una Legge diversa, sulla quale prevalgono le norme imperative di diritto italiano.

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1 nota informativa Informazioni relative alla Società La Zurich Investments life S.p.A. con Sede legale a Milano in Piazza Carlo Erba n. 6, è una Società per Azioni di Diritto italiano, autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con Decreto Ministeriale del Informazioni relative al contratto Il contratto vita prevede alcuni termini caratteristici, quali: Società: l Impresa Assicuratrice, cioè Zurich Investments life S.p.A.. Contraente: chi stipula il contratto con la Società e si impegna a pagarne i premi successivi; il Contraente, quindi, è il titolare del contratto e può detrarre fiscalmente i premi pagati. Assicurato: la persona sulla cui vita è stipulato il contratto. Beneficiario: la persona, designata dal Contraente, alla quale la Società, in caso di decesso dell Assicurato, verserà le somme assicurate; per questo prodotto solo per il caso morte. Premio: l importo dovuto dal Contraente alla Società. Riserva matematica: l importo accantonato dalla Società per far fronte in futuro ai suoi obblighi contrattuali. I contratti di assicurazione sulla Vita distribuiti dalla Società in Italia sono redatti in lingua italiana e sono soggetti alle norme vigenti dello Stato Italiano, ferma restando la facoltà delle parti di scegliere una Legge diversa, sulla quale prevalgono le norme imperative di diritto italiano. Le basi tecniche Il premio di polizza è calcolato sulle probabilità di vita degli individui; per definire queste la Società fa riferimento a tavole demografiche nazionali e/o internazionali differenziate per sesso. Prestazioni Il prodotto Guardian garantisce il pagamento del 100% del capitale assicurato ai Beneficiari designati, in caso di decesso dell Assicurato nel corso della durata contrattuale, oppure il pagamento del 50% del capitale assicurato qualora, nel corso della durata contrattuale, venga diagnosticata una delle seguenti malattie gravi: Attacco cardiaco Chirurgia cardiovascolare Ictus Cancro Insufficienza renale Trapianto passivo di organi principali. Dopo la liquidazione del capitale sia che avvenga per decesso o per insorgenza della malattia la polizza si estingue. Accertamenti sanitari La copertura assicurativa in caso di morte o di diagnosi di una delle malattie gravi previste, è piena ed immediata solo in presenza di accertamenti sanitari, la cui tipologia viene fissata dalla Società in funzione della somma assicurata. Il capitale massimo assicurabile per il caso di morte è pari a Euro (corrispondente a Euro per malattia grave). In base all entità del capitale assicurato sono richiesti, oltre alla visita medica effettuata da un medico fiduciario della Società, specifici accertamenti sanitari che restano acquisiti dalla Società ed il cui costo è a totale carico del Contraente. Se l Assicurato non effettua, unitamente agli altri esami richiesti dalla Società, il test H.I.V., la copertura assicurativa non è operante nei primi cinque anni nel caso in cui il decesso dell Assicurato o l insorgenza allo stesso di una delle gravi malattie previste sia conseguenza di infezione H.I.V. o patologie ad essa collegate. Qualora l Assicurato non sia in perfette condizioni di salute o svolga attività o sport con elevato rischio, al premio verranno applicati sovrappremi il cui importo è in funzione dell aumento del rischio. La presenza di sovrappremi viene indicata in polizza. In caso di assenza di documentazione sanitaria e per capitali assicurati limitati, come indicato nell articolo delle Condizioni di polizza - Assunzione del rischio -, la Società assume comunque il rischio, sia in caso di morte sia di insorgenza di malattia grave, sulla base della documentazione in suo possesso, applicando una carenza di sei mesi dall entrata in vigore del contratto. Il rischio viene valutato in base all attività lavorativa, agli sport esercitati ed alle condizioni 1

