COMUNE DI CAMPI BISENZIO REGOLAMENTO PER L ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA
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1 COMUNE DI CAMPI BISENZIO REGOLAMENTO PER L ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA Approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 267 del 30 settembre
2 INDICE Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Art. 2 AREA E FORME DELLA PROCEDURA Art. 3 LIMITI DI APPLICAZIONE Art. 4 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Art. 5 SVOLGIMENTO COTTIMO FIDUCIARIO Art. 6 CASI PARTICOLARI Art. 7 INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI BENI E SERVIZI Art. 8 CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE Art. 9 INDAGINE DI MERCATO Art.10 FORNITURE E SERVIZI COMPLEMENTARI Art.11 FORME DI STIPULA DEL CONTRATTO Art.12 GARANZIE Art.13 COLLAUDO DEL BENE O VERIFICA DELLA PRESTAZIONE Art.14 RISOLUZIONE CONTRATTUALE Art.15 LAVORI Art.16 LIQUIDAZIONE DEI LAVORI ESEGUITI A COTTIMO Art.17 TERMINE DI PAGAMENTO Art.18 ENTRATA IN VIGORE Art.19 NORMA DI RINVIO 2
3 REGOLAMENTO PER L ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA E COTTIMO FIDUCIARIO Art.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento, ai sensi di quanto disposto dall art.2 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 20/08/2001 n 384*, disciplina il sistema delle procedure per l acquisizione in economia di beni e servizi (unitariamente intesi sotto il termine interventi ) e individua le voci di spesa, con riguardo alle specifiche esigenze e necessità di Questa Amministrazione Comunale. *Il comma 1 dell articolo 2 del DPR n.384/2001 è il seguente: Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l acquisizione in economia di beni e servizi è ammesso in relazione all oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate con provvedimento da ciascuna amministrazione, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Art.2 AREA E FORME DELLA PROCEDURA 1. L acquisizione in economia di beni e servizi può essere effettuata in relazione alle categorie di beni e servizi e al limite di importo previsti dal presente regolamento fermo restando quanto previsto dall art.26 della Legge 23/12/1999 n 488* e successive modificazioni e integrazioni. 2. L esecuzione in economia degli interventi può avvenire: - in amministrazione diretta; - a cottimo fiduciario. 3. Sono in amministrazione diretta i beni ed i servizi per i quali non occorre l intervento di alcun imprenditore, essi sono effettuati con materiale e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio. 4. Sono a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l affidamento dell appalto ad imprese. *L articolo 26, 3 comma della legge n.488/1999 è il seguente: Le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto dall art.27, comma 6. Le restanti pubbliche amministrazioni hanno facoltà di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo per l acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento. Art.3 LIMITI DI APPLICAZIONE 1. Le procedure in economia per l acquisizione di beni e servizi previste nel presente Regolamento sono consentite sino la limite di importo pari al 50% della soglia di rilievo comunitaria con esclusione degli oneri fiscali. 2. Oltre tale importo si dovrà procedere con le ordinarie procedure di acquisto di beni e servizi applicando le relative disposizioni nazionali e/o comunitarie. 3. Nessun contratto di acquisto può essere artificiosamente frazionato allo scopo di sottoporlo alla disciplina di cui al presente Regolamento 3
4 Art.4 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 1. L Amministrazione opera a mezzo di propri Responsabili di Servizio individuati nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle rispettive norme di organizzazione. 2. Il Responsabile del Servizio redige gli atti per affidare il cottimo fiduciario, cura l assunzione degli impegni di spesa, autorizza eventuali prestazioni complementari, acquisisce il verbale di collaudo del bene o l attestazione di regolare esecuzione del servizio, dispone la non necessità di tali atti, procede alla liquidazione della spesa nonché ad attuare tutto quanto necessario per completare la procedura di acquisto. 3. Lo stesso a norma delle disposizioni vigenti è responsabile della procedura di acquisto assumendo tutti i rischi derivanti dalla procedura stessa. Art.5 SVOLGIMENTO DEL COTTIMO FIDUCIARIO 1. Per l acquisizione a cottimo fiduciario il responsabile del procedimento è tenuto ad effettuare apposita gara informale, salvaguardando il rispetto dei principi di trasparenza, pari condizioni, concorrenza ed economicità. 