tutela del carattere produttivo, alla salvaguardia dei valori naturali ed ambientali, così come alla difesa degli elementi di testimonianza della cultura e della tradizione locale. 6. Al fine del rilascio della concessione o autorizzazione sono richiesti i seguenti elaborati: a) Relazione Tecnica con descrizione delle caratteristiche dell'intervento; b) Documentazione catastale; c) Rilievo grafico dello stato attuale esteso all'intorno, con l'indicazione di tutti i manufatti caratteristici del paesaggio rurale quali le viabilità, le alberature, i muretti di recinzione e/o di sostegno, i pozzi, i lastricati, etc..; d) Documentazione fotografica, atta ad evidenziare le caratteristiche ambientali ed architettoniche, con riprese effettuate da diversi punti di vista; e) Oltre a quanto sopra dovranno essere prodotti tutti gli elaborati, così come le documentazioni previste dal Regolamento Edilizio, dalle leggi nazionali e regionali vigenti. 7. All'interno delle zone "E" è fatto obbligo del rispetto di tutti i vincoli e limitazioni posti ai sensi delle leggi vigenti. 8. Sono vincolate alla non edificabilità le zone boscate, individuate o meno nelle tavole di P.R.G.C., comprese quelle non qualificate

7 catastalmente come tali, ancorchè percorse dal fuoco. 9. Nelle zone "E" sono subordinate a rilascio di concessione o autorizzazioni secondo le norme vigenti, in base a specifica disciplina, tutte le trasformazioni che interessano i seguenti interventi ed opere: - Movimenti di terra; - Percorsi vicinali e interpoderali; - Muri di sostegno, recinzioni; - Aree boscate; - Canali, laghetti, cisterne, regimazione delle acque, strutture d'irrigazione, pozzi; - Serre a carattere permanente; - Edifici residenziali esistenti; - Edifici residenziali di nuova costruzione; - Annessi a servizio della produzione agricola esistente; - Annessi a servizio della produzione agricola di nuova costruzione; - Infrastrutture a rete. 10. Movimenti di terra Di norma sono vietati i movimenti di terra, ad eccezione di quelli strettamente indispensabili al mantenimento ed al potenziamento delle attività produttive agricole, risultanti dai piani aziendali previsti dalla L.R. n. 10/ Percorsi vicinali ed interpoderali Sui percorsi esistenti, eccetto che per quelli di antica formazione di cui al successivo Art. 74, sono ammessi interventi di manutenzione e ripristino, comprese le strutture di pertinenza, come muri di sostegno, recinzioni, maestà, cippi, fontane, pozzi, alberature ed ogni altro elemento di arredo rurale. Sono inoltre ammessi interventi di rettifica dei tracciati viari purchè tali da garantire il mantenimento delle strutture di pertinenza. La compatibilità di tali interventi sarà preventivamente valutata dalla Commissione Urbanistica Comunale. 12.Muri di sostegno Recinzioni I muri di sostegno o di recinzione in pietra o mattoni devono essere mantenuti. I muri di sostegno o di recinzione di nuova realizzazione dovranno avere caratteristiche formali analoghe a quelle tipiche della tradizione costruttiva locale. Eventuali nuove opere di recinzione dovranno uniformarsi ai caratteri tipici dei luoghi. I muretti di recinzione di pertinenza degli immobili, di altezza massima di cm 90, dovranno essere rivestiti in pietra o altro materiale tipico o

8 comunque compatibile con l ambiente circostante, con soprastante cancellata o rete metallica. L altezza delle opere di recinzione non può superare ml 2,00. Le aree non edificate potranno essere recintate con semplice rete metallica o materiale similare, sostenuta da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 15 cm. dal suolo. 13. Aree boscate Le aree boscate e gli elementi di verde individuati o meno nelle tavole di P.R.G.C. sono tutelati in quanto caratterizzanti il paesaggio agricolo. Sono in ogni caso ammessi tutti gli interventi atti a garantire il mantenimento e la conservazione delle aree stesse e il loro eventuale ampliamento 14. Canali - Laghetti - Cisterne - Regimazione delle acque - Strutture d'irrigazione - Pozzi Le strutture di regimazione delle acque esistenti, quali canali, fossi, vasche, sono vincolati a manutenzione e ripristino compreso i manufatti quali ponticelli, opere di presa, ecc. In particolare è fatto divieto di modificare o ostacolare il normale deflusso delle acque. Oltre la manutenzione ed il ripristino di invasi artificiali esistenti è ammessa la formazione di nuovi laghetti di irrigazione, funzionali alla produttività agricola per comprovate necessità aziendali sulla base dei Piani di cui alla L.R. n. 10/79. Saranno altresì ammesse, nei limiti di cui al presente articolo opere di canalizzazione e adduzione dell'acqua così come le opere tese alla realizzazione di cisterne o di piccoli serbatoi per la raccolta delle acque meteoriche. 15. Serre E' altresì ammessa la realizzazione di serre, nel rispetto di quanto disposto nelle Leggi Regionali n. 10/79 e n. 35/79 che disciplinano le varie sottozone. 16. Infrastrutture a rete Per la realizzazione di infrastrutture a rete o tecnologiche i progetti relativi devono tenere conto, nella scelta dei tracciati e nella realizzazione di manufatti, della conformazione dei luoghi e delle emergenze ambientali esistenti evitando interventi che alterino gli equilibri consolidati. Quando ciò non sia possibile per ragioni di carattere tecnico nei progetti si dovrà dare atto espressamente di queste attraverso una dettagliata relazione che consenta di valutare costi e benefici delle diverse soluzioni possibili. 17. In linea generale l'edificazione della zona "E" è regolata dalle Leggi Regionali n. 10 e n. 35 del 1979 salvo le diverse prescrizioni contenute

9 negli articoli che disciplinano gli interventi nelle varie sottozone così come individuate nella cartografia di Piano. 18. Allo scopo di differenziare le qualità degli interventi di trasformazione nelle zone "E" in relazione alla diversa specificità degli ambiti caratterizzanti il territorio agricolo si individuano tre sottozone. 19. Sistemazioni esterne ed aree di pertinenza Nelle sistemazioni esterne e nelle aree di pertinenza degli edifici di nuova realizzazione o oggetto di interventi di trasformazione, dovranno comunque essere osservate le direttive e gli indirizzi di cui agli articoli 23 e 24 delle N.T.A. allegate al P.T.C.P.

