CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

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1 PROCEDURA APERTA PER L AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI GRUPPI DI CONTINUITA PER LA SALA CED CAPITOLATO AMMINISTRATIVO LOTTO 2

2 ART. 1 - OGGETTO DELL APPALTO Oggetto dell appalto è la fornitura e posa in opera del materiale hardware di cui all allegato Capitolato tecnico, comprensivo di tutta l attività necessaria per adeguare l attuale impianto elettrico alle nuove esigenze, sia a monte che a valle del gruppo di continuità fornito. La ditta aggiudicataria del presente appalto dovrà altresì provvedere, a cura, spese e rischio proprio, al servizio di smaltimento del seguente materiale: Elenco materiale da smaltire Quantità Peso stimato Peso totale unitario (kg) stimato (kg) Pacco batterie Gruppo di continuità Gruppo di continuità I servizi richiesti e le loro modalità di erogazione sono specificati rispettivamente nei successivi articoli 3 e 3 bis. La fornitura della documentazione attestante i servizi effettuati e di quella necessaria all uso e alla gestione delle apparecchiature e dei programmi oggetto dell appalto sono specificate nel successivo articolo 4. Tutte le apparecchiature oggetto della presente gara devono essere fornite nuove e complete di cavi di alimentazione, adattatori, connettori, schede di rete ed ogni altro accessorio, hardware o software, necessario al loro regolare funzionamento nelle rispettive sedi di installazione. Le eventuali parti del genere menzionato che risultassero mancanti al momento del collaudo dovranno essere fornite dall Impresa senza alcun compenso aggiuntivo. I materiali delle forniture dovranno essere della migliore qualità, nonché possedere tutti i requisiti richiesti per la loro utilizzazione. La ditta, dietro richiesta, ha l'obbligo di esibire all'amministrazione le fatture e i documenti atti a comprovare la provenienza dei vari materiali ed è sempre ed unicamente responsabile della conservazione dei materiali e delle apparecchiature fino alla consegna degli stessi. Il materiale informatico fornito dovrà essere in linea con la normativa tecnica vigente, a livello europeo, in materia di sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro così come stabilito dal D.Lgs 81/2008 e dalle altre norme legislative vigenti in materia e quindi essere dotata di marchio CE. Inoltre tale materiale informatico dovrà essere prodotto da aziende con Sistema Qualità certificato a livello europeo in conformità alla normativa UNI EN ISO La Ditta aggiudicataria dovrà fornire a corredo, senza nessun onere aggiuntivo, tutta la documentazione tecnica necessaria ad assicurare il corretto funzionamento delle apparecchiature. ART. 2 - IMPORTO A BASE D APPALTO L'importo complessivo della fornitura posto a base di gara ammonta a Euro ,67, oltre IVA. 2

3 L Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà, in base a sopravvenute esigenze e secondo le proprie necessità, di incrementare l importo contrattuale nella misura massima di un 20%, al fine di assicurare la prestazione, da parte del medesimo soggetto aggiudicatario, di forniture dello stesso tipo di quelle oggetto del presente appalto. Entro il limite suddetto, il soggetto aggiudicatario si impegna a fornire le forniture agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto d appalto. ART. 3 - ESECUZIONE DELLA FORNITURA: CONSEGNA, INSTALLAZIONE ED AVVIAMENTO OPERATIVO La consegna dei materiali hardware e software oggetto della presente gara avvengono a cura, spese e rischio dell Impresa, presso la sede dell Amministrazione Provinciale in Prato, entro il termine massimo di trenta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di trasmissione via fax dell apposito buono d ordine. Il termine fissato può essere prorogato solo su autorizzazione espressa della Provincia di Prato. Il trasporto di tali materiali e la loro consegna nei locali indicati dall Ente saranno completamente a carico del fornitore. L installazione e montaggio dei materiali oggetto della presente gara avverrà a cura del fornitore, concordando preventivamente i tempi ed i modi con il personale tecnico dell Amministrazione. Tutta la fornitura deve essere eseguita secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni dettate dall'amministrazione in modo che risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel presente capitolato. In caso d urgenza l'ordinazione può essere effettuata dall'amministrazione prima della stipulazione del contratto, dopo l'avvenuta aggiudicazione. Sono a carico dell Impresa i rischi di perdite e danni alle apparecchiature verificatisi durante il trasporto e la sosta nei locali dell Amministrazione, fino alla data del collaudo, fatta salva la responsabilità dell Amministrazione per le perdite e i danni sono ad essa imputabili. La ditta è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, alle sedi o alle attrezzature di proprietà della Provincia. Consegna apparati Le attività di consegna e installazione delle apparecchiature si intendono comprensive di ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano indicato dall Amministrazione. Assistenza e Manutenzione Il Fornitore è tenuto a mantenere in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature oggetto della fornitura per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data di accettazione/collaudo della stessa, provvedendo a fornire per ciascuna di esse, e su 3