2. La procedura del cottimo fiduciario si concretizza nella formulazione di una lettera indirizzata ad un numero non inferiore di 5 (cinque) ditte diverse. 3. Nell invitare le ditte dovrà essere rispettato il principio della alternanza delle stesse, ossia non si devono invitare per interventi della stessa tipologia sempre le medesime ditte, salvo la ditta aggiudicataria della precedente fornitura o servizio. 4. La lettera di invito deve contenere almeno i seguenti elementi: a) l oggetto dell intervento da eseguire b) le caratteristiche tecniche dell intervento richiesto c) le modalità di fornitura o di esecuzione del servizio d) le modalità e i tempi di pagamento e) le eventuali garanzie richieste f) le eventuali penalità g) le specificazioni dei casi di grave inadempimento h) il prezzo a base d asta i) il criterio di aggiudicazione nonché tutti quegli altri elementi che si rendono necessari per la particolarità del bene o del servizio acquisito. I punti b, c, d, e, f, g, potrebbero essere contenuti in allegato alla lettera denominato capitolato o disciplinare tecnico. 5. Per la procedura di cottimo fiduciario potranno essere utilizzate anche forme innovative di gara quali l espletamento delle stesse per via telematica (gare on- line). 4
5 6. Nella determinazione dell importo a base d asta il Responsabile del Servizio si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da Amministrazioni od Enti a ciò preposti a fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi in sede di offerta. 7. Per gli interventi previsti dalle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o analoga istituzione ai sensi dell art.26 della Legge 23/12/1999 n 488 e successive modifiche ed integrazioni, sono assunti a base d asta a ribasso i prezzi di cui alle citate convenzioni. 8. Qualora l importo della spesa non superi l ammontare di 8.000,00(ottomila) Euro (I.V.A. esclusa) si potrà procedere richiedendo almeno 3 (tre) preventivi; tale importo è elevato a ,00(quindicimila) Euro (I.V.A. esclusa) per l acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico. 9. Qualora si tratti di un bene o servizio caratterizzato da nota specialità in relazione alle specifiche tecniche o alle caratteristiche di mercato si potrà prescindere dalla richiesta di una pluralità di preventivi e procedere all affidamento diretto, previa indagine di mercato come prevista dall art.9 cui si rimanda. Art.6 CASI PARTICOLARI 1. E consentito il ricorso al sistema delle spese in economia entro il limite di importo della soglia di Euro ,00 anche nei seguenti casi: a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando la prosecuzione della prestazione fino alla scadenza originariamente prevista, sia ritenuta necessaria o conveniente; b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l esecuzione nell ambito dell oggetto principale del contratto medesimo; c) acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduta, oppure nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedura di scelta del contraente; d) acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell igiene e della salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale; e) acquisizione di beni e servizi per i quali siano state esperite infruttuosamente procedure aperte o ristrette, e non possa essere differita l esecuzione; f) acquisizione di beni e servizi per il completamento di opere impianti a seguito di risoluzione del contratto o in danno dell appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori. Art.7 INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI BENI E SERVIZI 1. In attuazione a quanto previsto dall art.2, comma 1, D. P.R. 20/08/2001 n 384 al fine di consentire il ricorso al sistema di effettuazione delle spese in economia per l acquisto di beni e servizi, si individuano, in rapporto alle esigenze di questo Ente, le seguenti tipologie che potranno formare di volta in volta oggetto di negoziazione: - acquisto di libri, giornali, pubblicazioni, manuali di servizio, riviste attinenti i servizi di abbonamento a periodici, su supporto cartaceo o informatico; 5