2 sanitarie dichiarate nel questionario anamnestico inserito nella proposta di assicurazione. Le limitazioni e le eccezioni durante questi sei mesi sono contenute nell articolo delle Condizioni di polizza - Limitazioni della garanzia -. Durata del contratto - Modalità di versamento dei premi Guardian prevede una durata in anni interi da un minimo di cinque anni ad un massimo di dieci anni. Il premio annuo previsto è costante per tutta la durata contrattuale ma non oltre la data in cui si verifichi il decesso o la diagnosi, ed il conseguente indennizzo, di una delle malattie gravi previste. L ammontare del premio è calcolato in funzione della durata del contratto, dell età e del sesso dell Assicurato ed aumenta all aumentare dell età e/o della durata del contratto. Il premio dovuto non può essere modificato dalla Società nel corso della durata contrattuale. Il Contraente può versare il premio anche frazionato nell anno, a scadenza semestrale, quadrimestrale, trimestrale e mensile; in questo caso viene applicata un addizionale al premio per l aumento dei costi di gestione e per le spese di incasso, pari al 1,5% per frazionamento semestrale, 2% quadrimestrale, 2,50% trimestrale, 3,50% mensile. Modalità di risoluzione del contratto Il premio è calcolato in annualità anticipate e va pagato alle scadenze pattuite. Se il premio non viene pagato trascorsi 30 giorni da ciascuna scadenza, la garanzia assicurativa decade. Il Contraente ha comunque il diritto di riattivare il contratto entro dodici mesi dalla prima rata non pagata, pagando tutte le rate di premio arretrate, aumentate degli interessi indicati nelle Condizioni di polizza; trascorsi sei mesi dalla sospensione dei pagamenti, la riattivazione del contratto è subordinata alla verifica dello stato di salute dell Assicurato. Trascorsi dodici mesi il contratto non è più riattivabile ed i premi versati restano acquisiti dalla Società. Pagamenti della Società I pagamenti vengono effettuati dalla Società, a favore dell Assicurato in caso di diagnosi di malattia grave e, a favore dei Beneficiari o aventi diritto, in caso di morte dello stesso, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione obbligatoria, dettagliatamente indicata nelle Condizioni di polizza all articolo - Pagamenti della Società -; decorso detto termine sono dovuti gli interessi moratori. Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Direzione o tramite la competente Agenzia. Le somme liquidate in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili ai sensi dell art del Codice Civile e, ai sensi dell art del Codice Civile, non rientrano nell asse ereditario. I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Costi del servizio di assicurazione sulla vita Un contratto assicurativo sulla Vita è un prodotto complesso e richiede un alta professionalità da parte di chi lo propone. La scelta di un tipo di contratto al posto di un altro scaturisce da un attenta analisi dei bisogni e delle eventuali carenze assistenziali e/o previdenziali del Cliente. Il livello del servizio a disposizione del Cliente è diverso in funzione della cura con cui viene predisposto il contratto in base ai bisogni del Cliente e, soprattutto, in base a come questo viene seguito nella fase di post- vendita. Il costo che la Società ritiene di dover sostenere con la gestione tecnico-amministrativa del contratto e dei rapporti con il Cliente è denominato caricamento ed è inserito nei costi del contratto. Il Cliente ha la facoltà di richiedere all Intermediario la quantificazione del caricamento relativo al contratto proposto. Proposta di polizza e sua revocabilità Le dichiarazioni dell Assicurato e del Contraente sono rese nella proposta di polizza, che viene fatta pervenire alla Società. In deroga all art del Codice Civile, fino al momento in cui il contratto non è perfezionato e l assicurazione non è entrata in vigore, la proposta è revocabile mediante lettera raccomandata A.R. alla Società. La Società, entro 2