4 richiesta dell Amministrazione, l assistenza tecnica on-site e ponendo quindi in essere ogni attività necessaria per il funzionamento e per la risoluzione dei malfunzionamenti. Nell ambito della fornitura deve essere pertanto rilasciato apposito certificato di garanzia rilasciato dal produttore che attesti e descrivi i servizi erogati nell ambito del contratto di manutenzione; l inosservanza di tali prescrizioni comporterà l applicazione delle penali previste nel successivo articolo 13. Per le batterie dovrà essere rilasciato l apposita certificazione del costruttore che attesti la durata in servizio richiesta certificata secondo le linee guida e direttive Eurobat ( Per malfunzionamento dell apparecchiatura si intende ogni difformità del prodotto hardware in esecuzione dalle specifiche indicate nella relativa documentazione tecnica e manualistica d uso; non è prevista assistenza sul software (sia esso sistema operativo od altro precaricato). Il ripristino delle funzionalità dell'apparecchiatura guasta può avvenire anche mediante la sostituzione della stessa con altra equivalente; resta inteso che il Fornitore è tenuto a provvedere che l apparecchiatura riparata torni a far parte della dotazione dell'amministrazione interessata entro 30 (trenta) giorni dalla data di ritiro, a meno di differenti accordi con l Amministrazione. Gli interventi di assistenza tecnica vengono richiesti dall Amministrazione al Fornitore mediante un Call Center messo a disposizione da quest ultimo. Il Fornitore è obbligato ad eliminare il malfunzionamento ed a ripristinare l operatività dell apparecchiatura entro il termine perentorio di 24 (ventiquattro) ore solari, esclusi il sabato, domenica e festivi, successive alla richiesta di intervento al Call Center. Per ogni intervento viene redatto un apposito rapporto di intervento tecnico, sottoscritto da un incaricato dell Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale vengono registrati: il Codice identificativo dell apparecchiatura stessa, il numero della chiamata, l ora ed il giorno della chiamata, il numero dell intervento, l ora ed il giorno di intervento, l ora ed il giorno dell avvenuto ripristino (o del termine intervento). I dettagli relativi ad ogni singolo intervento dovranno essere documentati, su richiesta delle Amministrazioni, tramite opportuni report da inviare all Amministrazione stessa con cadenza decadale, in forma di foglio elettronico. Parti di ricambio Il produttore si impegna a fornire le parti di ricambio per almeno 10 anni dopo la fine della produzione delle apparecchiature. ART. 3 BIS - ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL MATERIALE INFORMATICO L offerta economica presentata per la fornitura comprende le spese sostenute per il servizio di smaltimento per il materiale indicato all art.1, che dovrà essere eseguito, a cura, spese e rischio dell Impresa, entro il termine massimo di trenta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell aggiudicazione definitiva del presente appalto. Lo smaltimento del materiale informatico dovrà avvenire tramite conferimento a discariche autorizzate. La ditta appaltatrice dovrà successivamente fornire certificato (o copia conforme) di avvenuto smaltimento o conferimento a discariche autorizzate 4