6 - partecipazione e organizzazione di conferenze, convegni, congressi, riunioni, ivi comprese le spese accessorie per ospitare i relatori; - servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni; - cancelleria, carta, stampati, registri di varia natura, modulistica specializzata, fotografie, materiali da disegno, stampe di varia natura, nonché altro materiale di facile consumo; - realizzazione di opuscoli, compresa l impaginazione grafica, materiale pubblicitario, materiale tipografico, litografie o altro materiale realizzato con qualsiasi mezzo audiovisivo o informatico; - rilegatura di atti, libri o altre pubblicazioni; - trascrizioni verbali, traduzioni di testi, lavori di dattilografia, lavori di copia, etc.; - corsi di formazione del personale dipendente, partecipazione a seminari, corsi di aggiornamento, o spese di consulenza per la realizzazione di piani formativi, valutazione delle competenze, delle posizioni, etc.; - materiale didattico e stampati, libri, guide, dispense per lo svolgimento di attività didattiche; - divulgazioni e pubblicazioni di bandi di concorso, gara o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione; - spese postali, telefoniche, telegrafiche, telematiche e di telecomunicazioni in genere; - lavori di facchinaggio e immagazzinaggio; - acquisto coppe, targhe, medaglie, diplomi, bandiere, gonfaloni ed altri oggetti da utilizzarsi quale rappresentanza dell Ente; - acquisto e manutenzione di hardware, software, materiale informatico di vario genere; - acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione di impianti telefonici e di trasmissioni dati e di telecomunicazioni in genere; - spese alberghiere, di ristorazione e catering; - acquisto mobili, arredi, attrezzature, biancheria, materiali di gestione, nonché materiali specialistici per asili nido, scuole materne e dell obbligo; - acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI), attrezzature antincendio, mezzi di soccorso, generi di pronto soccorso, attrezzature per la protezione civile, e quant altro occorre per gli adempimenti previsti dalla normativa ex D.Lgs. 626/94; - acquisto di segnaletica stradale, posa in opera e manutenzione della segnaletica stessa, acquisto e manutenzione di attrezzature per la gestione dei parchimetri; - spese relative all acquisto di beni e servizi necessari per riparazioni e manutenzione della viabilità urbana, compreso lo spargimento di ghiaia, pietrisco, sale, rimozione della neve, tronchi di albero, etc.; - spese relative all acquisto di beni e servizi necessari per la manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione; - spese relative all acquisto, gestione e manutenzione degli automezzi, in dotazione ai servizi comunali, compreso revisioni, acquisto di pezzi di ricambio, accessori, lavaggio, lavori di carrozzeria, impianti elettrici, parti meccaniche, etc.; - spese per l acquisto di pneumatici, carburante, gasolio, benzina, metano, lubrificanti per gli automezzi di proprietà comunale; - spese relative all acquisto di beni e servizi necessari per la manutenzione ordinaria e adeguamento dei cimiteri comunali; - acquisto di beni e interventi di ordinaria manutenzione e adattamento di immobili di proprietà comunale con relativi impianti, accessori e pertinenze, destinati ad uffici e servizi comunali o per i quali il Comune è tenuto a provvedere in forza di legge o di contratto; - spese relative all acquisto di beni e servizi necessari per interventi di ordinaria manutenzione di strade, piazze, giardini ed aree aperte al pubblico, compreso giochi da giardino; - spese relative all acquisto di beni e servizi necessari per la manutenzione e acquisizioni di piante e fiori, lavori di giardinaggio, potatura, piantumazione e sostituzione di piante; - acquisto di vestiario per il personale dipendente; - acquisto di tende, tendaggi, tappeti, etc; 6
7 - riparazione mobili, macchine, fotocopiatori, fax, climatizzatori, attrezzature varie da ufficio, restauro mobili e arredi di proprietà comunale; - acquisto e manutenzione di personal computer, accessori di vario genere, stampanti, programmi applicativi, software di servizio, servizi informatici e telematici; - noleggio di attrezzature occorrenti per i servizi comunali ( fotocopiatori, fax, personal computer, stampanti, etc.); - coperture assicurative; - spese alberghiere e ristorazione; - organizzazione di mostre, convegni, eventi culturali, sportivi, musicali e di aggregazione in genere, compreso noleggio di attrezzature ed impiantistica e spettacoli pirotecnici; - prestazioni di pulizia, disinfestazione e derattizzazione dei locali, acquisto di materiale