3 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, rimborserà al Contraente l eventuale somma versata all atto della sottoscrizione della proposta. Diritto di recesso Il Contraente può recedere dal contratto mediante Raccomandata A.R. da inviarsi alla Società entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricezione della richiesta. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà al Contraente un importo pari alla rata di premio versata al netto: - di 30 Euro come rimborso forfettario delle spese sostenute dalla Società per l emissione del contratto; - della parte di premio relativa al rischio corso nel periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. Aspetti fiscali Il premio di Guardian può essere detratto dall IRPEF nella misura fissa del 19% per un importo massimo di 1.291,14 Euro a condizione che il premio sia pagato nell anno per il quale si intende godere della detrazione. La prestazione prevista da Guardian non è soggetta ad alcuna tassazione ed è esigibile nei termini previsti dalle Condizioni di polizza. Informazioni e Reclami Nel caso di dubbi, necessità di informazioni, segnalazioni di disservizi, si potrà ricorrere all Intermediario che gestisce il contratto, oppure rivolgersi direttamente alla Società: - scrivendo alla Direzione della Società in Milano - Piazza Carlo Erba n. 6; - inviando un fax con le richieste al numero Le Norme vigenti prevedono inoltre la possibilità di rivolgersi, con esposto scritto, all Organo di Controllo (ISVAP), che ha sede a Roma in via V. Del Quirinale, 21, il quale provvederà ad interessare direttamente la Società delle richieste ricevute. Comunicazioni in corso di contratto Comunicazioni sistematiche per il Contraente La Società si impegna ad inviare comunicazione scritta ai Contraenti delle polizze in corso: tempestivamente, per qualsiasi variazione dei dati della Società, riportati al primo punto della presente Nota, e per qualsiasi variazione del contenuto della presente Nota, in caso di modifiche contrattuali o della legislazione applicabile. Il presente documento è redatto dalla Società sulla base del Decreto Legislativo n. 174 del 17 marzo 1995 e della circolare Isvap n. 249 del 19 giugno

4 condizioni di polizza temporanea caso morte con garanzia dread disease a premio annuo costante - tar. 54DD - Articolo 1 Prestazioni assicurate In base al presente contratto la Società si impegna a corrispondere: il 100% del capitale assicurato qualora l Assicurato deceda nel corso della durata contrattuale; oppure il 50% del capitale assicurato qualora venga diagnosticata ed accertata, a carico dell Assicurato, nel corso della durata contrattuale, una delle malattie gravi definite all articolo 4. In ambedue i casi, effettuata la liquidazione la polizza si estingue. Articolo 2 Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell assicurazione Il contratto è concluso sempreché sia stata pagata la prima rata di premio, nel momento in cui il Contraente ha conoscenza dell accettazione della Società. L assicurazione entra in vigore alle ore 24 della data di conclusione del contratto. Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva, l assicurazione entrerà in vigore alle ore 24 della data di decorrenza ivi indicata. Articolo 3 Diritto di recesso Il Contraente può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata A.R. da inviare, corredata di originale di Polizza e quietanza entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligo derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricezione della raccomandata, quale risulta dal timbro postale. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, la Società rimborserà al Contraente il premio o rata di premio corrisposta al netto dei seguenti importi: 30 Euro come rimborso forfettario delle spese sostenute dalla Società per l emissione del contratto; parte di premio relativa al rischio corso nel periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. Articolo 4 Malattie gravi - Definizione La Società, ai fini delle prestazioni, considera gravi le seguenti malattie: Attacco cardiaco Necrosi di una parte del muscolo cardiaco risultante da un apporto insufficiente di sangue alla regione interessata. La diagnosi deve basarsi su tutti e tre i seguenti fattori: a) anamnesi di precordialgia tipica; b) nuove alterazioni elettrocardiografiche; c) aumento degli enzimi cardiaci. Chirurgia cardiovascolare Intervento chirurgico a cuore aperto per correggere il restringimento (stenosi) o l occlusione di due o più coronarie tramite innesti di porzioni autologhe della vena safena o dell arteria mammaria. Non sono indennizzabili tutte le procedure non chirurgiche quali l angioplastica con catetere a palloncino o la risoluzione di un ostruzione mediante