10 Art. 45 bis Impianti tecnologici 1. Non è consentita l installazione di caldaie, pompe di calore, motocondensanti ed altri impianti tecnologici tradizionali, nonché di pannelli solari termici, fotovoltaici e/o impianti innovativi all esterno dei paramenti murari principali degli edifici o comunque prospicienti spazi pubblici. 2. Tali impianti possono essere collocati: - sulle copertura a falde inclinate degli edifici qualora presentino parti idonee ad accogliere detti impianti senza che emergano dal profilo complessivo delle coperture; - sulle coperture in piano di edifici qualora gli impianti vengano posizionati in arretramento rispetto al filo della facciata in modo da non essere visibili dal basso e vengano, con esclusione dei pannelli solari, schermati con appositi manufatti (in muratura o in metallo) aventi dimensioni strettamente necessarie a contenerli e tinteggiati in colore armonizzato a quello dell edificio; - all interno di chiostrine, cortili interni oppure su facciate secondarie dell edificio o comunque su pareti non visibili da spazi pubblici; - su terrazze, balconi o logge purché adeguatamente schermati o posizionati a terra. 3. Eventuali progetti innovativi che prevedano soluzioni integrate sotto gli aspetti architettonici, tecnologici ed impiantistici, nonché i progetti per l installazione di impianti in deroga alle norme del presente articolo relative alla collocazione sono sottoposti alla valutazione della Commissione Edilizia Comunale.

11 Art. 45 ter Antenne e parabole televisive. 1. Le antenne e parabole riceventi della radio e della televisione in linea generale, nell intero territorio comunale, debbono essere collocate sulla copertura degli edifici. Sono pertanto da escludersi installazioni in facciata nonché su balconi o terrazze che non siano di copertura. Possono invece essere ammesse collocazioni alternative (in giardini o cortili, su corpi edilizi ribassati, in nicchie o chiostrine, ecc.) quando la conformazione dell edificio renda tale collocazione di impatto minore rispetto a quello sulla copertura e faccia risultare l antenna o parabola del tutto invisibile dalla pubblica via. 2. Le antenne e parabole riceventi della radio e della televisione devono essere posizionate preferibilmente sulla falda tergale o comunque non prospicienti la pubblica via. E ammessa la loro installazione su cartelle o murature emergenti dalla copertura, quando queste siano arretrate rispetto alla linea di gronda in misura sufficiente a non renderle visibili dalla pubblica via. 3. Quando, per ragioni di carattere tecnico adeguatamente motivate, non sia possibile il posizionamento prescritto dal comma precedente e si debbano pertanto installare antenne e parabole su falde prospicienti spazi pubblici, queste dovranno essere posizionate ad una distanza dal filo di gronda sufficiente e renderle non visibili dalla via. 4. Qualsiasi sia la loro collocazione, le parabole dovranno essere delle dimensioni più ridotte reperibili in commercio e comunque di diametro inferiore ad 1 ml., presentare una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura (o della parete quando installate su murature emergenti dalla copertura) ed essere prive di logotipi, fregi, scritte od altri elementi suscettibili di evidenziarne la presenza. 5. Antenne e parabole non potranno mai essere installate su falde poste in contrapposizione visiva ad edifici di rilevante valore storico-artistico. 6. Le antenne e parabole riceventi della radio e della televisione che rispondano alle prescrizioni di cui ai commi precedenti si considerano opere che non alterano l aspetto esteriore degli edifici ai sensi e per gli effetti dell art. 1-ter della legge , n. 431 e, pertanto, per le medesime, anche quando ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, non è richiesto il rilascio dell autorizzazione di cui all art. 159, comma 1, del D.Lgs , n. 42. La loro installazione richiede l invio di una comunicazione al Comune con l indicazione dell esatta collocazione dell antenna e/o della parabola; non richiede atti autorizzativi preliminari ed è subordinata ai soli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in materia di impianti. 7. Alle prescrizioni di cui commi precedenti potrà derogarsi solo in casi del tutto particolari e con specifica e puntuale motivazione, nell ambito di più generali progetti di nuova costruzione o trasformazione edilizia, la cui attuazione è soggetta a permesso di costruire. Nel caso in cui l opera ricada in zona sottoposta a tutela paesaggistica non trova applicazione quanto disposto dal comma precedente e deve

12 conseguirsi regolare autorizzazione ai sensi dell art. 159, comma 1, del D. Lgs. n. 42/ Il presente articolo non attiene agli impianti e alle antenne funzionali alla telefonia mobile.

13 ART. 105 bis Muretti di contenimento 1. Di norma è consentito il solo ripristino dei muri di contenimento esistenti. Nuovi muri di contenimento saranno ammissibili solo se ricompresi e giustificati nell ambito di più generali progetti di nuova edificazione o sostituzione edilizia, la cui attuazione è soggetta a permesso di costruire. I muri di contenimento dovranno comunque essere realizzati con materiali tipici (pietra e/o laterizio) o compatibili con l ambiente circostante ed in modo da mascherare le parti in calcestruzzo armato, inserendosi debitamente nel contesto ambientale circostante.

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