di pulizia vario; - fornitura, noleggio, installazione e manutenzione dell arredamento occorrente per le sezioni elettorali, nonché installazioni di tabelloni elettorali o di quanto altro necessario per lo svolgimento di consultazioni elettorali e referendarie; - rottamazione e smaltimento arredi, attrezzature, autoveicoli e automezzi vari ( scrivanie, armadi, stampati, fax, personal computer, automezzi); - acquisto di beni e prestazioni di servizi di ordine corrente non rientranti nei punti precedenti. Art.8 CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE 1. Gli acquisti di beni e servizi previsti dal presente Regolamento sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri: - al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni o dell espletamento dei servizi oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici o come descritti nella lettera di invito; - a favore dell offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l assistenza tecnica, ecc.; in questo caso, i criteri che saranno applicati per l aggiudicazione della gara devono essere menzionati nella lettera di invito. 2. In entrambi i casi suddetti sono comunque ammesse esclusivamente offerte in ribasso sui prezzi a base d asta. 3. Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, il Responsabile del Servizio, prima di escluderli, chiede per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell offerta ritenuti pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute. 4. Il Responsabile del Servizio tiene conto delle giustificazioni riguardanti l economia del processo di fabbricazione, l incidenza del costo della manodopera, del costo dei prodotti impiegati per lo svolgimento del servizio e comunque di tutti quegli elementi di costo che vanno a determinare il prezzo del bene o del servizio nonché l originalità del prodotto o servizio. 5. Sono assoggettate alla verifica di cui ai commi 3 e 4 tutte le offerte che presentano una percentuale di ribasso che supera di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse. 7
8 6. Nel caso in cui la celebrazione della gara abbia dato esito negativo per mancanza di offerte, il responsabile del servizio è autorizzato ad effettuare l acquisto del bene o della prestazione di servizi avvalendosi di imprese operanti sul libero mercato. Art.9 INDAGINE DI MERCATO 1. L indagine di mercato è volta ad accertare l esistenza di soggetti in grado di fornire determinati beni e servizi o per conoscere le condizioni di mercato alle quali gli stessi sono offerti. 2. L indagine di mercato potrà essere svolta telefonicamente e confermata via fax, utilizzando la normale offerta di mercato acquisita tramite informazioni da altri Enti locali per acquisti analoghi, cataloghi cartacei e/o telematici, o con qualsiasi altro mezzo ritenuto adeguato. 3. Tale documentazione rimarrà agli atti propedeutici alla gara. Art.10 FORME DI STIPULA DEL CONTRATTO 1. La stipulazione del contratto per l acquisizione di beni e servizi in economia potrà assumere le seguenti forme: a) corrispondenza, secondo gli usi del commercio; b) atto separato di obbligazione costituito da lettera- offerta, sottoscritta dall aggiudicatario e accettata; c) obbligazione sottoscritta in calce al capitolato o disciplinare; d) scrittura privata non autenticata. 2. Il cottimo fiduciario potrà essere regolato da scrittura privata semplice, da apposita lettera con la quale si disporrà l ordinazione dei beni, dei servizi o forniture oppure mediante sottoscrizione del fornitore della relativa determinazione. Art.11 GARANZIE 1. A garanzia della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell aggiudicatario, il Comune può indicare nel capitolato d oneri e richiedere successivamente alla comunicazione di aggiudicazione della fornitura o del servizio un deposito cauzionale che sarà svincolato alla stipula del contratto, ad ultimazione della fornitura o del servizio con esito positivo, oppure al termine del periodo di giacenza. 2. Tale deposito può essere costituito con assegno circolare, o contanti infruttiferi, oppure in titoli di Stato o titoli garantiti dallo Stato, oppure ai sensi di quanto previsto dalla Legge n.348 del 10/06/1982 e successive modificazioni, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all esercizio del ramo cauzioni. 8
