Gli operatori di Polizia, che sono al servizio della collettività, sono esposti ai rischi connessi con l assunzione di specifiche responsabilità.

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1 Gli operatori di Polizia, che sono al servizio della collettività, sono esposti ai rischi connessi con l assunzione di specifiche responsabilità. Alcune disposizioni di legge, dettate da provvedimenti legislativi e di recepimento di accordi sindacali, consentono ai dipendenti, in forza del vincolo che li lega all Amministrazione di appartenenza, di esercitare il diritto alla difesa sollevandoli dall onere economico. La Circolare n. 333 A/9801 A.3.5 del riepiloga ed ordina i criteri di concessione del rimborso delle spese di difesa. (da: Guida Fondo Assistenza)

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12 Prevede : Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa può essere assunta, a richiesta dell interessato, dall Avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell interessato medesimo. In questo secondo caso, le spese di difesa sono a carico del Ministro dell Interno salva rivalsa se vi è responsabilità dell imputato per fatto doloso. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a favore di qualsiasi persona che legalmente richiesta dall appartenente alle forze di polizia, gli presti assistenza. (Guida del Fondo Assistenza) Prevede: Le disposizioni dell Art. 32, commi 1 e 2 della L. 22 maggio 1975, n. 152, si applicano al personale delle forze di polizia che sia sottoposto a procedimenti per fatti connessi alla conduzione di mezzi dell Amministrazione della pubblica sicurezza nell espletamento del servizio. (Guida Fondo Assistenza) (concernente Procedimenti a carico del personale di Polizia ) che prevede: Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio o relativi all uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, continua ad applicarsi l art. 32 della legge 22 maggio 1975, n Al personale delle forze di polizia che sia sottoposto a procedimenti per fatti connessi alla conduzione dei mezzi dell Amministrazione di pubblica sicurezza nell espletamento del servizio continuano ad applicarsi le disposizioni dell art. 32, commi 1 e 2 della legge 22 maggio 1975, n (Guida Fondo Assistenza)

13 Ed è proprio l introduzione nel testo della congiunzione anche a comportare un ampliamento dell ambito applicativo dell art. 32, L. 152/75 e, quindi, la possibilità di concedere il risarcimento delle spese di difesa nei procedimenti penali in cui il dipendente in questione è imputato per fatti diversi da quelli relativi all uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica. Quello che quindi costituiva un presupposto necessario per la concessione del beneficio, ora, alla luce della nuova normativa, rappresenta solo uno dei molteplici casi applicativi. Questa sostanziale innovazione ha imposto alcuni chiarimenti dettati in materia dall Amministrazione in modo da evitare che in un ambito così delicato e importante possano sorgere equivoci. Intanto, la tutela legale di cui al succitato art. 32 si riferisce solo ai procedimenti penali e non è estendibile al giudizio civile (per il quale vige sempre la possibilità di avvalersi del patrocinio dell Avvocatura dello Stato come disciplinato dall art. 44 D.D. n. 1611/1933). Il risarcimento riguarda esclusivamente le spese di difesa, lasciando fuori le altre, come per esempio quelle di giudizio; altro punto importante è quello che la scelta può orientarsi su un solo difensore di fiducia e non su più liberi professionisti riuniti in quello che si chiama collegio di difesa.