5 ART. 4 - DOCUMENTAZIONE L Impresa è obbligata a fornire, senza ulteriore corrispettivo, i manuali ed ogni altra documentazione tecnica, redatti in lingua italiana, idonei ad assicurare il funzionamento del materiale informatico fornito. L Impresa è obbligata altresì a fornire, senza ulteriore corrispettivo, ogni documentazione, redatta in lingua italiana, idonea ad assicurare l avvenuto corretto smaltimento, o conferimento a discariche autorizzate, del materiale informatico di cui al precedente articolo 3 bis. ART. 5 - COLLAUDO ED ACCETTAZIONE Entro 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna della fornitura la Provincia provvederà a verificare la rispondenza del materiale alle specifiche tecniche indicate nel Capitolato Tecnico e a comunicare alla ditta appaltatrice l esito della verifica. Il collaudo di cui al precedente comma verrà effettuato in contraddittorio dal personale tecnico dalla Provincia incaricato della verifica e da un rappresentante dell Appaltatore. La verifica si intende positivamente superata solo se verranno riscontrate nel materiale informatico fornito le specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione tecnica e d'uso fornita dall'impresa Appaltatrice. Qualora la Provincia accerti la sussistenza di irregolarità il collaudo avrà esito negativo. In tal caso il certificato di collaudo sarà trasmesso all Impresa Appaltatrice, la quale dovrà restituirlo firmato all Amministrazione nel termine di tre giorni dalla ricezione per accettazione, nonché eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla suddetta restituzione. In tale ipotesi il collaudo verrà ripetuto, ferma l applicazione delle penali di cui al successivo articolo 13. Tutti gli oneri che la Provincia dovrà sostenere saranno posti a carico dell Impresa Appaltatrice. Nel caso di collaudo positivo, la data del certificato di collaudo, redatto al termine delle operazioni di collaudo, verrà considerata quale Data di Accettazione della Fornitura. Nell ipotesi in cui anche il secondo collaudo dia esito negativo, la Provincia, ferma restando l applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell art. 16 del presente Capitolato. La Provincia di Prato si riserva la possibilità di procedere a verifica in merito alle modalità con le quali si è provveduto allo smaltimento o conferimento a discariche autorizzate del materiale informatico di cui al precedente articolo 3 bis. 5

6 ART. 6 - GARANZIA DELLE APPARECCHIATURE E DEI PROGRAMMI I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere coperti da garanzia per un periodo non inferiore a 24 mesi a decorrere dall'avvenuto collaudo senza il vincolo di sottoscrizione di un contratto oneroso di manutenzione. Nell ambito della fornitura deve essere pertanto rilasciato apposito certificato di garanzia rilasciato dal produttore o dal fornitore che attesti e descrivi i servizi erogati nell ambito del contratto di manutenzione; l inosservanza di tali prescrizioni comporterà l applicazione delle penali previste nel successivo articolo 13. La Ditta fornitrice, fino alla scadenza del periodo di garanzia, assume l'obbligo, in caso di necessità, di riportare le apparecchiature e/o i programmi forniti in condizioni di regolare funzionamento. Gli interventi in garanzia dovranno essere effettuati, sotto la diretta responsabilità della Ditta fornitrice e a completo carico e spese della stessa, sul luogo d installazione (on-site) ed entro le 48 ore successive a partire dal momento della segnalazione del guasto. In caso di inadempimento a tale obbligo gli interventi in garanzia saranno richiesti a soggetti terzi, e le relative spese saranno addebitate alla Ditta fornitrice, anche rivalendosi sulla cauzione di cui al successivo articolo 11 del presente capitolato, ferma restando la possibilità di applicare le penali di cui al successivo art. 13. Qualora la riparazione richieda il trasporto del materiale guasto presso laboratori indicati dalla Ditta, questa si assume ogni onere derivante da tale spostamento. ART. 7 - EVOLUZIONE TECNOLOGICA L impresa si impegna ad informare l Amministrazione sulla evoluzione tecnologica delle forniture e dei servizi oggetto del presente Capitolato e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse. L impresa potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative e alla relativa sostituzione di prodotti, che verrà valutata dall Amministrazione; solo a seguito dell esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto/servizio proposto con quanto dichiarato in sede di offerta, l impresa sarà autorizzata ad effettuare la relativa sostituzione. In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell impossibilità di fornire i prodotti oggetto del presente Capitolato a causa della messa fuori produzione degli stessi, e della relativa proposta di sostituzione, l Amministrazione si pronuncerà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, termine che deve intendersi sospeso in caso di richiesta di chiarimenti. ART. 8 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D AUTORE L Impresa assume ogni responsabilità per l uso di dispositivi o per l adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. 6