9 Art.12 FORNITURE E SERVIZI COMPLEMENTARI 1. Qualora nel corso del cottimo fiduciario si verifichino cause impreviste ed imprevedibili che richiedano prestazioni aggiuntive, il Responsabile può far eseguire direttamente alla ditta appaltatrice forniture e servizi complementari nel limite del 20% (venti per cento) dell importo di aggiudicazione previsto dalle normative civili in materia. Art.13 COLLAUDO DEL BENE O VERIFICA DELLA PRESTAZIONE 1. Tutti i beni e servizi acquisiti sono soggetti rispettivamente a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall acquisizione nelle forme e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di leggi o regolamenti comunali. Art.14 RISOLUZIONE CONTRATTUALE 1. Qualora il fornitore di beni o servizi non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale, l Amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non sia previsto nel capitolato e nel contratto il ricorso all esecuzione in danno del contraente, previa diffida nei confronti di quest ultimo. Art.15 LAVORI 1. L affidamento degli interventi da effettuare in economia (cottimo fiduciario) ai sensi dell art.88 del D.P.R. n 554 del 21/12/1999, può essere eseguito per le seguenti tipologie di lavori: a) manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria di opere e impianti di illuminazione pubblica e/o impianti tecnologici di corredo agli immobili, quando l esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con forme e le procedure previste agli artt. 19 e 20 della Legge 109/1994 e successive modificazioni; b) manutenzione ordinaria e straordinaria di beni immobili di proprietà comunale quali edifici, strade, aree verdi, ecc.; c) interventi non programmabili in materia di sicurezza (D.lgs.626/1994) per tutti i beni di proprietà comunale; d) i lavori che non possono essere differiti dopo l infruttuoso esperimento di procedura di gara ad evidenza pubblica; e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto in danno dell appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori; 9
10 2. Per l affidamento di lavori in economia il Responsabile del procedimento è tenuto ad effettuare apposita gara informale, salvaguardando il rispetto dei principi di trasparenza, pari condizioni, concorrenza ed economicità. 3. In caso di lavori il cui importo di stima sia ricompreso fra il 20% e il 50% della soglia di rilievo comunitario, escluso oneri fiscali, devono essere richieste almeno 15 offerte. In caso di lavori il cui importo di stima sia ricompreso fra il 10% e il 20% della soglia di rilievo comunitario, escluso oneri fiscali, devono essere richieste almeno 5 offerte. 4. Qualora l importo della spesa non superi il 10 % della soglia di rilievo comunitario, escluso oneri fiscali, si può motivatamente richiedere una sola offerta ai sensi dell art.144 comma 2 del D. P.R. 554/ L atto di cottimo deve indicare: a) l elenco dei lavori e delle somministrazioni; b) prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l importo di quelle a corpo; c) le condizioni di esecuzione; d) il tempo di esecuzione e la data di ultimazione dei lavori; e) le modalità di pagamento; f) le penalità in caso di ritardo e il diritto del Comune di risolvere in danno il contratto mediante comunicazione per inadempimento del cottimista, ai sensi dell art.120 del D.P.R. n.554/ Per tutti gli ulteriori adempimenti relativi al cottimo si rimanda a quando previsto dal D. P.R. n.554/1999 e successive modificazioni. Art.16 LIQUIDAZIONE DEI LAVORI ESEGUITI A COTTIMO 1. La liquidazione dei lavori effettuati a cottimo deve essere accompagnata dalla documentazione giustificativa della spesa e da relazione del Direttore dei Lavori indicante: a) la data di inizio e fine dei lavori; b) le eventuali perizie suppletive e proroghe; c) le assicurazioni degli operatori; d) gli infortuni; e) lo stato finale dei lavori; f) le eventuali riserve avanzate dall impresa; g) l attestazione di collaudo o regolare esecuzione dei lavori (art.28 comma 3 Legge n.109 del 11/02/1994). Art.17 TERMINE DI PAGAMENTO 1. I pagamenti sono disposti dal Responsabile del Servizio entro 30 (trenta) giorni dalla data di collaudo o dalla attestazione di regolare esecuzione su presentazione di regolare fattura. 10
11 Art.18 ENTRATA IN VIGORE 1.Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione. Art.19 NORMA DI RINVIO 1.Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alla normativa del D.P.R. n.554 del 21/12/1999, del D.P.R. n.573 del e di quanto successivamente legiferato. 11
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
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