14 E inoltre importante rammentare l imprescindibilità di fornire, all atto della trasmissione delle domande, tutte le notizie ed eventuali documenti probanti, perché il beneficio possa essere accordato: una vera e propria proposta motivata in cui l Ufficio è chiamato ad esprimersi ed il parere gerarchico diviene indispensabile per la decisione del Dipartimento. Ai fini della richiesta di tutela legale, sono necessarie: l istanza dell interessato, la relazione di servizio di tutti gli operatori intervenuti, gli atti giudiziari ed un analitica proposta contenente la descrizione dell operazione, la dinamica dei fatti e dei luoghi dove si è svolta, l indicazione di chi l ha diretta o disposta, le deposizioni testimoniali, i rilievi o accertamenti tecnici, i pareri motivati di tutti i superiori e qualsiasi altro elemento venga ritenuto utile per la valutazione finale. La proposta motivata, ben formulata e contenente tutti gli elementi necessari per una valutazione, positiva o negativa che sia del Dipartimento, è condizione imprescindibile per avere una determinazione in tempi rapidi e per rispondere alle esigenze di tempestività particolarmente avvertite dai richiedenti per orientare le scelte inerenti la strategia difensiva ed evitare che detta determinazione venga necessariamente differita alla definizione del procedimento penale. Tra l altro, giova precisare che un eventuale determinazione negativa circa la concessione della tutela legale non va interpretata come assolutamente preclusiva, ma l interessato potrà inoltrare una nuova istanza nel corso della vicenda processuale qualora emergano fatti o elementi nuovi migliorativi della sua posizione. I criteri generali per la valutazione delle istanze si rifaranno comunque ad una convergenza di interessi e di posizioni tra dipendente e Amministrazione, alla certezza che il fatto commesso in servizio e per cui c è procedimento penale abbia uno stretto legame strumentale con il servizio medesimo (e, per servizio, non s intende solo l orario formale, ma anche quelle attività compiute al di fuori di quell orario e comunque in ottemperanza ai propri doveri e attribuzioni). L attività del fatto commesso in servizio e per cui c è procedimento penale deve, inoltre, essere strettamente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, quindi nulla a che vedere con attività gestionale, amministrativa e burocratica o, meno che mai, con atti posti in essere non quali ufficiali o agenti di p.s. e di p.g. ma quali privati cittadini. (Polizia Moderna n )

15 Il quadro della materia relativa alla Tutela Legale è stato ridefinito, per tutti i dipendenti dello Stato, ed ampliato, per il personale delle Forze di Polizia, dall art. 18, D. L.gs 25 marzo 1997, n. 67, convertito in legge 23 maggio 1997, n. 135, che ha esteso il proprio ambito di efficacia, oltre alle attività di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, già previste dalle precedenti disposizioni, anche alle ipotesi di attività di servizio residuali rispetto a quelle sopra rappresentate. Tale norma prevede che Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti dei dipendenti di amministrazioni statali, in conseguenza di fatti ed atti connessi con l espletamento del servizio o con l assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva, che accerti la responsabilità delle spese e degli oneri legali dei poliziotti, che incorrono in procedimenti penali per fatti avvenuti in servizio, si occupa prevalentemente la seconda Divisione dell ufficio Contenzioso, sempre ammesso che il dipendente sia stato assolto. Solo in alcuni casi, che non rientrano tra quelli dell Ufficio sopra citato, interviene a sostegno delle spese legali l Ufficio Programmazione interventi Assistenziali, che contribuisce fino ad un importo massimo di 2.600,00 e non oltre il 40% della spesa. (Guida Fondo Assistenza)

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17 TUTELA LEGALE (art. 40) L'art. 40 dell'accordo ha statuito che "fermo restando il disposto dell'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di euro 2500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo" con sentenza passata in giudicato. La disposizione introduce, nel più ampio contesto delle norme in materia di tutela legale, un nuovo istituto con l'evidente finalità di assicurare al dipendente che, per fatti conseguenti all'espletamento dell'attività istituzionale, venga coinvolto in un procedimento penale, un sostegno economico per affrontare gli oneri derivanti dalle esigenze di difesa fin dalla fase iniziale del procedimento stesso. Detta finalità in primo luogo fa ritenere che la qualità di indagato costituisca il requisito minimale per l'attribuzione del beneficio e che, pertanto, il riferimento normativo vada interpretato con una maggiore estensione, tale da includere la più qualificata posizione di imputato. La disposizione non consente invece di attribuire il beneficio in argomento qualora il procedimento si sia concluso; in tal caso sarà possibile procedere direttamente al rimborso complessivo delle spese. In secondo luogo, è da ritenere che l'anticipazione richiesta debba essere attribuita al dipendente in tempi brevi ed a prescindere dai più complessi adempimenti necessari per là liquidazione del rimborso definitivo. In tale considerazione, per la corresponsione del beneficio in parola, è stata delineata una procedura estremamente semplificata, di cui si illustrano gli aspetti essenziali. Il dipendente interessato deve presentare istanza all'ufficio di appartenenza, dalla quale risulti: che la richiesta viene prodotta ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 164/2002 e che intende avvalersi per la propria difesa di un libero professionista di fiducia; la sintesi dei fatti per i quali risulti indagato, la specificazione dell'attività di servizio a causa della quale gli stessi si sono verificati e lo stato del procedimento penale. L'istanza deve essere corredata di copia degli atti più rilevanti adottati dall'autorità