7 Qualora venga promossa nei confronti della Provincia azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o presi in locazione o licenza d uso, l Impresa assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso che l'impresa fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche di cui altri detengano la privativa. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questioni di terzi di cui al precedente comma, della quale sia venuta a conoscenza. Nell ipotesi dell azione giudiziaria citata, la Provincia, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, recuperando in caso di acquisto le somme versate, detratto un equo compenso per l avvenuto uso, salvo che l Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato. ART.9 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA L Impresa ha l obbligo di mantenere riservati, di non divulgare e di non utilizzare a qualsiasi titolo i dati e le informazioni di cui venga in possesso durante l esecuzione della fornitura oggetto di appalto. ART OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE La Ditta appaltatrice si obbliga a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi. La ditta stessa s impegna altresì a regolare nei confronti dei propri dipendenti un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dai vigenti contratti collettivi di lavoro, per la categoria e la località in cui i lavori si svolgono. La Ditta appaltatrice esonera pertanto fin da ora l'amministrazione Provinciale da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa su richiamata. ART DEPOSITO CAUZIONALE All atto del contratto l aggiudicatario dovrà costituire, a garanzia dell esecuzione del contratto, una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale, sotto forma di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa; la relativa documentazione costituirà parte integrante e sostanziale del contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per 7

8 cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al precedente comma dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria per l esecuzione determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, ivi comprese quelle di cui all art. 6 del presente capitolato, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato dalla stazione appaltante, che sarà rilasciato solo allo scadere del periodo di garanzia di cui al medesimo art. 6. ART PAGAMENTI I corrispettivi sono quelli risultanti dagli atti di gara. Le fatture relative alla fornitura in oggetto non potranno essere emesse prima dell intera consegna della fornitura indicata sul singolo ordine. Le fatture dovranno essere intestate a: Amministrazione Provinciale di Prato - Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Informatiche Via Ricasoli, Prato. Nella fattura dovranno essere indicati l'ufficio ordinante, il numero ordine, l'impegno e il capitolo di riferimento, come riportati nel buono d ordine inviato alla ditta. Copia del buono d ordine dovrà essere allegata alla fattura inviata alla Provincia. Le liquidazioni saranno effettuate, a collaudo avvenuto, sulla base delle fatture, riscontrate regolari e subordinate al visto tecnico di regolarità e conformità. Il pagamento avverrà in linea di principio in un unica soluzione per l intero importo previsto nel singolo buono d ordine. ART PENALITÀ In caso di irregolarità ed inadempienze riscontrate nel corso dell appalto, la Provincia potrà disporre, con semplice atto amministrativo, l applicazione delle seguenti penali: 8