tecnica laser. È necessaria prova angiografica della patologia che ha reso necessario l intervento. Ictus Qualsiasi accidente cerebrovascolare che produca sequele neurologiche di durata superiore a 24 ore e comprenda infarto del tessuto cerebrale, emorragia o embolizzazione da fonte extracranica. Deve esservi prova di deficit neurologico permanente. Cancro Neoplasia maligna caratterizzata dalla crescita e dal diffondersi incontrollato di cellule maligne e dall invasione dei tessuti. Deve esservi prova inconfutabile di invasione tissutale da parte di neoplasia maligna di istologia certa. Il termine cancro comprende la leucemia, linfomi e malattia di Hodgkin ma esclude il cancro non invasivo in situ, i tumori localizzati non invasivi che mostrano solo degenerazioni maligne iniziali, i tumori in presenza di qualsiasi virus da immunodeficienza e qualsiasi cancro della pelle diverso dal melanoma maligno. Insufficienza renale Insufficienza renale terminale, dovuta a insufficienza renale cronica irreversibile di entrambi i reni. È necessaria prova che l Assicurato si sottopone a emodialisi regolare o si è già sottoposto a trapianto renale. Trapianto passivo di organi principali L effettivo sottoporsi come ricevente ad un trapianto di cuore, cuore e polmoni, fegato o midollo osseo. 4

5 Articolo 5 Dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato A) Dichiarazioni inesatte e reticenti rese con dolo o colpa grave Le dichiarazioni relative al rischio assicurato che si rilevino inesatte o le reticenze rese dal Contraente o dall Assicurato con dolo o colpa grave possono comportare l annullamento del contratto, a norma di quanto previsto dall art del Codice Civile, fermo restando il diritto della Società a percepire i premi relativi al periodo di tempo trascorso sino al momento dell eventuale richiesta di annullamento del contratto. Tuttavia il contratto non può essere impugnato se la Società non dichiara al Contraente la sua volontà di impugnazione entro 3 mesi dal momento in cui è venuta a conoscenza dell inesattezza o della reticenza nelle dichiarazioni. In ogni caso, qualora si verifichi il decesso o la malattia grave prima della scadenza dei 3 mesi suddetti, la Società non è tenuta a pagare la somma assicurata. B) Dichiarazioni inesatte o reticenti rese senza dolo o colpa grave Se il Contraente o l Assicurato, agendo senza dolo o colpa grave, hanno reso dichiarazioni inesatte o reticenti in merito alle circostanze del rischio, la Società può recedere dal contratto comunicando tale sua decisione al Contraente entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o la reticenza, nei casi e con le modalità previste dall art del Codice Civile. Tuttavia, se il decesso o la malattia grave si verifica prima che l inesattezza o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che la stessa abbia dichiarato di recedere dal contratto, l indennizzo dovuto è ridotto in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato, se si fosse conosciuto il vero stato delle cose, a norma di quanto stabilito dallo stesso art del Codice Civile. Articolo 6 Esclusioni della garanzia È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da: - dolo del Contraente o del Beneficiario; - partecipazione attiva dell Assicurato ad atti dolosi; - partecipazione attiva dell Assicurato a fatti di guerra; - incidenti di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell equipaggio; - suicidio, se avviene nel primo anno dall entrata in vigore dell assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dall eventuale riattivazione dell assicurazione; - uso non terapeutico di sostanze stupefacenti, allucinogeni e simili. In questi casi la Società restituisce i premi versati al netto di diritti e imposte. Articolo 7 Limitazioni della garanzia (carenza) La garanzia in caso di decesso o di insorgenza di una delle malattie gravi previste è immediata e senza limiti territoriali, sempreché l Assicurato si sia già sottoposto a visita medica ed agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dalla Società come più avanti indicati. Qualora l Assicurato abbia scelto di non sottoporsi ai controlli medici richiesti, la garanzia del capitale assicurato viene sospesa per un periodo di sei mesi dall entrata in vigore dell assicurazione, denominato periodo di carenza. In caso di decesso o di insorgenza di una delle malattie gravi previste durante il periodo di carenza, la Società corrisponderà - sempreché il contratto risulti al corrente con il pagamento del premio - una somma pari all ammontare dei premi versati. Tale limitazione non si applica, e quindi la Società garantisce l intero capitale assicurato, esclusivamente nel caso in cui il decesso sia dovuto ad una delle seguenti cause: a) tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiuolo, poliomelite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, 5