18 giudiziaria (ad esempio l'invito a presentarsi o il verbale di interrogatorio ovvero l'informazione di garanzia o la sentenza impugnata); l'importo di cui si chiede la liquidazione, atteso che il tenore della norma citata non appare escludere la possibilità che la richiesta venga limitata ad un ammontare inferiore alla somma di euro 2500,00; il luogo e la data di nascita, il domicilio e il codice fiscale del dipendente; il numero del conto corrente bancario o postale del dipendente, l'istituto presso il quale il conto è acceso, codice a.b.i. e il codice c.a.b. ai fini dell'accreditamento dell'importo. La scelta di tale forma di riscossione, pur non essendo obbligatoria, consentirà tuttavia una sensibile riduzione dei tempi tecnici necessari per la liquidazione, che altrimenti sarà disposta a mezzo di mandato di pagamento presso la competente Direzione Provinciale del Tesoro. L'ufficio che riceve l'istanza deve, con la massima celerità, trasmettere gli atti menzionati alla Direzione centrale per le risorse umane, Servizio ordinamento e contenzioso, Divisione II, formulando un sintetico parere in merito alla richiesta; con particolare riferimento alla connessione dei fatti per i quali il dipendente è sottoposto a procedimento penale, con il servizio istituzionale. Sarà utile, al riguardo, allegare copia delle relazioni di servizio concernenti la vicenda sottostante al procedimento medesimo. La somma anticipata verrà detratta dall'importo complessivo del rimborso delle spese di difesa, ove il provvedimento si concluda con pronuncia favorevole al dipendente. Qualora invece fosse accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo si provvederà al recupero della somma stessa. ^^^^^^^ Nel segnalare che la presente circolare è consultabile sul sito se ne raccomanda la scrupolosa. osservanza. Il Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza De Gennaro Firmato 2

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20 DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE Servizio Ordinamento e Contenzioso Divisione II N. 333-A/98.01 A.3.5 Roma, 13 giugno 2003 OGGETTO: Tutela Legale Procedimenti a carico di ufficiali o agenti di Pubblica Sicurezza o di Polizia Giudiziaria. Documentazione istruttoria. Parere di congruità. AI SIGG. DIRETTORI DELLE DIREZIONI INTERREGIONALI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI AL SIG. DIRIGENTE DELL UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA R O M A AL SIG. DIRIGENTE DELL ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL VATICANO R O M A AL SIG. DIRIGENTE DELL ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA R O M A AL SIG. DIRIGENTE DELL ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI R O M A AL SIG. DIRIGENTE DELL ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PALAZZO CHIGI R O M A AL SIG. DIRIGENTE DELL ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PALAZZO VIMINALE S E D E AL SIG. DIRIGENTE DELL UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA PALERMO AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE LORO SEDI AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI

21 AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI LORO SEDI AL SIG. DIRIGENTE DEL REPARTO AUTONOMO DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO IL MINISTERO DELL INTERNO S E D E AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA LORO SEDI AL SIG. DIRIGENTE DEL REPARTO A CAVALLO DELLA POLIZIA DI STATO R O M A AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO LA SPEZIA AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO NAPOLI AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE LORO SEDI AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI LORO SEDI AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI SENIGALLIA