9 Per esito negativo del collaudo: 10% del prezzo dei prodotti per i quali il collaudo ha avuto esito negativo; Per ritardata consegna dei prodotti: Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno solare di ritardo nella consegna del prodotto; Per il mancato rispetto dei tempi di intervento in garanzia di cui al precedente articolo 6: Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno solare di ritardo nella risoluzione dell intervento. L importo delle penalità potrà essere trattenuto dall Ente, oltre che dai crediti maturati dall Impresa aggiudicataria, anche dal deposito cauzionale definitivo. In quest ultimo caso l Impresa medesima è obbligata a reintegrare o a ricostituire detto deposito cauzionale entro dieci giorni dalla data di notificazione del relativo avviso. ART RECESSO La Provincia ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all Impresa Appaltatrice con lettera raccomandata a.r.. Dalla data di efficacia del recesso, l Impresa Appaltatrice dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Provincia. In caso di recesso della Provincia, l Impresa Appaltatrice ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% del corrispettivo relativo ai residui interventi da eseguire, qualora ve ne fossero. Qualora taluno dei componenti l organo di amministrazione o l amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell Impresa Appaltatrice siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Provincia ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, l Impresa Appaltatrice ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto rinunciando a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese. ART. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO L Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto, ferma la facoltà di richiedere il risarcimento per il danno subito, ai sensi dell art c.c., previa comunicazione scritta alla ditta aggiudicataria, nei seguenti casi: esito negativo del collaudo per due volte consecutive della stessa fornitura; sospensione ingiustificata delle forniture anche per una sola volta (al riguardo è da precisarsi che l eventuale ritardo nei pagamenti delle fatture non dà diritto alla sospensione delle forniture); ritardo nella consegna del materiale che superi i 15 (quindici) giorni lavorativi; mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di 10 giorni dalla richiesta dell Amministrazione; 9

10 situazioni di fallimento, liquidazione, cessione di attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell appaltatore; cessione del contratto a terzi, subappalto totale o parziale della fornitura senza autorizzazione dell Ente; frode dell appaltatore. L Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di rivalersi degli eventuali danni materiali e/o morali subiti durante l esecuzione del contratto. In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, l Amministrazione, oltre a procedere all immediata escussione della cauzione prestata dall aggiudicatario, si riserva di chiedere l ulteriore risarcimento dei danni subiti. Le spese occorrenti per l eventuale risoluzione del contratto e consequenziali saranno a totale ed esclusivo carico del fornitore. In caso di risoluzione del contratto alla ditta sarà accreditato il semplice importo della fornitura regolarmente effettuata con deduzione, però, dell'ammontare delle penali, negli importi previsti al precedente art.13, per irregolarità ed inadempienze eventualmente maturate al momento della risoluzione; tutto ciò con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa di danni in conseguenza dell'inadempimento da parte della stessa ditta dei suoi impegni contrattuali. ART DIVIETO DI CESSIONE - SUBAPPALTO È vietato cedere anche parzialmente il contratto assunto, pena la risoluzione dello stesso ai sensi del precedente articolo. Nell eventualità che la ditta intenda servirsi dell istituto del subappalto, la stessa dovrà conformarsi alla disciplina prevista dall art. 118 del D.Lgs. 163/2006, dichiarando nel modello di autocertificazione da compilarsi per la presentazione dell offerta, le parti dell appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi. ART ACCETTAZIONE CONDIZIONI Con il solo fatto della presentazione dell'offerta si intendono accettate, da parte della Ditta concorrente, tutte le condizioni del presente Capitolato amministrativo e della Scheda Tecnica, nessuna esclusa, le quali pertanto devono intendersi ad ogni effetto efficaci a norma dell art del codice civile. ART FORO COMPETENTE Per la definizione di tutte le controversie tra l'amministrazione Provinciale e la ditta aggiudicataria che possono insorgere in relazione al presente rapporto contrattuale, comprese quelle inerenti la validità del medesimo, la sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente il Foro di Prato. 10

11 ART SPESE CONTRATTUALI Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto, sono poste ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria. ART RINVIO ALLE LEGGI VIGENTI Per quanto non previsto nel presente Capitolato ed a completamento delle disposizioni in esso contenute si applicano le norme del Regolamento per l attività contrattuale della Provinia di Prato nonché le norme di legge in materia, con particolare riferimento alle norme del Decreto Legislativo n. 163/2006 in quanto applicabili. ART RESPONSABILE DELL ESECUZIONE DEL CONTRATTO Il Responsabile dell esecuzione del contratto, ai sensi dell art. 29 del Regolamento per l attività contrattuale della Provincia di Prato, è l ing. Stefano Bargiotti, tel , fax

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