6 brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite postvaccinica; b) shock anafilattico sopravvenuto dopo l entrata in vigore della polizza; c) infortunio avvenuto dopo l entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio l evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte. Il caso di decesso o di insorgenza di una delle malattie gravi previste dovuto a sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il suddetto periodo di carenza viene esteso a 5 anni. Qualora la polizza fosse emessa in sostituzione di uno o più precedenti contratti - espressamente richiamati nel documento di polizza - l applicazione delle suddette limitazioni possono essere ridotte. Articolo 8 Durata e limiti di età Guardian prevede una durata da 5 a 10 anni ed un età dell Assicurato a scadenza non superiore ai 65 anni. L età minima alla sottoscrizione è pari a 20 anni. Articolo 9 Assunzione del rischio Guardian prevede la copertura in caso di morte fino ad un capitale massimo di Euro (corrispondente a Euro per la garanzia malattie gravi). L assunzione del rischio è subordinata, qualunque sia l età dell Assicurato alla sottoscrizione, all esito positivo delle visite mediche previste dalla Società. Qualora l Assicurato non si sottoponga a vista medica la polizza può essere emessa per un capitale limitato, previo consenso della Direzione della Società e più precisamente: per Assicurati di età alla sottoscrizione non superiore a 50 anni, il capitale assicurato in caso di morte non può superare Euro; per Assicurati con età alla sottoscrizione superiore a 50 anni, il capitale assicurato in caso di morte non potrà essere superiore a Euro. Le prestazioni avranno luogo alle condizioni disciplinate al precedente articolo 7. In ogni caso l Assicurato, alla sottoscrizione della proposta, deve compilare il questionario anamnestico. Articolo 10 Denuncia, diagnosi ed accertamento della malattia grave Qualora a carico dell Assicurato sia diagnosticata una malattia grave tra quelle riportate nell art. 4, il Contraente o l Assicurato devono farne denuncia alla Direzione della Società, a mezzo Raccomandata R.R, entro 60 giorni dalla data della diagnosi della malattia, su apposito questionario inserito a pag. 9, che dovrà essere redatto e firmato. La Società si impegna ad accertare la diagnosi di malattia grave entro 60 giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione. Nella fase di accertamento l Assicurato o il Contraente, sono obbligati, su richiesta della Società, a rendere con verità ed esattezza tutte le dichiarazioni ed a fornire le eventuali prove utili alla Società al fine di stabilire cause, effetti ed eventuali preesistenze della malattia grave. La Società si riserva comunque il diritto di accertare la diagnosi di malattia grave con propri medici di fiducia. Accertata la diagnosi, la Società corrisponderà il capitale liquidabile entro 10 giorni dalla data dell avvenuto accertamento. Articolo 11 Controversie - Nomina del collegio arbitrale Qualora la Società non riconosca la malattia grave come indennizzabile, il Contraente o l Assicurato hanno la facoltà, entro 30 giorni dalla comunicazione avuta, di invocare la decisione di un Collegio Arbitrale composto da tre medici di cui uno nominato dalla Società, l altro dal Contraente o dall Assicurato ed il terzo di comune accordo. Qualora questi non si accordino sulla scelta del terzo, essa è demandata al Presidente del Tribunale del luogo ove risiede il Contraente, o l Assicurato. Il Collegio Arbitrale decide a maggioranza, con parere vincolante, entro 30 giorni dalla sua costituzione, e le parti rinunciano a far valere contro di esse qualsiasi appello od impugnativa. 6