22 AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A. LORO SEDI In relazione alla materia indicata in oggetto si è rilevato che pervengono numerose istanze non correttamente corredate della necessaria documentazione istruttoria, così come indicata nella circolare nr.333.a/9801-a.3.5 del In tale considerazione, nel richiamare sul punto le indicazioni di cui alla predetta circolare, si precisa che la documentazione minima indispensabile per la trattazione della pratica può sintetizzarsi come segue: a) dettagliato rapporto sui fatti oggetto del procedimento a carico del dipendente, con motivata proposta circa la sussistenza dei presupposti per l accoglimento dell istanza di tutela legale; b) copia, degli atti di maggior rilievo del procedimento. In particolare, nell ipotesi di procedimento penale: informazione di garanzia (invito e/o verbale di interrogatorio o altro atto prodromico del procedimento penale), richiesta e decreto di archiviazione, richiesta di rinvio a giudizio e sentenze con attestazione del passaggio in giudicato; c) progetto di parcella del legale che ha patrocinato il dipendente, contenente la specificazione degli onorari, delle spese e delle competenze, indicati (secondo gli importi corrispondenti a quelli della tariffa professionale) in modo analitico con riferimento al numero delle singole prestazioni effettuate (ad es. nr. udienze, memorie difensive, nr. di accessi agli uffici, nr. sessioni telefoniche, nr. interrogatori ecc..). Detto progetto di parcella, dovrà essere trasmesso a conclusione del procedimento in relazione al quale viene presentata l istanza di tutela legale e soltanto qualora sussistano i presupposti per l attribuzione del beneficio. Al citato progetto di parcella non dovrà essere allegato il parere di congruità del Consiglio dell'ordine degli avvocati poiché tale atto sarà successivamente richiesto dall ufficio competente soltanto qualora risulti necessario per la definizione della pratica. Si confida nella puntuale applicazione delle disposizioni contenute nella presente circolare, della quale si vorrà curare la massima diffusione tra il personale. Il Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza De Gennaro Firmato

23 AL MINISTERO DELL INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE UFFICIO III - CONTENZIOSO R O M A Il sottoscritto/a. nato a...il.../.../. residente a in via...n.. (qualifica).. della Polizia di Stato in servizio presso (Ufficio) P R E M E S S O che è stato Indagato per il reato/i.. sottoposto a procedimento penale nr... r.g.n.r (breve relazione sui fatti) ( ) con la presente istanza definito con sentenza/ archiviazione in data C H I E D E ai sensi dell art. 32 Lg. n. 152 del ; il rimborso delle spese di difesa; l anticipo delle spese di difesa a norma dell art.40 del d.p.r. n.164 del ; ai sensi dell art. 18 del D.lg. n.67 del convertito in Lg. n.135 del ; il rimborso delle spese di difesa; l anticipazione delle spese di difesa; C H I E D E inoltre, che la somma, eventualmente concessa, venga accreditata sul conto corrente bancario o postale intestato al medesimo nr.. Istituto. A.B.I. C.A.B.... A L L E G A in osservanza alle Circolari nr.333-a/9801-a.3.5 del e pari numero del : 1. copia degli atti emessi dall A.G. (richiesta e decreto di archiviazione o rinvio a giudizio e sentenza/e); 2. Nota specifica redatta dell avvocato. 3. Fotocopia del codice fiscale. N.B. Eventuali variazioni dei dati suindicati verranno tempestivamente comunicate. Si resta in attesa di determinazioni., li IL RICHIEDENTE

24 OGGETTO: Tutela Legale Delega a riscuotere Il sottoscritto (qualifica) nato a il e residente a in Via Codice Fiscale:, con il presente atto D E L E G A A R I S C U O T E R E quanto dovuto dal Ministero dell Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale Per le Risorse Umane Ufficio III Contenzioso, quale rimborso delle spese di difesa sostenute nel procedimento penale nr. instaurato a suo carico innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di l Avvocato nato a il domiciliato a con Studio Legale a in Via Partiva I.V.A Codice Fiscale titolare del conto corrente bancario/postale nr., acceso presso A.B.I. C.A.B. CIN., F I R M A Il sottoscritto, Dirigente dell Ufficio dichiara che la firma del dipendente è stata apposta sul presente atto alla propria presenza., F I R M A E T I M B R O

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