7 Gli Arbitri, qualora lo ritengano necessario e senza obbligo di sentenza, possono richiedere ulteriori accertamenti sanitari. Ciascuna delle parti sopporta le spese e le competenze del proprio medico e la metà di quelle del terzo medico, le altre spese sono a carico della parte soccombente. Infine, se il Collegio Arbitrale esprime parere favorevole circa l accettazione della diagnosi di malattia grave, la corresponsione del capitale previsto avverrà entro 5 giorni dalla data di comunicazione del predetto parere. Articolo 12 Premio - Sospensione del premio Il premio annuo iniziale, costante per tutta la durata del contratto, è indicato nel documento di polizza ed è dovuto in via anticipata. Guardian prevede una diverso costo della garanzia per gli Assicurati di sesso maschile o femminile, che tiene conto delle loro specificità, sia in materia di mortalità, sia di incidenza di singole malattie gravi. Il premio dovrà essere corrisposto secondo la rateazione indicata nel documento di polizza o nelle successive appendici. Il premio del primo anno, anche se frazionato, è dovuto per intero. Ogni pagamento deve essere effettuato presso l agenzia a cui è assegnato il contratto o presso la Direzione della Società. Il premio annuo costante sarà dovuto per tutta la durata contrattuale, ma non oltre la data in cui si verifichi il decesso o sia diagnosticata di malattia grave dell Assicurato. A partire dall insorgenza di una delle malattie gravi previste, il Contraente sospenderà il pagamento delle rate di premio dovute; qualora si verificasse il decesso dell Assicurato durante il periodo di accertamento di malattia grave, verrà liquidato il 100% del capitale assicurato. Nel caso in cui la malattia, a seguito degli accertamenti, non venisse considerata indennizzabile, il Contraente dovrà versare i premi non corrisposti successivi alla data dell insorgenza della malattia. Se il Contraente interrompe il versamento dei premi per qualunque causa diversa da quelle sopra indicate e non riprende il pagamento con le modalità indicate nel successivo articolo, la polizza si estinguerà ed i premi corrisposti resteranno acquisiti dalla Società. Articolo 13 Riattivazione Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi 30 giorni dalla relativa data di scadenza, determina la risoluzione del contratto. A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all incasso a domicilio. Entro dodici mesi dalla data di interruzione del pagamento dei premi, il Contraente può richiedere di riattivare il contratto pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi legali per il periodo trascorso tra ciascuna data di scadenza e quella di riattivazione. La Società si riserva comunque di richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito. La riattivazione del contratto ripristina le medesime prestazioni assicurate dalle ore 24 del giorno in cui sono state pagate le rate arretrate. Trascorsi 12 mesi dall interruzione del pagamento dei premi il contratto non può più essere riattivato. Articolo 14 Riscatto o riduzione Il presente contratto non ammette né riscatto né riduzione. Articolo 15 Vincolo Il Contraente può vincolare le somme assicurate. Tale atto diventa efficace nel momento in cui la Società ne ha conoscenza. Qualora vi sia stata una designazione irrevocabile di un terzo Beneficiario, alla Società deve pervenire anche l assenso scritto di tale Beneficiario. Nel momento in cui riceve notizia della costituzione di vincolo, corredata dall assenso del Beneficiario, ove necessario, la Società ha l obbligo di effettuare la relativa annotazione su polizza o su appendice. Articolo 16 Beneficiari Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali modifiche o revoche devono essere comunicate alla Società per iscritto o disposte per testamento. 7

8 La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: - dagli eredi dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l accettazione del beneficio; - dagli eredi dopo la morte del Contraente; - dopo che, verificatosi l evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. Qualora vi sia una designazione irrevocabile di un terzo Beneficiario ed il beneficio sia stato accettato, le operazioni di recesso, pegno o vincolo richiedono l assenso scritto dei Beneficiari. Articolo 17 Pagamenti della Società Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati i documenti necessari a verificare l effettiva esistenza dell obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto. In particolare devono essere consegnati: In caso di diagnosi di Malattia Grave - denuncia, tramite lettera raccomandata A.R. da inviare unitamente al questionario inserito a pag. 9, compilato in ogni sua parte, alla Direzione della Società, entro 60 giorni dalla data in cui è stata diagnosticata la malattia grave; - originale di polizza ed eventuali appendici. La Società ricevuti tutti i documenti sopra menzionati invierà al medico curante indicato dall Assicurato nel questionario di cui al 1 comma, apposita richiesta di accertamenti specifici relativi alla patologia denunciata. In caso di morte dell Assicurato - originale di polizza ed eventuali appendici; - certificato di morte e copia autentica dell eventuale testamento, oppure in mancanza del testamento, apposito atto notorio attestante la mancanza di testamento; - per gli eventuali Beneficiari minorenni, copia autenticata del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la riscossione degli importi spettanti ai minori ed esoneri la Società da ogni responsabilità in ordine al reimpiego di questi; - codice fiscale del/i Beneficiario/i nonché documento di riconoscimento valido; - relazione del medico curante circa le cause del decesso; - copia integrale degli atti della Polizia Giudiziaria intervenuta, se il decesso è connesso a causa violenta. I pagamenti a favore dell Assicurato in caso di diagnosi di malattia grave, o a favore degli aventi diritto in caso di morte dello stesso, vengono effettuati entro 30 giorni dal momento in cui sono pervenuti alla Società tutti i documenti indispensabili per dar luogo ad una corretta liquidazione; decorso tale termine e a partire dal medesimo sono dovuti gli interessi moratori ai Beneficiari. Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Direzione o tramite la competente Agenzia della Società. Articolo 18 Foro competente Per le controversie relative al presente contratto è competente il Foro nel quale si trova la residenza del Contraente. Zurich Investments life S.p.A. 8

9 RISERVATO/CONFIDENZIALE DICHIARAZIONE DELL ASSICURATO DA ALLEGARE ALLA DENUNCIA DI DIAGNOSI DI GRAVE MALATTIA Questa dichiarazione va compilata dall Assicurato e inviata alla Società. La compilazione del presente modulo non costituisce il riconoscimento della validità del sinistro da parte della Società. I. Dati anagrafici 1. Nome e Cognome: 2. Data di nascita: 3. Indirizzo: 4. Tel: 5. Professione: II. Particolari relativi allo stesso 1. Si prega di descrivere in modo esauriente la natura e la gravità della malattia: 2. In quale data ha consultato per la prima volta un medico in merito ai sintomi della malattia? 3. Ha mai sofferto o si è mai sottoposto a terapia/cure per una malattia di natura simile o correlata? 4. È stato ricoverato in ospedale? SI NO In caso affermativo, dove e quando? Nome dell ospedale o casa di cura Data di ingresso Data di dimissione 5. Ha subito un intervento chirurgico? SI NO In caso affermativo, si prega di fornire i seguenti particolari: Tipo di intervento Data Nome del chirurgo

10 III. Informazioni generali 1. Ci sono stati casi di malattie cardiovascolari fra la Sua parentela consanguinea? In caso affermativo, specificare il tipo di malattia, chi ne ha sofferto o ne soffre e l età al momento della diagnosi. 2. Ha stipulato altre polizze Malattie Gravi con altre compagnie? In caso affermativo, La preghiamo di specificare il nome della compagnia, la somma assicurata e se ha o meno inoltrato denuncia di sinistro a tale/i compagnia/e. 3. Voglia fornire nome e indirizzo del suo medico curante abituale. Io sottoscritto dichiaro, ad ogni effetto di legge, che le risposte contenute nel presente documento sono veritiere ed esatte e che non ho taciuto, omesso od alterato alcuna circostanza in relazione alle domande e alle dichiarazioni all interno del presente documento. Luogo e data Firma

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